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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 23963/2023

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.15307/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 646/2022 depositata il 13/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo respinse la domanda della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. intesa a ottenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pronunzia di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un appartamento in Palermo nella via Marinai d’Italia, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell’immobile e al risarcimento dei danni.

A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello territoriale accolse il gravame, con sentenza n. 646 depositata il 13 aprile 2022.

Il giudice di appello escluse che il mero possesso delle cambiali emesse all’ordine del creditore poi dichiarato fallito integrasse, nei confronti della curatela, sicura prova dell’adempimento.

Nel caso concreto, inoltre, la compratrice appellata non avrebbe provato l’effettivo adempimento delle obbligazioni cambiarie ad estinzione del debito extracartolare di pagamento del residuo prezzo di vendita .

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria.

Si è costituito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].

Il processo, avviato con rito camerale, è stato rimesso – con ordinanza interlocutoria del 9 marzo 2023 – alla pubblica udienza del 7 luglio 2023.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento e, come tale, avente l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare avrebbe esercitato un’azione (di risoluzione del contratto per preteso inadempimento avversario) che ben avrebbe potuto esercitare la società fallita prima della relativa dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la medesima curatela non avrebbe potuto legittimamente essere considerata “terzo” rispetto alle parti del giudizio.

Conseguentemente, a favore della Notaro sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, il quale attribuirebbe al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna. 2) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., considerato che la Corte d’appello aveva accolto la domanda risarcitoria di controparte, senza che quest’ultima avesse fornito qualsivoglia elemento probatorio da cui desumere, seppur in via induttiva, il danno pretesamente subìto in termini di mancato godimento del bene e del conseguente omesso pagamento di un canone locativo. 3) Il primo motivo è infondato. 3.a) La Corte d’appello ha sostenuto che “La quietanza, però,non è opponibile alla curatela dell’originario creditore in bonis poi dichiarato fallito, perché ha natura di confessione stragiudiziale e come tale solleva il debitore dal relativo onere probatorio solo se fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione di scienza, mentre nel caso in cui il creditore sia fallito e al suo posto subentri il curatore fallimentare, essa costituisce solo un elemento liberamente valutabile dal giudice, perché il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa”. 3.b) Nel contratto inter partes era testualmente previsto “ che quanto ad euro 154.400,00 .. saranno pagati .. con numero 163 (centosessantatre) effetti cambiari .. tutti in regola con il bollo, all’ordine della società venditrice e firmati dall’odierna acquirente, signora NOTARO Maria; tali effetti non sono gravati dainteressi ed il loro possesso da parte dell’acquirente, equivarrà a quietanza a saldo del convenuto prezzo di vendita”. 3.c) Orbene, il meccanismo elaborato dalle parti per provare il pagamento del prezzo (possesso dei titoli cambiari in mano al debitore) non equivale ad una quietanza in senso stretto.

Conseguentemente, l’attenzione di questa Suprema Corte deve focalizzarsi non sulla posizione del curatore rispetto a quella della parte fallita –come pretenderebbe la ricorrente, che cita all’uopo la giurisprudenza in tema di equiparazione della posizione, sostanziale e processuale, fra l’uno e l’altra, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore potrebbe legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. (Sez. 1, n. 13762 del 31 maggio 2017; Sez. 1, n. 23630 del 21 novembre 2016; Sez. 1, n. 23429 del 19 dicembre 2012; Sez. 3, n. 21009 del 2 ottobre 2020) – ma sul carattere di prova, “legale” o no, del possesso dei titoli in mano alla compratrice. 3.d) Ed allora, il curatore fallimentare - rispetto al quale si intende far valere un meccanismo quietanzatorio elaborato dal fallito "in bonis" - rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicch é tale meccanismo non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento (Sez. 1, n. 38975 del 7 dicembre 2021; n. 10215 dell’11 aprile 2019).

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass., Sez.1, n. 24690 del 19/10/2017; Sez. 6 - 3, n. 21258 de l 08/10/2014; Sez.1, n. 4288 del 01/03/2005).

Esattamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che l’atipica quietanza pattuita nel contratto non avesse valenza di prova legale, ma fosse una prova liberamente valutabile dal giudice.

Ne consegue che il giudice di appello non è incorso in alcun vizio di legittimità quando ha reputato inverosimile l’adempimento delle obbligazioni cambiarie in considerazione del fatto che l’ingente prezzo della compravendita sarebbe stato versato nell’intero ammontare non solo in contanti, ma anche in anticipo di anni rispetto alle scadenze contrattualmente concordate proprio per la mancata disponibilità della somma da parte della compratrice. 3.e) E tanto a voler sottacere che il caso specifico si sottrae alle conseguenze astrattamente riconducibili ad una quietanza intesa come documento fisico, giacché ad ogni modo avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente la data certa del pagamento anteriore al fallimento. 4) Il secondo motivo è inammissibile.

Come è noto, il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – fra le altre innovazioni – ha altresì introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014).

Nella specie, la ricorrente non ha menzionato alcun fatto storico, ma si è limitata a lamentare il mancato assolvimento avversario dell’onere della prova.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate indispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.15307/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 646/2022 depositata il 13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo respinse la domanda della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. intesa a ottenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pronunzia di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un appartamento in Palermo nella via Marinai d’Italia, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell’immobile e al risarcimento dei danni. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello territoriale accolse il gravame, con sentenza n. 646 depositata il 13 aprile 2022. Il giudice di appello escluse che il mero possesso delle cambiali emesse all’ordine del creditore poi dichiarato fallito integrasse, nei confronti della curatela, sicura prova dell’adempimento. Nel caso concreto, inoltre, la compratrice appellata non avrebbe provato l’effettivo adempimento delle obbligazioni cambiarie ad estinzione del debito extracartolare di pagamento del residuo prezzo di vendita . Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. Si è costituito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. Il processo, avviato con rito camerale, è stato rimesso – con ordinanza interlocutoria del 9 marzo 2023 – alla pubblica udienza del 7 luglio 2023. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento e, come tale, avente l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare avrebbe esercitato un’azione (di risoluzione del contratto per preteso inadempimento avversario) che ben avrebbe potuto esercitare la società fallita prima della relativa dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la medesima curatela non avrebbe potuto legittimamente essere considerata “terzo” rispetto alle parti del giudizio. Conseguentemente, a favore della Notaro sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, il quale attribuirebbe al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna. 2) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., considerato che la Corte d’appello aveva accolto la domanda risarcitoria di controparte, senza che quest’ultima avesse fornito qualsivoglia elemento probatorio da cui desumere, seppur in via induttiva, il danno pretesamente subìto in termini di mancato godimento del bene e del conseguente omesso pagamento di un canone locativo. 3) Il primo motivo è infondato. 3.a) La Corte d’appello ha sostenuto che “La quietanza, però,non è opponibile alla curatela dell’originario creditore in bonis poi dichiarato fallito, perché ha natura di confessione stragiudiziale e come tale solleva il debitore dal relativo onere probatorio solo se fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione di scienza, mentre nel caso in cui il creditore sia fallito e al suo posto subentri il curatore fallimentare, essa costituisce solo un elemento liberamente valutabile dal giudice, perché il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa”. 3.b) Nel contratto inter partes era testualmente previsto “ che quanto ad euro 154.400,00 .. saranno pagati .. con numero 163 (centosessantatre) effetti cambiari .. tutti in regola con il bollo, all’ordine della società venditrice e firmati dall’odierna acquirente, signora NOTARO Maria; tali effetti non sono gravati dainteressi ed il loro possesso da parte dell’acquirente, equivarrà a quietanza a saldo del convenuto prezzo di vendita”. 3.c) Orbene, il meccanismo elaborato dalle parti per provare il pagamento del prezzo (possesso dei titoli cambiari in mano al debitore) non equivale ad una quietanza in senso stretto. Conseguentemente, l’attenzione di questa Suprema Corte deve focalizzarsi non sulla posizione del curatore rispetto a quella della parte fallita –come pretenderebbe la ricorrente, che cita all’uopo la giurisprudenza in tema di equiparazione della posizione, sostanziale e processuale, fra l’uno e l’altra, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore potrebbe legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. (Sez. 1, n. 13762 del 31 maggio 2017; Sez. 1, n. 23630 del 21 novembre 2016; Sez. 1, n. 23429 del 19 dicembre 2012; Sez. 3, n. 21009 del 2 ottobre 2020) – ma sul carattere di prova, “legale” o no, del possesso dei titoli in mano alla compratrice. 3.d) Ed allora, il curatore fallimentare - rispetto al quale si intende far valere un meccanismo quietanzatorio elaborato dal fallito "in bonis" - rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicch é tale meccanismo non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento (Sez. 1, n. 38975 del 7 dicembre 2021; n. 10215 dell’11 aprile 2019). Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass., Sez.1, n. 24690 del 19/10/2017; Sez. 6 - 3, n. 21258 de l 08/10/2014; Sez.1, n. 4288 del 01/03/2005). Esattamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che l’atipica quietanza pattuita nel contratto non avesse valenza di prova legale, ma fosse una prova liberamente valutabile dal giudice. Ne consegue che il giudice di appello non è incorso in alcun vizio di legittimità quando ha reputato inverosimile l’adempimento delle obbligazioni cambiarie in considerazione del fatto che l’ingente prezzo della compravendita sarebbe stato versato nell’intero ammontare non solo in contanti, ma anche in anticipo di anni rispetto alle scadenze contrattualmente concordate proprio per la mancata disponibilità della somma da parte della compratrice. 3.e) E tanto a voler sottacere che il caso specifico si sottrae alle conseguenze astrattamente riconducibili ad una quietanza intesa come documento fisico, giacché ad ogni modo avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente la data certa del pagamento anteriore al fallimento. 4) Il secondo motivo è inammissibile. Come è noto, il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – fra le altre innovazioni – ha altresì introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). Nella specie, la ricorrente non ha menzionato alcun fatto storico, ma si è limitata a lamentare il mancato assolvimento avversario dell’onere della prova. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate indispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 23963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris