CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 29608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12018-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1137/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 936/2022; [OSCURATO:PERSONA] previdenziale lavoratori dello spettacolo (Quota B) R.G.N.12018/2023 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1137/2022, la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS averso la pronuncia del Tribunale di Como che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ex Enpals senza l’applicazione alla c.d. quota B del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS contesta la pronuncia della Corte d’appello di Milano sulla base di un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 18 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non operi nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo.Il motivo è fondato. La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della c.d. quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals). La “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992). La “quota B” corrisponde «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971. Rileva il Collegio che sul punto si registra un orientamento di legittimità ormai consolidato, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, ex multis, Cass. n. 36056/2022, n.36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n.27503/2023e recentemente n. 27065/2024 ). Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendo state prospettate dal controricorrente ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato, e resiste alle critiche ed ai dubbi di legittimità costituzionale formulati da parte controricorrente con riferimento all’art. 76 Cost., come già argomentato, tra le altre, in Cass. n. 18169/2023, n. 18295/2023 e n. 21010/2023. Sostiene parte controricorrente che l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, comma 8 del d.lgs. n.182/1997 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, comma 22, lett. a) della legge n.335/1995), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni” pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”. L’interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell’onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire.Nei citati precedenti è richiamata la decisione della Corte costituzionalen.202/2008 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/1986, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all’art.2, co.22 lett. a) l. n.335/1995, una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall’interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora dalla citata sentenzan.202/20 08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto) (cfr. in termini Cass. n. 21010/2023).Al riguardo, come già chiarito da Cass. n. 36056/2022 e succ. conf., va ribadito che non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile, poiché l’art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995 si è limitato ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative. Peraltro, è lo stesso art. 2, comma 22, che, alla lett. d), indica la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è certamente il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo, più favorevole, come dianzi ricordato, per entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS. La questione di legittimità costituzionale risulta pertanto, manifestamente infondata. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto atteso che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra enunciati e la sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvi o della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’