CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 07834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17678/2015 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 962, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 17/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il parziale accoglimento del primo motivo, rigetto parziale del primo motivo, secondo motivo inammissibile, terzo motivo infondato (v. conclusioni scritte); udito, per il ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] M.L. che si riporta; udito, per la controricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA]Orco B. che si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento “[OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione” proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere: a) il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2752, ultimo comma, c.c., sul credito di euro 3.242.597,00 ammesso dal giudice delegato al chirografo (di cui: euro 2.635.642,76 per capitale, euro 599.759,00 per interessi legali ed euro 7.197,28 per spese processuali, queste ultime originariamente chieste con il privilegio ex art. 2755-2770 c.c.), per il mancato riversamento delle somme riscosse dalla Concessionaria [OSCURATO:PERSONA] in bonis a titolo di tributi comunali (come accertato nella sentenza della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Puglia n. 44 del 9 gennaio 2006, confermata dalla seconda sezione Centrale d’Appello con sentenza n. 654 del 29 novembre 2012); b) l’ammissione con il privilegio per spese di giustizia, ex art. 2755 e 2777 c.c., delle spese processuali relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti; c) l’ammissione con il privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. di un ulteriore credito di oltre 6 milioni di euro per “residui da riscuotere” e 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 “sospesi”; d) in subordine rispetto alla lett. c), l’ammissione con lo stesso privilegio della somma di euro 142.881,00 riveniente dalle scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza presso [OSCURATO:PERSONA], come da richiesta formulata in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. 1.1. Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha osservato: i) che il privilegio relativo ai tributi grava sui beni del debitore e viene meno quando questi abbia provveduto al pagamento, non importa se direttamente all’ente creditore o al soggetto incaricato della riscossione, dato che il rapporto tra ente impositore e concessionario è «un ordinario rapporto contrattuale regolato secondo quanto tra loro stabilito» e «non vi è una obbligazione tributaria»; ii) che il credito per oltre sei milioni di euro (v. sopra lett. c) non può ritenersi provato in base alla nota di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (da cui risultano il carico tributario e l’ammontare del riscosso, del residuo e del sospeso), dato che «sia i residui e sia il sospeso non rappresentano somme riscosse dal Concessionario, come appare evidente dalla loro stessa contrapposizione alle somme indicate come “riscosse”»; iii) che il credito di euro 142.881,00 emerso dal sequestro delle scritture contabili della fallita da parte della Guardia di Finanza – in disparte la tempestività della domanda, formulata dal Comune solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore – non può ritenersi provato da un semplice prospetto, parzialmente illeggibile e «privo di sottoscrizione oltre che della possibilità di essere attribuito con certezza alla [OSCURATO:PERSONA]», che non integra né un riconoscimento né una ricognizione di debito; iv) che non spetta il privilegio sulle spese legali liquidate dalla Corte dei Conti, in quanto «non sostenute per la conservazione del patrimonio del debitore». 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 1.2. Avverso detta decisione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto Data pubblicazione 10/03/2022 ricorso affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 24073 del 07/09/2021 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c., avuto riguardo alla questione della sorte del privilegio sui crediti tributari una volta riscossi dal concessionario, poi fallito. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2752 e 2745 c.c., nonché degli artt. 2755 e 2777 c.c., con riguardo, rispettivamente: (a) al fatto che il credito ammesso avrebbe dovuto ricevere una collocazione privilegiata, in quanto: i) la locuzione “debitore” va intesa in senso lato e il mutamento formale del soggetto debitore non esclude il mantenimento del privilegio, quando non vi sia diversità di causa fra le pretese azionabili; ii) il soggetto contribuente e il concessionario sono parti di un unico procedimento di attuazione del prelievo tributario e l’obbligazione gravante sul secondo si identifica con quella tributaria; iii) la fase di riversamento delle somme, dal concessionario all’ente creditore, costituisce un unicum con la fase di riscossione, poiché l’obbligazione tributaria si estingue solo col versamento; (b) al fatto che il tribunale avrebbe errato a non riconoscere «il privilegio per le spese di giustizia pari ad € 7.195,28 riconosciute dalle sentenze della Corte dei Conti (…) trattandosi di un credito di giustizia dello Stato, risultando il Comune soltanto il soggetto incaricato del suo recupero e riversamento nelle casse erariali», sicché dette spese dovrebbero essere «collocate nello stesso grado del credito». 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto limitatamente alla prima parte (a), a differenza della seconda parte (b) che presenta profili di inammissibilità e infondatezza. 3. Sul punto, la decisione impugnata assume che il rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione integri un “ordinario rapporto contrattuale”, del tutto distinto dall’obbligazione tributaria che intercorre tra l’ente impositore e il contribuente, con la conseguenza che solo all’interno di questo secondo rapporto pubblicistico i crediti tributari potrebbero beneficiare del privilegio sui beni del debitore, privilegio destinato comunque a venir meno una volta che questi abbia provveduto al pagamento, anche quando non risulti satisfattivo per il titolare del credito privilegiato perché effettuato non già direttamente all’ente impositore bensì al concessionario della riscossione di cui il primo si avvale nell’attività di riscossione dei tributi. L’assunto non è condivisibile, per le ragioni di seguito indicate. 3.1. Le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, in deroga al principio della par condicio creditorum (Cass. Sez. U, 5685/2015). Trattandosi di una qualità del credito, il privilegio ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito, poiché ne suppone l'esistenza (Cass. 15724/2019). L’istituto del privilegio rinviene il suo fondamento nella legge, poiché, come recita l’art. 2745 c.c., «è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito»; di conseguenza, il credito “sorge” privilegiato in ragione della sua causa, secondo le disposizioni del legislatore (Cass. 12064/2013, 24553/2013), e mantiene tale qualità sino alla sua soddisfazione. 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 In particolare, la tutela del credito erariale fa leva proprio sull’istituto del privilegio per realizzare l’esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali; esigenza, questa, che «costituisce “la ragione del credito” di tutti i crediti individuati dall’art. 2752 c.c.» (Cass. 4861/2010; conf. Cass. 17925/2010, 25242/2010). E’ dunque la stessa ratio del privilegio ad imporre che esso persista sino alla soddisfazione del credito cui accede, secondo le regole che presiedono alle sue possibili connotazioni. 3.2. Come noto, infatti, il privilegio può essere generale, quando si esercita su tutti i beni mobili del debitore, ovvero speciale, quando grava su determinati beni mobili o immobili (art. 2746 c.c.). Nel primo caso, il privilegio risulta astrattamente indifferente alle modificazioni del patrimonio del debitore (che può variare nel corso del tempo); nel secondo, esso risente delle vicende relative agli specifici beni sui quali insiste, le quali, pur non facendone venir meno l’esistenza giuridica, incidono sulla sua realizzazione. La distinzione emerge nitidamente in sede fallimentare, ove nella fase della verifica del passivo è sufficiente accertare l’esistenza del credito e della causa di prelazione, mentre nella fase successiva della ripartizione dell’attivo, quando si tratti di privilegio speciale, occorre anche accertare la sussistenza o meno del bene su cui esso grava, poiché la sua mancata acquisizione all’attivo fallimentare comporta la degradazione del credito da privilegiato a chirografario (Cass. Sez. U, 16060/2001; conf. Cass. 16080/2004, 6849/2011, 10387/2012; cfr. Cass. 5341/2019). In particolare, in caso di privilegio speciale è necessario non solo che i beni da esso gravati esistano ancora nel patrimonio del debitore al momento della realizzazione del credito, che in caso di fallimento 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 coincide con il riparto (Cass. 10387/2012, 6849/2011, 20550/2005), ma anche che quei beni siano esattamente individuabili, sulla base delle indicazioni che il creditore ha l’onere di fornire (Cass.27866/2021, 11656/2016, 9616/2016, 7414/2014; secondo Cass.8683/2013, invece, graverebbe sul debitore l’onere di dimostrare l’insussistenza dei beni fungibili indicati dal creditore). Nel caso di specie, il privilegio in discussione è pacificamente generale, trattandosi segnatamente del privilegio generale mobiliare di cui all’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. (intitolato «Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali»), il quale stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili del debitore, «subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni». 3.3. Quanto al rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione – che secondo il giudice a quo integrerebbe un “ordinario rapporto contrattuale” – occorre considerare che l’obbligazione intercorrente tra il primo e il secondo, pur non essendo certamente di natura tributaria (per difetto del presupposto impositivo e della correlata capacità contributiva, nel caso di specie mancante anche sub specie di sostituzione o responsabilità per debito altrui), risente della natura pubblicistica degli interessi ad essa sottesi, tanto da potersi qualificare un’obbligazione «pubblica, in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della P.A. alla pronta e sicura esazione delle entrate» (Cass. Sez. U, 5303/1995, con riguardo al rapporto tra l’istituto di credito delegato alla riscossione dell'Irpef e la tesoreria provinciale dello Stato; Cass. 9514/2009, in riferimento al caso di un 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 istituto di credito delegato dal contribuente a versare l’Iva all’amministrazione finanziaria). 3.4. Per la stessa ragione, sono stati ritenuti non pignorabili presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi (così come presso le banche delegate alla riscossione dei tributi) «i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato» (Cass. 26497/2009), e ciò anche se, «per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l'ente e il contribuente» (Cass. 10284/2009). 3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che il privilegio è una qualità intrinseca e oggettiva attribuita dalla legge al credito tributario, che prescinde dall’eventuale dissociazione tra il soggetto titolare del credito (ente impositore) e quello incaricato di procedere alla sua riscossione (concessionario del servizio di riscossione), non potendo certo sostenersi che la natura del credito muti in base al sistema di riscossione praticato (i.e. direttamente tramite organi della P.A. o indirettamente tramite terzi, mediante ruolo o delega a istituti di credito); e che dunque non solo sussista quando il concessionario del servizio di riscossione agisca, per conto dell’ente impositore, nel fallimento del contribuente, ma persista anche quando sia lo stesso ente impositore ad agire in proprio, per la soddisfazione del medesimo credito, in seno all’eventuale procedura di insolvenza del concessionario, sia pure alle condizioni che caratterizzano il loro rapporto interno (ad es. in tema di “aggi”). 3.6. Inoltre, la soggezione del concessionario della riscossione alla giurisdizione contabile, in ragione dell’attività svolta in funzione ausiliaria del Fisco (Cass. Sez. U, 8409/2008, 862/1999, 2321/1993), è compatibile con la persistente natura pubblica del credito anche nella fase in cui le somme riscosse sono detenute dal concessionario per 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 conto dell'amministrazione finanziaria (Cass. 21222/2006), stante la Data pubblicazione 10/03/2022 finalità di garantire allo Stato la piena e tempestiva disponibilità dei proventi tributari (Corte cost. 138/1981). Si tratta infatti di una fase che pertiene a pieno titolo a quella della riscossione, la quale, con riguardo alla fattispecie in esame, si conclude solo con il versamento delle somme in Tesoreria da parte del concessionario, a norma dell’art. 178 T.U.E.L. (cfr. Corte Conti, sent. n. 654 del 2012 in atti). 3.7. Il fatto, poi, che il titolo pubblicistico dell'obbligazione tributaria non valga - in sé - a rendere «non fungibile» il denaro riscosso dal concessionario e versato sui propri conti correnti bancari o postali, né provochi automatici fenomeni di individuazione e/o separazione delle somme corrispondenti (pur possibili a determinate condizioni: cfr. Cass. 4813/2011, 1065/2021, 2737/2021, 193/2022), se può escludere, in tesi, l’ammissibilità di un’azione di rivendica o restituzione di quelle somme da parte dell'ente impositore, ex art. 103 legge fall., in caso di insolvenza del concessionario della riscossione, non esclude affatto, invece, l’ammissione al passivo del credito erariale con il privilegio generale ex art. 2752 c.c., come condivisibilmente affermato da questa Corte in una recente pronuncia (Cass. 23477/2020). 3.8. Per concludere sul punto, merita continuità l’indirizzo di questa Corte per cui, in caso di esazione delle imposte pubbliche espletata attraverso l'affidamento del servizio ad un ente privato, in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, quello che si instaura tra il concessionario e l'ente impositore non è un ordinario rapporto privatistico di mandato, bensì un rapporto concessorio articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, proprio perché finalizzato alla riscossione dei tributi e al loro riversamento all'ente impositore, detratto l’aggio convenuto (Cass. 3449/2016, 22420/2018). 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 3.9. Il portato di siffatta premessa è che quanto incassato dal concessionario resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale, ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali (Cass. 3449/2016, 22420/2018, 23477/2020). 4. All’accoglimento del primo motivo, per quanto sopra esposto, si sottrae la sua seconda parte, relativa alle spese. 4.1. In primo luogo la censura, nella sua ellitticità, fa confusione tra il cd. privilegio per spese di giustizia – cui si riferisce la dedotta violazione degli artt. 2755 e 2777 c.c. – e il diverso privilegio del credito cui le spese possono accedere, ai sensi dell’art. 2749 c.c., che comunque riguarda solo le «spese ordinarie per l'intervento nel procedimento esecutivo» e non anche le spese relative al giudizio di cognizione in cui il credito è stato accertato (Cass. 1211/1977). 4.2. In secondo luogo, è corretto il rilievo del tribunale per cui le spese legali del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti («e che ha determinato il diritto di credito del Comune di San severo, ammesso al passivo») non beneficiano del privilegio invocato per le “spese di giustizia” ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di norme di stretta interpretazione che lo riconoscono solo in relazione alle spese utili alla conservazione o espropriazione del patrimonio del debitore "nell'interesse comune dei creditori" – la cui vantaggiosità, anche solo potenziale, spetta al giudice di merito valutare (Cass. 3020/2020) – e non anche per quelle sostenute dal creditore ai fini del riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto (Cass.26101/2016, 1837/2001). 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 5. Il secondo mezzo prospetta la violazione dell’art. 99 l.fData pubblicazione 10/03/2022all, poiché, nell’escludere il credito per “residui e sospesi”, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell’efficacia probatoria dell’attestazione del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune, ovvero dal soggetto che aveva emesso i ruoli tributari comunali per gli anni 2004-2006 e li aveva trasmessi a [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione, il quale, con nota prot. n. 144 del 10/07/2013 (doc. n. 4/13), aveva contestato la correttezza della nota della debitrice datata 18/12/2012, dichiarando che gli importi indicati come residui e sospesi erano in realtà residui non versati nelle casse comunali e che il carico tributario indicato nella nota era errato per difetto (di circa 4 milioni di euro); tale contestazione avrebbe trovato la sua logica nella durata, all’epoca triennale, del termine di decadenza per la riscossione. 5.1. La censura è inammissibile, poiché manca di chiarezza e conducenza, non comprendendosi con esattezza la natura della menzionata nota del 10 luglio 2013 (se attestazione o atto di contestazione) né, di conseguenza, perché dovrebbe rivestire valore probatorio assoluto (essendo di formazione unilaterale). 5.2. Anche tenendo conto della correzione della rubrica operata con la memoria ex art. 378 c.p.c. – nel senso dell’omesso esame del «documento n. 4/13 del fascicolo di parte comunale del 1° grado» – il motivo non rispetta i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, applicabile ratione temporis), che impone al ricorrente l’onere di indicare, ai sensi degli artt. 366, comma1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8054/2014, 1241/2015; 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020). 5.3. Si tratta in ogni caso di valutazione del materiale probatorio – segnatamente dell’interpretazione del documento in questione – che compete al giudice del merito, tenuto conto che l’eventuale errore di valutazione, investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è sindacabile in sede di legittimità, poiché integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, la persuasività del cui ragionamento attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, n. 5) c.p.c. (ex plurimis, Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016). 6. Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 101 l.fall., in quanto la domanda di ammissione del credito di euro 142.178,36 – asseritamente «ricompreso nel maggior importo oggetto del secondo motivo di ricorso» – si basava su un documento sequestrato dalla Guardia di Finanza, che aveva dato luogo a un giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], sicché la domanda avrebbe potuto essere esaminata anche come “domanda tardiva” in quella stessa sede. 6.1. Con la memoria il ricorrente ha dato atto che si tratta «di doglianza medio tempore superata da altre decisioni giurisdizionali nel frattempo intervenute in danno agli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], che hanno riconosciuto la spettanza di detto importo in termini di risarcimento del danno in favore dell'ente Comunale, costituito parte civile nei rispettivi giudizi». 6.2. In disparte la genericità delle superiori deduzioni, il motivo risulta comunque infondato per l’assorbente ragione, segnalata dal pubblico ministero, che la domanda era inammissibile in quanto formulata solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, restando semmai soggetta alla verifica delle domande tardive. 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17678/2015 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 7834/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 7. In conclusione, in parziale accoglimento del primo motivo, nei sensi sopra indicati, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Foggia, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/01/2022 Il Presidente 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2