CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ian Armando- intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1392/2024depositata il 23/9/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1677/2022, rigettava ledomande proposte dal fallimento di Greco e Marletta di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026Giorgia Marletta affinché fosse dichiarata inefficace ex art. 64 l. fall.,simulata ovvero revocata ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. la venditaeffettuata da parte di [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato fallito inestensione, quale socio accomandatario di fatto della Greco e Marletta diMarletta Alberto c. s.a.s., in data 13 luglio 2018 - in favore della moglieValentina Meli e della figlia [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente in misura pariall’80% e al 10% del capitale sociale) dell’intera sua quota di partecipazionein [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..2. La Corte distrettuale di Catania accoglieva l’appello proposto dalfallimento avverso tale statuizione.In particolare, una volta rilevato – in funzione del vaglio dell’azionepromossa ex art. 64 l. fall. – che la cessione delle quote era avvenuta neidue anni anteriori la dichiarazione di fallimento, condivideva le ragioni dellaprocedura appellante in ordine al fatto che non vi era prova del pagamentodel prezzo della vendita e del conseguente concreto vantaggio patrimonialeche il Marletta aveva tratto dalla stessa.Riteneva che non potesse costituire prova del pagamento il contenutodell’atto notarile, in cui il cedente aveva espressamente dichiarato di averricevuto la corresponsione del prezzo pattuito e rilasciato quietanza a saldo,dato che tale dichiarazione assumeva valore non di confessionestragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. nei confronti della procedura, bensì didocumento probatorio dell'avvenuto pagamento apprezzabile dal giudice alpari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.Reputava che tale documento non potesse da solo costituire dimostrazionedell’avvenuto pagamento, in mancanza di ulteriori riscontri.Osservava, a questo proposito, che gli assegni prodotti erano titoli astrattinon riconducibili alla cessione delle quote e non vi era prova che gli stessifossero stati consegnati al cedente al momento dell’atto di cessione, al cuiinterno si era dato atto soltanto della dichiarazione del cedente di averNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026ricevuto il prezzo in data antecedente, senza che fosse fatto alcunriferimento alle modalità di corresponsione.Aggiungeva che era onere della parte appellata dimostrare l’avvenutoincasso dei titoli ad opera del Marletta, mentre la stessa si era limitata, daun lato, a produrre una copia del frontespizio del titoli dalla quale nonrisultava affatto la negoziazione, dall’altro a sollecitare l’interrogatorioformale del fallito, che risultava tanto inammissibile, dato che lo stessosarebbe stato finalizzato a ottenere una confessione relativa a diritti di cuiil Marletta non poteva disporre in pendenza del suo fallimento, quantoinutile, perché la prova del pagamento doveva essere fornita mediantedocumentazione attestante l’effettiva corresponsione del prezzo.Dichiarava, pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello,l’inefficacia ex art. 64 l. fall. dell’atto a titolo gratuito stipulato in data 14febbraio 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto in favoredella moglie [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA] l’intera sua quotadi partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., inmisura pari, rispettivamente, all’80% e al 10% del capitale sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per lacassazione di questa sentenza, pubblicata in data 23 settembre 2024,prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoil fallimento di Greco e Marletta di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e di ChristianArmando Marletta.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso, nella sua prima parte, denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., 64 l.fall., 101, comma 2, e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: la Cortedistrettuale – spiegano le ricorrenti - ha condiviso il rilievo della curatelaNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026circa la mancanza di prova del pagamento del prezzo di cessione malgradol’eccezione concernente la non opponibilità alla curatela del valorevincolante delle quietanze di pagamento non fosse stata sollevata dallaprocedura nel corso dei due gradi di giudizio.I giudici distrettuali, anziché rilevare d’ufficio una simile eccezione in sensostretto in violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., avrebbero dovuto,invece, attribuire valore vincolante alla quietanza contenuta nel rogito,classificandola come confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ, allaluce della mancata contestazione da parte della curatela dell’inopponibilitàa sé della stessa.L’iniziativa “a sorpresa” assunta dalla Corte d’appello catanese, che avevamutato l’impostazione giuridica su cui avevano discusso le parti, hacostituito – in tesi - una vera e propria violazione del diritto di difesa e, piùin generale, del contraddittorio tra le parti, con conseguente nullità delladecisione, che è stata assunta in violazione del disposto dell’art. 101,comma 2, cod. proc. civ.La quietanza di pagamento – proseguono le ricorrenti - doveva essereconsiderata una normale prova e non poteva certo essere semplicementeignorata dal giudice, come invece ha fatto erroneamente la Corteterritoriale.Inoltre, occorreva considerare che l’effetto estintivo dell’obbligazione si eraperfezionato quando gli assegni bancari prodotti dalle appellate (in fotocopiela cui conformità agli originali non era mai stata disconosciuta) erano statiemessi ed erano passati nella disponibilità del prenditore, mentre nonassumeva rilievo il fatto che il creditore avesse o meno incassato le somme.Sarebbero poi illogiche e contraddittorie le affermazioni della Cortedistrettuale sul ruolo assunto dal Marletta: questi o, in qualità di fallito, nonaveva assunto la veste di parte del giudizio e, quindi, non poteva rendereinterrogatorio formale, ma non poteva neanche essere condannato alNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026pagamento delle spese di lite, o l’aveva assunta e, in tal caso, potevarendere interrogatorio formale richiesto.Infine, il diritto di difesa delle appellate sarebbe stato leso laddove la Corteterritoriale non ha in alcun modo preso in considerazione la richiesta diprova testimoniale avanzata in primo grado.4.2 Lo stesso mezzo, nella sua seconda parte, lamenta la violazione degliartt. 132 e 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., in presenza di una motivazione– in tesi - contraddittoria: infatti la Corte territoriale da un lato ha affermatoche la quietanza di pagamento rilasciata dal fallito in bonis assume “… ilvalore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabiledal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo”, dall’altroinvece, nonostante la mancata allegazione di alcun concreto elemento disegno contrario da parte della curatela appellante, ha comunque accolto ladomanda ex art. 64 l. fall. sul presupposto della mancata dimostrazionedell’avvenuto pagamento.Altra contraddizione sarebbe costituita – a dire delle ricorrenti - dal fattoche la Corte distrettuale, da una parte, ha ritenuto inammissibilel’interrogatorio formale del convenuto Marletta, in quanto questi non avevaassunto la veste di parte, dall’altra nulla ha spiegato circa il fatto che il fallitomedesimo era stato citato in giudizio come una normalissima parte dellostesso, dichiarato contumace e financo condannato al pagamento dellespese di lite.La sentenza impugnata sarebbe, perciò, nulla perché la sua motivazionerisulta afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.5. Il motivo, nel suo complesso, risulta in parte infondato, in parteinammissibile.5.1 Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, in materia di azionerevocatoria degli atti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 64 l. fall., che incombesul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodosospetto (mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presuppostiNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto alpatrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a penadi decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito; Cass.8978/2019).Questo principio è stato correttamente applicato dalla Corte distrettuale,laddove la stessa ha condiviso il rilievo del fallimento secondo cui la cessionedelle quote societarie non era stata accompagnata dalla dimostrazione delpagamento del relativo prezzo, dovendosi di conseguenza ritenere che lastessa fosse avvenuta a titolo gratuito.5.2 Più in particolare, la constatazione dell’inapplicabilità alle risultanzedell’atto di vendita del disposto dell’art. 2735 cod. civ. non costituisceun’iniziativa assunta d’ufficio in violazione del divieto di ultra ed extrapetizione stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ. o del divieto di cui all’art. 345,comma 2, cod. proc. civ., giacché i giudici distrettuali si sono limitati averificare il valore probatorio da attribuire ai mezzi istruttori disponibili inrapporto alle caratteristiche proprie delle parti processuali (cosicché laquietanza pattuita in contratto con l’imprenditore in bonis poi fallito nonpoteva assumere l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale exart. 2735 cod. civ., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne ildiritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa daquest'ultimo; Cass. 23963/2023, Cass. 38975/2021).Allo stesso modo una simile constatazione non comportava alcun onere diprovocare il contraddittorio fra le parti nel senso previsto dall’art. 101,comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ.Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questionirilevate d'ufficio, nel senso previsto dal secondo comma dell'art. 101 cod.proc. civ., si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dalcontenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezionirilevabili d'ufficio e non anche ad una diversa valutazione del materialeprobatorio già acquisito (Cass. 10353/2016), valutazione che, conNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026riferimento al valore da attribuire ai singoli elementi probatori raccolti,costituisce una questione di diritto.5.3 La Corte distrettuale ha ritenuto che il contenuto dell’atto notarile, incui il cedente aveva dichiarato di aver ricevuto il pagamento del prezzopattuito e aveva rilasciato quietanza a saldo, non fosse idoneo, da solo, acostituire prova del pagamento, in mancanza di ulteriori riscontri, che nonpotevano essere trovati nelle copie degli assegni prodotti, rispetto ai qualinon risultavano dimostrate né la consegna al momento della cessione, néla riconducibilità alla vendita delle quote, né la negoziazione.A fronte di una motivazione così strutturata nella sua complessità non puòdarsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di meritosui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024,Cass. 15033/2024).Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere auna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta daigiudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante(ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettessein sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbeun inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nelprovvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass.2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018,Cass. 8758/2017).Al contrario il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nongià il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solola facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,Numero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvoi casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass.21098/2016, Cass. 27197/2011).Né giova dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., che può esseredenunciata ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio); è, invece, inammissibile la diversadoglianza con cui si deduca, come nel caso di specie, che il giudice, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U.,20867/2020).5.4 Non si presta a censure neppure la mancata ammissionedell’interrogatorio formale del fallito, posto che a seguito dell'apertura dellaprocedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di dirittopatrimoniale, l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso checostui, tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall., nonassume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a unaconfessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenzadel fallimento (Cass. 26145/2023).Risulta, infine, inammissibile anche la doglianza concernente la mancataammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, perché leodierne ricorrenti non hanno spiegato né se l’istanza di ammissione erastata reiterata in grado di appello, né quale fosse il contenuto dei capitoliNumero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026formulati, a dispetto dell’onere di specifica indicazione previsto dall’art. 366,comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (per giurisprudenza consolidata, infatti, ilricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione diuna prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicarespecificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine diconsentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti daprovare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienzadel ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sullabase delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentitosopperire con indagini integrative; si veda in questo senso, per tutte, Cass.,Sez. U., n. 28336/2011).5.5 In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 d.l. 83/2012, conv. con modif. nella l. 134/2012,è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che nonrende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimentoe, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza esulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 12096/2018).La sentenza impugnata spiega in maniera chiara ed inequivoca, rendendoperfettamente percepibile l’iter logico seguito dai giudici distrettuali pergiungere alla decisione, sia che la cessione era stata perfezionata senzaessere accompagnata da un pagamento, sia che il fallito, come tale, nonpoteva rendere l’interrogatorio formale richiesto dalle appellanti.L’ultima censura sollevata, in realtà, sotto il primo profilo intende confutarela fondatezza dell’iter logico seguito dalla Corte distrettuale per arrivare alladecisione, malgrado una simile questione investa il merito dellacontroversia, sotto il secondo valorizza la mancanza di una statuizionesull’ammissibilità del coinvolgimento del fallito nel giudizio che avrebbepotuto essere denunciata dallo stesso per violazione dell’art. 43, comma 2,Numero registro generale 25681/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 15484/2026Data pubblicazione 21/05/2026l. fall., ma che non inficia in alcun modo la motivazione della decisioneimpugnata.6. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto, alla luce delle censure inprecedenza sollevate, le spese di lite avrebbero dovuto essereintegralmente poste a carico della curatela resistente.7. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, lamenta una non corretta regolazione delle spese di lite in virtùnon della soccombenza conseguente alle determinazioni assunte dalladecisione impugnata, ma delle motivazioni addotte con il ricorso proposto.Una simile doglianza, quindi, prescinde dal contenuto della decisioneimpugnata, a cui invece i motivi di impugnazione devono necessariamentecorrelarsi, e si limita a sollecitare quello che è un effetto automaticodell’eventuale cassazione della statuizione gravata ai sensi dell’art. 336 cod.proc. civ.8. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.300, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente