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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14487/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 5000-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata all’istanza ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 4768 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a il 30 / 1 1/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l'appello avverso la sentenza n.3392/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto del ricorso propost o avverso avvis i di accertamento IMU 2014—2017 emess i dal la [OSCURATO:PERSONA] Onlusin qualità di concessionaria dell’accertamento e riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; il Comune resiste con controricorso; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso; in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo di ricorso la societàricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 9 del d.lgs. 23/2011, anche con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.»per avere la Commissione tributaria regionale «considerato la Società di leasing soggetto passivo ai fini dell’IMUper il periodo compreso tra la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e la riconsegna dell’immobile concesso in locazione»;1.2. la censura,gravante intorno alla questione giuridica relativa alla soggettività passiva IMU - in caso di leasing immobiliare risolto per inadempimento dell'utilizzatore - nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale ma antecedente alla materiale riconsegna dell'immobile, è infondata;

1.3. come evidenziato nella proposta di definizione agevolata del presente giudizio,si tratta di questione che può ritenersi ormai risolta da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 19/11/2019 n. 29973) la quale, dando anche conto di un diverso indirizzo e delle ragioni giuridiche atte a più persuasivamente superarlo, ha stabilito di recepire l'orientamento secondo cui in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisitola materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente;

1.4. parimenti Cass. 9/10/2019, n. 25249ha affermato che in tema di leasing,tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr.anche Cass. 22/5/2019, n. 13793);

1.5. l'opposto indirizzo invece attestante - fino alla riconsegna del bene-la soggettività tributaria passiva in capo all'utilizzatore (cfr. Cass.4 17/7/2019, n.19166: nel caso di immobile concesso in leasing, soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti alproprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata in forza del principio di ultrattività del contratto anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile), deve ritenersi superato dalla convergenza di ulteriori sopravvenute decisioni, le quali si sono fatte espressamente carico di ricomporre il contrasto così formatosi nella ricostruzione del complessivo quadro interpretativo di legittimità;

1.6. in particolare, Cass.13/3/2020 n. 7227 (così Cass. 9/3/2020, n. 6664) ha affermato che il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze 9/10/2019 n . 25249 e 19/11/2019 n . 29973 - che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing); 1.7.la sentenza nr. 29973/2019 si è poi fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr.19166/2019 ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, ed è il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali, e dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, e ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificatadell'utilizzatore;

1.8. anulla rileva la diversa previsione di cui all'art. 1 comma 672 L . 147/2013 a tenore della quale, in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria intendendosi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna;

1.9. tale norma, non avente natura interpretativa ed applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere infatti analogicamente estesa anche all'Imu, in primo luogo perché il comma 703 della stessa legge precisa che l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) «lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu»,in secondo luogo, per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l'IMU un'imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e la TASI un'imposta invece destinata al finanziamento deiservizi indivisibili resi dal Comune, i quali possono essere utilizzatianche da chi solo materialmente disponga dell'immobile; 1.10.sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante rigetto del ricorsoproposto dalla società contribuente;

2.1. è inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. 23/2011per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.in relazione alla dedott a violazione del principio di uguaglianza, all’«illegittima compressione del diritto di proprietà del concedente spogliato» edall’assenza di «capacità contributiva attuale ed effettiva» laddove al proprietario sia « totalmente impedito l’esercizio di qualsiasi diritto o facoltà inerente ilbene immobile»;2.2. l’interpretazione della norma, dianzi illustrata, secondo cui la risoluzione per inadempimento, anche se alla stessa si affianchi lamancata riconsegna del bene,determina il reintegro della debenza IMU in capo alla societàdi leasing, non è, invero, in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, assumendo, come si è detto, rilievo unicamente l’esistenzadi un vincolo contrattuale legittimante la detenzione qualificata , conferendo la stessala titolarità di diritti opponibili erga omnes , la quale permane fintantochéè in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzionesenza titolo in seguito al suo venir meno;

2.3. come posto recentemente in rilievo dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 60/2024, è dato riscontrare l’assenza della capacità contributiva unicamente con riguardo ad un proprietario che sia stato privato della possibilità concreta, e non meramente teorica, dell’esercizio delle azioni possessorie sull’immobile , con particolare riferimento alla situazione di immobili occupati abusivamente, in relazione ai quali il proprietario aveva sporto tempestiva denuncia all’Autorità giudiziaria civile e penale senza alcun esito favorevole;

2.4. considerato dunque che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell'art.8 comma 2° d.lvo citato, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione (cfr. Cass. n. 2966/2022 in motiv.), ciò che diviene decisivo è stabilire se il proprietario del bene siao meno nelle condizioni di esercitare i suoi diritti possessori, ovveroche non solo la disponibilità dell’immobile occupato sia preclusa dall’illegittimo comportamento di un terzoma che sia altresì impossibile la realizzazione coattiva dei diritti sull’immobile,giudizialmente riconosciuti;

2.5. non è dato quindi riscontrare tali circostanze nel caso in esame, in assenza di ogni specifica deduzione al riguardo da parte della ricorrente;

3.1. va inoltre dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata dalla ricorrente per la prima volta nella memoria difensiva da ultimo depositata, di disapplicazione delle sanzioni, applicate dall’Ufficio , per « obiettiva incertezza nell’applicazione della normativa che disciplina la fattispecie controversa»;

3.2. tratta si invero di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta, dunque, contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. n. 907 del 17/01/2018; Cass. n. 17041 del 9/7/2013; Cass. n. 7981 del 30/03/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787 del 26/03/2012);

3.3. è d’uopo inoltre evidenziare che l'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall'art. 26 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - istitutivo del potere del giudice tributario di dichiarare d ’ ufficio non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione sia giustificata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito della disposizione cui si riferisce - riguarda, per espressa enunciazione della norma le Commissioni tributarie— attuali Corti di Giustizia Tributaria — (cfr. Cass.

S.U. n. 6951 del 23/06/1993; conf.

Cass. n. 2604 del 29/01/2024 ) e, pertanto, il detto potere non può essere ritenuto proprio, in via immediata e diretta, anche in sede di legittimità;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

5. poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. — il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il quarto commadi cui all’art. 96, cod. proc. civ.; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento , in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma pari a quella dianziliquidata per compensi; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod.proc. civ., dell’ulteriore somma di Euro2.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 5000-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata all’istanza ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 4768 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a il 30 / 1 1/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l'appello avverso la sentenza n.3392/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto del ricorso propost o avverso avvis i di accertamento IMU 2014—2017 emess i dal la [OSCURATO:PERSONA] Onlusin qualità di concessionaria dell’accertamento e riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; il Comune resiste con controricorso; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso; in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo di ricorso la societàricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 9 del d.lgs. 23/2011, anche con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.»per avere la Commissione tributaria regionale «considerato la Società di leasing soggetto passivo ai fini dell’IMUper il periodo compreso tra la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e la riconsegna dell’immobile concesso in locazione»;1.2. la censura,gravante intorno alla questione giuridica relativa alla soggettività passiva IMU - in caso di leasing immobiliare risolto per inadempimento dell'utilizzatore - nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale ma antecedente alla materiale riconsegna dell'immobile, è infondata; 1.3. come evidenziato nella proposta di definizione agevolata del presente giudizio,si tratta di questione che può ritenersi ormai risolta da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 19/11/2019 n. 29973) la quale, dando anche conto di un diverso indirizzo e delle ragioni giuridiche atte a più persuasivamente superarlo, ha stabilito di recepire l'orientamento secondo cui in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisitola materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente; 1.4. parimenti Cass. 9/10/2019, n. 25249ha affermato che in tema di leasing,tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr.anche Cass. 22/5/2019, n. 13793); 1.5. l'opposto indirizzo invece attestante - fino alla riconsegna del bene-la soggettività tributaria passiva in capo all'utilizzatore (cfr. Cass.4 17/7/2019, n.19166: nel caso di immobile concesso in leasing, soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti alproprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata in forza del principio di ultrattività del contratto anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile), deve ritenersi superato dalla convergenza di ulteriori sopravvenute decisioni, le quali si sono fatte espressamente carico di ricomporre il contrasto così formatosi nella ricostruzione del complessivo quadro interpretativo di legittimità; 1.6. in particolare, Cass.13/3/2020 n. 7227 (così Cass. 9/3/2020, n. 6664) ha affermato che il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze 9/10/2019 n . 25249 e 19/11/2019 n . 29973 - che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing); 1.7.la sentenza nr. 29973/2019 si è poi fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr.19166/2019 ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, ed è il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali, e dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, e ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificatadell'utilizzatore; 1.8. anulla rileva la diversa previsione di cui all'art. 1 comma 672 L . 147/2013 a tenore della quale, in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria intendendosi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna; 1.9. tale norma, non avente natura interpretativa ed applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere infatti analogicamente estesa anche all'Imu, in primo luogo perché il comma 703 della stessa legge precisa che l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) «lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu»,in secondo luogo, per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l'IMU un'imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e la TASI un'imposta invece destinata al finanziamento deiservizi indivisibili resi dal Comune, i quali possono essere utilizzatianche da chi solo materialmente disponga dell'immobile; 1.10.sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante rigetto del ricorsoproposto dalla società contribuente; 2.1. è inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. 23/2011per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.in relazione alla dedott a violazione del principio di uguaglianza, all’«illegittima compressione del diritto di proprietà del concedente spogliato» edall’assenza di «capacità contributiva attuale ed effettiva» laddove al proprietario sia « totalmente impedito l’esercizio di qualsiasi diritto o facoltà inerente ilbene immobile»;2.2. l’interpretazione della norma, dianzi illustrata, secondo cui la risoluzione per inadempimento, anche se alla stessa si affianchi lamancata riconsegna del bene,determina il reintegro della debenza IMU in capo alla societàdi leasing, non è, invero, in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, assumendo, come si è detto, rilievo unicamente l’esistenzadi un vincolo contrattuale legittimante la detenzione qualificata , conferendo la stessala titolarità di diritti opponibili erga omnes , la quale permane fintantochéè in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzionesenza titolo in seguito al suo venir meno; 2.3. come posto recentemente in rilievo dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 60/2024, è dato riscontrare l’assenza della capacità contributiva unicamente con riguardo ad un proprietario che sia stato privato della possibilità concreta, e non meramente teorica, dell’esercizio delle azioni possessorie sull’immobile , con particolare riferimento alla situazione di immobili occupati abusivamente, in relazione ai quali il proprietario aveva sporto tempestiva denuncia all’Autorità giudiziaria civile e penale senza alcun esito favorevole; 2.4. considerato dunque che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell'art.8 comma 2° d.lvo citato, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione (cfr. Cass. n. 2966/2022 in motiv.), ciò che diviene decisivo è stabilire se il proprietario del bene siao meno nelle condizioni di esercitare i suoi diritti possessori, ovveroche non solo la disponibilità dell’immobile occupato sia preclusa dall’illegittimo comportamento di un terzoma che sia altresì impossibile la realizzazione coattiva dei diritti sull’immobile,giudizialmente riconosciuti; 2.5. non è dato quindi riscontrare tali circostanze nel caso in esame, in assenza di ogni specifica deduzione al riguardo da parte della ricorrente; 3.1. va inoltre dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata dalla ricorrente per la prima volta nella memoria difensiva da ultimo depositata, di disapplicazione delle sanzioni, applicate dall’Ufficio , per « obiettiva incertezza nell’applicazione della normativa che disciplina la fattispecie controversa»; 3.2. tratta si invero di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta, dunque, contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. n. 907 del 17/01/2018; Cass. n. 17041 del 9/7/2013; Cass. n. 7981 del 30/03/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787 del 26/03/2012); 3.3. è d’uopo inoltre evidenziare che l'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall'art. 26 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - istitutivo del potere del giudice tributario di dichiarare d ’ ufficio non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione sia giustificata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito della disposizione cui si riferisce - riguarda, per espressa enunciazione della norma le Commissioni tributarie— attuali Corti di Giustizia Tributaria — (cfr. Cass. S.U. n. 6951 del 23/06/1993; conf. Cass. n. 2604 del 29/01/2024 ) e, pertanto, il detto potere non può essere ritenuto proprio, in via immediata e diretta, anche in sede di legittimità; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5. poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. — il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il quarto commadi cui all’art. 96, cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento , in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma pari a quella dianziliquidata per compensi; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod.proc. civ., dell’ulteriore somma di Euro2.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 14487/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris