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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:315
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CC0027

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 aprile 2026 ( 1 ) Cause riunite C‑27/25 e C‑356/25 SU e [OSCURATO:PERSONA] CLG contro [OSCURATO:PERSONA], ex [OSCURATO:PERSONA], e a. Interveniente:

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal [Corte d’appello, Irlanda]) e

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA], ex [OSCURATO:PERSONA], e a. Interveniente:

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte, Irlanda]) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – Valutazione di piani o progetti che possono avere un impatto significativo su una zona di protezione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona medesima – Esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione dell’incidenza – Mancata fissazione di obiettivi di conservazione specifici per i siti»

I. Introduzione

1. L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» ( 2 ) esige che gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino una valutazione ex ante per stabilire se i piani o i progetti abbiano un impatto significativo sui siti Natura 2000.

L’oggetto della valutazione è costituito dall’incidenza sugli obiettivi di conservazione di tali siti.

Tuttavia, ci si domanda se tale valutazione sia effettivamente possibile nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri non abbiano fissato alcun obiettivo di conservazione specifico per il sito interessato e, inoltre, se detti obiettivi di conservazione specifici per i siti costituiscano un prerequisito per l’esame preliminare, con cui si verifica se sia necessaria un’opportuna valutazione completa.

Tali questioni costituiscono oggetto di entrambi i procedimenti in esame.

2. Ai fini delle suddette valutazioni, infatti, è possibile identificare gli obiettivi di conservazione, se necessario, anche senza fissarli specificamente per il sito.

Ciò non deve assolutamente comportare una riduzione della protezione; al contrario, la portata di quest’ultima può persino ampliarsi prima che, comportando una valutazione comparativa di diversi obiettivi e in relazione ad altri aspetti, vengano fissati obiettivi di conservazione specifici.

La direttiva «habitat», inoltre, prevede almeno in via transitoria opportune valutazioni svolte su tale base.

3. La questione se la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito costituisca nondimeno un prerequisito obbligatorio per l’opportuna valutazione e per l’esame preliminare non riveste importanza solo dal punto di vista procedurale, poiché è dubbio che gli organismi degli [OSCURATO:PERSONA] membri possano effettivamente autorizzare un piano o un progetto, se non è possibile svolgere l’esame preliminare o, se del caso, la valutazione in assenza di obiettivi di conservazione.

L’approvazione da parte di tali organismi presuppone infatti detta valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat».

Moltissimi progetti nell’Unione potrebbero essere interessati da tale problema, dal momento che non è certo in quale misura né eventualmente quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fissato obiettivi di conservazione specifici per i siti.

II. Contesto normativo A. Direttiva «uccelli»

4. La direttiva «uccelli» attualmente in vigore ( 3 ) è una versione codificata di una direttiva precedente del 1979 ( 4 ), con cui l’allora Comunità europea aveva adottato per la prima volta norme in materia di protezione della natura.

Tuttavia, ai fini del presente procedimento le due versioni sono, per quanto ravvisabile, identiche.

5. L’articolo 4 della direttiva «uccelli» prevede la designazione delle zone di protezione speciale (in prosieguo: «ZPS») per gli uccelli: «1.

Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. [OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.

3. (…) 4 [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. [OSCURATO:PERSONA] membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

B. Direttiva «habitat»

6. La direttiva «habitat» del 1992 estende l’ambito di applicazione della protezione della natura ai sensi del diritto dell’Unione ad altre specie animali e vegetali nonché a taluni tipi di habitat e integra parzialmente la precedente direttiva «uccelli».

7. L’ottavo e il decimo considerando menzionano gli obiettivi di conservazione: «considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti; (…) considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata».

8. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva «habitat» descrive la rete delle zone di conservazione europee: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva [Uccelli]».

9. Ai sensi della direttiva «habitat», la designazione di zone di conservazione implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri identifichino in primo luogo zone idonee in base a criteri scientifici e le propongano alla [OSCURATO:PERSONA] (articolo 4, paragrafo 1).

In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] deve classificarle come siti di importanza comunitaria (articolo 4, paragrafo 2).

10. L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» disciplina la designazione dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione: «Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti».

11. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «habitat» si applicano già determinati regimi di protezione per i siti di importanza comunitaria: «Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al[l’articolo 4,] paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».

12. L’articolo 6 della direttiva «habitat» contiene le disposizioni sulla protezione di tali zone di protezione speciale: «1.

Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. (…)».

13. L’articolo 7 della direttiva «habitat» sostituisce una disposizione della direttiva «uccelli» in materia di protezione con disposizioni specifiche della direttiva «habitat»: «Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della [direttiva «uccelli»], per quanto riguarda le [ZPS] classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della [direttiva «uccelli»] qualora essa sia posteriore».

III. Fatti A.

[OSCURATO:PERSONA]

14. Il 28 settembre 2022 l’[OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]», Irlanda) ha rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») un’autorizzazione di costruzione intesa ad apportare modifiche a un parco eolico già in precedenza autorizzato nella Contea di Waterford, Irlanda.

Con tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] ha consentito di aumentare l’altezza della punta delle turbine a un massimo di 155 metri e di costruire un pilone meteorologico più elevato (99 metri).

15. Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una opportuna valutazione delle implicazioni del progetto proposto per cinque zone di conservazione individuate ai sensi della direttiva «habitat» e della direttiva «uccelli», tra cui la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], situata nelle contee di Cork e Waterford.

Detta ZPS protetta a norma della direttiva «uccelli» dista 13 km dal sito del parco eolico nel suo punto più prossimo e 13,5 km dalla turbina più vicina.

È pacifico che, alla data della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA], non esistevano obiettivi di conservazione specifici per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA].

16. Nell’adottare la sua decisione, l’[OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla relazione del suo ispettore, in base alla quale risulta che gli obiettivi di conservazione per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA] consistevano in un «documento generico sugli obiettivi di conservazione».

Gli interessi meritevoli di tutela nel sito, ossia le specie e gli habitat in virtù dei quali il sito è protetto, sono il cigno selvatico ( Cygnus cygnus ), il fischione ( Mareca penelope o Anas penelope ), l’alzavola ( Anas crecca ), la pittima reale ( Limosa limosa ) nonché determinati habitat delle zone umide e gli uccelli acquatici che le utilizzano.

17. L’ispettore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, per quanto riguarda gli interessi meritevoli di tutela, ad eccezione del cigno selvatico, si potevano escludere pregiudizi all’integrità del sito, sulla base del fatto che gli habitat all’interno dei siti del parco eolico non erano adatti a nessuna delle suddette specie.

Per quanto riguarda il cigno selvatico, l’ispettore ha stabilito che le indagini pertinenti non avevano indicato la presenza di esemplari all’interno o in prossimità del parco eolico.

Perciò è giunto alla conclusione che la proposta di aumentare l’altezza e il diametro del rotore non avrebbe pregiudicato l’integrità della ZPS in quanto tale nei confronti di tale specie.

Nessuna delle parti contesta tale constatazione di fatto.

Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso che il progetto non avrebbe pregiudicato l’integrità della ZPS di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale.

18. SU e la [OSCURATO:PERSONA] hanno avviato un procedimento di controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione sostenendo, tra l’altro, che, in mancanza di obiettivi di conservazione per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] non era competente ad effettuare una opportuna valutazione dei progetti proposti.

19. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso che in talune circostanze – in effetti, nella maggior parte di esse – gli obiettivi di conservazione sono necessari per effettuare una opportuna valutazione valida.

Tuttavia, nelle particolari circostanze del caso di specie era possibile effettuare una opportuna valutazione valida anche in assenza di detti obiettivi, dal momento che le prove scientifiche dimostravano che l’interesse meritevole di tutela – nel caso di specie, la presenza del cigno selvatico – non sarebbe stato comunque pregiudicato dal progetto previsto, a prescindere dal tipo di obiettivi di conservazione che erano stati stabiliti.

L’[OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, con ragionevole certezza scientifica, che il progetto « non pregiudicherà l’integrità del sito in causa » perché l’effetto di cui trattasi al di fuori del sito avrebbe richiesto la presenza fisica del cigno selvatico nel sito della [OSCURATO:PERSONA] e tale presenza è stata esclusa.

Tale conclusione riguarda il rischio che gli uccelli entrino in collisione con i rotori delle turbine ( 5 ).

20. Avverso tale decisione SU e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un’impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello).

B.

[OSCURATO:PERSONA]

21. L’8 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico.

Il progetto dista 9,9 km dalla ZPS di [OSCURATO:PERSONA].

I documenti relativi alla domanda contenevano, tra l’altro, una relazione riguardante la valutazione dell’impatto ambientale, una relazione riguardante l’esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione e una cosiddetta «Natura impact statement» (dichiarazione di impatto ambientale), un parere scientifico, previsto dal diritto irlandese, relativo all’impatto del progetto sui siti Natura 2000.

22. Con decisione dell’8 novembre 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso il permesso di costruire per il progetto in questione.

L’11 gennaio 2024 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso avverso tale permesso.

23. Tuttavia, gli obiettivi e le misure di conservazione specifici per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA] sono stati fissati soltanto il 24 marzo 2024.

Nel procedimento giurisdizionale è stato riconosciuto che la loro fissazione è avvenuta tardivamente.

24. L’11 aprile 2025 la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha escluso ogni ragionevole possibilità che l’eventuale mancata considerazione degli obiettivi e/o delle misure di conservazione nel caso di specie producesse effetti su qualsiasi sito Natura 2000.

Pertanto ha respinto la richiesta di annullamento dell’autorizzazione del progetto, a prescindere dall’esito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Tuttavia sottopone alla Corte una questione pregiudiziale al fine di decidere se possa almeno concludere, a favore del ricorrente, che l’esame preliminare della necessità dell’opportuna valutazione avrebbe presupposto la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito.

IV. Rinvio pregiudiziale

25. Nella causa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) ha sottoposto alla Corte la seguente questione: Se gli obiettivi di conservazione validi per una [ZPS] costituiscano un prerequisito della competenza dell’autorità preposta a effettuare una opportuna valutazione valida ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva [«habitat»], in sede di esame di una domanda di autorizzazione.

26. Con ordinanza del 20 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑27/25 , EU:C:2025:203 ), il presidente della Corte ha respinto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) di ricorrere al procedimento accelerato, disponendo tuttavia la trattazione della causa in via prioritaria.

27. SU e la [OSCURATO:PERSONA] CLG, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte.

28. In seguito alla summenzionata domanda di pronuncia pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha sottoposto alla Corte la seguente questione integrativa nella causa [OSCURATO:PERSONA]: Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [«habitat»], come applicato alla direttiva [«uccelli»] dall’articolo 7 della prima direttiva, abbia per effetto che la determinazione da parte di un’autorità competente di uno Stato membro riguardo alla questione se un piano o progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di [una ZPS] possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, debba essere effettuata con riferimento agli obiettivi di conservazione e/o alle misure di conservazione stabiliti per il sito interessato e/o, in particolare, per qualsiasi sito che si intenda escludere dalla valutazione in quanto si ritiene improbabile che possa subire incidenze significative.

29. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha inoltre rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] desidera espressamente che la Corte non renda anonimo il suo nome nelle pubblicazioni relative alla causa.

30. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte.

31. Il 22 ottobre 2025 il presidente della Corte di giustizia ha riunito le due cause e disposto inoltre la trattazione in via prioritaria della causa [OSCURATO:PERSONA].

All’udienza del 25 marzo 2026 hanno partecipato SU e la [OSCURATO:PERSONA] CLG nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

V. Valutazione giuridica

32. La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] mira a chiarire se sia possibile effettuare un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», qualora le autorità competenti non abbiano fissato obiettivi di conservazione specifici per il sito protetto interessato.

La causa [OSCURATO:PERSONA] solleva la questione preliminare se gli obiettivi di conservazione specifici per i siti costituiscano addirittura un prerequisito per l’esame preliminare e se sia effettivamente necessaria un’opportuna valutazione.

33. Perciò, in base ad alcune indicazioni sulla ricevibilità della causa [OSCURATO:PERSONA] (sub A), sono necessarie innanzitutto alcune osservazioni preliminari su queste due fasi di verifica (sub B).

È poi necessario fornire chiarimenti sull’obbligo di fissare obiettivi di conservazione specifici per i siti Natura 2000 (sub C).

Solo in seguito sarà possibile esaminare le conseguenze dell’assenza di obiettivi di conservazione specifici dei siti per l’opportuna valutazione (sub D) e l’esame preliminare (sub E).

Qualora la Corte di giustizia non condivida il mio punto di vista, proporrò infine di limitare gli effetti nel tempo della sua decisione (sub F).

A. Ricevibilità della causa [OSCURATO:PERSONA]

34. [OSCURATO:PERSONA] ritiene irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] perché la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) si è già pronunciata nel merito; perciò la risposta non sarebbe più rilevante ai fini della decisione.

35. Secondo quanto sostenuto dall’Irlanda, tale decisione nel merito non è ancora passata in giudicato, perché una domanda di ammissione di un’impugnazione sarebbe tuttora pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) irlandese, ma ciò non incide sul fatto che attualmente la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) non necessita (più) di una risposta per decidere nel merito della controversia.

36. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) afferma tuttavia di dovere ancora concludere se l’esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione avrebbe presupposto la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito.

Tale conclusione riguarda la fondatezza originaria del ricorso.

Se quest’ultimo risultasse inizialmente fondato, ciò comporterebbe quanto meno conseguenze per le spese, spesso ragguardevoli, del procedimento dinanzi ai giudici irlandesi.

37. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

B. Funzionamento dell’opportuna valutazione dell’incidenza e dell’esame preliminare

38. L’articolo 6 della direttiva «habitat» prevede una serie di obblighi e procedure specifici che, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, sono intesi ad assicurare il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione.

A tal fine occorre conseguire l’obiettivo più generale della stessa direttiva, che è quello di garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa ( 6 ).

39. Ai fini di una procedura di autorizzazione è importante soprattutto l’opportuna valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», perché le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su un piano o un progetto ai sensi della seconda frase di tale disposizione, tenuto conto delle conclusioni dell’opportuna valutazione, solo dopo avere avuto la certezza che il progetto non pregiudicherà l’integrità di un sito Natura 2000.

Secondo una giurisprudenza constante, esse possono pervenire a tale conclusione soltanto se non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di effetti pregiudizievoli del progetto su detto sito ( 7 ).

40. Pertanto l’opportuna valutazione non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei piani o dei progetti previsti sul sito protetto in questione ( 8 ).

41. Ma quando deve essere effettuata un’opportuna valutazione dell’incidenza?

42. A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito.

43. Tale requisito è quindi subordinato alla condizione che vi sia una possibilità o un rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

Secondo la relativa interpretazione della direttiva «habitat», occorre tenere conto in particolare del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di tutela di livello elevato perseguita dall’Unione in campo ambientale, conformemente all’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE.

La Corte di giustizia ne ha dedotto che tale possibilità o rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato ( 9 ).

Quindi, in caso di dubbio quanto alla mancanza di effetti significativi, occorre effettuare la valutazione completa ( 10 ).

44. Ho indicato che, anche per quanto concerne l’esame preliminare, devono sussistere tali dubbi ragionevoli di natura scientifica ( 11 ), altrimenti esisterebbe il rischio che l’opportuna valutazione sia invariabilmente necessaria, poiché si possono sempre sollevare dubbi irragionevoli o di carattere non scientifico che tuttavia sono difficilmente confutabili.

La Corte ha sostenuto tale punto di vista ( 12 ).

45. Perciò, in relazione sia all’esame preliminare che all’opportuna valutazione effettiva, il criterio è costituito dall’esclusione di ragionevoli dubbi scientifici circa l’assenza di significative incidenze per i siti Natura 2000.

46. I due stadi dell’esame differiscono però in termini di intensità.

Di norma il criterio di demarcazione preciso dipende dalle circostanze del caso di specie, nonché dalle pertinenti conoscenze scientifiche e tecniche.

Se, dalle informazioni già disponibili indipendentemente dal progetto, nell’ambito dell’esame preliminare, risulta già, senza che sussistano dubbi, che un progetto non può incidere su alcun sito Natura 2000, non è necessaria un’opportuna valutazione completa.

Se, invece, nella prima fase risultano necessarie una nuova perizia scientifica e/o la trasposizione di conoscenze da altri settori, si dovrebbe effettuare l’opportuna valutazione ( 13 ), che richiede poi anche la partecipazione del pubblico ( 14 ).

47. Il punto di riferimento delle due valutazioni è costituito dagli obiettivi di conservazione del sito interessato.

48. Per quanto concerne l’opportuna valutazione vera e propria, ciò risulta già dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», che prevede espressamente una valutazione della compatibilità con gli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito.

Vero è che l’obiettivo della valutazione della compatibilità dei piani o progetti con gli obiettivi di conservazione è espresso in modo così chiaro solo nella versione tedesca di tale disposizione, mentre le altre versioni originarie richiedono unicamente di tenere conto degli obiettivi di conservazione.

Tuttavia, il decimo considerando spiega anche nelle altre versioni linguistiche che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve essere sottoposto a una valutazione ( 15 ).

49. Ciò corrisponde alla funzione degli obiettivi di conservazione, che definiscono quali sono gli habitat o le specie presenti nel sito, nonché le potenzialità di sviluppo di tali habitat e specie ( 16 ) da proteggere a norma dell’articolo 6, paragrafo

3. Gli effetti sugli habitat, sulle specie o sulle potenzialità di sviluppo che non costituiscono oggetto degli obiettivi di conservazione, invece, non rilevano ai fini dell’applicazione di tale disposizione né, di conseguenza, dell’opportuna valutazione ( 17 ).

50. Tuttavia, anche per quanto concerne l’esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione completa, secondo una giurisprudenza costante occorre valutare se il piano o il progetto interessato rischi di compromettere gli obiettivi di conservazione del sito ( 18 ).

51. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) irlandese ritiene tuttavia che non sia possibile tenere conto degli obiettivi di conservazione di tutti i siti esclusi, che la stragrande maggioranza dei siti possa essere esclusa dalla valutazione per via della distanza e dell’assenza di un nesso causale plausibile del piano o del progetto interessato rispetto al sito in esame e che la direttiva «habitat» non stabilisca neppure a livello del suo testo un collegamento tra l’esame preliminare e gli obiettivi di conservazione.

Perciò l’esame preliminare non dipenderebbe dalla fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito.

52. A un esame superficiale, tale posizione appare convincente.

Natura 2000 comprende oltre 27000 siti ( 19 ), con un numero corrispondente di obiettivi di conservazione.

Non è ipotizzabile verificare concretamente, per ogni singolo sito e per tutti i suoi obiettivi di conservazione, se un piano o un progetto determinato possa pregiudicarli significativamente.

Nella pratica, quasi tutti i siti vengono esclusi dalla valutazione senza che si tenga specificamente conto dei loro obiettivi di conservazione, perché appare impossibile che il piano o il progetto possa produrre effetti, probabilmente in ragione, nella maggior parte dei casi, della distanza tra il progetto e i siti esclusi.

53. Tale approccio si basa tuttavia su considerazioni implicite in merito agli obiettivi di conservazione dei siti esclusi e sui possibili effetti del progetto.

54. La probabilità di un impatto dipende infatti dall’oggetto su cui potrebbe verificarsi; in assenza di tale oggetto, non si può individuare né escludere alcun impatto.

Tuttavia, gli obiettivi di conservazione definiscono l’oggetto degli effetti di piani o progetti ( 20 ) che devono essere valutati nell’ambito dell’esame preliminare.

55. Se tali obiettivi non vengono valutati nel dettaglio per quasi tutti i siti Natura 2000 esistenti, ciò dipende dunque esclusivamente dal fatto che non sono concepibili effetti del progetto sugli obiettivi medesimi, ad esempio per via della distanza dal sito.

Tuttavia, anche un simile approccio può essere confutato in talune circostanze, ad esempio nel caso in cui un fiume colleghi un progetto a siti Natura 2000 distanti ( 21 ).

56. Di conseguenza, soltanto sulla base degli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000 è possibile valutare se un piano o un progetto possa avere incidenze significative su tale sito.

C. Fissazione di obiettivi di conservazione

57. Benché gli obiettivi di conservazione rappresentino dunque il punto di riferimento per l’opportuna valutazione dell’incidenza e per l’esame preliminare, dalla direttiva «habitat» e dalla direttiva «uccelli» risulta solo indirettamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano adottare obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito Natura 2000.

58. Tra le versioni linguistiche originarie dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», solo quella tedesca utilizza la nozione di fissazione ( Festlegung ) di obiettivi di conservazione, richiedendo perciò espressamente una decisione in merito ai medesimi.

Le altre versioni originarie ( 22 ) fanno invece riferimento esclusivamente agli obiettivi di conservazione di ciascun sito, senza indicare come essi vengano stabiliti.

59. Tuttavia, per quanto concerne le zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat», dalla funzione degli obiettivi di conservazione si deduce che questi ultimi devono essere fissati, come indicano peraltro altre disposizioni della stessa direttiva (sub 1).

Tale conclusione deve essere trasposta alle ZPS ai sensi della direttiva «uccelli» (sub 2), come ad esempio la ZPS di [OSCURATO:PERSONA].

1. Obiettivi di conservazione per zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat»

60. La fissazione di obiettivi di conservazione è un requisito risultante, in particolare, dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» ( 23 ).

61. L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire le priorità all’atto della designazione delle zone di protezione.

In tale contesto occorre tenere conto dell’importanza di tali zone per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su dette zone.

È dunque necessaria una valutazione scientifica della zona interessata, in particolare dei tipi di habitat e di specie ivi presenti, nel contesto di Natura 2000, la rete delle zone di conservazione europee.

62. Stabilire tali priorità implica però che siano stati anche fissati gli obiettivi di conservazione ( 24 ).

Infatti, stabilendo le priorità, le autorità competenti decidono l’importanza che attribuiscono ai diversi obiettivi di conservazione di ogni zona non solo gli uni rispetto agli altri, ma anche nel contesto globale di Natura 2000.

Se tali obiettivi venissero fissati solo in un secondo tempo, non si potrebbe garantire che le priorità stabilite in precedenza ne tengano già conto in toto .

63. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat», gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti ( 25 ).

64. Anche la determinazione delle esigenze ecologiche e delle misure di conservazione ad esse correlate presuppone obbligatoriamente ( 26 ) che gli obiettivi di conservazione siano già stati stabiliti ( 27 ).

Tali esigenze hanno natura scientifica e si riferiscono a specifici habitat e specie nella zona di protezione, che sono definiti dagli obiettivi di conservazione.

Pertanto l’ottavo considerando della direttiva «habitat» collega anche le misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1 agli obiettivi di conservazione.

2. Obiettivi di conservazione per zone di protezione (ZPS) ai sensi della direttiva «uccelli»

65. Le considerazioni che precedono, concernenti la fissazione di obiettivi di conservazione per le zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat» non possono essere trasposte direttamente alle ZPS ai sensi della direttiva «uccelli».

Benché l’articolo 7 della direttiva «habitat» preveda che l’articolo 6, paragrafi da 2 e 4, sia applicabile alle ZPS, con il paragrafo 3 che presuppone l’esistenza di obiettivi di conservazione, l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 1, non sono applicabili alle ZPS.

66. Piuttosto, le ZPS restano soggette all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli».

Sebbene tali obblighi di protezione siano certamente formulati in modo meno specifico, essi mirano in pratica a garantire una protezione equivalente a quella dell’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» nelle ZPS ( 28 ), ma una protezione equivalente include la fissazione di obiettivi di conservazione.

67. Anche la fissazione delle priorità e l’identificazione delle esigenze ecologiche sono già previste all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli».

Infatti, ai sensi di tale disposizione, le misure devono essere adottate tenendo conto delle esigenze di protezione delle specie.

Tali esigenze dipendono dalla situazione concreta della ZPS interessata ( 29 ).

68. Per questi motivi la Corte di giustizia ha confermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fissare obiettivi di conservazione per le ZPS anche ai sensi della direttiva «uccelli» ( 30 ).

D. Conseguenze per l’opportuna valutazione dell’incidenza

69. Tuttavia, si pone la questione se l’obbligo di fissare obiettivi di conservazione comporti che non sia consentito effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza in assenza della fissazione di tali obiettivi.

70. Occorre riconoscere che un’opportuna valutazione dell’incidenza sarebbe effettivamente impossibile se non si potessero identificare obiettivi di conservazione senza che essi siano stati fissati specificamente per il sito.

71. Questo perché, come ho già rilevato ( 31 ), le incidenze del piano o del progetto interessato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, costituiscono oggetto della valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat».

72. Come sottolineano giustamente SU e la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia ha per questo recentemente concluso che gli obiettivi di conservazione del sito in questione costituiscono un punto di riferimento obbligatorio per l’opportuna valutazione dell’incidenza ( 32 ).

Dal contesto più ampio di tale conclusione si deduce altresì che la Corte intendeva in effetti per obiettivi di conservazione quelli che le autorità competenti devono fissare specificamente per i rispettivi siti ( 33 ).

73. Tuttavia, non se ne deve desumere che la fissazione di tali obiettivi costituisca un prerequisito obbligatorio per l’opportuna valutazione dell’incidenza, poiché è possibile identificare tali obliettivi anche altrimenti, se necessario (sub 1).

La direttiva «habitat», inoltre, prevede almeno in via transitoria opportune valutazioni dell’incidenza svolte su tale base, senza che ciò riduca la protezione dei siti (sub 2).

1. Identificazione provvisoria di obiettivi di conservazione

74. I periti dei proponenti dei progetti e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni possono dedurre gli obiettivi di conservazione necessari ai fini di una valutazione, in particolare, dalle informazioni che hanno comportato la designazione della rispettiva zona di protezione ( 34 ) e sono contenute nel cosiddetto formulario standard ( 35 ) relativo al sito ( 36 ) tenendo conto, se del caso, di conoscenze ulteriori su altre specie e habitat ivi presenti ( 37 ).

75. Al fine di valutare se un piano o un progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione, è in genere sufficiente presumere che tutti gli habitat e le specie da proteggere presenti nel sito costituiscano oggetto degli obiettivi di conservazione.

Nel caso dei siti ai sensi della direttiva «habitat», si tratta dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva medesima, ivi comprese le specie tipiche di tali habitat [articolo 1, lettera e)] e quelle di cui all’allegato

II. Nel caso delle ZPS, si tratta delle specie di uccelli menzionate all’allegato I della direttiva «uccelli» e delle specie migratrici ivi non menzionate che ritornano regolarmente, nonché gli habitat di tali specie.

È possibile tralasciare solo la presenza di tipi di habitat o specie che sono (giustamente) considerati insignificanti ( 38 ).

76. Può rendersi altresì necessario estendere gli obiettivi di conservazione a determinate potenzialità di sviluppo, qualora occorra migliorare le condizioni dei tipi di habitat o delle popolazioni delle specie per ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente ( 39 ).

Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat», gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire le priorità delle zone di protezione in funzione, tra l’altro, della loro importanza per il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II.

77. Anche per le ZPS, ai sensi della direttiva «uccelli», gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a includere, in talune circostanze, obiettivi di sviluppo negli obiettivi di conservazione, in quanto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, devono preservare o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat degli uccelli.

78. Di conseguenza, l’inclusione delle potenzialità di sviluppo si impone se queste ultime sono necessarie alla luce dello stato di conservazione dei tipi di habitat e specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito, nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti Natura 2000.

79. [OSCURATO:PERSONA] ha però osservato, in modo convincente, che un’opportuna valutazione dell’incidenza senza che siano stati fissati obiettivi di conservazione specifici per il sito può comportare particolari obblighi di indagine e oneri probatori per i richiedenti e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.

Obiettivi di conservazione fissati su una base scientifica certa sono chiaramente più affidabili di altri che siano stati identificati soltanto in via provvisoria nel corso di una opportuna valutazione dell’incidenza.

Possono perciò rendersi necessari ulteriori studi per soddisfare i requisiti relativi alla valutazione poiché quest’ultima, come già osservato, deve escludere sulla base di conclusioni complete, precise e definitive, e tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, qualsiasi ragionevole dubbio sul fatto che il progetto è privo di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito interessato ( 40 ).

Pertanto occorre escludere anche eventuali dubbi sul fatto che gli obiettivi di conservazione alla base della valutazione siano sufficienti.

80. [OSCURATO:PERSONA] segue un approccio analogo con una recente proposta di regolamento.

Nel caso in cui siano stati fissati e presi in considerazione obiettivi di conservazione specifici dei siti, nell’ambito di un’opportuna valutazione dell’incidenza potrebbero essere utilizzati successivamente dati risalenti fino a cinque anni prima, a determinate condizioni ( 41 ).

La suddetta proposta implica che si possa effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza anche se non sono stati fissati obiettivi di conservazione specifici per i siti.

In tal caso si dovrebbero utilizzare esclusivamente dati più aggiornati.

La proposta illustra inoltre il parere della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli obiettivi di conservazione specifici dei siti possono agevolare lo svolgimento di un’opportuna valutazione dell’incidenza.

81. Pertanto si deve rilevare che, nella pratica, un’opportuna valutazione dell’incidenza può essere effettuata sulla base di obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria, qualora le autorità competenti non abbiano ancora fissato obiettivi di conservazione specifici dei siti.

2. Ammissibilità dell’opportuna valutazione dell’incidenza sulla base di obiettivi di conservazione provvisori

82. Per quanto riguarda i siti identificati sulla base della direttiva «habitat», il legislatore ha persino riconosciuto implicitamente tale metodo dell’identificazione provvisoria degli obiettivi di conservazione, come giustamente hanno sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Irlanda.

L’articolo 4, paragrafo 4 concede infatti agli [OSCURATO:PERSONA] membri un termine di sei anni per fissare le priorità e, di conseguenza, gli obiettivi di conservazione delle zone di protezione; tale termine decorre dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha iscritte, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, nell’elenco dell’Unione dei siti di importanza comunitaria, ossia li ha designati come sito Natura 2000 ( 42 ).

Tuttavia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, nel corso di detto termine i siti sono già soggetti alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, ai fini della cui applicazione – come già osservato ( 43 ) – gli obiettivi di conservazione costituiscono un punto di riferimento obbligatorio .

83. SU e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale identificazione provvisoria degli obiettivi di conservazione è ammissibile esclusivamente durante il periodo transitorio espressamente concesso dalla direttiva «habitat».

In assenza di un periodo transitorio corrispondente nella direttiva «uccelli», l’identificazione provvisoria sarebbe dunque esclusa completamente per la ZPS di cui trattasi.

84. Rispetto a tale tesi si deve ammettere che la fissazione immediata o, quanto meno, tempestiva degli obiettivi di conservazione è necessaria al fine di garantire una tutela ottimale per le esigenze della zona di protezione interessata.

Fino a quando tali obiettivi non sono fissati, le priorità della protezione dei siti non sono note; dunque non è ancora chiaro come i mezzi intrinsecamente limitati della gestione dei siti debbano essere distribuiti tra i vari obiettivi di conservazione.

Inoltre, fino a quando non si chiarisce quale fra questi obiettivi sia prioritario, talune misure di protezione possono persino essere bloccate da conflitti tra diversi obiettivi di conservazione ( 44 ).

85. L’assenza di obiettivi di conservazione impedisce del resto il controllo efficace della cosiddetta «condizionalità» ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, e dell’allegato II del regolamento n. 1306/2013 ( 45 ), e di conseguenza il rispetto dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva «habitat» per quanto riguarda la gestione delle superfici agricole.

Gli obiettivi di conservazione sono difatti necessari per determinare i relativi obblighi degli agricoltori.

Qualora tali obblighi non possano essere determinati, non è possibile controllarne l’osservanza ( 46 ).

Pertanto, non essendo soddisfatto un prerequisito per l’assegnazione degli aiuti agricoli, l’assenza di obiettivi di conservazione potrebbe ostare al versamento di tali aiuti agli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 47 ).

86. Nondimeno, come evidenzia la [OSCURATO:PERSONA], tutte queste considerazioni riguardano più la gestione delle zone di protezione e meno la valutazione degli effetti pregiudizievoli dei progetti su tali zone.

87. Soprattutto, però, per le ZPS non è previsto un periodo transitorio ai sensi della direttiva «uccelli», se non altro perché quest’ultima non contiene norme esplicite sugli obiettivi di conservazione o sulla loro fissazione.

Solo alla luce della direttiva «habitat» adottata successivamente risulta chiaro che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fissare tali obiettivi anche per le ZPS a norma della direttiva «uccelli».

Tuttavia non si può ritenere che il legislatore, adottando la direttiva «habitat», abbia voluto stabilire implicitamente, e senza fissare un periodo transitorio comparabile, requisiti più rigorosi per l’opportuna valutazione dell’incidenza relativi alle ZPS rispetto a quelli relativi alle zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat».

88. Peraltro la Corte si è già frequentemente pronunciata in merito all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» alle ZPS, senza che fossero individuabili obiettivi di conservazione fissati specificamente per i siti ( 48 ).

89. Del resto, di norma l’efficacia protettiva dell’opportuna valutazione dell’incidenza di piani o progetti non è sminuita se si sopperisce all’assenza di tali obiettivi e di priorità con obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria.

Tale valutazione, tenendo conto nella stessa misura di tutti gli habitat e le specie presenti nel sito nonché delle potenzialità di sviluppo, implica tendenzialmente una tutela del sito più ampia – contrariamente a quanto sostenuto da SU e dalla [OSCURATO:PERSONA] – rispetto ai casi in cui si specifica, per mezzo degli obiettivi di conservazione, l’importanza dei diversi elementi oggetto di tutela.

90. Così, per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], il formulario standard menziona in tutto dieci specie di uccelli elencate nell’allegato I ( 49 ), mentre gli obiettivi di conservazione fissati nel frattempo ( 50 ) ne comprendono solo cinque.

Se, in sede di fissazione degli obiettivi di conservazione, le altre specie sono giustamente considerate come non significative, gli effetti su tali specie non possono ostare a un progetto.

91. Se non si formulassero obiettivi di conservazione specifici per il sito, basandosi dunque su obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria, sarebbe probabilmente molto più difficile o addirittura impossibile motivare tale conclusione.

La fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito e l’ordine di priorità che ne deriva presuppongono infatti un’accurata valutazione scientifica delle caratteristiche del sito interessato ( 51 ), che manca nell’ambito di un’identificazione esclusivamente provvisoria di detti obiettivi.

Per questo motivo si ritiene, in assenza di obiettivi di conservazione specifici per il sito, che tutti gli habitat, le popolazioni e le potenzialità di sviluppo rivestano pari importanza e, conseguentemente, siano meritevoli di tutela.

92. Come indica l’argomento già discusso della [OSCURATO:PERSONA] ( 52 ), la presenza di obiettivi di conservazione specifici per il sito può dunque agevolare, in pratica, l’autorizzazione dei progetti.

93. Occorre osservare, a titolo integrativo, che un’opportuna valutazione dell’incidenza basata su obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria può comportare conseguenti problemi se essa giunge alla conclusione che il progetto possa pregiudicare l’integrità del sito in causa.

In tal caso si pone la questione se, in via eccezionale, sia possibile concedere un’autorizzazione basata su motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat».

Tuttavia, nel caso di specie non è la Corte a dover decidere se si possano effettuare le valutazioni comparative necessarie a tal fine in assenza di obiettivi di conservazione specifici per il sito e della fissazione di priorità.

Nei procedimenti principali, secondo il giudice del rinvio non sussistono infatti elementi che indichino la possibilità che i parchi eolici pregiudichino obiettivi di conservazione effettivamente ipotizzabili.

94. Se uno Stato membro non ha ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per un sito Natura 2000 interessato da un piano o da un progetto, la valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» deve basarsi di conseguenza sulla presunzione che gli obiettivi di conservazione di una zona di protezione ai sensi di tale direttiva includano tutti i tipi di habitat ivi presenti elencati nell’allegato I, comprese le specie tipiche di tali habitat e tutte le specie ivi presenti elencate nell’allegato II, e che gli obiettivi di conservazione di una ZPS includano tutte le specie migratrici ivi presenti elencate nell’allegato I della direttiva «uccelli», nonché tutte quelle ivi presenti non menzionate in detto allegato che ritornano regolarmente.

Può rendersi altresì necessario inserire tra gli obiettivi di conservazione così identificati le potenzialità di sviluppo del sito, necessarie alla luce dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat e specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti Natura 2000, per consentire il ripristino di habitat e popolazioni.

Si possono escludere solo tipi di habitat e specie la cui presenza non è significativa.

E. Conseguenze per l’esame preliminare

95. Le considerazioni appena esposte sull’importanza degli obiettivi di conservazione specifici del sito per l’opportuna valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» si applicano mutatis mutandis all’esame preliminare per determinare se tale valutazione sia effettivamente necessaria.

96. Come ho già spiegato, gli obiettivi di conservazione costituiscono il punto di riferimento per detta valutazione ( 53 ).

Tuttavia, neppure l’esame preliminare presuppone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano già fissato obiettivi di conservazione specifici per il sito.

È già sufficiente identificarli in via provvisoria sulla base delle caratteristiche del sito.

97. Il legislatore ha riconosciuto implicitamente tale possibilità per i siti a norma della direttiva «habitat» nel corso del periodo transitorio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, esattamente come nel caso dell’opportuna valutazione dell’incidenza vera e propria.

Per le ZPS a norma della direttiva «uccelli», che non utilizza l’espressione «obiettivi di conservazione» né prevede esplicitamente l’obbligo di fissarli né un termine apposito per la loro formulazione, detta possibilità deve quindi sussistere a maggior ragione.

98. Anche per quanto riguarda l’esame preliminare, non ci si può dunque attendere che il sistema dell’opportuna valutazione dell’incidenza riduca la sua efficacia protettiva; al contrario, in assenza di obiettivi di conservazione specifici sarà di norma più difficile escludere già in fase di esame preliminare il deterioramento considerevole di un sito Natura 2000.

99. In primo luogo, nel sito possono essere presenti habitat, specie o potenzialità di sviluppo cui gli obiettivi di conservazione specifici attribuirebbero un’importanza limitata.

Tuttavia, ciò non è di norma possibile nel caso dell’identificazione in via provvisoria di tali obiettivi ( 54 ).

Perciò, nell’esame preliminare occorre tenere conto del possibile pregiudizio per tali habitat, specie o potenzialità di sviluppo ed effettuare una valutazione completa.

100. In secondo luogo, in assenza della fissazione esplicita di obiettivi di conservazione specifici per il sito, possono sorgere dubbi sulla portata degli obiettivi da adottare in via provvisoria, in particolare a causa di lacune nelle conoscenze in merito agli habitat, alle specie e alle potenzialità di sviluppo presenti nel sito che rischiano di essere danneggiate dal progetto.

Se tali dubbi non vengono confutati a priori , si rende necessaria una valutazione completa, se non altro per fare chiarezza sugli obiettivi di conservazione da adottare.

101. Pertanto, per l’esame preliminare valgono le stesse considerazioni svolte per l’opportuna valutazione vera e propria.

Se uno Stato membro non ha ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per un sito Natura 2000 interessato da un piano o da un progetto, deve fondare di conseguenza l’esame preliminare per determinare se sia necessaria una valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» sulla presunzione che gli obiettivi di conservazione di una zona di protezione ai sensi di tale direttiva includano tutti i tipi di habitat ivi presenti elencati nell’allegato I, comprese le specie tipiche di tali habitat e tutte le specie ivi presenti elencate nell’allegato II, e che gli obiettivi di conservazione di una ZPS includano tutte le specie migratrici ivi presenti elencate nell’allegato I della direttiva «uccelli», nonché tutte quelle ivi presenti non menzionate in detto allegato che ritornano regolarmente.

Può rendersi altresì necessario inserire tra gli obiettivi di conservazione così identificati le potenzialità di sviluppo del sito, necessarie alla luce dello stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti di Natura 2000, per consentire il ripristino di habitat e popolazioni.

Si possono escludere solo tipi di habitat e specie la cui presenza non è significativa ( 55 ).

F. Limitazione degli effetti nel tempo?

102. Nel caso in cui la Corte di giustizia non adotti il mio punto di vista e ritenga che la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per sito costituisca un prerequisito per l’opportuna valutazione dell’incidenza e per l’esame preliminare, dovrebbe almeno limitare gli effetti nel tempo della sua decisione.

103. È certamente vero che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, che la Corte fornisce nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore ( 56 ).

Nondimeno, in via del tutto eccezionale, in applicazione di un principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere condotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, ossia la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti ( 57 ).

104. Tali condizioni sarebbero soddisfatte se la Corte dovesse statuire che, per le ZPS ai sensi della direttiva «uccelli», l’opportuna valutazione dell’incidenza e l’esame preliminare sono possibili soltanto dopo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fissato obiettivi di conservazione specifici per il sito.

105. Vi è il rischio che, finora, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non abbiano ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per molte ZPS, poiché devono far fronte all’obbligo di adottarli soltanto da quando è stata emessa la sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 ).

In relazione alle ZPS, difatti, tale obbligo non è espressamente stabilito dalla direttiva «uccelli» né dalla direttiva «habitat».

Contrariamente a quest’ultima, che prevede termini specifici per la fissazione degli obiettivi di conservazione, la direttiva «uccelli» non utilizza nemmeno l’espressione «obiettivi di conservazione».

106. Anche se la Corte non dovesse riconoscere la buona fede degli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alle ZPS, ciò non sarebbe imputabile ai proponenti del progetto che, facendo affidamento sulle norme nazionali vigenti, non si sarebbero pertanto dovuti attendere di non poter ricevere un’autorizzazione legittima per via dell’assenza di obiettivi di conservazione specifici del sito.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] dichiara, nelle sue indicazioni interpretative, che un’opportuna valutazione in mancanza di obiettivi di conservazione specifici del sito, pur comportando un maggior rischio di violare l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è nondimeno possibile ( 58 ).

107. Contestualmente, sussiste anche il rischio di gravi inconvenienti.

Al momento nessuno può stabilire quanti siti Natura 2000 siano interessati da questo problema, né tanto meno quante opportune valutazioni dell’incidenza o esami preliminari effettivamente svolti fossero contestabili per via di tale carenza.

Ciò potrebbe dunque causare ritardi considerevoli nell’attuazione di piani o progetti che sono stati avviati in buona fede ( 59 ), senza che tali ritardi siano giustificati da effetti pregiudizievoli su siti Natura 2000.

108. L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito tale aspetto nell’udienza a proposito del caso di Dublino: poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dubbi sulla qualità degli obiettivi di conservazione specifici fissati nel frattempo per cinque ZPS nella baia di Dublino, sussiste il rischio che nella città non sia possibile autorizzare alcun progetto che possa comportare lo smaltimento delle acque reflue nella baia.

In relazione a tale rischio, sarebbe irrilevante che le acque reflue fossero depurate per mezzo di impianti appositi al punto da escludere qualsiasi effetto pregiudizievole per le ZPS.

109. Pertanto una decisione in tal senso della Corte di giustizia dovrebbe valere solo per i piani e i progetti che sono stati autorizzati dopo la pronuncia della sentenza nelle presenti cause.

La Corte potrebbe persino considerare la possibilità di limitare l’applicazione di tale decisione alle procedure di autorizzazione avviate soltanto dopo la pronuncia della sentenza, poiché potrebbero essere già stati elaborati studi complessi sull’incidenza dei progetti anche in relazione a procedure di autorizzazione già in corso, sulla base di obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria, senza che siano stati fissati obiettivi di conservazione specifici per i siti ( 60 ).

VI. Conclusioni

110. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Se uno Stato membro non ha ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per un sito Natura 2000 interessato da un piano o da un progetto, la valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ma anche l’esame preliminare per determinare se tale valutazione sia necessaria, devono basarsi sulla presunzione che gli obiettivi di conservazione di un sito di protezione ai sensi di tale direttiva includano tutti i tipi di habitat ivi presenti elencati nell’allegato I, comprese le specie tipiche di tali habitat e tutte le specie ivi presenti elencate nell’allegato II, e che gli obiettivi di conservazione di una zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici includano tutte le specie di uccelli ivi presenti menzionate nell’allegato I di quest’ultima direttiva nonché tutte le specie migratrici ivi presenti, non menzionate in detto allegato, che ritornano regolarmente.

Può rendersi altresì necessario inserire tra gli obiettivi di conservazione così identificati le potenzialità di sviluppo del sito, necessarie alla luce dello stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti Natura 2000, per consentire il ripristino di habitat e popolazioni.

Si possono escludere solo tipi di habitat e specie la cui presenza non è significativa. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Nel procedimento principale risulta pertinente la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ), nella versione modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 ( GU 2013, L 158, pag. 193 ). ( 3 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ), come modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 ( GU 2013, L 170, pag. 115 ). ( 4 ) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 ). ( 5 ) Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale non è chiaro se abbia costituito oggetto della valutazione il degrado di habitat protetti a causa delle perturbazioni generate dagli impianti [v. in merito alla necessità della valutazione di tale aspetto la sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (Kaliakra) ( C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 59 ), e le mie conclusioni in tale causa ( C‑141/14 , EU:C:2015:528 , paragrafi da 94 a 99 )]. ( 6 ) Sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 106 ), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑411/17 , EU:C:2019:622 , punto 116 ). ( 7 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 59 ), del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑411/17 , EU:C:2019:622 , punto 120 ), e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 38 ). ( 8 ) Sentenze del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑404/09 , EU:C:2011:768 , punto 100 ), del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 139 ), del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. ( C‑293/17 e C‑294/17 , EU:C:2018:882 , punto 98 ), e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 39 ). ( 9 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punti 43 e 44 ), del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 226 ), e del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑323/17 , EU:C:2018:244 , punto 34 ). ( 10 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 44 ), del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 254 ), e del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. ( C‑293/17 e C‑294/17 , EU:C:2018:882 , punto 114 ). ( 11 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:39 , paragrafi da 91 a 93 ). ( 12 ) Sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 42 ), e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑41/24 , EU:C:2025:140 , punto 48 ). ( 13 ) V., a titolo illustrativo, mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:39 , paragrafo 105 ). ( 14 ) Sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK ( C‑243/15 , EU:C:2016:838 , punto 49 ). ( 15 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 46 ). ( 16 ) In merito alle potenzialità di sviluppo, cfr. infra paragrafi da 76 a

78. ( 17 )

V. sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 47 ), e del 4 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑179/06 , EU:C:2007:578 , punto 35 ). ( 18 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 48 ), 11 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑258/11 , EU:C:2013:220 , punto 30 ), e del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 112 ). ( 19 ) Agenzia europea dell’ambiente, Natura 2000 sites designated under the EU Habitats and [OSCURATO:PERSONA] (pubblicato il 5 novembre 2025), https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/natura-2000-sites-designated-under. ( 20 )

V. appena supra , paragrafo

49. ( 21 ) V., ad esempio, sentenza del 26 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑142/16 , EU:C:2017:301 , punti da 29 a 33 ). ( 22 ) Si tratta delle versioni inglese, danese, francese, greca, italiana, neerlandese, portoghese e spagnola.

Le altre versioni linguistiche non hanno costituito oggetto della procedura legislativa che ha condotto all’adozione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». ( 23 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punti da 46 a 53 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punti 64 e 65 ), nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punti 105 e 106 ). ( 24 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 46 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 64 ), nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punto 105 ). ( 25 )

V. anche sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 213 ) e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 59 ). ( 26 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 52 ), nonché del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 157 ). ( 27 ) Sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 207 ), del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punti 49 e 50 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 155 ). ( 28 ) In tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punti da 207 a 209 , nonché 213 e 221). ( 29 ) In tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑535/07 , EU:C:2010:602 , punti da 62 a 66 ). ( 30 ) Sentenza del 12 settembre 2024 ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 46 ). ( 31 )

V. supra , paragrafi 48 e

49. ( 32 ) Sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 42 ). ( 33 ) Sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punti 45 e 46 ). ( 34 )

V. sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 54 ), e del 7 novembre 2018, Holohan e a. ( C‑461/17 , EU:C:2018:883 , punti 35 e 37 ), nonché le mie conclusioni nella causa CFE e Terre wallonne ( C‑43/18 e C‑321/18 , EU:C:2019:56 , paragrafo 76 ) e nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:150 , paragrafo 45 ) e le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:317 , paragrafo 31 ). ( 35 ) Decisione di esecuzione 2011/484/UE della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892] ( GU 2011, L 198, pag. 39 ). ( 36 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑304/05 , EU:C:2007:228 , paragrafo 33 ). ( 37 )

V. sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punti da 47 a 49 ). ( 38 ) Sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 48 ), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑304/05 , EU:C:2007:228 , paragrafo 34 ). ( 39 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑281/16 , EU:C:2017:476 , paragrafi da 52 a 63 ). ( 40 )

V. riferimenti contenuti nella nota

8. ( 41 ) Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali [COM(2025)984 final, pagg. 28 e 29]. ( 42 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 53 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 65 ), nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punto 106 ). ( 43 )

V. il precedente paragrafo

72. ( 44 ) Sentenza del 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2010:114 , punto 53 ) nonché, a titolo illustrativo, le mie conclusioni nella causa Latvijas valsts meži ( C‑434/22 , EU:C:2023:595 , paragrafo 41 ), sulle misure antincendio nei siti Natura 2000. ( 45 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ( GU 2013, L 347, pag. 549 ). ( 46 )

V. sentenza del Tribunale del 20 novembre 2024, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑508/22 , EU:T:2024:855 , punti da 78 a 80 ). ( 47 )

V. sentenza del 17 dicembre 2020, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/19 P , EU:C:2020:1041 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). ( 48 )

V. per esempio sentenze del 29 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑209/02 , EU:C:2004:61 , punti 22 e segg.), del 20 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑304/05 , EU:C:2007:532 , punti 16 , 17 e 95 ), e del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑404/09 , EU:C:2011:768 , punti 101 e 102 ). ( 49 ) https://natura2000.eea.europa.eu/?sitecode=IE0004094&views=Sites_View. ( 50 ) https://www.npws.ie/sites/default/files/protected-sites/conservation_objectives/CO004094_0.pdf. ( 51 ) V., a titolo illustrativo, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:150 , paragrafi da 56 a 64 ). ( 52 )

V. supra , paragrafi 79 e

80. ( 53 )

V. i precedenti paragrafi da 50 a

56. ( 54 )

V. il precedente paragrafo

91. ( 55 )

V. il precedente paragrafo

94. ( 56 ) Sentenze del 6 marzo 2007, Meilicke e a. ( C‑292/04 , EU:C:2007:132 , punto 34 ), e del 23 aprile 2020, Herst ( C‑401/18 , EU:C:2020:295 , punto 54 ). ( 57 ) Sentenze del 6 marzo 2007, Meilicke e a. ( C‑292/04 , EU:C:2007:132 , punto 35 ), e del 23 aprile 2020, Herst ( C‑401/18 , EU:C:2020:295 , punto 56 ). ( 58 )

V. Documento guida su valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 (settembre 2021, pag. 7). ( 59 )

V. sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14 , EU:C:2016:311 , punto 105 ). ( 60 )

V. sentenze del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] van Noord-Holland ( C‑81/96 , EU:C:1998:305 , punti 23 e 24 ) per quanto riguarda la valutazione generale dell’impatto ambientale, e del 23 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑209/04 , EU:C:2006:195 , punti 56 e 57 ) per l’opportuna valutazione ai sensi della direttiva «habitat».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CC0027 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 aprile 2026 ( 1 ) Cause riunite C‑27/25 e C‑356/25 SU e [OSCURATO:PERSONA] CLG contro [OSCURATO:PERSONA], ex [OSCURATO:PERSONA], e a. Interveniente: [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal [Corte d’appello, Irlanda]) e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], ex [OSCURATO:PERSONA], e a. Interveniente: [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte, Irlanda]) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – Valutazione di piani o progetti che possono avere un impatto significativo su una zona di protezione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona medesima – Esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione dell’incidenza – Mancata fissazione di obiettivi di conservazione specifici per i siti» I. Introduzione 1. L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» ( 2 ) esige che gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino una valutazione ex ante per stabilire se i piani o i progetti abbiano un impatto significativo sui siti Natura 2000. L’oggetto della valutazione è costituito dall’incidenza sugli obiettivi di conservazione di tali siti. Tuttavia, ci si domanda se tale valutazione sia effettivamente possibile nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri non abbiano fissato alcun obiettivo di conservazione specifico per il sito interessato e, inoltre, se detti obiettivi di conservazione specifici per i siti costituiscano un prerequisito per l’esame preliminare, con cui si verifica se sia necessaria un’opportuna valutazione completa. Tali questioni costituiscono oggetto di entrambi i procedimenti in esame. 2. Ai fini delle suddette valutazioni, infatti, è possibile identificare gli obiettivi di conservazione, se necessario, anche senza fissarli specificamente per il sito. Ciò non deve assolutamente comportare una riduzione della protezione; al contrario, la portata di quest’ultima può persino ampliarsi prima che, comportando una valutazione comparativa di diversi obiettivi e in relazione ad altri aspetti, vengano fissati obiettivi di conservazione specifici. La direttiva «habitat», inoltre, prevede almeno in via transitoria opportune valutazioni svolte su tale base. 3. La questione se la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito costituisca nondimeno un prerequisito obbligatorio per l’opportuna valutazione e per l’esame preliminare non riveste importanza solo dal punto di vista procedurale, poiché è dubbio che gli organismi degli [OSCURATO:PERSONA] membri possano effettivamente autorizzare un piano o un progetto, se non è possibile svolgere l’esame preliminare o, se del caso, la valutazione in assenza di obiettivi di conservazione. L’approvazione da parte di tali organismi presuppone infatti detta valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat». Moltissimi progetti nell’Unione potrebbero essere interessati da tale problema, dal momento che non è certo in quale misura né eventualmente quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fissato obiettivi di conservazione specifici per i siti. II. Contesto normativo A. Direttiva «uccelli» 4. La direttiva «uccelli» attualmente in vigore ( 3 ) è una versione codificata di una direttiva precedente del 1979 ( 4 ), con cui l’allora Comunità europea aveva adottato per la prima volta norme in materia di protezione della natura. Tuttavia, ai fini del presente procedimento le due versioni sono, per quanto ravvisabile, identiche. 5. L’articolo 4 della direttiva «uccelli» prevede la designazione delle zone di protezione speciale (in prosieguo: «ZPS») per gli uccelli: «1.   Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. [OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale. 3. (…) 4   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. [OSCURATO:PERSONA] membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione». B. Direttiva «habitat» 6. La direttiva «habitat» del 1992 estende l’ambito di applicazione della protezione della natura ai sensi del diritto dell’Unione ad altre specie animali e vegetali nonché a taluni tipi di habitat e integra parzialmente la precedente direttiva «uccelli». 7. L’ottavo e il decimo considerando menzionano gli obiettivi di conservazione: «considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti; (…) considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata». 8. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva «habitat» descrive la rete delle zone di conservazione europee: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva [Uccelli]». 9. Ai sensi della direttiva «habitat», la designazione di zone di conservazione implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri identifichino in primo luogo zone idonee in base a criteri scientifici e le propongano alla [OSCURATO:PERSONA] (articolo 4, paragrafo 1). In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] deve classificarle come siti di importanza comunitaria (articolo 4, paragrafo 2). 10. L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» disciplina la designazione dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione: «Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti». 11. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «habitat» si applicano già determinati regimi di protezione per i siti di importanza comunitaria: «Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al[l’articolo 4,] paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4». 12. L’articolo 6 della direttiva «habitat» contiene le disposizioni sulla protezione di tali zone di protezione speciale: «1.   Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4.   Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. (…)». 13. L’articolo 7 della direttiva «habitat» sostituisce una disposizione della direttiva «uccelli» in materia di protezione con disposizioni specifiche della direttiva «habitat»: «Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della [direttiva «uccelli»], per quanto riguarda le [ZPS] classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della [direttiva «uccelli»] qualora essa sia posteriore». III. Fatti A. [OSCURATO:PERSONA] 14. Il 28 settembre 2022 l’[OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]», Irlanda) ha rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») un’autorizzazione di costruzione intesa ad apportare modifiche a un parco eolico già in precedenza autorizzato nella Contea di Waterford, Irlanda. Con tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] ha consentito di aumentare l’altezza della punta delle turbine a un massimo di 155 metri e di costruire un pilone meteorologico più elevato (99 metri). 15. Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una opportuna valutazione delle implicazioni del progetto proposto per cinque zone di conservazione individuate ai sensi della direttiva «habitat» e della direttiva «uccelli», tra cui la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], situata nelle contee di Cork e Waterford. Detta ZPS protetta a norma della direttiva «uccelli» dista 13 km dal sito del parco eolico nel suo punto più prossimo e 13,5 km dalla turbina più vicina. È pacifico che, alla data della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA], non esistevano obiettivi di conservazione specifici per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA]. 16. Nell’adottare la sua decisione, l’[OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla relazione del suo ispettore, in base alla quale risulta che gli obiettivi di conservazione per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA] consistevano in un «documento generico sugli obiettivi di conservazione». Gli interessi meritevoli di tutela nel sito, ossia le specie e gli habitat in virtù dei quali il sito è protetto, sono il cigno selvatico ( Cygnus cygnus ), il fischione ( Mareca penelope o Anas penelope ), l’alzavola ( Anas crecca ), la pittima reale ( Limosa limosa ) nonché determinati habitat delle zone umide e gli uccelli acquatici che le utilizzano. 17. L’ispettore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, per quanto riguarda gli interessi meritevoli di tutela, ad eccezione del cigno selvatico, si potevano escludere pregiudizi all’integrità del sito, sulla base del fatto che gli habitat all’interno dei siti del parco eolico non erano adatti a nessuna delle suddette specie. Per quanto riguarda il cigno selvatico, l’ispettore ha stabilito che le indagini pertinenti non avevano indicato la presenza di esemplari all’interno o in prossimità del parco eolico. Perciò è giunto alla conclusione che la proposta di aumentare l’altezza e il diametro del rotore non avrebbe pregiudicato l’integrità della ZPS in quanto tale nei confronti di tale specie. Nessuna delle parti contesta tale constatazione di fatto. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso che il progetto non avrebbe pregiudicato l’integrità della ZPS di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale. 18. SU e la [OSCURATO:PERSONA] hanno avviato un procedimento di controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione sostenendo, tra l’altro, che, in mancanza di obiettivi di conservazione per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] non era competente ad effettuare una opportuna valutazione dei progetti proposti. 19. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso che in talune circostanze – in effetti, nella maggior parte di esse – gli obiettivi di conservazione sono necessari per effettuare una opportuna valutazione valida. Tuttavia, nelle particolari circostanze del caso di specie era possibile effettuare una opportuna valutazione valida anche in assenza di detti obiettivi, dal momento che le prove scientifiche dimostravano che l’interesse meritevole di tutela – nel caso di specie, la presenza del cigno selvatico – non sarebbe stato comunque pregiudicato dal progetto previsto, a prescindere dal tipo di obiettivi di conservazione che erano stati stabiliti. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, con ragionevole certezza scientifica, che il progetto « non pregiudicherà l’integrità del sito in causa » perché l’effetto di cui trattasi al di fuori del sito avrebbe richiesto la presenza fisica del cigno selvatico nel sito della [OSCURATO:PERSONA] e tale presenza è stata esclusa. Tale conclusione riguarda il rischio che gli uccelli entrino in collisione con i rotori delle turbine ( 5 ). 20. Avverso tale decisione SU e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un’impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello). B. [OSCURATO:PERSONA] 21. L’8 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico. Il progetto dista 9,9 km dalla ZPS di [OSCURATO:PERSONA]. I documenti relativi alla domanda contenevano, tra l’altro, una relazione riguardante la valutazione dell’impatto ambientale, una relazione riguardante l’esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione e una cosiddetta «Natura impact statement» (dichiarazione di impatto ambientale), un parere scientifico, previsto dal diritto irlandese, relativo all’impatto del progetto sui siti Natura 2000. 22. Con decisione dell’8 novembre 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso il permesso di costruire per il progetto in questione. L’11 gennaio 2024 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso avverso tale permesso. 23. Tuttavia, gli obiettivi e le misure di conservazione specifici per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA] sono stati fissati soltanto il 24 marzo 2024. Nel procedimento giurisdizionale è stato riconosciuto che la loro fissazione è avvenuta tardivamente. 24. L’11 aprile 2025 la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha escluso ogni ragionevole possibilità che l’eventuale mancata considerazione degli obiettivi e/o delle misure di conservazione nel caso di specie producesse effetti su qualsiasi sito Natura 2000. Pertanto ha respinto la richiesta di annullamento dell’autorizzazione del progetto, a prescindere dall’esito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia sottopone alla Corte una questione pregiudiziale al fine di decidere se possa almeno concludere, a favore del ricorrente, che l’esame preliminare della necessità dell’opportuna valutazione avrebbe presupposto la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito. IV. Rinvio pregiudiziale 25. Nella causa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) ha sottoposto alla Corte la seguente questione: Se gli obiettivi di conservazione validi per una [ZPS] costituiscano un prerequisito della competenza dell’autorità preposta a effettuare una opportuna valutazione valida ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva [«habitat»], in sede di esame di una domanda di autorizzazione. 26. Con ordinanza del 20 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑27/25 , EU:C:2025:203 ), il presidente della Corte ha respinto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) di ricorrere al procedimento accelerato, disponendo tuttavia la trattazione della causa in via prioritaria. 27. SU e la [OSCURATO:PERSONA] CLG, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. 28. In seguito alla summenzionata domanda di pronuncia pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha sottoposto alla Corte la seguente questione integrativa nella causa [OSCURATO:PERSONA]: Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [«habitat»], come applicato alla direttiva [«uccelli»] dall’articolo 7 della prima direttiva, abbia per effetto che la determinazione da parte di un’autorità competente di uno Stato membro riguardo alla questione se un piano o progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di [una ZPS] possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, debba essere effettuata con riferimento agli obiettivi di conservazione e/o alle misure di conservazione stabiliti per il sito interessato e/o, in particolare, per qualsiasi sito che si intenda escludere dalla valutazione in quanto si ritiene improbabile che possa subire incidenze significative. 29. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha inoltre rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] desidera espressamente che la Corte non renda anonimo il suo nome nelle pubblicazioni relative alla causa. 30. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. 31. Il 22 ottobre 2025 il presidente della Corte di giustizia ha riunito le due cause e disposto inoltre la trattazione in via prioritaria della causa [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza del 25 marzo 2026 hanno partecipato SU e la [OSCURATO:PERSONA] CLG nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea. V. Valutazione giuridica 32. La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] mira a chiarire se sia possibile effettuare un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», qualora le autorità competenti non abbiano fissato obiettivi di conservazione specifici per il sito protetto interessato. La causa [OSCURATO:PERSONA] solleva la questione preliminare se gli obiettivi di conservazione specifici per i siti costituiscano addirittura un prerequisito per l’esame preliminare e se sia effettivamente necessaria un’opportuna valutazione. 33. Perciò, in base ad alcune indicazioni sulla ricevibilità della causa [OSCURATO:PERSONA] (sub A), sono necessarie innanzitutto alcune osservazioni preliminari su queste due fasi di verifica (sub B). È poi necessario fornire chiarimenti sull’obbligo di fissare obiettivi di conservazione specifici per i siti Natura 2000 (sub C). Solo in seguito sarà possibile esaminare le conseguenze dell’assenza di obiettivi di conservazione specifici dei siti per l’opportuna valutazione (sub D) e l’esame preliminare (sub E). Qualora la Corte di giustizia non condivida il mio punto di vista, proporrò infine di limitare gli effetti nel tempo della sua decisione (sub F). A. Ricevibilità della causa [OSCURATO:PERSONA] 34. [OSCURATO:PERSONA] ritiene irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] perché la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) si è già pronunciata nel merito; perciò la risposta non sarebbe più rilevante ai fini della decisione. 35. Secondo quanto sostenuto dall’Irlanda, tale decisione nel merito non è ancora passata in giudicato, perché una domanda di ammissione di un’impugnazione sarebbe tuttora pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) irlandese, ma ciò non incide sul fatto che attualmente la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) non necessita (più) di una risposta per decidere nel merito della controversia. 36. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) afferma tuttavia di dovere ancora concludere se l’esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione avrebbe presupposto la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito. Tale conclusione riguarda la fondatezza originaria del ricorso. Se quest’ultimo risultasse inizialmente fondato, ciò comporterebbe quanto meno conseguenze per le spese, spesso ragguardevoli, del procedimento dinanzi ai giudici irlandesi. 37. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. B. Funzionamento dell’opportuna valutazione dell’incidenza e dell’esame preliminare 38. L’articolo 6 della direttiva «habitat» prevede una serie di obblighi e procedure specifici che, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, sono intesi ad assicurare il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione. A tal fine occorre conseguire l’obiettivo più generale della stessa direttiva, che è quello di garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa ( 6 ). 39. Ai fini di una procedura di autorizzazione è importante soprattutto l’opportuna valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», perché le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su un piano o un progetto ai sensi della seconda frase di tale disposizione, tenuto conto delle conclusioni dell’opportuna valutazione, solo dopo avere avuto la certezza che il progetto non pregiudicherà l’integrità di un sito Natura 2000. Secondo una giurisprudenza constante, esse possono pervenire a tale conclusione soltanto se non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di effetti pregiudizievoli del progetto su detto sito ( 7 ). 40. Pertanto l’opportuna valutazione non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei piani o dei progetti previsti sul sito protetto in questione ( 8 ). 41. Ma quando deve essere effettuata un’opportuna valutazione dell’incidenza? 42. A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito. 43. Tale requisito è quindi subordinato alla condizione che vi sia una possibilità o un rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Secondo la relativa interpretazione della direttiva «habitat», occorre tenere conto in particolare del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di tutela di livello elevato perseguita dall’Unione in campo ambientale, conformemente all’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE. La Corte di giustizia ne ha dedotto che tale possibilità o rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato ( 9 ). Quindi, in caso di dubbio quanto alla mancanza di effetti significativi, occorre effettuare la valutazione completa ( 10 ). 44. Ho indicato che, anche per quanto concerne l’esame preliminare, devono sussistere tali dubbi ragionevoli di natura scientifica ( 11 ), altrimenti esisterebbe il rischio che l’opportuna valutazione sia invariabilmente necessaria, poiché si possono sempre sollevare dubbi irragionevoli o di carattere non scientifico che tuttavia sono difficilmente confutabili. La Corte ha sostenuto tale punto di vista ( 12 ). 45. Perciò, in relazione sia all’esame preliminare che all’opportuna valutazione effettiva, il criterio è costituito dall’esclusione di ragionevoli dubbi scientifici circa l’assenza di significative incidenze per i siti Natura 2000. 46. I due stadi dell’esame differiscono però in termini di intensità. Di norma il criterio di demarcazione preciso dipende dalle circostanze del caso di specie, nonché dalle pertinenti conoscenze scientifiche e tecniche. Se, dalle informazioni già disponibili indipendentemente dal progetto, nell’ambito dell’esame preliminare, risulta già, senza che sussistano dubbi, che un progetto non può incidere su alcun sito Natura 2000, non è necessaria un’opportuna valutazione completa. Se, invece, nella prima fase risultano necessarie una nuova perizia scientifica e/o la trasposizione di conoscenze da altri settori, si dovrebbe effettuare l’opportuna valutazione ( 13 ), che richiede poi anche la partecipazione del pubblico ( 14 ). 47. Il punto di riferimento delle due valutazioni è costituito dagli obiettivi di conservazione del sito interessato. 48. Per quanto concerne l’opportuna valutazione vera e propria, ciò risulta già dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», che prevede espressamente una valutazione della compatibilità con gli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito. Vero è che l’obiettivo della valutazione della compatibilità dei piani o progetti con gli obiettivi di conservazione è espresso in modo così chiaro solo nella versione tedesca di tale disposizione, mentre le altre versioni originarie richiedono unicamente di tenere conto degli obiettivi di conservazione. Tuttavia, il decimo considerando spiega anche nelle altre versioni linguistiche che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve essere sottoposto a una valutazione ( 15 ). 49. Ciò corrisponde alla funzione degli obiettivi di conservazione, che definiscono quali sono gli habitat o le specie presenti nel sito, nonché le potenzialità di sviluppo di tali habitat e specie ( 16 ) da proteggere a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Gli effetti sugli habitat, sulle specie o sulle potenzialità di sviluppo che non costituiscono oggetto degli obiettivi di conservazione, invece, non rilevano ai fini dell’applicazione di tale disposizione né, di conseguenza, dell’opportuna valutazione ( 17 ). 50. Tuttavia, anche per quanto concerne l’esame preliminare della necessità di un’opportuna valutazione completa, secondo una giurisprudenza costante occorre valutare se il piano o il progetto interessato rischi di compromettere gli obiettivi di conservazione del sito ( 18 ). 51. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) irlandese ritiene tuttavia che non sia possibile tenere conto degli obiettivi di conservazione di tutti i siti esclusi, che la stragrande maggioranza dei siti possa essere esclusa dalla valutazione per via della distanza e dell’assenza di un nesso causale plausibile del piano o del progetto interessato rispetto al sito in esame e che la direttiva «habitat» non stabilisca neppure a livello del suo testo un collegamento tra l’esame preliminare e gli obiettivi di conservazione. Perciò l’esame preliminare non dipenderebbe dalla fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito. 52. A un esame superficiale, tale posizione appare convincente. Natura 2000 comprende oltre 27000 siti ( 19 ), con un numero corrispondente di obiettivi di conservazione. Non è ipotizzabile verificare concretamente, per ogni singolo sito e per tutti i suoi obiettivi di conservazione, se un piano o un progetto determinato possa pregiudicarli significativamente. Nella pratica, quasi tutti i siti vengono esclusi dalla valutazione senza che si tenga specificamente conto dei loro obiettivi di conservazione, perché appare impossibile che il piano o il progetto possa produrre effetti, probabilmente in ragione, nella maggior parte dei casi, della distanza tra il progetto e i siti esclusi. 53. Tale approccio si basa tuttavia su considerazioni implicite in merito agli obiettivi di conservazione dei siti esclusi e sui possibili effetti del progetto. 54. La probabilità di un impatto dipende infatti dall’oggetto su cui potrebbe verificarsi; in assenza di tale oggetto, non si può individuare né escludere alcun impatto. Tuttavia, gli obiettivi di conservazione definiscono l’oggetto degli effetti di piani o progetti ( 20 ) che devono essere valutati nell’ambito dell’esame preliminare. 55. Se tali obiettivi non vengono valutati nel dettaglio per quasi tutti i siti Natura 2000 esistenti, ciò dipende dunque esclusivamente dal fatto che non sono concepibili effetti del progetto sugli obiettivi medesimi, ad esempio per via della distanza dal sito. Tuttavia, anche un simile approccio può essere confutato in talune circostanze, ad esempio nel caso in cui un fiume colleghi un progetto a siti Natura 2000 distanti ( 21 ). 56. Di conseguenza, soltanto sulla base degli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000 è possibile valutare se un piano o un progetto possa avere incidenze significative su tale sito. C. Fissazione di obiettivi di conservazione 57. Benché gli obiettivi di conservazione rappresentino dunque il punto di riferimento per l’opportuna valutazione dell’incidenza e per l’esame preliminare, dalla direttiva «habitat» e dalla direttiva «uccelli» risulta solo indirettamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano adottare obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito Natura 2000. 58. Tra le versioni linguistiche originarie dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», solo quella tedesca utilizza la nozione di fissazione ( Festlegung ) di obiettivi di conservazione, richiedendo perciò espressamente una decisione in merito ai medesimi. Le altre versioni originarie ( 22 ) fanno invece riferimento esclusivamente agli obiettivi di conservazione di ciascun sito, senza indicare come essi vengano stabiliti. 59. Tuttavia, per quanto concerne le zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat», dalla funzione degli obiettivi di conservazione si deduce che questi ultimi devono essere fissati, come indicano peraltro altre disposizioni della stessa direttiva (sub 1). Tale conclusione deve essere trasposta alle ZPS ai sensi della direttiva «uccelli» (sub 2), come ad esempio la ZPS di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Obiettivi di conservazione per zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat» 60. La fissazione di obiettivi di conservazione è un requisito risultante, in particolare, dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» ( 23 ). 61. L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire le priorità all’atto della designazione delle zone di protezione. In tale contesto occorre tenere conto dell’importanza di tali zone per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su dette zone. È dunque necessaria una valutazione scientifica della zona interessata, in particolare dei tipi di habitat e di specie ivi presenti, nel contesto di Natura 2000, la rete delle zone di conservazione europee. 62. Stabilire tali priorità implica però che siano stati anche fissati gli obiettivi di conservazione ( 24 ). Infatti, stabilendo le priorità, le autorità competenti decidono l’importanza che attribuiscono ai diversi obiettivi di conservazione di ogni zona non solo gli uni rispetto agli altri, ma anche nel contesto globale di Natura 2000. Se tali obiettivi venissero fissati solo in un secondo tempo, non si potrebbe garantire che le priorità stabilite in precedenza ne tengano già conto in toto . 63. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat», gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti ( 25 ). 64. Anche la determinazione delle esigenze ecologiche e delle misure di conservazione ad esse correlate presuppone obbligatoriamente ( 26 ) che gli obiettivi di conservazione siano già stati stabiliti ( 27 ). Tali esigenze hanno natura scientifica e si riferiscono a specifici habitat e specie nella zona di protezione, che sono definiti dagli obiettivi di conservazione. Pertanto l’ottavo considerando della direttiva «habitat» collega anche le misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1 agli obiettivi di conservazione. 2. Obiettivi di conservazione per zone di protezione (ZPS) ai sensi della direttiva «uccelli» 65. Le considerazioni che precedono, concernenti la fissazione di obiettivi di conservazione per le zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat» non possono essere trasposte direttamente alle ZPS ai sensi della direttiva «uccelli». Benché l’articolo 7 della direttiva «habitat» preveda che l’articolo 6, paragrafi da 2 e 4, sia applicabile alle ZPS, con il paragrafo 3 che presuppone l’esistenza di obiettivi di conservazione, l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 1, non sono applicabili alle ZPS. 66. Piuttosto, le ZPS restano soggette all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli». Sebbene tali obblighi di protezione siano certamente formulati in modo meno specifico, essi mirano in pratica a garantire una protezione equivalente a quella dell’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» nelle ZPS ( 28 ), ma una protezione equivalente include la fissazione di obiettivi di conservazione. 67. Anche la fissazione delle priorità e l’identificazione delle esigenze ecologiche sono già previste all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli». Infatti, ai sensi di tale disposizione, le misure devono essere adottate tenendo conto delle esigenze di protezione delle specie. Tali esigenze dipendono dalla situazione concreta della ZPS interessata ( 29 ). 68. Per questi motivi la Corte di giustizia ha confermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fissare obiettivi di conservazione per le ZPS anche ai sensi della direttiva «uccelli» ( 30 ). D. Conseguenze per l’opportuna valutazione dell’incidenza 69. Tuttavia, si pone la questione se l’obbligo di fissare obiettivi di conservazione comporti che non sia consentito effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza in assenza della fissazione di tali obiettivi. 70. Occorre riconoscere che un’opportuna valutazione dell’incidenza sarebbe effettivamente impossibile se non si potessero identificare obiettivi di conservazione senza che essi siano stati fissati specificamente per il sito. 71. Questo perché, come ho già rilevato ( 31 ), le incidenze del piano o del progetto interessato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, costituiscono oggetto della valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat». 72. Come sottolineano giustamente SU e la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia ha per questo recentemente concluso che gli obiettivi di conservazione del sito in questione costituiscono un punto di riferimento obbligatorio per l’opportuna valutazione dell’incidenza ( 32 ). Dal contesto più ampio di tale conclusione si deduce altresì che la Corte intendeva in effetti per obiettivi di conservazione quelli che le autorità competenti devono fissare specificamente per i rispettivi siti ( 33 ). 73. Tuttavia, non se ne deve desumere che la fissazione di tali obiettivi costituisca un prerequisito obbligatorio per l’opportuna valutazione dell’incidenza, poiché è possibile identificare tali obliettivi anche altrimenti, se necessario (sub 1). La direttiva «habitat», inoltre, prevede almeno in via transitoria opportune valutazioni dell’incidenza svolte su tale base, senza che ciò riduca la protezione dei siti (sub 2). 1. Identificazione provvisoria di obiettivi di conservazione 74. I periti dei proponenti dei progetti e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni possono dedurre gli obiettivi di conservazione necessari ai fini di una valutazione, in particolare, dalle informazioni che hanno comportato la designazione della rispettiva zona di protezione ( 34 ) e sono contenute nel cosiddetto formulario standard ( 35 ) relativo al sito ( 36 ) tenendo conto, se del caso, di conoscenze ulteriori su altre specie e habitat ivi presenti ( 37 ). 75. Al fine di valutare se un piano o un progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione, è in genere sufficiente presumere che tutti gli habitat e le specie da proteggere presenti nel sito costituiscano oggetto degli obiettivi di conservazione. Nel caso dei siti ai sensi della direttiva «habitat», si tratta dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva medesima, ivi comprese le specie tipiche di tali habitat [articolo 1, lettera e)] e quelle di cui all’allegato II. Nel caso delle ZPS, si tratta delle specie di uccelli menzionate all’allegato I della direttiva «uccelli» e delle specie migratrici ivi non menzionate che ritornano regolarmente, nonché gli habitat di tali specie. È possibile tralasciare solo la presenza di tipi di habitat o specie che sono (giustamente) considerati insignificanti ( 38 ). 76. Può rendersi altresì necessario estendere gli obiettivi di conservazione a determinate potenzialità di sviluppo, qualora occorra migliorare le condizioni dei tipi di habitat o delle popolazioni delle specie per ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente ( 39 ). Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat», gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire le priorità delle zone di protezione in funzione, tra l’altro, della loro importanza per il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II. 77. Anche per le ZPS, ai sensi della direttiva «uccelli», gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a includere, in talune circostanze, obiettivi di sviluppo negli obiettivi di conservazione, in quanto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, devono preservare o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat degli uccelli. 78. Di conseguenza, l’inclusione delle potenzialità di sviluppo si impone se queste ultime sono necessarie alla luce dello stato di conservazione dei tipi di habitat e specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito, nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti Natura 2000. 79. [OSCURATO:PERSONA] ha però osservato, in modo convincente, che un’opportuna valutazione dell’incidenza senza che siano stati fissati obiettivi di conservazione specifici per il sito può comportare particolari obblighi di indagine e oneri probatori per i richiedenti e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. Obiettivi di conservazione fissati su una base scientifica certa sono chiaramente più affidabili di altri che siano stati identificati soltanto in via provvisoria nel corso di una opportuna valutazione dell’incidenza. Possono perciò rendersi necessari ulteriori studi per soddisfare i requisiti relativi alla valutazione poiché quest’ultima, come già osservato, deve escludere sulla base di conclusioni complete, precise e definitive, e tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, qualsiasi ragionevole dubbio sul fatto che il progetto è privo di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito interessato ( 40 ). Pertanto occorre escludere anche eventuali dubbi sul fatto che gli obiettivi di conservazione alla base della valutazione siano sufficienti. 80. [OSCURATO:PERSONA] segue un approccio analogo con una recente proposta di regolamento. Nel caso in cui siano stati fissati e presi in considerazione obiettivi di conservazione specifici dei siti, nell’ambito di un’opportuna valutazione dell’incidenza potrebbero essere utilizzati successivamente dati risalenti fino a cinque anni prima, a determinate condizioni ( 41 ). La suddetta proposta implica che si possa effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza anche se non sono stati fissati obiettivi di conservazione specifici per i siti. In tal caso si dovrebbero utilizzare esclusivamente dati più aggiornati. La proposta illustra inoltre il parere della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli obiettivi di conservazione specifici dei siti possono agevolare lo svolgimento di un’opportuna valutazione dell’incidenza. 81. Pertanto si deve rilevare che, nella pratica, un’opportuna valutazione dell’incidenza può essere effettuata sulla base di obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria, qualora le autorità competenti non abbiano ancora fissato obiettivi di conservazione specifici dei siti. 2. Ammissibilità dell’opportuna valutazione dell’incidenza sulla base di obiettivi di conservazione provvisori 82. Per quanto riguarda i siti identificati sulla base della direttiva «habitat», il legislatore ha persino riconosciuto implicitamente tale metodo dell’identificazione provvisoria degli obiettivi di conservazione, come giustamente hanno sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Irlanda. L’articolo 4, paragrafo 4 concede infatti agli [OSCURATO:PERSONA] membri un termine di sei anni per fissare le priorità e, di conseguenza, gli obiettivi di conservazione delle zone di protezione; tale termine decorre dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha iscritte, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, nell’elenco dell’Unione dei siti di importanza comunitaria, ossia li ha designati come sito Natura 2000 ( 42 ). Tuttavia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, nel corso di detto termine i siti sono già soggetti alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, ai fini della cui applicazione – come già osservato ( 43 ) – gli obiettivi di conservazione costituiscono un punto di riferimento obbligatorio . 83. SU e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale identificazione provvisoria degli obiettivi di conservazione è ammissibile esclusivamente durante il periodo transitorio espressamente concesso dalla direttiva «habitat». In assenza di un periodo transitorio corrispondente nella direttiva «uccelli», l’identificazione provvisoria sarebbe dunque esclusa completamente per la ZPS di cui trattasi. 84. Rispetto a tale tesi si deve ammettere che la fissazione immediata o, quanto meno, tempestiva degli obiettivi di conservazione è necessaria al fine di garantire una tutela ottimale per le esigenze della zona di protezione interessata. Fino a quando tali obiettivi non sono fissati, le priorità della protezione dei siti non sono note; dunque non è ancora chiaro come i mezzi intrinsecamente limitati della gestione dei siti debbano essere distribuiti tra i vari obiettivi di conservazione. Inoltre, fino a quando non si chiarisce quale fra questi obiettivi sia prioritario, talune misure di protezione possono persino essere bloccate da conflitti tra diversi obiettivi di conservazione ( 44 ). 85. L’assenza di obiettivi di conservazione impedisce del resto il controllo efficace della cosiddetta «condizionalità» ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, e dell’allegato II del regolamento n. 1306/2013 ( 45 ), e di conseguenza il rispetto dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva «habitat» per quanto riguarda la gestione delle superfici agricole. Gli obiettivi di conservazione sono difatti necessari per determinare i relativi obblighi degli agricoltori. Qualora tali obblighi non possano essere determinati, non è possibile controllarne l’osservanza ( 46 ). Pertanto, non essendo soddisfatto un prerequisito per l’assegnazione degli aiuti agricoli, l’assenza di obiettivi di conservazione potrebbe ostare al versamento di tali aiuti agli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 47 ). 86. Nondimeno, come evidenzia la [OSCURATO:PERSONA], tutte queste considerazioni riguardano più la gestione delle zone di protezione e meno la valutazione degli effetti pregiudizievoli dei progetti su tali zone. 87. Soprattutto, però, per le ZPS non è previsto un periodo transitorio ai sensi della direttiva «uccelli», se non altro perché quest’ultima non contiene norme esplicite sugli obiettivi di conservazione o sulla loro fissazione. Solo alla luce della direttiva «habitat» adottata successivamente risulta chiaro che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fissare tali obiettivi anche per le ZPS a norma della direttiva «uccelli». Tuttavia non si può ritenere che il legislatore, adottando la direttiva «habitat», abbia voluto stabilire implicitamente, e senza fissare un periodo transitorio comparabile, requisiti più rigorosi per l’opportuna valutazione dell’incidenza relativi alle ZPS rispetto a quelli relativi alle zone di protezione ai sensi della direttiva «habitat». 88. Peraltro la Corte si è già frequentemente pronunciata in merito all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» alle ZPS, senza che fossero individuabili obiettivi di conservazione fissati specificamente per i siti ( 48 ). 89. Del resto, di norma l’efficacia protettiva dell’opportuna valutazione dell’incidenza di piani o progetti non è sminuita se si sopperisce all’assenza di tali obiettivi e di priorità con obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria. Tale valutazione, tenendo conto nella stessa misura di tutti gli habitat e le specie presenti nel sito nonché delle potenzialità di sviluppo, implica tendenzialmente una tutela del sito più ampia – contrariamente a quanto sostenuto da SU e dalla [OSCURATO:PERSONA] – rispetto ai casi in cui si specifica, per mezzo degli obiettivi di conservazione, l’importanza dei diversi elementi oggetto di tutela. 90. Così, per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], il formulario standard menziona in tutto dieci specie di uccelli elencate nell’allegato I ( 49 ), mentre gli obiettivi di conservazione fissati nel frattempo ( 50 ) ne comprendono solo cinque. Se, in sede di fissazione degli obiettivi di conservazione, le altre specie sono giustamente considerate come non significative, gli effetti su tali specie non possono ostare a un progetto. 91. Se non si formulassero obiettivi di conservazione specifici per il sito, basandosi dunque su obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria, sarebbe probabilmente molto più difficile o addirittura impossibile motivare tale conclusione. La fissazione di obiettivi di conservazione specifici per il sito e l’ordine di priorità che ne deriva presuppongono infatti un’accurata valutazione scientifica delle caratteristiche del sito interessato ( 51 ), che manca nell’ambito di un’identificazione esclusivamente provvisoria di detti obiettivi. Per questo motivo si ritiene, in assenza di obiettivi di conservazione specifici per il sito, che tutti gli habitat, le popolazioni e le potenzialità di sviluppo rivestano pari importanza e, conseguentemente, siano meritevoli di tutela. 92. Come indica l’argomento già discusso della [OSCURATO:PERSONA] ( 52 ), la presenza di obiettivi di conservazione specifici per il sito può dunque agevolare, in pratica, l’autorizzazione dei progetti. 93. Occorre osservare, a titolo integrativo, che un’opportuna valutazione dell’incidenza basata su obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria può comportare conseguenti problemi se essa giunge alla conclusione che il progetto possa pregiudicare l’integrità del sito in causa. In tal caso si pone la questione se, in via eccezionale, sia possibile concedere un’autorizzazione basata su motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat». Tuttavia, nel caso di specie non è la Corte a dover decidere se si possano effettuare le valutazioni comparative necessarie a tal fine in assenza di obiettivi di conservazione specifici per il sito e della fissazione di priorità. Nei procedimenti principali, secondo il giudice del rinvio non sussistono infatti elementi che indichino la possibilità che i parchi eolici pregiudichino obiettivi di conservazione effettivamente ipotizzabili. 94. Se uno Stato membro non ha ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per un sito Natura 2000 interessato da un piano o da un progetto, la valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» deve basarsi di conseguenza sulla presunzione che gli obiettivi di conservazione di una zona di protezione ai sensi di tale direttiva includano tutti i tipi di habitat ivi presenti elencati nell’allegato I, comprese le specie tipiche di tali habitat e tutte le specie ivi presenti elencate nell’allegato II, e che gli obiettivi di conservazione di una ZPS includano tutte le specie migratrici ivi presenti elencate nell’allegato I della direttiva «uccelli», nonché tutte quelle ivi presenti non menzionate in detto allegato che ritornano regolarmente. Può rendersi altresì necessario inserire tra gli obiettivi di conservazione così identificati le potenzialità di sviluppo del sito, necessarie alla luce dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat e specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti Natura 2000, per consentire il ripristino di habitat e popolazioni. Si possono escludere solo tipi di habitat e specie la cui presenza non è significativa. E. Conseguenze per l’esame preliminare 95. Le considerazioni appena esposte sull’importanza degli obiettivi di conservazione specifici del sito per l’opportuna valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» si applicano mutatis mutandis all’esame preliminare per determinare se tale valutazione sia effettivamente necessaria. 96. Come ho già spiegato, gli obiettivi di conservazione costituiscono il punto di riferimento per detta valutazione ( 53 ). Tuttavia, neppure l’esame preliminare presuppone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano già fissato obiettivi di conservazione specifici per il sito. È già sufficiente identificarli in via provvisoria sulla base delle caratteristiche del sito. 97. Il legislatore ha riconosciuto implicitamente tale possibilità per i siti a norma della direttiva «habitat» nel corso del periodo transitorio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, esattamente come nel caso dell’opportuna valutazione dell’incidenza vera e propria. Per le ZPS a norma della direttiva «uccelli», che non utilizza l’espressione «obiettivi di conservazione» né prevede esplicitamente l’obbligo di fissarli né un termine apposito per la loro formulazione, detta possibilità deve quindi sussistere a maggior ragione. 98. Anche per quanto riguarda l’esame preliminare, non ci si può dunque attendere che il sistema dell’opportuna valutazione dell’incidenza riduca la sua efficacia protettiva; al contrario, in assenza di obiettivi di conservazione specifici sarà di norma più difficile escludere già in fase di esame preliminare il deterioramento considerevole di un sito Natura 2000. 99. In primo luogo, nel sito possono essere presenti habitat, specie o potenzialità di sviluppo cui gli obiettivi di conservazione specifici attribuirebbero un’importanza limitata. Tuttavia, ciò non è di norma possibile nel caso dell’identificazione in via provvisoria di tali obiettivi ( 54 ). Perciò, nell’esame preliminare occorre tenere conto del possibile pregiudizio per tali habitat, specie o potenzialità di sviluppo ed effettuare una valutazione completa. 100. In secondo luogo, in assenza della fissazione esplicita di obiettivi di conservazione specifici per il sito, possono sorgere dubbi sulla portata degli obiettivi da adottare in via provvisoria, in particolare a causa di lacune nelle conoscenze in merito agli habitat, alle specie e alle potenzialità di sviluppo presenti nel sito che rischiano di essere danneggiate dal progetto. Se tali dubbi non vengono confutati a priori , si rende necessaria una valutazione completa, se non altro per fare chiarezza sugli obiettivi di conservazione da adottare. 101. Pertanto, per l’esame preliminare valgono le stesse considerazioni svolte per l’opportuna valutazione vera e propria. Se uno Stato membro non ha ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per un sito Natura 2000 interessato da un piano o da un progetto, deve fondare di conseguenza l’esame preliminare per determinare se sia necessaria una valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» sulla presunzione che gli obiettivi di conservazione di una zona di protezione ai sensi di tale direttiva includano tutti i tipi di habitat ivi presenti elencati nell’allegato I, comprese le specie tipiche di tali habitat e tutte le specie ivi presenti elencate nell’allegato II, e che gli obiettivi di conservazione di una ZPS includano tutte le specie migratrici ivi presenti elencate nell’allegato I della direttiva «uccelli», nonché tutte quelle ivi presenti non menzionate in detto allegato che ritornano regolarmente. Può rendersi altresì necessario inserire tra gli obiettivi di conservazione così identificati le potenzialità di sviluppo del sito, necessarie alla luce dello stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti di Natura 2000, per consentire il ripristino di habitat e popolazioni. Si possono escludere solo tipi di habitat e specie la cui presenza non è significativa ( 55 ). F. Limitazione degli effetti nel tempo? 102. Nel caso in cui la Corte di giustizia non adotti il mio punto di vista e ritenga che la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per sito costituisca un prerequisito per l’opportuna valutazione dell’incidenza e per l’esame preliminare, dovrebbe almeno limitare gli effetti nel tempo della sua decisione. 103. È certamente vero che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, che la Corte fornisce nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore ( 56 ). Nondimeno, in via del tutto eccezionale, in applicazione di un principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere condotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, ossia la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti ( 57 ). 104. Tali condizioni sarebbero soddisfatte se la Corte dovesse statuire che, per le ZPS ai sensi della direttiva «uccelli», l’opportuna valutazione dell’incidenza e l’esame preliminare sono possibili soltanto dopo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fissato obiettivi di conservazione specifici per il sito. 105. Vi è il rischio che, finora, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non abbiano ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per molte ZPS, poiché devono far fronte all’obbligo di adottarli soltanto da quando è stata emessa la sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 ). In relazione alle ZPS, difatti, tale obbligo non è espressamente stabilito dalla direttiva «uccelli» né dalla direttiva «habitat». Contrariamente a quest’ultima, che prevede termini specifici per la fissazione degli obiettivi di conservazione, la direttiva «uccelli» non utilizza nemmeno l’espressione «obiettivi di conservazione». 106. Anche se la Corte non dovesse riconoscere la buona fede degli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alle ZPS, ciò non sarebbe imputabile ai proponenti del progetto che, facendo affidamento sulle norme nazionali vigenti, non si sarebbero pertanto dovuti attendere di non poter ricevere un’autorizzazione legittima per via dell’assenza di obiettivi di conservazione specifici del sito. Anche la [OSCURATO:PERSONA] dichiara, nelle sue indicazioni interpretative, che un’opportuna valutazione in mancanza di obiettivi di conservazione specifici del sito, pur comportando un maggior rischio di violare l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è nondimeno possibile ( 58 ). 107. Contestualmente, sussiste anche il rischio di gravi inconvenienti. Al momento nessuno può stabilire quanti siti Natura 2000 siano interessati da questo problema, né tanto meno quante opportune valutazioni dell’incidenza o esami preliminari effettivamente svolti fossero contestabili per via di tale carenza. Ciò potrebbe dunque causare ritardi considerevoli nell’attuazione di piani o progetti che sono stati avviati in buona fede ( 59 ), senza che tali ritardi siano giustificati da effetti pregiudizievoli su siti Natura 2000. 108. L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito tale aspetto nell’udienza a proposito del caso di Dublino: poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dubbi sulla qualità degli obiettivi di conservazione specifici fissati nel frattempo per cinque ZPS nella baia di Dublino, sussiste il rischio che nella città non sia possibile autorizzare alcun progetto che possa comportare lo smaltimento delle acque reflue nella baia. In relazione a tale rischio, sarebbe irrilevante che le acque reflue fossero depurate per mezzo di impianti appositi al punto da escludere qualsiasi effetto pregiudizievole per le ZPS. 109. Pertanto una decisione in tal senso della Corte di giustizia dovrebbe valere solo per i piani e i progetti che sono stati autorizzati dopo la pronuncia della sentenza nelle presenti cause. La Corte potrebbe persino considerare la possibilità di limitare l’applicazione di tale decisione alle procedure di autorizzazione avviate soltanto dopo la pronuncia della sentenza, poiché potrebbero essere già stati elaborati studi complessi sull’incidenza dei progetti anche in relazione a procedure di autorizzazione già in corso, sulla base di obiettivi di conservazione identificati in via provvisoria, senza che siano stati fissati obiettivi di conservazione specifici per i siti ( 60 ). VI. Conclusioni 110. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Se uno Stato membro non ha ancora fissato obiettivi di conservazione specifici per un sito Natura 2000 interessato da un piano o da un progetto, la valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ma anche l’esame preliminare per determinare se tale valutazione sia necessaria, devono basarsi sulla presunzione che gli obiettivi di conservazione di un sito di protezione ai sensi di tale direttiva includano tutti i tipi di habitat ivi presenti elencati nell’allegato I, comprese le specie tipiche di tali habitat e tutte le specie ivi presenti elencate nell’allegato II, e che gli obiettivi di conservazione di una zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici includano tutte le specie di uccelli ivi presenti menzionate nell’allegato I di quest’ultima direttiva nonché tutte le specie migratrici ivi presenti, non menzionate in detto allegato, che ritornano regolarmente. Può rendersi altresì necessario inserire tra gli obiettivi di conservazione così identificati le potenzialità di sviluppo del sito, necessarie alla luce dello stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie interessati nell’ambito di Natura 2000 nel suo complesso, delle caratteristiche del sito nonché delle potenzialità di sviluppo e dei corrispondenti obiettivi di conservazione degli altri siti Natura 2000, per consentire il ripristino di habitat e popolazioni. Si possono escludere solo tipi di habitat e specie la cui presenza non è significativa. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Nel procedimento principale risulta pertinente la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ), nella versione modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 ( GU 2013, L 158, pag. 193 ). ( 3 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ), come modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 ( GU 2013, L 170, pag. 115 ). ( 4 ) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 ). ( 5 ) Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale non è chiaro se abbia costituito oggetto della valutazione il degrado di habitat protetti a causa delle perturbazioni generate dagli impianti [v. in merito alla necessità della valutazione di tale aspetto la sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (Kaliakra) ( C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 59 ), e le mie conclusioni in tale causa ( C‑141/14 , EU:C:2015:528 , paragrafi da 94 a 99 )]. ( 6 ) Sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 106 ), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑411/17 , EU:C:2019:622 , punto 116 ). ( 7 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 59 ), del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑411/17 , EU:C:2019:622 , punto 120 ), e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 38 ). ( 8 ) Sentenze del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑404/09 , EU:C:2011:768 , punto 100 ), del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 139 ), del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. ( C‑293/17 e C‑294/17 , EU:C:2018:882 , punto 98 ), e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 39 ). ( 9 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punti 43 e 44 ), del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 226 ), e del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑323/17 , EU:C:2018:244 , punto 34 ). ( 10 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 44 ), del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 254 ), e del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. ( C‑293/17 e C‑294/17 , EU:C:2018:882 , punto 114 ). ( 11 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:39 , paragrafi da 91 a 93 ). ( 12 ) Sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 42 ), e del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑41/24 , EU:C:2025:140 , punto 48 ). ( 13 ) V., a titolo illustrativo, mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑721/21 , EU:C:2023:39 , paragrafo 105 ). ( 14 ) Sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK ( C‑243/15 , EU:C:2016:838 , punto 49 ). ( 15 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 46 ). ( 16 ) In merito alle potenzialità di sviluppo, cfr. infra paragrafi da 76 a 78. ( 17 ) V. sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 47 ), e del 4 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑179/06 , EU:C:2007:578 , punto 35 ). ( 18 ) Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 48 ), 11 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑258/11 , EU:C:2013:220 , punto 30 ), e del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 112 ). ( 19 ) Agenzia europea dell’ambiente, Natura 2000 sites designated under the EU Habitats and [OSCURATO:PERSONA] (pubblicato il 5 novembre 2025), https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/natura-2000-sites-designated-under. ( 20 ) V. appena supra , paragrafo 49. ( 21 ) V., ad esempio, sentenza del 26 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑142/16 , EU:C:2017:301 , punti da 29 a 33 ). ( 22 ) Si tratta delle versioni inglese, danese, francese, greca, italiana, neerlandese, portoghese e spagnola. Le altre versioni linguistiche non hanno costituito oggetto della procedura legislativa che ha condotto all’adozione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». ( 23 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punti da 46 a 53 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punti 64 e 65 ), nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punti 105 e 106 ). ( 24 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 46 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 64 ), nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punto 105 ). ( 25 ) V. anche sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 213 ) e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 59 ). ( 26 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 52 ), nonché del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 157 ). ( 27 ) Sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punto 207 ), del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punti 49 e 50 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 155 ). ( 28 ) In tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) ( C‑441/17 , EU:C:2018:255 , punti da 207 a 209 , nonché 213 e 221). ( 29 ) In tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ( C‑535/07 , EU:C:2010:602 , punti da 62 a 66 ). ( 30 ) Sentenza del 12 settembre 2024 ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 46 ). ( 31 ) V. supra , paragrafi 48 e 49. ( 32 ) Sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 42 ). ( 33 ) Sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punti 45 e 46 ). ( 34 ) V. sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging ( C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punto 54 ), e del 7 novembre 2018, Holohan e a. ( C‑461/17 , EU:C:2018:883 , punti 35 e 37 ), nonché le mie conclusioni nella causa CFE e Terre wallonne ( C‑43/18 e C‑321/18 , EU:C:2019:56 , paragrafo 76 ) e nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:150 , paragrafo 45 ) e le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:317 , paragrafo 31 ). ( 35 ) Decisione di esecuzione 2011/484/UE della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892] ( GU 2011, L 198, pag. 39 ). ( 36 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑304/05 , EU:C:2007:228 , paragrafo 33 ). ( 37 ) V. sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punti da 47 a 49 ). ( 38 ) Sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 48 ), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑304/05 , EU:C:2007:228 , paragrafo 34 ). ( 39 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑281/16 , EU:C:2017:476 , paragrafi da 52 a 63 ). ( 40 ) V. riferimenti contenuti nella nota 8. ( 41 ) Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali [COM(2025)984 final, pagg. 28 e 29]. ( 42 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 53 ), del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 65 ), nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Tutela delle zone di protezione speciale) ( C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punto 106 ). ( 43 ) V. il precedente paragrafo 72. ( 44 ) Sentenza del 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑241/08 , EU:C:2010:114 , punto 53 ) nonché, a titolo illustrativo, le mie conclusioni nella causa Latvijas valsts meži ( C‑434/22 , EU:C:2023:595 , paragrafo 41 ), sulle misure antincendio nei siti Natura 2000. ( 45 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ( GU 2013, L 347, pag. 549 ). ( 46 ) V. sentenza del Tribunale del 20 novembre 2024, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑508/22 , EU:T:2024:855 , punti da 78 a 80 ). ( 47 ) V. sentenza del 17 dicembre 2020, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/19 P , EU:C:2020:1041 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). ( 48 ) V. per esempio sentenze del 29 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑209/02 , EU:C:2004:61 , punti 22 e segg.), del 20 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑304/05 , EU:C:2007:532 , punti 16 , 17 e 95 ), e del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑404/09 , EU:C:2011:768 , punti 101 e 102 ). ( 49 ) https://natura2000.eea.europa.eu/?sitecode=IE0004094&views=Sites_View. ( 50 ) https://www.npws.ie/sites/default/files/protected-sites/conservation_objectives/CO004094_0.pdf. ( 51 ) V., a titolo illustrativo, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑66/23 , EU:C:2024:150 , paragrafi da 56 a 64 ). ( 52 ) V. supra , paragrafi 79 e 80. ( 53 ) V. i precedenti paragrafi da 50 a 56. ( 54 ) V. il precedente paragrafo 91. ( 55 ) V. il precedente paragrafo 94. ( 56 ) Sentenze del 6 marzo 2007, Meilicke e a. ( C‑292/04 , EU:C:2007:132 , punto 34 ), e del 23 aprile 2020, Herst ( C‑401/18 , EU:C:2020:295 , punto 54 ). ( 57 ) Sentenze del 6 marzo 2007, Meilicke e a. ( C‑292/04 , EU:C:2007:132 , punto 35 ), e del 23 aprile 2020, Herst ( C‑401/18 , EU:C:2020:295 , punto 56 ). ( 58 ) V. Documento guida su valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 (settembre 2021, pag. 7). ( 59 ) V. sentenza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14 , EU:C:2016:311 , punto 105 ). ( 60 ) V. sentenze del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] van Noord-Holland ( C‑81/96 , EU:C:1998:305 , punti 23 e 24 ) per quanto riguarda la valutazione generale dell’impatto ambientale, e del 23 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑209/04 , EU:C:2006:195 , punti 56 e 57 ) per l’opportuna valutazione ai sensi della direttiva «habitat».
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris