CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 27866/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6708/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio le- gale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20; – controricorrente – avverso il decreto della Corte d'appello di Milano depositato il 18 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 Data pubblicazione 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 10 luglio 2017, il Tribunale di Milano omologò il con- cordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società avente ad oggetto la produzione e la fornitura a terzi di energia elettrica, rigettando l'opposi- zione proposta dall'Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ciò che in questa sede ancora interessa, aveva lamentato che il proprio credito per accise fosse stato ritenuto munito del privilegio speciale di cui all'art. 57 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - spettante all’amministrazione finanziaria “sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta” - su un importo (Euro 4.208.738,00) inferiore a quello indicato (Euro 14.057.429,00). 2. Il reclamo proposto dall'Agenzia contro il provvedimento è stato riget- tato dalla Corte d'appello di Milano con decreto del 18 gennaio 2019. La corte territoriale ha premesso che, poiché in sede di omologazione del concordato preventivo il tribunale non è chiamato ad accertare con efficacia di giudicato l'ammontare dei crediti e le relative cause di prelazione, ma a compiere una mera delibazione volta a consentire il corretto esercizio del di- ritto di voto ed il calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta, la decisione adottata dal Tribunale in ordine all'estensione del privilegio speciale fatto valere dall'opponente era finalizzata esclusivamente alla valutazione della fattibilità giuridica del concordato, i cui termini sareb- bero risultati notevolmente modificati in caso di accoglimento dell'opposi- zione. Ciò posto, e precisato che la proposta concordataria era stata approvata dai creditori ammessi al voto con una maggioranza del 63,095%, con il dis- senso dell'Agenzia, il cui credito era stato declassato al chirografo per la parte eccedente il valore delle somme dovute dai clienti e non ancora riscosse, il giudice del reclamo ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dall'opponente, 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 Data pubblicazione 12/10/2021 secondo cui il privilegio si estende anche alle somme già riscosse, osservando che tale interpretazione avrebbe comportato la trasformazione del privilegio da speciale in generale, alterando l'ordine delle cause legittime di prelazione: ha osservato infatti che, per effetto della naturale fungibilità del denaro, le somme incassate a titolo di corrispettivo per le forniture di energia elettrica si confondono con il patrimonio dell'imprenditore, risultando in tal modo va- nificato l'esercizio del privilegio, per l'impossibilità d'individuare i beni che ne costituiscono oggetto. 3. Avverso il predetto decreto l'Agenzia ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione per difetto d'interesse, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione all'inidoneità della sentenza di omologazione del concordato ad acquistare autorità di giudicato con riguardo all'esistenza, all'entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, in considerazione della natura non giurisdizionale ma amministrativa del relativo accertamento, avente ca- rattere meramente delibativo e volto a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta. La predetta questione è stata espressamente esaminata dal decreto im- pugnato, il quale, pur evidenziando la predetta inidoneità, in conformità di un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2014, n. 20298; 14/02/2002, n. 2104; 22/09/2000, n. 12545), ha ritenuto ammissibile il reclamo, in virtù della considerazione che la collo- cazione del credito azionato dall'Agenzia assumeva rilievo ai fini della valuta- zione della fattibilità del concordato, in quanto, avuto riguardo alla rilevanza del relativo importo, il riconoscimento del privilegio avrebbe comportato una considerevole riduzione delle somme disponibili per il soddisfacimento dei crediti chirografari. Tale affermazione, rimasta incensurata, esclude che il di- fetto d'interesse possa essere nuovamente eccepito o rilevato d'ufficio in que- sta sede, sia pure in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione, 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 trovando applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di le-Data pubblicazione 12/10/2021 gittimità, secondo cui l'inammissibilità del gravame può essere rilevata d'uf- ficio in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la questione non sia stata esaminata dal giudice di secondo grado, ostandovi altrimenti il giudicato in- terno formatosi per effetto della mancata impugnazione della relativa pro- nuncia con il ricorso incidentale, da proporsi in via condizionata nel caso in cui, come nella specie, la parte soccombente al riguardo sia risultata total- mente vittoriosa nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. lav., 30/08/ 1986, n. 5322; Cass., Sez. I, 18/01/1979, n. 357; 14/02/1977, n. 645). 2. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 504 del 1995, dell'art. 2758 cod. civ. e dell'art. 160 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, censurando il decreto impugnato per aver limitato alle somme non ancora riscosse l'applicabilità del privilegio speciale previsto dall'art. 57 cit., in tal modo vanificandone in gran parte la funzione di garanzia. Premesso che la riscossione dell'accisa ha luogo mediante un meccanismo che tiene conto delle particolari caratteristiche del mercato dell'energia elettrica, osserva che il privilegio, la cui introduzione è volta a contrastare l'eventualità che l'impresa fornitrice ometta di pagare l'im- posta dovuta, non ha ad oggetto i crediti da quest’ultima vantati verso i clienti, ma le somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta, indipendentemente dall'avvenuta riscossione delle stesse. Sostiene che ciò non comporta la violazione del divieto posto dall'art. 160 della legge fall., il quale si riferisce esclusivamente alla suddivisione dei creditori in classi omo- genee, anche al fine di consentire trattamenti differenziati. Precisato infine che l'ingresso del denaro nel patrimonio dell'impresa non determina l'estin- zione del privilegio, ma solo quella dell'obbligazione del consumatore finale, afferma che la fungibilità del bene non risulta più sufficiente ai fini della con- fusione, dal momento che i flussi di denaro sono ormai perfettamente trac- ciabili. 2.1. Non merita consenso l'eccezione sollevata dalla difesa della contro- ricorrente, secondo cui, attraverso le predette censure, la ricorrente non mira a contestare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, ma a sollecitare un riesame del merito della controversia, e più 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 precisamente una rivisitazione dell'accertamento fattuale compiuto dal de-Data pubblicazione 12/10/2021 creto impugnato in ordine all'identificazione ed alla segregazione del denaro che la debitrice ha riscosso dai propri clienti. In quanto concernente la riferibilità del privilegio speciale ai corrispettivi delle forniture di energia elettrica effettuate in favore dei consumatori finali, indipendentemente dall'avvenuta riscossione degli stessi, la questione solle- vata con il predetto motivo risulta perfettamente inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non attenendo alla ricostru- zione della fattispecie concreta risultante dal decreto impugnato, non conte- stata neppure sotto il profilo dell'omessa valutazione di fatti decisivi o del difetto di motivazione, ma alla ricognizione di quella astratta contemplata dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1995, e quindi, in definitiva, all'interpretazione di quest'ultimo, censurabile per violazione di legge (cfr. Cass., Sez. V, 25/09/2019, n. 23851; Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640; Cass., Sez. lav., 11/01/ 2016, n. 195). 2.2. Il motivo è peraltro infondato. L'art. 57, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel riconoscere al credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta sulle forniture di energia elettrica un privilegio speciale operante a preferenza di ogni altro, stabilisce che esso si esercita «sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta». La lettera di tale disposizione, pur non recando alcun riferimento ai crediti vantati dal fornitore di energia nei confronti dei consumatori finali, ma solo ai relativi importi, non lascia dubbi in ordine all'individuazione dell'oggetto del privilegio, in quanto, prevedendo che esso si esercita su somme “dovute”, lascia chiaramente intendere che deve trattarsi di importi non ancora riscossi al momento dell'apertura della procedura esecutiva o concorsuale: diversa- mente, infatti, il legislatore avrebbe fatto specifico riferimento anche alle somme percepite dal venditore a titolo di corrispettivo per le forniture effet- tuate in favore dei consumatori finali, o, più genericamente, ai corrispettivi di queste ultime. La natura speciale del privilegio, implicando la possibilità di esercitarlo esclusivamente sui beni che ne costituiscono oggetto, comporta d'altronde la 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 necessità che questi ultimi non solo esistano ancora nel patrimonio del debi-Data pubblicazione 12/10/2021 tore nel momento della realizzazione del credito, coincidente con quello del riparto (cfr. Cass., Sez. I, 21/06/2012, n. 10387; 24/03/2011, n. 6849; 24/ 10/2005, n. 20550), ma anche che essi possano essere esattamente indivi- duati, sulla base delle indicazioni che il creditore ha l'onere di fornire (cfr. Cass., Sez. VI, 7/06/2016, n. 11656; Cass., Sez. I, 11/05/2016, n. 9616; 28/ 03/2014, n. 7414). L'adempimento del predetto onere, nel caso in esame, trova ostacolo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nella fun- gibilità propria del denaro, in virtù della quale le somme dovute, una volta corrisposte dai consumatori, entrano a far parte del patrimonio del fornitore e si confondono con quelle ivi esistenti, con la conseguente impossibilità di distinguerle dalle altre, nell'ambito della liquidità complessivamente disponi- bile per la soddisfazione dei creditori. Ai fini di tale individuazione, non può ritenersi d'altronde sufficiente il mero riferimento all'importo dei crediti per forniture in adempimento dei quali le somme sono state corrisposte, il quale, estendendo l'ambito di applicazione della prelazione potenzialmente a tutte le somme di denaro presenti nel patrimonio del debitore, comporterebbe la trasformazione del privilegio da speciale in generale, in contrasto con la qua- lificazione emergente dalla norma che lo prevede; è in quest'ottica che deve essere correttamente inteso il richiamo del decreto impugnato all'art. 160 della legge fall., accompagnato dall'affermazione secondo cui l'estensione del privilegio a tutti i beni dell'impresa comporterebbe l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione: la prevalenza del privilegio in questione su ogni altro, specificamente prevista dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1995, e la possibilità di esercitarlo in pregiudizio dei diritti acqui- stati dai terzi posteriormente al suo sorgere, ai sensi dell'art. 2747, secondo comma, cod. civ., comporterebbe infatti un sovvertimento del predetto or- dine, destinato a ripercuotersi anche sull'applicazione dell'art. 160 cit., e se- gnatamente sulla formazione delle classi dei creditori e sul trattamento pre- visto per ciascuna classe dalla proposta concordataria. La necessità dell’esistenza dei beni sui quali esercitare la prelazione non può poi essere esclusa in virtù della considerazione che il credito privilegiato è stato fatto valere nell'ambito di un concordato preventivo, non potendo 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 Data pubblicazione 12/10/2021 trovare applicazione, nella specie, il principio - enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a concordati soggetti alla pregressa disciplina- se- condo cui in tale procedura, a differenza di quanto accade nel fallimento, la mancanza del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, dovendo il credito essere soddisfatto integralmente (cfr. Cass., Sez. I, 31/10/2013, n. 24553; 17/05/2013, n. 12064). E’ del resto pacifico, e risulta comunque dalla trascrizione riportata nella narrativa del controri- corso, che nella proposta concordataria la debitrice si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 160, secondo comma, della legge fall., come modificato dall'art. 12, comma secondo, del d.lgs. 12 settembre 2007 n.169, prevedendo il pagamento dei crediti assistiti da privilegio speciale nei limiti del prezzo di realizzo dei beni gravati da privilegio, e comunque in misura non inferiore a quella risultante dalle relazioni allegate, attestanti il relativo valore (cfr. Cass., Sez. I, 6/11/2013, n. 24970). Neppure risulta pertinente il richiamo della difesa erariale ad una pro- nuncia di questa Corte riguardante il privilegio speciale previsto a favore del credito di rivalsa dell'IVA, nella quale è stata affermata l'irrilevanza della fun- gibilità del bene che abbia costituito oggetto della cessione o alla quale si riferisca il servizio, essendo stato precisato, in proposito, che ai fini dell'eser- cizio della prelazione risulta comunque necessario che il bene permanga nella sua individualità nel patrimonio del contribuente, in quanto non consumato o confuso con altri beni omologhi (cfr. Cass., Sez. I, 10/04/2013, n. 8683): condizione, questa, evidentemente impossibile da realizzare nel caso in cui si tratti di un bene per sua natura fungibile, come una somma di denaro, e destinato a confondersi con le altre somme di pertinenza dell'imprenditore, non appena entrato nella sua disponibilità. Parimenti non condivisibile è il riferimento ad un'altra pronuncia di legittimità riguardante l'ammissione al passivo fallimentare di un credito dell'Amministrazione finanziaria per impo- sta di registro sui versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore di una società, poi fallita, cui abbia fatto seguito l'assegnazione di quote sociali (cfr. Cass., Sez. I, 4/09/2004, n. 17898): in tale occasione, infatti, pur es- sendo stato affermato che l'oggetto del privilegio speciale previsto dall'art.2758 cod. civ. non è costituito dalla quota societaria acquisita dal socio ma 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 dal conferimento in denaro, è stato ribadito che, ai fini dell'esercizio del pri-Data pubblicazione 12/10/2021 vilegio, è necessaria l'esistenza del conferimento tra i beni appartenenti all'at- tivo fallimentare; nessun rilievo può assumere, nella specie, la precisazione compiuta al riguardo, secondo cui l'effettiva destinazione ed utilizzazione del conferimento in denaro può essere verificata attraverso la contabilità sociale, non potendosi ipotizzare, senza con ciò negare lo stesso carattere speciale del privilegio, che, sulla base di tale verifica, la prelazione possa essere estesa a beni diversi dalle somme corrisposte, o comunque esercitata anche se il denaro è stato consumato. E' pur vero che l'esclusione dell'applicabilità del privilegio speciale alle somme già riscosse dal fornitore è destinata a tradursi inevitabilmente in una maggiore difficoltà nell'esercizio della prelazione, in considerazione della bre- vità del periodo di tempo normalmente intercorrente tra la fornitura di energia elettrica, la relativa fatturazione ed il pagamento del corrispettivo da parte dell'utente, la quale esclude, nella maggior parte dei casi, la perdurante esi- stenza dei crediti al momento dell'apertura della procedura esecutiva o con- corsuale: si tratta peraltro di un inconveniente analogo a quello che si verifica nell'esercizio del privilegio speciale previsto dagli artt. 2758 e 2772 cod. civ. a favore del credito di rivalsa della IVA dovuta in caso di cessione di beni mobili, ove oggetto della cessione siano beni consumabili o energie non più rinvenibili nel patrimonio del debitore; la disparità di trattamento che in tal modo si determina rispetto ad altre categorie di creditori titolari del medesimo privilegio su beni la cui persistenza nel patrimonio del debitore consente il concreto esercizio della prelazione è stata tuttavia ritenuta insufficiente a giu- stificare una dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle predette disposi- zioni per violazione dell'art. 3 Cost., essendosi rilevato che il problema po- trebbe essere risolto esclusivamente attraverso l'intervento del legislatore (cfr. Corte cost., sent. n. 25 del 1984); nella specie, d'altronde, il trattamento riservato al credito dell'Amministrazione finanziaria non è in alcun modo com- parabile con quello spettante ad altri soggetti, avuto riguardo al titolo del credito, costituito da un'imposta, ed all'oggetto del privilegio, individuato uni- camente nei crediti per forniture di energia elettrica. L'inapplicabilità del privilegio speciale di cui all'art. 57, comma secondo, 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 del d.lgs. n. 504 del 1995 alle somme già riscosse dal fornitore di energia Data pubblicazione 12/10/2021 elettrica non comporta d'altronde che il credito dell'Amministrazione finanzia- ria per il pagamento dell'accisa dovuta sul corrispettivo delle forniture effet- tuate in favore dei consumatori finali rimanga sfornito di qualsiasi garanzia: l'art. 53 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, che ha abrogato il comma primo dell'art. 57, pone infatti a carico dei fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale l'obbligo di prestare una cauzione da determinarsi in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in base ai dati comunicati all'ufficio ed a quelli even- tualmente in possesso di quest'ultimo, consentendo all'Amministrazione di esonerare da tale obbligo soltanto le ditte affidabili e di notoria solvibilità, e di revocare l'esonero in caso di mutamento delle condizioni che ne hanno consentito la concessione; in caso di mancato pagamento dell'accisa, l'Am- ministrazione può dunque soddisfarsi, almeno in parte, sulla cauzione, la cui escussione, risultando più agevole e rapida dell'esercizio del privilegio, con- dizionato dai tempi dell'esecuzione o del concorso, garantisce una realizza- zione più immediata ed economica del credito. In conclusione, il ricorso va rigettato, con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui il privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1995 in favore del credito dell'Amministrazione finanzia- ria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali ha ad oggetto esclusiva- mente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della pro- cedura esecutiva o concorsuale. 2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 35.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6708/2019 Numero sezionale 3379/2021 Numero di raccolta generale 27866/2021 Data pubblicazione 12/10/2021 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 14/07/2021 La Presidente 10 F i r m a t o D a : B A R O N