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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2019

Cassazione n. 18169/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23644/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V ia L atina 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza d ella C ORTE D'APPELLO di ROMA n. 54/2019 depositata il18/01/2019 R.G.N. 3395/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 18.1.2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento e dei supplementi di pensione maturati a carico della gestione exENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d.

“quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per non avere l’INPS impugnato la sentenza nella parte in cui ha affermato che, per la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312, si applicherebbero le aliquote di rendimento previste dall’art. 12, d.lgs. n. 503/1992, atteso che, avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022); che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870 e 1775 del 2023); che tale principio di diritto va qui ribadito, resistendo alle critiche e ai dubbi di legittimità costituzionale formulati da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.; che, a tale specifico riguardo, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2008, ha affermato che la sussistenza di un divario tra la retribuzione assoggettata a contribuzione e quella pensionabile non è di per sé lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost., non potendo postularsi alcuna necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (così già Corte cost. n. 173 del 1986); che, ad abundantiam, Corte cost. n. 202 del 2008, cit., ha avuto modo di chiarire che allo squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione, non si potrebbe porre rimedio con un intervento del giudice delle leggi, dal momento che implicherebbe valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore; che a non diverse conclusioni si perviene in relazione ai dubbi formulati ex art. 76 Cost., in relazione all’art. 2, comma 22, l. n. 335 del 1995, dal quale parte controricorrente pretende di ricavare l’obbligo (che sarebbe stato disatteso dal d.lgs. n. 182/1997) di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e dunque quanto meno di equiparazione tra il massimale pensionabile e quello contributivo; che, al riguardo, come già chiarito da Cass. n. 36056 del 2022 e succ. conf., va ribadito che non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile, limitandosi l’art. 2, comma 22, l. n. 335/1995, ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative; che, peraltro, è lo stesso art. 2, comma 22, cit., alla lett. d), ad indicare la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è certamente il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo, più favorevole, come dianzi ricordato, per entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23644/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V ia L atina 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza d ella C ORTE D'APPELLO di ROMA n. 54/2019 depositata il18/01/2019 R.G.N. 3395/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 18.1.2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento e dei supplementi di pensione maturati a carico della gestione exENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per non avere l’INPS impugnato la sentenza nella parte in cui ha affermato che, per la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312, si applicherebbero le aliquote di rendimento previste dall’art. 12, d.lgs. n. 503/1992, atteso che, avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022); che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870 e 1775 del 2023); che tale principio di diritto va qui ribadito, resistendo alle critiche e ai dubbi di legittimità costituzionale formulati da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.; che, a tale specifico riguardo, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2008, ha affermato che la sussistenza di un divario tra la retribuzione assoggettata a contribuzione e quella pensionabile non è di per sé lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost., non potendo postularsi alcuna necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (così già Corte cost. n. 173 del 1986); che, ad abundantiam, Corte cost. n. 202 del 2008, cit., ha avuto modo di chiarire che allo squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione, non si potrebbe porre rimedio con un intervento del giudice delle leggi, dal momento che implicherebbe valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore; che a non diverse conclusioni si perviene in relazione ai dubbi formulati ex art. 76 Cost., in relazione all’art. 2, comma 22, l. n. 335 del 1995, dal quale parte controricorrente pretende di ricavare l’obbligo (che sarebbe stato disatteso dal d.lgs. n. 182/1997) di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e dunque quanto meno di equiparazione tra il massimale pensionabile e quello contributivo; che, al riguardo, come già chiarito da Cass. n. 36056 del 2022 e succ. conf., va ribadito che non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile, limitandosi l’art. 2, comma 22, l. n. 335/1995, ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative; che, peraltro, è lo stesso art. 2, comma 22, cit., alla lett. d), ad indicare la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è certamente il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo, più favorevole, come dianzi ricordato, per entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’app