CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 6632/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Albalonga n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 246/2/15 depositata il 2 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La presente vicenda processuale può essere così ricostruita sulla scorta di quanto emerge dalla lettura della sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] tre distinti avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati a tassazione ai fini dell’IRPEF maggiori redditi relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, determinati con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, nonché provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per il caso di dichiarazione fiscale omessa o infedele. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia gli avvisi di accertamento e il provvedimento sanzionatorio in questione, chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 113/1/10 del 29 giugno 2010, accoglieva il ricorso del contribuente. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, che con sentenza n. 246/2/15 del 2 settembre 2015, in accoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], respingeva l’originario ricorso della parte privata. Avverso tale sentenza il Morgillo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine stabilito dal predetto articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 (sic) . 1.1 La censura è così articolata: L’art. 38 del DPR 600/73 in buona sostanza asserisce che l’Agenzia Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente. Al comma 4 dello stesso articolo poi si legge che l’ufficio può accertare (cioè ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se le presunzioni pur certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia ad esempio un tenore di vita superiore a quello che con il presunto reddito potrebbe sostenere. Ove, però, abbia a verificarsi come nel caso di specie che l’accertamento sintetico è stato dall’Ufficio fondato sull’acquisto di un immobile ad uso commerciale, tra l’altro chiuso fino all’anno 2006, va confermata la pronuncia dei primi giudici che avevano ridotto il reddito accertato pur non avendo fornito alcuna prova circa il più prezzo realisticamente pagato per acquistare l’immobile. Anche codesta Suprema Corte nell’esercizio della sua funzione nomofilattica ha rimarcato che dalla mera applicazione dello studio di settore al caso specifico discende una presunzione semplice, da corroborare - ai fini della legittimità dell’azione accertativa- con altri elementi di fatto con essa concludenti. Di qui la conferma della pronuncia di primo grado. (…) Lo studio di settore, infatti, rappresenta una presunzione semplice che può essere vinta dal contribuente fornendo congrue spiegazioni e probante documentazione in sede di contraddittorio. Così come è avvenuto in sede di discussione davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia . 2. Con il secondo motivo vengono lamentate la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del DPR n. 600/73, come modificato dal Dlgs 9/7/1997 n. 241, in riferimento all’art. 38 del DPR 600/72 (recte: 600/73 -n.d.r.). 2.1 Si deduce, al riguardo: È pur vero che l’art. 38 del DPR 600/72( recte : 600/73 - n.d.r.) legittima l’ufficio ad accertare e ad espandere il reddito presunto nei quattro anni precedenti, ma è altrettanto vero che, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione come modificata dall’articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del DPR n. 600/1973, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo) . 3. Con il terzo mezzo è prospettata la violazione dell’art. 88 del C.P.C. sulla base delle seguenti argomentazioni: Recita l’art. 88 del C.P.C. che le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L’Agenzia delle Entrate di Isernia non pare proprio che abbia osservato la norma caducata dall’art. 88 del C.P.C. dal momento che i vari avvisi di accertamento prodotti a danno del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del DPR n. 600/73, come modificato dal DLGS 9/9/1997 n. 241, erano tutti prescritti. L’azione portata avanti porta a far ritenere sussistente un interesse settoriale rispetto all’interesse pubblico da perseguire . 4. I tre motivi sono seguìti da una parte conclusiva, intitolata La sentenza , che qui integralmente si ritrascrive: La sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] fonda la sua ragione d’essere su speciose deduzioni che alla fine portano a far sussistere la revocatoria ex art. 395, 4° e 5° comma. Essa mentre da un lato si cimenta su una aspra critica della sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia dall’altro lato - peccato nel peccato- non si avvede che gli atti avverso i quali era stato proposto ricorso alla Commissione di primo grado erano prescritti e non solo dal momento che nello svolgimento della tematica per far sussistere valide motivazioni adduce che non solo l’improponibilità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio avverso le quali non era stato presentato denuncia per falso ma anche l’assenza dei tabulati bancari dai quali si sarebbe potuto riscontrare la provenienza delle somme sborsate dal sottoscritto e in parte dalla coniuge a seguito del contratto preliminare di compravendita dell’immobile, oggetto dell’azione posta in essere dall’Agenzia delle Entrate di Isernia. La sentenza va cancellata non solo per gli addotti motivi in atto ma anche per i successivi motivi che verranno presentati a seguito della costituzione della Agenzia delle Entrate di Isernia . 5. Tanto premesso, va osservato che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa. 5.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito in parola è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto a condizione che il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatto sostanziale che ha originato la controversia e della vicenda processuale, ivi comprese le ragioni della decisione di primo e di secondo grado, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 7579/2022, Cass. n. 18922/2019, Cass. n. 16103/2016, Cass. Sez. Un. n. 11653/2006). 5.2 Nel caso di specie, il ricorso è palesemente privo di una parte espositiva che consenta di ricostruire in maniera intelligibile, almeno nelle sue linee essenziali, lo svolgimento del processo. 5.3 In esso, infatti, non sono riportati, anche solo sinteticamente: (1)i motivi sui quali si fondava l’originario ricorso proposto dal Morgillo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia avverso gli avvisi di accertamento e il provvedimento irrogativo di sanzioni emesso nei suoi confronti dall’[OSCURATO:PERSONA]; (2)il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado (a pag. 10 si accenna del tutto genericamente alla circostanza che i primi giudici avrebbero ridotto il reddito accertato ); (3)le censure ad essa rivolte con l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate; (4)il dispositivo e la motivazione della sentenza di secondo grado. 5.4 Le evidenziate lacune -che non possono ritenersi colmate da eventuali integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2011, Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005)- impediscono alla Corte di acquisire conoscenza: (a)delle vicende processuali (che nella superiore parte narrativa sono state tratte direttamente dalla sentenza impugnata, senza che ciò possa valere a colmare le deficienze del ricorso); (b)delle diverse posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato; (c)delle complessive e contrapposte tesi in fatto e in diritto sostenute dalle parti nei rispettivi scritti difensivi; (d)delle statuizioni rese dalle [OSCURATO:PERSONA] di primo e secondo grado; (e)del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento delle decisioni assunte dai giudici di merito. 5.5 In un simile contesto, risulta impossibile valutare la rilevanza e la pertinenza delle critiche mosse al provvedimento di cui viene chiesta la cassazione, e ancor prima la loro stessa ammissibilità, non essendo dato stabilire, in particolare, se l’eccepita prescrizione degli avvisi di accertamento rientrasse fra i motivi di impugnazione degli atti impositivi originariamente proposti dal contribuente con il libello introduttivo della lite. 5.6 Quanto, poi, all’operato richiamo allo strumento della revocazione di cui all’art. 395 nn. 4) e 5) c.p.c. (erroneamente definito revocatoria ex art. 395, commi 4° e 5° ), non se ne comprende il senso, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 64, comma 1, e 65, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, l’anzidetto rimedio impugnatorio è esperibile dinanzi alla stessa Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) che ha emesso la sentenza contestata. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. 7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano comein dispositivo. 8. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b