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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 19776/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18575-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA, in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati 893 in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2522/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 2931/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18575/2019 [OSCURATO:PERSONA]: con pronunzia in data 9 aprile 2019, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il reclamo avverso la sentenza n. 5773 del 2018 del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza con cui era stato dichiarato estinto il giudizio introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012 mediante il quale la ricorrente, in qualità di ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], Dipartimento della Marina, segnatamente della struttura operativa -U.S. [OSCURATO:PERSONA], aveva impugnato il licenziamento irrogatole con lettera del 26 ottobre 2015 dalla NSA, chiedendo la reintegra e/o il risarcimento del danno oltre alla restituzione della somma di euro 11.474,45 trattenuta in busta paga di novembre 2015; in particolare, la Tartaglia, proponendo opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, aveva assunto l'erroneità della dichiarazione di estinzione - disposta per non essere stato rispettato il termine perentorio concesso per la notifica agli [OSCURATO:PERSONA] d'America - oltre a riproporre le proprie doglianze di merito circa la mancata affissione del codice disciplinare, il difetto di tempestività della sanzione, la non sussistenza dei fatti contestati; non essendo andata a buon fine la notifica del ricorso in opposizione, il giudice di primo grado, con ordinanza del 18 gennaio 2018, aveva disposto la rinotifica dello stesso ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aia del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel costituirsi, il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America aveva dedotto, preliminarmente, la correttezza della pronunziata estinzione allegando, quindi, l'improcedibilità della domanda per carenza di giurisdizione, l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica nei termini, l'inammissibilità del ricorso per erroneità del rito prescelto e la conseguente decadenza dei termini di legge per l'esercizio dell'azione nonché l'infondatezza della domanda nel merito; con sentenza n. 5773 del 2018 veniva respinto il ricorso in opposizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale con compensazione delle spese di lite; impugnata con reclamo tale pronunzia, la ricorrente deduceva l'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio per violazione degli artt. 164 e 291 cod. proc. civ. nonché l'erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'U.S. [OSCURATO:PERSONA], oltre a riproporre le proprie censure di merito; la Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, ha preliminarmente ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il datore di lavoro della stessa doveva essere individuato nel Governo negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e non nell'NSA-[OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, la parte contro cui impugnare il licenziamento fosse il Governo, aggiungendo che correttamente era stato confermato con la sentenza reclamata il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio, concludendo, quindi, per il rigetto del reclamo con compensazione delle spese di lite; avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America; entrambe le parti hanno presentato memorie; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli arti. 164, commi 1, 2, 3 cod. proc. civ. e 291 cod. proc. civ.; sostiene, al riguardo, parte ricorrente che pacificamente il vizio processuale verificatosi concernesse la votati° in ifis per l'erronea identificazione del soggetto che, rispetto alle domande della ricorrente, avrebbe avuto la legittimazione passiva: gli U.S.A. in luogo della U.S. [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe trattato quindi non di un vizio concernente la notificazione, come ritenuto da entrambi i giudici, bensì di un vizio relativo alla legittimazione processuale che avrebbe riguardato, quindi, la non corretta instaurazione del rapporto processuale, con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 164, comma 3, cod. proc. civ., deducendosi che, con la propria costituzione in seno al giudizio di opposizione, il Governo degli U.S.A. avrebbe sanato, con effetto ex tune, qualunque vizio di vocali° in ins soprattutto per essere la stessa costituzione avvenuta pur se non nella fase sommaria, comunque in primo grado; con il terzo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 1335 del 1995 che ha ratificato la Convenzione tra gli Stati membri del [OSCURATO:PERSONA] sullo Statuto delle loro [OSCURATO:PERSONA], siglato a Londra il 19 giugno 1951 asserendosi che la US. [OSCURATO:PERSONA] fosse dotata di legittimazione processuale o che, altrimenti, lo fosse SHAPE, il [OSCURATO:PERSONA] nlleate in Vuropa cui l'NSA fa capo; i tre motivi, da esaminart_congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono infondati; va premesso che, come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] già in epoca risalente (SU n. 400 del 1977) i compiti affidati all'[OSCURATO:PERSONA] rientrano, come è circostanza non controversa, fra le attività delle basi militari Nordamericane in Italia; essi operano nel quadro ed in conformità alle previsioni del franato [OSCURATO:PERSONA] di Washington del 4 aprile 1949, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 1 agosto 1949, n.465; in quella occasione le Sezioni Unite hanno precisato, peraltro, che tale attività, quando è attinente all'organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione di rapporti posti in essere dalla NATO, nell'esercizio dei suoi poteri di organismo internazionale, deve ritenersi sottratta al controllo e, quindi, alla giurisdizione dei singoli Stati membri; tra cui l'Italia, trattandosi di attività di diritto pubblico internazionale, esplicata nell'esercizio di poteri sovrani, riconoscendosi, tuttavia, la sussistenza della giurisdizione italiana nei rapporti di lavoro innestati nell'ambito del funzionamento degli suoi organi in Italia; si distingue, nondimeno, quanto ai rapporti fra organismi N.A.T.O. e privati cittadini degli Stati territoriali (c.d.

Stati di soggiorno), fra dipendenti assunti a statuto internazionale e quelli assunti a statuto locale (SU 5 giugno 1976, n.2054); orbene, nell'ambito della normativa disciplinante i rapporti del personale dipendente dell'U.S. [OSCURATO:PERSONA] - che questa Corte definisce appunto organismo militare facente capo direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] ( Cass. n. 2721 del 1984) contenuta nel Trattato 4 aprile 1949 del [OSCURATO:PERSONA] tra le [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero del iavoro é stata chiarito che l'US Naval è un organismo facente capo direttamente alla Marina degli [OSCURATO:PERSONA], e privo di autonoma personalità giuridica, in quanto costituisce, "ufficio operante nell'ambito del comando della Marina degli [OSCURATO:PERSONA] d'Amena"; nella medesima pronunzia di legittimità è stato, altresì, affermato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, che ad escludere il carattere imprenditoriale dall'attività dell'organo militare di stanza a Napoli sta il fatto che di esso, inserito nell'organizzazione delle forze Armate americane (istituzionalmente avanti finalità militari), non era stata accertata quella autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale che è necessaria affinchè possa ritenersi l'esistenza dell'impresa; orbene, poste queste premesse, va escluso, quindi, che PUS [OSCURATO:PERSONA] possa configurarsi come un [OSCURATO:PERSONA] estrinsecandosi, piuttosto, in una articolazione della Marina .\ Iilitare, e, dunque, costituendo un organo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America; correttamente, quindi, ed in conformità con l'orientamento di legittimità, la Corte d'appello ha ritenuto lo stesso organismo operante sotto la direzione di una catena di Comando che dipende direttamente dal Segretario della Marina USA e dal Capo delle [OSCURATO:PERSONA], come risulta dallo "[OSCURATO:PERSONA] and Detachments under the Command of the Secretarv of Navy an Chief of [OSCURATO:PERSONA]" (si veda, altresì, con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 3717 del 2006); nella specie, proprio sulla scorta di tali considerazioni, il giudice della fase sommaria, su richiesta della stessa parte ricorrente, ha provveduto a concedere termine perentorio per la nuova notifica nei confronti del Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, notifica non portata a compimento fino al termine della fase sommaria medesima; in particolare, secondo quanto riportato nella sentenza qui impugnata, il giorno antecedente alla scadenza del termine per la rinotifica, fissato nel 12.10.2016, parte ricorrente aveva richiesto un nuovo termine per la notifica avendo avuto difficoltà a completare la traduzione giurata secondo la Convenzione internazionale; con provvedimento datato 21 ottobre 2016, il Giudice aveva dichiarato "non luogo a provvedere sull'istanza" dovendo la stessa essere valutata in udienza; all'udienza del successivo 27 ottobre la difesa di parte ricorrente aveva reiterato l'istanza alla luce delle difficoltà incontrate "per far tradurre il lungo atto introduttivo" e il giudice, all'esito della camera di consiglio, aveva rinviato all'udienza del 22 dicembre 2016; in quella udienza la difesa aveva depositato copia del ricorso in lingua inglese che frattanto aveva tentato di notificare, nonché comunicazione del Dipartimento Giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] da cui si evinceva che ai fini della regolarità della notifica occorreva concedere sessanta giorni liberi tra la data della consegna dell'atto e quella di ricezione della prova della notifica e aveva richiesto, quindi, ulteriore rinvio alla luce delle difficoltà riscontrate anche in base alla circolare in questione, talchè il giudice aveva rinviato per esaminare gli atti depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];in tale udienza non insistendo più per la concessione di nuovo termine o per la dimostrazione della correttezza della notifica già effettuata, parte ricorrente aveva dedotto, invece, la piena legittimazione processuale della US [OSCURATO:PERSONA] di cui chiedeva, quindi, dichiararsi la contumacia, chiedendo, altresì, di essere autorizzata a notificare anche alla SHAPE, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] in Italia ed il giudice aveva rinviato per la valutazione delle ulteriori questioni poste all'udienza del 16 febbraio 2017 nella quale aveva riservato la decisione e, sciogliendo la riserva con provvedimento datato 6 marzo 2017, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; nella successiva fase di opposizione, poi, parte ricorrente non ha provveduto alla notifica al Governo USA del ricorso insistendo per la corretta esecuzione della stessa alla NSA di Napoli mentre il giudice, rinviando la causa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva onerato parte ricorrente di documentare l'avvenuta notifica al Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, ma, non avendo la parte provveduto, la causa era stata nuovamente rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale anche non era stata fornita prova della richiesta notifica che si era perfezionata, quindi, soltanto in data 20.01.2018 quando il Governo USA si era costituito regolarmente ed all'esito della discussione era stato confermato il provvedimento di estinzione del giudizio; in sede di reclamo parte ricorrente non rilevando in alcun modo la mancata concessione di ulteriori termini ovvero la non correttezza delle statuizioni del primo giudice circa eventuali richieste non accolte al riguardo ha, invece, dedotto esclusivamente l'erroneo riferimento alla rinotifica ex art. 291 cod. proc. ci-v. in luogo della concessione di termine per la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 c(..xl. proc. civ.; ha allegato, infatti, che la mancata notifica al Governo degli [OSCURATO:PERSONA] doveva imputarsi ai giudici della fase sommaria perché non solo avevano omesso di indicare alla parte attrice la parte del ricorso che avrebbe dovuto essere integrata o corretta, ma l'avevano tratta in errore con il fuorviante richiamo all'art. 291 cod. proc. civ.; deve osservarsi, al riguardo, l'erroneità del riferimento alla rinnovazione della citazione di cui all'art. 164 cod.

Proc. civ., posto che la stessa può operare esclusivamente là dove risulti omesso o assolutamente incerto, oltre alla cosa oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, all'indicazione del tribunale e alle generalità dell'attore, nome, cognome, codice fiscale, residenza e domicilio ovvero, qualora si tratti di persona giuridica o associazione non riconosciuta, la denominazione della ditta con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; nella specie, infatti, correttamente individuato nel Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America (di cui l'US [OSCURATO:PERSONA] .Activity è articolazione non dotata di autonoma personalità giuridica) il soggetto legittimato passivamente, il Tribunale già nella fase sommaria ha ritenuto che, a fronte di organismo delle [OSCURATO:PERSONA] americane, privo di autonomia, la regolarità della notificazione imponesse il corretto espletamento della stessa nei confronti del Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, in quanto unico soggetto abilitato a riceverla e, sulla base della richiesta del ricorrente, ha assegnato nuovo termine per la notifica; d'altro canto, qualora invece fosse stato indicato erroneamente come soggetto legittimato PUS [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'assenza di personalità giuridica del medesimo, la domanda avrebbe dovuto essere respinta nel merito, atteso che la rinnovazione della citazione opera esclusivamente là dove risulti omesso o assolutamente incerto uno degli clementi di cui all'art. 163 e, nella specie, in dispregio del disposto eli cui all'art. 366 cod.

Proc• civ., parte ricorrente non produce l'atto introduttivo del giudizio, talchè deve concludersi, concordemente alla Corte d'appello, cd alla luce della stessa istanza di rinotifica pacificamente avanzata da parte ricorrente che, correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato nel Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, la notifìcazione non fosse stata portata a compimento nel termine perentori() in violazione dell'art. 291 cod. proc. civ.; ed invero, proprio su richiesta della difesa di parte ricorrente il giudice di primo grado si è limitato ad autorizzare la rinotifica del ricorso secondo le Convenzioni internazionali assegnando, all'uopo, un termine per "integrare la notifica"; quanto a tale ultima disposizione, in virtù della quale è stato assegnato a parte ricorrente termine per la nuova notificazione, trattasi, come conferma consolidata giurisprudenza di legittimità, di termine perentorio ( Cass. n. 20982 del 2021); come affermato da questa Corte segnatamente a partire da SU n. 26225 del 2005, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notifica, l'inosservanza di esso impedisce che assuma rilievo l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (Cass n. 2593 del 2006; Cass. n. 14445 del 2011; Cass. n. 4747 del 2012); ne consegue che non idonea a sanare il vizio ai- sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. doveva reputarsi la costituzione nel giudizio in opposizione da parte del Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, peraltro in una fase successiva a quella sommaria; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; pur in assenza di reciproca soccombenza il Collegio ritiene di operare la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale alla luce della assoluta peculiarità della vicenda e della complessità connessa alla notificazione all'estero del ricorso introduttivo;ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18575-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA, in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati 893 in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2522/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 2931/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18575/2019 [OSCURATO:PERSONA]: con pronunzia in data 9 aprile 2019, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il reclamo avverso la sentenza n. 5773 del 2018 del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza con cui era stato dichiarato estinto il giudizio introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012 mediante il quale la ricorrente, in qualità di ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], Dipartimento della Marina, segnatamente della struttura operativa -U.S. [OSCURATO:PERSONA], aveva impugnato il licenziamento irrogatole con lettera del 26 ottobre 2015 dalla NSA, chiedendo la reintegra e/o il risarcimento del danno oltre alla restituzione della somma di euro 11.474,45 trattenuta in busta paga di novembre 2015; in particolare, la Tartaglia, proponendo opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, aveva assunto l'erroneità della dichiarazione di estinzione - disposta per non essere stato rispettato il termine perentorio concesso per la notifica agli [OSCURATO:PERSONA] d'America - oltre a riproporre le proprie doglianze di merito circa la mancata affissione del codice disciplinare, il difetto di tempestività della sanzione, la non sussistenza dei fatti contestati; non essendo andata a buon fine la notifica del ricorso in opposizione, il giudice di primo grado, con ordinanza del 18 gennaio 2018, aveva disposto la rinotifica dello stesso ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aia del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel costituirsi, il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America aveva dedotto, preliminarmente, la correttezza della pronunziata estinzione allegando, quindi, l'improcedibilità della domanda per carenza di giurisdizione, l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica nei termini, l'inammissibilità del ricorso per erroneità del rito prescelto e la conseguente decadenza dei termini di legge per l'esercizio dell'azione nonché l'infondatezza della domanda nel merito; con sentenza n. 5773 del 2018 veniva respinto il ricorso in opposizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale con compensazione delle spese di lite; impugnata con reclamo tale pronunzia, la ricorrente deduceva l'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio per violazione degli artt. 164 e 291 cod. proc. civ. nonché l'erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'U.S. [OSCURATO:PERSONA], oltre a riproporre le proprie censure di merito; la Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, ha preliminarmente ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il datore di lavoro della stessa doveva essere individuato nel Governo negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e non nell'NSA-[OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, la parte contro cui impugnare il licenziamento fosse il Governo, aggiungendo che correttamente era stato confermato con la sentenza reclamata il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio, concludendo, quindi, per il rigetto del reclamo con compensazione delle spese di lite; avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America; entrambe le parti hanno presentato memorie; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli arti. 164, commi 1, 2, 3 cod. proc. civ. e 291 cod. proc. civ.; sostiene, al riguardo, parte ricorrente che pacificamente il vizio processuale verificatosi concernesse la votati° in ifis per l'erronea identificazione del soggetto che, rispetto alle domande della ricorrente, avrebbe avuto la legittimazione passiva: gli U.S.A. in luogo della U.S. [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe trattato quindi non di un vizio concernente la notificazione, come ritenuto da entrambi i giudici, bensì di un vizio relativo alla legittimazione processuale che avrebbe riguardato, quindi, la non corretta instaurazione del rapporto processuale, con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 164, comma 3, cod. proc. civ., deducendosi che, con la propria costituzione in seno al giudizio di opposizione, il Governo degli U.S.A. avrebbe sanato, con effetto ex tune, qualunque vizio di vocali° in ins soprattutto per essere la stessa costituzione avvenuta pur se non nella fase sommaria, comunque in primo grado; con il terzo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 1335 del 1995 che ha ratificato la Convenzione tra gli Stati membri del [OSCURATO:PERSONA] sullo Statuto delle loro [OSCURATO:PERSONA], siglato a Londra il 19 giugno 1951 asserendosi che la US. [OSCURATO:PERSONA] fosse dotata di legittimazione processuale o che, altrimenti, lo fosse SHAPE, il [OSCURATO:PERSONA] nlleate in Vuropa cui l'NSA fa capo; i tre motivi, da esaminart_congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono infondati; va premesso che, come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] già in epoca risalente (SU n. 400 del 1977) i compiti affidati all'[OSCURATO:PERSONA] rientrano, come è circostanza non controversa, fra le attività delle basi militari Nordamericane in Italia; essi operano nel quadro ed in conformità alle previsioni del franato [OSCURATO:PERSONA] di Washington del 4 aprile 1949, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 1 agosto 1949, n.465; in quella occasione le Sezioni Unite hanno precisato, peraltro, che tale attività, quando è attinente all'organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione di rapporti posti in essere dalla NATO, nell'esercizio dei suoi poteri di organismo internazionale, deve ritenersi sottratta al controllo e, quindi, alla giurisdizione dei singoli Stati membri; tra cui l'Italia, trattandosi di attività di diritto pubblico internazionale, esplicata nell'esercizio di poteri sovrani, riconoscendosi, tuttavia, la sussistenza della giurisdizione italiana nei rapporti di lavoro innestati nell'ambito del funzionamento degli suoi organi in Italia; si distingue, nondimeno, quanto ai rapporti fra organismi N.A.T.O. e privati cittadini degli Stati territoriali (c.d. Stati di soggiorno), fra dipendenti assunti a statuto internazionale e quelli assunti a statuto locale (SU 5 giugno 1976, n.2054); orbene, nell'ambito della normativa disciplinante i rapporti del personale dipendente dell'U.S. [OSCURATO:PERSONA] - che questa Corte definisce appunto organismo militare facente capo direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] ( Cass. n. 2721 del 1984) contenuta nel Trattato 4 aprile 1949 del [OSCURATO:PERSONA] tra le [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero del iavoro é stata chiarito che l'US Naval è un organismo facente capo direttamente alla Marina degli [OSCURATO:PERSONA], e privo di autonoma personalità giuridica, in quanto costituisce, "ufficio operante nell'ambito del comando della Marina degli [OSCURATO:PERSONA] d'Amena"; nella medesima pronunzia di legittimità è stato, altresì, affermato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, che ad escludere il carattere imprenditoriale dall'attività dell'organo militare di stanza a Napoli sta il fatto che di esso, inserito nell'organizzazione delle forze Armate americane (istituzionalmente avanti finalità militari), non era stata accertata quella autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale che è necessaria affinchè possa ritenersi l'esistenza dell'impresa; orbene, poste queste premesse, va escluso, quindi, che PUS [OSCURATO:PERSONA] possa configurarsi come un [OSCURATO:PERSONA] estrinsecandosi, piuttosto, in una articolazione della Marina .\ Iilitare, e, dunque, costituendo un organo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America; correttamente, quindi, ed in conformità con l'orientamento di legittimità, la Corte d'appello ha ritenuto lo stesso organismo operante sotto la direzione di una catena di Comando che dipende direttamente dal Segretario della Marina USA e dal Capo delle [OSCURATO:PERSONA], come risulta dallo "[OSCURATO:PERSONA] and Detachments under the Command of the Secretarv of Navy an Chief of [OSCURATO:PERSONA]" (si veda, altresì, con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 3717 del 2006); nella specie, proprio sulla scorta di tali considerazioni, il giudice della fase sommaria, su richiesta della stessa parte ricorrente, ha provveduto a concedere termine perentorio per la nuova notifica nei confronti del Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, notifica non portata a compimento fino al termine della fase sommaria medesima; in particolare, secondo quanto riportato nella sentenza qui impugnata, il giorno antecedente alla scadenza del termine per la rinotifica, fissato nel 12.10.2016, parte ricorrente aveva richiesto un nuovo termine per la notifica avendo avuto difficoltà a completare la traduzione giurata secondo la Convenzione internazionale; con provvedimento datato 21 ottobre 2016, il Giudice aveva dichiarato "non luogo a provvedere sull'istanza" dovendo la stessa essere valutata in udienza; all'udienza del successivo 27 ottobre la difesa di parte ricorrente aveva reiterato l'istanza alla luce delle difficoltà incontrate "per far tradurre il lungo atto introduttivo" e il giudice, all'esito della camera di consiglio, aveva rinviato all'udienza del 22 dicembre 2016; in quella udienza la difesa aveva depositato copia del ricorso in lingua inglese che frattanto aveva tentato di notificare, nonché comunicazione del Dipartimento Giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] da cui si evinceva che ai fini della regolarità della notifica occorreva concedere sessanta giorni liberi tra la data della consegna dell'atto e quella di ricezione della prova della notifica e aveva richiesto, quindi, ulteriore rinvio alla luce delle difficoltà riscontrate anche in base alla circolare in questione, talchè il giudice aveva rinviato per esaminare gli atti depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];in tale udienza non insistendo più per la concessione di nuovo termine o per la dimostrazione della correttezza della notifica già effettuata, parte ricorrente aveva dedotto, invece, la piena legittimazione processuale della US [OSCURATO:PERSONA] di cui chiedeva, quindi, dichiararsi la contumacia, chiedendo, altresì, di essere autorizzata a notificare anche alla SHAPE, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] in Italia ed il giudice aveva rinviato per la valutazione delle ulteriori questioni poste all'udienza del 16 febbraio 2017 nella quale aveva riservato la decisione e, sciogliendo la riserva con provvedimento datato 6 marzo 2017, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; nella successiva fase di opposizione, poi, parte ricorrente non ha provveduto alla notifica al Governo USA del ricorso insistendo per la corretta esecuzione della stessa alla NSA di Napoli mentre il giudice, rinviando la causa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva onerato parte ricorrente di documentare l'avvenuta notifica al Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, ma, non avendo la parte provveduto, la causa era stata nuovamente rinviata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale anche non era stata fornita prova della richiesta notifica che si era perfezionata, quindi, soltanto in data 20.01.2018 quando il Governo USA si era costituito regolarmente ed all'esito della discussione era stato confermato il provvedimento di estinzione del giudizio; in sede di reclamo parte ricorrente non rilevando in alcun modo la mancata concessione di ulteriori termini ovvero la non correttezza delle statuizioni del primo giudice circa eventuali richieste non accolte al riguardo ha, invece, dedotto esclusivamente l'erroneo riferimento alla rinotifica ex art. 291 cod. proc. ci-v. in luogo della concessione di termine per la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 c(..xl. proc. civ.; ha allegato, infatti, che la mancata notifica al Governo degli [OSCURATO:PERSONA] doveva imputarsi ai giudici della fase sommaria perché non solo avevano omesso di indicare alla parte attrice la parte del ricorso che avrebbe dovuto essere integrata o corretta, ma l'avevano tratta in errore con il fuorviante richiamo all'art. 291 cod. proc. civ.; deve osservarsi, al riguardo, l'erroneità del riferimento alla rinnovazione della citazione di cui all'art. 164 cod. Proc. civ., posto che la stessa può operare esclusivamente là dove risulti omesso o assolutamente incerto, oltre alla cosa oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, all'indicazione del tribunale e alle generalità dell'attore, nome, cognome, codice fiscale, residenza e domicilio ovvero, qualora si tratti di persona giuridica o associazione non riconosciuta, la denominazione della ditta con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; nella specie, infatti, correttamente individuato nel Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America (di cui l'US [OSCURATO:PERSONA] .Activity è articolazione non dotata di autonoma personalità giuridica) il soggetto legittimato passivamente, il Tribunale già nella fase sommaria ha ritenuto che, a fronte di organismo delle [OSCURATO:PERSONA] americane, privo di autonomia, la regolarità della notificazione imponesse il corretto espletamento della stessa nei confronti del Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, in quanto unico soggetto abilitato a riceverla e, sulla base della richiesta del ricorrente, ha assegnato nuovo termine per la notifica; d'altro canto, qualora invece fosse stato indicato erroneamente come soggetto legittimato PUS [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'assenza di personalità giuridica del medesimo, la domanda avrebbe dovuto essere respinta nel merito, atteso che la rinnovazione della citazione opera esclusivamente là dove risulti omesso o assolutamente incerto uno degli clementi di cui all'art. 163 e, nella specie, in dispregio del disposto eli cui all'art. 366 cod. Proc• civ., parte ricorrente non produce l'atto introduttivo del giudizio, talchè deve concludersi, concordemente alla Corte d'appello, cd alla luce della stessa istanza di rinotifica pacificamente avanzata da parte ricorrente che, correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato nel Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, la notifìcazione non fosse stata portata a compimento nel termine perentori() in violazione dell'art. 291 cod. proc. civ.; ed invero, proprio su richiesta della difesa di parte ricorrente il giudice di primo grado si è limitato ad autorizzare la rinotifica del ricorso secondo le Convenzioni internazionali assegnando, all'uopo, un termine per "integrare la notifica"; quanto a tale ultima disposizione, in virtù della quale è stato assegnato a parte ricorrente termine per la nuova notificazione, trattasi, come conferma consolidata giurisprudenza di legittimità, di termine perentorio ( Cass. n. 20982 del 2021); come affermato da questa Corte segnatamente a partire da SU n. 26225 del 2005, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notifica, l'inosservanza di esso impedisce che assuma rilievo l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (Cass n. 2593 del 2006; Cass. n. 14445 del 2011; Cass. n. 4747 del 2012); ne consegue che non idonea a sanare il vizio ai- sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. doveva reputarsi la costituzione nel giudizio in opposizione da parte del Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, peraltro in una fase successiva a quella sommaria; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; pur in assenza di reciproca soccombenza il Collegio ritiene di operare la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale alla luce della assoluta peculiarità della vicenda e della complessità connessa alla notificazione all'estero del ricorso introduttivo;ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore