CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 37717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15121/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA di cui al procedimento n. 8590/2014depositata il 15/04/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto, depositato in data 16/4/2015, il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dal Comune di Cerignola e confermava il decreto del giudice delegato che aveva ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione il credito per un ammontare complessivo di € 8.829.023,10 insinuato per mancato riversamento all’Ente comunale dei tributi locali riscossi, per conto di quest’ultimo, dalla società di riscossioni fallita,non riconoscendo il privilegio ex art. 2752, ultimo comma cc. 1.1 Riteneva il Tribunale che il privilegio in questione presuppone che il soggetto passivo, sui cui beni si esercita la prelazione, sia unicamente il contribuente; una volta assolta l’obbligazione tributaria da parte di quest’ultimo, con il versamento dell’imposta liquidata in favore del concessionario, il rapporto fiscale viene ad estinzione residuando quindi l’obbligo di riversamento da parte del percettore in favore dell’ente concessionario fondata sul titolo negoziale o amministrativo che genera un credito non assistito dal privilegio ex art 2752 cc. 2. Il Comune di Cerignola ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di impugnazione l’Ente comunale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2752 e 2745 cc, 12 disposizioni sulla legge generale, in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la linea interpretativa seguita dal Tribunale non tiene affatto conto del legame di stretta connessione tra la prelazione e la causa del credito che non porta ad escludere il mantenimento della prelazione, la quale assiste ex lege il credito, anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui il tributo venga riscosso dal concessionario nell’ambito di un unitario procedimento di attuazione del prelievo tributario che vede coinvolti più soggetti, l’ente impositore e la società di riscossione. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Risulta accertato dal decreto del Tribunale di Foggia che il credito insinuato dal Comune di Cerignola, determinato nel suo ammontare dal giudice delegato, concerne il mancato riversamento dei tributi da parte del concessionario delle somme riscosse a titolo di tributi comunali. 2.2 E’ in contestazione la collocazione privilegiata del credito in quanto secondo i giudici foggianiil rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione trae origine dal contratto di concessione, del tutto distinto dall'obbligazione tributaria che intercorre tra l'ente impositore e il contribuente, con la conseguenza che solo all'interno di questo secondo rapporto pubblicistico i crediti tributari potrebbero beneficiare del privilegio sui beni del debitore; prelazione destinat a comunque a venir meno una volta che questi abbia provveduto al pagamento, anche quando non risulti satisfattivo per il titolare del credito privilegiato perché effettuato non già direttamente all'ente impositore bensì al concessionario della riscossione di cui il primo si avvale nell'attività di riscossione dei tributi. 2.3 Tale assunto non è in linea con il più recente orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi,secondo il quale il rapporto tra l’ ente impositore ed il concessionario della riscossione, pur non essendo certamente di natura tributaria,non è riducibile ad un mero rapporto privatistico di mandato ma presenta spiccate connotazioni pubblicistic he proprio perché fin alizzato alla riscossione dei tributi e al loro riversamento all'ente impositore, detratto l'aggio convenuto (cfr. Cass. 7834/2022). La conferma di quanto sopra è fornita dai poteri pubblici attribuiti ai concessionari nell’esercizio dell’attività di riscossione ed autotutela esecutiva. 2.4 Muovendo da tale premessa è stato ritenuto che quanto incassato dal concessionario resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale, ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali (Cass. 3449/2016, 22420/2018, 23477/2020). 3. In accoglimento del ricorso va cassato l’impugnato decreto con rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame in conformità con principi sopra esposti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia la causaal Tribunale di Foggia cui demanda anche di pr