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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14300/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio di-gitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 428/2021 depositatail 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notarile del 08/07/1989, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAnna acquistavano un'unità abitativa realizzata dalla Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026la” S.c.a.r.l. in attuazione della convenzione stipulata con il Comune di Ri-voli ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971.

Detta convenzione, stipulata indata 18/04/1985, prevedeva, all'art. 9 (rubricato “Criteri e modalità per lavendita degli alloggi”: doc. 3 di primo grado, pagg. 23 e ss.), che le unitàabitative fossero gravate dai vincoli stabiliti dall'art. 35 commi 15 ss. dellasummenzionata legge.2.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 25/11/2004, ilComune approvava lo schema di modificazione della convenzione origina-ria, prevedendo l'eliminazione dei vincoli di godimento e la determinazionedel corrispettivo dovuto per tale eliminazione.3.

In data 29/03/2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipu-lavano con il Comune una convenzione modificativa di quella stipulata dal-la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, loro dante causa, e versavano il corrispettivoprevisto per l'eliminazione dei vincoli, diminuito delle somme già versatein precedenza a titolo di maggiori oneri di espropriazione, per un importocomplessivo di € 12.479,04.4.

Nel contempo, altri proprietari di unità immobiliari ricomprese inpiani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) proponevano ricorso in-nanzi al T.A.R.

Piemonte avverso la Deliberazione n. 120/2004. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1908/2014, passata in giudicato, acco-glieva il ricorso e disponeva l'annullamento della predetta deliberazione,rilevando come i divieti di alienazione previsti dall'art. 35 della L. n. 865/1971 dovessero ritenersi abrogati dall'art. 23 della L. n. 179/1992 e che,per effetto di tale intervenuta abrogazione, gli alloggi in questione eranodivenuti liberamente alienabili.5.

In data 8 giugno 2016, gli odierni ricorrenti trasmettevano, pertan-to, al Comune di Rivoli raccomandata A.R., con la quale richiedevano, inforza della menzionata pronuncia giurisdizionale, la restituzione dellasomma versata, comprensiva degli interessi maturati, in quanto indebita-Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026mente percepita dall'Amministrazione comunale in esecuzione di una deli-berazione successivamente annullata in sede giurisdizionale.5.1 Il Comune, tuttavia, negava la restituzione delle somme richieste,sostenendo che la sentenza n. 1908/2014 si era limitata a disporre l'an-nullamento della deliberazione impugnata, senza statuire alcun obbligo re-stitutorio in relazione ai corrispettivi riscossi per la rimozione dei vincoli digodimento incidenti sul diritto di proprietà.6.

Con atto di citazione notificato il 15/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] eBoccardo [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il Comune di Rivoli dinanzi alTribunale di Torino, chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'indebitopagamento, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., della somma complessiva di €15.405,42, e che fosse riconosciuto il loro diritto alla ripetizione di quantoversato.6.1 Si costituiva in giudizio il Comune di Rivoli, eccependo, in via pre-liminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l'intervenuta prescri-zione del diritto degli attori alla restituzione delle somme corrisposte; nelmerito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta in-fondata in fatto e in diritto.6.2 Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1919, pubblicata in data 15/04/2019, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava ilComune al pagamento in favore degli attori della somma di € 12.479,04,oltre agli interessi medio tempore maturati dalla data della proposizionedella domanda giudiziale, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidatein € 4.035,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimborso forfettarionella misura del 15% ed € 237,00 per esborsi.7.

Avverso tale pronuncia, spiegava appello il Comune di Rivoli, chie-dendo di dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudiceordinario e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, con la con-ferma della validità ed efficacia della convenzione edilizia, nonché delleobbligazioni e degli effetti da essa discendenti; in via subordinata, chiede-Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026va di limitare l'eventuale condanna restitutoria alla sola parte dell'importoriconosciuto quale corrispettivo convenuto per la rimozione del vincolo diinalienabilità gravante sull'immobile.7.1 Si costituivano in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendoper il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza gravata.7.2 Con sentenza n. 428 del 29/01/2021, pubblicata in data 16/04/2021, la Corte d'appello di Torino rigettava l'appello e condannava il Co-mune di Rivoli alla rifusione in favore degli odierni ricorrenti delle speseprocessuali.7.3 Sul primo motivo di appello, con il quale il Comune aveva eccepitoil difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice ammi-nistrativo, sostenendo che le convenzioni urbanistiche dovessero esserericondotte agli accordi ex art. 11 L. 241/1990 e che, pertanto, la contro-versia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del G.A., la Corte territorialeosservava che tale eccezione era infondata.Pur essendo coinvolta una [OSCURATO:PERSONA] e pur trattandosidi materia astrattamente attinente all'edilizia, non si configurava alcunesercizio di potere discrezionale da parte dell'ente, né in via diretta né in-diretta.

La vicenda riguardava, infatti, un'attività vincolata dalla legge –segnatamente dall'art. 35 L. n. 865/1971, riprodotto nelle clausole dellaconvenzione originaria – e non la legittimità di provvedimenti amministra-tivi.Gli attori avevano agito per la ripetizione di indebito, senza contestarete paritaria.

Ne conseguiva che la questione non rientrava nell'alveo dellagiurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la quale presupponel'originario esercizio di attività discrezionale da parte della P.A.7.4 Con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale il Comu-ne deduceva l'erroneità della ritenuta insussistenza dei vincoli convenzio-nali, la Corte d'appello osservava che l'art. 35, commi 15-19, della L. n.Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026865/1971 – recepito pressoché integralmente nell'art. 9 della convenzioneoriginaria stipulata nel 1985 tra il Comune di Rivoli e la [OSCURATO:SOCIETA]. – prevedeva divieti di alienazione gravanti sugli assegnata-ri acquirenti.

Tuttavia, il Giudice di primo grado aveva correttamente rite-nuto che tali vincoli fossero stati abrogati dall'art. 23, comma 2, della L. n.179/1992, con la conseguenza che, dall'entrata in vigore di tale disposi-zione, gli immobili realizzati in attuazione della convenzione del 1985 era-no divenuti liberamente alienabili da parte dei proprietari.Inoltre, l'annullamento da parte del TAR Piemonte, con sentenza n.1908/2014, della deliberazione consiliare n. 120/2004 – atto presuppostomediante il quale il Comune aveva subordinato l'alienazione alla stipula diuna convenzione modificativa e al pagamento di un corrispettivo – avevadeterminato la caducazione degli effetti dell'atto integrativo sottoscrittodagli appellati in data 29 marzo 2007.

Ne derivava l'inefficacia di tale attoe, conseguentemente, la non debenza dei pagamenti effettuati.7.5 Con il terzo motivo, l'appellante riproponeva le eccezioni già solle-vate in primo grado, sostenendo che l'unico vincolo eventualmente sop-presso era quello di inalienabilità, mentre erano rimasti validi ed efficacigli altri vincoli, in particolare quello relativo al prezzo massimo di cessioneo al canone massimo di locazione.

Il Comune affermava inoltre la perdu-rante efficacia dei vincoli di cui all'art. 35 L. n. 865/1971 per tutte le con-venzioni stipulate anteriormente alla L. n. 179/1992, invocando i principidi irretroattività della legge e del tempus regit actum.La Corte distrettuale riteneva infondato l'appello sul punto.

La sommarichiesta in restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., era stata previstanell'atto del 29 marzo 2007, stipulato ad integrazione della convenzioneoriginaria del 1985, ai fini dell'eliminazione dei vincoli convenzionali.

Nellepremesse di tale atto si richiamavano espressamente le norme abrogatedall'art. 23 L. n. 179/1992 e si precisava che il corrispettivo era stato de-Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026terminato dal Comune con deliberazione consiliare n. 120/2004, successi-vamente annullata dal TAR Piemonte con sentenza n. 1908/2014.L'annullamento della deliberazione consiliare aveva fatto venir meno ilpresupposto giuridico per il pagamento della somma prevista nell'atto in-tegrativo, con conseguente inefficacia di quest'ultimo e non debenza deipagamenti effettuati dagli appellati.8.

Avverso tale pronuncia, pubblicata il 16/4/2021, il Comune di Rivoliha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15/11/2021 e affidato atre motivi di impugnazione, cui hanno resistito con tempestivo controricor-so [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria.CONSIDERATO CHE10.

E' preliminare delibare l'eccezione di inammissibilità sollevata daicontroricorrenti, che hanno eccepito la mancanza, fra i documenti acclusidal ricorso, della deliberazione della giunta comunale di affidamento delloincarico legale e di autorizzazione alla costituzione in giudizio.10.1 L'eccezione è infondata.10.2 Questa Corte ha invero già chiarito che, per il Comune, organolegittimato a stare in giudizio, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., è soltanto il Sin-daco (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non la Giunta comunale,cosicché tale ultimo organo, anche laddove abbia, per statuto, il potere diautorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del po-tere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibe-ra di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di ap-posita procura alle liti, dal Sindaco (Cass. 18062/2010).

La delibera dellaGiunta, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionalee tecnica (Cass. 11516/2007; Cass. 5802/2016).10.3 Nel caso di specie, la procura speciale è stata rilasciata dal Sinda-co e, a seguito di cancellazione dall'albo del primo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il Sindaco ha provveduto a nominare nuovo difensore, dando atto dellaNumero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervenuta delibera di giunta; pertanto il ricorso è ammissibile, anche ovesi aderisse alla prospettazione giurisprudenziale che considera autorizza-zione della giunta alla stregua di una condizione di efficacia, e non di vali-dità, della costituzione in giudizio, che può intervenire, ed essere prodotto,anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stataoggetto di un accertamento passato in giudicato (cfr. Cass. 24817/2023).11.

Con il primo motivo di impugnazione, è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, con riferimento ai principi in materia di giudicato e aiprincipi in materia di invalidità degli atti amministrativi, per avere la Corted'appello ritenuto che l'annullamento da parte del T.A.R.

Piemonte, con lasentenza n. 1908/2014, della deliberazione n. 120 del 2004 del ConsiglioComunale, atto presupposto, abbia caducato gli effetti dell'atto integrativosottoscritto in data 29 marzo 2007 tra il Comune ci Rivoli e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atto successivo, con conseguente inefficacia dello stesso; eciò malgrado gli stessi non siano stati parte del giudizio.11.1 La censura è infondata.11.2 Occorre considerare che l'efficacia del giudicato amministrativo diannullamento di un atto amministrativo a contenuto generale ha a suavolta portata generale e può, quindi, essere invocata da tutti i soggetti lecui situazioni giuridiche siano toccate dall'atto stesso (cfr. Cass. 13389/2019; cfr. Cass. 2144/2003; 2734/1998) .11.3 Nel caso di specie, l'impugnazione dinanzi al Tar della delibera n.120/2004 adottata dal Comune di Rivoli, con cui veniva approvato loschema generale per la rimozione dei vincoli previsti dalla convenzioneoriginaria dietro pagamento di un corrispettivo, aveva comportato l'annul-lamento della stessa con sentenza n. 1908 del 2014, in quanto era stataritenuta indebita l'imposizione ai proprietari degli immobili del pagamentodi un corrispettivo per l'eliminazione di vincoli che erano in realtà già statiabrogati dalla legge n. 179 del 1992.Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/202611.4 Ebbene, tale annullamento ha correttamente prodotto effetti ultrapartes, trattandosi dell'annullamento di atto, la delibera, destinata a vale-re per tutti i soggetti assegnatari a suo tempo di immobili realizzati in ap-plicazione della convenzione del 1985.12.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applica-zione degli artt. 35 della legge n. 865/1971, 23 della legge n. 179/1992,31 della legge n. 448 del 1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale affermato l'intervenuta abro-gazione, ad opera dell'art. 23 comma 2 della legge n. 179 del 1992, deicommi 15-19 dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, con il conseguentevenire meno di qualsivoglia vincolo sull'immobile assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].12.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi, consistente nel riconoscimento del venir meno del presuppostoper il pagamento della somma richiesta in ripetizione ex art. 2033 cod.civ. a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 15-19 dell'art. 35 l.n. 856/1071, sicché appare non rilevante la citazione del precedente delleSezioni Unite n. 18135/2015, riguardante il vincolo del prezzo massino dicessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata, ove lo stesso sia ce-duto da privato ad altro privato e non nel rapporto fra ente pubblico e pri-vato.

La censura è peraltro del tutto ripetitiva di quanto dedotto in appel-13.

Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., il difetto di giurisdi-zione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo.13.1 Il motivo è inammissibile, perché anche in tal caso ripetitivo delladoglianza già formulata in appello e disattesa dalla sentenza impugnata,con motivazione connessa alla natura del diritto soggettivo vantato dagli2033 cod. civ. di quanto versato, in conseguenza dell'annullamento dellaNumero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026delibera del Consiglio comunale n. 120/2094 di cui alla sentenza Tar n.1908 del 6 e 20 novembre 2014, sebbene da essi non impugnata.14.

Il ricorso va quindi rigettato.15.

In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente vacondannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti,nella misura liquidata in dispositivo.16.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leg-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, delloulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio di-gitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 428/2021 depositatail 16/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notarile del 08/07/1989, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAnna acquistavano un'unità abitativa realizzata dalla Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026la” S.c.a.r.l. in attuazione della convenzione stipulata con il Comune di Ri-voli ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971. Detta convenzione, stipulata indata 18/04/1985, prevedeva, all'art. 9 (rubricato “Criteri e modalità per lavendita degli alloggi”: doc. 3 di primo grado, pagg. 23 e ss.), che le unitàabitative fossero gravate dai vincoli stabiliti dall'art. 35 commi 15 ss. dellasummenzionata legge.2. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 25/11/2004, ilComune approvava lo schema di modificazione della convenzione origina-ria, prevedendo l'eliminazione dei vincoli di godimento e la determinazionedel corrispettivo dovuto per tale eliminazione.3. In data 29/03/2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipu-lavano con il Comune una convenzione modificativa di quella stipulata dal-la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, loro dante causa, e versavano il corrispettivoprevisto per l'eliminazione dei vincoli, diminuito delle somme già versatein precedenza a titolo di maggiori oneri di espropriazione, per un importocomplessivo di € 12.479,04.4. Nel contempo, altri proprietari di unità immobiliari ricomprese inpiani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) proponevano ricorso in-nanzi al T.A.R. Piemonte avverso la Deliberazione n. 120/2004. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1908/2014, passata in giudicato, acco-glieva il ricorso e disponeva l'annullamento della predetta deliberazione,rilevando come i divieti di alienazione previsti dall'art. 35 della L. n. 865/1971 dovessero ritenersi abrogati dall'art. 23 della L. n. 179/1992 e che,per effetto di tale intervenuta abrogazione, gli alloggi in questione eranodivenuti liberamente alienabili.5. In data 8 giugno 2016, gli odierni ricorrenti trasmettevano, pertan-to, al Comune di Rivoli raccomandata A.R., con la quale richiedevano, inforza della menzionata pronuncia giurisdizionale, la restituzione dellasomma versata, comprensiva degli interessi maturati, in quanto indebita-Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026mente percepita dall'Amministrazione comunale in esecuzione di una deli-berazione successivamente annullata in sede giurisdizionale.5.1 Il Comune, tuttavia, negava la restituzione delle somme richieste,sostenendo che la sentenza n. 1908/2014 si era limitata a disporre l'an-nullamento della deliberazione impugnata, senza statuire alcun obbligo re-stitutorio in relazione ai corrispettivi riscossi per la rimozione dei vincoli digodimento incidenti sul diritto di proprietà.6. Con atto di citazione notificato il 15/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] eBoccardo [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il Comune di Rivoli dinanzi alTribunale di Torino, chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'indebitopagamento, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., della somma complessiva di €15.405,42, e che fosse riconosciuto il loro diritto alla ripetizione di quantoversato.6.1 Si costituiva in giudizio il Comune di Rivoli, eccependo, in via pre-liminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l'intervenuta prescri-zione del diritto degli attori alla restituzione delle somme corrisposte; nelmerito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta in-fondata in fatto e in diritto.6.2 Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1919, pubblicata in data 15/04/2019, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava ilComune al pagamento in favore degli attori della somma di € 12.479,04,oltre agli interessi medio tempore maturati dalla data della proposizionedella domanda giudiziale, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidatein € 4.035,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimborso forfettarionella misura del 15% ed € 237,00 per esborsi.7. Avverso tale pronuncia, spiegava appello il Comune di Rivoli, chie-dendo di dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudiceordinario e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, con la con-ferma della validità ed efficacia della convenzione edilizia, nonché delleobbligazioni e degli effetti da essa discendenti; in via subordinata, chiede-Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026va di limitare l'eventuale condanna restitutoria alla sola parte dell'importoriconosciuto quale corrispettivo convenuto per la rimozione del vincolo diinalienabilità gravante sull'immobile.7.1 Si costituivano in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendoper il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza gravata.7.2 Con sentenza n. 428 del 29/01/2021, pubblicata in data 16/04/2021, la Corte d'appello di Torino rigettava l'appello e condannava il Co-mune di Rivoli alla rifusione in favore degli odierni ricorrenti delle speseprocessuali.7.3 Sul primo motivo di appello, con il quale il Comune aveva eccepitoil difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice ammi-nistrativo, sostenendo che le convenzioni urbanistiche dovessero esserericondotte agli accordi ex art. 11 L. 241/1990 e che, pertanto, la contro-versia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del G.A., la Corte territorialeosservava che tale eccezione era infondata.Pur essendo coinvolta una [OSCURATO:PERSONA] e pur trattandosidi materia astrattamente attinente all'edilizia, non si configurava alcunesercizio di potere discrezionale da parte dell'ente, né in via diretta né in-diretta. La vicenda riguardava, infatti, un'attività vincolata dalla legge –segnatamente dall'art. 35 L. n. 865/1971, riprodotto nelle clausole dellaconvenzione originaria – e non la legittimità di provvedimenti amministra-tivi.Gli attori avevano agito per la ripetizione di indebito, senza contestarete paritaria. Ne conseguiva che la questione non rientrava nell'alveo dellagiurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la quale presupponel'originario esercizio di attività discrezionale da parte della P.A.7.4 Con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale il Comu-ne deduceva l'erroneità della ritenuta insussistenza dei vincoli convenzio-nali, la Corte d'appello osservava che l'art. 35, commi 15-19, della L. n.Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026865/1971 – recepito pressoché integralmente nell'art. 9 della convenzioneoriginaria stipulata nel 1985 tra il Comune di Rivoli e la [OSCURATO:SOCIETA]. – prevedeva divieti di alienazione gravanti sugli assegnata-ri acquirenti. Tuttavia, il Giudice di primo grado aveva correttamente rite-nuto che tali vincoli fossero stati abrogati dall'art. 23, comma 2, della L. n.179/1992, con la conseguenza che, dall'entrata in vigore di tale disposi-zione, gli immobili realizzati in attuazione della convenzione del 1985 era-no divenuti liberamente alienabili da parte dei proprietari.Inoltre, l'annullamento da parte del TAR Piemonte, con sentenza n.1908/2014, della deliberazione consiliare n. 120/2004 – atto presuppostomediante il quale il Comune aveva subordinato l'alienazione alla stipula diuna convenzione modificativa e al pagamento di un corrispettivo – avevadeterminato la caducazione degli effetti dell'atto integrativo sottoscrittodagli appellati in data 29 marzo 2007. Ne derivava l'inefficacia di tale attoe, conseguentemente, la non debenza dei pagamenti effettuati.7.5 Con il terzo motivo, l'appellante riproponeva le eccezioni già solle-vate in primo grado, sostenendo che l'unico vincolo eventualmente sop-presso era quello di inalienabilità, mentre erano rimasti validi ed efficacigli altri vincoli, in particolare quello relativo al prezzo massimo di cessioneo al canone massimo di locazione. Il Comune affermava inoltre la perdu-rante efficacia dei vincoli di cui all'art. 35 L. n. 865/1971 per tutte le con-venzioni stipulate anteriormente alla L. n. 179/1992, invocando i principidi irretroattività della legge e del tempus regit actum.La Corte distrettuale riteneva infondato l'appello sul punto. La sommarichiesta in restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., era stata previstanell'atto del 29 marzo 2007, stipulato ad integrazione della convenzioneoriginaria del 1985, ai fini dell'eliminazione dei vincoli convenzionali. Nellepremesse di tale atto si richiamavano espressamente le norme abrogatedall'art. 23 L. n. 179/1992 e si precisava che il corrispettivo era stato de-Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026terminato dal Comune con deliberazione consiliare n. 120/2004, successi-vamente annullata dal TAR Piemonte con sentenza n. 1908/2014.L'annullamento della deliberazione consiliare aveva fatto venir meno ilpresupposto giuridico per il pagamento della somma prevista nell'atto in-tegrativo, con conseguente inefficacia di quest'ultimo e non debenza deipagamenti effettuati dagli appellati.8. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 16/4/2021, il Comune di Rivoliha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15/11/2021 e affidato atre motivi di impugnazione, cui hanno resistito con tempestivo controricor-so [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria.CONSIDERATO CHE10. E' preliminare delibare l'eccezione di inammissibilità sollevata daicontroricorrenti, che hanno eccepito la mancanza, fra i documenti acclusidal ricorso, della deliberazione della giunta comunale di affidamento delloincarico legale e di autorizzazione alla costituzione in giudizio.10.1 L'eccezione è infondata.10.2 Questa Corte ha invero già chiarito che, per il Comune, organolegittimato a stare in giudizio, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., è soltanto il Sin-daco (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non la Giunta comunale,cosicché tale ultimo organo, anche laddove abbia, per statuto, il potere diautorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del po-tere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibe-ra di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di ap-posita procura alle liti, dal Sindaco (Cass. 18062/2010). La delibera dellaGiunta, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionalee tecnica (Cass. 11516/2007; Cass. 5802/2016).10.3 Nel caso di specie, la procura speciale è stata rilasciata dal Sinda-co e, a seguito di cancellazione dall'albo del primo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il Sindaco ha provveduto a nominare nuovo difensore, dando atto dellaNumero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervenuta delibera di giunta; pertanto il ricorso è ammissibile, anche ovesi aderisse alla prospettazione giurisprudenziale che considera autorizza-zione della giunta alla stregua di una condizione di efficacia, e non di vali-dità, della costituzione in giudizio, che può intervenire, ed essere prodotto,anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stataoggetto di un accertamento passato in giudicato (cfr. Cass. 24817/2023).11. Con il primo motivo di impugnazione, è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, con riferimento ai principi in materia di giudicato e aiprincipi in materia di invalidità degli atti amministrativi, per avere la Corted'appello ritenuto che l'annullamento da parte del T.A.R. Piemonte, con lasentenza n. 1908/2014, della deliberazione n. 120 del 2004 del ConsiglioComunale, atto presupposto, abbia caducato gli effetti dell'atto integrativosottoscritto in data 29 marzo 2007 tra il Comune ci Rivoli e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atto successivo, con conseguente inefficacia dello stesso; eciò malgrado gli stessi non siano stati parte del giudizio.11.1 La censura è infondata.11.2 Occorre considerare che l'efficacia del giudicato amministrativo diannullamento di un atto amministrativo a contenuto generale ha a suavolta portata generale e può, quindi, essere invocata da tutti i soggetti lecui situazioni giuridiche siano toccate dall'atto stesso (cfr. Cass. 13389/2019; cfr. Cass. 2144/2003; 2734/1998) .11.3 Nel caso di specie, l'impugnazione dinanzi al Tar della delibera n.120/2004 adottata dal Comune di Rivoli, con cui veniva approvato loschema generale per la rimozione dei vincoli previsti dalla convenzioneoriginaria dietro pagamento di un corrispettivo, aveva comportato l'annul-lamento della stessa con sentenza n. 1908 del 2014, in quanto era stataritenuta indebita l'imposizione ai proprietari degli immobili del pagamentodi un corrispettivo per l'eliminazione di vincoli che erano in realtà già statiabrogati dalla legge n. 179 del 1992.Numero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/202611.4 Ebbene, tale annullamento ha correttamente prodotto effetti ultrapartes, trattandosi dell'annullamento di atto, la delibera, destinata a vale-re per tutti i soggetti assegnatari a suo tempo di immobili realizzati in ap-plicazione della convenzione del 1985.12. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applica-zione degli artt. 35 della legge n. 865/1971, 23 della legge n. 179/1992,31 della legge n. 448 del 1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale affermato l'intervenuta abro-gazione, ad opera dell'art. 23 comma 2 della legge n. 179 del 1992, deicommi 15-19 dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, con il conseguentevenire meno di qualsivoglia vincolo sull'immobile assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].12.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi, consistente nel riconoscimento del venir meno del presuppostoper il pagamento della somma richiesta in ripetizione ex art. 2033 cod.civ. a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 15-19 dell'art. 35 l.n. 856/1071, sicché appare non rilevante la citazione del precedente delleSezioni Unite n. 18135/2015, riguardante il vincolo del prezzo massino dicessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata, ove lo stesso sia ce-duto da privato ad altro privato e non nel rapporto fra ente pubblico e pri-vato. La censura è peraltro del tutto ripetitiva di quanto dedotto in appel-13. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., il difetto di giurisdi-zione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo.13.1 Il motivo è inammissibile, perché anche in tal caso ripetitivo delladoglianza già formulata in appello e disattesa dalla sentenza impugnata,con motivazione connessa alla natura del diritto soggettivo vantato dagli2033 cod. civ. di quanto versato, in conseguenza dell'annullamento dellaNumero registro generale 29343/2021Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 14300/2026Data pubblicazione 14/05/2026delibera del Consiglio comunale n. 120/2094 di cui alla sentenza Tar n.1908 del 6 e 20 novembre 2014, sebbene da essi non impugnata.14. Il ricorso va quindi rigettato.15. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente vacondannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti,nella misura liquidata in dispositivo.16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leg-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, delloulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 14300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris