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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 17462/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12147/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3999/2021 pubblicata il 11/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3999/2021 pubblicata il 11/11/2021, ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art.13 d.lgs. n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/02/2004, 1°/06/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997 (media delle retribuzioni ridotta al limite di lire 315.000 e rivalutata a decorrere dallo 01/01/1998 anno per anno sulla base dell’indice ISTAT).

3. Il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall’INPS, e accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della Quota B.

4. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha accolto l’eccezione di decadenza con riferimento alle differenze maturateprima del 3/11/2013.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo unico il ricorrente lamenta violazionedell’art .12 del d.P.R. n. 1420 /1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianitàcontributive maturate dal1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

2. Con il motivo di ricorso incidentale la controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/1970, come modificato dall’art. 38 comma 4 del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011, e dell’art.252 disp. att. cod. civ., con riferimento all’art.360,comma primo, n.3 cod. proc. civ.

3. Con riferimento al ricorso proposto in via principale deve in primo luogo disattendersi l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenutopassaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota A della pensione ed alla quota B della pensione e dei supplementi di pensione, che l’Ente ha errato anche nella parte in cui haconteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.

4. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi), il motivo di ricorso contesta, in radice , le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B».

Ne consegue che la quantificazione della pensione rappresenta un tema ancora controverso e chenessun giudicato interno può precluderne l'esame.

5. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto,qualificato da una norma, un determinato effetto; in talsenso si è anche parlato di «unità minima suscettibile dipassaggio in giudicato».

6. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato ( cfr. le pronunce sopra richiamate).

7. Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione specialedel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolatecon riferimento alla data di decorrenza della pensione se condo la normativa vigente precedentemente alla dataanzidetta che a tal fine resta confermata in viatransitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12,co.7 d.P.R. n.1420/71.

8. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass.28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi)ed in particolare al principio di diritto secondo il quale nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, comemodificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.

Tale limite– si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenereche la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessidi rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevoleper gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalitàdei lavoratori assicurati presso l’Inps.

9. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento.

Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte d ell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto conla legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95).Vanno ripresi, anche sul punto , i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es.

Cass.n.10852/2023, Cass.n.21010/2023, Cass.n.35132/2024), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1. 000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo dellapensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con iprincipi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa larealizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessariacorrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggettoprotetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C.

Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)» (Cass.1/04/2025 n.8589).

10. È invece infondato il controricorso incidentale.

Sul punto il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto statuiti da Cass.31/03/2025 n. 8487 e Cass. 31/03/2025 n. 8406 (e precedenti conformi ivi richiamati)che si hanno qui integralmente richiamati.

11. P.Q.M rigetto del ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12147/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3999/2021 pubblicata il 11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3999/2021 pubblicata il 11/11/2021, ha solo in parte accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art.13 d.lgs. n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/02/2004, 1°/06/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997 (media delle retribuzioni ridotta al limite di lire 315.000 e rivalutata a decorrere dallo 01/01/1998 anno per anno sulla base dell’indice ISTAT). 3. Il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall’INPS, e accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della Quota B. 4. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha accolto l’eccezione di decadenza con riferimento alle differenze maturateprima del 3/11/2013. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo unico il ricorrente lamenta violazionedell’art .12 del d.P.R. n. 1420 /1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianitàcontributive maturate dal1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. 2. Con il motivo di ricorso incidentale la controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/1970, come modificato dall’art. 38 comma 4 del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011, e dell’art.252 disp. att. cod. civ., con riferimento all’art.360,comma primo, n.3 cod. proc. civ. 3. Con riferimento al ricorso proposto in via principale deve in primo luogo disattendersi l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenutopassaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota A della pensione ed alla quota B della pensione e dei supplementi di pensione, che l’Ente ha errato anche nella parte in cui haconteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo. 4. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi), il motivo di ricorso contesta, in radice , le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che la quantificazione della pensione rappresenta un tema ancora controverso e chenessun giudicato interno può precluderne l'esame. 5. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto,qualificato da una norma, un determinato effetto; in talsenso si è anche parlato di «unità minima suscettibile dipassaggio in giudicato». 6. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato ( cfr. le pronunce sopra richiamate). 7. Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione specialedel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolatecon riferimento alla data di decorrenza della pensione se condo la normativa vigente precedentemente alla dataanzidetta che a tal fine resta confermata in viatransitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12,co.7 d.P.R. n.1420/71. 8. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass.28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi)ed in particolare al principio di diritto secondo il quale nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, comemodificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite– si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenereche la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessidi rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevoleper gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalitàdei lavoratori assicurati presso l’Inps. 9. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento. Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte d ell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto conla legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95).Vanno ripresi, anche sul punto , i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.n.10852/2023, Cass.n.21010/2023, Cass.n.35132/2024), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1. 000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo dellapensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con iprincipi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa larealizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessariacorrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggettoprotetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)» (Cass.1/04/2025 n.8589). 10. È invece infondato il controricorso incidentale. Sul punto il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto statuiti da Cass.31/03/2025 n. 8487 e Cass. 31/03/2025 n. 8406 (e precedenti conformi ivi richiamati)che si hanno qui integralmente richiamati. 11. P.Q.M rigetto del ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inci