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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06335/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23338/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOIA,che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO dell’ [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’Ospedal e “[OSCURATO:PERSONA] di Gesù” di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' FATEBENEFRATELLI -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3305/2019,depositata i l 21/05/2019 , R.G.N. 2683/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] con la quale, all'esito della cd. fase sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012, era stata rigettata l'impugnazione del licenziamento intimatogli il 31/10/2017 – recesso per raggiungimento dei requisiti pensionistici - dalla [OSCURATO:PERSONA] di S. Pietro dell’[OSCURATO:PERSONA] S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale “[OSCURATO:PERSONA] di Gesù” di [OSCURATO:SOCIETA], perché proposto direttamente contro l'ordinanza, con omissione della fase di opposizione, prevista dalla legge come necessaria fase a cognizione piena del giudizio di primo grado a composizione bifasica in materia; 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste controparte con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: I) violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 132, 133, 134, 279 c.p.c., 1, comma 51, legge n. 92/2012 - illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità dell'appello nonostante il contenuto sostanziale di sentenza della decisione di primo grado; II) violazione delle medesime norme ed illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità dell'appello nonostante il contenuto sostanziale di sentenza della decisione di primo grado e le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; III) violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. – difetto e insufficienza grave della motivazione della sentenza; IV) violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. - illegittimità della sentenza nella parte in cui non riconosce la scusabilità dell'(eventuale, qualora fosse riconosciuto come tale) errore compiuto e non applica l'istituto della rimessione in termini in favore del ricorrente; 2.il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l'esame dei motivi offre elementi per mutare orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; 3.secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel rito cd.

Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. n. 19552/2016 e successive conformi; cfr. altresì Cass. n. 21720/2018, n. 2364/2020, n. 10133/2014 sull’inammissibilità dell’appello in luogo del reclamo); il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessa opposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa che tale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo del tutto diverso il caso, esaminato da Cass. n.8467/2017, di unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altra parte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51 dell’art.1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilità di proporre opposizione contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 , significa che l’impugnazione è facoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescritto dalla legge possa esser sostituito da un altro scelto dalla parte; 4.ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019; cfr. altresì Cass. n. 13248/2020); nel caso di specie la pronuncia è congruamente motivata con specifico aggancio alla vicendaprocessuale concreta; 5.come spiegato da Cass.

S.U. n. 4135/2019 (cfr. anche Cass.17729/2018), la rimessione in termini per causa non imputabile, ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione; 6.le spese del grado seguono la soccombenza; la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23338/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOIA,che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO dell’ [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’Ospedal e “[OSCURATO:PERSONA] di Gesù” di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' FATEBENEFRATELLI -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3305/2019,depositata i l 21/05/2019 , R.G.N. 2683/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] con la quale, all'esito della cd. fase sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012, era stata rigettata l'impugnazione del licenziamento intimatogli il 31/10/2017 – recesso per raggiungimento dei requisiti pensionistici - dalla [OSCURATO:PERSONA] di S. Pietro dell’[OSCURATO:PERSONA] S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale “[OSCURATO:PERSONA] di Gesù” di [OSCURATO:SOCIETA], perché proposto direttamente contro l'ordinanza, con omissione della fase di opposizione, prevista dalla legge come necessaria fase a cognizione piena del giudizio di primo grado a composizione bifasica in materia; 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste controparte con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: I) violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 132, 133, 134, 279 c.p.c., 1, comma 51, legge n. 92/2012 - illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità dell'appello nonostante il contenuto sostanziale di sentenza della decisione di primo grado; II) violazione delle medesime norme ed illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità dell'appello nonostante il contenuto sostanziale di sentenza della decisione di primo grado e le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; III) violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. – difetto e insufficienza grave della motivazione della sentenza; IV) violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. - illegittimità della sentenza nella parte in cui non riconosce la scusabilità dell'(eventuale, qualora fosse riconosciuto come tale) errore compiuto e non applica l'istituto della rimessione in termini in favore del ricorrente; 2.il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l'esame dei motivi offre elementi per mutare orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; 3.secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. n. 19552/2016 e successive conformi; cfr. altresì Cass. n. 21720/2018, n. 2364/2020, n. 10133/2014 sull’inammissibilità dell’appello in luogo del reclamo); il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessa opposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa che tale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo del tutto diverso il caso, esaminato da Cass. n.8467/2017, di unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altra parte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51 dell’art.1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilità di proporre opposizione contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 , significa che l’impugnazione è facoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescritto dalla legge possa esser sostituito da un altro scelto dalla parte; 4.ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019; cfr. altresì Cass. n. 13248/2020); nel caso di specie la pronuncia è congruamente motivata con specifico aggancio alla vicendaprocessuale concreta; 5.come spiegato da Cass. S.U. n. 4135/2019 (cfr. anche Cass.17729/2018), la rimessione in termini per causa non imputabile, ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione; 6.le spese del grado seguono la soccombenza; la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,