CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34754/2018 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Don G. Minzoni 9 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]) , presso il recapito professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, piazza Verdi 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2017 della Corte d’Appello di Messina , pubblicata il 03/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla determinazione dell’indennità di esproprio effettuata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 dal Collegio all’uopo nominato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicata all’ente promotore il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Gli espropriati, nel costituirsi, eccepivano la tardività dell’opposizione, in considerazione del fatto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] era, nella specie, non solo l’ente p romotore e il beneficiario dell’espropriazione, ma anche l’ ente espropriante e, pertanto, il termine per proporre l’opposizione alla stima non poteva decorrere dalla comunicazione del deposito della relativa relazione, come previsto dall’art. 54 d.lgs. n. 367 del 2001, ma direttamente dal deposito della stessa. Gli stessi espropriati eccepi vano anche il dife tto di capacità processuale del Comune, che si era costituito in giudizio nella persona del [OSCURATO:PERSONA] soltanto in virtù di una determinazione di quest’ultimo , senza che vi fosse alcun atto autorizzativo della Giunta municipale, unico organo competente a disporre in materia di liti, transazioni e procedimenti giudiziari ai sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale. Con sentenza n. 1088/2017 del 03 / 11 /201 7 la Corte d’appello di Messina d eterminava l’indennità di esproprio in complessivi € 85.400,00, rigettando le eccezioni pregiudiziali degli espropriati. Avverso tale statuizione, gli espropriati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione. Il Comune intimato si è difeso con controricorso e ha depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedott a la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54 e 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 ed anche la violazione del principio di predeterminatezza e alterità della fonte della decadenza (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), nonché la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. ) , per avere la Corte d’appello escluso che fosse intervenuta la decadenza prevista dall’art. 54 d.lgs. n. 367 del 2001, mentre, invece, avrebbe dovuto ritenere che per il Comune il termine decorreva dal deposito della relazione di stima, e non dalla comunicazione della stessa, perché tale ente era non solo il promotore e il beneficiario dell’espropriazione, ma anche l’espropriante, non potendo dipendere dal Comune, soggetto interessato all’attività impugnatoria, il decorso del termine perentorio per effettuare l’impugnazione. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 e 182, comma 2, c.p.c. (testo previgente alle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) ed anche degli artt. 54 e 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d’appello ritenuto che la ratifica dell’operato del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto opposizione alla stima senza l’autorizzazione della Giunta, avesse esplicato effetti sananti sin dalla proposizione dell’opposizione,che pertanto poteva essere considerata tempestiva. 2.Il primo motivo è infondato. 2.1.Com’è noto, l’art. 27 , commi 1 e 2, d.lgs. n. 327 del 2001 prevede quanto segue:«1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.» Il successivo art. 54, comma 2, d.lgs. cit., nel testo vigente ratione temporis, così stabilisce:«1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.» 2.2. La lettura coordinata delle disposizioni appena riportate evidenzia come il giudice di merito non sia incorso nella prospettata violazione. Questa Corte, con orientamento in questa sede condiviso, ha , infatti,spiegato che l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza,ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021). D’altronde, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima,a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio, ma dilatorio , e impone a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, lasciando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma2, d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28791 del 09/11/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4880 del 28/02/2011). 2.3. Deve, inoltre, essere escluso il vizio di omessa pronuncia, con riferimento alla dedotta violazione del principio della predeterminatezza e alterità della fonte della decadenza. La Corte territoriale si è chiaramente espressa sul punto, spiegando che «la riferita coincidenza in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA] delle tre figure di Autorità espropriante, beneficiario della espropriazione e promotore della espropriazione non autorizza di certo la deroga al chiaro disposto dell’art. 54 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, che fa decorrere il termine di trenta giorni per impugnare la stima, anche per il promotore dell’espropriazione, dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2: non vi è, pertanto, ragione di anticipare il dies a quoalla data di deposito, anziché a quella della comunicazione». 3. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso , ma la motivazione della decisione deve essere come di seguito corretta. 3.1. Non è contestato che la proposizione dell’opposizione alla stima avrebbe dovuto essere decisadalla Giunta municipale, e non dal [OSCURATO:PERSONA], che ha agito di propria iniziativa in nome e per conto dell’ente locale. Né è controverso che, nel corso del giudizio di opposizione alla stima promosso dal [OSCURATO:PERSONA], sia intervenuta la ratifica della Giunta dell’operato fini ad allora svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Costituisce, invece, materia di lite la corretta individuazione degli effetti di tale ratifica, con particolare riferimento alla idoneità della stessa a far ritenere tempestiva l’opposizione alla stima inizialmente effettuata dal solo [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.Com’è noto, nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 267del 2000 ( cfr. Cass., S ez. 5, Sentenza n. 34599 del 30/12/2019;Cass., Sez. L, Sentenza n. 20428 del 11/10/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21330 del 03/10/2006). Qualora, tuttavia, lo Statuto preveda l’autorizzazione della Giunta per l’esperimento di azioni giudiziarie, la presenza della stessa costituisce un atto necessario (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 e, con riferimento alla disciplina previgente al d.lgs. n. 267 del 2000, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6546 del 11/05/2001 ; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 21/11/2011). 3.3.La dottrina più autorevole ritiene che, in tutti i casi in cui sia prevista l’autorizzazione di un determinato organo o soggetto per la promozione di un giudizio o per la costituzione nel processo, tale autorizzazione costituisce la rimozione di un ostacolo all’esercizio del potere che già sussiste in capo acolui che è munito di legittimazione processuale. Con specifico riferimento all’autorizzazione a stare in giudizio, questa Corte ha reiteratamente precisato che tale autorizzazione attiene alla legitimatio ad processum, quale condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione dell'ente, sicché la medesima può intervenire, ed essere prodotta , nel corso del giudizio , sempre che la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 21/09/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 25/06/2014). In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che l’autorizzazione emessa dall'organo competente, della quale l'organo che rappresenta l'ente pubblico deve essere munito, può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione, con efficacia convalidante dell'attività' processuale in precedenzasvolta, sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, ossia l'irregolarità della costituzione del rappresentante dell'ente pubblico, traendone come conseguenza l'invalidità' degli atti compiuti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 475 del 12/01/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 09/11/2001). Anche nel caso di specie, dunque, l’autorizzazione della Giunta, che ha ratificato l’operato del [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito efficacia atutti gli atti in precedenza compiuti, rendendo efficace l’opposizione originariamente proposta in assenza di autorizzazione della Giunta. 3.3. Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in applicazione dei seguenti principi: «In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l’autorizzazione della giunta per l’esperimento di azioni civili da parte del comune, che è rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione dell'ente, sicché la medesima può intervenire, ed essere prodotta, nel corso del giudizio, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato».«In tema di espropriazione, la proposizione dell’opposizione alla stima da parte del Comune, che riveste la qualità di promotore, espropriante e beneficiario dell’espropriazione, è tempestivamente compiuta anche se l’autorizzazione della giunta municipale, richiesta dallo statuto per il promovimento di azioni, intervenga nel corso del relativo giudizio, con effetto di ratifica dell’operato fini ad allora compiuto dal sindaco.» 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corterigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di cont