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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07579/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17554 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T20 L182D) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B09 H501Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 53/2020, pubblicata in data 30 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale, instaurando due distinti procedimenti di pignora- mento presso terzi, successivamente riuniti.

Il debitore ha proposto una opposizione, rigettata dal Tribunale di Rieti.

Ricorre il Fante, sulla base di due motivi.

Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022inti- mata.

Data pubblicazione 08/03/2022 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L, Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun-Data pubblicazione 08/03/2022 zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

In primo luogo, non viene precisato (né si evince dalla sentenza impugnata) chi fosse il terzo pignorato (debitor debitoris) nei procedimenti esecutivi per espropriazione di crediti che hanno dato luogo alla presente controversia: secondo quanto emerge dagli atti, peraltro, tale soggetto non avrebbe neanche parteci- pato al giudizio di merito.

Questa Corte ha di recente affermato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espro- priazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022 – 01).

Data pubblicazione 08/03/2022 Nella specie, peraltro, l’omessa identificazione del terzo pigno- rato non consente neanche di rilevare l’eventuale nullità del processo nei gradi di merito per la sua mancata partecipazione al giudizio, risolvendosi in una insanabile lacuna del ricorso nell’esposizione dei fatti sostanziali e processuali alla base della controversia.

Inoltre, nel ricorso non vengono adeguatamente chiarite nean- che altre circostanze necessarie a fornire un quadro comples- sivo sufficientemente preciso degli aspetti di fatto e di diritto rilevanti della vicenda sostanziale e processuale che ha dato luogo all’opposizione e manca un dettagliato richiamo al conte- nuto degli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: non è infatti adeguatamente richiamato l’esatto contenuto delle relazioni di notificazione dei vari atti che si assumono nulle o addirittura inesistenti (e ciò specie dovendosi tener conto che si tratta di due distinte procedure esecutive riunite, entrambe presumibil- mente precedute dalla notificazione dei relativi titoli e dei rela- tivi precetti); manca, poi, del tutto l’indicazione della natura e dell’oggetto dei crediti pignorati in danno del Fante, dei termini in cui è stata resa l’eventuale dichiarazione di quantità da parte dei terzi pignorati e degli esatti termini dell’ordinanza di asse- gnazione dei predetti crediti, che pure si assume emessa dal giudice dell’esecuzione.

Neanche è inequivocabilmente chiarito, infine, se le contesta- zioni relative alla pretesa “parcellizzazione” del credito della so- cietà procedente – contestazioni peraltro da qualificarsi in ter- mini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – erano state già sollevate con il ricorso proposto al giudice dell’esecuzione (come è sempre necessario, ai fini della Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 procedibilità del relativo giudizio di merito a cognizione piena: Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022 cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv.

Data pubblicazione 08/03/2022 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01) o se esse sono state avanzate esclusivamente e direttamente per la prima volta con l’instaurazione della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione agli atti esecutivi proposta nel corso del processo esecutivo (come in verità par- rebbe intendersi dalla pur lacunosa esposizione del ricorso) Il ricorso deve in definitiva ritenersi inammissibile, in quanto esso non è assistito da una sufficiente esposizione della com- plessiva vicenda processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e non contiene un adeguato richiamo al conte- nuto degli atti e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., onde non risulta idoneo a garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del cor- relativo fatto processuale e non consente l’esame del merito delle censure avanzate nei riguardi della decisione impugnata.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Numero sezionale 236/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma Numero di raccolta generale 7579/2022Data pubblicazione 08/03/2022 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17554 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T20 L182D) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B09 H501Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 53/2020, pubblicata in data 30 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale, instaurando due distinti procedimenti di pignora- mento presso terzi, successivamente riuniti. Il debitore ha proposto una opposizione, rigettata dal Tribunale di Rieti. Ricorre il Fante, sulla base di due motivi. Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022inti- mata. Data pubblicazione 08/03/2022 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun-Data pubblicazione 08/03/2022 zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. In primo luogo, non viene precisato (né si evince dalla sentenza impugnata) chi fosse il terzo pignorato (debitor debitoris) nei procedimenti esecutivi per espropriazione di crediti che hanno dato luogo alla presente controversia: secondo quanto emerge dagli atti, peraltro, tale soggetto non avrebbe neanche parteci- pato al giudizio di merito. Questa Corte ha di recente affermato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espro- priazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022 – 01). Data pubblicazione 08/03/2022 Nella specie, peraltro, l’omessa identificazione del terzo pigno- rato non consente neanche di rilevare l’eventuale nullità del processo nei gradi di merito per la sua mancata partecipazione al giudizio, risolvendosi in una insanabile lacuna del ricorso nell’esposizione dei fatti sostanziali e processuali alla base della controversia. Inoltre, nel ricorso non vengono adeguatamente chiarite nean- che altre circostanze necessarie a fornire un quadro comples- sivo sufficientemente preciso degli aspetti di fatto e di diritto rilevanti della vicenda sostanziale e processuale che ha dato luogo all’opposizione e manca un dettagliato richiamo al conte- nuto degli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: non è infatti adeguatamente richiamato l’esatto contenuto delle relazioni di notificazione dei vari atti che si assumono nulle o addirittura inesistenti (e ciò specie dovendosi tener conto che si tratta di due distinte procedure esecutive riunite, entrambe presumibil- mente precedute dalla notificazione dei relativi titoli e dei rela- tivi precetti); manca, poi, del tutto l’indicazione della natura e dell’oggetto dei crediti pignorati in danno del Fante, dei termini in cui è stata resa l’eventuale dichiarazione di quantità da parte dei terzi pignorati e degli esatti termini dell’ordinanza di asse- gnazione dei predetti crediti, che pure si assume emessa dal giudice dell’esecuzione. Neanche è inequivocabilmente chiarito, infine, se le contesta- zioni relative alla pretesa “parcellizzazione” del credito della so- cietà procedente – contestazioni peraltro da qualificarsi in ter- mini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – erano state già sollevate con il ricorso proposto al giudice dell’esecuzione (come è sempre necessario, ai fini della Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 procedibilità del relativo giudizio di merito a cognizione piena: Numero sezionale 236/2022Numero di raccolta generale 7579/2022 cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. Data pubblicazione 08/03/2022 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01) o se esse sono state avanzate esclusivamente e direttamente per la prima volta con l’instaurazione della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione agli atti esecutivi proposta nel corso del processo esecutivo (come in verità par- rebbe intendersi dalla pur lacunosa esposizione del ricorso) Il ricorso deve in definitiva ritenersi inammissibile, in quanto esso non è assistito da una sufficiente esposizione della com- plessiva vicenda processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e non contiene un adeguato richiamo al conte- nuto degli atti e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., onde non risulta idoneo a garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del cor- relativo fatto processuale e non consente l’esame del merito delle censure avanzate nei riguardi della decisione impugnata. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del Ric. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17554/2020 Numero sezionale 236/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma Numero di raccolta generale 7579/2022Data pubblicazione 08/03/2022 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17554/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1
Sentenza Cassazione n. 07579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris