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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07063/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 18242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 PULEJO;4588 - controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 598/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 942/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Data pubblicazione 24/03/20261.

Con ordinanza n. cron. 53244/2022 del 3.11.2022 ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso ex art. 1,comma 48, L. n. 92/2012, con il quale [OSCURATO:PERSONA] avevaconvenuto in giudizio l’ “Ambasciata americana in personadell’Ambasciatore pro tempore”, nonché lo “US Naval SupportActivity Naples in persona del comandante pt rappresentata daOffice of [OSCURATO:PERSONA] US Department ofJustice”, chiedendo accertarsi la illiceità del licenziamentointimatogli il 15.4.2021 e, per l’effetto, ordinarsi all’ “[OSCURATO:PERSONA] per il tramite delleamministrazioni adite” la sua reintegra nel posto di lavoro e lacondanna di detto ente al pagamento delle retribuzionimaturate dalla data del licenziamento sino a quella dellaeffettiva reintegra “nella misura massima di quindici mensilitàdella retribuzione globale di fatto”, oltre ai contributiprevidenziali e “fatto salvo il diritto di agire in giudizio per laliquidazione di eventuali maggiori danni differenziali”; in viasubordinata, farsi ricorso alla tutela obbligatoria di cui all’art. 8L. n. 604/1966 con condanna del datore di lavoro al pagamentodi sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Napoli rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro ilsuddetto provvedimento.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che nel giudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] conricorso ex art. 1, comma 48 e ss., l. n. 92/2012, si eranocostituiti gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, deducendo il difetto dilegittimazione passiva dei chiamati in giudizio in quanto privi diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025personalità giuridica; b) che con il suddetto provvedimeNnumtoero idli raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, sulla base di Cass.ord. n. 19776/2022, il difetto di legittimazione passiva deglienti chiamati in giudizio ed aveva rigettato la domanda; c) cheil soccombente aveva proposto appello, reiterando i motivi giàesposti in ricorso e deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata, concludendo per l’accoglimento della domandaproposta; d) che si erano di nuovo costituiti gli [OSCURATO:PERSONA]America, concludendo per l’inammissibilità dell’appello (inquanto, trattandosi di rito Fornero, andava proposta primaopposizione avverso il provvedimento impugnato ex art. 1, co.51, l. n. 92/2012 e, successivamente, reclamo ex art. 1, co.58, stessa legge) e, in ogni caso, per il rigetto dell’appello,confermando la sentenza impugnata per difetto dilegittimazione passiva.4.

Tanto premesso, la Corte condivideva quanto eccepitodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], impugnandol’ordinanza, così qualificabile, del Tribunale di Napoli dinanzialla stessa Corte, aveva saltato un grado di giudizio acognizione piena.5.

Riteneva, pertanto, che il gravame dovesse esseredichiarato inammissibile.6.

Aggiungeva la Corte che i motivi che avevano condottoalla decisione di difetto di legittimazione passiva degli entichiamati in giudizio erano esatti.7.

Secondo la Corte, l’appello doveva essere rigettato perla sua inammissibilità e l’esattezza in ogni caso della decisioneimpugnata.Numero registro generale 18242/20248.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026per cassazione, affidato a quattro motivi.Data pubblicazione 24/03/20269.

Resistono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America con controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unicomotivo.10.

Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 12.5.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del ricorsoper cassazione per tardività.11.

Con atto depositato telematicamente il 20.6.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 L. 92/12ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

Competenza dellaCorte di Appello legittima. ragioni di opportunità eautorevolezza”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 3.

Contenuto decisorio dell’ordinanzan. 53244/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Superfluità dell’opposizione ex l. 92/12 in conformità a Cass. n.15976/17”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. 92/12 ai sensi dell’art. 360c.p.c. comma 1, n. 5.

Legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024americana e valida costituzione del contraddittorio di primoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026grado”.Data pubblicazione 24/03/20264.

Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 L. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 5 e art. 111 Cost.

Sentenza diassoluzione ex art. 360 c.p.p. per “non aver commesso il fatto”Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3935/23 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.5.

Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato gli [OSCURATO:PERSONA] d’America denunciano “Violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Deducono che: “In viasubordinata e condizionata, qualora questa Corte dovesseritenere il Ricorso proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia tempestivo efondato, si reitera in questa sede l’eccezione di tardività delgravame (rectius: reclamo) proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’Appello (omettendo la fase di opposizione) sullaquale la Corte d’Appello di Napoli non si è pronunciata”.6.

Nella proposta di decisione accelerata il Consiglieredelegato ha considerato:“Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendostato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettatodall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 perl’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorredalla comunicazione, via PEC, della sentenza da parte dellaCancelleria.Invero, come allegato (e provato, mediante deposito dellacomunicazione di cancelleria della Corte di Appello di Napoli)dal controricorrente, la sentenza della Corte distrettuale è stataNumero registro generale 18242/2024comunicata agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pier PaoloN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026Zambardino, procuratori dei lavoratori nel precedente grado diData pubblicazione 24/03/2026giudizio, via PEC, il primo marzo 2024 e il ricorso percassazione è stato notificato agli [OSCURATO:PERSONA] D’AMERICA indata 19 agosto, ossia ben oltre il termine di 60 giorni”.Dopo aver riferito il consolidato orientamento di questaCorte circa il termine da osservare, la proposta conclude nelsenso che: “Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità pertardività dell’impugnazione in quanto controversia che è statatrattata, sin dal primo grado, secondo il rito c.d.

Fornero, conconseguente applicazione del termine di sessanta giorni per laproposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n.92 del 2012, art. 1, comma 62.L’inammissibilità del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato propostodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America e affidato a un unico motivo, ai sensidell’art. 334, II comma, cod. proc. civ.”.7.

La proposta non può essere condivisa, sia pure perragioni del tutto diverse da quelle sostenute dal ricorrenteprincipale nella propria istanza di decisione ex art. 380 bisc.p.c.8.

La proposta, invero, si fonda sull’assunto che anche insecondo grado sia stato seguito il cd. rito Fornero, conconseguente applicabilità dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012ai fini del ricorso per cassazione.8.1.

Così non è.In primo luogo, come già riferito in narrativa, la Corteterritoriale si è pronunciata su un’impugnazione che haNumero registro generale 18242/2024costantemente indicato e qualificato come appello.

Ed anziN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026appunto perché si è trovata di fronte ad un appello la Corte l’haData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giudicato inammissibile.8.2.

Più nello specifico, ha considerato: Secondo l’art. 1,comma 51, L. n. 92/2012, applicabile ratione temporis, control’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 dellostesso articolo, può essere proposta opposizione innanzi alTribunale, che ha emesso il provvedimento opposto e non puòinvece essere proposto direttamente gravame innanzi allaCorte d’Appello.La Corte d’Appello può essere investita solo dellatrattazione del reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. n.92/2012, avverso la sentenza resa dal Tribunale all’esitodell’opposizione come sopra introdotta.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’Ordinanza, così qualificabile,del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a questa Corte, ha saltatoun grado di giudizio a cognizione piena.[OSCURATO:PERSONA].

N. 2364/2020, la quale ha chiarito come“Nel rito cd.

Fornero, il giudizio di primo grado è unico acomposizione bifasica, con una prima fase ad istruttoriasommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela dellavoratore, ed una seconda fase a composizione piena che dellaprecedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del2012 e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile” (leggasi anche Cass. n. 19552/2016).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025L’odierno gravame va pertanto dichiarato inammissiNbuimleer o d.i raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/20268.3.

Del resto, rileva il Collegio che lo stesso attualericorrente principale, come risulta dal testo prodotto in questasede, aveva denominato espressamente quale “atto di appello”il ricorso che aveva proposto alla Corte distrettuale e qualificatocome “appello” l’impugnazione alla stessa devoluta, facendoperaltro espresso riferimento nel corpo dell’atto stesso a normedel c.p.c. riferite al procedimento d’appello secondo il ritolavoristico (cfr. in particolare facciate 17 e 18 dell’atto).8.4.

A sua volta, la Corte distrettuale, non solo senz’altronon ha riqualificato l’atto d’impugnazione in questione come“reclamo”, ma, coerentemente a quanto considerato inmotivazione, non ha applicato per il proprio grado di giudizio ilcd. rito Fornero.In particolare, come risulta dal testo della sua decisione,non ha applicato le precipue previsioni dettate dai commi 59 e60 dell’art. 1 l. n. 92/2012, segnatamente per quanto riguardala fase decisionale in senso stretto.Ha, infatti, specificato in narrativa: “All’udienza odierna,svoltasi con rito cartolare ex art. 127 ter C.P.C., la Corte hadeciso la causa con dispositivo trasmesso telematicamente”, edetto dispositivo (riportato a pag. 3 della sentenza) risultapronunciato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il testo della sentenza,completo di motivazione, è stato depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].E’, perciò, evidente che la Corte di merito non ha applicatol’art. 1, comma 60, l. n. 92/2012 dove invece prevede che, aseguito di “udienza di discussione”, “La sentenza, completa diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025motivazione, deve essere depositata in cancelleria entroN udmieeroc dii raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026giorni dall’udienza di discussione”.8.5.

Dunque, non ha operato nella specie il principiodell’ultrattività del rito (speciale) adottato in precedenza.9.

E da tutto ciò consegue che il ricorso per cassazione nonera nel caso in esame assoggettato alla previsione di cui all’art.1, comma 62, l. cit., bensì era disciplinato dalle regole comuni,in base alle quali, essendo pacifico che la sentenza impugnatanon sia stata notificata ad istanza di nessuna delle parti, ilricorso stesso è da reputarsi tempestivo in relazione al terminec.d. lungo semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c.novellato.9.1.

Per ulteriore conseguenza, devono essere scrutinatianzitutto i due motivi del ricorso principale.10.

Tanto chiarito, occorre adesso porre in luce che lasentenza impugnata è fondata su due distinte ed autonomerationes decidendi.Una prima (e principale) ratio è quella innanzi riportata (al§

10.2. di questa motivazione), in base alla quale, come si èvisto, la Corte ha concluso nel senso dell’inammissibilitàdell’appello.Una seconda ratio decidendi è stata nel senso di ritenere“esatti” “i motivi che hanno condotto alla decisione di difetto dilegittimazione passiva degli Enti chiamati in giudizio” (cfr. inextenso pag. 3 della sentenza).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202511.

Ebbene, il primo ed il secondo motivo di rNicumoerrso odi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026territoriale.12.

In particolare, nella prima di tali due censure ilricorrente invoca “ragioni di opportunità ed autorevolezza”,sottolineando dal primo punto di vista che “il contraddittoriocon cui ci si vede impegnati non è un soggetto qualunque, fossepure una grande società di azioni quotata in borsa, manientemeno che il governo degli [OSCURATO:PERSONA] d’America e, strictosensu, il suo apparato militare”.Aggiunge che: “Conscio dell’enormità dell’incarico affidatoall’avvocato di parte ricorrente nei due gradi precedentiquest’ultimo ha ritenuto di “affidare” il giudizio ad un consessosuperiore rispetto a quello pronunciatosi prima facie che fosselibero da condizionamenti e pregiudizi, tensioni e preconcettiche sarebbero potuti intervenire direttamente o indirettamentedalla rivisitazione del caso in esame da parte dello stessomagistrato estensore o da un suo pari grado.Infatti la sezione Lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ècomposta da un numero ridotto di consiglieri (circa 15all’attualità) i quali, con estrema difficoltà, avrebbero potutosovvertire il ragionamento logico-giuridico di un collega dellastessa sezione.

E’ palese che si tratta di una presunzione maessa è dettata, si ripete, proprio dalla importanza (melius ,dalla imponenza) della parte resistente.Per superare il timore reverenziale ipotizzato nellecircostanze di cui sopra, la strategia difensiva si è incentratanel devolvere il petitum ed il thema decidendum all’organismosuperiore collegiale che meglio avrebbe potuto deliberare inNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025ottemperanza ai canoni di equità, neutralità ed obbieNtutmiveirot àdi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026rigorosamente esatti nel contenzioso in esame”.13.

Tale essendo lo svolgimento del primo motivo delricorso principale, il Collegio ne rileva l’inammissibilità.13.1.

Invero, tutte le considerazioni che vi svolge ilricorrente non si riferiscono all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012,ossia, l’unica norma di diritto di cui si deduce la “Violazione efalsa applicazione” ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Piuttosto, le stesse sono all’evidenza volte a “giustificare”a posteriori la scelta “strategica” di aver rivolto la propriaimpugnazione alla Corte d’appello quale giudice superiore, enon di nuovo al Tribunale già adito all’inizio, organo giudicatoquanto alla Sezione lavoro indiziato da una sorta di “legittimasuspicione” rispetto al contraddittore [OSCURATO:PERSONA] d’America.Trattasi all’evidenza di “ragioni di opportunità eautorevolezza”, come sintetizzato dal medesimo ricorrenteprincipale, ragioni, quindi, che nulla hanno a che vedere inpunto di diritto con il terreno dell’applicazione edell’interpretazione dell’art. 1, comma 51, l. cit. in relazionealla fattispecie concreta e rispetto a quanto considerato inproposito dalla Corte d’appello.14.

Il secondo motivo è infondato.15.

Sempre in ordine all’inammissibilità dell’appelloproposto contro l’ordinanza resa nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, difatti, la decisione dellaCorte distrettuale è conforme ad un ormai consolidatoNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025orientamento di questa Corte di legittimità, anche di reNcuemnerot edi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026confermato.15.1.

In particolare, è stato confermato che ilprocedimento di impugnativa del licenziamento disciplinatodall’art. 1, commi 47 ss., legge n. 92/2012 (attualmenteabrogato ma applicabile nella specie ratione temporis),azionato sin dall’origine da parte ricorrente, è connotato daindubbia specialità, …

3. In particolare, il giudizio di primogrado è unico a composizione bifasica, con una prima fase adistruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutelaal lavoratore, e una seconda fase a cognizione piena che dellaprecedente costituisce una prosecuzione; l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile; analogamente, avverso l’ordinanza resa ai sensidell’art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonè ammesso appello, ma solo l’opposizione innanzi allo stessogiudice, né l’ordinanza può essere impugnata con ricorso persaltum in cassazione, previsto dall’art. 360, secondo comma,c.p.c. solo in relazione ad una “sentenza appellabile” (cfr. Cass.n. 2364/2020, n. 21720/2018, n. 19552/2016, n. 17247/2016,n. 10133/2014). (così nella motivazione Cass., sez. lav.,26.1.2024, n. 2542; e in termini sempre nella giurisprudenzapiù recente di legittimità Cass. n. 6335/2023, n. 28238/2022,n. 13057/2022).16.

Il ricorrente principale nel secondo motivo si riferisceal principio di diritto che assume espresso in Cass. n.15976/2017 (richiamando anche altre decisioni di questa CorteNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025nel medesimo senso), secondo cui: “Quando il provvedimNuemnerot odi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026che chiude la prima fase sommaria ha natura decisoria, questopuò essere impugnato in appello, senza il necessarioesperimento della opposizione intermedia prevista dalla L. n.92/2012”.16.1.

Rileva in contrario il Collegio che questa Corte haprecisato che: “il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa inesito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessaopposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa chetale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo deltutto diverso il caso, esaminato da Cass. n. 8467/2017, diunificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altraparte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51dell’art. 1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilitàdi proporre opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o dirigetto di cui al comma 49, significa che l’impugnazione èfacoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescrittodalla legge possa essere sostituito da un altro scelto dallaparte” (così, nella motivazione, Cass. n. 6335/2023 e n.28238/2022 già cit.).Inoltre, Cass. n. 13057/2022, pur già cit., dopo averrichiamato l’orientamento sopra esposto, espresso anche daSez.

Un. n. 19674/2014, aveva ulteriormente specificato:“orbene, è possibile che la fase sommaria venga unificataalla fase di cognizione piena: il tal caso, il giudice di primaistanza intende, ab initio, omettere la fase semplificata,compiendo un accertamento approfondito della questionededotta, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto didifesa delle parti;Numero registro generale 18242/2024allorquando, si verifichi tale evenienza processuale,N umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026proprio nel rispetto della riduzione dei termini sulle decisioniData pubblicazione 24/03/2026sulla legittimità dei licenziamenti e in virtù del principio chesancisce la prevalenza della sostanza sulla forma, il rimedioesperibile contro la pronuncia ad esito della unificazione dellefasi non è più l’opposizione, bensì il gravame innanzi alla Corted’appello (sul punto, Cass. n. 8467 del 2017);tale evenienza, tuttavia, può verificarsi soltanto in dueipotesi: quella in cui lo stesso giudicante della fase sommariaabbia espressamente conferito al procedimento la natura diplena cognitio e quella, in cui, invece, a tale conclusione possapervenirsi, sulla base dell’interpretazione della decisionesuccessivamente alla sua emissione;ed invero, nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1,comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante,grado, a conclusione di un’istruttoria a cognizione piena, siapervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesadelle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, ilcorretto rimedio impugnatorio non va più individuatonell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, manel gravame innanzi alla corte d’appello, in linea con la “ratio”della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sullalegittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generaledella prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dellaidentificazione del mezzo di impugnazione esperibile,nondimeno, come chiarito da questa Corte di legittimità, perstabilire se un provvedimento rivesta natura di sentenza o diordinanza, è necessario valutare non già l’aspetto formale,bensì il contenuto sostanziale, cioè se il giudicante, esercitandoNumero registro generale 18242/2024il suo potere giurisdizionale, abbia definito la controversia conN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026“i caratteri della decisività e della definitività” (sul punto, Cass.Data pubblicazione 24/03/2026n. 8467 del 2017 cit. 15976/2017);soltanto, quindi, qualora appaia possibile individuare uncontenuto decisorio pieno della pronunzia impugnata potràaddivenirsi a reputare ammissibile l’impugnazione che avversola stessa sia stata proposta”.17.

Nel caso di specie: a) il provvedimento conclusivo dellafase sommaria è stato espressamente denominato dal primogiudice quale “ordinanza” (cfr. pag. 1 della stessa); b) lo stessogiudice vi aveva specificato che il procedimento in questioneera stato introdotto “Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n.92/2012” (v. ibidem) e quel ricorso ha rigettato in dichiarataadesione ai principi enunciati in Cass. n. 19776/2022 (resa incaso analogo) (v. pagg. 3-4 dello stesso provvedimento); c) lostesso giudice non ha assolutamente espresso nel testodell’intera ordinanza di voler conferire al procedimento lanatura di plena cognitio, né di intendere unificare le due fasidel primo grado; d) l’ordinanza, per contro, non dà attodell’espletamento della benché minima attività istruttoria, menche meno, quindi, propria della cognizione piena, ed anzi hadichiarato di decidere “In ossequio al principio della ragione piùliquida …” (v. inizio del § 2 a pag. 3), come meglio si addice aduna decisione resa a cognizione sommaria.17.1.

Dunque, nulla nel testo di tale provvedimento, ancheinterpretato a posteriori, depone nel senso che esso rivestissenatura sostanziale di sentenza, ed al contrario la “forma” cheaveva assunto (di ordinanza) andava a coincidere con la suaNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025“sostanza” (di ordinanza resa all’esito della fase sommaNruimae rod dii raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedimento ex lege n. 92/2012).17.2.

Tutte le osservazioni che svolge il ricorrente ariguardo (cfr. la facciata 5 del ricorso per cassazione, checonsta di pagine non numerate) sono in parte meramenteassertive e in parte riferiscono come il giudice della fasesommaria aveva motivato il proprio provvedimento, peraltro inmodo impreciso (perché, contrariamente a quanto asserito dalricorrente, quel giudice aveva concesso allo stesso termine perla rinotifica del ricorso introduttivo: cfr. pag. 1 della suaordinanza).18.

Per completezza, nota il Collegio che nell’attod’impugnazione già esaminato dalla Corte distrettuale, purdenominato dalla parte quale “appello”, lo stesso ricorrenteneppure sosteneva che il provvedimento gravato fosse dareputare una “sentenza” sul piano sostanziale; ed anzi siriferiva costantemente allo stesso quale “decreto” (sia pureverosimilmente fuorviato in tal senso dalla stampigliaturatelematica di cancelleria, apposta allo stesso testo, laddove,come già evidenziato, il giudice emittente l’aveva subitodenominato quale “ordinanza”).19.

In definitiva, condivisibilmente la Corte d’appello hadetto che quel provvedimento era “qualificabile” appunto comeordinanza, in termini corrispondenti a forma e sostanza dellostesso.20.

Il terzo motivo è inammissibile in una duplice chiave.20.1.

Per un consolidato orientamento di questa Corte,anche di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202527674/2025), quando una decisione di merito si fondNuam erso udi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali dasola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimitàha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarletutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione dellasentenza.

Una volta rigettato o dichiarato inammissibile ilmotivo che investe una delle argomentazioni a sostegno dellasentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto diinteresse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essidovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersialla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, explurimis, Cass. n. 17648/2020).20.2.

Ora, il terzo motivo di ricorso attinge la seconda e,in realtà, subordinata ratio decidendi della Corte di merito,dove, cioè, la stessa ha ritenuto l’esattezza delle ragioni in basealle quali il giudice della fase sommaria aveva riscontrato ildifetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio.20.3.

Ebbene, il primo ragionamento decisorio, per quantosin qui detto per disattendere il primo motivo di ricorso (intermini d’inammissibilità) ed il secondo motivo (in chiave dirigetto nel merito di legittimità), è senz’altro da solo idoneo asorreggere la sentenza impugnata laddove ha giudicatoinammissibile l’appello, e dev’essere qui confermato.Ne consegue il difetto d’interesse del ricorrente adimpugnare la sentenza d’appello in relazione alla sua secondaratio decidendi.20.4.

Lo stesso motivo è comunque inammissibile perchéè volto a sostenere la “legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025americana” e la “valida costituzione del contraddittorio”,N mumearo èdi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026formulato sempre in chiave di “violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 51, L. 92/12”, per giunta facendo riferimentoal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cheriguarda l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”).21.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo.22.

Anche in questo caso sono anzitutto eterogenei edincongrui i parametri normativi indicati.In particolare, ancora una volta il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 L. 92/12”,non a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (comenei primi due motivi), bensì “ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma1, n. 5”, quale indicato mezzo di ricorso per cassazione.23.

Il ricorrente, comunque, intenderebbe far valere lapropria sopravvenuta assoluzione in base alla sentenza indicatain rubrica, poco dopo l’introduzione del secondo grado digiudizio, dai reati che gli erano stati ascritti e asseritamente“posti alla base del licenziamento datoriale”.Evoca a riguardo il principio del cd. giusto processo ex art.111 Cost.23.1.

E’ sufficiente a riguardo considerare che talideduzioni sono assolutamente aliene dalla duplice ratiodecidendi della Corte territoriale, che non si è minimamenteoccupata nel merito della vicenda del licenziamento, perché: I)ha ritenuto inammissibile in rito l’appello del lavoratore; II)comunque ha confermato l’esattezza della pronuncia sommariaNumero registro generale 18242/2024circa la ritenuta carenza di legittimazione passiva deiN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026convenuti.Data pubblicazione 24/03/202624.

La complessiva reiezione del ricorso principalecomporta l’assorbimento del ricorso incidentale degli [OSCURATO:PERSONA]America, in quanto esplicitamente condizionato all’eventualeaccoglimento dell’impugnazione principale.25.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026AULA 'A'Data pubblicazione 24/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Ordinanza exart. 1, commaSEZIONE LAVORO49, l. n.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 92/2012Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - AppelloDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - InammissibilitàDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18242/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 PULEJO;4588 - controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 598/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 942/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Data pubblicazione 24/03/20261.

Con ordinanza n. cron. 53244/2022 del 3.11.2022 ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso ex art. 1,comma 48, L. n. 92/2012, con il quale [OSCURATO:PERSONA] avevaconvenuto in giudizio l’ “Ambasciata americana in personadell’Ambasciatore pro tempore”, nonché lo “US Naval SupportActivity Naples in persona del comandante pt rappresentata daOffice of [OSCURATO:PERSONA] US Department ofJustice”, chiedendo accertarsi la illiceità del licenziamentointimatogli il 15.4.2021 e, per l’effetto, ordinarsi all’ “[OSCURATO:PERSONA] per il tramite delleamministrazioni adite” la sua reintegra nel posto di lavoro e lacondanna di detto ente al pagamento delle retribuzionimaturate dalla data del licenziamento sino a quella dellaeffettiva reintegra “nella misura massima di quindici mensilitàdella retribuzione globale di fatto”, oltre ai contributiprevidenziali e “fatto salvo il diritto di agire in giudizio per laliquidazione di eventuali maggiori danni differenziali”; in viasubordinata, farsi ricorso alla tutela obbligatoria di cui all’art. 8L. n. 604/1966 con condanna del datore di lavoro al pagamentodi sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Napoli rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro ilsuddetto provvedimento.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che nel giudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] conricorso ex art. 1, comma 48 e ss., l. n. 92/2012, si eranocostituiti gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, deducendo il difetto dilegittimazione passiva dei chiamati in giudizio in quanto privi diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025personalità giuridica; b) che con il suddetto provvedimeNnumtoero idli raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, sulla base di Cass.ord. n. 19776/2022, il difetto di legittimazione passiva deglienti chiamati in giudizio ed aveva rigettato la domanda; c) cheil soccombente aveva proposto appello, reiterando i motivi giàesposti in ricorso e deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata, concludendo per l’accoglimento della domandaproposta; d) che si erano di nuovo costituiti gli [OSCURATO:PERSONA]America, concludendo per l’inammissibilità dell’appello (inquanto, trattandosi di rito Fornero, andava proposta primaopposizione avverso il provvedimento impugnato ex art. 1, co.51, l. n. 92/2012 e, successivamente, reclamo ex art. 1, co.58, stessa legge) e, in ogni caso, per il rigetto dell’appello,confermando la sentenza impugnata per difetto dilegittimazione passiva.4.

Tanto premesso, la Corte condivideva quanto eccepitodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], impugnandol’ordinanza, così qualificabile, del Tribunale di Napoli dinanzialla stessa Corte, aveva saltato un grado di giudizio acognizione piena.5.

Riteneva, pertanto, che il gravame dovesse esseredichiarato inammissibile.6.

Aggiungeva la Corte che i motivi che avevano condottoalla decisione di difetto di legittimazione passiva degli entichiamati in giudizio erano esatti.7.

Secondo la Corte, l’appello doveva essere rigettato perla sua inammissibilità e l’esattezza in ogni caso della decisioneimpugnata.Numero registro generale 18242/20248.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026per cassazione, affidato a quattro motivi.Data pubblicazione 24/03/20269.

Resistono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America con controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unicomotivo.10.

Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 12.5.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del ricorsoper cassazione per tardività.11.

Con atto depositato telematicamente il 20.6.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 L. 92/12ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

Competenza dellaCorte di Appello legittima. ragioni di opportunità eautorevolezza”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 3.

Contenuto decisorio dell’ordinanzan. 53244/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Superfluità dell’opposizione ex l. 92/12 in conformità a Cass. n.15976/17”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. 92/12 ai sensi dell’art. 360c.p.c. comma 1, n. 5.

Legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024americana e valida costituzione del contraddittorio di primoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026grado”.Data pubblicazione 24/03/20264.

Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 L. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 5 e art. 111 Cost.

Sentenza diassoluzione ex art. 360 c.p.p. per “non aver commesso il fatto”Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3935/23 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.5.

Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato gli [OSCURATO:PERSONA] d’America denunciano “Violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Deducono che: “In viasubordinata e condizionata, qualora questa Corte dovesseritenere il Ricorso proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia tempestivo efondato, si reitera in questa sede l’eccezione di tardività delgravame (rectius: reclamo) proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’Appello (omettendo la fase di opposizione) sullaquale la Corte d’Appello di Napoli non si è pronunciata”.6.

Nella proposta di decisione accelerata il Consiglieredelegato ha considerato:“Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendostato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettatodall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 perl’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorredalla comunicazione, via PEC, della sentenza da parte dellaCancelleria.Invero, come allegato (e provato, mediante deposito dellacomunicazione di cancelleria della Corte di Appello di Napoli)dal controricorrente, la sentenza della Corte distrettuale è stataNumero registro generale 18242/2024comunicata agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pier PaoloN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026Zambardino, procuratori dei lavoratori nel precedente grado diData pubblicazione 24/03/2026giudizio, via PEC, il primo marzo 2024 e il ricorso percassazione è stato notificato agli [OSCURATO:PERSONA] D’AMERICA indata 19 agosto, ossia ben oltre il termine di 60 giorni”.Dopo aver riferito il consolidato orientamento di questaCorte circa il termine da osservare, la proposta conclude nelsenso che: “Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità pertardività dell’impugnazione in quanto controversia che è statatrattata, sin dal primo grado, secondo il rito c.d.

Fornero, conconseguente applicazione del termine di sessanta giorni per laproposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n.92 del 2012, art. 1, comma 62.L’inammissibilità del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato propostodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America e affidato a un unico motivo, ai sensidell’art. 334, II comma, cod. proc. civ.”.7.

La proposta non può essere condivisa, sia pure perragioni del tutto diverse da quelle sostenute dal ricorrenteprincipale nella propria istanza di decisione ex art. 380 bisc.p.c.8.

La proposta, invero, si fonda sull’assunto che anche insecondo grado sia stato seguito il cd. rito Fornero, conconseguente applicabilità dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012ai fini del ricorso per cassazione.8.1.

Così non è.In primo luogo, come già riferito in narrativa, la Corteterritoriale si è pronunciata su un’impugnazione che haNumero registro generale 18242/2024costantemente indicato e qualificato come appello.

Ed anziN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026appunto perché si è trovata di fronte ad un appello la Corte l’haData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giudicato inammissibile.8.2.

Più nello specifico, ha considerato: Secondo l’art. 1,comma 51, L. n. 92/2012, applicabile ratione temporis, control’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 dellostesso articolo, può essere proposta opposizione innanzi alTribunale, che ha emesso il provvedimento opposto e non puòinvece essere proposto direttamente gravame innanzi allaCorte d’Appello.La Corte d’Appello può essere investita solo dellatrattazione del reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. n.92/2012, avverso la sentenza resa dal Tribunale all’esitodell’opposizione come sopra introdotta.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’Ordinanza, così qualificabile,del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a questa Corte, ha saltatoun grado di giudizio a cognizione piena.[OSCURATO:PERSONA].

N. 2364/2020, la quale ha chiarito come“Nel rito cd.

Fornero, il giudizio di primo grado è unico acomposizione bifasica, con una prima fase ad istruttoriasommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela dellavoratore, ed una seconda fase a composizione piena che dellaprecedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del2012 e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile” (leggasi anche Cass. n. 19552/2016).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025L’odierno gravame va pertanto dichiarato inammissiNbuimleer o d.i raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/20268.3.

Del resto, rileva il Collegio che lo stesso attualericorrente principale, come risulta dal testo prodotto in questasede, aveva denominato espressamente quale “atto di appello”il ricorso che aveva proposto alla Corte distrettuale e qualificatocome “appello” l’impugnazione alla stessa devoluta, facendoperaltro espresso riferimento nel corpo dell’atto stesso a normedel c.p.c. riferite al procedimento d’appello secondo il ritolavoristico (cfr. in particolare facciate 17 e 18 dell’atto).8.4.

A sua volta, la Corte distrettuale, non solo senz’altronon ha riqualificato l’atto d’impugnazione in questione come“reclamo”, ma, coerentemente a quanto considerato inmotivazione, non ha applicato per il proprio grado di giudizio ilcd. rito Fornero.In particolare, come risulta dal testo della sua decisione,non ha applicato le precipue previsioni dettate dai commi 59 e60 dell’art. 1 l. n. 92/2012, segnatamente per quanto riguardala fase decisionale in senso stretto.Ha, infatti, specificato in narrativa: “All’udienza odierna,svoltasi con rito cartolare ex art. 127 ter C.P.C., la Corte hadeciso la causa con dispositivo trasmesso telematicamente”, edetto dispositivo (riportato a pag. 3 della sentenza) risultapronunciato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il testo della sentenza,completo di motivazione, è stato depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].E’, perciò, evidente che la Corte di merito non ha applicatol’art. 1, comma 60, l. n. 92/2012 dove invece prevede che, aseguito di “udienza di discussione”, “La sentenza, completa diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025motivazione, deve essere depositata in cancelleria entroN udmieeroc dii raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026giorni dall’udienza di discussione”.8.5.

Dunque, non ha operato nella specie il principiodell’ultrattività del rito (speciale) adottato in precedenza.9.

E da tutto ciò consegue che il ricorso per cassazione nonera nel caso in esame assoggettato alla previsione di cui all’art.1, comma 62, l. cit., bensì era disciplinato dalle regole comuni,in base alle quali, essendo pacifico che la sentenza impugnatanon sia stata notificata ad istanza di nessuna delle parti, ilricorso stesso è da reputarsi tempestivo in relazione al terminec.d. lungo semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c.novellato.9.1.

Per ulteriore conseguenza, devono essere scrutinatianzitutto i due motivi del ricorso principale.10.

Tanto chiarito, occorre adesso porre in luce che lasentenza impugnata è fondata su due distinte ed autonomerationes decidendi.Una prima (e principale) ratio è quella innanzi riportata (al§

10.2. di questa motivazione), in base alla quale, come si èvisto, la Corte ha concluso nel senso dell’inammissibilitàdell’appello.Una seconda ratio decidendi è stata nel senso di ritenere“esatti” “i motivi che hanno condotto alla decisione di difetto dilegittimazione passiva degli Enti chiamati in giudizio” (cfr. inextenso pag. 3 della sentenza).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202511.

Ebbene, il primo ed il secondo motivo di rNicumoerrso odi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026territoriale.12.

In particolare, nella prima di tali due censure ilricorrente invoca “ragioni di opportunità ed autorevolezza”,sottolineando dal primo punto di vista che “il contraddittoriocon cui ci si vede impegnati non è un soggetto qualunque, fossepure una grande società di azioni quotata in borsa, manientemeno che il governo degli [OSCURATO:PERSONA] d’America e, strictosensu, il suo apparato militare”.Aggiunge che: “Conscio dell’enormità dell’incarico affidatoall’avvocato di parte ricorrente nei due gradi precedentiquest’ultimo ha ritenuto di “affidare” il giudizio ad un consessosuperiore rispetto a quello pronunciatosi prima facie che fosselibero da condizionamenti e pregiudizi, tensioni e preconcettiche sarebbero potuti intervenire direttamente o indirettamentedalla rivisitazione del caso in esame da parte dello stessomagistrato estensore o da un suo pari grado.Infatti la sezione Lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ècomposta da un numero ridotto di consiglieri (circa 15all’attualità) i quali, con estrema difficoltà, avrebbero potutosovvertire il ragionamento logico-giuridico di un collega dellastessa sezione.

E’ palese che si tratta di una presunzione maessa è dettata, si ripete, proprio dalla importanza (melius ,dalla imponenza) della parte resistente.Per superare il timore reverenziale ipotizzato nellecircostanze di cui sopra, la strategia difensiva si è incentratanel devolvere il petitum ed il thema decidendum all’organismosuperiore collegiale che meglio avrebbe potuto deliberare inNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025ottemperanza ai canoni di equità, neutralità ed obbieNtutmiveirot àdi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026rigorosamente esatti nel contenzioso in esame”.13.

Tale essendo lo svolgimento del primo motivo delricorso principale, il Collegio ne rileva l’inammissibilità.13.1.

Invero, tutte le considerazioni che vi svolge ilricorrente non si riferiscono all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012,ossia, l’unica norma di diritto di cui si deduce la “Violazione efalsa applicazione” ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Piuttosto, le stesse sono all’evidenza volte a “giustificare”a posteriori la scelta “strategica” di aver rivolto la propriaimpugnazione alla Corte d’appello quale giudice superiore, enon di nuovo al Tribunale già adito all’inizio, organo giudicatoquanto alla Sezione lavoro indiziato da una sorta di “legittimasuspicione” rispetto al contraddittore [OSCURATO:PERSONA] d’America.Trattasi all’evidenza di “ragioni di opportunità eautorevolezza”, come sintetizzato dal medesimo ricorrenteprincipale, ragioni, quindi, che nulla hanno a che vedere inpunto di diritto con il terreno dell’applicazione edell’interpretazione dell’art. 1, comma 51, l. cit. in relazionealla fattispecie concreta e rispetto a quanto considerato inproposito dalla Corte d’appello.14.

Il secondo motivo è infondato.15.

Sempre in ordine all’inammissibilità dell’appelloproposto contro l’ordinanza resa nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, difatti, la decisione dellaCorte distrettuale è conforme ad un ormai consolidatoNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025orientamento di questa Corte di legittimità, anche di reNcuemnerot edi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026confermato.15.1.

In particolare, è stato confermato che ilprocedimento di impugnativa del licenziamento disciplinatodall’art. 1, commi 47 ss., legge n. 92/2012 (attualmenteabrogato ma applicabile nella specie ratione temporis),azionato sin dall’origine da parte ricorrente, è connotato daindubbia specialità, …

3. In particolare, il giudizio di primogrado è unico a composizione bifasica, con una prima fase adistruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutelaal lavoratore, e una seconda fase a cognizione piena che dellaprecedente costituisce una prosecuzione; l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile; analogamente, avverso l’ordinanza resa ai sensidell’art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonè ammesso appello, ma solo l’opposizione innanzi allo stessogiudice, né l’ordinanza può essere impugnata con ricorso persaltum in cassazione, previsto dall’art. 360, secondo comma,c.p.c. solo in relazione ad una “sentenza appellabile” (cfr. Cass.n. 2364/2020, n. 21720/2018, n. 19552/2016, n. 17247/2016,n. 10133/2014). (così nella motivazione Cass., sez. lav.,26.1.2024, n. 2542; e in termini sempre nella giurisprudenzapiù recente di legittimità Cass. n. 6335/2023, n. 28238/2022,n. 13057/2022).16.

Il ricorrente principale nel secondo motivo si riferisceal principio di diritto che assume espresso in Cass. n.15976/2017 (richiamando anche altre decisioni di questa CorteNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025nel medesimo senso), secondo cui: “Quando il provvedimNuemnerot odi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026che chiude la prima fase sommaria ha natura decisoria, questopuò essere impugnato in appello, senza il necessarioesperimento della opposizione intermedia prevista dalla L. n.92/2012”.16.1.

Rileva in contrario il Collegio che questa Corte haprecisato che: “il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa inesito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessaopposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa chetale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo deltutto diverso il caso, esaminato da Cass. n. 8467/2017, diunificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altraparte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51dell’art. 1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilitàdi proporre opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o dirigetto di cui al comma 49, significa che l’impugnazione èfacoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescrittodalla legge possa essere sostituito da un altro scelto dallaparte” (così, nella motivazione, Cass. n. 6335/2023 e n.28238/2022 già cit.).Inoltre, Cass. n. 13057/2022, pur già cit., dopo averrichiamato l’orientamento sopra esposto, espresso anche daSez.

Un. n. 19674/2014, aveva ulteriormente specificato:“orbene, è possibile che la fase sommaria venga unificataalla fase di cognizione piena: il tal caso, il giudice di primaistanza intende, ab initio, omettere la fase semplificata,compiendo un accertamento approfondito della questionededotta, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto didifesa delle parti;Numero registro generale 18242/2024allorquando, si verifichi tale evenienza processuale,N umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026proprio nel rispetto della riduzione dei termini sulle decisioniData pubblicazione 24/03/2026sulla legittimità dei licenziamenti e in virtù del principio chesancisce la prevalenza della sostanza sulla forma, il rimedioesperibile contro la pronuncia ad esito della unificazione dellefasi non è più l’opposizione, bensì il gravame innanzi alla Corted’appello (sul punto, Cass. n. 8467 del 2017);tale evenienza, tuttavia, può verificarsi soltanto in dueipotesi: quella in cui lo stesso giudicante della fase sommariaabbia espressamente conferito al procedimento la natura diplena cognitio e quella, in cui, invece, a tale conclusione possapervenirsi, sulla base dell’interpretazione della decisionesuccessivamente alla sua emissione;ed invero, nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1,comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante,grado, a conclusione di un’istruttoria a cognizione piena, siapervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesadelle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, ilcorretto rimedio impugnatorio non va più individuatonell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, manel gravame innanzi alla corte d’appello, in linea con la “ratio”della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sullalegittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generaledella prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dellaidentificazione del mezzo di impugnazione esperibile,nondimeno, come chiarito da questa Corte di legittimità, perstabilire se un provvedimento rivesta natura di sentenza o diordinanza, è necessario valutare non già l’aspetto formale,bensì il contenuto sostanziale, cioè se il giudicante, esercitandoNumero registro generale 18242/2024il suo potere giurisdizionale, abbia definito la controversia conN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026“i caratteri della decisività e della definitività” (sul punto, Cass.Data pubblicazione 24/03/2026n. 8467 del 2017 cit. 15976/2017);soltanto, quindi, qualora appaia possibile individuare uncontenuto decisorio pieno della pronunzia impugnata potràaddivenirsi a reputare ammissibile l’impugnazione che avversola stessa sia stata proposta”.17.

Nel caso di specie: a) il provvedimento conclusivo dellafase sommaria è stato espressamente denominato dal primogiudice quale “ordinanza” (cfr. pag. 1 della stessa); b) lo stessogiudice vi aveva specificato che il procedimento in questioneera stato introdotto “Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n.92/2012” (v. ibidem) e quel ricorso ha rigettato in dichiarataadesione ai principi enunciati in Cass. n. 19776/2022 (resa incaso analogo) (v. pagg. 3-4 dello stesso provvedimento); c) lostesso giudice non ha assolutamente espresso nel testodell’intera ordinanza di voler conferire al procedimento lanatura di plena cognitio, né di intendere unificare le due fasidel primo grado; d) l’ordinanza, per contro, non dà attodell’espletamento della benché minima attività istruttoria, menche meno, quindi, propria della cognizione piena, ed anzi hadichiarato di decidere “In ossequio al principio della ragione piùliquida …” (v. inizio del § 2 a pag. 3), come meglio si addice aduna decisione resa a cognizione sommaria.17.1.

Dunque, nulla nel testo di tale provvedimento, ancheinterpretato a posteriori, depone nel senso che esso rivestissenatura sostanziale di sentenza, ed al contrario la “forma” cheaveva assunto (di ordinanza) andava a coincidere con la suaNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025“sostanza” (di ordinanza resa all’esito della fase sommaNruimae rod dii raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedimento ex lege n. 92/2012).17.2.

Tutte le osservazioni che svolge il ricorrente ariguardo (cfr. la facciata 5 del ricorso per cassazione, checonsta di pagine non numerate) sono in parte meramenteassertive e in parte riferiscono come il giudice della fasesommaria aveva motivato il proprio provvedimento, peraltro inmodo impreciso (perché, contrariamente a quanto asserito dalricorrente, quel giudice aveva concesso allo stesso termine perla rinotifica del ricorso introduttivo: cfr. pag. 1 della suaordinanza).18.

Per completezza, nota il Collegio che nell’attod’impugnazione già esaminato dalla Corte distrettuale, purdenominato dalla parte quale “appello”, lo stesso ricorrenteneppure sosteneva che il provvedimento gravato fosse dareputare una “sentenza” sul piano sostanziale; ed anzi siriferiva costantemente allo stesso quale “decreto” (sia pureverosimilmente fuorviato in tal senso dalla stampigliaturatelematica di cancelleria, apposta allo stesso testo, laddove,come già evidenziato, il giudice emittente l’aveva subitodenominato quale “ordinanza”).19.

In definitiva, condivisibilmente la Corte d’appello hadetto che quel provvedimento era “qualificabile” appunto comeordinanza, in termini corrispondenti a forma e sostanza dellostesso.20.

Il terzo motivo è inammissibile in una duplice chiave.20.1.

Per un consolidato orientamento di questa Corte,anche di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202527674/2025), quando una decisione di merito si fondNuam erso udi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali dasola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimitàha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarletutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione dellasentenza.

Una volta rigettato o dichiarato inammissibile ilmotivo che investe una delle argomentazioni a sostegno dellasentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto diinteresse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essidovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersialla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, explurimis, Cass. n. 17648/2020).20.2.

Ora, il terzo motivo di ricorso attinge la seconda e,in realtà, subordinata ratio decidendi della Corte di merito,dove, cioè, la stessa ha ritenuto l’esattezza delle ragioni in basealle quali il giudice della fase sommaria aveva riscontrato ildifetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio.20.3.

Ebbene, il primo ragionamento decisorio, per quantosin qui detto per disattendere il primo motivo di ricorso (intermini d’inammissibilità) ed il secondo motivo (in chiave dirigetto nel merito di legittimità), è senz’altro da solo idoneo asorreggere la sentenza impugnata laddove ha giudicatoinammissibile l’appello, e dev’essere qui confermato.Ne consegue il difetto d’interesse del ricorrente adimpugnare la sentenza d’appello in relazione alla sua secondaratio decidendi.20.4.

Lo stesso motivo è comunque inammissibile perchéè volto a sostenere la “legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025americana” e la “valida costituzione del contraddittorio”,N mumearo èdi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026formulato sempre in chiave di “violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 51, L. 92/12”, per giunta facendo riferimentoal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cheriguarda l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”).21.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo.22.

Anche in questo caso sono anzitutto eterogenei edincongrui i parametri normativi indicati.In particolare, ancora una volta il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 L. 92/12”,non a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (comenei primi due motivi), bensì “ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma1, n. 5”, quale indicato mezzo di ricorso per cassazione.23.

Il ricorrente, comunque, intenderebbe far valere lapropria sopravvenuta assoluzione in base alla sentenza indicatain rubrica, poco dopo l’introduzione del secondo grado digiudizio, dai reati che gli erano stati ascritti e asseritamente“posti alla base del licenziamento datoriale”.Evoca a riguardo il principio del cd. giusto processo ex art.111 Cost.23.1.

E’ sufficiente a riguardo considerare che talideduzioni sono assolutamente aliene dalla duplice ratiodecidendi della Corte territoriale, che non si è minimamenteoccupata nel merito della vicenda del licenziamento, perché: I)ha ritenuto inammissibile in rito l’appello del lavoratore; II)comunque ha confermato l’esattezza della pronuncia sommariaNumero registro generale 18242/2024circa la ritenuta carenza di legittimazione passiva deiN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026convenuti.Data pubblicazione 24/03/202624.

La complessiva reiezione del ricorso principalecomporta l’assorbimento del ricorso incidentale degli [OSCURATO:PERSONA]America, in quanto esplicitamente condizionato all’eventualeaccoglimento dell’impugnazione principale.25.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Così deciso in Roma nell’adunanza camNuemrearol edi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Così deciso in Roma nell’adunanza camNuemrearol edi raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025      PULEJO;4588 - controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 598/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 942/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Data pubblicazione 24/03/20261. Con ordinanza n. cron. 53244/2022 del 3.11.2022 ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso ex art. 1,comma 48, L. n. 92/2012, con il quale [OSCURATO:PERSONA] avevaconvenuto in giudizio l’ “Ambasciata americana in personadell’Ambasciatore pro tempore”, nonché lo “US Naval SupportActivity Naples in persona del comandante pt rappresentata daOffice of [OSCURATO:PERSONA] US Department ofJustice”, chiedendo accertarsi la illiceità del licenziamentointimatogli il 15.4.2021 e, per l’effetto, ordinarsi all’ “[OSCURATO:PERSONA] per il tramite delleamministrazioni adite” la sua reintegra nel posto di lavoro e lacondanna di detto ente al pagamento delle retribuzionimaturate dalla data del licenziamento sino a quella dellaeffettiva reintegra “nella misura massima di quindici mensilitàdella retribuzione globale di fatto”, oltre ai contributiprevidenziali e “fatto salvo il diritto di agire in giudizio per laliquidazione di eventuali maggiori danni differenziali”; in viasubordinata, farsi ricorso alla tutela obbligatoria di cui all’art. 8L. n. 604/1966 con condanna del datore di lavoro al pagamentodi sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Napoli rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro ilsuddetto provvedimento.3. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che nel giudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] conricorso ex art. 1, comma 48 e ss., l. n. 92/2012, si eranocostituiti gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, deducendo il difetto dilegittimazione passiva dei chiamati in giudizio in quanto privi diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025personalità giuridica; b) che con il suddetto provvedimeNnumtoero  idli  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, sulla base di Cass.ord. n. 19776/2022, il difetto di legittimazione passiva deglienti chiamati in giudizio ed aveva rigettato la domanda; c) cheil soccombente aveva proposto appello, reiterando i motivi giàesposti in ricorso e deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata, concludendo per l’accoglimento della domandaproposta; d) che si erano di nuovo costituiti gli [OSCURATO:PERSONA]America, concludendo per l’inammissibilità dell’appello (inquanto, trattandosi di rito Fornero, andava proposta primaopposizione avverso il provvedimento impugnato ex art. 1, co.51, l. n. 92/2012 e, successivamente, reclamo ex art. 1, co.58, stessa legge) e, in ogni caso, per il rigetto dell’appello,confermando la sentenza impugnata per difetto dilegittimazione passiva.4. Tanto premesso, la Corte condivideva quanto eccepitodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], impugnandol’ordinanza, così qualificabile, del Tribunale di Napoli dinanzialla stessa Corte, aveva saltato un grado di giudizio acognizione piena.5. Riteneva, pertanto, che il gravame dovesse esseredichiarato inammissibile.6. Aggiungeva la Corte che i motivi che avevano condottoalla decisione di difetto di legittimazione passiva degli entichiamati in giudizio erano esatti.7. Secondo la Corte, l’appello doveva essere rigettato perla sua inammissibilità e l’esattezza in ogni caso della decisioneimpugnata.Numero registro generale 18242/20248. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026per cassazione, affidato a quattro motivi.Data pubblicazione 24/03/20269. Resistono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America con controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unicomotivo.10. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 12.5.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del ricorsoper cassazione per tardività.11. Con atto depositato telematicamente il 20.6.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 L. 92/12ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. Competenza dellaCorte di Appello legittima. ragioni di opportunità eautorevolezza”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 3. Contenuto decisorio dell’ordinanzan. 53244/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Superfluità dell’opposizione ex l. 92/12 in conformità a Cass. n.15976/17”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. 92/12 ai sensi dell’art. 360c.p.c. comma 1, n. 5. Legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024americana e valida costituzione del contraddittorio di primoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026grado”.Data pubblicazione 24/03/20264. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 L. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 5 e art. 111 Cost. Sentenza diassoluzione ex art. 360 c.p.p. per “non aver commesso il fatto”Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3935/23 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.5. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato gli [OSCURATO:PERSONA] d’America denunciano “Violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Deducono che: “In viasubordinata e condizionata, qualora questa Corte dovesseritenere il Ricorso proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia tempestivo efondato, si reitera in questa sede l’eccezione di tardività delgravame (rectius: reclamo) proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’Appello (omettendo la fase di opposizione) sullaquale la Corte d’Appello di Napoli non si è pronunciata”.6. Nella proposta di decisione accelerata il Consiglieredelegato ha considerato:“Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendostato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettatodall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 perl’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorredalla comunicazione, via PEC, della sentenza da parte dellaCancelleria.Invero, come allegato (e provato, mediante deposito dellacomunicazione di cancelleria della Corte di Appello di Napoli)dal controricorrente, la sentenza della Corte distrettuale è stataNumero registro generale 18242/2024comunicata agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pier PaoloN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026Zambardino, procuratori dei lavoratori nel precedente grado diData pubblicazione 24/03/2026giudizio, via PEC, il primo marzo 2024 e il ricorso percassazione è stato notificato agli [OSCURATO:PERSONA] D’AMERICA indata 19 agosto, ossia ben oltre il termine di 60 giorni”.Dopo aver riferito il consolidato orientamento di questaCorte circa il termine da osservare, la proposta conclude nelsenso che: “Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità pertardività dell’impugnazione in quanto controversia che è statatrattata, sin dal primo grado, secondo il rito c.d. Fornero, conconseguente applicazione del termine di sessanta giorni per laproposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n.92 del 2012, art. 1, comma 62.L’inammissibilità del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato propostodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America e affidato a un unico motivo, ai sensidell’art. 334, II comma, cod. proc. civ.”.7. La proposta non può essere condivisa, sia pure perragioni del tutto diverse da quelle sostenute dal ricorrenteprincipale nella propria istanza di decisione ex art. 380 bisc.p.c.8. La proposta, invero, si fonda sull’assunto che anche insecondo grado sia stato seguito il cd. rito Fornero, conconseguente applicabilità dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012ai fini del ricorso per cassazione.8.1. Così non è.In primo luogo, come già riferito in narrativa, la Corteterritoriale si è pronunciata su un’impugnazione che haNumero registro generale 18242/2024costantemente indicato e qualificato come appello. Ed anziN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026appunto perché si è trovata di fronte ad un appello la Corte l’haData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giudicato inammissibile.8.2. Più nello specifico, ha considerato:  Secondo l’art. 1,comma 51, L. n. 92/2012, applicabile ratione temporis, control’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 dellostesso articolo, può essere proposta opposizione innanzi alTribunale, che ha emesso il provvedimento opposto e non puòinvece essere proposto direttamente gravame innanzi allaCorte d’Appello.La Corte d’Appello può essere investita solo dellatrattazione del reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. n.92/2012, avverso la sentenza resa dal Tribunale all’esitodell’opposizione come sopra introdotta.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’Ordinanza, così qualificabile,del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a questa Corte, ha saltatoun grado di giudizio a cognizione piena.[OSCURATO:PERSONA]. N. 2364/2020, la quale ha chiarito come“Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico acomposizione bifasica, con una prima fase ad istruttoriasommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela dellavoratore, ed una seconda fase a composizione piena che dellaprecedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del2012 e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile” (leggasi anche Cass. n. 19552/2016).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025L’odierno gravame va pertanto dichiarato inammissiNbuimleer o d.i  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/20268.3. Del resto, rileva il Collegio che lo stesso attualericorrente principale, come risulta dal testo prodotto in questasede, aveva denominato espressamente quale “atto di appello”il ricorso che aveva proposto alla Corte distrettuale e qualificatocome “appello” l’impugnazione alla stessa devoluta, facendoperaltro espresso riferimento nel corpo dell’atto stesso a normedel c.p.c. riferite al procedimento d’appello secondo il ritolavoristico (cfr. in particolare facciate 17 e 18 dell’atto).8.4. A sua volta, la Corte distrettuale, non solo senz’altronon ha riqualificato l’atto d’impugnazione in questione come“reclamo”, ma, coerentemente a quanto considerato inmotivazione, non ha applicato per il proprio grado di giudizio ilcd. rito Fornero.In particolare, come risulta dal testo della sua decisione,non ha applicato le precipue previsioni dettate dai commi 59 e60 dell’art. 1 l. n. 92/2012, segnatamente per quanto riguardala fase decisionale in senso stretto.Ha, infatti, specificato in narrativa: “All’udienza odierna,svoltasi con rito cartolare ex art. 127 ter C.P.C., la Corte hadeciso la causa con dispositivo trasmesso telematicamente”, edetto dispositivo (riportato a pag. 3 della sentenza) risultapronunciato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il testo della sentenza,completo di motivazione, è stato depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].E’, perciò, evidente che la Corte di merito non ha applicatol’art. 1, comma 60, l. n. 92/2012 dove invece prevede che, aseguito di “udienza di discussione”, “La sentenza, completa diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025motivazione, deve essere depositata in cancelleria entroN udmieeroc dii  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026giorni dall’udienza di discussione”.8.5. Dunque, non ha operato nella specie il principiodell’ultrattività del rito (speciale) adottato in precedenza.9. E da tutto ciò consegue che il ricorso per cassazione nonera nel caso in esame assoggettato alla previsione di cui all’art.1, comma 62, l. cit., bensì era disciplinato dalle regole comuni,in base alle quali, essendo pacifico che la sentenza impugnatanon sia stata notificata ad istanza di nessuna delle parti, ilricorso stesso è da reputarsi tempestivo in relazione al terminec.d. lungo semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c.novellato.9.1. Per ulteriore conseguenza, devono essere scrutinatianzitutto i due motivi del ricorso principale.10. Tanto chiarito, occorre adesso porre in luce che lasentenza impugnata è fondata su due distinte ed autonomerationes decidendi.Una prima (e principale) ratio è quella innanzi riportata (al§ 10.2. di questa motivazione), in base alla quale, come si èvisto, la Corte ha concluso nel senso dell’inammissibilitàdell’appello.Una seconda ratio decidendi è stata nel senso di ritenere“esatti” “i motivi che hanno condotto alla decisione di difetto dilegittimazione passiva degli Enti chiamati in giudizio” (cfr. inextenso pag. 3 della sentenza).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202511. Ebbene, il primo ed il secondo motivo di rNicumoerrso odi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026territoriale.12. In particolare, nella prima di tali due censure ilricorrente invoca “ragioni di opportunità ed autorevolezza”,sottolineando dal primo punto di vista che “il contraddittoriocon cui ci si vede impegnati non è un soggetto qualunque, fossepure una grande società di azioni quotata in borsa, manientemeno che il governo degli [OSCURATO:PERSONA] d’America e, strictosensu, il suo apparato militare”.Aggiunge che: “Conscio dell’enormità dell’incarico affidatoall’avvocato di parte ricorrente nei due gradi precedentiquest’ultimo ha ritenuto di “affidare” il giudizio ad un consessosuperiore rispetto a quello pronunciatosi prima facie che fosselibero da condizionamenti e pregiudizi, tensioni e preconcettiche sarebbero potuti intervenire direttamente o indirettamentedalla rivisitazione del caso in esame da parte dello stessomagistrato estensore o da un suo pari grado.Infatti la sezione Lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ècomposta da un numero ridotto di consiglieri (circa 15all’attualità) i quali, con estrema difficoltà, avrebbero potutosovvertire il ragionamento logico-giuridico di un collega dellastessa sezione. E’ palese che si tratta di una presunzione maessa è dettata, si ripete, proprio dalla importanza (melius ,dalla imponenza) della parte resistente.Per superare il timore reverenziale ipotizzato nellecircostanze di cui sopra, la strategia difensiva si è incentratanel devolvere il petitum ed il thema decidendum all’organismosuperiore collegiale che meglio avrebbe potuto deliberare inNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025ottemperanza ai canoni di equità, neutralità ed obbieNtutmiveirot àdi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026rigorosamente esatti nel contenzioso in esame”.13. Tale essendo lo svolgimento del primo motivo delricorso principale, il Collegio ne rileva l’inammissibilità.13.1. Invero, tutte le considerazioni che vi svolge ilricorrente non si riferiscono all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012,ossia, l’unica norma di diritto di cui si deduce la “Violazione efalsa applicazione” ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Piuttosto, le stesse sono all’evidenza volte a “giustificare”a posteriori la scelta “strategica” di aver rivolto la propriaimpugnazione alla Corte d’appello quale giudice superiore, enon di nuovo al Tribunale già adito all’inizio, organo giudicatoquanto alla Sezione lavoro indiziato da una sorta di “legittimasuspicione” rispetto al contraddittore [OSCURATO:PERSONA] d’America.Trattasi all’evidenza di “ragioni di opportunità eautorevolezza”, come sintetizzato dal medesimo ricorrenteprincipale, ragioni, quindi, che nulla hanno a che vedere inpunto di diritto con il terreno dell’applicazione edell’interpretazione dell’art. 1, comma 51, l. cit. in relazionealla fattispecie concreta e rispetto a quanto considerato inproposito dalla Corte d’appello.14. Il secondo motivo è infondato.15. Sempre in ordine all’inammissibilità dell’appelloproposto contro l’ordinanza resa nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, difatti, la decisione dellaCorte distrettuale è conforme ad un ormai consolidatoNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025orientamento di questa Corte di legittimità, anche di reNcuemnerot edi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026confermato.15.1. In particolare, è stato confermato che  ilprocedimento di impugnativa del licenziamento disciplinatodall’art. 1, commi 47 ss., legge n. 92/2012 (attualmenteabrogato ma applicabile nella specie ratione temporis),azionato sin dall’origine da parte ricorrente, è connotato daindubbia specialità, … 3. In particolare, il giudizio di primogrado è unico a composizione bifasica, con una prima fase adistruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutelaal lavoratore, e una seconda fase a cognizione piena che dellaprecedente costituisce una prosecuzione; l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile; analogamente, avverso l’ordinanza resa ai sensidell’art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonè ammesso appello, ma solo l’opposizione innanzi allo stessogiudice, né l’ordinanza può essere impugnata con ricorso persaltum in cassazione, previsto dall’art. 360, secondo comma,c.p.c. solo in relazione ad una “sentenza appellabile” (cfr. Cass.n. 2364/2020, n. 21720/2018, n. 19552/2016, n. 17247/2016,n. 10133/2014).  (così nella motivazione Cass., sez. lav.,26.1.2024, n. 2542; e in termini sempre nella giurisprudenzapiù recente di legittimità Cass. n. 6335/2023, n. 28238/2022,n. 13057/2022).16. Il ricorrente principale nel secondo motivo si riferisceal principio di diritto che assume espresso in Cass. n.15976/2017 (richiamando anche altre decisioni di questa CorteNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025nel medesimo senso), secondo cui: “Quando il provvedimNuemnerot odi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026che chiude la prima fase sommaria ha natura decisoria, questopuò essere impugnato in appello, senza il necessarioesperimento della opposizione intermedia prevista dalla L. n.92/2012”.16.1. Rileva in contrario il Collegio che questa Corte haprecisato che: “il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa inesito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessaopposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa chetale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo deltutto diverso il caso, esaminato da Cass. n. 8467/2017, diunificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altraparte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51dell’art. 1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilitàdi proporre opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o dirigetto di cui al comma 49, significa che l’impugnazione èfacoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescrittodalla legge possa essere sostituito da un altro scelto dallaparte” (così, nella motivazione, Cass. n. 6335/2023 e n.28238/2022 già cit.).Inoltre, Cass. n. 13057/2022, pur già cit., dopo averrichiamato l’orientamento sopra esposto, espresso anche daSez. Un. n. 19674/2014, aveva ulteriormente specificato:“orbene, è possibile che la fase sommaria venga unificataalla fase di cognizione piena: il tal caso, il giudice di primaistanza intende, ab initio, omettere la fase semplificata,compiendo un accertamento approfondito della questionededotta, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto didifesa delle parti;Numero registro generale 18242/2024allorquando, si verifichi tale evenienza processuale,N umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026proprio nel rispetto della riduzione dei termini sulle decisioniData pubblicazione 24/03/2026sulla legittimità dei licenziamenti e in virtù del principio chesancisce la prevalenza della sostanza sulla forma, il rimedioesperibile contro la pronuncia ad esito della unificazione dellefasi non è più l’opposizione, bensì il gravame innanzi alla Corted’appello (sul punto, Cass. n. 8467 del 2017);tale evenienza, tuttavia, può verificarsi soltanto in dueipotesi: quella in cui lo stesso giudicante della fase sommariaabbia espressamente conferito al procedimento la natura diplena cognitio e quella, in cui, invece, a tale conclusione possapervenirsi, sulla base dell’interpretazione della decisionesuccessivamente alla sua emissione;ed invero, nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1,comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante,grado, a conclusione di un’istruttoria a cognizione piena, siapervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesadelle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, ilcorretto rimedio impugnatorio non va più individuatonell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, manel gravame innanzi alla corte d’appello, in linea con la “ratio”della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sullalegittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generaledella prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dellaidentificazione del mezzo di impugnazione esperibile,nondimeno, come chiarito da questa Corte di legittimità, perstabilire se un provvedimento rivesta natura di sentenza o diordinanza, è necessario valutare non già l’aspetto formale,bensì il contenuto sostanziale, cioè se il giudicante, esercitandoNumero registro generale 18242/2024il suo potere giurisdizionale, abbia definito la controversia conN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026“i caratteri della decisività e della definitività” (sul punto, Cass.Data pubblicazione 24/03/2026n. 8467 del 2017 cit. 15976/2017);soltanto, quindi, qualora appaia possibile individuare uncontenuto decisorio pieno della pronunzia impugnata potràaddivenirsi a reputare ammissibile l’impugnazione che avversola stessa sia stata proposta”.17. Nel caso di specie: a) il provvedimento conclusivo dellafase sommaria è stato espressamente denominato dal primogiudice quale “ordinanza” (cfr. pag. 1 della stessa); b) lo stessogiudice vi aveva specificato che il procedimento in questioneera stato introdotto “Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n.92/2012” (v. ibidem) e quel ricorso ha rigettato in dichiarataadesione ai principi enunciati in Cass. n. 19776/2022 (resa incaso analogo) (v. pagg. 3-4 dello stesso provvedimento); c) lostesso giudice non ha assolutamente espresso nel testodell’intera ordinanza di voler conferire al procedimento lanatura di plena cognitio, né di intendere unificare le due fasidel primo grado; d) l’ordinanza, per contro, non dà attodell’espletamento della benché minima attività istruttoria, menche meno, quindi, propria della cognizione piena, ed anzi hadichiarato di decidere “In ossequio al principio della ragione piùliquida …” (v. inizio del § 2 a pag. 3), come meglio si addice aduna decisione resa a cognizione sommaria.17.1. Dunque, nulla nel testo di tale provvedimento, ancheinterpretato a posteriori, depone nel senso che esso rivestissenatura sostanziale di sentenza, ed al contrario la “forma” cheaveva assunto (di ordinanza) andava a coincidere con la suaNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025“sostanza” (di ordinanza resa all’esito della fase sommaNruimae rod dii  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedimento ex lege n. 92/2012).17.2. Tutte le osservazioni che svolge il ricorrente ariguardo (cfr. la facciata 5 del ricorso per cassazione, checonsta di pagine non numerate) sono in parte meramenteassertive e in parte riferiscono come il giudice della fasesommaria aveva motivato il proprio provvedimento, peraltro inmodo impreciso (perché, contrariamente a quanto asserito dalricorrente, quel giudice aveva concesso allo stesso termine perla rinotifica del ricorso introduttivo: cfr. pag. 1 della suaordinanza).18. Per completezza, nota il Collegio che nell’attod’impugnazione già esaminato dalla Corte distrettuale, purdenominato dalla parte quale “appello”, lo stesso ricorrenteneppure sosteneva che il provvedimento gravato fosse dareputare una “sentenza” sul piano sostanziale; ed anzi siriferiva costantemente allo stesso quale “decreto” (sia pureverosimilmente fuorviato in tal senso dalla stampigliaturatelematica di cancelleria, apposta allo stesso testo, laddove,come già evidenziato, il giudice emittente l’aveva subitodenominato quale “ordinanza”).19. In definitiva, condivisibilmente la Corte d’appello hadetto che quel provvedimento era “qualificabile” appunto comeordinanza, in termini corrispondenti a forma e sostanza dellostesso.20. Il terzo motivo è inammissibile in una duplice chiave.20.1. Per un consolidato orientamento di questa Corte,anche di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202527674/2025), quando una decisione di merito si fondNuam erso udi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali dasola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimitàha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarletutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione dellasentenza. Una volta rigettato o dichiarato inammissibile ilmotivo che investe una delle argomentazioni a sostegno dellasentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto diinteresse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essidovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersialla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, explurimis, Cass. n. 17648/2020).20.2. Ora, il terzo motivo di ricorso attinge la seconda e,in realtà, subordinata ratio decidendi della Corte di merito,dove, cioè, la stessa ha ritenuto l’esattezza delle ragioni in basealle quali il giudice della fase sommaria aveva riscontrato ildifetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio.20.3. Ebbene, il primo ragionamento decisorio, per quantosin qui detto per disattendere il primo motivo di ricorso (intermini d’inammissibilità) ed il secondo motivo (in chiave dirigetto nel merito di legittimità), è senz’altro da solo idoneo asorreggere la sentenza impugnata laddove ha giudicatoinammissibile l’appello, e dev’essere qui confermato.Ne consegue il difetto d’interesse del ricorrente adimpugnare la sentenza d’appello in relazione alla sua secondaratio decidendi.20.4. Lo stesso motivo è comunque inammissibile perchéè volto a sostenere la “legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025americana” e la “valida costituzione del contraddittorio”,N mumearo  èdi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026formulato sempre in chiave di “violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 51, L. 92/12”, per giunta facendo riferimentoal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cheriguarda l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”).21. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.22. Anche in questo caso sono anzitutto eterogenei edincongrui i parametri normativi indicati.In particolare, ancora una volta il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 L. 92/12”,non a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (comenei primi due motivi), bensì “ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma1, n. 5”, quale indicato mezzo di ricorso per cassazione.23. Il ricorrente, comunque, intenderebbe far valere lapropria sopravvenuta assoluzione in base alla sentenza indicatain rubrica, poco dopo l’introduzione del secondo grado digiudizio, dai reati che gli erano stati ascritti e asseritamente“posti alla base del licenziamento datoriale”.Evoca a riguardo il principio del cd. giusto processo ex art.111 Cost.23.1. E’ sufficiente a riguardo considerare che talideduzioni sono assolutamente aliene dalla duplice ratiodecidendi della Corte territoriale, che non si è minimamenteoccupata nel merito della vicenda del licenziamento, perché: I)ha ritenuto inammissibile in rito l’appello del lavoratore; II)comunque ha confermato l’esattezza della pronuncia sommariaNumero registro generale 18242/2024circa la ritenuta carenza di legittimazione passiva deiN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026convenuti.Data pubblicazione 24/03/202624. La complessiva reiezione del ricorso principalecomporta l’assorbimento del ricorso incidentale degli [OSCURATO:PERSONA]America, in quanto esplicitamente condizionato all’eventualeaccoglimento dell’impugnazione principale.25. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026AULA 'A'Data pubblicazione 24/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Ordinanza exart. 1, commaSEZIONE LAVORO49, l. n.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 92/2012Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - AppelloDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - InammissibilitàDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18242/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18242-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025      PULEJO;4588 - controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 598/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 942/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Data pubblicazione 24/03/20261. Con ordinanza n. cron. 53244/2022 del 3.11.2022 ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso ex art. 1,comma 48, L. n. 92/2012, con il quale [OSCURATO:PERSONA] avevaconvenuto in giudizio l’ “Ambasciata americana in personadell’Ambasciatore pro tempore”, nonché lo “US Naval SupportActivity Naples in persona del comandante pt rappresentata daOffice of [OSCURATO:PERSONA] US Department ofJustice”, chiedendo accertarsi la illiceità del licenziamentointimatogli il 15.4.2021 e, per l’effetto, ordinarsi all’ “[OSCURATO:PERSONA] per il tramite delleamministrazioni adite” la sua reintegra nel posto di lavoro e lacondanna di detto ente al pagamento delle retribuzionimaturate dalla data del licenziamento sino a quella dellaeffettiva reintegra “nella misura massima di quindici mensilitàdella retribuzione globale di fatto”, oltre ai contributiprevidenziali e “fatto salvo il diritto di agire in giudizio per laliquidazione di eventuali maggiori danni differenziali”; in viasubordinata, farsi ricorso alla tutela obbligatoria di cui all’art. 8L. n. 604/1966 con condanna del datore di lavoro al pagamentodi sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Napoli rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro ilsuddetto provvedimento.3. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che nel giudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] conricorso ex art. 1, comma 48 e ss., l. n. 92/2012, si eranocostituiti gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, deducendo il difetto dilegittimazione passiva dei chiamati in giudizio in quanto privi diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025personalità giuridica; b) che con il suddetto provvedimeNnumtoero  idli  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, sulla base di Cass.ord. n. 19776/2022, il difetto di legittimazione passiva deglienti chiamati in giudizio ed aveva rigettato la domanda; c) cheil soccombente aveva proposto appello, reiterando i motivi giàesposti in ricorso e deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata, concludendo per l’accoglimento della domandaproposta; d) che si erano di nuovo costituiti gli [OSCURATO:PERSONA]America, concludendo per l’inammissibilità dell’appello (inquanto, trattandosi di rito Fornero, andava proposta primaopposizione avverso il provvedimento impugnato ex art. 1, co.51, l. n. 92/2012 e, successivamente, reclamo ex art. 1, co.58, stessa legge) e, in ogni caso, per il rigetto dell’appello,confermando la sentenza impugnata per difetto dilegittimazione passiva.4. Tanto premesso, la Corte condivideva quanto eccepitodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], impugnandol’ordinanza, così qualificabile, del Tribunale di Napoli dinanzialla stessa Corte, aveva saltato un grado di giudizio acognizione piena.5. Riteneva, pertanto, che il gravame dovesse esseredichiarato inammissibile.6. Aggiungeva la Corte che i motivi che avevano condottoalla decisione di difetto di legittimazione passiva degli entichiamati in giudizio erano esatti.7. Secondo la Corte, l’appello doveva essere rigettato perla sua inammissibilità e l’esattezza in ogni caso della decisioneimpugnata.Numero registro generale 18242/20248. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026per cassazione, affidato a quattro motivi.Data pubblicazione 24/03/20269. Resistono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America con controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unicomotivo.10. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 12.5.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del ricorsoper cassazione per tardività.11. Con atto depositato telematicamente il 20.6.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 L. 92/12ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. Competenza dellaCorte di Appello legittima. ragioni di opportunità eautorevolezza”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 3. Contenuto decisorio dell’ordinanzan. 53244/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Superfluità dell’opposizione ex l. 92/12 in conformità a Cass. n.15976/17”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 l. 92/12 ai sensi dell’art. 360c.p.c. comma 1, n. 5. Legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024americana e valida costituzione del contraddittorio di primoN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026grado”.Data pubblicazione 24/03/20264. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 51 L. n. 92/12 ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 5 e art. 111 Cost. Sentenza diassoluzione ex art. 360 c.p.p. per “non aver commesso il fatto”Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3935/23 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.5. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato gli [OSCURATO:PERSONA] d’America denunciano “Violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Deducono che: “In viasubordinata e condizionata, qualora questa Corte dovesseritenere il Ricorso proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia tempestivo efondato, si reitera in questa sede l’eccezione di tardività delgravame (rectius: reclamo) proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’Appello (omettendo la fase di opposizione) sullaquale la Corte d’Appello di Napoli non si è pronunciata”.6. Nella proposta di decisione accelerata il Consiglieredelegato ha considerato:“Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendostato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettatodall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 perl’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorredalla comunicazione, via PEC, della sentenza da parte dellaCancelleria.Invero, come allegato (e provato, mediante deposito dellacomunicazione di cancelleria della Corte di Appello di Napoli)dal controricorrente, la sentenza della Corte distrettuale è stataNumero registro generale 18242/2024comunicata agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pier PaoloN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026Zambardino, procuratori dei lavoratori nel precedente grado diData pubblicazione 24/03/2026giudizio, via PEC, il primo marzo 2024 e il ricorso percassazione è stato notificato agli [OSCURATO:PERSONA] D’AMERICA indata 19 agosto, ossia ben oltre il termine di 60 giorni”.Dopo aver riferito il consolidato orientamento di questaCorte circa il termine da osservare, la proposta conclude nelsenso che: “Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità pertardività dell’impugnazione in quanto controversia che è statatrattata, sin dal primo grado, secondo il rito c.d. Fornero, conconseguente applicazione del termine di sessanta giorni per laproposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n.92 del 2012, art. 1, comma 62.L’inammissibilità del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato propostodagli [OSCURATO:PERSONA] d’America e affidato a un unico motivo, ai sensidell’art. 334, II comma, cod. proc. civ.”.7. La proposta non può essere condivisa, sia pure perragioni del tutto diverse da quelle sostenute dal ricorrenteprincipale nella propria istanza di decisione ex art. 380 bisc.p.c.8. La proposta, invero, si fonda sull’assunto che anche insecondo grado sia stato seguito il cd. rito Fornero, conconseguente applicabilità dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012ai fini del ricorso per cassazione.8.1. Così non è.In primo luogo, come già riferito in narrativa, la Corteterritoriale si è pronunciata su un’impugnazione che haNumero registro generale 18242/2024costantemente indicato e qualificato come appello. Ed anziN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026appunto perché si è trovata di fronte ad un appello la Corte l’haData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giudicato inammissibile.8.2. Più nello specifico, ha considerato:  Secondo l’art. 1,comma 51, L. n. 92/2012, applicabile ratione temporis, control’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 dellostesso articolo, può essere proposta opposizione innanzi alTribunale, che ha emesso il provvedimento opposto e non puòinvece essere proposto direttamente gravame innanzi allaCorte d’Appello.La Corte d’Appello può essere investita solo dellatrattazione del reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. n.92/2012, avverso la sentenza resa dal Tribunale all’esitodell’opposizione come sopra introdotta.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’Ordinanza, così qualificabile,del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a questa Corte, ha saltatoun grado di giudizio a cognizione piena.[OSCURATO:PERSONA]. N. 2364/2020, la quale ha chiarito come“Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico acomposizione bifasica, con una prima fase ad istruttoriasommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela dellavoratore, ed una seconda fase a composizione piena che dellaprecedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del2012 e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile” (leggasi anche Cass. n. 19552/2016).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025L’odierno gravame va pertanto dichiarato inammissiNbuimleer o d.i  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/20268.3. Del resto, rileva il Collegio che lo stesso attualericorrente principale, come risulta dal testo prodotto in questasede, aveva denominato espressamente quale “atto di appello”il ricorso che aveva proposto alla Corte distrettuale e qualificatocome “appello” l’impugnazione alla stessa devoluta, facendoperaltro espresso riferimento nel corpo dell’atto stesso a normedel c.p.c. riferite al procedimento d’appello secondo il ritolavoristico (cfr. in particolare facciate 17 e 18 dell’atto).8.4. A sua volta, la Corte distrettuale, non solo senz’altronon ha riqualificato l’atto d’impugnazione in questione come“reclamo”, ma, coerentemente a quanto considerato inmotivazione, non ha applicato per il proprio grado di giudizio ilcd. rito Fornero.In particolare, come risulta dal testo della sua decisione,non ha applicato le precipue previsioni dettate dai commi 59 e60 dell’art. 1 l. n. 92/2012, segnatamente per quanto riguardala fase decisionale in senso stretto.Ha, infatti, specificato in narrativa: “All’udienza odierna,svoltasi con rito cartolare ex art. 127 ter C.P.C., la Corte hadeciso la causa con dispositivo trasmesso telematicamente”, edetto dispositivo (riportato a pag. 3 della sentenza) risultapronunciato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il testo della sentenza,completo di motivazione, è stato depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].E’, perciò, evidente che la Corte di merito non ha applicatol’art. 1, comma 60, l. n. 92/2012 dove invece prevede che, aseguito di “udienza di discussione”, “La sentenza, completa diNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025motivazione, deve essere depositata in cancelleria entroN udmieeroc dii  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026giorni dall’udienza di discussione”.8.5. Dunque, non ha operato nella specie il principiodell’ultrattività del rito (speciale) adottato in precedenza.9. E da tutto ciò consegue che il ricorso per cassazione nonera nel caso in esame assoggettato alla previsione di cui all’art.1, comma 62, l. cit., bensì era disciplinato dalle regole comuni,in base alle quali, essendo pacifico che la sentenza impugnatanon sia stata notificata ad istanza di nessuna delle parti, ilricorso stesso è da reputarsi tempestivo in relazione al terminec.d. lungo semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c.novellato.9.1. Per ulteriore conseguenza, devono essere scrutinatianzitutto i due motivi del ricorso principale.10. Tanto chiarito, occorre adesso porre in luce che lasentenza impugnata è fondata su due distinte ed autonomerationes decidendi.Una prima (e principale) ratio è quella innanzi riportata (al§ 10.2. di questa motivazione), in base alla quale, come si èvisto, la Corte ha concluso nel senso dell’inammissibilitàdell’appello.Una seconda ratio decidendi è stata nel senso di ritenere“esatti” “i motivi che hanno condotto alla decisione di difetto dilegittimazione passiva degli Enti chiamati in giudizio” (cfr. inextenso pag. 3 della sentenza).Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202511. Ebbene, il primo ed il secondo motivo di rNicumoerrso odi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026territoriale.12. In particolare, nella prima di tali due censure ilricorrente invoca “ragioni di opportunità ed autorevolezza”,sottolineando dal primo punto di vista che “il contraddittoriocon cui ci si vede impegnati non è un soggetto qualunque, fossepure una grande società di azioni quotata in borsa, manientemeno che il governo degli [OSCURATO:PERSONA] d’America e, strictosensu, il suo apparato militare”.Aggiunge che: “Conscio dell’enormità dell’incarico affidatoall’avvocato di parte ricorrente nei due gradi precedentiquest’ultimo ha ritenuto di “affidare” il giudizio ad un consessosuperiore rispetto a quello pronunciatosi prima facie che fosselibero da condizionamenti e pregiudizi, tensioni e preconcettiche sarebbero potuti intervenire direttamente o indirettamentedalla rivisitazione del caso in esame da parte dello stessomagistrato estensore o da un suo pari grado.Infatti la sezione Lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ècomposta da un numero ridotto di consiglieri (circa 15all’attualità) i quali, con estrema difficoltà, avrebbero potutosovvertire il ragionamento logico-giuridico di un collega dellastessa sezione. E’ palese che si tratta di una presunzione maessa è dettata, si ripete, proprio dalla importanza (melius ,dalla imponenza) della parte resistente.Per superare il timore reverenziale ipotizzato nellecircostanze di cui sopra, la strategia difensiva si è incentratanel devolvere il petitum ed il thema decidendum all’organismosuperiore collegiale che meglio avrebbe potuto deliberare inNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025ottemperanza ai canoni di equità, neutralità ed obbieNtutmiveirot àdi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026rigorosamente esatti nel contenzioso in esame”.13. Tale essendo lo svolgimento del primo motivo delricorso principale, il Collegio ne rileva l’inammissibilità.13.1. Invero, tutte le considerazioni che vi svolge ilricorrente non si riferiscono all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012,ossia, l’unica norma di diritto di cui si deduce la “Violazione efalsa applicazione” ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Piuttosto, le stesse sono all’evidenza volte a “giustificare”a posteriori la scelta “strategica” di aver rivolto la propriaimpugnazione alla Corte d’appello quale giudice superiore, enon di nuovo al Tribunale già adito all’inizio, organo giudicatoquanto alla Sezione lavoro indiziato da una sorta di “legittimasuspicione” rispetto al contraddittore [OSCURATO:PERSONA] d’America.Trattasi all’evidenza di “ragioni di opportunità eautorevolezza”, come sintetizzato dal medesimo ricorrenteprincipale, ragioni, quindi, che nulla hanno a che vedere inpunto di diritto con il terreno dell’applicazione edell’interpretazione dell’art. 1, comma 51, l. cit. in relazionealla fattispecie concreta e rispetto a quanto considerato inproposito dalla Corte d’appello.14. Il secondo motivo è infondato.15. Sempre in ordine all’inammissibilità dell’appelloproposto contro l’ordinanza resa nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, difatti, la decisione dellaCorte distrettuale è conforme ad un ormai consolidatoNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025orientamento di questa Corte di legittimità, anche di reNcuemnerot edi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026confermato.15.1. In particolare, è stato confermato che  ilprocedimento di impugnativa del licenziamento disciplinatodall’art. 1, commi 47 ss., legge n. 92/2012 (attualmenteabrogato ma applicabile nella specie ratione temporis),azionato sin dall’origine da parte ricorrente, è connotato daindubbia specialità, … 3. In particolare, il giudizio di primogrado è unico a composizione bifasica, con una prima fase adistruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutelaal lavoratore, e una seconda fase a cognizione piena che dellaprecedente costituisce una prosecuzione; l’unico rimedioesperibile avverso il provvedimento conclusivo della fasesommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso inopposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiaratoinammissibile; analogamente, avverso l’ordinanza resa ai sensidell’art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonè ammesso appello, ma solo l’opposizione innanzi allo stessogiudice, né l’ordinanza può essere impugnata con ricorso persaltum in cassazione, previsto dall’art. 360, secondo comma,c.p.c. solo in relazione ad una “sentenza appellabile” (cfr. Cass.n. 2364/2020, n. 21720/2018, n. 19552/2016, n. 17247/2016,n. 10133/2014).  (così nella motivazione Cass., sez. lav.,26.1.2024, n. 2542; e in termini sempre nella giurisprudenzapiù recente di legittimità Cass. n. 6335/2023, n. 28238/2022,n. 13057/2022).16. Il ricorrente principale nel secondo motivo si riferisceal principio di diritto che assume espresso in Cass. n.15976/2017 (richiamando anche altre decisioni di questa CorteNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025nel medesimo senso), secondo cui: “Quando il provvedimNuemnerot odi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026che chiude la prima fase sommaria ha natura decisoria, questopuò essere impugnato in appello, senza il necessarioesperimento della opposizione intermedia prevista dalla L. n.92/2012”.16.1. Rileva in contrario il Collegio che questa Corte haprecisato che: “il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa inesito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessaopposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa chetale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo deltutto diverso il caso, esaminato da Cass. n. 8467/2017, diunificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altraparte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51dell’art. 1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilitàdi proporre opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o dirigetto di cui al comma 49, significa che l’impugnazione èfacoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescrittodalla legge possa essere sostituito da un altro scelto dallaparte” (così, nella motivazione, Cass. n. 6335/2023 e n.28238/2022 già cit.).Inoltre, Cass. n. 13057/2022, pur già cit., dopo averrichiamato l’orientamento sopra esposto, espresso anche daSez. Un. n. 19674/2014, aveva ulteriormente specificato:“orbene, è possibile che la fase sommaria venga unificataalla fase di cognizione piena: il tal caso, il giudice di primaistanza intende, ab initio, omettere la fase semplificata,compiendo un accertamento approfondito della questionededotta, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto didifesa delle parti;Numero registro generale 18242/2024allorquando, si verifichi tale evenienza processuale,N umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026proprio nel rispetto della riduzione dei termini sulle decisioniData pubblicazione 24/03/2026sulla legittimità dei licenziamenti e in virtù del principio chesancisce la prevalenza della sostanza sulla forma, il rimedioesperibile contro la pronuncia ad esito della unificazione dellefasi non è più l’opposizione, bensì il gravame innanzi alla Corted’appello (sul punto, Cass. n. 8467 del 2017);tale evenienza, tuttavia, può verificarsi soltanto in dueipotesi: quella in cui lo stesso giudicante della fase sommariaabbia espressamente conferito al procedimento la natura diplena cognitio e quella, in cui, invece, a tale conclusione possapervenirsi, sulla base dell’interpretazione della decisionesuccessivamente alla sua emissione;ed invero, nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1,comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante,grado, a conclusione di un’istruttoria a cognizione piena, siapervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesadelle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, ilcorretto rimedio impugnatorio non va più individuatonell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, manel gravame innanzi alla corte d’appello, in linea con la “ratio”della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sullalegittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generaledella prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dellaidentificazione del mezzo di impugnazione esperibile,nondimeno, come chiarito da questa Corte di legittimità, perstabilire se un provvedimento rivesta natura di sentenza o diordinanza, è necessario valutare non già l’aspetto formale,bensì il contenuto sostanziale, cioè se il giudicante, esercitandoNumero registro generale 18242/2024il suo potere giurisdizionale, abbia definito la controversia conN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026“i caratteri della decisività e della definitività” (sul punto, Cass.Data pubblicazione 24/03/2026n. 8467 del 2017 cit. 15976/2017);soltanto, quindi, qualora appaia possibile individuare uncontenuto decisorio pieno della pronunzia impugnata potràaddivenirsi a reputare ammissibile l’impugnazione che avversola stessa sia stata proposta”.17. Nel caso di specie: a) il provvedimento conclusivo dellafase sommaria è stato espressamente denominato dal primogiudice quale “ordinanza” (cfr. pag. 1 della stessa); b) lo stessogiudice vi aveva specificato che il procedimento in questioneera stato introdotto “Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n.92/2012” (v. ibidem) e quel ricorso ha rigettato in dichiarataadesione ai principi enunciati in Cass. n. 19776/2022 (resa incaso analogo) (v. pagg. 3-4 dello stesso provvedimento); c) lostesso giudice non ha assolutamente espresso nel testodell’intera ordinanza di voler conferire al procedimento lanatura di plena cognitio, né di intendere unificare le due fasidel primo grado; d) l’ordinanza, per contro, non dà attodell’espletamento della benché minima attività istruttoria, menche meno, quindi, propria della cognizione piena, ed anzi hadichiarato di decidere “In ossequio al principio della ragione piùliquida …” (v. inizio del § 2 a pag. 3), come meglio si addice aduna decisione resa a cognizione sommaria.17.1. Dunque, nulla nel testo di tale provvedimento, ancheinterpretato a posteriori, depone nel senso che esso rivestissenatura sostanziale di sentenza, ed al contrario la “forma” cheaveva assunto (di ordinanza) andava a coincidere con la suaNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025“sostanza” (di ordinanza resa all’esito della fase sommaNruimae rod dii  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedimento ex lege n. 92/2012).17.2. Tutte le osservazioni che svolge il ricorrente ariguardo (cfr. la facciata 5 del ricorso per cassazione, checonsta di pagine non numerate) sono in parte meramenteassertive e in parte riferiscono come il giudice della fasesommaria aveva motivato il proprio provvedimento, peraltro inmodo impreciso (perché, contrariamente a quanto asserito dalricorrente, quel giudice aveva concesso allo stesso termine perla rinotifica del ricorso introduttivo: cfr. pag. 1 della suaordinanza).18. Per completezza, nota il Collegio che nell’attod’impugnazione già esaminato dalla Corte distrettuale, purdenominato dalla parte quale “appello”, lo stesso ricorrenteneppure sosteneva che il provvedimento gravato fosse dareputare una “sentenza” sul piano sostanziale; ed anzi siriferiva costantemente allo stesso quale “decreto” (sia pureverosimilmente fuorviato in tal senso dalla stampigliaturatelematica di cancelleria, apposta allo stesso testo, laddove,come già evidenziato, il giudice emittente l’aveva subitodenominato quale “ordinanza”).19. In definitiva, condivisibilmente la Corte d’appello hadetto che quel provvedimento era “qualificabile” appunto comeordinanza, in termini corrispondenti a forma e sostanza dellostesso.20. Il terzo motivo è inammissibile in una duplice chiave.20.1. Per un consolidato orientamento di questa Corte,anche di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/202527674/2025), quando una decisione di merito si fondNuam erso udi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali dasola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimitàha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarletutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione dellasentenza. Una volta rigettato o dichiarato inammissibile ilmotivo che investe una delle argomentazioni a sostegno dellasentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto diinteresse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essidovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersialla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, explurimis, Cass. n. 17648/2020).20.2. Ora, il terzo motivo di ricorso attinge la seconda e,in realtà, subordinata ratio decidendi della Corte di merito,dove, cioè, la stessa ha ritenuto l’esattezza delle ragioni in basealle quali il giudice della fase sommaria aveva riscontrato ildifetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio.20.3. Ebbene, il primo ragionamento decisorio, per quantosin qui detto per disattendere il primo motivo di ricorso (intermini d’inammissibilità) ed il secondo motivo (in chiave dirigetto nel merito di legittimità), è senz’altro da solo idoneo asorreggere la sentenza impugnata laddove ha giudicatoinammissibile l’appello, e dev’essere qui confermato.Ne consegue il difetto d’interesse del ricorrente adimpugnare la sentenza d’appello in relazione alla sua secondaratio decidendi.20.4. Lo stesso motivo è comunque inammissibile perchéè volto a sostenere la “legittimazione passiva dell’AmbasciataNumero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025americana” e la “valida costituzione del contraddittorio”,N mumearo  èdi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026formulato sempre in chiave di “violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 51, L. 92/12”, per giunta facendo riferimentoal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cheriguarda l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”).21. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.22. Anche in questo caso sono anzitutto eterogenei edincongrui i parametri normativi indicati.In particolare, ancora una volta il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 L. 92/12”,non a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (comenei primi due motivi), bensì “ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma1, n. 5”, quale indicato mezzo di ricorso per cassazione.23. Il ricorrente, comunque, intenderebbe far valere lapropria sopravvenuta assoluzione in base alla sentenza indicatain rubrica, poco dopo l’introduzione del secondo grado digiudizio, dai reati che gli erano stati ascritti e asseritamente“posti alla base del licenziamento datoriale”.Evoca a riguardo il principio del cd. giusto processo ex art.111 Cost.23.1. E’ sufficiente a riguardo considerare che talideduzioni sono assolutamente aliene dalla duplice ratiodecidendi della Corte territoriale, che non si è minimamenteoccupata nel merito della vicenda del licenziamento, perché: I)ha ritenuto inammissibile in rito l’appello del lavoratore; II)comunque ha confermato l’esattezza della pronuncia sommariaNumero registro generale 18242/2024circa la ritenuta carenza di legittimazione passiva deiN umero sezionale 4588/2025Numero di raccolta generale 7063/2026convenuti.Data pubblicazione 24/03/202624. La complessiva reiezione del ricorso principalecomporta l’assorbimento del ricorso incidentale degli [OSCURATO:PERSONA]America, in quanto esplicitamente condizionato all’eventualeaccoglimento dell’impugnazione principale.25. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Così deciso in Roma nell’adunanza camNuemrearol edi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.Numero registro generale 18242/2024Numero sezionale 4588/2025Così deciso in Roma nell’adunanza camNuemrearol edi  raccolta generale 7063/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]