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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02966/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17248-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], bAisj nEt -A k 1 ki i E e-/A) . () .); -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4133/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Nr. 17248/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] spa, con distinti ricorsi, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano gli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per omesso versamento dell'imposta IMU relativamente agli anni 2014-2017 con riferimento ad un complesso immobiliare.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impositivi.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente comunale e l'adita [OSCURATO:PERSONA] del Lombardia rigettava l'appello rilevando che la proprietaria dei beni non era tenuta a versare l'imposta in quanto privata dell possesso degli immobili in seguito alla accertata occupazione abusiva degli stessi.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso con il quale riproponeva tutte le questioni assorbite dalla sentenza e proponeva ricorso incidentale.

Ric. 2020 n. 17248 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il fallimento ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Comune il ricorrente denuncia la violazione dell'ad 360 comma 10 nr 5 cpc per avere la sentenza omesso l'esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; in particolare i giudici di seconde cure avrebbero pretermesso di prendere in considerazione la circostanza che numerosi appartamenti erano occupati in forza di regolari contratti di locazione e avrebbero malamente valutato gli elementi di prova forniti dalla contribuente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 1 d.lvo 23/2011 in relazione all'art 360 1 comma nr, 3 cpc; si deduce che la CTR abbia errato nel ritenere che l'occupazione abusiva di un immobile costituisca una giusta causa di esenzione dal pagamento dell'imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l'imposta alla titolarità del diritto e non all'utilizzo del bene o alla sua fruttuosità. 2 II primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità 2.1 Ai sensi dell'art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell'art. 54 comma 2 d.I.83/2012 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], « Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4) del primo comma dell'ad

360. Ric. 2020 n. 17248 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -3- La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all'ad 348 bis , secondo comma , lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.» Non vi è prova che la «doppia conforme» si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti in punto di occupazione abusiva del complesso immobiliare oggetto dell'avviso di accertamento compiuta dal giudice di prime cure. 2.1 Va, inoltre, rilevato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si è venuto a formare a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art 360 nr 5 cpc «l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».(cfr. Cass 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014). 2.2 Nel caso di specie il motivo di censura più che denunciare l'esame di un fatto storico- naturalistico, costituito dalla indisponibilità del complesso immobiliare, si risolve in una inammissibile critica sulla valutazione del materiale probatorio operata dalla CTR . 3 II secondo motivo oltre che ammissibile, in quanto formulato ed argomentato in maniera chiara e comprensibile, è anche fondato. 3.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 9 d.lvo 23/2011, applicabile ratione temporis alla presente controversia « soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a Ric. 2020 n. 17248 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -4- qualsiasi uso destinate, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, ...per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria , soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». 3.2 Dalla lettura di tale disposizione si evince con chiarezza che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell'ad 8 comma 2° d.lvo citato, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. 3.3 Proprio facendo leva sulla natura reale e patrimoniale dell'imposta questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimazione passiva in capo al proprietario del cespite sottoposto a procedura ablatoria allorchè vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio (cfr. Cass. n. 29195/2017; n. 21157/2016, n. 19041/ 2016; n. 4753 / 2010 e n. 21433 / 2007). 3.4 Sempre muovendo dal presupposto che il fatto generatore dell'imposta è la situazione di possesso, inteso come attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e non di quella di mera detenzione, è stato affermato che «In tema di ICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso Ric. 2020 n. 17248 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -5- che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. :L, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene» (Cass. n„ 6064 del 2017). 3.5 Da ultimo tale impostazione è stata ribadita da questa Corte anche con riferimento alla situazione, analoga a quella della presente controversia, in cui il contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere nel possesso del cespite in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi (cfr. Cass. nr 7800/2019). 3.6 La CTR nell'affermare che il proprietario, privato della materiale disponibilità del bene, detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, vada esente dall'imposta non si è attenuta ai principi sopra enunciati. 4 L'accoglimento del motivo di impugnazione assorbe il motivo di ricorso incidentale con il quale la contribuente ha dedotto la violazione dell'art 15 commi 1 e 2 d.lvo nr 546/92 per avere la CTR malgovernato la disciplina sulla compensazione delle spese. 5 La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione che si atterrà alla regula iuris sopra indicata e provvederà all'esame di tutte le altre questioni dichiarate assorbite e riproposte dalla resistente nonchè alla regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità, PQM La Corte, Ric. 2020 n. 17248 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -6- accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] nuicl,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17248-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], bAisj nEt -A k 1 ki i E e-/A) . () .); -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4133/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Nr. 17248/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] spa, con distinti ricorsi, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano gli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per omesso versamento dell'imposta IMU relativamente agli anni 2014-2017 con riferimento ad un complesso immobiliare. 2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impositivi. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente comunale e l'adita [OSCURATO:PERSONA] del Lombardia rigettava l'appello rilevando che la proprietaria dei beni non era tenuta a versare l'imposta in quanto privata dell possesso degli immobili in seguito alla accertata occupazione abusiva degli stessi. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso con il quale riproponeva tutte le questioni assorbite dalla sentenza e proponeva ricorso incidentale. Ric. 2020 n. 17248 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il fallimento ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Comune il ricorrente denuncia la violazione dell'ad 360 comma 10 nr 5 cpc per avere la sentenza omesso l'esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; in particolare i giudici di seconde cure avrebbero pretermesso di prendere in considerazione la circostanza che numerosi appartamenti erano occupati in forza di regolari contratti di locazione e avrebbero malamente valutato gli elementi di prova forniti dalla contribuente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 1 d.lvo 23/2011 in relazione all'art 360 1 comma nr, 3 cpc; si deduce che la CTR abbia errato nel ritenere che l'occupazione abusiva di un immobile costituisca una giusta causa di esenzione dal pagamento dell'imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l'imposta alla titolarità del diritto e non all'utilizzo del bene o alla sua fruttuosità. 2 II primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità 2.1 Ai sensi dell'art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell'art. 54 comma 2 d.I.83/2012 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], « Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4) del primo comma dell'ad 360. Ric. 2020 n. 17248 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all'ad 348 bis , secondo comma , lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.» Non vi è prova che la «doppia conforme» si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti in punto di occupazione abusiva del complesso immobiliare oggetto dell'avviso di accertamento compiuta dal giudice di prime cure. 2.1 Va, inoltre, rilevato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si è venuto a formare a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art 360 nr 5 cpc «l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».(cfr. Cass 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014). 2.2 Nel caso di specie il motivo di censura più che denunciare l'esame di un fatto storico- naturalistico, costituito dalla indisponibilità del complesso immobiliare, si risolve in una inammissibile critica sulla valutazione del materiale probatorio operata dalla CTR . 3 II secondo motivo oltre che ammissibile, in quanto formulato ed argomentato in maniera chiara e comprensibile, è anche fondato. 3.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 9 d.lvo 23/2011, applicabile ratione temporis alla presente controversia « soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a Ric. 2020 n. 17248 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- qualsiasi uso destinate, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, ...per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria , soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». 3.2 Dalla lettura di tale disposizione si evince con chiarezza che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell'ad 8 comma 2° d.lvo citato, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. 3.3 Proprio facendo leva sulla natura reale e patrimoniale dell'imposta questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimazione passiva in capo al proprietario del cespite sottoposto a procedura ablatoria allorchè vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio (cfr. Cass. n. 29195/2017; n. 21157/2016, n. 19041/ 2016; n. 4753 / 2010 e n. 21433 / 2007). 3.4 Sempre muovendo dal presupposto che il fatto generatore dell'imposta è la situazione di possesso, inteso come attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e non di quella di mera detenzione, è stato affermato che «In tema di ICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso Ric. 2020 n. 17248 sez. MT - ud. 15-12-2021 -5- che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. :L, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene» (Cass. n„ 6064 del 2017). 3.5 Da ultimo tale impostazione è stata ribadita da questa Corte anche con riferimento alla situazione, analoga a quella della presente controversia, in cui il contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere nel possesso del cespite in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi (cfr. Cass. nr 7800/2019). 3.6 La CTR nell'affermare che il proprietario, privato della materiale disponibilità del bene, detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, vada esente dall'imposta non si è attenuta ai principi sopra enunciati. 4 L'accoglimento del motivo di impugnazione assorbe il motivo di ricorso incidentale con il quale la contribuente ha dedotto la violazione dell'art 15 commi 1 e 2 d.lvo nr 546/92 per avere la CTR malgovernato la disciplina sulla compensazione delle spese. 5 La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione che si atterrà alla regula iuris sopra indicata e provvederà all'esame di tutte le altre questioni dichiarate assorbite e riproposte dalla resistente nonchè alla regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità, PQM La Corte, Ric. 2020 n. 17248 sez. MT - ud. 15-12-2021 -6- accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] nuicl,
Sentenza Cassazione n. 02966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris