CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H47H
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti degli studi professionali e associazioni riconosciute e non riconosciute
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti degli studi professionali e associazioni riconosciute e non riconosciute
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: studi professionali
Parti datoriali: GILDA AZIENDE
Parti sindacali: CONFSAAU; CIU UNIONQUADRI
Decorrenza: 2024-01-08
Scadenza: 2027-01-07
Stipula: 2024-01-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 20192
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=178524
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE PER I DIPENDENTI DEGLI:
STUDI PROFESSIONALI
ED
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTTE E NON RICONOSCIUTE
(08 GENNAIO 2024 - 07 GENNAIO 2027)
TESTO UFFICIALE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PARTE DATORIALE SINDACATO DIPENDENTI
GILDA AZIENDE
SEGR. GENERALE NAZIONALE
(INGROSSO RAFFAELE)
______________________________
CONFSAAU
CONFEDERAZIONE SINDACATI AGENTI E AUTONOMI UNITI
(PRESIDENTE)
(DOTT. FRANCESCO ANNÈ)
CIU UNIONQUADRI
Confederazione Italiana di Unione
delle
Professioni Intellettuali
(PRESIDENTE)
(DOTT.SSA GABRIELLA ANCORA)
2
CCNL INTERDISCIPLINARE PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
ED
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE
Le parti stipulanti desiderano garantire la loro completa e indiscussa proprietà del testo
contrattuale e vietano qualsiasi inserimento totale o parziale in altri Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro (CCNL) senza previa autorizzazione esplicita dalle parti firmatarie, riservandosi il diritto
di intraprendere azioni legali per tutelare tali diritti. Tuttavia, gli enti istituzionali (come il CNEL),
le banche dati e i lavoratori delle aziende soggette a questo CCNL sono autorizzati a utilizzare
liberamente il prese nte testo, inclusa la possibilità di memorizzarlo su supporti cartacei o
informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, incluso la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati
® 2023 GILDA AZIENDE - CONFSAAU,
® 2023 CIU UNIONQUADRI,
Edizione di stampa del contratto collettivo nazionale del lavoro
CONTRATTO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE PER I DIPENDENTI DEGLI:
STUDI PROFESSIONALI
ED
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTTE E NON RICONOSCIUTE
CON VALIDITÀ 08 GENNAIO 2024 - 07 GENNAIO 2027
AUTORIZZATA DALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE
GILDA AZIENDE - CONFSAAU
CIU UNIONQUADRI
- GILDA AZIENDE
c.f. 92022050543
CORSO PIAVE 59. 06023 GUALDO TADINO (PG)
- Conf.S.A.A.U.: (CONFEDERAZIONE SINDACATI AGENTI E AUTONOMI UNITI)
c.f. 92021820540
CORSO PIAVE 59. 06023 GUALDO TADINO (PG)
- CIU UNIONQUADRI (CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI)
c.f. 97357550587
PIAZZA DELLE MUSE 8 00197 ROMA (RM)
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SOMMARIO
Decorrenza, Durata e Ultravigenza del CCNL……………………………….……………. Pag. 11
Premessa…………………………………………………………………………………...… Pag. 12
Inscindibilità …………………………………………………………………..………….… Pag. 13
Campo di applicazione “Ambiti Professionali”……….………….………………….…… Pag. 13
SEZIONE I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Contrattazione Nazionale Contrattazione di primo livello …………………..…… Pag. 16
Art. 2 Contrattazione decentrata Contrattazione di secondo livello………………...………Pag. 17
Art. 3 Modalità attuative per l’espletamento pratico della Contrattazione di secondo
livello………………………………………………………………………………… ..Pag 17
Art. 4 Regolamentazione dei licenziamenti individuali a livello decentrato………...……..Pag. 17
Art. 5 Procedura del Tentativo di Conciliazione e composizione delle controversie
a livello decentrato……………………………………………………………………....Pag. 18
Art 6 Collegio Arbitrale ……………………………………………………………………….Pag. 20
Art. 7 Permessi per attività sindacale………………………………………………………….Pag. 21
Art. 8 Rappresentanze sindacali RSU ………………………………………………………...Pag. 21
Art. 9 Trattenuta sindacale…………………………………………………………………….Pag. 21
SEZIONE II - Bilateralità - welfare Strumenti bilaterali nazionali di settore
Art. 10 Commissione paritetica e Gruppo di lavoro per le pari opportunità ……………….Pag. 22
Art. 11 Contribuzione alla bilateralità di settore ……………………………………………..Pag. 23
Art. 12 Ente bilaterale nazionale di settore …………….……………………………………..Pag. 24
Art. 13 Ente Bilaterale …………………………………………………………………………Pag. 25
- Art. 13.a Iscrizione all’Ente Bilaterale ed adempimenti obbligatori…….…………...Pag. 26
- Art. 13.b Contributi Obbligatori ………... …………………………………………..Pag. 27
- Art. 13.c Responsabilità in caso di omissioni da parte delle aziende ………………..Pag. 27
- Art. 13.d Elemento retributivo perequativo per i lavoratori con contratti
inferiori a 6 mesi ………………………………………………………………….Pag. 27
Art. 14 Previdenza complementare …………………………………………………………...Pag. 28
Art. 15 Contributo assistenza contrattuale CO.AS.CO. ……………………………………..Pag. 28
SEZIONE III - DIRITTI CONTRATTUALI
Art. 16 Dignità sul Luogo di Lavoro ………………………………………………………….Pag. 28
Art. 17 Tutela dell'Integrità dei Lavoratori …………………………………………………..Pag. 28
Art. 18 Obiettivi e politica della Formazione ………………………………………………..Pag. 29
Art. 19 Formazione Continua ………………………………………………………………..Pag. 29
SEZIONE IV - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 20 Definizione dei Profili Professionali all’interno degli “Ambiti”……………………Pag. 30
SEZIONE V - ASSUNZIONE E DURATA DEL PERIODO DI PROVA
Art. 21 Assunzione …………………………………………………………………………….Pag. 45
Art. 22 Periodo di prova ……………………………………………………………………….Pag. 46
4
SEZIONE VI - APPRENDISTATO
Art. 23 Regolamento e Disciplina dell'apprendistato ……………………………………….Pag. 47
Art. 24 Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale …………………………Pag. 49
Art. 25 Apprendistato professionalizzante …………………………………………………...Pag. 50
Art. 26 Apprendistato di alta formazione e ricerca …………………………………………..Pag. 51
Art. 27 Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre
esperienze professionali ……………………………………………………………………….Pag. 52
Art. 28 Standard professionali ………………………………………………………………...Pag. 52
Art. 29 Clausola di salvaguardia e avviso comune in materia di apprendistato …………….Pag. 53
SEZIONE VII TEMPO PARZIALE (PART TIME)
Art. 30 Disciplina del rapporto Part-Time …………………………………………………….Pag.53
Art. 31 Durata della prestazione di lavoro Part-Time ………………………………………...Pag.53
Art. 32 Criteri di computo dei lavoratori Part-Time …………………………………………Pag. 54
Art. 33 Tutela ed incentivazione del lavoro Part-Time ………………………………………Pag. 54
Art. 34 Ipotesi di trasformazione da Full-Time a Part-Time ………………………................Pag.54
Art. 35 Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro Part-Time ……………………Pag.55
Art. 36 Denuncia dell'accordo sulle clausole flessibili ed elastiche ………………………….Pag. 56
Art. 37 Lavoro supplementare ………………………………………………………………...Pag. 56
Art. 38 Principio di non discriminazione e riproporzionamento …………………………...Pag. 56
Art. 39 Calcolo della quota giornaliera della retribuzione …………………………………..Pag. 57
Art. 40 Calcolo della quota oraria della retribuzione ………………………………………...Pag. 57
Art. 41 Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima …………………………...Pag. 57
Art. 42 Festività ………………………………………………………………………………...Pag. 57
Art. 43 Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti ……………………………………………….Pag. 57
Art. 44 Ferie ……………………………………………………………………………………Pag. 58
Art. 45 Periodo di prova - periodo di comporto - termini di preavviso ……………………..Pag. 58
Art. 46 Condizioni di miglior favore ………………………………………………………….Pag. 58
Art. 47 Modalità d'impiego ……………………………………………………………………Pag. 58
Art. 48 Contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori con diritto alla
conservazione del posto ……………………………………………………………………….Pag. 60
Art. 49 Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori ……………………Pag. 60
SEZIONE VIII - CONTRATTO DI REIMPIEGO
Art. 50 Definizione e Modalità di Impiego …………………………………………………...Pag. 61
SEZIONE IX - SOMMINISTRAZIONE E LAVORO INTERMITTENTE
Art. 51 Somministrazione di Lavoro ………………………………………………………….Pag. 63
Art. 52 Lavoro Intermittente: Definizione e Modalità di Utilizzo …………………………..Pag. 63
SEZIONE X - TELELAVORO O LAVORO A DISTANZA
Art. 53 Definizione …………………………………………………………………………….Pag. 63
Art. 54 Ambito di Applicazione ………………………………………………………………Pag. 63
Art. 55 Modalità di Prestazione Lavorativa …………………………………………………..Pag. 63
Art. 56 Retribuzione …………………………………………………………………………..Pag. 64
Art. 57 Comunicazione e Disponibilità ………………………………………………………Pag. 64
5
Art. 58 Riunioni e Convocazioni ……………………………………………………………...Pag. 64
Art. 59 Controllo a Distanza …………………………………………………………………..Pag. 65
Art. 60 Diritti Sindacali ………………………………………………………………………..Pag. 65
Art. 61 Organizzazione della Struttura Lavorativa …………………………………………...Pag. 65
Art. 62 Formazione …………………………………………………………………………….Pag. 65
Art. 63 Diritti di Informazione ………………………………………………………………..Pag. 66
Art. 64 Postazioni di Lavoro …………………………………………………………………..Pag. 66
Art. 65 Interruzioni Tecniche …………………………………………………………………Pag. 66
Art. 66 Misure di Protezione e Prevenzione ………………………………………………….Pag. 66
Art. 67 Infortunio ……………………………………………………………………………...Pag. 67
SEZIONE XI - ORARIO DI LAVORO
Art. 68 Orario Settimanale …………………………………………………………………….Pag. 67
Art. 69 Distribuzione dell'Orario Settimanale ………………………………………………..Pag. 68
Art. 70 Flessibilità dell'Orario………………………………………………………………….Pag. 69
Art. 71 Lavoro Notturno ……………………………………………………………................Pag. 70
Art. 72 Lavoro Straordinario - Norme Generali ……………………………………………...Pag. 70
Art. 73 Maggiorazione del Lavoro Straordinario …………………………………………….Pag. 71
Art. 74 Riposo Settimanale ……………………………………………………………………Pag. 71
Art. 75 Festività ………………………………………………………………………………...Pag. 71
Art. 76 Festività Abolite ……………………………………………………………………….Pag. 72
SEZIONE XII - Ferie
Art. 77 Durata delle Ferie ……………………………………………………………………...Pag. 73
Art. 78 Pianificazione delle Ferie ……………………………………………………………...Pag. 73
Art. 79 Retribuzione delle Ferie - Cessazione del Rapporto - Rinuncia alle Ferie - Richiamo in
Ferie…………………………………………………………………………………………… Pag. 73
SEZIONE XIII - Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze
Art. 80 Permessi e Congedi Retribuiti ……………………………………………….…..…. Pag. 74
Art. 81 Congedi per Eventi e Cause Familiari Retribuiti …………………..………… ……..Pag. 74
Art. 82 Permessi per Handicap (Benefici ai Genitori di Figli Handicappati Minore)…..…. Pag. 75
Art. 83 Permesso per Donatori di Sangue ………………………………………...………… Pag. 76
Art. 84 Aspettative per Tossicodipendenza e Dipendenza da Alcool ………………………. Pag. 76
Art. 85 Congedi Familiari non Retribuiti …………………………………………………… Pag. 77
Art. 86 Giustificazione delle Assenze …………………………………………………...…… Pag. 78
Art. 87 Diritto allo Studio e Formazione ……………………………….…………..………. Pag. 78
Art. 88 Tutela della Maternità e della Paternità …………………………………………….. Pag. 80
Art. 89 Adozione e/o Affidamento ……………………………………………………………Pag. 82
Art. 90 Diritto alla Conservazione del Posto e Divieto di Licenziamento (
Periodo di comporto)…………………………………………………………………..Pag. 83
Art. 91 Astensione dal Lavoro e Permesso per Assistenza al Bambino ……..………….… Pag. 83
Art. 92 Congedo Parentale a Ore ……………………………………………………………. Pag. 86
6
SEZIONE XIV Missioni, Trasferte e Trasferimenti
Art. 93 Missioni e Trasferte ………………………………………………………………….. Pag. 87
Art. 94 Trasferimenti ………………………………………………………………………… Pag. 87
SEZIONE XV - Malattie e Infortuni
Art. 95 Malattia ………………………………………………………………………………..Pag. 88
Art. 96 Normativa ……………………………………………………………………………..Pag. 88
Art. 97 Obblighi del Lavoratore ……………………………………………………………....Pag. 89
Art. 98 Periodo di Comporto per Malattia……………………………………………………Pag. 89
Art. 99 Trattamento Economico di Malattia ………………………………………………....Pag. 90
Art. 100 Infortunio ………………………………………………………………………….....Pag. 90
Art. 101 Trattamento Economico per Infortunio …………………………………………....Pag. 90
Art. 102 Quota Giornaliera per Malattia e Infortunio - Festività durante
il Periodo di Malattia o Infortunio …………………………………………………………Pag. 91
Art. 103 Aspettativa non Retribuita per Malattia ………………………………….………...Pag. 91
Art. 104 Periodo di Comporto - Aspettativa non Retribuita per Infortunio…..……………Pag. 91
Art. 105 Rinvio alle Leggi……………………………………………………………………...Pag. 91
SEZIONE XVI - SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 106 Sospensione imputabile al datore di lavoro…………………………………………Pag. 92
SEZIONE XVII ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Art. 107 Inizio dell'Anzianità……………………………………………………..…………...Pag. 92
Art. 108 Calcolo dell'Anzianità a frazioni di anno…………………………………………...Pag. 91
SEZIONE XVIII ANZIANITÀ CONVENZIONATE
Art. 109 Anzianità Convenzionale…………………………………….……………………... Pag. 92
SEZIONE XIX PASSAGGI DI QUALIFICA
Art. 110 Mansioni Promiscue…………………………………….………………………… ...Pag. 93
Art. 111 Passaggi di Livello…………………………………………………………….……... Pag. 93
SEZIONE XX SCATTI DI ANZIANITÀ SEZIONE
Art. 112 Scatti di Anzianità…………………………….………………………………………Pag. 93
SEZIONE XXI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 113 Normale Retribuzione…………………………………..………………..……..……Pag. 94
Art. 114 Retribuzione Mensile……………………………………………………........…… ...Pag. 94
Art. 115 Frazionamento della Retribuzione…………………………………….….….……...Pag. 94
Art. 116 Minimi Tabellari…………………………………………..………..……….…...……Pag. 95
SEZIONE XXII MENSILITÀ AGGIUNTIVE
Art. 117 Tredicesima Mensilità………………………………...…………………..…….…….Pag. 95
Art. 118 Quattordicesima Mensilità…………………………………………...........………….Pag. 96
SEZIONE XXIII RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 119 Notifica del Recesso………………………………………….………..…..……..…...Pag. 96
Art. 120 Simulazione di Licenziamento……………………………..………………..….…… Pag. 96
Art. 121 Termini Preavviso………………………………….……….…………….….….…… Pag. 97
7
Art. 122 Indennità Sostitutiva del Preavviso…………………………………….……….… …Pag. 98
Art. 123 Trattamento di Fine Rapporto………………………….………………..……………Pag. 98
Art. 124 Corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto………………….………………Pag. 98
Art. 125 Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto……………………..……………. Pag. 98
Art. 126 Dimissioni………………………………………………….………………..…… …..Pag. 99
Art. 127 Dimissioni per Matrimonio……………………………………………...……… …..Pag. 99
SEZIONE XXIV NORME DISCIPLINARI
Art. 128 Obblighi del Lavoratore…………………………………………………..……… …Pag. 99
Art. 129 Divieti………………………………………………………..………………….… ….Pag. 99
Art. 130 Rispetto dell'Orario di Lavoro………………………………….......………….…… .Pag. 99
Art. 131 Comunicazione di Cambio di Domicilio…………………………..……………… .Pag. 100
Art. 132 Provvedimenti Disciplinari………………………………………..…….......……… Pag. 101
SEZIONE XXV CLAUSOLE DI MIGLIOR FAVORE
Art. 133 Clausole di miglior favore…………………………………….…………………… ..Pag. 102
ALLEGATI
A. Contratto di apprendistato e piano formativo individuale (Facsimile)
B. Delega Sindacale (Facsimile)
C. Secondo livello di contrattazione
D. Telelavoro
E. Accordo per il sostegno al reddito
F. Sostegno diritto allo studio
G. Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza
H. Modelli di organizzazione e di gestione
I. Organismi Paritetici
J. Formazione dei lavoratori
K. Disposizioni Transitorie Finali
L. Bilateralità di settore al presente CCNL
8
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTERDISCIPLINARE PER I DIPENDENTI
DEGLI:
- CONF.S.A.A.U: La CONFEDERAZIONE SINDACALE AGENTI E AUTONOMI UNITI,
c.f. 92022050543 iscritta al Registro del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro
al n. 2023-87343, rappresentata dal Presidente Nazionale dott. Annè Francesco e assistito
da avv. Miccolis Paola.
GILDA AZIENDE –., c.f. 92022050543 , rappresentata dal Segretario Generale Nazionale,
Raffaele Ingrosso;
E l’organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti:
- CIU UNIONQUADRI La (CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI)
c.f. 97357550587 iscritta al Registro del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Lavoro al n. 2023-87343, rappresentata dalla Presidente Nazionale dott.ssa Gabriella Ancora
È stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti degli
studi professionali e delle associazioni, valido in tutto il territorio nazionale. Questo CCNL si
applica alle attività professionali sia sotto forma di studi as sociati sia in conformità con le
configurazioni societarie ammesse per legge. Inoltre, copre i rapporti di lavoro tra altre categorie
di datori di lavoro, inclusi enti associativi riconosciuti e non riconosciuti, consorzi, società
strumentali (come CAF, Patronati, Enti Bilaterali, Fondi Pensione e Fondi di Formazione) e altre
attività autonome e parasubordinate. Questo elenco è esemplificativo e non esaustivo e include
professioni come agenti rappresentanti, agenti marittimi, agenti di assicurazione, agenti di cambio,
consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria, che operano in attività e servizi strumentali e
funzionali a tali professioni, insieme ai loro dipendenti.
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DECORRENZA, DURATA e ULTRAVIGENZA DEL
CCNL
Qualsiasi delle parti stipulanti può recedere dal contratto previa comunicazione scritta con
un preavviso di almeno sei (6) mesi prima della scadenza. Tale comunicazione dovrà essere
effettuata attraverso una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro
mezzo idoneo a garantire la conferma di ricezione. In mancanza di recesso, il contratto sarà
considerato tacitamente rinnovato annualmente.
La parte che intende recedere dal contratto dovrà presentare alle altre parti le proprie
proposte di rescissione almeno sei (6) mesi prima della scadenza, utilizzando una
raccomandata con avviso di ricevimento o un altro mezzo appropriato che confermi la
ricezione.
Le trattative per il rinnovo del contratto inizieranno almeno sei mesi prima della scadenza.
Durante il periodo di trattativa per il rinnovo e per un periodo non superiore a sette (7)
mesi dalla presentazione del tavolo negoziale, le parti firmatarie si im pegnano a non
intraprendere azioni unilaterali o atti di protesta diretti.
Nel corso della validità di questo contratto collettivo, le parti definiranno procedure
specifiche per garantire e attuare effettivamente una tregua sindacale durante il periodo di
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e durante la contratta zione di
secondo livello.
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10
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sarà applicato nell'ambito delle
microimprese, una componente fondamentale e distintiva della nostra economia nazionale. Con
il termine 'microimpresa', si fa riferimento a quelle organizzazioni aziendali con un organico che
va fino a 9 collaboratori, inclusi titolari e familiari, rappresentando la categoria più numerosa nel
panorama imprenditoriale del nostro Paese, con un totale di 4.200.000 unità.
Il 95% di tutte le imprese italiane, coinvolgendo circa il 50% della forza lavoro impiegata
nell'attività imprenditoriale, rientra indubbiamente nella definizione di microimpresa.
All'interno di questa cornice, è essenziale pianificare una serie di iniziative normative e contrattuali
volte a promuovere la crescita e lo sviluppo di tali realtà imprenditoriali.
Le attività professionali, inclusi gli studi professionali e le associazioni, possono essere considerate
microimprese con un alto valore professionale ed economico, poiché servono le esigenze
organizzative e normative di una vasta gamma di realtà imprendit oriali eterogenee. Di
conseguenza, queste imprese hanno un ruolo trasversale e possono essere identificate come parte
integrante del "middle management".
Considerando l'evoluzione delle relazioni sindacali all'interno di questo settore e i cambiamenti
nei modelli organizzativi delle attività professionali, comprese quelle riconosciute e non
riconosciute, autonome e parasubordinate, il presente CCNL mira a f ornire una soluzione
organica ed efficace alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Lo fa semplificando i contratti
e la rappresentanza, stabilendo che il presente CCNL costituisca l'unico punto di riferimento
contrattuale per datori di lavoro e lavoratori del settore delle attività professionali e associative, per
un periodo di tre anni.
Il presente CCNL copre tutte le forme di attività professionale e associativa, sia riconosciute che
non riconosciute, compresi studi associati e forme societarie conformi alla legge. Inoltre, si estende
a datori di lavoro come consorzi e società strumentali (come CAF, Patronati, Enti Bilaterali, Fondi
Pensione e Fondi di Formazione) e altre attività autonome e parasubordinate (tra cui, a titolo
esemplificativo, agenti rappresentanti, agenti marittimi, agenti di assicurazione, agenti di cambio,
consulenti fi nanziari, agenti in attività finanziaria), che operano in attività e servizi che sono
strumentali e/o funzionali a tali professioni. Inoltre, il CCNL si applica ai rapporti di lavoro con
altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/ o funzionali alle attività
professionali, insieme al personale dipendente corrispondente."
11
INSCINDIBILITÀ
Le disposizioni del seguente contratto sono correlative inscindibili tra loro e non è ammessa
intanto la parziale applicazione. Fermo restando l’inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano
che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai
lavoratori in forza alla data di applicazione che restano assegnate “ad Personam”.
Il negoziato per il rinnovo deve iniziare almeno sei mesi prima della scadenza del contratto ,
durante questo periodo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla presentazione della piattaforma di
negoziato, le parti non possono intraprendere unilateralmente azioni o iniziative dirette.
Durante la durata di questo contratto collettivo, le parti definiranno procedure specifiche per
garantire una pacifica fase di rinnovo sia per il CCNL che per la contrattazione di secondo livello.
Campo di applicazione
“Ambiti Professionali”
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro (CCNL) intende regolamentare i rapporti di lavoro
dipendente nelle attività rientranti nelle seguenti "Ambiti professionali”, nonché alle strutture che
forniscono servizi strumentali e/o funzionali alle stesse:
1) Ambito Professionale Economico-Amministrativa
In quest’ambito rientrano professionisti come:
o Consulenti del Lavoro,
o Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
o Revisori Contabili,
tutte le professioni intellettuali simili e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle
non esplicitamente menzionate in questa lista.
2) Ambito Professionale Giuridico
In quest’ambito rientrano professionisti come:
o Avvocati
o Notai
e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle non esplicitamente menzionate in
questa lista.
3) Ambito Professionale Tecnico
Quest'ambito comprende professionisti come:
o Ingegneri,
o Architetti,
o Geometri,
o Periti Industriali,
o Geologi,
o Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici
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e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle non esplicitamente menzionate in
questa lista.
4) Ambito Professionale Medico-Sanitaria e Odontoiatrica
In questa ambito troviamo professionisti come:
o Medici, Medici Specialisti,
o Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologi,
o Operatori Sanitari abilitati all'esercizio autonomo delle professioni indicate nella
specifica Decretazione Ministeriale.
o Studi Privati di analisi diagnostici
o Studi Fisioterapici e Chinesiologi
e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle non esplicitamente menzionate in
questa lista.
5) Altre Attività Professionali Intellettuali
Quest'ambito comprende attività professionali che non rientrano nelle prime quattro categorie,
sia con che senza un Albo professionale, come:
o agenti di commercio/rappresentanti,
o consulenti finanziari,
o agenti in attività finanziaria
o agenti marittimi;
o agenti di cambio;
o agenti di assicurazione;
o agenti e Broker assicurativi
o Promotori del benessere
e tutte le professioni intellettuali simili e altre professioni di valore equivalente o omogenee a
quelle non esplicitamente menzionate in questa lista.
6) Altre attività svolte in forma associativa riconosciute e non riconosciute
(Sindacati, Associazioni e Consorzi)
In quest’ambito rientrano attività che non rientrano nelle prime cinque categorie, sia con che senza
un Albo, come:
- Associazioni Sindacali Datoriali;
- Associazioni Sindacali dei Dipendenti;
- CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
- Patronati,
- Enti Bilaterali;
- Fondi Pensione;
- Fondi di Formazione
In quest’ambito sono comprese tutte le attività svolte dalle associazioni riconosciute e non
riconosciute che svolgono attività di rappresentanza e sostegno alle categorie delle imprese e dei
professionisti aderenti, nonché dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono di
13
rapporti di lavoro con propri dipendenti subordinati, tale fattispecie si estende anche alle loro
società strumentali di servizio di Caf e Patronato e/o ente Bilaterali , di Formazione e Fondi
Pensione Chiusi.
Le parti concordano che questo CCNL deve essere considerato come un insieme normativo
unitario e indivisibile. Le condizioni più favorevoli previste dalla legge e/o dalla contrattazione di
secondo livello applicabile nel settore restano inalterate. La contrattazione di secondo li vello è
soggetta alle misure di decontribuzione e detassazione previste dalla legge vigente.
Le parti coinvolte si impegnano a rispettare l'ambito di applicazione del contratto e a far rispettare
le sue disposizioni ai loro membri per l'intera durata di validità del contratto stesso e delle clausole
stabilite in base ai criteri in esso previsti.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni vigenti di legge
in materia.
14
SEZIONE I
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART. 1
CONTRATTAZIONE NAZIONALE
CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO
Le associazioni nazionali datoriali nonché le associazioni di categoria dei lavoratori dipendenti
rappresentanti e rappresentate nelle parti sottoscrittrici del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro si impegnano ad incontrarsi annualmente per e ffettuare un esame congiunto
sull'evoluzione normativa e del quadro socio economico di settore nonché sulle dinamiche
strutturali di sviluppo e dei processi di riammodernamento e innovazione che incidono sui sistemi
e i processi di riorganizzazione aziendale.
ART. 2
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Nell'ambito della cosiddetta contrattazione decentrata che normalmente sarà esercitata a livello
regionale inerentemente alle materie e agli istituti a cui il presente contratto collettivo farà
specifico riferimento. Su tali istituti le parti a tale livello decentrato di contrattazione potranno
entrare nel merito delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dell'organizzazione
dell'orario di lavoro in un'ottica di incremento della qualità produttiva del lavoro nonché per
l'immersione e la stab ilizzazione e l'incremento dell'occupazione nonché per quanto attiene la
gestione delle crisi di settore.
Altresì è demandata a livello decentrato la definizione di accordi specifici e compatibilmente con
le esigenze delle strutture lavorative, tutte le modalità di partecipazione a tutte le attività formative
con un riguardo specifico sia alle modalità di svol gimento dei percorsi formativi compreso i
percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato sia ai criteri di partecipazione sia
all’individuazione dei lavoratori e delle modalità di orario dei lavoratori in formazione e alla
definizione di monte ore annui di congedi applicabili.
È concordato che gli accordi di cui al precedente capoverso potranno essere stipulati con le autorità
regionali territoriali preposte alla formazione individuate anche attraverso gli enti e le autorità
contemplate nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nell'ambito della contrattazione decentrata le parti potranno costituire strumenti bilaterali ovvero
enti bilaterali regionali con gli scopi e con le modalità previste dal presente contratto collettivo
nazionale.
Le parti, p otranno altresì istituire commissioni paritetiche territoriali per la definizione e la
gestione dei licenziamenti individuali di cui la legge 108 /90; delle controversie individuali e
plurimi di cui la legislazione vigente, trasmettendone la composizione all'ente bilaterale nazionale
15
laddove costituito anche all'ente bilaterale regionale al quale in accordo potrà anche essere
assegnato il compito di gestire le suddette attività.
In attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali potranno dare avvio ad articolazioni
dell'ente bilaterale nazionale a livello territoriale denominati point contrattuali, con compiti di
promozione e gestione delle prestazioni che il presente contratto collettivo nazionale delega alla
bilateralità di settore.
Le modalità e i termini per la costruzione dei cosiddetti point contrattuali nonché il finanziamento
delle attività da questi svolte sono definite dalle parti firmatarie secondo quanto previsto da
allegato al presente contratto collettivo nazionale.
ART. 3
MODALITÀ ATTUATIVE PER L’ESPLETAMENTO PRATICO DELLA CONTRATTAZIONE
DI SECONDO LIVELLO
Le modalità di presentazione della piattaforma avverranno attraverso l'inoltro da parte delle
Organizzazioni Sindacali Regionali dei lavoratori alle Delegazioni Regionali di e Gilda Aziende -
Confsaau, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali , FAL, E A CIU UNIONQUADRI e
alla e Gilda Aziende - Confsaau Nazionale. Queste ultime avranno il compito di formulare
eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione, utilizzando la commissione appositamente
costituita dalle parti firmatarie del present e Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL)
come indicato nell'allegato dedicato.
Il testo dell’accordo regionale concordato ma non ancora sottoscritto sarà inviato alle
Organizzazioni Sindacali Nazionali , E A CIU UNIONQUADRI e alla e Gilda Aziende - Confsaau
Nazionale per ulteriori osservazioni. Queste osservazioni dovranno anch'esse essere inviate tramite
la Commissione prevista nel paragrafo precedente entro 30 giorni dalla ricezione del testo.
È importante sottolineare che la mancata osservanza della procedura descritta nei paragrafi
precedenti comporterà l'inefficacia dell'accordo.
Art 4
Regolamentazione dei licenziamenti individuali a livello decentrato
1) Tentativo di Conciliazione
1.1 Per i licenziamenti individuali, il tentativo di conciliazione, come previsto dagli articoli 410 e
successivi del Codice di procedura civile (c.p.c.), può essere avviato attraverso le Commissioni di
conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti nei fori indicati
nell'Art. 413 c.p.c. Il lavoratore licenziato o il datore di lavoro richiedente può scegliere tra le
Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
16
1.2 Entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento o, se successiva, dalla comunicazione
dei motivi, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato a un'Organizzazione Sindacale
firmataria del presente contratto per condurre il tentativo di conciliazione. In tal caso,
l'Organizzazione Sindacale incaricata informerà almeno un'altra Organizzazione Sindacale
contrapposta e la Direzione Provinciale per l'attivazione del tentativo di conciliazione.
1.3 Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e le fasi successive della
procedura, si applicano integralmente le disposizioni dell'Art. 410 e seguenti del c.p.c.
1.4 Se il tentativo di conciliazione previsto nei commi precedenti non ha successo, le parti possono
concordemente risolvere la controversia attraverso l'arbitrato irrituale, come descritto nella
successiva sezione 2).
2) Collegio Arbitrale
2.1 Dopo un tentativo di conciliazione senza esito, entro 20 giorni, le parti coinvolte possono
conferire mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali per deferire la controversia
a un Collegio Arbitrale, secondo le norme indicate in questa sezione.
2.2 Il Collegio Arbitrale sarà costituito entro 10 giorni dalla ricezione del mandato e sarà composto
da due arbitri, uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e uno dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, con un presidente scel to di comune accordo tra le stesse
Organizzazioni. In caso di mancato accordo sul presidente, questo sarà sorteggiato da una lista di
nomi concordata congiuntamente.
2.3 Una volta costituito, il Collegio Arbitrale esaminerà la controversia e potrà disporre le indagini
necessarie. Il suo pronunciamento avverrà entro 60 giorni dalla prima convocazione, prorogabile
solo con il consenso delle parti.
2.4 Se i termini indicati nel comma precedente sono superati senza una decisione, ciascuna delle
parti può richiedere al Collegio di emettere un lodo entro 30 giorni dalla richiesta. In caso
contrario, la controversia può essere portata all'Autorità Giudiziaria.
Art. 5
Procedura del Tentativo di Conciliazione e composizione delle controversie a livello
decentrato
Per le controversie individuali o plurime relative all'applicazione del presente contratto o di altri
accordi concernenti i rapporti di lavoro nelle strutture comprese nella sfera di applicazione del
CCNL, è possibile avviare un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso la
"Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione". Questa commissione sarà costituita in
ogni singola provincia secondo le norme e le procedure specificate in questo Articolo
17
1) Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione sarà composta da:
A. Un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, aderenti a una delle
Confederazioni firmatarie del presente CCNL, che comunicheranno il nome del loro
rappresentante competente per territorio alla Direzione Provinciale del Lavoro.
B. Un rappresentante della CIU UNIONQUADRI, firmataria del presente CCNL e competent e
per territorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
C. L'Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è stato conferito il mandato comunicherà il nome
del suo rappresentante alla Direzione Provinciale del Lavoro, contemporaneamente alla richiesta
di attivazione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione.
D. La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione opererà presso la sede
dell'Organizzazione Sindacale Territoriale dei datori di lavoro o, se esistenti, presso la sede
dell'Ente Bilaterale Regionale o in un luogo stabilito d'accordo tra le parti a livello territoriale e
comunicato all'Ente Bilaterale Nazionale.
2) Procedura
A. La parte interessata a risolvere la controversia deve richiedere il tentativo di conciliazione
tramite l'Organizzazione Sindacale a cui è iscritta o ha conferito mandato.
B. L'Organizzazione dei datori di lavoro o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che
rappresenta la parte interessata deve denunciare la controversia alla Commissione Paritetica
Provinciale di Conciliazione attraverso una comunicazione da inviare tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, fax, consegna a mano o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Questa comunicazione deve essere inviata in duplice copia.
C. Dopo aver ricevuto la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
convocherà le parti entro 20 giorni, fissando la data e l'ora per il tentativo di conciliazione. Questo
tentativo dovrà essere completato entro 40 giorni.
D. Il termine di 40 giorni indicato nel paragrafo precedente inizia a decorrere dalla data di
ricevimento o presentazione della richiesta da parte dell'Organizzazione dei datori di lavoro o
dell'Organizzazione Sindacale a cui il dipendente o il collaboratore ha conferito mandato.
E. La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione conduce il tentativo di conciliazione
secondo il proprio regolamento.
F. Se la conciliazione riesce, verrà redatto un verbale di conciliazione firmato dalle parti, che avrà
efficacia di titolo esecutivo e sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio.
G. In caso di mancato accordo, verrà redatto un verbale che conterrà le questioni della controversia,
le disposizioni rilevanti del CCNL e degli eventuali accordi di secondo livello, le disponibilità
transattive manifestate dalle parti, la proposta di defini zione della controversia formulata dalla
Commissione e i motivi del mancato accordo. Il verbale sarà firmato dai membri della
Commissione Paritetica e dalle parti o dai loro rappresentanti.
H. Nel caso di controversie relative a sanzioni disciplinari, queste saranno sospese fino alla
conclusione della procedura di conciliazione.
18
I. Le decisioni prese dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono
un'interpretazione autentica del presente contratto, che resta di competenza della Commissione
Paritetica Nazionale.
Art 6
Collegio Arbitrale
A. Se il tentativo di conciliazione di cui all'Art. 5 non ha successo o se scade il termine previsto per
la sua conclusione, e fermo restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, ciascuna delle
parti può promuovere il deferimento della controversia a un Collegio Arbitrale secondo le
disposizioni di questo Articolo
B. A tale scopo, le parti competenti per territorio istituiranno un Collegio di Arbitrato Provinciale,
che si pronuncerà sulle istanze previste nell' Art. precedente. Il Collegio di Arbitrato competente
sarà quello della località in cui è stato avviato il tentativo di conciliazione.
C. La parte interessata deve presentare l'istanza, con lo stesso oggetto e contenuto del precedente
tentativo di conciliazione, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato e contemporaneamente all'altra
parte, attraverso l'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o a cui ha conferito mandato. L'istanza
deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano, fax o altro mezzo idoneo a certificare la
data di ricevimento.
D. La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione riceve l'istanza, deve programmare una
riunione entro 15 giorni dalla ricezione e convoca il Collegio Arbitrale.
E. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, uno designato dalle Organizzazioni Sindacali
dei datori di lavoro, uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e un presidente
scelto di comune accordo tra le Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del
presidente, questo verrà sorteggiato tra una lista di nomi concordata o, in mancanza di accordo,
designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio su richiesta di una o entrambe le
Organizzazioni.
F. I due membri designati dalle parti possono coincidere con coloro che hanno presieduto il
tentativo di conciliazione.
G. Il Collegio di Arbitrato dovrà essere costituito entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza e si
pronuncerà sulle istanze presentate.
H. Il Collegio Arbitrale ha il potere di condurre un'indagine istruttoria, rispettando il principio
del contraddittorio.
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I. Il Collegio emetterà il suo lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, con la possibilità
di prorogare fino a 15 giorni aggiuntivi con una motivazione. Il lodo sarà depositato presso la sede
del Collegio Arbitrale e notificato alle parti interessate.
L. I compensi degli arbitri saranno stabiliti in modo fisso. La Segreteria del Collegio Arbitrale sarà
situata presso la sede concordata dalle parti territoriali e sarà comunicata all'Ente Bilaterale
Nazionale.
M. Si sottolinea che il Collegio Arbitrale opera in modo irrituale e segue un proprio regolamento.
N. Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale avrà valore di titolo esecutivo.
Art. 7
Permessi per attività sindacale
I lavoratori del settore hanno diritto a permessi retribuiti per svolgere attività sindacali, fino a un
massimo di 8 ore all'anno per ciascun lavoratore. Questo diritto è soggetto alle disposizioni della
legge 300/1970. Inoltre, si conviene che 6 ore di qu esti permessi saranno pianificate a livello
regionale tramite contrattazione, mentre le restanti 2 ore saranno utilizzate per accedere ai siti delle
organizzazioni sindacali o dei comitati bilaterali, o per consultare il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, utilizzando le attrezzature telematiche dell'azienda. Per esercitare tale diritto,
è necessaria l'autorizzazione del datore di lavoro e deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8
Rappresentanze sindacali
RSU
Per quanto riguarda la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle strutture
lavorative del settore, con i requisiti previsti dalla Legge n. 300 del 1970, si farà riferimento a un
regolamento specifico che verrà definito durante la validità del Contratto Colletti vo Nazionale di
Lavoro (CCNL) per le richieste di costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 9
Trattenuta sindacale
Il datore di lavoro sarà responsabile della riscossione dei contributi che i lavoratori del settore
intendono versare ai loro sindacati di categoria che hanno aderito al presente CCNL. I sindacati
forniranno al datore di lavoro una comunicazione scritta che includerà l'elenco dei lavoratori che
hanno conferito loro la delega e l'importo dei contributi da trattenere, insieme alle modalità di
versamento all'Organizzazione Sindacale prescelta. Questa comunicazione includerà anche un
modello standard di delega, allegato al CCNL. Se un lavoratore revoca la sua delega, la trattenuta
dei contributi sarà efficace il mese successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve la
comunicazione di revoca, o se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, quest'ultimo
informerà l'Organizzazione Sindacale interessata e sospenderà la trattenuta con decorrenza dal
20
mese successivo a quello di ricezione . È importante sottolineare che il datore di lavoro non è
responsabile per eventuali problemi legati alla riscossione dei contributi, e se il lavoratore non
comunica tempestivamente la revoca, non potrà avanzare richieste o reclami nei confronti del
datore di lavoro, neanche dopo la fine del rapporto di lavoro.
In alternativa alla procedura indicata, qualora previsto, le trattenute sindacali potranno essere
conferite alla OS attraverso il convenzionamento INPS, con l’inserimento del codice convenzione
nei modelli Uniemens.
SEZIONE II
Bilateralità - welfare
Strumenti bilaterali nazionali di settore
Le parti hanno deciso di istituire i seguenti strumenti bilaterali con lo scopo di definire i loro scopi,
ruoli, composizione, sede di lavoro e procedure di costituzione e funzionamento, come dettagliato
negli articoli successivi.
Questi strumenti bilaterali nazionali di settore sono finalizzati a realizzare gli obiettivi del presente
CCNL e quanto previsto dalla legge:
A) Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità
B) La Commissione paritetica nazionale
C) L'Ente Bilaterale Nazionale di settore (EN.GE.B) C.F. 97863970584
Dato l'importante ruolo degli interventi a favore di coloro che lavorano nelle strutture
professionali, le parti firmatarie concordano di rafforzare e razionalizzare il sistema bilaterale di
settore per garantire efficienza, semplificazione, sostenibilità, trasparenza e sussidiarietà. A questo
scopo, concordano di integrare in modo funzionale gli enti bilaterali del settore per una migliore
attuazione degli impegni contrattuali.
Art. 10
Commissione paritetica e Gruppo di lavoro per le pari opportunità
A. La Commissione Paritetica Nazionale, costituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale di Settore, è
responsabile dell'esame delle controversie collettive relative all'autentica interpretazione e
integrale applicazione del presente CCNL, oltre alla gestione delle pari opportunità sul lavoro.
B. La Commissione Paritetica è composta da 12 membri, di cui 6 in quota datoriale e 6 in quota
sindacale, equamente ripartite tra le OOSS , designati entro 30 giorni dalla firma dell'accordo.
Ciascuna rappresentanza ha il diritto di revocare e sostituire i propri membri in qualsiasi
momento, notificandolo alle altre parti. Per ciascun rappresentante può essere nominato un
supplente, e la com unicazione relativa deve essere inviata alla Presidenza dell’Ente Bilaterale
Nazionale di Settore.
21
C. La Commissione Paritetica opera in base alle procedure e alle modalità stabilite da un apposito
regolamento o deliberazione.
D. Inoltre, il Gruppo di lavoro per le pari opportunità, operante presso la sede dell’Ente Bilaterale
Nazionale di settore, è responsabile della formulazione e dell'implementazione di progetti di
azioni positive per rimuovere ostacoli che impediscono il ragg iungimento delle pari opportunità
sul lavoro.
E. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto da 6 membri, di cui 2 rappresentanti
di , 1 appartenente a Gilda Aziende - Confsaau, e 3 delle Federazioni Sindacali dei lavoratori,
designati entro 30 giorni dalla firma del CCNL. Per ciascun rappresentante può essere nominato
un supplente, e la comunicazione relativa deve essere inviata alla Presidenza dell’Ente Bilaterale
Nazionale di Settore.
F. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità opera in base alle procedure e alle modalità stabilite
da un apposito regolamento operativo.
Art. 11
Contribuzione alla bilateralità di settore
A. Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti inclusi nella sfera
di applicazione prevista dal presente contratto collettivo.
B. Tutte le attività svolte dall’ente bilaterali di settore elencate nel presente CCNL, avviene
attraverso un contributo unificato di 2 0 euro. Di questi, 6 euro sono a carico del lavoratore e
devono essere versati dal datore di lavoro per ciascun lavoratore utilizzando il modello F24 sez.
INPS con la causale "XXX".
C. La contribuzione comprende forme di assistenza per tutti coloro che lavorano all'interno degli
studi professionali ed associazioni, inclusi datori di lavoro, committenti e lavoratori.
D. Anche per i lavoratori assunti a tempo parziale, i versamenti di cui sopra sono dovuti
integralmente. In caso di un dipendente con più rapporti part -time, nell'ambito di applicazione
del presente CCNL, è richiesta una sola iscrizione.
E. Le stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori
coordinati e continuativi.
F. Le parti firmatarie del CCNL hanno concordato di suddividere la suddetta quota nel modo
seguente:
- 20 euro, di cui 6 euro a carico del lavoratore e 12 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità
ad XXX.
22
- Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite in un accordo specifico
allegato al presente CCNL.
G. Un datore di lavoro che non versi le quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al
lavoratore, con la stessa frequenza sopra indicata, una componente separata della retribuzione non
assorbibile, pari a 30 euro, erogata per 14 mensilità e inclusa nella retribuzione effettiva e nella
base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è soggetto a
riproporzionamento in caso di contratti di lavoro a tempo parziale.
Art. 12
Ente bilaterale nazionale di settore (EN.GE.B.)
A. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce la struttura a cui le parti intendono assegnare
ruoli, compiti e funzioni finalizzati a fornire un sistema completo di servizi di alta qualità per tutti
gli addetti del settore (titolari e lavoratori) che operano nelle Attività Professionali , Il sistema di
governance della bilateralità è articolato secondo le modalità definite da un apposito accordo tra
le parti firmatarie del presente contratto collettivo.
B. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza:
1. La divulgazione delle relazioni sul quadro normativo e socio -economico del settore, delle
diverse Aree professionali e delle relative prospettive di sviluppo.
2. Studi e ricerche sulle Aree professionali, sulla forza lavoro impiegata e sui fabbisogni
occupazionali.
3. Convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale,
apprendistato e tirocini formativi e di orientamento.
4. Procedure per attivare progetti di formazione continua e ottenere il loro riconoscimento come
crediti formativi.
5. Attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino.
6. Iniziative per l'inserimento giovanile e le tutele specifiche previste dal CCNL.
7. Iniziative di fidelizzazione e supporto economico ai lavoratori partecipanti a corsi di
formazione.
8. Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni degli studi professionali ed associazioni e la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
9. Forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria.
10. Studi e ricerche sulla legislazione e contrattazione del settore, anche a livello statistico.
11. Iniziative per il sostegno temporaneo del reddito e la riqualificazione dei lavoratori.
12. Le altre funzioni e attività assegnate dalle parti.
13. Supporto agli enti bilaterali territoriali e agli sportelli territoriali.
14. Istituzione di camere arbitrali per la risoluzione di dispute.
15. Gestione del fondo per il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori in procedimenti di
arbitrato.
16. Iniziative di assistenza a favore dei professionisti.
23
17. Sostegno alla gestione della bilateralità e assistenza contrattuale tramite una commissione
paritetica.
18. Altre funzioni e attività previste dal contratto collettivo e dalla legge.
C. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore sono composti pariteticamente
tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
D. La struttura dell'Ente Bilaterale Nazionale potrà essere suddivisa in dipartimenti corrispondenti
alle diverse aree professionali incluse nella sfera di applicazione del presente CCNL.
E. L’Ente Bilaterale Nazionale è regolato da uno Statuto e un Regolamento, il cui testo autenticato
costituisce un allegato al CCNL.
ART. 13
Ente Bilaterale
Definizione e Scopo
L'Ente Bilaterale è costituito dalle parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro e opera conformemente all'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Il suo statuto
regola il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza alle
previsioni legislative e contrattuali, salvo diverse norme di legge o intese successive tra le parti.
L'Ente persegue le seguenti finalità:
Formazione: In conformità con le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, nonché altre norme correlate, in materia di sicurezza sul lavoro e qualificazione
professionale. Questo include anche la certificazione di competenza. Si tiene in considerazione la
formazione professionale del lavoratore, il suo livello di conoscenza della lingua italiana, attraverso
corsi anche nella lingua madre, con la creazione di un Fondo per la formazione o l'adesione a un
Fondo già costituito.
Sostegno al reddito e all'occupazione: Anche mediante la riqualificazione professionale dei
dipendenti.
Servizi sociali: A beneficio dei lavoratori iscritti all'Ente, con particolare attenzione alla fornitura
di servizi sanitari integrativi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche tramite l'adesione a un
fondo sanitario indicato dalle parti costitutive.
Monitoraggio: Attraverso la creazione di una Commissione per la parità di trattamento tra
lavoratori e lavoratrici, prevenendo discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche,
sindacali o religiose.
Conciliazione e certificazione: In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modifiche.
Organismo Paritetico: Per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: Con una specifica
Commissione per prevenire e risolvere eventuali controversie.
Osservatorio permanente: Per il monitoraggio statistico delle iniziative delle parti in materia di
occupazione.
Analisi: Sull'occupazione, il mercato del lavoro, i modelli contrattuali, la formazione e la
qualificazione professionale, nonché la verifica dell'andamento della contrattazione di secondo
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livello e delle controversie esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e
Conciliazione.
Gestione dei contributi obbligatori: Conformemente ai regolamenti formulati dalle parti
firmatarie del contratto.
Regolamento apposito: Per disciplinare tutte le attività perseguite dalle parti sociali, in
conformità allo statuto.
Costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali: Seguendo le indicazioni delle parti sociali,
coordinando le attività e verificando l'applicazione delle procedure definite a livello nazionale, in
conformità alla normativa vigente in materia.
Creazione di un Fondo per la formazione: Che verrà regolato con un apposito regolamento.
Art.13.a
Iscrizione all’EN.GE.B
(adempimenti obbligatori)
Le parti coinvolte, riconoscendo l'importanza dell'istituzione di specifiche protezioni a favore dei
lavoratori all'interno dell'Ente Bilaterale, concordano che queste protezioni debbano essere un
obbligo integrante delle controprestazioni previste dal presente contratto. Di conseguenza, coloro
che sono soggetti a questo contratto sono tenuti all'obbligo di iscrizione dell'azienda e dei
lavoratori, nonché al relativo contributo.
L'iscrizione delle aziende e dei lavoratori deve essere completata entro 5 giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, come segue:
Iscrizione Azienda e Lavoratori all'Ente Generale Bilaterale:
a) Per le aziende, è richiesta una quota di iscrizione una tantum di € 60,00.
b) Per i lavoratori (con il contributo a carico del datore di lavoro), è richiesta una quota di
iscrizione una tantum di € 20,00 per ciascun lavoratore.
ART. 13.b
Contributi Obbligatori EN.GE.B
I contributi destinati all'Ente Bilaterale, come descritto di seguito, devono essere versati
mensilmente dal datore di lavoro per finanziare le prestazioni mutualistiche integrate e gli
organismi contrattuali bilaterali. Insieme al pagamento, deve essere inviata una dichiarazion e
contenente i dettagli dell'azienda e i nominativi dei lavoratori, che potrà essere richiesta dall'Ente
Generale Bilaterale.
Gestione speciale per le prestazioni integrative al SSN - REALE MUTUA REALE GROUP BLUE
ASSISTANCE
Questo schema riguarda i lavoratori con contratti a tempo indeterminato o superiori a 12 mesi a
tempo pieno o parziale, di apprendistato o con qualsiasi forma contrattuale di dipendenza. I
versamenti per questo Schema A sono obbligatori per i dipendenti assunti a tempo indeterminato,
a tempo pieno o parziale, come apprendisti o con qualsiasi altro contratto di dipendenza, purché
25
la durata sia superiore a 6 mesi. Le prestazioni integrative al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
per i lavoratori sono erogate tramite l'impresa mutualistica salute lavoro, come stabilito dal
presidente dell'ente bilaterale, e non includono alcun altro c omponente. Queste prestazioni e i
relativi servizi maturano solo se i contributi vengono versati regolarmente, con effetto dal primo
giorno del mese successivo alla data di iscrizione dei lavoratori da parte del datore di lavoro. L'Ente
Bilaterale non è tenuto a erogare prestazioni ai lavoratori se l'azienda non rispetta regolarmente i
versamenti dei contributi o se i versamenti sono parziali, in tal caso la responsabilità per le
prestazioni dovute rimane a carico del datore di lavoro, a condizione che i co ntributi dovuti
vengano corrisposti. Queste prestazioni e servizi forniti dall'Ente Bilaterale fanno parte integrante
del contratto e sono inclusi nella determinazione complessiva delle retribuzioni dovute e dei costi
contrattuali. I contributi relativi al lo Schema A sono destinati esclusivamente alle prestazioni
integrative nel campo sanitario, in particolare al SSN, con l'esclusione categorica di qualsiasi altro
scopo. Si precisa che il diritto alle prestazioni integrate al SSN e l'obbligo di pagamento da parte
del datore di lavoro vengono riferiti esclusivamente ai lavoratori assunti con un orario di lavoro di
almeno 20 ore settimanali, equivalenti a 80 ore mensili o 960 ore annuali.
ART. 13.c
Responsabilità in caso di omissioni da parte delle aziende
Il datore di lavoro che, in tutto o in parte, omette il versamento delle quote previste nel presente
contratto e nei regolamenti successivi è responsabile nei confronti dei lavoratori per la mancata
erogazione delle relative prestazioni, se previste, senza pregiudizio per il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno e per le sanzioni di legge. L'Ente Bilaterale può esercitare il potere di
riscossione coattiva per recuperare i contributi dovuti dai soggetti iscritti. I versamenti indicati
negli articoli precedenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente contratto, in
quanto contribuiscono alla determinazione complessiva dei benefici e dei costi previsti dal
contratto, oltre a finanziare gli istituti bilaterali per le competenze previste dalla legge e dal
regolamento.
ART. 13.d
Elemento retributivo perequativo per i lavoratori con contratti inferiori ai 6 mesi
Per tutti i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a 12 mesi, e che non hanno diritto
alle prestazioni integrative dell'Ente Bilaterale, viene corrisposto un Elemento Retributivo
Perequativo (ERP) pari all'importo mensile della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, come
previsto nello Schema 3 - Gestione Speciale SSN. Questo importo ammonta a € 20,00 mensili per
13 mensilità ed è utilizzato per il calcolo delle rate di mensilità differite, ferie e TFR spettanti.
Questo ERP è corrisposto a nche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, a
condizione che la proroga sia inferiore o uguale a 12 mesi. Quando è presente l'ERP e il rapporto
di lavoro è a tempo determinato con una durata inferiore a 12 mesi, non sono dovute al lavoratore
le prestazioni previste nei punti a) e b) precedenti dell’art. 13.a.
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ART. 14
Previdenza complementare
Le parti, riconoscendo l'importanza dell'istituzione di forme di previdenza integrativa, si riservano
il diritto di istituire un sistema di previdenza complementare volontaria attraverso la creazione di
un Fondo Pensione o l'adesione a un Fondo già esistente.
ART. 15
Contributo assistenza contrattuale CO.AS.CO.
Viene istituito un contributo obbligatorio e inderogabile, corrispondente al 1,2% del salario di
ciascun lavoratore su 13 mensilità, allo scopo di finanziare i costi associati alla creazione e alla
gestione del sistema contrattuale vigente. Il versamento del contributo dovrà avvenire, nei termini
e nelle modalità indicate, attraverso il convenzionamento INPS e il codice contratto indicato
oppure attraverso il versamento diretto alle OOSS stipulanti il presente contratto.
SEZIONE III
DIRITTI CONTRATTUALI
Art. 16
Dignità sul Luogo di Lavoro
Tenendo conto delle disposizioni della legge vigente, le parti concordano di sviluppare un "Codice
di Condotta per la Tutela della Dignità Personale" come strumento contrattuale vantaggioso sia
dal punto di vista sociale che per la gestione di situazioni indubbiamente delicate.
Art. 17
Tutela dell'Integrità dei Lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore, le parti si impegnano a promuovere la
ricerca, lo sviluppo e l'implementazione di tutte le misure atte a proteggere la salute fisica e
mentale dei lavoratori, in conformità alle leggi vigenti e alle migliori pratiche, nonché ai codici di
condotta.
A questo scopo, è prevista l'istituzione di servizi informativi sui diritti e sulle protezioni dei
lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché la possibilità di stipulare accordi con
organizzazioni senza scopo di lucro o strutture sanitarie pubblic he e/o private per garantire una
serie di servizi previdenziali e sociali gratuiti per i malati oncologici e le loro famiglie, rinviando
all'accordo specifico allegato al presente Contratto per l'applicazione del Decreto Legislativo n.
81/2008.
27
Art. 18
Obiettivi e politica della Formazione
Le parti hanno concordato sulla necessità di sviluppare una politica attiva di formazione con
l'obiettivo di:
A. Aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti impiegati nel settore,
promuovendo la valorizzazione delle risorse umane, adeguando l'offerta di lavoro alle richieste
degli studi professionali e delle società di servizi professionali operanti nel settore.
B. Migliorare il livello di servizio e la qualità offerti dagli studi professionali e dalle società di servizi
professionali per ottimizzare la produttività aumentandone la competitività.
C. Rispondere alle esigenze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze
professionali dovute sia all'innovazione tecnologica che alle modifiche legislative in materia di
profili professionali, in particolare quelli nell'Ambito socio-sanitaria.
D. Fornire formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività professionali,
nonché sul loro ruolo nell'economia e nella società italiana ed europea.
E. Promuovere programmi di alternanza scuola/università/lavoro negli studi professionali ed
associazioni per coinvolgere i giovani nel settore, stimolare l'interesse per l'attività professionale e
preparare concretamente i futuri dipendenti e collaboratori.
F. H. Fornire formazione attraverso progetti specifici, eventualmente supportati da fondi dedicati,
per i dipendenti e, contemporaneamente, aggiornare la formazione riguardante il mondo del
lavoro e le convenzioni collettive nazionali per i dipendenti degli studi professionali ed
associazioni.
G. Incrementare l'occupazione, superando le sfide di accesso al lavoro nelle regioni del
Mezzogiorno e per le fasce sociali più vulnerabili.
H. Promuovere la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua madre.
Art. 19
Formazione Continua
A. Sarà data particolare enfasi alla formazione continua su temi come "Ambiente e Sicurezza sul
lavoro", specialmente per soddisfare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle Aree
professionali Tecnica e Sanitaria.
B. Saranno fornite istruzioni operative per guidare gli Enti Bilaterali, in particolare EN.GE.B
affinché possano svolgere le loro attività in armonia con quanto stabilito nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti degli Studi professionali ed associazioni , in modo
da avere una visione condivisa tra le parti sociali.
C. Gli Enti Bilaterali Regionali, quando saranno costituiti e operativi, avranno la responsabilità di
analizzare i bisogni formativi e monitorare e valutare la qualità dei risultati ottenuti dai programmi
formativi.
28
D. Gli accordi relativi alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti e gli
obiettivi del CCNL saranno firmati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che hanno
sottoscritto il CCNL. Questi accordi potranno essere formalizzati seguendo il modello allegato che
il "Fondo" richiederà come parte della documentazione quando pubblicherà i bandi.
SEZIONE IV
Disciplina del rapporto di lavoro
Classificazione del personale
Premessa:
Nel quadro del modello di Struttura Contrattuale delineato nel presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL), le parti coinvolte hanno convenuto sull'importanza di definire
l'Istituto della Classificazione del Personale come uno strumento adegua to e funzionale per
migliorare la gestione interna negli studi professionali ed associazioni, rendendola più flessibile ed
efficiente.
Le parti riconoscono l'impatto dei processi di trasformazione e innovazione tecnologica e
organizzativa, così come l'evoluzione delle dinamiche formative e professionali, che hanno portato
all'insorgere di nuovi e complessi profili professionali all'interno del comparto.
Le parti sono consapevoli che il settore degli Studi professionali ed associazioni riveste un ruolo di
notevole importanza nel panorama del mercato del lavoro nazionale e costituisce una preziosa
opportunità professionale per i laureati in corsi di laurea breve, per i quali la domanda di lavoro
spesso non è adeguata.
Infine, entrambe le parti riconoscono l'importanza di promuovere una sempre maggiore
collaborazione tra i titolari degli studi professionali ed associazioni e i loro dipendenti, nonché
l'essenziale ruolo delle risorse umane nel comparto per garantire un funzionamento più efficace
degli studi professionali ed associazioni . Di conseguenza, si impegnano a investire nella
formazione e nello sviluppo professionale dei lavoratori, manifestando la loro intenzione di
elaborare progetti di formazione specifici da sottoporre all’Ente Bilaterale di cui al presente CCNL
Art. 20
Definizione dei Profili Professionali
“Ambiti Professionali”
Con l'obiettivo di semplificare il sistema di classificazione del personale e renderlo più flessibile
per adattarsi alle crescenti complessità organizzative degli studi professionali ed associazioni , le
parti hanno deciso di suddividere i lavoratori coperti da questo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in 6 ambiti con i rispettivi livelli di classificazione , inerenti le declaratori e di cornice
corrispondente:
29
1. Ambito professionale Economica/Amministrativa
2. Ambito professionale Giuridica,
3. Ambito professionale Tecnica,
4. Ambito professionale Medico-Sanitaria e Odontoiatrica,
5. Altre attività Professioni Intellettuali
6. Altre attività svolte in forma associativa riconosciute e non riconosciute e Consorzi
Per ciascun livello, nelle declaratorie sono fornite descrizioni delle mansioni svolte dal lavoratore
in base al suo livello di formazione, insieme a un elenco di esempi di ruoli professionali pertinenti,
che però non costituiscono una lista esaustiva. Queste descrizioni e gli esempi di ruoli consentono
di classificare analogamente altre figure professionali non esplicitamente menzionate nel
documento.
I lavoratori soggetti a questo CCNL sono classificati come segue, in base all' Ambito di
appartenenza:
1) Ambito Professionale Economico-Amministrativa
Questa Ambito include professionisti come:
o Consulenti del Lavoro,
o Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
o Revisori Contabili,
tutte le professioni intellettuali simili e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle
non esplicitamente menzionate in questa lista.
Quadri
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata
responsabilità in modo continuativo. Operano con autonomia operativa e hanno poteri decisionali
discrezionali e responsabilità gestionali, spesso in studi professionali ed associazioni di dimensioni
significative, nelle sedi decentrate o in settori particolarmente complessi. Questa categoria
comprende anche i lavoratori che, grazie alle loro competenze e conoscenze, sono in grado di
realizzare progetti di grande importanza per lo svilup po e il raggiungimento degli obiettivi dello
studio professionale.
Livello I
Appartengono a questo livello i lavoratori con diploma di laurea o diploma di scuola superiore
specifico nel settore di competenza dello studio. Svolgono mansioni concettuali con un alto livello
di competenza tecnica e pratica. Hanno autonomia decisionale nel proprio campo di competenza
e responsabilità esecutive su settori o progetti specifici dello studio professionale.
Livello II
Appartengono a questo livello i lavoratori con diploma di laurea o diploma di scuola superiore nel
settore di competenza dello studio. Svolgono mansioni concettuali con un alto contenuto
professionale e autonomia decisionale nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio.
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Coordinano e controllano l'attività di altri lavoratori e si occupano di aspetti amministrativi e
organizzativi della struttura.
Livello III
Appartengono a questo livello i lavoratori con conoscenze teoriche e pratiche specifiche e
autonomia operativa nelle proprie mansioni. Gestiscono attività tecniche/amministrative
complesse in base a procedure operative specifiche, utilizzando sistemi informatici e coordinando
l'uso di strumenti e sistemi informatici da parte di altri lavoratori.
Livello IV
Appartengono a questo livello i lavoratori che, seguendo istruzioni e direttive ricevute dal titolare
dello studio, svolgono attività che richiedono l'uso di strumenti e sistemi informatici specifici,
nonché mansioni concettuali autonome e l'interazione con la clientela.
Livello V
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni con autonomia esecutiva
richiedendo competenze tecniche specifiche.
Livello VI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con
competenze tecniche adeguate.
Livello VII
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono conoscenze
pratiche semplici e standardizzate.
2) Ambito Professionale Giuridica
In questa Ambito rientrano professionisti come:
o Avvocati
o Notai
e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle non esplicitamente menzionate in
questa lista.
Quadri
In conformità con la legge 13 maggio 1985 n. 190, la categoria "Quadri" comprende i professionisti
che occupano ruoli direttivi o di elevata responsabilità in modo continuativo. Questi individui
operano con completa autonomia, detenendo poteri decisionali discrezionali e assumendo
responsabilità gestionali. Questa categoria è tipicamente associata a studi professionali ed
associazioni di grandi dimensioni, sedi decentrate o settori caratterizzati da particolare complessità
operativa. In essa rientrano anche coloro che, grazie alle loro competenze e conoscenze acquisite,
sono in grado di guidare progetti di notevole importanza per il progresso e il raggiungimento degli
obiettivi dello studio professionale.
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Livello I
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti con un diploma di laurea o di scuola
media superiore nel settore specifico di competenza dello studio. Essi svolgono mansioni direttive
e concettuali caratterizzate da un alto livello di competenza professionale. Hanno l'autorità di
prendere iniziative e decisioni autonome all'interno del proprio ambito di competenza e sono
responsabili dell'intera attività della struttura lavorativa o di settori o progetti di rilevanza definiti
dallo studio professionale.
Livello II
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti con un diploma di laurea o di scuola
media superiore nel settore specifico di competenza dello studio. Svolgono mansioni concettuali
caratterizzate da un alto contenuto professionale e dispongono di autonomia decisionale
nell'ambito delle di rettive ricevute dal titolare dello studio professionale. Coordinano e
supervisionano l'attività di altri professionisti. Questo livello include anche coloro che operano
nell'ambito amministrativo, garantendo una corretta gestione amministrativa e contabile, tra cui
la raccolta e l'analisi dei dati per la preparazione e il controllo dei documenti corrispondenti.
Livello III
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti che, grazie alle loro specifiche
conoscenze teoriche e pratiche e alla loro autonomia operativa, svolgono mansioni concettuali o
attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa. Operano seguendo procedure complesse
relative al sistema contabile/amministrativo specifico al loro campo di competenza e
supervisionano l'attività di altri professionisti impegnati nell'uso di strumenti e sistemi
informatici.
Livello IV
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti che, in base a direttive e istruzioni
ricevute dal titolare dello studio, svolgono attività che richiedono l'uso di strumenti e sistemi
informatici specifici o mansioni concettuali autonome. Queste attività possono includere il
coordinamento esecutivo dell'attività di altri professionisti e la gestione dei rapporti con l a
clientela.
Livello V
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti che svolgono mansioni d'ordine ed
eseguono attività con autonomia esecutiva, richiedendo competenze tecniche specifiche.
Livello VI
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti che svolgono esclusivamente
mansioni d'ordine con adeguate competenze tecniche e pratiche.
32
Livello VII
Appartengono a questo livello i dipendenti dei professionisti che svolgono mansioni che
richiedono semplici conoscenze pratiche standardizzate e sono di natura ausiliaria.
Si noti che queste descrizioni dei livelli e delle mansioni sono indicative e non esaustive. Inoltre,
data la natura peculiare delle attività svolte dai dipendenti degli studi notarili e legali, è previsto
che le parti intraprendano consultazioni entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL per definire
profili professionali adeguati e percorsi di formazione e sviluppo professionale.
3) Ambito Professionale Tecnico
Quest'Ambito comprende professionisti come:
o Ingegneri,
o Architetti,
o Geometri,
o Periti Industriali,
o Geologi,
o Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici
e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle non esplicitamente menzionate in
questa lista.
Quadri
Secondo la legge del 13 maggio 1985, numero 190, sono definiti "Quadri" quei lavoratori che sono
registrati negli Albi degli Ordini professionali di riferimento e che esercitano funzioni direttive o
di significativa responsabilità. Queste mansioni sono car atterizzate da una continuità operativa e
si svolgono in completa autonomia, con poteri discrezionali decisionali e responsabilità gestionali,
che comprendono la conduzione e il coordinamento delle risorse umane e finanziarie. Queste
attività si svolgono p rincipalmente all'interno di studi professionali ed associazioni di notevoli
dimensioni, nelle loro sedi decentrate o in settori di particolare complessità operativa. Inoltre,
fanno parte di questa categoria anche i lavoratori che, grazie alle loro competenze personali e
conoscenze acquisite, sono in grado di assicurare la realizzazione di progetti di grande importanza
per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dello studio professionale.
Livello I
Appartengono a questo livello i lavoratori che con laurea o diploma superiore specifico per il
settore di attività dello studio, iscritti all'Albo professionale pertinente, con profonde conoscenze
tecniche e pratiche. Svolgono mansioni che richiedono un elevato livello professionale, poteri di
discrezione decisionale e responsabilità direttiva su settori o progetti assegnati dallo studio
professionale. Questi lavoratori si occupano anche dell'elaborazione e ottimizzazione di progetti
tecnici ed economici, d ella conservazione del patrimonio culturale e di progetti legati a
ampliamenti o potenziamenti di strutture, monitorandone lo sviluppo e i risultati.
33
Livello II
Appartengono a questo livello i lavoratori con le stesse qualifiche del Livello I, che però operano
con un'alta autonomia di iniziativa seguendo le direttive ricevute dal titolare dello studio
professionale e hanno funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Questo
livello comprende anche coloro che lavorano in ambito amministrativo, garantendo una corretta
gestione amministrativa e contabile.
Livello III
Appartengono a questo livello i lavoratori che dotati di specifiche conoscenze teoriche e pratiche,
che agiscono con autonomia operativa seguendo istruzioni complesse e applicando procedure
tecniche/amministrative nell'ambito di processi di lavoro definiti, facendo anche uso dei sistemi
informatici predisposti secondo le linee guida del titolare dello studio professionale.
Livello IV
Appartengono a questo livello i lavoratori che in base a direttive e istruzioni ricevute dal titolare
dello studio, svolgono attività che richiedono l'uso di strumenti e sistemi informatici specifici o
mansioni concettuali autonome. Queste attività possono includere il coordinamento esecutivo
dell'attività di altri professionisti e la gestione dei rapporti con la clientela.
Livello V
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed eseguono attività
con autonomia esecutiva, richiedendo competenze tecniche specifiche.
Livello VI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con
adeguate competenze tecniche e pratiche.
Livello VII
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono esclusivamente mansioni che necessitano
di semplici conoscenze pratiche di natura standardizzata e ausiliaria.
In ognuno di questi livelli, le posizioni sono esemplificate da vari ruoli professionali che illustrano
la diversità e la specializzazione delle funzioni svolte all'interno degli studi professionali ed
associazioni.
4) Ambito Professionale Medico-Sanitario e Odontoiatrico
In questa Ambito troviamo professionisti come:
o Medici, Medici Specialisti,
o Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologi,
o Operatori Sanitari abilitati all'esercizio autonomo delle professioni indicate nella
specifica Decretazione Ministeriale.
o Studi Privati di analisi diagnostici
34
o Studi Fisioterapici e Chinesiologici
e altre professioni di valore equivalente o omogenee a quelle non esplicitamente menzionate in
questa lista.
Quadri
Nell'ambito dell'Albo dell'Ordine professionale di competenza e in conformità con la legge 13
maggio 1985 n. 190, i lavoratori della categoria "Quadri" sono coloro che occupano ruoli direttivi
o di elevata responsabilità in modo continuativo. Questi profes sionisti operano con completa
autonomia, possedendo poteri decisionali discrezionali e responsabilità gestionali. Sono in grado
di condurre e coordinare risorse umane ed economiche, principalmente in studi professionali ed
associazioni di considerevoli dim ensioni, nelle loro sedi decentrate o in settori con complessità
operativa significativa. Rientrano anche in questa categoria coloro che, grazie alle loro competenze
e conoscenze acquisite, sono in grado di guidare progetti di notevole importanza per il pr ogresso
e il conseguimento degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, i Quadri sono suddivisi in quattro fasce:
- Quadri fascia A: Direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche;
- Quadri fascia B: Direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale, Direttore
sanitario di struttura monospecialistica, Direttore tecnico di branca sanitaria,
Direttore amministrativo (Affari generali - Organizzazione interna -
Organizzazione sviluppo e marketing), Responsabile di un settore specifico
dello studio professionale, Professionista con specializzazione deputato alla
gestione autonoma di un comparto d ello studio, Responsabile sedi
decentrate dello studio professionale;
- Quadri fascia C: Diverse specializzazioni mediche e sanitarie (Endocrinologo, Pediatra,
Dermatologo ecc);
- Quadri fascia D: Laureati privi di specializzazione completati con l'ordinamento universitario
ante riforma.
Livello I
Il Livello Primo comprende lavoratori che, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di
competenza e muniti di diploma di laurea nel settore specifico dello studio, svolgono mansioni di
concetto caratterizzate da un elevato livello di competenza professionale. Hanno l'a utorità di
prendere decisioni autonome nel loro ambito di competenza e sono responsabili dell'intera attività
della struttura lavorativa o di settori o progetti specifici definiti dallo studio professionale. A titolo
esemplificativo, rientrano in questa ca tegoria: Coordinatore team di laboratorio, Esperto di
sviluppo organizzativo, Responsabile e Coordinatore team di segreteria, Analista C.E.D. (Centro
elaborazione dati), Professionista con specializzazione incaricato della gestione autonoma di un
comparto dello studio, Responsabile servizio amministrativo, Esperto di sviluppo organizzativo.
35
Livello II
Il Livello è composto da lavoratori che, muniti di diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore nel settore specifico dello studio e iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di
competenza, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da un alto livello d i competenza
professionale. Posseggono autonomia decisionale nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare
dello studio professionale e coordinano e supervisionano l'attività di altri professionisti. Questo
livello include anche operatori te cnici sanitari e lavoratori amministrativi che garantiscono la
corretta gestione amministrativa e contabile. Ad esempio, rientrano in questa categoria le seguenti
classi di laurea: laureati in Infermieristica e Ostetricia: Questa categoria include il personale
qualificato come Infermiere, sia nella branca generale che pediatrica, e l'Ostetrico/a, professionisti
essenziali nella cura e assistenza sanitar ia, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista -
Assistente di Oftalmologia, Tecnico della Riabilitaz ione Psichiatrica, Terapista della Neuro -
Psicomotricità dell'età Evolutiva, laureati in Scienze Motorie impiegati per il recupero e il sostegno
delle funzioni motorie, cognitive e comunicative delle persone. Laureati in Scienze Tecniche per
la Salute (Igienista Dentale, Dietista, Tecnici nei campi diagnostici come laboratorio biomedico,
audioprotesisti, audiometristi, professionisti nella riabilitazione psichiatrica e sociale, esperti in
fisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnici in neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva, neurofisiopatologia, ortopedia, laboratorio biomedico, radiologia medica e radioterapia,
tutti dedicati a supportare diagnosi, trattamenti e riabilitazioni specifiche)
Ogni categoria rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema sanitario, con un focus
particolare sulle competenze e sulle specializzazioni necessarie per promuovere la salute e il
benessere delle persone in vari contesti.
Livello III
Comprende lavoratori che, grazie alle loro conoscenze teoriche e pratiche specifiche, operano con
autonomia nell'ambito delle loro mansioni. Seguono procedure complesse relative al sistema
contabile/amministrativo specifico al loro campo di competenza e supervisionano l'attività di altri
professionisti che utilizzano strumenti e sistemi informatici. Ad esempio, rientrano in questa
categoria: Assistente di studio medico di famiglia, Tecnico veterinario, Puericultrice, Coadiutore
amministrativo esperto, Addet to al marketing ed ai rapporti con fornitori ed Enti, Operatore
sanitario, Tecnico ortopedico, Odontotecnico, Ottico, Massaggiatore, Educatore professionale, ecc.
Livello IV
Include lavoratori che svolgono attività basate su direttive e istruzioni ricevute dal titolare dello
studio. Queste attività possono richiedere l'uso di strumenti e sistemi informatici specifici o
mansioni di concetto autonome. Questa categoria può anche c omprendere il coordinamento
esecutivo dell'attività di altri professionisti e la gestione dei rapporti con la clientela. Esempi di
lavoratori in questo livello sono: Assistente di studio medico di famiglia con esperienza lavorativa,
Tecnico veterinario co n esperienza, Assistente di studio odontoiatrico (ASO), Segretario unico,
Contabile di concetto, Segretario di concetto, ecc.
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Livello V
In questo livello rientrano i lavoratori che svolgono mansioni con autonomia esecutiva,
richiedendo competenze tecniche specifiche. Questi professionisti possono aver acquisito tali
competenze attraverso percorsi formativi specifici. A titolo esemplificativo, rientrano in questa
categoria: Assistente di studio medico di famiglia in formazione specifica, Tecnico veterinario in
formazione, Assistente di studio odontoiatrico (ASO), Infermiere generico, ecc.
Livello VI
Il Livello VI è composto da lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine, ma con
adeguate conoscenze tecniche e pratiche acquisite. Questi professionisti possono essere
responsabili di compiti come l'accettazione dei clienti, la registrazione dei dati, la c onsegna dei
referti clinici, e altre attività di supporto materiale. Ad esempio, rientrano in questa categoria:
Addetto all'accettazione clienti, Collaboratore di studio, Assistente di studio odontoiatrico (ASO),
Central
5) Altre Attività Professionali Intellettuali
Quest'Ambito comprende attività professionali che non rientrano nelle prime quattro categorie,
sia con che senza un Albo professionale, come:
o agenti di commercio,
o consulenti finanziari,
o agenti in attività finanziaria
o agenti e Brocker assicurativi
o Promotori del benessere
e tutte le professioni intellettuali simili e altre professioni di valore equivalente o omogenee a
quelle non esplicitamente menzionate in questa lista.
Quadri
In conformità con la legge 13 maggio 1985 n. 190, la categoria "Quadri" comprende lavoratori che
ricoprono mansioni di elevata responsabilità, con carattere continuativo, e godono di piena
autonomia operativa. Essi hanno ampi poteri decisionali e responsabilità gestionali, spesso in studi
professionali ed associazioni di grandi dimensioni, sedi decentrate o comparti ad alta complessità
operativa. In questa categoria rientrano anche coloro che, grazie alle proprie competenze e
conoscenze, sono in grado di sv iluppare progetti di notevole importanza per il progresso e il
raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale. A titolo esemplificativo, i seguenti
profili fanno parte di questa categoria:
- Responsabile CED (Centro Elaborazione Dati - Backoffice)
- Responsabile di coordinamento delle sub agenzie
- Responsabile formazione ed affiancamento nuovi agenti
- Manager di area
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- Coordinatore delle attività e dei processi nel settore della tutela del credito e per il controllo
qualità
Livello I
Appartengono a questo livello i lavoratori che con diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore nel settore specifico di competenza dello studio. Questi lavoratori possiedono
approfondite conoscenze tecniche e pratiche e svolgono mansioni di alto valore professionale.
Hanno poteri decisionali nel proprio ambito di competenza e sono responsabili dell'attuazione di
settori o progetti definiti dallo studio professional e. Alcuni esempi di posizioni in questo livello
includono:
- Responsabile del servizio amministrativo e contabile
- Esperto di sviluppo organizzativo
- Responsabile e coordinatore del team di segreteria
- Responsabile di prodotto nel settore della tutela del credito
- Responsabile di Ambito, settore o filiale nel recupero crediti
- Responsabile di linea e coordinatore dell'Ambito produttiva
- Coordinatore dell'Ambito di gestione degli incassi
Livello II
Appartengono a questo livello i lavoratori che con diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore nel settore specifico di competenza dello studio. Questi professionisti svolgono mansioni
di alto valore professionale e hanno autonomia decisionale nell'ambito delle direttive date dal
titolare dello studio professionale. Possono anche operare nell'ambito amministrativo, garantendo
la corretta gestione amministrativa e contabile, compresa la raccolta e l'analisi dei dati per la
redazione dei documenti. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Analista CED (Centro Elaborazione Dati)
- Responsabile della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte
- Programmatore informatico e IT
- Responsabile dei rapporti con sedi distaccate e autorità estere, con competenza in una o più lingue
straniere
- Coordinatore di settore
- Coordinatore della gestione degli incassi
- Supervisore per l'analisi aziendale nel settore della tutela del credito
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Livello III
Appartengono a questo livello i lavoratori che con conoscenze teoriche e pratiche specifiche e con
autonomia operativa nelle loro mansioni. Essi seguono istruzioni e applicano procedure complesse
relative al sistema contabile/amministrativo specifico del loro campo di competenza. Svolgono
mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa, spesso utilizzando
sistemi informatici. Questi professionisti hanno anche funzioni di controllo sull'attività di altri
lavoratori che utilizzano strumenti e sistemi informatici. Esempi di po sizioni in questo livello
includono:
- Addetto a pratiche ed adempimenti burocratici
- Contabile/impiegato amministrativo
- Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della
documentazione di supporto
- Coadiutore amministrativo esperto
- Addetto al marketing e ai rapporti con fornitori ed enti
- Docente di corsi di formazione aziendale e clienti, inclusi corsi sulla sicurezza sul lavoro
- Responsabile della gestione dei mandati
- Supervisore per il controllo dei processi
- Supervisore della gestione degli incassi
- Addetto al business analysis nel settore della tutela del credito
Livello IV
Appartengono a questo livello i lavoratori che , seguendo direttive e istruzioni del titolare dello
studio professionale, svolgono attività che richiedono l'uso di strumenti e sistemi informatici
specifici. Possono avere conoscenze tecniche e amministrative acquisite o svolgere mansioni di
concetto in modo autonomo. Questi professionisti possono anche coordinare l'attività di altri
lavoratori e gestire i rapporti con i clienti. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Contabile di concetto
- Segretario di concetto, con responsabilità nei rapporti con i clienti o l'amministrazione del
personale
- Collaboratore nelle indagini e ricerche documentali presso enti pubblici
- Segretario addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti in una o più lingue straniere
- Assistente docente di corsi di formazione aziendale e clienti, inclusi corsi sulla sicurezza sul lavoro
- Addetto alla gestione di prodotti nel settore della tutela del credito
- Addetto alla gestione degli incassi
- Supervisore in phone collection e home collection
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Livello V
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di esecuzione autonoma,
richiedendo specifiche conoscenze e capacità tecniche e pratiche. Possono anche avere incarichi
per la gestione dei rapporti con i clienti. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Segretario con responsabilità esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti
informatici
- Contabile d'ordine
- Segretario d'ordine
- Addetto al controllo della qualità
- Addetto alla gestione dei mandati nel settore della tutela del credito
- Operatore per la gestione degli incassi
Livello VI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine, con
adeguate conoscenze tecniche e pratiche acquisite. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti, accoglienza clienti e filtro delle
chiamate
- Operatore informatico
- Centralinista
- Segretario d'ordine
- Contabile d'ordine
- Operatore per la tutela del credito
- Assistente per la gestione dei mandati
- Archivista-schedarista
- Addetto all'accettazione dei clienti, registrazione dei dati e consegna dei documenti , addetto
Front office.
- Autista
- Addetto al disbrigo di commissioni presso enti pubblici e privati
Livello VII
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono semplici
conoscenze pratiche standardizzate e sono di natura ausiliaria. Esempi di posizioni in questo livello
includono:
- Addetto alle pulizie
- Fattorino
- Usciere
- Custode
Dichiarazione a verbale
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Le parti convengono di incontrarsi periodicamente presso la Commissione paritetica nazionale
per esaminare e discutere eventuali nuovi aspetti relativi ai profili professionali e per recepire
eventuali aggiornamenti in merito. Questo processo consentirà di adeguare il Contratto Collettivo
Nazionale alle esigenze in evoluzione nel settore delle attività professionali intellettuali.
6) Altre attività svolte in forma associativa riconosciute e non riconosciute
(Sindacati, Associazioni e Consorzi)
In quest’ Ambito sono comprese tutte le attività svolte dalle associazioni riconosciute e non
riconosciute che svolgono attività di rappresentanza e sostegno alle categorie delle imprese e dei
professionisti aderenti, nonché dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono di
rapporti di lavoro con propri dipendenti subordinati stabili, tale fattispecie si estende anche alle
loro società strumentali di servizio di Caf e Patronato e/o ente Bilaterali e/o di formazione.
Dirigente
- Rientrano in questa categoria i dipendenti come: il Presidente e/o il Segretario Nazionale,
o componente della Segreteria Nazionale, con compiti chiave che includono la
rappresentanza dell’associazione, la leadership strategica, la comunicazione e la
negoziazione con gli associati e le organizzazioni esterne associate e non, l'organizzazione
e la mobilitazione dei membri, l'amministrazione sindacale, la risoluzione delle dispute,
l'advocacy politica e, in alcuni casi, la partecipazione a organizzazioni associative
internazionali.
Questo ruolo è fondamentale nella difesa degli interessi dei lavoratori e nella gestione
dell'organizzazione sindacale in forma strutturale e di proiezione politica.
- Rientrano in questa categoria i dipendenti come, che ricoprono compiti chiave di
rappresentanza dell’associazione, la leadership strategica, la comunicazione e la
negoziazione con gli associati e le organizzazioni esterne associate e non, l'organizzazione
e la mobilitazione dei membri, la risoluzione delle dispute, in alcuni casi, la partecipazione
a organizzazioni associative di livello superiore. Questo ruolo è fondamentale nella difesa
degli interessi degli associati e nella gestione dell'organizzazione associativa in forma
strutturale.
Quadri
Rientrano in questa categoria i dipendenti che ricoprono mansioni di elevata responsabilità, in
modo continuativo, e godono di piena autonomia operativa.
Essi hanno ampi poteri decisionali e responsabilità gestionali, spesso in associazioni di grandi
dimensioni, sedi decentrate o comparti ad alta complessità operativa.
In questa categoria rientrano anche coloro che, grazie alle proprie competenze e conoscenze, sono
in grado di sviluppare progetti di notevole importanza per il progresso e il raggiungimento degli
obiettivi (General-contract. Responsabili disviluppo Accordi Nazionali di categoria, A titolo
esemplificativo, i seguenti profili fanno parte di questa categoria:
41
- Responsabile coordinamento gestione dati sensibili (DPO)
- Responsabile di coordinamento delle sedi territoriali regionali o di macro -area (Segretari di
Federazione o componenti di direttivo nazionale e/o regionale e/o provinciali;
- Responsabile formazione , affiancamento e controllo qualità dei processi decisionali e/o
deliberativi.
- Coordinatore delle attività e dei processi di tutela del settore di categoria
Livello I
Rientrano in questa categoria i dipendenti con diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore nel settore specifico di competenza. Questi professionisti possiedono approfondite
conoscenze tecniche e pratiche e svolgono mansioni di alto valore professionale. Hanno poteri
decisionali nel propr io ambito di competenza e sono responsabili dell'attuazione di settori o
progetti definiti dall’associazione o dalla categoria e/o dal settore specifico.
Alcuni esempi di posizioni in questo livello includono:
- Responsabile del servizio amministrativo e contabile
- Esperto di sviluppo organizzativo
- Responsabile e coordinatore del team di segreteria
- Responsabile di area, settore o filiale.
- Responsabile di linea e coordinatore di area
Livello II
Include lavoratori con diploma di laurea o diploma di scuola media superiore nel settore specifico
di competenza dello studio. Questi professionisti svolgono mansioni di alto valore professionale e
hanno autonomia decisionale nell'ambito delle direttive da te dal titolare dello studio
professionale. Possono anche operare nell'ambito amministrativo, garantendo la corretta gestione
amministrativa e contabile, compresa la raccolta e l'analisi dei dati per la redazione dei documenti.
Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Analista CED (Centro Elaborazione Dati)
- Responsabile della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte
- Programmatore informatico e IT
- Responsabile dei rapporti con sedi distaccate e autorità estere, con competenza in una o più lingue
straniere
- Coordinatore di settore
- Supervisore per l'analisi strutturale nel settore della tutela del credito
Livello III
Lavoratori con conoscenze teoriche e pratiche specifiche e con autonomia operativa nelle loro
mansioni. Essi seguono istruzioni e applicano procedure complesse relative al sistema
contabile/amministrativo specifico del loro campo di competenza. Svolgono mansioni di concetto
o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa, spesso utilizzando sistemi informatici.
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Questi professionisti hanno anche funzioni di controllo sull'attività di altri lavoratori che
utilizzano strumenti e sistemi informatici. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Addetto a pratiche ed adempimenti burocratici
- Contabile/impiegato amministrativo
- Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della
documentazione di supporto
- Coadiutore amministrativo esperto
- Addetto al marketing e ai rapporti con fornitori ed enti
- Docente di corsi di formazione aziendale e clienti, inclusi corsi sulla sicurezza sul lavoro;
Livello IV
In questo livello rientrano lavoratori che, seguendo direttive e istruzioni del titolare dello studio
professionale, svolgono attività che richiedono l'uso di strumenti e sistemi informatici specifici.
Possono avere conoscenze tecniche e amministrative acquisite o svolgere mansioni di concetto in
modo autonomo. Questi professionisti possono anche coordinare l'attività di altri lavoratori e
gestire i rapporti con i clienti. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Contabile di concetto
- Segretario di concetto, con responsabilità nei rapporti con i clienti o l'amministrazione del
personale
- Collaboratore nelle indagini e ricerche documentali presso enti pubblici
- Segretario addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti in una o più lingue straniere
- Assistente docente di corsi di formazione aziendale e clienti, inclusi corsi sulla sicurezza sul lavoro
- Addetto alla gestione di prodotti nel settore della tutela del credito
- Addetto alla gestione degli incassi
Livello V
Include lavoratori che svolgono mansioni di esecuzione autonoma, richiedendo specifiche
conoscenze e capacità tecniche e pratiche. Possono anche avere incarichi per la gestione dei
rapporti con i clienti. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Segretario con responsabilità esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti
informatici
- Contabile d'ordine
- Segretario d'ordine
- Addetto al controllo della qualità
- Addetto alla gestione dei mandati nel settore della tutela del credito
Livello VI
Il sesto comprende lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine, con adeguate
conoscenze tecniche e pratiche acquisite. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti, accoglienza clienti e filtro delle
chiamate
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- Operatore informatico
- Centralinista
- Segretario d'ordine
- Contabile d'ordine
- Assistente per la gestione dei mandati
- Archivista-schedarista
- Autista
- Addetto al disbrigo di commissioni presso enti pubblici e privati
Livello VII
Comprende lavoratori che svolgono mansioni che richiedono semplici conoscenze pratiche
standardizzate e sono di natura ausiliaria. Esempi di posizioni in questo livello includono:
- Addetto alle pulizie
- Fattorino
- Usciere
- Custode
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di incontrarsi periodicamente presso la Commissione paritetica nazionale
per esaminare e discutere eventuali nuovi aspetti relativi ai profili professionali e per recepire
eventuali aggiornamenti in merito. Questo processo consentirà di adeguare il Contratto Collettivo
Nazionale alle esigenze in evoluzione nel settore delle attività professionali intellettuali.
SEZIONE V
Assunzione
Durata del Periodo di Prova
Art. 21
Assunzione
Prima dell'assunzione, il candidato è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, completa
di dati personali, curriculum vitae, esperienze lavorative e formative, e qualsiasi altro documento
richiesto per procedere con l'assunzione. Durante il periodo lavorativo, il dipendente è obbligato
a presentare e firmare tutte le dichiarazioni conformi alla legislazione attuale. Il datore di lavoro,
a sua volta, deve fornire una ricevuta di tutti i documenti ricevuti. Il processo di assunzione sarà
condotto in conformità con le leggi e regolamenti attualmente in vigore e l’immissione in servizio
sarà formalizzata attraverso un contratto scritto che includa specifici riferimenti all'applicazione
del presente contratto e le seguenti informazioni:
a) Identificazione delle parti coinvolte;
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b) Luogo di lavoro, o se variabile, l'indicazione che il lavoro sarà svolto in diverse locazioni, con
l'inclusione della sede o domicilio del datore di lavoro;
c) Data di inizio dell'impiego;
d) Durata dell'impiego, specificando se a tempo determinato o indeterminato;
e) Durata del periodo di prova;
f) Classificazione, livello e qualifica del lavoratore, o una descrizione generale o specifica del
lavoro assegnato;
g) Dettagli sulla retribuzione iniziale, i componenti della retribuzione e la frequenza dei
pagamenti;
h) Dettagli sulle ferie pagate, incluse durata e modalità di fruizione;
i) Orario di lavoro;
j) Periodo di preavviso in caso di terminazione del contratto;
k) Informazioni sulla bilateralità, con riferimento a l sito Ente Bilaterale Nazionale di Settore
(XXX).
Le informazioni relative al periodo di prova, retribuzione, ferie, orario di lavoro e periodo di
preavviso possono essere fornite facendo riferimento al presente contratto collettivo.
Art. 22
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Qualifica Quadri e I Livello: 180 giorni di calendario
II, III e IV Livello: 120 giorni di calendario
V e VI Livello: 90 giorni di calendario
VII Livello: 60 giorni di calendario
Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da
una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle
mensilità supplementari e delle ferie maturate.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato
nell'anzianità di servizio.
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SEZIONEVI
Apprendistato
Art. 23
Regolamento e Disciplina dell'apprendistato
L'apprendistato è strutturato in quattro tipologie specifiche, ciascuna delle quali è regolamentata
dal decreto legislativo n.81 del 2015 e dalle disposizioni stipulate nel presente titolo. La disciplina
comune si applica a tutte le forme di apprendistato, conformemente alle norme delineate in questo
titolo.
C) Contratto di apprendistato
L’assunzione deve avvenire attraverso un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A
questo scopo, è possibile utilizzare il modello di contratto allegato di seguito, insieme al progetto
formativo individuale come riferimento. Il contratto deve essere adeguato alle eventuali
disposizioni richieste dalla normativa nazionale o regionale.
Le informazioni riguardanti la durata del periodo di prova, la retribuzione, la durata delle ferie e
l’orario di lavoro possono essere indicate facendo riferimento a questo contratto collettivo.
I periodi di apprendistato già svolti presso altri datori di lavoro per lo stesso profilo professionale
saranno considerati ai fini del completamento del periodo prescritto da questo CCNL, a
condizione che l ’addestramento riguardi le stesse specifiche mansioni e che non vi sia stata
un’interruzione superiore a 12 mesi tra un periodo e l’altro.
È possibile stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale, a condizione che la
percentuale di part-time non sia inferiore al 60% e che non si verifichi una riduzione delle ore di
formazione previste.
B) Periodo di prova e risoluzione del rapporto
La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle
parti coinvolte, in base alla durata del contratto, al profilo professionale o al livello di
inquadramento finale. In ogni caso, tale durata non può superare i 60 giorni di lavoro effettivo per
i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli IV e V al termine del periodo di apprendistato, né i 90
giorni di lavoro effettivo per gli altri livelli e qualifiche. Durante questo periodo, entrambe le parti
hanno il di ritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti i benefici
contrattuali, incluso il trattamento di fine rapporto, secondo i criteri stabiliti dal presente CCNL.
Una volta completato il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diventa definitiva.
Durante il periodo di formazione, è vietato recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato
motivo. Nel caso di licenziamento ingiustificato, si applicheranno le sanzioni previste dalla
normativa in vigore.
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Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto al termine del periodo di
apprendistato, conformemente all’Art. 2118 del codice civile.
Se non avviene tale recesso, il rapporto di lavoro proseguirà senza interruzioni.
C) Retribuzione
La retribuzione a cottimo per gli apprendisti è proibita. Per tutte le forme di apprendistato, la
retribuzione dell ’apprendista è determinata in base a una percentuale dei parametri retributivi
stabiliti dal presente CCNL, come indicato nell’Art. 122 della SEZIONEXXIII, tenendo conto
dell'ammontare delle ore di formazione svolte e dell'anzianità di servizio.
D) Tutor
È obbligatoria la designazione di un tutor interno per il percorso di apprendistato. Il tutor deve
essere individuato all'inizio dell'attività formativa e avrà il compito di monitorare l'attuazione del
programma formativo definito nel contratto di apprendistato, in conformità con quanto previsto
nell'accordo in vigore.
Il tutor per l'apprendistato, il cui nome sarà specificato nel contratto di apprendistato, può essere
il titolare dello studio professionale, un altro professionista all'interno della struttura professionale
o una persona esterna delegata a tale scopo. Nel caso di delega a una persona esterna, il tutor deve
necessariamente possedere la qualifica professionale prevista nel piano formativo e possedere
competenze adeguate, nonché un livello di inquadramento pari o superiore a quello che
l'apprendista raggiungerà al termine del periodo di apprendistato.
Al termine di ogni anno di apprendistato, è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per
valutare l'attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle competenze professionali e personali
del lavoratore, le eventuali difficoltà riscontrate nell'esecuzione del contratto di apprendistato e le
possibili migliorie da adottare per il resto del periodo formativo, tra altre cose.
F) Registrazione della formazione
La formazione deve essere accuratamente documentata nel libretto formativo del cittadino. Nel
caso in cui il libretto formativo del cittadino non sia disponibile, il datore di lavoro può procedere
con la registrazione della formazione erogata utilizzando mezzi informatici tracciabili e documenti
di firma. Tutta la documentazione relativa alle ore di formazione e altre evidenze formative deve
essere conservata per essere disponibile in caso di verifiche da parte degli organi di controllo.
G) Requisiti necessari
Per assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante e di
mestiere, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% per le strutture sotto i
50 dipendenti e il 50% per quelle sopra i 50 dipendenti dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Non si contano i lavoratori che si siano
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dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova. Questa disposizione non si applica quando, nei diciotto mesi
precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore
di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3.
H) Finanziamento della formazione
L’ente bilaterale nazionale (EN.GE.B) concorrerà al finanziamento dei percorsi formativi degli
apprendisti nell'ambito delle nuove competenze assegnate. Le parti stipuleranno accordi per
definire le modalità e l'entità della contribuzione per finanziare le nuove attività formative da parte
di dell’ente Bilaterale nazionale.
I) Capacità formativa
Le parti riconoscono che il tutor dell'apprendista, se è un professionista, è già dotato delle
competenze professionali necessarie, in quanto è legalmente abilitato all'esercizio della professione
e tenuto a partecipare alla formazione professionale continua. Per tutte le forme di apprendistato,
lo studio professionale e/o l'azienda di servizi possono fare uso di strutture esterne accreditate per
la formazione continua, in conformità con la legislazione regionale vigente, per erogare la
formazione.
Inoltre, il periodo di apprendistato viene conteggiato ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio.
Nel caso in cui si verifichino situazioni di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative
per motivi familiari o personali documentati che superino i trenta giorni del calendario, è possibile
estendere il periodo di apprendistato per una durata uguale a quella dell'evento.
La proroga deve essere comunicata per iscritto all'apprendista, indicando il nuovo termine del
periodo formativo.
L) Trattamento malattie ed infortuni
Il trattamento economico e normativo per gli apprendisti è identico a quanto contrattualmente
previsto per tutti i lavoratori dipendenti non apprendisti.
Art. 24
Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), con l'obiettivo
di promuovere un uso più ampio e migliorato del contratto di apprendistato di primo livello come
strumento per l'inserimento dei giovani nel settore e per attuare la Garanzia Giovani, si dichiarano
pronte a partecipare a eventuali sperimentazioni promosse dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali o dalle singole Regioni, in conformità con la legislazione vigente.
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La stipula di accordi che definiscano le modalità operative di questo tipo di contratto e la
programmazione della formazione in azienda o presso lo studio professionale sono di competenza
della contrattazione nazionale o di secondo livello. Tali accordi de vono rispettare gli standard
generali stabiliti dalle singole Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso in
cui tali accordi non vengano definiti, si applicherà la normativa relativa all'apprendistato
professionalizzante, fatta eccezione per quanto riguarda la retribuzione.
La formazione deve essere erogata in coerenza con gli obiettivi formativi e deve essere organizzata
in modo da garantire l'efficacia del percorso di formazione.
Art. 25
Apprendistato professionalizzante
A) Piano Formativo, Durata e Percorso Formativo
Il piano formativo prevede contenuti di natura professionalizzante. Nel caso in cui, in conformità
con il decreto legislativo 81/2015, sia richiesta una formazione trasversale di base fornita dalle
Regioni ai datori di lavoro, si farà riferimento alle direttive delle Regioni stesse riguardo ai
contenuti e alla durata di questa formazione.
La durata della formazione e del contratto di apprendistato, sia professionalizzante che di mestiere,
nonché il percorso formativo dell'apprendista, saranno definiti in base alla qualifica professionale
e al livello di inquadramento stabiliti nell'allegato B di questo CCNL, che costituisce parte
integrante dello stesso. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le
qualifiche di livello V. La durata minima del contratto di apprendistato, sia professionalizzante
che di mestiere, è di trenta mesi, mentre quella massima è di trentasei mesi. La formazione, sia
trasversale di base che professionalizzante, deve essere erogata in modo da garantire l'efficacia
dell'intervento formativo e deve rispettare le finalità formative stabilite.
Le attività formative svolte con diversi datori di lavoro e quelle svolte presso strutture di
formazione accreditate si sommeranno per soddisfare gli obblighi formativi, a condizione che
siano pertinenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale. La tabella allegata
all'allegato B indica le ore minime di formazione da erogare durante il primo anno, ma è possibile
anticipare parte o tutto l'addestramento pianificato per gli anni successivi. Le ore di formazione
trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Le parti firmatarie di questo CCNL sono disposte a delegare la disciplina della formazione per
acquisire competenze di base e trasversali alla contrattazione di secondo livello, seguendo le
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e B olzano, ma solo in modo
integrativo rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL.
B) Modalità di erogazione della formazione
La formazione può essere condotta in aula, attraverso metodi di apprendimento online (e-learning)
e, in tal caso, l'accompagnamento può avvenire virtualmente tramite strumenti di tele
affiancamento o videoconferenza. L'attività formativa all'interno dello studio professionale e/o
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dell'impresa di servizi deve garantire l'erogazione della formazione e deve disporre delle risorse
umane e dell'ambiente adatto per trasferire le conoscenze e competenze previste dal piano
formativo, compresi gli strumenti tecnici necessari.
C) Formazione professionalizzante o di mestiere
La formazione professionalizzante deve fornire le seguenti competenze specifiche per ciascun
profilo professionale:
- Conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell'impresa di
servizi.
- Conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professione e delle attività correlate, nonché la
loro applicazione pratica all'interno dello studio professionale e/o dell'impresa di servizi.
- Abilità nell'uso delle tecniche e dei metodi di lavoro dello studio professionale e/o dell'impresa
di servizi.
- Abilità nell'uso di strumenti e tecnologie di lavoro (ad esempio, software, attrezzature, tecnologie
di telecomunicazione, ecc.).
- Conoscenza di lingue aggiuntive, se richieste nel contesto e nell'attività dello studio professionale.
- Conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza e protezione ambientale specifiche del settore.
Un modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto.
Art. 26
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Durata e percorso formativo
La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, così come il percorso
formativo, è definita in relazione al titolo di dottorato di ricerca o al diploma da conseguire, come
stabilito nei bandi di concorso e nei regolamenti universitar i. Per agevolare l'integrazione
nell'ambiente lavorativo, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può
essere estesa fino a un massimo di 12 mesi. In ogni caso, la durata può essere ridotta se il praticante
ha accumulato crediti formativi o esperienze professionali riconosciuti dalle istituzioni scolastiche
e universitarie o dall'università stessa, come previsto dai bandi di concorso e dai regolamenti del
dottorato di ricerca.
L'apprendistato di alta formazione e ricerca non è ammesso per le qualifiche di livello III, IV, V e
VI. La formazione deve essere erogata in modo che sia efficace, e le ore di formazione, la loro
distribuzione e le modalità di erogazione devono essere conformi ai percorsi definiti dalle
istituzioni scolastiche o universitarie e incluse nel piano formativo.
Nel caso in cui l'apprendista accumuli notevoli ritardi nel suo percorso formativo, è possibile, in
via sperimentale e in conformità con le disposizioni previste nei percorsi formativi delle istituzioni
scolastiche o universitarie, convertire l'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto
di apprendistato professionalizzante.
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Le parti firmatarie di questo CCNL sono disposte ad accettare sperimentazioni promosse dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle università, da altre istituzioni formative o dalle
Regioni e Province Autonome nell'ambito dell'apprendistato n ei percorsi di alta formazione e
ricerca.
Art. 27
Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre
esperienze professionali
Il d.lgs 81/2015 consente l'esecuzione del periodo di praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche tramite un contratto di apprendistato. Le parti definiscono il praticantato per l'accesso
alle professioni ordinistiche come un'attività che deve essere obbligat oriamente svolta sotto la
guida di un professionista autorizzato conformemente alle regole dell'Ordine o del Collegio
professionale di competenza prima di poter sostenere gli esami di abilitazione alla professione.
Il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche ha lo scopo di permettere al
praticante di acquisire conoscenze culturali e professionali, imparare i principi pratici e
deontologici della professione, oltre a prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione. È
importante garantire una preparazione professionale e deontologica completa e corretta del
praticante attraverso un'esperienza lavorativa all'interno dello studio professionale.
Le parti concordano sulla necessità di definire in modo completo questa forma di apprendistato,
data la sua natura innovativa. Si impegnano a farlo entro tre mesi dalla firma di questo accordo, e
potranno anche avviare sperimentazioni a livello territoriale in base alle buone pratiche esistenti.
Art. 28
Standard professionali
Gli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di ricerca sono
quelli definiti nell' Art. 23 del presente CCNL. Le parti si impegnano a rivedere e adeguare tali
standard qualora diventi necessario a causa di modifiche nella normativa sull'apprendistato,
indicazioni amministrative specifiche, cambiamenti nel settore o accordi interconfederali.
Art. 29
Clausola di salvaguardia e avviso comune in materia di apprendistato
Tutti i contratti di apprendistato già in vigore in base alla previgente legge verranno regolati dalla
vigente norma per quanto compatibile.
Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a raggiungere accordi specifici a livello di
contrattazione territoriale con le istituzioni regionali per garantire la corretta applicazione della
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normativa sull'apprendistato e per armonizzare la disciplina esistente alle peculiarità e alle
caratteristiche del settore.
SEZIONEVII
Tempo parziale (Part Time)
Art. 30
Disciplina del rapporto Part-Time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) Sarà basato sulla volontà delle parti e sarà reversibile, consentendo ai lavoratori di tornare a
tempo pieno, se compatibile con le mansioni e le esigenze aziendali, con il consenso delle parti.
b) Sarà data priorità ai lavoratori già in servizio per passare da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa, rispetto alle nuove assunzioni per le stesse mansioni.
c) Si applicheranno le norme del presente CCNL compatibili con la natura del rapporto.
d) Ogni modifica dell'orario dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.
Art. 31
Durata della prestazione di lavoro Part-Time
La durata e le modalità della prestazione di lavoro a tempo parziale saranno stabilite tra datore di
lavoro e lavoratore. In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in servizio con
orario di lavoro a tempo parziale, impiegati nello stes so profilo professionale, avranno priorità
nell'accesso alla posizione, adeguando il proprio orario alle esigenze del datore di lavoro. Il
trattamento economico e normativo di tali lavoratori a tempo parziale sarà determinato in base
alla proporzione tra l 'orario settimanale o mensile ridotto e l'orario a tempo pieno stabilito dal
presente contratto, secondo criteri proporzionali alla quantità di lavoro fornita. Modalità diverse
per la durata della prestazione lavorativa possono essere definite da accordi s pecifici a livello di
Ambito Professionale e/o di Ambito Professionale Omogenea, come previsto dal presente CCNL,
nell'ambito del secondo livello di contrattazione regionale.
Art. 32
Criteri di computo dei lavoratori Part-Time
In tutte le circostanze in cui sia necessario calcolare l'organico, per disposizione di legge o per una
corretta interpretazione e applicazione del CCNL, i lavoratori a tempo parziale saranno conteggiati
nel totale dei dipendenti in proporzione alle ore lavorate, rispetto all'orario a tempo pieno definito
dal presente contratto, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione di orario
maggiore della metà dell'orario a tempo pieno.
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Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sindacale di cui al Titolo III della Legge del 20
maggio 1970, n. 300, i lavoratori a tempo parziale saranno considerati come unità intere,
indipendentemente dalla durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 33
Tutela ed incentivazione del lavoro Part-Time
Le parti hanno concordato di disciplinare alcune norme contrattuali:
A. Il rifiuto di un lavoratore di convertire il proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa non costituisce motivo di sanzione disciplinare o di licenziamento giustificato.
B. Il contratto risultante dalla conversione sarà disciplinato dalle disposizioni del presente CCNL.
C. Ai lavoratori che, all'atto dell'assunzione o successivamente, abbiano già instaurato più contratti
a tempo parziale non potrà essere richiesta la prestazione di lavoro supplementare, come stabilito
nell'Art. successivo 41. Il rifiuto di svolgere tale lavoro supplementare non costituisce motivo di
sanzione disciplinare o di licenziamento giustificato.
D. Sarà data priorità ai lavoratori già in servizio per passare da tempo parziale a tempo pieno o
viceversa rispetto alle nuove assunzioni per le stesse mansioni.
Art. 34
Ipotesi di trasformazione da Full-Time a Part-Time
A. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi dell' Art. 12 bis del Decreto Legislativo n.
61/2000, e altre patologie invalidanti, che presentino una ridotta capacità lavorativa a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno il diritto di modificare la loro modalità contrattuale
da tempo pieno a tempo parziale, sia in modalità verticale che orizzontale. Questa transizione verso
un rapporto di lavoro a tempo parziale può essere nuovamente convertita in un rapporto di lavoro
a tempo pieno su richiesta del lavoratore. Si precisa che restano comunque valide tutte le
disposizioni più vantaggiose a favore del lavoratore.
In base all' Art. 12 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 61/2000, nel caso di patologie
oncologiche che coinvolgono il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, o nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa, considerata gravemente disabile ai sensi dell' Art. 3, comma 3, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, con un grado di invalidità del 100% e bisogno di assistenza continua per gli
atti quotidiani dell a vita, come stabilito nella tabella del Decreto del Ministro della Sanità del 5
febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, si darà priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
B. I genitori di individui con gravi disabilità, riconosciute dai servizi sanitari competenti, che
richiedano una riduzione dell'orario di lavoro, hanno diritto a un trattamento prioritario rispetto
agli altri lavoratori.
53
Art. 35
Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro Part-Time
1. I contratti di lavoro a tempo parziale possono includere clausole flessibili riguardanti solo
l'orario di lavoro. Nel caso del part -time verticale o misto, possono essere incluse anche clausole
elastiche che permettano un aumento dell'orario di lavoro.
2. La disponibilità del lavoratore a prestare servizio in base a tali clausole richiede il suo consenso
espresso attraverso un accordo scritto, che può essere stipulato contemporaneamente al contratto
di lavoro.
3. L'accordo scritto deve specificare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo che giustificano l'applicazione delle clausole flessibili o elastiche, nonché la data di
stipulazione, le modalità secondo cui il datore di lavor o può variare l'orario di lavoro rispetto a
quanto inizialmente concordato con il lavoratore. L'accordo deve anche indicare le procedure per
la revoca, come stabilito nel punto successivo.
4. Il rifiuto del lavoratore di stipulare l'accordo di cui al punto 2) e l'esercizio da parte del lavoratore
del diritto di revoca di cui all' Articolo successivo non possono costituire una base per azioni
disciplinari o giustificato licenziamento.
5. L'aumento dell'orario di lavoro in base a clausole flessibili darà al lavoratore il diritto a una
maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria globale di fatto, limitatamente al periodo di
variazione. L'aumento dell'orario di lavoro in base a clausol e elastiche darà al lavoratore il diritto
alla maggiorazione prevista per le ore di lavoro supplementari, come indicato nell' Articolo
successivo.
6. Il datore di lavoro deve notificare al lavoratore con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso la
variazione dell'orario di lavoro in base a clausole flessibili. Il lavoratore ha diritto a una
maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto durante il periodo di variazione.
Art. 36
Denuncia dell'accordo sulle clausole flessibili ed elastiche
1. Durante il corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore può revocare l'accordo di
cui all'Articolo precedente, fornendo una motivazione documentata che può includere esigenze
familiari, motivi di salute certificati dai servizi sanitari competenti, esigenze di studio o
formazione, o necessità di svolgere altre attività subordinate o autonome.
2. La revoca deve essere presentata per iscritto e può avvenire almeno cinque mesi dopo la data di
stipulazione dell'accordo, con un preavviso di un mese per il datore di lavoro, che può rinunciare
a tale preavviso.
3. Dopo la revoca, il datore di lavoro non può variare l'orario di lavoro in base alle clausole flessibili
o elastiche concordate precedentemente.
4. Dopo la revoca, è possibile stipulare un nuovo accordo scritto riguardante l'orario di lavoro a
tempo parziale, ma devono essere rispettate le disposizioni dell'Articolo precedente.
54
Art. 37
Lavoro supplementare
1. Il lavoro supplementare si riferisce alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato tra le parti nel contratto individuale, ma entro i limiti dell'orario di lavoro a tempo
pieno.
2. Le prestazioni di lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del
lavoratore e saranno remunerate con una maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria globale
di fatto del lavoratore, fatta eccezione per l'uso del sistema della banca ore come stabilito nell'Art.
71.
3. Questa maggiorazione non è considerata parte della retribuzione ai fini dell'assistenza sanitaria
supplementare a carico del datore di lavoro, e non è conteggiata come parte della retribuzione per
il lavoro straordinario nei calcoli delle prestazioni previdenziali.
4. Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto di richiedere l'incremento dell'orario di lavoro a tempo
parziale in base al lavoro supplementare svolto in modo non occasionale nel semestre precedente.
5. Il rifiuto del lavoratore di eseguire lavoro supplementare non può costituire motivo per
provvedimenti disciplinari o licenziamento giustificato.
Art. 38
Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto agli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, ad eccezione
della Quota Economica a carico dei datori di lavoro per l'Assistenza Sanitaria Supplementar e. La
riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale viene
calcolato sulla base del rapporto tra l'orario di lavoro settimanale o mensile ridotto e l'orario a
tempo pieno previsto dal presente CCNL, con le integrazioni previste dalle normative specifiche.
Art. 39
Calcolo della quota giornaliera della retribuzione
Salvo per le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile sia contrattualmente che
effettivamente dovuta ai lavoratori assunti a tempo parziale è fissata su base mensile. La quota
giornaliera di questa retribuzione viene calcolata in tutti i casi dividendo l'importo mensile,
stabilito come "Minimi Tabellari" nel presente CCNL, per il divisore convenzionale di 26 giorni.
Per quanto riguarda la malattia e l'infortunio, il calcolo segue i criteri stabiliti dall'INPS e
dall'INAIL.
Art. 40
Calcolo della quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale, la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la
retribuzione mensile che spetterebbe in caso di lavoro a tempo pieno per il divisore convenzionale
orario di 170.
55
Art. 41
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del contratto nel corso dell'anno,
l'importo della tredicesima e della quattordicesima mensilità viene calcolato su base mensile e
riproporzionato per dodicesimi . Ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione
mensile, come definita nei "Minimi Tabellari" e negli "Scatti di Anzianità" del presente CCNL, al
momento del pagamento.
Art. 42
Festività
In caso di coincidenza di una delle festività previste dalla Legge 6 marzo 1977, n. 54, come
modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, con la domenica,
i lavoratori a tempo parziale riceveranno, oltre alla retribuzion e mensile, un importo aggiuntivo
uguale alla quota giornaliera.
Art. 43
Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Il numero di ore di riduzione dell'orario annuale, come previsto nel la SEZIONE XI (Orario di
Lavoro), viene calcolato secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti 33, 34 e 45 di questo
CCNL. Per i lavoratori a tempo parziale, si applicano le disposizioni del SEZIONE XIII (Permessi
- Congedi - Aspettative - Assenze).
Art. 44
Ferie
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali di 26 giorni lavorativi (22
giorni in caso di "settimana corta") , indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale, la settimana lavorativa è considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato ai fini
del calcolo delle ferie. La retribuzione per le ferie viene calcolata in base alla prestazione di lavoro
ordinaria durante il periodo di maturazione delle ferie. Tuttavia, se un lavoratore presta servizio in
modo "Verticale" o "Misto", alternando mesi di lavoro a tempo pieno con mesi non lavorati, il
periodo di ferie viene calcolato in proporzione ai mesi effettivamente lavorati durante il periodo
di maturazione, con pagamento della retribuzione completa.
Art. 45
Periodo di prova - periodo di comporto - termini di preavviso
Il periodo di prova, il periodo di comporto e i termini di preavviso per i lavoratori a tempo parziale
hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e vengono calcolati in giorni
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di calendario, indipendentemente dalla durata e dalla struttura dell'orario di lavoro, come definito
nel presente CCNL.
Art. 46
Condizioni di miglior favore
Eventuali condizioni di miglior favore, comprese quelle relative alla sede operativa, rimangono
valide per quanto riguarda la materia trattata in questo Titolo del CCNL.
Art. 47
Modalità d'impiego
Ai lavoratori con contratti a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente
contratto collettivo, nonché qualsiasi altro trattamento in vigore nella struttura, purché
compatibile con la natura del contratto a termine e proporzionato al periodo di lavoro prestato.
L'inserimento della clausola di termine nel contratto deve essere formalizzato nel contratto
individuale di lavoro in forma scritta.
La durata massima dei rapporti di lavoro a termine, che possono essere stipulati tra un datore di
lavoro o utilizzatore e un lavoratore per svolgere qualsiasi tipo di mansione, sia tramite un
contratto a tempo determinato o tramite un contratto di somministrazione a tempo determinato,
è fissata in 35 mesi, comprese eventuali proroghe. Per le mansioni per le quali il contratto è stato
inizialmente stipulato, possono essere effettuate complessivamente fino a 6 proroghe.
In relazione al numero di contratti a termine attivabili, i datori di lavoro devono rispettare le
seguenti disposizioni:
- Le strutture con un massimo di 6 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3
lavoratori a termine.
- Le strutture con un numero di dipendenti tra 6 e 15 non possono superare il 50% del numero di
dipendenti a tempo indeterminato (ad esempio, per 7 dipendenti, possono assumere fino a 4
lavoratori a termine).
- Le strutture con più di 15 dipendenti non possono superare il 30% del numero di dipendenti a
tempo indeterminato (ad esempio, per 16 dipendenti, possono assumere fino a 6 lavoratori). Il
numero di dipendenti a tempo indeterminato al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine
viene utilizzato come base di calcolo per stabilire il limite di utilizzo del lavoro a termine.
Tuttavia, questi limiti non si applicano alle seguenti situazioni:
a) Nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi, estendibili a 24 mesi tramite
contrattazione territoriale.
b) Per ragioni di sostituzione.
c) Con lavoratori di età superiore a 55 anni.
I lavoratori assunti in conformità con questo Articolo hanno diritto prioritario al passaggio da
contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni con
57
mansioni corrispondenti, secondo le condizioni di legge. A tal fine, viene applicata la seguente
graduatoria:
- I lavoratori ai quali è scaduto il contratto a tempo determinato nei sei mesi precedenti hanno
priorità rispetto a quelli con scadenza più distante nel tempo.
- I lavoratori ai quali è scaduto il contratto a tempo determinato in un periodo superiore ai sei
mesi, ma con precedenza rispetto a quelli con scadenza più lontana.
I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro hanno diritto
prioritario per ulteriori assunzioni a tempo determinato per le stesse mansioni nei dodici mesi
successivi alla cessazione dell'ultimo contratto. Questo diritto deve essere esercitato dal lavoratore
entro tre mesi dalla fine dell'ultimo rapporto.
Le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, concordano che la durata dei contratti a
termine può essere derogata per un periodo aggiuntivo non superiore a otto mesi, estendibile a
dodici mesi tramite contrattazione territoriale.
Art. 48
Contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori con diritto alla
conservazione del posto
Per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata della
loro assenza, il datore di lavoro può assumere lavoratori con contratti a tempo determinato. In
caso di necessità organizzative, la lavoratrice o il lavo ratore può essere affiancato al sostituto per
un massimo di 90 giorni prima dell'assenza e al momento del rientro.
Nel caso di sostituzione di lavoratrici o lavoratori che hanno diritto a permessi o congedi previsti
dall'Art. 4 del D.Lgs. 151/2001, il contratto può essere prorogato fino alla scadenza del diritto della
lavoratrice o del lavoratore sostituito di usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per
l'allattamento.
Il periodo di congedo di maternità previsto dall' Art. 16, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, che
interviene durante un contratto a tempo determinato presso la stessa azienda, contribuisce al
calcolo del periodo di lavoro utile per ottenere il diritto di precedenza del presente CCNL. Le
stesse lavoratrici hanno di ritto al medesimo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro nei dodici mesi successivi, relative alle mansioni
già svolte in contratti a termine precedenti.
Art. 49
Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori
Con l'obiettivo di arricchire le conoscenze teoriche degli studenti universitari o delle scuole
superiori con esperienze pratiche dirette sul posto di lavoro durante le ferie, i datori di lavoro che
applicano integralmente il presente CCNL possono stipular e contratti a termine con giovani
58
studenti che frequentano corsi di studio universitari o scuole superiori. Questi contratti hanno una
durata minima di 6 settimane e una durata massima di 14 settimane di effettivo lavoro.
I giovani studenti saranno preferibilmente impiegati in settori correlati ai loro corsi di studio, ma
se ciò non è possibile, saranno inseriti in settori che consentono loro di acquisire esperienze in
processi lavorativi o settori collegati. I datori di lavoro richiederanno ai giovani documenti idonei
a dimostrare la loro appartenenza a una scuola o classe specifica. La documentazione può essere
presentata anche tramite autocertificazione.
I datori di lavoro si impegnano a fornire ai giovani una formazione adeguata sulle mansioni
assegnate, in modo che possano acquisire competenze direttamente correlate ai loro studi o
all'organizzazione del lavoro nel settore professionale. Eviteranno di impiegare i giovani in lavori
privi di contenuto formativo o ripetitivi.
Le modalità di attuazione di questo articolo verranno definite attraverso la contrattazione di
secondo livello.
SEZIONE VIII
Contratto di Reimpiego
Art. 50
Definizione e Modalità di Impiego
Durante la validità del presente CCNL e in considerazione della persistente crisi economica,
nonché della necessità di fornire al settore strumenti volti a favorire l'occupazione stabile, tenuto
conto anche della mancanza di adeguate misure a sostegno del reddito, è consentito l' utilizzo di
un particolare regime di assunzione a tempo indeterminato. Questo regime è destinato
all'inserimento di lavoratori di età superiore ai 50 anni e di individui che sono stati privi di
occupazione o disoccupati per un lungo periodo, ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 297/2002. L'effettivo stato di disoccupazione deve essere
comprovato mediante idonea documentazione (certificato di disoccupazione), con l'esclusione dei
soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del contratto di apprendistato.
Al fine di garantire un percorso di reintegrazione professionale, è possibile stabilire una
retribuzione di ingresso per i lavoratori di cui al comma 1 pari alla retribuzione corrispondente a
due livelli inferiori rispetto a quello di inquadramento per i p rimi 18 mesi a partire dalla data di
assunzione, seguita da una retribuzione corrispondente a un livello inferiore per i successivi 12
mesi rispetto all'inquadramento di riferimento. Questo istituto non si applica ai lavoratori
inquadrati al quinto livello.
Con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle competenze dei lavoratori assunti mediante il
contratto di reimpiego, le parti, tramite la bilateralità, potranno valutare specifici percorsi
formativi.
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SEZIONE IX
Somministrazione e Lavoro Intermittente
Art. 51
Somministrazione di Lavoro
Per quanto riguarda il contratto di somministrazione di lavoro, si applicano le disposizioni previste
dalla legge.
Art. 52
Lavoro Intermittente:
Definizione e Modalità di Utilizzo
Per quanto concerne il contratto di lavoro intermittente, si fanno riferimento agli articoli di legge.
Questo tipo di contratto può essere stipulato per svolgere prestazioni caratterizzate da una
periodicità discontinua o intermittente, in base alle esigenze stabilite dai contratti collettivi
negoziati da associazioni di datori di lavoro e lavoratori compara tivamente più rappresentative a
livello nazionale o territoriale.
Le parti concordano che il contratto di lavoro intermittente può anche riguardare periodi di
intensa attività lavorativa, come nel caso delle seguenti attività lavorative a titolo esemplificativo:
- Dichiarazioni annuali nell'ambito delle professioni economico -amministrative e in altre attività
professionali;
- Archiviazione di documenti per tutte le aree professionali;
- Informatizzazione del sistema o dei documenti per tutte le aree professionali.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere formalizzato per iscritto e deve contenere, oltre a
quanto richiesto dall'Art. 16, almeno i seguenti elementi:
a) Indicazione della durata e delle condizioni oggettive o soggettive previste dalla norma di legge
o dal presente CCNL che giustificano la stipula del contratto;
b) Luogo e modalità di disponibilità, se il lavoratore si impegna a garantirla, e il preavviso di
chiamata, il quale non può comunque essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per le prestazioni svolte e
l'eventuale indennità di disponibilità, se prevista;
d) Indicazione delle modalità con cui il datore di lavoro può richiedere la prestazione lavorativa e
come essa verrà registrata;
e) Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f) Eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista nel
contratto.
La retribuzione per le prestazioni effettuate dai lavoratori intermittenti è calcolata in base all'orario
lavorativo e si ottiene dividendo la retribuzione base prevista dal la SEZIONE XXII del presente
60
CCNL per 170. La retribuzione oraria deve comunque rispettare il trattamento minimo stabilito
dal CCNL. Nel mese in cui viene effettuata la prestazione lavorativa, è possibile pagare in
proporzione i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti direttamente insieme
alla retribuzione oraria.
L'indennità di disponibilità è erogata esclusivamente ai lavoratori che mettono a disposizione del
datore di lavoro la loro disponibilità nell'attesa di essere impiegati e non è legata a una specifica
prestazione lavorativa. Il valore minimo dell'indennità di disponibilità è fissato al 30% della
retribuzione. Questa indennità viene calcolata sulla base della retribuzione normal e prevista
dall'Art. 113 del presente CCNL e sui ratei delle mensilità aggiuntive.
SEZIONEX
Telelavoro o Lavoro a Distanza
Art. 53
Definizione
Il telelavoro, disciplina diversa dal lavoro agile di cui alla L. 81 del 2017, costituisce una modalità
di esecuzione della prestazione lavorativa che rompe con i tradizionali confini di spazio e tempo.
Questo approccio lavorativo si distingue per il fatto che la prestazione viene svolta in un luogo
diverso dalla sede fisica dell'or ganizzazione, utilizzando strumenti informatici e/o telematici, e
mantenendo comunque un rapporto di subordinazione con l'azienda.
- Telelavoro mobile;
Art. 54
Ambito di Applicazione
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro
è regolato dal presente CCNL.
Art. 55
Modalità di Prestazione Lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere stabiliti inizialmente o trasformati da rapporti di lavoro
svolti nei locali fisici dell'azienda. È importante sottolineare che il telelavoratore è considerato
parte integrante della struttura lavorativa di origine, o, in caso di nuova assunzione, della sede
lavorativa indicata nella lettera di assunzione. Questi rapporti di telelavoro sono basati su principi
fondamentali:
1. Le parti coinvolte hanno la possibilità di scegliere volontariamente il telelavoro come modalità
di esecuzione della prestazione lavorativa, e potranno definire un periodo di tempo, previo
accordo, entro il quale potranno eventualmente tornare alla modalità di lavoro tradizionale.
61
2. Garanzia di pari opportunità per quanto riguarda sviluppo professionale, formazione e altre
iniziative aziendali;
3. Definizione delle condizioni della prestazione in telelavoro, inclusi orari (parziale, totale o
flessibile), rispettando i limiti stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo;
4. Garanzia che il livello di impegno professionale e la qualità del lavoro siano simili a quelli forniti
nella sede lavorativa fisica;
5. Specificazione dei legami funzionali e gerarchici mantenuti o modificati rispetto alla struttura
lavorativa tradizionale, inclusi i ritorni in azienda;
6. Copertura da parte del datore di lavoro dei costi relativi agli strumenti informatici e/o telematici,
a meno che il telelavoratore utilizzi propri strumenti considerati adeguati. L'Ente Bilaterale
Nazionale, compatibilmente con le risorse disponibili, pu ò contribuire al finanziamento
congiunto delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o dal lavoratore, come indicato nell'allegato
E) Telelavoro;
7. Rispetto della privacy del domicilio del telelavoratore, tranne per gli accessi strettamente
necessari per l'allestimento della postazione e per adempiere agli obblighi del datore;
8. Esenzione delle norme sull'orario di lavoro e di altri istituti correlati alla prestazione in un luogo
di pertinenza dell'azienda.
La richiesta di instaurare o trasformare la modalità di lavoro in telelavoro può essere avanzata dal
lavoratore o, con il suo mandato, dalla RSU/RSA, o, in mancanza di quest'ultima, da una struttura
territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. Le modalità
pratiche della prestazione lavorativa in telelavoro concordate tra le parti devono essere formalizzate
per iscritto e costituiscono l'accordo iniziale o di trasformazione del telelavoro. Questo accordo è
una condizione necessaria per l'instaurazione o la trasformazione del telelavoro.
Art. 56
Retribuzione
È concordato che la retribuzione del telelavoratore sarà conforme a quanto previsto dal presente
CCNL e non subisce alcun trattamento discriminante rispetto al lavoro svolto ordinariamente
presso la sede del datore di lavoro.
Art. 57
Comunicazione e Disponibilità
Salvo patto contrario espresso, ogni telelavoratore è tenuto a stabilire una fascia oraria giornaliera,
settimanale o mensile durante la quale è disponibile a ricevere comunicazioni dal datore di lavoro.
In caso di impossibilità motivata, il lavoratore dev e comunicare tempestivamente al datore di
lavoro, preferibilmente tramite mezzi telematici.
Per le riunioni programmate dal datore di lavoro per scopi tecnici o organizzativi, il telelavoratore
deve essere disponibile previo avviso di almeno un giorno, e il tempo dedicato a tali riunioni è
considerato come tempo di lavoro effettivo.
62
Art. 58
Riunioni e Convocazioni
Nel caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico o
organizzativo, il telelavoratore è tenuto a partecipare per il tempo strettamente necessario. Si
sottolinea che il tempo dedicato a tali riunioni è considerato come tempo di lavoro effettivo.
Art. 59
Controllo a Distanza
Le Parti concordano che la raccolta di dati per la valutazione delle prestazioni individuali del
lavoratore, anche tramite sistemi informatici e/o telematici, non costituisce una violazione delle
norme dell'art. 4 della legge n. 300/70 né delle norme contr attuali vigenti. Tali controlli sono
finalizzati al regolare svolgimento del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve informare preventivamente il telelavoratore sulle modalità di raccolta dei
dati e su eventuali modifiche al software utilizzato per la valutazione delle prestazioni, garantendo
la trasparenza nei controlli , eventuali visite di controllo da parte del datore di lavoro o dei suoi
rappresentanti devono essere concordate con il telelavoratore con un adeguato preavviso.
Art. 60
Diritti Sindacali
I telelavoratori hanno il diritto di partecipare alle attività sindacali all'interno dell'organizzazione
tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altri mezzi di comunicazione forniti dal datore
di lavoro. Questo diritto è finalizzato a garantire ai telelavoratori l'accesso alle informazioni
sindacali e lavorative, compresi i dibattiti sindacali in corso nell'organizzazione.
La durata del tempo dedicato alle assemblee sindacali non può essere inferiore a quanto previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) attualmente in vigore.
Art. 61
Organizzazione della Struttura Lavorativa
Si riconosce che il telelavoro, nella sua forma prevista, costituisce essenzialmente una modifica del
luogo in cui il lavoro viene svolto, senza alterare l'inclusione del lavoratore nell'organizzazione
dell'azienda o il suo status subordinato nei confronti del datore di lavoro. Tuttavia, si sottol inea
che, in questa modalità di lavoro, l'applicazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza dei
dati rimane invariata e deve essere rigorosamente rispettata.
63
Art. 62
Formazione
Le Parti convengono sulla necessità di garantire l'uguaglianza di opportunità per quanto riguarda
gli interventi formativi e si impegnano a promuovere iniziative atte a preservare un adeguato
livello di professionalità e integrazione sociale dei telelavora tori. A tal fine, EN.GE.B adotterà
specifiche iniziative a loro favore.
Art. 63
Diritti di Informazione
Il datore di lavoro deve organizzare i suoi canali di comunicazione in modo da fornire
informazioni rapide, efficaci e complete a tutti i lavoratori, garantendo condizioni paritarie anche
per coloro che sono meno presenti fisicamente nell'azienda.
Il datore di lavoro è tenuto a inviare una copia del CCNL applicabile al domicilio di ciascun
telelavoratore, come previsto dall'art. 7 della legge 300/70.
Eventuali comunicazioni, comprese quelle di natura sindacale, saranno trasmesse utilizzando
metodi tradizionali o mezzi telematici/informatici, in conformità alle leggi e agli accordi
contrattuali applicabili.
Art. 64
Postazioni di Lavoro
Salvo accordi diversi, il datore di lavoro provvederà all'installazione di una postazione di telelavoro
idonea alle esigenze del lavoro del telelavoratore. L'Ente Bilaterale Nazionale può contribuire alle
spese sostenute dal datore di lavoro e/o dal lavoratore.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura saranno concordate tra il datore di lavoro e l'Ente
Bilaterale Nazionale, qualora quest'ultimo partecipi al finanziamento. Le spese connesse
all'installazione e alla gestione della postazione di telelavoro press o il domicilio del lavoratore
saranno a carico dell'azienda, a meno di accordi diversi.
Art. 65
Interruzioni Tecniche
Eventuali interruzioni del circuito telematico o fermi delle apparecchiature, causati da guasti o
eventi accidentali non attribuibili ai lavoratori, saranno considerati responsabilità del datore di
lavoro. Quest'ultimo dovrà intervenire per risolvere il problema. Se il guasto non può essere
riparato in tempi ragionevoli, il datore di lavoro può decidere di richiedere al lavoratore di
rientrare nella struttura lavorativa per il tempo necessario per ripristinare il sistema.
64
Art. 66
Misure di Protezione e Prevenzione
In conformità al Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni, saranno
consentite visite da parte del responsabile della prevenzione e della protezione della struttura
lavorativa e del delegato alla sicurezza su richiesta, al fine di verificare l'applicazione corretta delle
norme di sicurezza relative alla postazione di lavoro e all'attrezzatura tecnica ad essa collegata.
Ogni telelavoratore è tenuto a utilizzare la postazione di lavoro con diligenza, rispettando le norme
di sicurezza vigenti, evitando manomissioni degli impianti e impedendo ad altri di utilizzare gli
stessi.
In ogni caso, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute, così come di
quelle delle altre persone presenti nello spazio di lavoro, seguendo la formazione ricevuta e le
istruzioni relative agli strumenti di lavoro utilizzati. Il da tore di lavoro sarà esonerato da ogni
responsabilità nel caso in cui il lavoratore non rispetti queste disposizioni.
Il datore di lavoro stipulerà una convenzione assicurativa per coprire i locali in cui viene svolto il
telelavoro, nonché le persone e i terzi che accedono fisicamente a tali locali.
Nel caso di telelavoro con postazione fissa, è prevista l'installazione di un personal computer con
monitor fisso o uno schermo a matrice attiva. I lavoratori saranno informati sull'uso corretto di
tali strumenti, seguendo le disposizioni dell'accordo appl icativo al Decreto Legislativo 81/08
allegato al presente CCNL.
Art. 67
Infortunio
Le Parti concordano di collaborare con l'INAIL e le istituzioni competenti per esaminare e definire
le implicazioni del telelavoro svolto in ambienti domestici in caso di infortuni.
SEZIONEXI
ORARIO DI LAVORO
Art. 68
Orario Settimanale
L'orario di lavoro standard è fissato a 40 ore settimanali, come definito nell' Art. 1, comma 2, del
Decreto Legislativo del 8 aprile 2003, n° 66. Quando un lavoratore è assegnato a un'attività al di
fuori della sede in cui solitamente lavora e non deve prima recarsi alla sede lavorativa, il suo orario
di lavoro inizia quando raggiunge il luogo assegnato per tale attività.
65
Se a un lavoratore viene richiesto di tornare nella sede lavorativa alla fine della giornata lavorativa,
il lavoro cesserà un periodo di tempo prima dell'orario di lavoro normale, calcolato in base alla
distanza e al mezzo di trasporto necessario per raggi ungere la sede. Il datore di lavoro coprirà le
spese di trasporto, vitto e alloggio in conformità alle norme dell'Art. 94 di questo CCNL.
Art. 69
Distribuzione dell'Orario Settimanale
L'orario di lavoro settimanale può essere distribuito su cinque o sei giorni. Nel caso di
distribuzione su sei giorni, l'attività lavorativa solitamente terminerà entro le 13:00 del sabato.
Data la varietà delle esigenze dei professionisti coperti da questo contratto, sono previste diverse
opzioni per ridurre l'orario annuale di lavoro:
A) Orario Settimanale su 5 Giorni:
Questo regime prevede una settimana lavorativa di 40 ore distribuite su cinque giorni, dal lunedì
al venerdì. La riduzione dell'orario di lavoro sarà di 40 ore all'anno, che i lavoratori potranno
usufruire sotto forma di permessi retribuiti, della durata d i otto o quattro ore, da concordare con
il datore di lavoro.
B) Orario Settimanale su 6 Giorni:
In questo caso, l'orario settimanale rimane di 40 ore, ma l'attività lavorativa terminerà di solito
entro la fascia antimeridiana, ovvero fino alle 14:00 del sabato. La riduzione dell'orario di lavoro
sarà di 66 ore all'anno, che i lavoratori potranno usufruire sotto forma di permessi retribuiti, della
durata di una giornata intera o mezza giornata, da concordare con il datore di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto,
i permessi A e B saranno maturati al 60% a partire dal dodicesimo mese di assunzione, al 76% a
partire dal ventiquattresimo mese e al 100% per i mesi successivi.
Per i lavoratori assunti tramite contratto di reimpiego come previsto nella Parte XIII del presente
CCNL, i permessi saranno maturati al 60% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione, al
76% a partire dal dodicesimo mese e al 100% per i mesi successivi.
I permessi non utilizzati entro l'anno di maturazione saranno pagati in base all'attuale retribuzione
alla data di scadenza o potranno essere fruiti entro il 31 luglio dell'anno successivo.
Nel caso di una prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno, ai lavoratori sarà corrisposto un
dodicesimo dei permessi previsti in questo Articolo per ogni mese completo di servizio prestato.
Dichiarazione a Verbale:
66
Le parti concordano che i permessi non possono essere accumulati se non utilizzati entro l'anno e
saranno pagati in base alla retribuzione corrente alla data di scadenza. Non possono essere assorbiti
da altri trattamenti relativi alla riduzione dell'orario o permessi.
Art. 70
Flessibilità dell'Orario
Per far fronte alle fluttuazioni dell'attività nelle strutture lavorative, l'orario settimanale può essere
calcolato in base alla media delle prestazioni lavorative svolte nei sei mesi precedenti. Nel caso di
superamento dell'orario normale, i lavoratori riceveranno le adeguate compensazioni.
Per i lavoratori che superano l'orario normale, in aggiunta alle compensazioni, sono previsti
permessi retribuiti aggiuntivi come segue:
- In caso di superamento fino a 44 ore settimanali, un incremento di 30 minuti per ogni settimana
di superamento.
- In caso di superamento da 44 a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore dei permessi
retribuiti pari a 60 minuti per ogni settimana di superamento.
I lavoratori soggetti a flessibilità dell'orario riceveranno la retribuzione dell'orario settimanale
contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario settimanale
contrattuale.
Si noti che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, se viene applicato un regime di orario su
più settimane, il lavoro straordinario inizia dalla prima ora successiva all'orario stabilito per il
regime di flessibilità di ciascuna settimana.
Per l'anno si intende il periodo di 12 mesi successivo all'inizio del programma annuale di
flessibilità. Le ore dei permessi non utilizzate entro l'anno saranno pagate con un supplemento
basato sulle tariffe delle ore straordinarie e pagate entro sei mesi dalla fine del programma annuale
di flessibilità. Le ore non potranno essere utilizzate in altri regimi di riduzione dell'orario o
permessi.
Dichiarazione Congiunta:
Le parti riconoscono l'importanza della disciplina dell' Art. 70, "Flessibilità dell'Orario", e
concordano sulla possibilità di istituire una "Banca delle Ore" mediante accordi territoriali, di
studio professionale o aziendali. In questa banca potrebbero essere depositate, in tutto o in parte,
anche le ore derivanti da altre norme contrattuali, con una regolamentazione apposita per il loro
utilizzo.
67
Art. 71
Lavoro Notturno
La materia del lavoro notturno sarà disciplinata a livello di Ambito Professionale Omogenea o
dalla contrattazione di secondo livello, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 66/2003. Gli accordi in materia di lavoro notturno potranno definire aspetti quali la definizione
del lavoro notturno, le limitazioni, la durata della prestazione, il trasferimento al lavoro diurno, la
riduzione dell'orario e la maggiorazione retributiva, i rapporti sindacali, i doveri di informazione,
le misure di protezione personale e collettiva.
Sono vietati il lavoro notturno:
1) per le donne dalle 24:00 alle 6:00 durante il periodo di gravidanza fino al primo anno di vita del
bambino
2) per i minori per almeno 12 ore consecutive, comprese tra le 22:00 e le 6:00 o tra le 23:00 e le
7:00, eccetto quanto previsto dalla legge n. 977/1967.
Il lavoro notturno è inoltre vietato per i lavoratori affetti da patologie oncologiche che comportino
una ridotta capacità lavorativa, le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni (o il
lavoratore padre convivente con la madre), le lavorat rici o i lavoratori che siano gli unici genitori
affidatari di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni, e le lavoratrici o i lavoratori con un
familiare disabile ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche.
Art. 72
Lavoro Straordinario - Norme Generali
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte nel corso dell'orario di lavoro standard
stabilito da questo contratto. Tuttavia, in conformità con le leggi vigenti, il datore di lavoro ha il
diritto di richiedere prestazioni di lavoro straordinario a singoli lavoratori, con un limite massimo
di 200 ore all'anno. È importante sottolineare che tali richieste di lavoro straordinario devono
rimanere eccezionali.
Qualsiasi rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro straordinario deve essere giustificato.
Inoltre, il lavoratore non è autorizzato a compiere lavoro straordinario senza l'approvazione del
datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Art. 73
Maggiorazione del Lavoro Straordinario
Le ore di lavoro straordinario, cioè quelle che superano l'orario normale di lavoro stabilito da
questo contratto, saranno compensate con le maggiorazioni standard come segue:
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a. Un aumento del 12% (dodici per cento) per le ore di lavoro straordinario che superano gli
orari di lavoro settimanali specificati nell' Art. 71 punti 1) e 2) così come le otto ore
giornaliere menzionate nello stesso Articolo.
b. Un aumento del 28% (ventotto per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate durante
i giorni festivi.
c. Un aumento del 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro svolte di notte, con notte intesa
come il periodo tra le 22:00 e le 6:00 del mattino, a meno che non si tratti di turni regolari
di servizio o di orario di lavoro prestato conformemente all'Art. 72.
d. Un aumento del 45% ( quarantacinque per cento) per il lavoro straordinario notturno
durante i giorni festivi.
La compensazione per il lavoro straordinario deve essere calcolata e liquidata entro il mese
successivo a quello in cui è stato prestato il lavoro straordinario.
Art. 74
Riposo Settimanale
Il lavoratore ha il diritto al riposo settimanale come stabilito dalle leggi in vigore, alle quali il
presente contratto fa riferimento esplicitamente.
Art. 75
Festività
Le festività che saranno retribuite includono:
Festività Nazionali
25 Aprile - Giornata della Liberazione
1° Maggio - Festa dei Lavoratori
2 Giugno - Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali
Capodanno - 1° gennaio
Epifania - 6 gennaio
Lunedì di Pasqua
Assunzione - 15 agosto
Ognissanti - 1° novembre
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Immacolata Concezione - 8 dicembre
Natale - 25 dicembre
Santo Stefano - 26 dicembre
La festività del Patrono della località in cui si svolge il lavoro.
Per quanto riguarda la norma del primo comma dell'Articolo presente, i lavoratori non subiranno
alcuna riduzione o detrazione dalla loro normale retribuzione a causa dell'assenza dal lavoro nei
giorni sopra menzionati.
Nessun importo è dovuto al lavoratore, indipendentemente dal metodo di retribuzione adottato,
se la festività coincide con un periodo in cui non è previsto il pagamento della retribuzione a causa
di sanzioni disciplinari, assenze ingiustificate o qualsiasi altro motivo imputabile al lavoratore
stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o un'altra festività, i
lavoratori riceveranno un importo aggiuntivo corrispondente alla retribuzione giornaliera,
comprensiva di ogni componente aggiuntivo.
Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre, celebrata nella prima domenica del mese in
conformità con la Legge 6 marzo 1977, n. 54, i lavoratori avranno diritto al trattamento descritto
nel comma precedente.
Le ore di lavoro svolte nei giorni festivi elencati nel presente Art. saranno considerate come lavoro
straordinario festivo e saranno compensate secondo le modalità previste dal presente CCNL.
Le ore di lavoro prestare nei giorni di riposo settimanale daranno diritto ai lavoratori a un giorno
di riposo compensativo nel giorno successivo, in conformità con le disposizioni di legge, e quindi
saranno soggette solo alla relativa maggiorazione.
Art. 76
Festività Abolite
Questo Articolo si applica ai giorni festivi infrasettimanali aboliti a causa delle leggi 5 marzo 1977,
n. 54, e D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ovvero:
19 marzo - San Giuseppe
Giorno dell'Ascensione
Giorno del Corpus Domini
29 giugno - San Pietro e Paolo
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In conformità con l'Art. 43 del presente CCNL di questo contratto, i lavoratori possono richiedere,
oltre a quanto previsto da questo contratto, giorni di ferie e/o permessi retribuiti della durata di 8
ore o meno, da usufruire in periodi concordati con il datore di lavoro.
In alternativa, i lavoratori che non usufruiscono dei suddetti permessi riceveranno un importo
aggiuntivo alla loro normale retribuzione mensile, equivalente alla retribuzione giornaliera
normale, comprensiva di ogni componente aggiuntivo.
Nel caso in cui le festività abolite coincidano con la domenica, i lavoratori riceveranno lo stesso
trattamento previsto nell'Art. 75 del presente CCNL.
La normativa di questo Articolo si applica anche ai lavoratori che erano in assenza retribuita
durante le festività abolite menzionate in precedenza, in conformità con questo contratto (ad
esempio, ferie, congedo matrimoniale, malattia, ecc.), a condizione che i lavoratori non ricevano
una retribuzione totale superiore a quella che avrebbero ricevuto durante le altre festività
menzionate nell'Art. 75 del presente CCNL.
SEZIONEXII
Ferie
Art. 77
Durata delle Ferie
I dipendenti coperti da questo contratto avranno diritto a un periodo annuale di ferie della durata
di 26 giorni lavorativi, compresi i giorni di sabato se il loro orario di lavoro è distribuito su 6 giorni.
Nel caso di un "orario a settimana corta" da lunedì a venerdì, il periodo di ferie annuale sarà di 22
giorni lavorativi.
Si precisa che il conteggio delle ferie sarà interrotto se il dipendente si ammala durante il periodo
di ferie, purché tale malattia sia ufficialmente registrata e riconosciuta dalle autorità sanitarie
competenti del territorio.
Art. 78
Pianificazione delle Ferie
Il datore di lavoro avrà il diritto di stabilire il periodo di ferie, in base alle esigenze dell'azienda e
previa consultazione dei dipendenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo
66/2003.
Art. 79
Retribuzione delle Ferie - Cessazione del Rapporto - Rinuncia alle Ferie - Richiamo in Ferie
1. Durante il periodo di ferie, il dipendente continuerà a percepire la sua normale retribuzione.
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2. In caso di licenziamento o dimissioni, al dipendente spetteranno tanti dodicesimi del periodo
di ferie a cui ha diritto quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nell'anno di riferimento.
3. Non è consentito concedere ferie durante il periodo di preavviso di licenziamento.
4. Le ferie sono obbligatorie, e nessun compenso è dovuto al dipendente che si presenta
volontariamente al lavoro durante il suo periodo di ferie assegnato.
5. Per ragioni aziendali, il datore di lavoro potrà richiamare il dipendente prima della fine del suo
periodo di ferie, ma il dipendente avrà comunque il diritto di completare le ferie in un momento
successivo, e avrà diritto a un rimborso delle spese sostenute per il ritorno anticipato e per il ritorno
al luogo di lavoro dal quale è stato richiamato.
SEZIONE XIII
Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze
Art. 80
Permessi e Congedi Retribuiti
Ferme restando le disposizioni in materia di permessi retribuit i, tutti i dipendenti del settore
hanno diritto ai seguenti permessi e/o congedi familiari retribuiti:
a. 15 giorni calendario per il matrimonio, a partire dal terzo giorno prima della data del
matrimonio stesso.
b. 3 giorni lavorativi per eventi legati alla natalità o lutti familiari fino al terzo grado di parentela.
In tali casi, i giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dall'evento. I dipendenti
sono tenuti a presentare documentazione regolare al datore di lavoro per ottenere questi diritti.
Durante questi periodi, il dipendente è considerato in servizio attivo e riceve la sua retribuzione
normale.
Art. 81
Congedi per Eventi e Cause Familiari Retribuiti
In conformità con la Legge 53/2000, i dipendenti, in caso di grave malattia documentata del
coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, a condizione che la convivenza sia
certificata da un atto anagrafico, possono prendere i seguenti congedi retribuiti:
a. 3 giorni lavorativi all'anno;
b. In alternativa ai 3 giorni, possono concordare con il datore di lavoro modalità di orario diverse,
anche per periodi superiori a 3 giorni. Tuttavia, la riduzione complessiva dell'orario non deve
essere inferiore ai giorni di permesso sostituiti. La richie sta deve essere presentata per iscritto,
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specificando l'evento che giustifica il congedo e i giorni in cui si intende usufruirne. I giorni di
congedo devono essere utilizzati entro 7 giorni dalla data dell'evento o dalla diagnosi della grave
malattia o necessità. Nel caso di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo deve essere
formalizzato in un accordo firmato da entrambe le parti, indicando i giorni di congedo (3 o più di
3) e le modalità di prestazione del lavoro.
Art. 82
Permessi per Handicap
(Benefici ai Genitori di Figli Handicappati Minorenni)
Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti
Art. 83
Permesso per Donatori di Sangue
I lavoratori che donano il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per la
produzione di derivati del sangue a scopo terapeutico hanno diritto a un periodo di riposo di 24
(ventiquattro) ore a partire dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (ai sensi dell'Art. 1 della
Legge n° 584/1967 e degli articoli 1 e 3 del Decreto Ministeriale dell'8 aprile 1968). Inoltre, hanno
diritto alla corresponsione della normale retribuzione per la giornata in cui effettuano la
donazione.
Per ottenere questo diritto, il lavoratore è tenuto a presentare la documentazione adeguata al
datore di lavoro.
Art. 84
Aspettative per Tossicodipendenza e Dipendenza da Alcool
I lavoratori a tempo indeterminato il cui stato di tossicodipendenza o dipendenza da alcool è stato
accertato e che intendono partecipare a programmi di trattamento e riabilitazione presso i servizi
sanitari delle ASL o altre strutture terapeutiche, riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla
conservazione del proprio posto di lavoro per il periodo in cui sono sospese le loro prestazioni
lavorative a causa del trattamento riabilitativo. Questo periodo non può superare i 3 (tre) anni e
viene considerato come aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente o di una persona dipendente dall'alcool possono richiedere
un'aspettativa non retribuita per partecipare ai programmi terapeutici e socio -riabilitativi del
parente tossicodipendente. Questa aspettativa può durare fino a 3 (tre) mesi consecutivi, senza
frazionamenti, e solo se i servizi per le tossicodipendenze o la dipendenza da alcool attestano la
necessità di tale partecipazione. La richiesta di frazionamento dell'aspettativa deve essere
autorizzata dall'autorità sanitaria competente (SERT).
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Le richieste di aspettativa devono essere presentate per iscritto al datore di lavoro dall'interessato e
devono includere la documentazione adeguata fornita dai servizi sanitari o dalle altre strutture
sopra menzionate.
Art. 85
Congedi Familiari non Retribuiti
In conformità con la Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, il datore di lavoro concederà ai lavoratori un
periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 (due) anni, per gravi e
documentati motivi familiari, come di seguito indicati:
1. Necessità familiari causate dal decesso di una delle seguenti persone: coniuge, uno dei genitori,
figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, discendenti prossimi, generi, nuore, suocero, suocera,
fratelli, sorelle germani o unilaterali (con priorità per i germani).
2. Situazioni che richiedono un impegno particolare del dipendente o della sua famiglia nella cura
o nell'assistenza delle persone menzionate al punto 1.
3. Situazioni di grave disagio personale, ad eccezione delle malattie.
4. Situazioni riguardanti le persone indicate al punto 1, escluse quelle del richiedente, causate da
una delle seguenti patologie:
- Patologie acute o croniche che comportano una temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, inclusi disturbi congeniti, neoplastici, infettivi, dismetabolici, post -
traumatici, neurologici, neuromuscolari, psichiatrici, da dipen denze, a carattere evolutivo o con
riacutizzazioni periodiche.
- Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici,
ematochimici e strumentali.
- Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel
trattamento.
- Patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva che richiedono il coinvolgimento dei genitori o del
tutore legale nel trattamento.
La richiesta di congedo deve essere presentata per iscritto dal lavoratore, con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni di calendario, a meno che non ci siano circostanze urgenti e
irrinunciabili. La richiesta deve specificare il motivo, la durata del co ngedo con le relative date di
inizio e fine, e deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare il motivo
dell'assenza.
Il periodo di congedo deve essere proporzionato alle effettive esigenze dell'assenza. In caso di
esaurimento di tali esigenze, il dipendente è tenuto a riprendere il lavoro entro 7 (sette) giorni
dalla cessazione della motivazione. Durante l'intero periodo di congedo, il lavoratore non può
74
svolgere altre attività lavorative e conserva il diritto al proprio posto di lavoro, ma non ha diritto
alla retribuzione o ad altri benefici contrattuali o legali, compresa l'anzianità di servizio.
Il congedo non viene considerato ai fini previdenziali, ma il lavoratore ha la possibilità di effettuare
il riscatto, ovvero di versare i relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
Il datore di lavoro deve rispondere alla richiesta del lavoratore entro 20 (venti) giorni dalla data di
presentazione, salvo in casi in cui le scadenze non prorogabili dell'attività aziendale rendano
impossibile sostituire immediatamente il lavoratore. In questo caso, la data di inizio del congedo
può essere posticipata di 15 (quindici) giorni di calendario.
Art. 86
Giustificazione delle Assenze
Salvo nei casi di impedimenti legittimi, il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente la
sua assenza al datore di lavoro o a un suo rappresentante designato. In assenza di giustificazione,
se passa un giorno dall'inizio dell'assenza, questa verrà considerata ingiustificata.
Per le assenze non giustificate, verrà effettuata una trattenuta dalla retribuzione giornaliera del
lavoratore, come specificato nel SEZIONE XXI (Trattamento Economico), per ogni giornata di
assenza non giustificata. Questa disposizione sarà applicata ferma restando l'applicazione delle
sanzioni disciplinari previste nel successivo SEZIONE XXIV (Norme Disciplinari).
Art. 87
Diritto allo Studio e Formazione
1) Lavoratori Studenti - Diritto allo Studio
Al fine di favorire il miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di
lavoro concederanno ai lavoratori che non sono in periodo di prova e che intendono frequentare
corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiorname nto professionale (presso scuole di
istruzione dell'obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute, o altre istituzioni
abilitate al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, nonché corsi regolari per il
conseguimento del dip loma di scuola secondaria, laurea, laurea specialistica, diplomi di
specializzazione universitari, master universitari e dottorati di ricerca), i seguenti benefici:
a. Concordare un orario di lavoro che faciliti la partecipazione ai corsi e la preparazione agli esami,
compatibilmente con le esigenze dell'azienda.
b. Non richiedere la prestazione di lavoro straordinario in modo obbligatorio.
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c. Considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove d'esame e i due giorni lavorativi
precedenti l'inizio delle sessioni d'esame.
d. Concedere permessi retribuiti fino a un massimo di 40 (quaranta) ore all'anno per ciascun
lavoratore. Nel caso di esami universitari con prove in giorni diversi, i permessi per i giorni
precedenti sono limitati a uno. Non sono concessi permessi retribuiti per esami universitari
sostenuti più di due volte nello stesso anno accademico.
e. Il numero massimo di lavoratori che possono beneficiare dei permessi di studio
contemporaneamente non può superare un dipendente per volta su unità produttiva.
La parte datoriale contribuirà finanziariamente fino al limite delle risorse disponibili, come
specificato nell'Allegato I, offrendo un contributo pari al 50% della retribuzione derivante dalla
concessione del permesso a condizione che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti alla
bilateralità di settore da almeno 6 mesi.
2) Congedi per la Formazione
Saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge n. 53 del 2000 relativamente
ai congedi per la formazione. I lavoratori interessati dovranno presentare la richiesta di congedo al
datore di lavoro con un preavviso di almeno 30 (tren ta) giorni. La richiesta dovrà specificare il
periodo (con le date di inizio e fine) e includere la documentazione adeguata a comprovare le
caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro dovrà confermare l'accoglimento della
richiesta entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione.
Il numero di lavoratori che possono essere contemporaneamente in congedo per tutti i tipi di
congedi menzionati in questo Articoli non può superare il 10% del totale degli addetti nell'azienda,
con un minimo di una unità.
Per quanto riguarda la sostituzione dei lavoratori in congedo, si applicheranno le norme stabilite
dal presente CCNL.
3) Congedi per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
Al fine di promuovere l'aggiornamento e il miglioramento delle competenze professionali, le parti
concordano di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati ai requisiti
stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome", riconosciuti come crediti formativi validi a livello nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda i congedi retribuiti, questi saranno concessi fino a un massimo di 40
(quaranta) ore all'anno per ciascun lavoratore.
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Art. 88
Tutela della Maternità e della Paternità
Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 89
Adozione e/o Affidamento
Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 90
Diritto alla Conservazione del Posto e Divieto di Licenziamento
(Periodo di comporto)
Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 91
Astensione dal Lavoro e Permesso per Assistenza al Bambino
Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 92
Congedo Parentale a Ore
Con l'obiettivo di agevolare la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli familiari, il presente
Articolo si propone di attuare la disposizione prevista dal D.lgs. 1 51/2001 per regolamentare la
fruizione del congedo parentale di cui all'Art.92 in modalità a ore, senza distinzione tra lavoratori
a tempo pieno o parziale. Le seguenti linee guida regolamentano questa modalità:
- Il lavoratore o la lavoratrice dovranno comunicare al datore di lavoro la loro intenzione di
usufruire del congedo parentale a ore con almeno 7 giorni di preavviso. In questa comunicazione,
dovranno specificare il numero di mesi di congedo parentale (come previsto dal D.lgs. 151/2001)
che intendono utilizzare, l'intervallo temporale in cui pianificano di prendere le ore di congedo
(specificando data di inizio e fine), e una programmazione mensile delle ore di congedo.
Questi ulteriori dettagli delineano il funzionamento del congedo parentale a ore:
- La pianificazione mensile delle ore di congedo a ore deve essere concordata con il datore di lavoro,
considerando le esigenze organizzative aziendali.
- Non saranno prese in considerazione richieste che comportino prestazioni lavorative inferiori a
4 ore al giorno.
- L'indennità economica prevista dalla legge, o quella da erogare per ciascuna ora di congedo, verrà
calcolata utilizzando come base di riferimento il divisore mensile contrattuale di 170 ore.
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- È possibile convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore in momenti diversi, fino ad
esaurimento del periodo massimo previsto dalla legge.
- Questo congedo a ore può essere accumulato, anche nello stesso giorno, con altri periodi di riposo
e permessi previsti dalla legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
- Il lavoratore è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di legge relativi alla presentazione
dell'apposita istanza di congedo parentale presso l'INPS.
SEZIONEXIV
Missioni, Trasferte e Trasferimenti
Art. 93
Missioni e Trasferte
Il datore di lavoro ha il diritto di assegnare temporaneamente il personale a missioni fuori dal
comune di residenza e dalla sede di lavoro indicata nella lettera di assunzione o contratto di lavoro.
In tal caso, il personale avrà diritto ai seguenti benefici:
1) Rimborso delle spese effettivamente documentate per il viaggio.
2) Rimborso delle spese effettivamente documentate per il trasporto del bagaglio.
3) Rimborso delle spese effettivamente documentate per vitto e alloggio, nonché per spese postali,
telegrafiche e altre sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
4) Una diaria giornaliera di 15 euro per missioni superiori a 8 ore ma non superiori a 24 ore, e di
30 euro per missioni superiori a 24 ore. Per missioni con durata superiore a un mese, la diaria sarà
ridotta del 10%.
Queste disposizioni si applicheranno anche ai viaggi regolari richiesti dalle mansioni del
lavoratore.
Per missioni o trasferte con durata inferiore a 8 ore, si applicherà il rimborso delle spese di cui al
punto 3.
Art. 94
Trasferimenti
I trasferimenti dei lavoratori presso altre sedi di lavoro che comportino un cambio di residenza
daranno diritto alle seguenti indennità:
A) Lavoratore non capo famiglia:
1. Rimborso delle spese effettivamente documentate per vitto, alloggio e viaggio (percorrendo la
via più breve).
2. Rimborso delle spese effettivamente documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
3. Rimborso dell'affitto pagato senza usufruire dell'alloggio, se non è stato possibile rescindere il
contratto o subaffittarlo, fino a un massimo di sei mesi.
4. Una diaria equivalente a quella prevista per il personale in missione temporanea.
B) Lavoratore capo famiglia, ossia con famiglia propria o convivente con parenti a carico:
1. Rimborso delle spese effettivamente documentate per vitto, alloggio e viaggio (percorrendo la
via più breve) per sé e per ogni membro del nucleo familiare a carico.
2. Rimborso delle spese effettivamente documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
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3. Rimborso dell'affitto pagato senza usufruire dell'alloggio, se non è stato possibile rescindere il
contratto o subaffittarlo, fino a un massimo di sei mesi.
4. Una diaria equivalente a quella prevista per il personale in missione temporanea , per sé e per
ciascun membro del nucleo familiare a carico. Per i figli a carico, la diaria sarà ridotta a tre quinti.
Queste indennità o rimborsi saranno pagati per il periodo strettamente necessario al trasloco. Nel
caso di trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a ricevere queste indennità o rimborsi per
un massimo di otto giorni dopo l'arrivo dei mobili.
Il trasferimento deve essere notificato al lavoratore con almeno 15 giorni di preavviso.
SEZIONE XV
Malattie e Infortuni
Art. 95
Malattia
Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti, su richiesta, una certificazione delle disposizioni di
legge o regolamento in vigore riguardanti il servizio sanitario nazionale, all'atto dell'assunzione.
Art. 96
Normativa
Salvo giustificato impedimento comprovato, il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente
la propria malattia al datore di lavoro . In caso di mancata comunicazione entro un giorno
dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal
presente contratto. Inoltre, il lavoratore deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro la
propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per
i successivi controlli medico-fiscali.
Queste disposizioni si applicano al settore normato dal presente CCNL, conformemente all'art. 55
del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 25, L n. 103/2010, una volta che le procedure telematiche dell'INPS
siano pienamente operative (invio telematico dei certificati di malattia e accessibilità online).
Il lavoratore è tenuto a fornire, su richiesta del datore di lavoro, il numero di protocollo
identificativo del certificato di malattia trasmesso dal medico, entro il giorno successivo alla
trasmissione telematica. In questo caso, il datore di lavoro dovrà consultare e stampare il certificato
di malattia utilizzando i servizi telematici dell'INPS.
Se il medico non effettua l'invio online del certificato di malattia, ad esempio a causa di problemi
tecnici, ma rilascia invece una versione cartacea, il lavoratore dovrà consegnarla al datore di lavoro
come di consueto. L'assenza che dovesse risultare in giustificata potrà essere sanzionata secondo
quanto stabilito nell'art. 86.
Al suo ritorno al lavoro, il lavoratore dovrà consegnare il certificato che attesta la data di ripresa
delle attività lavorative. Il lavoratore è tenuto a presentarsi in servizio alla data indicata dal
certificato del medico curante o, se previsti, dal certificato medico di controllo. In caso di mancata
presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si considererà risolto
automaticamente, con il pagamento degli importi previsti SEZIONEXXV (Risoluzione del
rapporto di lavoro), escludendo l'indennità per mancato preavviso.
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Il datore di lavoro, o chi agisce per suo conto, ha il diritto di richiedere il controllo delle assenze
per malattia attraverso i servizi di ispezione degli enti competenti e dai medici dei servizi sanitari
regionali. Inoltre, il datore di lavoro può richiedere la verifica dell'idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 97
Obblighi del Lavoratore
Il lavoratore in malattia deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche relative alla
permanenza presso il proprio domicilio. Inoltre, deve essere presente presso il proprio domicilio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:0 0 per consentire le visite di controllo
richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo
siano effettuate in orari diversi da quelli indicati precedentemente, tali orari saranno adeguati agli
eventuali nuovi criteri organizzativi. A meno che ci siano giustificate e comprovate ragioni, inclusi
appuntamenti medici o controlli specialistici, il lavoratore non deve allontanarsi dal domicilio
durante queste fasce orarie. In caso di forza maggiore che richi ede un'assenza dal domicilio, il
lavoratore deve immediatamente informare il datore di lavoro. Il mancato rispetto di questi
obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 5 della legge 11 novembre 1983,
n. 638, comma 14, e l'obbligo del ritorno immediato al luogo di lavoro. In caso di mancato ritorno,
l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall' Art. 91 del presente
contratto.
Art. 98
Periodo di Comporto per Malattia
Durante la malattia, i lavoratori che non sono in periodo di prova hanno diritto a conservare il
proprio posto di lavoro per un massimo di 180 giorni, conteggiati dal giorno iniziale della malattia
e cumulabili nell'arco di un anno solare, includendo periodi di malattia inferiori a 180 giorni. Per
calcolare il periodo di comporto, si considera un anno solare come un periodo di 365 giorni
indietro dall'ultimo evento morboso. Per alcune gravi patologie come il cancro, l'ictus o la sclerosi
multipla, il period o di comporto può essere esteso di ulteriori 90 giorni, a condizione che il
lavoratore fornisca documentazione medica che confermi la gravità della patologia e dia il
consenso al trattamento dei dati contenuti nei documenti medici per l'invio della domanda di
rimborso all'ente bilaterale, come previsto nell' Art. 99 (trattamento economico di malattia). Le
giornate di day hospital e le terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non vengono
conteggiate ai fini del periodo di assenza richiesto per l 'aspettativa di cui all' Art. 109 di questo
Contratto. Una volta scaduti i periodi precedenti e in caso di persistenza della malattia, il datore
di lavoro può procedere al licenziamento, con il pagamento delle indennità previste da questo
Contratto. Il periodo di malattia è considerat o ai fini dell'anzianità di servizio. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato, si applicano entro i limiti della scadenza del contratto
stesso.
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Art. 99
Trattamento Economico di Malattia
Durante il periodo di malattia descritto nell' Art. precedente, i lavoratori hanno diritto alle
prestazioni fornite dall'INPS e a un'ulteriore integrazione da parte del datore di lavoro, in modo
da raggiungere le seguenti percentuali:
- 100% della retribuzione normale per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- 75% della retribuzione normale dal 4° al 20° giorno;
- 100% della retribuzione normale dal 21° giorno in poi.
Per i lavoratori di cui all'Art. 98, nei casi di assenza dovuti a gravi patologie come il cancro, l'ictus
o la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, il morbo di Cooley o periodi di degenza ospedaliera
dovuti a trapianti di organi vitali, l'indennità di comporto aggiuntiva di 90 giorni, dopo il periodo
di 180 giorni descritto nell'Art. 98, comma 1, deve essere integrata dal datore di lavoro come segue:
- Per il 7° e 8° mese: 100% della retribuzione;
- Per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale Nazionale fornirà un
rimborso al datore di lavoro fino al 50% di questa retribuzione aggiuntiva. Il datore di lavoro è
tenuto a anticipare le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipat o sarà conguagliato con i
contributi dovuti all'INPS secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio
1980, n. 33. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde
l'indennità per qualsiasi motiv o o se l'indennità è corrisposta in misura ridotta dall'INPS. Al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve rilasciare una
dichiarazione di responsabilità che indichi il numero di giorni di malattia indennizzati nell'anno
solare precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 100
Infortunio
Le attività lavorative regolate da questo contratto devono assicurare il personale dipendente presso
l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le leggi e i regolamenti
vigenti. Il lavoratore deve notificare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio,
anche di lieve entità. Se il lavoratore trascura questo obbligo e il datore di lavoro non viene a
conoscenza dell'infortunio in altro modo, il datore di lavoro sarà esonerato da qualsiasi
responsabilità dovuta al ritardo nella notifica.
Art. 101
Trattamento Economico per Infortunio
Secondo quanto previsto dall'Art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, il datore di lavoro deve
pagare l'intera retribuzione per il giorno in cui si verifica l'infortunio e un'indennità pari al 60%
della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza). Dal primo
giorno successivo al periodo di carenza, il datore di lavoro deve integrare l'indennità dell'INAIL,
fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera, calcolata secondo le modalità
stabilite dall'INAIL. Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori apprendisti. L'indennità
a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non eroga l'indennità prevista dalla legge.
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Art. 102
Quota Giornaliera per Malattia e Infortunio - Festività durante il Periodo di Malattia o
Infortunio
Durante i periodi di malattia e infortunio, la quota giornaliera della retribuzione viene calcolata
in base ai criteri utilizzati dall'INPS e dall'INAIL, tenendo conto della sua natura integrativa. In
caso di festività durante il periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto a un'indennità
integrativa, a carico del datore di lavoro, che copra la differenza tra l'indennità dell'INPS o
dell'INAIL e la retribuzione normale, fino a raggiungere il 100% della retribuzione.
Art. 103
Aspettativa non Retribuita per Malattia
I lavoratori ammalati possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, oltre alla
conservazione del posto, che non può superare i 120 giorni e richiede la presentazione di certificati
medici regolari. Per i lavoratori affetti da patologie speci fiche, la durata massima dell'aspettativa
può essere estesa di ulteriori 8 mesi, a condizione che il lavoratore fornisca documentazione
medica che attesti la patologia e dia il consenso al trattamento dei dati contenuti nei documenti
medici per l'invio del la domanda di rimborso all'ente bilaterale, come previsto nell' Art. 105
(trattamento economico di malattia). I lavoratori che intendono beneficiare dell'aspettativa
devono presentare una richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza
dei primi 180 giorni di assenza per malattia o infortunio e devono firmare una dichiarazione di
accettazione delle condizioni sopra descritte. Il datore di lavoro fornirà una risposta scritta alla
richiesta di aspettativa, comunicando la data di sca denza del periodo di aspettativa. Al termine
dell'aspettativa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento come previsto dalle leggi
vigenti. Il periodo di aspettativa è conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio in caso di
proseguimento del rapporto di lavoro.
Art. 104
Periodo di Comporto - Aspettativa non Retribuita per Infortunio
Per quanto riguarda la conservazione del posto e la risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano
le stesse norme previste articolo 98 di questo Contratto. I periodi di comporto per infortunio e
malattia sono distinti e durano ciascuno 180 giorni.
Art. 105
Rinvio alle Leggi
Tutto ciò che non è previsto nel presente Contratto in materia di malattia e infortuni è disciplinato
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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SEZIONE XVI
Sospensione del Lavoro
Art. 106
Sospensione imputabile al datore di lavoro
Nel caso in cui il lavoro venga sospeso per motivi imputabili al datore di lavoro e indipendenti
dalla volontà del lavoratore, quest'ultimo ha diritto a ricevere la sua retribuzione ordinaria per
l'intero periodo di sospensione.
Tuttavia, tale norma non si applica nei casi di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari
o altre situazioni di forza maggiore che non possano essere attribuiti al datore di lavoro.
SEZIONE XVII
Anzianità di Servizio
Art. 107
Inizio dell'Anzianità
L'anzianità di servizio inizia a decorrere dalla data in cui il lavoratore è stato assunto,
indipendentemente dalle mansioni assegnate inizialmente.
Art. 108
Calcolo dell'Anzianità a frazioni di anno
Ad eccezione delle disposizioni relative agli aumenti di anzianità, le frazioni di anno saranno
conteggiate per dodicesimi, considerando un mese completo per le frazioni di mese di almeno 15
giorni o più.
SEZIONE XVIII
Anzianità Convenzionate
Art. 109
Anzianità Convenzionale
I lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni avranno diritto a un'anzianità convenzionale
aggiuntiva per scopi quali il preavviso, l'indennità di licenziamento e il trattamento di fine
rapporto (TFR):
a) Mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno.
b) Decorati al valore, insigniti di Ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti in guerra: 6
mesi per ciascun riconoscimento.
c) Ex combattenti e simili, che hanno servito in reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi
per ogni anno di servizio in campagna e 3 mesi per frazioni di anno superiori a 6 mesi.
Queste anzianità convenzionali possono essere cumulate fino a un massimo di 36 mesi e possono
essere applicate una sola volta nella carriera del lavoratore, anche se ha prestato servizio presso più
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datori di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere informazioni e indagini per verificare
tali titoli.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro i suoi titoli validi per l'anzianità convenzionale
all'atto dell'assunzione e fornire la documentazione entro 6 mesi dalla fine del periodo di prova. I
lavoratori già impiegati al momento dell'entrata in vigore del contratto devono comunicare i loro
titoli entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore e fornire la documentazione entro ulteriori 6 mesi.
Una volta ricevuti i documenti, il datore di lavoro calcolerà l'anzianità convenzionale spettante al
lavoratore.
SEZIONE XIX
Passaggi di Qualifica
Art. 110
Mansioni Promiscue
Nei casi di mansioni promiscue, si farà riferimento all'attività prevalente. L'attività prevalente è
quella di maggior valore professionale, purché sia svolta abitualmente e non abbia carattere
accessorio o complementare. In tal caso, il lavoratore sarà classificato al livello superiore,
mantenendo comunque le mansioni precedentemente svolte.
Art. 111
Passaggi di Livello
Un lavoratore promosso a un livello superiore avrà diritto a percepire la retribuzione contrattuale
corrispondente al nuovo livello. Se il lavoratore aveva già una retribuzione superiore al minimo
del nuovo livello al momento della promozione, manterrà l'importo eccedente come assegno "ad
personam" con le stesse caratteristiche originarie. Tale eccedenza non sarà soggetta agli aumenti di
anzianità e all'indennità di contingenza.
SEZIONE XX
Scatti di Anzianità
Art. 112
Scatti di Anzianità
I lavoratori hanno diritto a 8 scatti di anzianità triennali per l'anzianità di servizio accumulata
presso lo stesso studio professionale ovvero presso la realtà datoriale. La data di riferimento per il
conteggio degli scatti è il 1° Dicembre 2023.
A partire dal 1° Dicembre 2023, gli importi degli scatti in cifra fissa sono fissati per ciascun livello
di inquadramento come segue:
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Gli importi degli scatti di anzianità non saranno assorbiti da aumenti di merito precedenti o
successivi, né dagli scatti futuri o passati.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese successivo al completamento del
triennio di anzianità. In caso di cambiamenti di livello durante il triennio, si applicherà il valore
dello scatto del livello acquisito a partire da quel momento.
SEZIONE XXI
Trattamento Economico
Art. 113
Normale Retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è composta dalla paga base tabellare (art . 116 di questo
contratto), gli scatti di anzianità (Art. 112 di questo contratto), eventuali assegni "ad personam" e
eventuali superminimi. La retribuzione annua totale viene erogata in 14 mensilità.
Art. 114
Retribuzione Mensile
Escludendo prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è fissa e non varia in base a
festività, permessi retribuiti, giorni di riposo settimanale di legge, e viene corrisposta per l'intero
mese di calendario.
Art. 115
Frazionamento della Retribuzione
La quota giornaliera della retribuzione e l'indennità sostitutiva delle ferie sono calcolate dividendo
l'importo mensile per 26 (ventisei). La quota oraria viene calcolata dividendo l'importo mensile
per 170 (centosettanta). Quando si calcola la retribuzio ne per una frazione di mese o per assenze
non retribuite, vengono corrisposte le quote giornaliere basate sulle presenze effettive. Le frazioni
di anno sono calcolate per dodicesimi, considerando un mese completo per frazioni di mese di
almeno 15 giorni o più.
Dirigenti
50,00
Quadri: 35,00
Livello I°: 31,00
Livello II°: 27,00
Livello III°: 25,00
Livello IV°: 24,00
Livello V°: 23,00
Livello VI°: 22,00
Livello VII°: 21,00
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Art. 116
Minimi Tabellari
Tabella retributiva unica CCNL Studi professionali ed associazioni
Con aumento tabellare in vigore dal 1.12.2024 con armonizzazione dell’indice dei prezzi al
consumo (5,5%) nella misura del 70% ripartito tra l’anno successivo alla stipula del ccnl nella
misyra del 2,31% e del restante parte nell’ultimo anno di vigenza contrattuale nella misura
aggiuntiva del 1,54%.
Livello Minimo tabellare
in vigore al
01.12.2023
Aumento dal
1.12.2024
2,31%
Aumento dal
1.12.2025
1,54%
Minimo tabellare
in vigore dal
1.12.2025
Dirigenti 3.576,00 € 82,60 55,07 3.772,68 €
Quadri/A 2.433,31 € 58,51 39,01 2.526,99 €
Quadri/B 2.333,31 € 56,20 37,47 2.423,14 €
Quadri/C 2.233,31 € 53,89 35,93 2.319,29 €
Quadri/D 2.133,31 € 49,28 32,85 2.250,64 €
Livello 1 1.887,84 € 43,60 29,07 1.991,67 €
Livello 2 1.644,37 € 37,98 25,32 1.707,77 €
Livello 3 1.525,23 € 35,23 23,47 1.583,93 €
Livello 4 1.511,37 € 34,91 23,27 1.569,55 €
Livello 5 1.465,62 € 33,85 22,57 1.522,04 €
Livello 6 1.413,11 € 32,64 21,76 1.467,51 €
Livello 7 1.315,12 € 30,37 20,25 1.365,74 €
Si specifica che in caso di aumento delle tabelle retributive, gli aumenti di merito concessi dai
datori di lavoro, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito si intendono gli assegni corrisposti in base alle abilità e alle prestazioni del
lavoratore.
SEZIONE XXII
Mensilità Aggiuntive
Art. 117
Tredicesima Mensilità
In occasione della Vigilia di Natale di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti a erogare al
personale dipendente un importo equivalente a una mensilità della retribuzione attuale, fatta
eccezione per gli assegni familiari. Nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o termini durante
l'anno, il lavoratore avrà diritto a una frazione della tredicesima mensilità calcolata in base ai mesi
di servizio prestati presso la struttura lavorativa.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità verranno sottratti i ratei relativi ai periodi in cui il
datore di lavoro non abbia erogato la retribuzione a causa delle circostanze previste dal presente
contratto. Per quanto riguarda i periodi di assenza obbligatoria dovuti a gravidanza e puerperio, le
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lavoratrici hanno diritto a ricevere una tredicesima mensilità, ma limitatamente al 20% della
retribuzione.
Art. 118
Quattordicesima Mensilità
Entro il 30 giugno di ogni anno, tutti i lavoratori riceveranno una quattordicesima mensilità, il cui
ammontare sarà uguale a una mensilità della retribuzione mensile effettiva in vigore nel periodo.
Il pagamento della quattordicesima mensilità sarà effettuato nel rispetto dei tempi tecnici necessari
per la compilazione del libro unico del lavoro. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro
durante l'anno o in altre situazioni, si applicheranno le disposizioni dell'Articolo precedente.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del
presente contratto, già ricevono mensilità di retribuzione oltre alla tredicesima, a condizione che
l'importo sia almeno pari a quello della quattordicesi ma mensilità di cui sopra. Se la parte della
mensilità eccedente non raggiunge l'intero ammontare della quattordicesima mensilità, i
lavoratori avranno diritto alla differenza tra l'importo del premio ferie e l'ammontare attualmente
percepito.
Non saranno conteggiate nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati
in base al merito individuale o collettivo.
SEZIONE XXIII
Risoluzione dei Rapporti di Lavoro
Art. 119
Notifica del Recesso
Qualora si intenda comunicare il recesso conformemente a quanto stabilito dall' Art. 2119 del
Codice Civile, tale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto mediante l'invio di una lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta con ricevuta. Nel caso di
licenziamento ai sensi dell'Art. 2119 del Codice Civile, la comunicazione dovrà inoltre includere
una specifica indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.
Sia il datore di lavoro che il lavoratore potranno recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato previa notifica scritta, da effettuare tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o consegna a mano con ricevuta.
Art. 120
Simulazione di Licenziamento
Il licenziamento di un lavoratore seguito da una successiva riassunzione presso la stessa sede di
lavoro sarà considerato inefficace dal punto di vista legale qualora si dimostri che tale atto mirava
a violare i diritti del lavoratore. La simulazione dovrà essere provata per poter essere considerata
valida.
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Si presume comunque che il licenziamento sia simulato - a meno che non si dimostri il contrario
- se la nuova assunzione avviene entro un mese dalla data del licenziamento.
Art. 121
Termini Preavviso
I termini di preavviso (giorni di calendario) per la risoluzione del contratto di lavoro sono i
seguenti:
Livelli Giorni di preavviso
Fino a 5 anni di
anzianità
Da 5 a 10 anni di
anzianità
Oltre 10 anni di
anzianità
Quadri
90
120
150
I° 90 120 150
II° 60 90 120
III° 30 40 50
IV° 30 40 50
V° 20 30 40
VI° 20 30 40
VII° 15 20 25
I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di dimissioni sono i seguenti:
Livelli Giorni di preavviso
Fino a 5 anni di
anzianità
Da 5 a 10 anni di
anzianità
Oltre 10 anni di
anzianità
Quadri
75
105
135
I° 75 105 135
II° 60 90 120
III° 28 35 42
IV° 28 35 42
V° 15 25 30
VI° 15 25 30
VII° 10 15 25
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
88
Art. 122
Indennità Sostitutiva del Preavviso
Ai sensi del secondo comma dell'Art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso, la parte
inadempiente deve corrispondere all'altra un'indennità equivalente all'importo della retribuzione
globale di fatto, comprendente i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, per il peri odo
indicato nell' Art. precedente. Se il lavoratore dimissionario lo richiede, il datore di lavoro può
rinunciare al preavviso, ponendo così fine immediatamente al rapporto di lavoro. Nel caso in cui
il datore di lavoro desideri inte rrompere il rapporto prima della scadenza del preavviso, dovrà
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo in cui il rapporto è stato risolto
anticipatamente.
Art. 123
Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto,
salvo che questo debba essere destinato a fondi di previdenza complementare ai quali il lavoratore
aderisca o a altre destinazioni previste dalla legge. La retribuzione annua considerata per il calcolo
del trattamento di fine rapporto comprende:
- La paga base tabellare come definita dal presente contratto;
- Eventuali scatti di anzianità previsti nell'Art. 112 del presente contratto;
- Assegni "ad personam";
- Aumenti di merito e/o superminimi;
- Tredicesima e quattordicesima mensilità;
- Eventuali indennità regolarmente erogate;
- Acconti su futuri aumenti contrattuali;
- Somme erogate per garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale.
Le disposizioni di questo Articolo non si applicano ai contratti a termine.
Art. 124
Corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al momento della cessazione del servizio,
dopo aver detratte eventuali somme dovute dal dipendente, nei tempi necessari per calcolare il
tasso di rivalutazione, come previsto dalla Legge 29 maggio 198 2, n. 297, e comunque entro 30
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo non attribuibile al
lavoratore, dal momento della scadenza indicata nell'Art. precedente sarà corrisposto un interesse
del 2% (due per cento) superior e al tasso ufficiale di sconto. L'importo così determinato
comprende la rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro relativi al trattamento di fine rapporto.
Il sistema di calcolo degli interessi di cui a questo Art. è valido dal 1° gennaio 1978.
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Art. 125
Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
I lavoratori con almeno 8 (otto) anni di anzianità possono richiedere al datore di lavoro
un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, non superiore al 70% (settanta per cento)
dell'importo a cui avrebbero diritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La
richiesta può essere motivata dalla necessità di coprire le seguenti spese:
- Spese mediche per interventi straordinari riconosciuti dalle autorità sanitarie pubbliche;
- Spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore o i suoi figli;
- Spese durante l'astensione facoltativa per maternità;
- Spese durante i congedi per la formazione o la formazione continua. Il datore di lavoro deve
accettare tali richieste fino a un limite massimo del 10% (dieci per cento) del numero di dipendenti
presenti nella struttura lavorativa, con un minimo di una ri chiesta all'anno. L'anticipazione può
essere richiesta una sola volta durante il rapporto di lavoro. Restano valide eventuali disposizioni
contrattuali più vantaggiose.
Art. 126
Dimissioni
In caso di dimissioni, il lavoratore dimissionario ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto
dall'Art. 124 del presente contratto. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, utilizzando
una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o un altro mezzo idoneo a comprovare la data di
ricezione, e devono rispettare i termini di preavviso stabiliti nell'Art. 122 del presente contratto.
Art. 127
Dimissioni per Matrimonio
Conformemente al quarto comma dell' Art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo tra la richiesta di pubblicazione delle nozze e l'anniversario
del matrimonio sono nulle, a meno che non siano confermate entro un mese presso la Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di dimissioni per matrimonio, la lavoratrice ha diritto al
trattamento di fine rapporto completo previsto dall' Art. 123, esclusa l'indennità sostitutiva del
preavviso. Le dimissioni devono esse re presentate per iscritto e rispettare i termini di preavviso
stabiliti dal presente contratto. Se la lavoratrice non richiede la conferma amministrativa delle
dimissioni e viene formalmente diffidata dal datore di lavoro a farlo, il rapporto si considera risolto
per mutuo accordo dopo 60 giorni dalla diffida.
90
SEZIONE XXIV
Norme Disciplinari
Art. 128
Obblighi del Lavoratore
Il lavoratore è tenuto ad adempiere scrupolosamente ai suoi doveri e a mantenere il segreto
d'ufficio. Deve inoltre comportarsi in modo cortese e rispettoso nei confronti degli altri e svolgere
il proprio lavoro conformemente ai principi di comportamento c ivico. È responsabile della
corretta conservazione dei materiali e delle attrezzature a lui affidate.
Art. 129
Divieti
Il personale non è autorizzato a rientrare nei locali di lavoro o a rimanere oltre l'orario stabilito, a
meno che ciò non sia giustificato da motivi di servizio e sia stato previamente autorizzato dal
titolare. Inoltre, non è consentito al personale lasciare il luogo di lavoro durante l'orario di servizio,
tranne per ragioni di lavoro e previa autorizzazione esplicita.
Il datore di lavoro non può trattenere il personale oltre l'orario normale, tranne nei casi di lavoro
straordinario o supplementare.
Il lavoratore, su autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro per ragioni personali. In tal caso, il
datore di lavoro può richiedere il recupero delle ore perse, con un massimo di un'ora al giorno,
attraverso lavoro normale, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione.
Art. 130
Rispetto dell'Orario di Lavoro
L'orario di lavoro deve essere rigorosamente rispettato, senza alcuna tolleranza. Per i ritardi, verrà
effettuata una trattenuta pari all'importo delle retribuzioni corrispondenti al tempo perso, oltre a
una multa dello stesso importo. Queste trattenute saranno annotate nel prospetto paga. In caso di
terzo ritardo nello stesso anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'ammontare della
multa. Se il lavoratore continua a essere in ritardo, potranno essere presi provvedimenti disciplinari
più severi, e dopo una formale diffida per iscritto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza
preavviso.
Eventuali accordi riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro non sono influenzati da questa
disposizione.
Art. 131
Comunicazione di Cambio di Domicilio
È responsabilità del personale comunicare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi cambio
di domicilio, sia temporaneo che permanente, sia durante il servizio che durante i congedi. Inoltre,
91
il personale deve rispettare qualsiasi altra disposizione emessa dal datore di lavoro per regolare il
servizio interno, a condizione che tali disposizioni siano conformi alle leggi vigenti e al presente
contratto. Queste norme devono essere comunicate al personale in modo adeguato.
Art. 132
Provvedimenti Disciplinari
Oltre a quanto previsto da questo contratto per le assenze ingiustificate e nelle disposizioni relative
ai ritardi, la mancata osservanza dei doveri , o la violazione dei precetti disciplinari, da parte del
personale comporterà provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, in base alla gravità
delle infrazioni e alle circostanze che le circondano:
1. Biasimo verbale per infrazioni minori;
2. Biasimo scritto per recidive;
3. Multa non superiore a 4 (quattro) ore di retribuzione;
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 (dieci) giorni;
5. Licenziamento disciplinare per giusta causa con preavviso;
6. Licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e con tutte le altre conseguenze
previste dalla legge (licenziamento in tronco).
Secondo l' Art. 2119 del Codice Civile e fatte salve eventuali azioni legali, il provvedimento al
punto 6 (licenziamento per giusta causa) si applica alle infrazioni più gravi che rendono
impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro. Le parti di questo contratto
identificano queste infrazioni come segue:
- Infrazioni legate alla lealtà verso il datore di lavoro, in conformità con l' Art. 2105 del Codice
Civile: violazione del dovere di fedeltà, concorrenza sleale, grave violazione del segreto aziendale
e altre violazioni previste dall'Art. 86 (giustificazione delle assenze) di questo contratto;
- Gravi violazioni degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, come il rifiuto del lavoratore di
utilizzare dispositivi di protezione individuale, il rifiuto di sottoporsi a visite mediche previste dal
datore di lavoro o dal medico competente, l'ass enza ingiustificata dai programmi di formazione
obbligatoria;
- Assenza ingiustificata dalle visite mediche durante il periodo di malattia;
- Commissione di reati contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione al di fuori
del luogo di lavoro;
Se un dipendente viene privato della libertà personale a causa di un procedimento penale, il datore
di lavoro lo sospende dal lavoro e dalla retribuzione fino a una sentenza definitiva. In caso di
procedimento penale per un reato non colposo, se il lavorat ore è rilasciato su cauzione, il datore
di lavoro può sospendere il lavoratore dal lavoro e dalla retribuzione fino a una sentenza di primo
grado o a un patteggiamento della pena.
Dopo che una sentenza penale definitiva è stata emessa, anche se su richiesta delle parti
(patteggiamento), il datore di lavoro deciderà se il lavoratore può essere riammesso, ma il periodo
di sospensione non sarà considerato nell'anzianità del lavoratore.
In caso di assoluzione con formula piena, il lavoratore ha diritto alla riammissione in servizio.
92
Se un lavoratore è condannato per un reato non colposo commesso al di fuori del luogo di lavoro
e non è riammesso in servizio, avrà diritto al trattamento previsto per le dimissioni secondo il
presente contratto.
Il rapporto di lavoro si considera risolto di diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco se la
condanna è dovuta a un reato commesso contro il datore di lavoro o sul luogo di lavoro.
SEZIONE XXV
Clausole di miglior favore
Art. 133
Clausole di miglior favore
Restano valide e in vigore, per tutti gli aspetti contrattuali, le clausole di miglior favore
effettivamente ottenute da ciascun lavoratore, indipendentemente dall'origine di tali clausole.
SEZIONE XXVI
Registro dei Contratti
Art. 134
Registro dei Contratti
Conformemente alle direttive sull'organizzazione del registro dei contratti collettivi e in
ottemperanza all'Art. 17 della legge 963/1988, le parti firmatarie di questo contratto si impegnano
a inviare copia dei contratti al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) presso
l'Archivio Contratti, sito in Via Lubin, Roma.
93
ALLEGATO
CONTRATTO DI APPRENDISTATO E PIANO FORMATIVO (FACSIMILE)
Tra la sig.ra/il sig. ........, nata/o il ............... a ................, titolare dello studio/rappresentante legale
della ditta /dell’associazione/del Consorzio……… ............... con sede a .................... via...........
attività aziendale ............................ codice fiscale ...........................................................
Ambito professionale: economico -amministrativa [] giuridica [] tecnica [] medico -sanitaria e
odontoiatrica [] altre attività professionali [] altre attività svolte in forma associativa riconosciuta e
non risconosciuta [] (barrare la casella corrispondente)
Come datore di lavoro –
e la sig.ra/il sig. ................................ nata/o il ........................... a ....................... resident e a
.................... via ........................ codice fiscale ..................................
Titolo studio: ......................................................................................
Crediti formativi:
(es.: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed esperienze lavorative
acquisite, ecc.)
................................................................................................
Il datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite collaboratori
qualificati, l’apprendista: nell’attività professionale/qualifica di ........................
Nome del tutor interno: sig.ra/sig. ....................................
1. La durata dell’apprendistato corrisponde a quella prevista dal contratto collettivo per i
dipendenti degli studi professionali ed associazioni ed è di .... mesi complessivi.
1.1 La durata del periodo di apprendistato è ridotta:
a) di .... mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa professione/qualifica;
b) di .... mesi in considerazione delle specifiche conoscenze professionali già acquisite
dall’apprendista attraverso esperienze lavorative o la frequenza di scuole o corsi. Il periodo di
apprendistato rimanente è di .... mesi
94
2. Il rapporto di apprendistato inizia il ............... e si concluderà presumibilmente il ........
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità`, aspettative per motivi familiari o personali
documentati, superiore a trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato `e prolungato per
una durata pari al periodo dell’evento.
3. Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto
di apprendistato `e vincolante per entrambe le parti.
Il piano formativo individuale `e allegato al presente contratto di apprendistato e costituisce parte
integrante dello stesso.
4. La sede lavorativa dell’apprendista è sita in ...... ........via ...................... n. ........
5. Il periodo di prova `e di ... giorni di lavoro effettivo. Durante tale periodo il rapporto di
apprendistato può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso.
6. All’apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal contratto collettivo per gli
studi professionali ed associazioni . L’inquadramento e la retribuzione dell’apprendista è nella
qualifica professionale/categoria ....................................La retribuzione lorda mensile iniziale è pari
a euro ................. (per 14 mensilità)
7. Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e permessi, orario di lavoro,
periodo di preavviso, ecc.) si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo.
8.In materia di ‘‘welfare’’ contrattuale e del sistema di bilateralità del settore si rinvia alle
informative pubblicate sui siti Internet dell’Ente Bilaterale EN.GE.B.
9. L’apprendista prende atto di essere obbligato per legge:
a) a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o da collaboratori incaricati
dell’addestramento e ad eseguire coscienziosamente i lavori affidatigli nell’ambito
dell’addestramento;
b) a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente
al datore di lavoro i relativi attestati e le comunicazioni;
c) ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dei percorsi di formazione
teorica adducendone il motivo;
d) a rispettare i segreti aziendali e professionali.
......... lı`...........
Il datore di lavoro ............................ L’apprendista ................................
95
Fac-simile Piano formativo individuale
RELATIVO ALL’ASSUNZIONE APPRENDISTATO AI SENSI del d.lgs 81/2015
Del sig./sig.ra
1. Dati relativi al datore di lavoro
Denominazione datore di
lavoro
P.iva
Indirizzo della sede legale
Indirizzo dell’unita` operativa
interessata
Recapito telefonico/fax/e-mail
Tel:
Fax:
Legale rappresentante
C.C.N.L. applicato
2. Dati relativi all’apprendista
Nome e cognome
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Residenza
Recapito telefonico/fax/e-mail
Cittadinanza
3. Contenuti contrattuali
Data di assunzione
Qualifica da conseguire
Durata del periodo di formazione
Livello finale di inquadramento
96
4. Tutor
Tutor aziendale
Codice Fiscale
Livello inquadramento
5. Caratteristiche del percorso formativo
Ambito professionale di inserimento – Ambito professionale economico
amministrativa
– Ambito professionale giuridica
– Ambito professionale tecnica
– Ambito professionale medico-sanitaria e
odontoiatrica
– Altre attività svolte in forma associativa
– Altro (indicare)
__________________________
Profilo professionale di riferimento
Quadro
__________________________
I Livello
__________________________
II Livello
_________________________
III Livello
_______________________
IV Livello
_________________________
V Livello
_______________________
VI Livello
________________________
VII Livello
________________________
97
6. Formazione Professionalizzante
Ore
A Conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dell’organizzazione
B Conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività
seguite, nonché della loro concreta applicazione all’interno dell’organizzazione
C Conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro dell’organizzazione
D Conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro
E Conoscenza e utilizzo delle misure e dei mezzi di sicurezza individuali e di tutela
ambientale specifiche nel settore
F Conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel
contesto e nell’attività dell’organizzazione
TOTALE
7. Modalità per l’erogazione della formazione professionalizzante (barrare le caselle
corrispondenti)
° Formazione teorica in aula
° Action learning
° Affiancamento
° On the job
° E-Learning
° Altro____________
Luogo e data __________________ Firma Tutor __________________________________
Firma Apprendista ______________________________________
98
ALLEGATO SUL SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
CONSIDERATO che
Il presente CCNL prevede che al secondo livello le Parti firmatarie possano definire intese
temporaneamente modificative degli istituti del CCNL volti all’incremento della qualità e
produttività del lavoro, alla gestione di crisi settoriali, non- che ́ all’emersione del lavoro sommerso
e riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione
del lavoro al fine di favorire la contrattazione regionale, prevedendo le modalità di presentazione
delle piattaforme e degli accordi al fine di avviare al meglio le relazioni a livello decentrato
CONVENGONO
Di costituire la commissione presso l’ente bilaterale XXXX. e che opererà secondo i seguenti
principi:
A) La commissione è composta da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie del CCNL
B) La commissione viene attivata entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione anche ad
iniziativa di una delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL.
C) La commissione redigerà apposito verbale contente le osservazioni di ciascuna delle parti che
sarà inviato a cura dell’Ente Bilaterale alle organizzazioni sindacali territoriali e alle e GILDA
AZIENDE - CONFSAAU territoriali nei termini indicati nel CCNL.
GILDA AZIENDE
CONFSAAU
e
CIU UNIONQUADRI
ALLEGATO SUL TELELAVORO
CONSIDERATO che Il CCNL in un’ottica di promozione della conciliazione dei tempi di vita e
lavoro ha inteso rilanciare il telelavoro quale strumento strategico per realizzare un equilibrio tra
le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori
99
XXXX, ente bilaterale nazionale studi professionali ed associazioni , è l’organismo paritetico di
settore costituito per realizzare una migliore gestione e organizzazione della vita lavorativa
Il presente CCNL ha affidato ad XXXX. il compito di applicare quanto previsto riguardo il tele -
lavoro mediante il riconoscimento di contributi per le spese sostenute per l’avvio di tale modalità
di svolgimento dell’attività lavorativa
CONVENGONO
Di dettare le seguenti linee guida per l’intervento dell’Ente Bilaterale:
XXXX interviene con un rimborso a favore dei datori di lavoro che devono sostenere le spese per
dotare i lavoratori dei mezzi tecnici necessari secondo quanto disposto dal CCNL.
Le prestazioni verranno erogate agli studi professionali ed associazioni che sono in regola con i
versamenti ad XXXX da almeno 6 mesi
Il rimborso dell’Ente Bilaterale sarà pari al 50 % delle spese sostenute per il noleggio o l’acqui- sto
delle strumentazioni. La lista di tali strumentazioni ed i relativi massimali, nonché ́ le eventuali
convenzioni che XXXX. stipulerà con le aziende fornitrici.
100
ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DEGLI STUDI
PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI
In data...................., presso la sede dell’Ente Bilaterale in Roma alla Piazza delle Muse 8è stipulato
il seguente accordo:
TRA
GILDA AZIENDE rappresentata da ………………………..........................................;
CONFSAAU, rappresentata da ………………………..........................................;
E
CIU UNIONQUADRI rappresentata da ……………….......................................................
rappresentata da …………..........................................................
Il testo sembra essere un estratto di un accordo sindacale o di una normativa in materia di lavoro
che riguarda il settore degli studi professionali ed associazioni in Italia, e si concentra su vari aspetti,
tra cui la risposta alla crisi occupazionale, i cambiamenti legislativi relativi agli ammortizzatori
sociali, e l'implementazione di un sistema di sostegno al reddito per i lavoratori di settori che non
possono beneficiare degli ammortizzatori sociali tradizionali.
Premesso che il settore degli studi professionali ed associazioni , tradizionalmente escluso dai
sistemi di ammortizzatori sociali, è stato colpito dalla crisi occupazionale e che recenti riforme,
come l'art. 3 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), hanno introdotto misure per proteggere i
lavoratori di settori non coperti da CIG in caso di riduzione o sospensione del lavoro, si è stabilito
di fornire sostegno al reddito anche per le strutture con meno di 15 dipendenti. Con l'obiettivo di
integrare ulteri ormente queste protezioni, le parti convengono di implementare tramite l'ente
bilaterale di settore ( XXXX) un innovativo sistema di sostegno al reddito per i lavoratori esclusi
dagli ammortizzatori o che hanno esaurito le prestazioni disponibili.
Per le strutture in crisi, dimostrabile tramite adeguata documentazione, si potrà accedere a un
intervento di riduzione dell'orario di lavoro, con un contributo dell’Ente Bilaterale pari al 30%
della retribuzione oraria lorda persa, fino a un massimo di 520 ore nell'arco di 12 mesi. I lavoratori
manterranno diritti come il TFR e le mensilità aggiuntive. Per accedere a queste misure, le strutture
e i dipendenti devono essere in regola con i contributi alla bilateralità di settore da almeno 18 mesi.
In caso di intervento del fondo residuale, XXXX fornirà un contributo aggiuntivo del 20% della
retribuzione lorda persa per un massimo di tre mesi. La procedura di accesso prevede la
comunicazione della crisi alle Organizzazioni Sindacali e la verifica dei requisiti per l'accesso agli
strumenti di sostegno. Le prestazioni saranno erogate fino a esaurimento delle risorse disponibili,
con l'impegno di valutare e adeguare le risorse in base alle necessità.
101
GILDA AZIENDE - CONFSAAU
E
CIU UNIONQUADRI
102
ALLEGATO SUL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
Considerato che:
L’art. 10 della l. n. 300/1970 riconosce il diritto allo studio dei prestatori di lavoro, stabilendo che i lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straor dinario durante i riposi settimanali, nonché a
fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame;
Il CCNL presente prevede che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori del settore, i datori di lavoro concordino con i lavoratori non in prova che intendano frequentare
corsi di studio diversi dalla formazione e dal l’aggiornamento professionale un orario di lavoro,
compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami;
si stabilisce in questo CCNL che il lavoro straordinario non sia obbligatorio per i lavoratori studenti e siano
considerati permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione
di esami;
si attribuisce ai lavoratori studenti il diritto a ulteriori permessi retribuiti nella misura massima individuale
pari a 40 (quaranta) ore annue;
CONVENGONO che
XXXX eroghi un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla
concessione dei permessi qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore da almeno
6 mesi.
Il contributo sarà annuale per anno civile (01 gennaio -31 dicembre). Al fine di ottenere tale contributo il
datore di lavoro dovrà:
a) Inoltrare a XXXX la richiesta utilizzando il modulo presente sul sito www.XXXX.it,
entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento;
b) Allegare copia del certificato di iscrizione al corso di studio;
c) Allegare copia dei prospetti di paga e dei fogli presenze attestanti la fruizione da
parte del lavoratore studente dei suddetti permessi.
103
PARTE PRIMA
RAPPRESENTANTI PER I LAVORATORI PER LA SICUREZZA
l. Numero dei componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 81/2008 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così
individuato:
a) 1 (uno) rappresentante per ogni studio professionale.
b) Considerata la peculiarità strutturale del Settore, è possibile definire il numero dei
rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale (Regione - Provincia - Comune - Bacino). Tale
possibilità è realizzabile, nell’ambito del 2° livello di contrat tazione, con specifici accordi che
potranno prevedere anche l’Organismo Paritetico Territoriale (O.P.T.) Gli accordi realizzati
dovranno comunque essere conformi sia alle norme che sono previste dal D.lgs. 81/2008 che
coerenti con quanto contenuto dal presente accordo di applicazione.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.lgs. 81/2008 all’articolo 50,
comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei
suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
2. Procedure per l ’individuazione del Rappresentante per la Sicurezza e modalità di elezione
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione di- retta da parte
dei lavoratori e occupati dello studio professionale e/o impresa di servizi, con le diverse modalità
d’impiego e/o di prestazione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori/ addetti
che prestano la loro attività nello studio professionale.
Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti dello studio
professionale e/o società di servizi.
Risulterà eletto il lavoratore/addetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché ́e
abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori/addetti in servizio stabiliranno le regole per l’elezione e
nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo lo spoglio delle schede oppure delle diverse
modalità di voto stabilite dai lavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.
104
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro e da questi, ove costituito,
tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Territoriale, che provvederà ad iscrivere il/i
nominativo/i in apposita lista e trasmetterlo/i agli Enti prep osti. L’esito della votazione sarà
comunicato a tutti i lavoratori/addetti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica almeno 5 (cinque) anni ed è
rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata
in carica della nuova Rappresentanza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni dall’incarico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza oppure di
risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza,
rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni
oppure alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le
sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella
funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le modalità richiamate al comma
6 dell’articolo 47 del D.lgs. n. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia
dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
l Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti e/o designati saranno chiamati a partecipare
anche alle iniziative formative predisposte e gestite secondo quanto definito dal presente Accordo.
3. Procedure per l ’individuazione del rappresentante della sicurezza territoriale
Qualora i lavoratori all’esito della procedura abbiano inequivocabilmente deciso di non eleggere
un rappresentante della sicurezza interno allo studio e/o impresa di servizi, i datori di lavoro
potranno fare riferimento al rappresentante per la sicurezza t erritoriale individuato dall’ OPT in
base ai requisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell’Accordo territoriale di cui al
punto b) dell’art. l.
4. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è
contenuta all’articolo 50 del D.lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti modalità:
4.a Consultazione
105
In applicazione dell’articolo 50, comma 18, lettere e) ed f) del D.lgs. 81/2008, il rap - presentante
ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo
espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’arti - colo 17,
comma l, lettera a), oppure il documento di auto-certificazione ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
e la relativa documentazione nonché l’eventuale documento di valutazione dei rischi da
interferenze (DVRI).
Il datore di lavoro, in attuazione dell’articolo 50, del D.lgs. 81/2008, consulta il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui al
comma precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno
rispetto del segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati.
Della consultazione potrà essere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve riportare le
osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la
sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
4.b Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma II dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81 /2008, la
formazione avrà una durata di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 (dodici) sui rischi specifici presenti
nel settore e di 4 (quattro) ore annue per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e di
8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quale obbligo di
aggiornamento e avverrà secondo il programma e i moduli formativi predisposti dalle Parti
firmatarie il CCNL sugli argomenti di seguito indicati:
a) principi giuridici comunitari nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione, ove costituiti gli Enti Bilaterali Regionali, devono essere organizzati in
collaborazione con l’OPT (organismo paritetico territoriale) ed in mancanza di questo con l’OPN
106
(organismo paritetico nazionale).
L’OPT (in mancanza OPN) si riserva di valutare la congruita del corso organizzato con principi
stabiliti dal presente CCNL.
La formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza e sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per la sua attività.
107
PARTE SECONDA
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
5. Modelli di organizzazione e di gestione:
Le parti - attraverso gli organismi paritetici - si impegnano alla predisposizione di modelli di
organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
come previsto dall’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008.
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi 1 a 4
dell’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008.
L’adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50
lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 81/2008.
PARTE TERZA
ORGANISMI PARITETICI
6. Definizione e attribuzione
Le Parti convengono di attribuire le competenze previste dal D.lgs. n. 81 /2008 per gli organismi
paritetici al sistema della bilateralità del settore degli studi professionali ed associazioni come
disciplinato dal CCNL.
L’Ente Bilaterale nazionale per il settore degli studi professionali ed associazioni di cui all’art. 13
del CCNL avrà compiti di coordinamento, finanziamento e supervisione, quale organismo
paritetico nazionale (di seguito OPN), sulle attività che il presente Protocollo intende attribuire
agli Enti bilaterali regionali, in quanto organism i paritetici territoriali (OPT). L’organismo
paritetico territoriale supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, anche attraverso l’adozione di un modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al
paragrafo precedente.
L’ente paritetico svolge o promuove, in particolare:
• attività di formazione dei lavoratori, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali
di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• rilascio dell’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto, tra cui
l’asseverazione della adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui al paragrafo
precedente;
108
7. Fondo di sostegno alla pariteticità`, alla formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie
imprese e dei lavoratori autonomi
Gli organismi paritetici territoriali comunicano all’INAIL il nominativo o i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali per gli studi che non hanno
individuato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno.
Le imprese di servizi e/o studi professionali ed associazioni nel cui ambito non e` eletto
l’RLS partecipano al Fondo di cui all’articolo 52 del D.lgs. n. 81/2008.
Il Fondo ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle
disponibilità, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territo - riali,
anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei
piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
Il Fondo è finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 48,
terzo comma, del D.lgs. n. 81/2008 in misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato pr esso lo studio professionale e/o impresa di servizi.
Si rinvia agli accordi di cui all’articolo 48, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 l’individua- zione
di attività per cui, essendovi equivalenti sistemi di rappresentanza o pariteticità, le imprese
di servizi e/o studi professionali ed associazioni, a condizione che aderiscano a tali sistemi,
non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52 del D.lgs. n. 81/2008.
PARTE QUARTA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
8. Sulla base di quanto indicato al comma 1 dell’ articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008 tutti i lavoratori,
quali definiti all’articolo 2 del D.lgs. n. 81/2008, riceveranno una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza avente particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nel
settore e del luogo di lavoro, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e proc edure di
prevenzione e protezione del Settore ed in particolare alle peculiarità delle diverse Aree
Professionali che lo compongono.
La formazione e, ove previsto, l ’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro/impiego;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi. L’addestramento specifico dovrà essere effettuato da persone esperte
e sul luogo di lavoro.
109
8.a Contenuti Minimi e Durata della formazione per i lavoratori del Settore
Per la durata ed i contenuti minimi della formazione si rinvia a quanto disposto dall’Accordo in
Conferenza permanente Stato - Regioni sottoscritto in data 21 dicembre 2011.
9. Informazione dei lavoratori
Considerata l’importanza delle attività divulgative in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro svolte dalla bilateralità, le parti convengono che la documentazione
elaborata dall’ Ente bilaterale nazionale degli studi professionali ed associazioni (EN.Geb)
costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore.
10. Stress da lavoro correlato
Su tale tematica, visto quanto gi`a definito in materia con la redazione, da parte dell’Ente
Bilaterale XXXX, della specifica guida informativa le parti, in coerenza con quanto previsto
dall’art. 18 del ceni e dal precedente articolo del presente accordo, hanno convenuto di
recepire tale guida, di seguito integralmente riportata, quale strumento operativo per
l’applicazione pratica della valutazione.
110
ALLEGATO SULLA BILATERALITA` DI SETTORE AL CCNL DEGLI STUDI
PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI
GILDA AZIENDE
CONFSAAU
E
CIU UNIONQUADRI
CONSIDERATO CHE
Il CCNL disciplina le finalità e le funzioni dell’ ente bilaterale del settore XXXX affidando ad essi
la gestione di una pluralità di prestazioni di fondamentale rilevanza per lo sviluppo dei lavoratori
del settore; le parti intendono estendere forme di assistenza anche ai liberi professionisti;
le parti danno atto che E GILDA AZIENDE - CONFSAAU sono la Confederazioni maggiormente
rappresentative della parte datoriale, anche ai fini della valutazione delle opportune forme di tutela
assistenziale a favore dei liberi professionisti;
le parti intendono disciplinare la gestione dei contributi e delle prestazioni della bilateralità;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
La somma che il datore di lavoro dovrà versare per ciascun lavoratore per i servizi della bilateralità
ammonta complessivamente a 20 euro per numero 13 mensilità.
Tale gestione viene svolta sotto la vigilanza e la direzione di , la quale selezionerà le c operture
assistenziali e le eventuali Compagnie assicurative di riferimento, con decisioni che verranno
attuate da XXXX.
Le prestazioni ai professionisti saranno attivate entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del CCNL ed entro lo stesso termine sarà approvato da e recepito da XXXX il
regolamento che disciplina modalità di adesione, contribuzione, prestazioni e cessazione dalla
copertura per i professionisti.
Le parti entro lo stesso termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL definiranno
con le opportune modalità forme di tutela anche a favore dei professionisti non datori di lavoro.
ALLEGATI