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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 21010/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16182-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1681/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2017 R.G.N. 4462/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N. 16182/2017 Cron.

Rep.

Ud. 24/05/2023 CC R.G. 16182/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 10.4.2017 n. 1681, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere la rideterminazione dei supplementi di pensione in favore del pensionato erogati dall’Inps, gestione ex Enpals, con decorrenza dal 1.6.1992.

La Corte d’appello ha escluso che si fosse verificata la decadenza a danno del pensionato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1, lett. d) del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, ed ha anche escluso che fosse maturata la prescrizione del diritto al ricalcolo della base pensionistica, alla luce delle plurime istanze di liquidazione presentate dal medesimo pensionato a decorrere dal 5.1.1998 e fino al 1.4.2010.

In merito ai criteri di liquidazione della “quota B” della pensione, sulla base della controversa interpretazione dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 e della sua applicazione anche alla “quota B”, in riferimento al limite di retribuzione giornaliera pensionabile, previsto dall’art. 12 comma 7 del DPR n. 1420/71, ma dall’appellato ritenuto applicabile alla sola “quota A” della pensione, la medesima Corte del merito ha rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202/2008, aveva confermato la legittimità del predetto art. 12 comma 7 cit., che prevede la somma di £ 315.000 (rivalutate a decorrere dal 1.1.98) quale limite di retribuzione giornaliera pensionabile, ma senza specificare se riferito alla sola “quota A”, ovvero a tutta la pensione e, quindi, anche alla “quota B”: infatti, il DPR n. 1420/71 disciplinava le modalità di calcolo di tutta la pensione dei lavoratori dello spettacolo (non esistendo all’epoca le due quote), liquidata interamente con il metodo retributivo.

Secondo la Corte di appello non è condivisibile la tesi dell’Inps per cui il “tetto” delle 315.000 lire (rivalutato) opererebbe anche per la quota B, in quanto norma tutt’ora vigente, in quanto seppur vero che tale disposto normativo è tutt’ora vigente, deve escludersi –ad avviso della Corte territoriale –che lo sia per la “quota B”, in quanto il d.lgs. n. 182/97 avrebbe modificato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (RGP), dettandone una disciplina nuova e autosufficiente all’art. 3, senza limitarsi a modificare le aliquote di rendimento.

Inoltre, secondo il ragionamento della Corte d’appello, l’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 non contiene alcun riferimento al precedente limite massimo di cui all’art. 12 settimo comma delDPR n. 1420/71, mentre richiamerebbe il diverso limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, diviso 312 , come base di applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 2%, stabilendo che la quota di RGP eccedenti tale limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 503/92.

Sarebbe, quindi, evidente, secondo la Corte territoriale, nell’ottica di armonizzazione dei regimi pensionistici, imposta dalla 335/95, che il legislatore delegato ha introdotto per il calcolo della “quota B” limiti diversi, parametrati a quelli vigenti per l’AGO, restando invece confermata la previgente normativa per il calcolo della “quota A”, con il solo innalzamento dello specifico “tetto” delle £

315.000. Avverso la sentenza della Corte d’appello l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) non fosse soggetta almassimale specificamente previsto per i trattamenti dell'ENPALS dall'art. 12 del DPR n. 1420/71, come modificato dall'art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a €315.000), ma piuttosto a quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell'art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, che prevede che , ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l'aliquota di rendimento del 2%, sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile,in vigore te mpo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.

I l ricorrente lamenta che, secondo l’interpretazione che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 36056/22ha dato al corpus normativo di cui sopra, si porrebbe una evidente questione di costituzionalità dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che, interpretato secondo quanto risulta dalla suddetta pronuncia,sarebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. e,in particolare , violativo dei criteri di riforma del sistema pensionistico, specificamente dell’art. 2 comma 22 della legge n. 335/95, secondo cui la commisurazione delle prestazioni pensionistiche, salvo le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, deve rapportarsi agli oneri contributivi sostenuti, mentre il “tetto” di £ 315.000 previsto per la “quota B” violerebbe tale principio guida.

Il motivo di ricorso è fondato.

La questione giuridica dedotta con il motivo di ricorso riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b , del citato d.lgs. n. 503/92).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.

Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v.

Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.

Tale limite –si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.

Quanto affermato in tale pronuncia viene qui condiviso, senza necessità di rimettere la causa alla pubblicaudienza in relazione alla questione di legittimità costituzionale avanzata da parte controricorrente nella memoria illustrativa, poiché sulla questione sono già intervenute le citate sentenze.

Sostiene parte controricorrente che l’interpretazione adottatada questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni” pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”.

L’interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell’onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire.

Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n.202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto).

Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C.

Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto).

Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all’art.2, co.22 lett. a) l. n.335/95, una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall’interpretazione qui accolta.

Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n.202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto).

La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta, pertanto, manifestamente infondata.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16182-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1681/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2017 R.G.N. 4462/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N. 16182/2017 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC R.G. 16182/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 10.4.2017 n. 1681, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere la rideterminazione dei supplementi di pensione in favore del pensionato erogati dall’Inps, gestione ex Enpals, con decorrenza dal 1.6.1992. La Corte d’appello ha escluso che si fosse verificata la decadenza a danno del pensionato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1, lett. d) del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, ed ha anche escluso che fosse maturata la prescrizione del diritto al ricalcolo della base pensionistica, alla luce delle plurime istanze di liquidazione presentate dal medesimo pensionato a decorrere dal 5.1.1998 e fino al 1.4.2010. In merito ai criteri di liquidazione della “quota B” della pensione, sulla base della controversa interpretazione dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 e della sua applicazione anche alla “quota B”, in riferimento al limite di retribuzione giornaliera pensionabile, previsto dall’art. 12 comma 7 del DPR n. 1420/71, ma dall’appellato ritenuto applicabile alla sola “quota A” della pensione, la medesima Corte del merito ha rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202/2008, aveva confermato la legittimità del predetto art. 12 comma 7 cit., che prevede la somma di £ 315.000 (rivalutate a decorrere dal 1.1.98) quale limite di retribuzione giornaliera pensionabile, ma senza specificare se riferito alla sola “quota A”, ovvero a tutta la pensione e, quindi, anche alla “quota B”: infatti, il DPR n. 1420/71 disciplinava le modalità di calcolo di tutta la pensione dei lavoratori dello spettacolo (non esistendo all’epoca le due quote), liquidata interamente con il metodo retributivo. Secondo la Corte di appello non è condivisibile la tesi dell’Inps per cui il “tetto” delle 315.000 lire (rivalutato) opererebbe anche per la quota B, in quanto norma tutt’ora vigente, in quanto seppur vero che tale disposto normativo è tutt’ora vigente, deve escludersi –ad avviso della Corte territoriale –che lo sia per la “quota B”, in quanto il d.lgs. n. 182/97 avrebbe modificato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (RGP), dettandone una disciplina nuova e autosufficiente all’art. 3, senza limitarsi a modificare le aliquote di rendimento. Inoltre, secondo il ragionamento della Corte d’appello, l’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 non contiene alcun riferimento al precedente limite massimo di cui all’art. 12 settimo comma delDPR n. 1420/71, mentre richiamerebbe il diverso limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, diviso 312 , come base di applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 2%, stabilendo che la quota di RGP eccedenti tale limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 503/92. Sarebbe, quindi, evidente, secondo la Corte territoriale, nell’ottica di armonizzazione dei regimi pensionistici, imposta dalla 335/95, che il legislatore delegato ha introdotto per il calcolo della “quota B” limiti diversi, parametrati a quelli vigenti per l’AGO, restando invece confermata la previgente normativa per il calcolo della “quota A”, con il solo innalzamento dello specifico “tetto” delle £ 315.000. Avverso la sentenza della Corte d’appello l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) non fosse soggetta almassimale specificamente previsto per i trattamenti dell'ENPALS dall'art. 12 del DPR n. 1420/71, come modificato dall'art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a €315.000), ma piuttosto a quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell'art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, che prevede che , ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l'aliquota di rendimento del 2%, sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile,in vigore te mpo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria. I l ricorrente lamenta che, secondo l’interpretazione che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 36056/22ha dato al corpus normativo di cui sopra, si porrebbe una evidente questione di costituzionalità dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che, interpretato secondo quanto risulta dalla suddetta pronuncia,sarebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. e,in particolare , violativo dei criteri di riforma del sistema pensionistico, specificamente dell’art. 2 comma 22 della legge n. 335/95, secondo cui la commisurazione delle prestazioni pensionistiche, salvo le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, deve rapportarsi agli oneri contributivi sostenuti, mentre il “tetto” di £ 315.000 previsto per la “quota B” violerebbe tale principio guida. Il motivo di ricorso è fondato. La questione giuridica dedotta con il motivo di ricorso riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b , del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite –si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps. Quanto affermato in tale pronuncia viene qui condiviso, senza necessità di rimettere la causa alla pubblicaudienza in relazione alla questione di legittimità costituzionale avanzata da parte controricorrente nella memoria illustrativa, poiché sulla questione sono già intervenute le citate sentenze. Sostiene parte controricorrente che l’interpretazione adottatada questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni” pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”. L’interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell’onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n.202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all’art.2, co.22 lett. a) l. n.335/95, una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall’interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n.202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto). La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta, pertanto, manifestamente infondata. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]