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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17728/2025

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13858del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via della Consulta n. 1/B; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di rimborso Aggiodi riscossione – conciliazione giudiziale – diritto al rimborso –art. 17 del d.lgs. n. 112del 1999 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti– per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardian. 4929/13/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) in seguito all’impugnativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un avviso di accertamento avente natura esecutiv a , non avendo quest’ultima provveduto , in pendenza di giudizio, ad effettuare i l pagament o dell’imposta , a titolo provvisorio , entro i terminie per le somme prescritte dagli artt. 29 del D .

L . n. 78/2010 e 15 del d.P.R. n. 602/1973, la D .

R . dell’Emilia - Romagna aveva affidato i n carico gli importi da versare a titolo provvisorio all’Agente della riscossione che aveva notificato il 6.6.2017 alla suddetta società un avviso di presa in carico, totalmente pagato daquest’ultima in data 8.6.2017; 2) il giudizio, avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento era stato, con sentenza n. 641/06/2018, dichiarato estinto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, a seguito della conclusione di un accordo conciliativo tra la società contribuente e l’Agenzia delle entrate con il quale veniva rideterminata la pretesa impositiva,definendo la relativa controversia; 3) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva presentatoall’Agenzia delle Entrate-Riscossione istanza di rimborso degli “aggi” per la riscossione versati sul presupposto che, per effetto della successiva conciliazione, gli stessi non fossero più dovuti essendo venuti meno il titolo in forza del quale erano stati richiesti e la pretesa fiscale sottostante; 4) avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla suddetta istanza, la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. 2694/12/2021, lo aveva rigettato ritenendo preclusa l’azione di arricchimento senza causa e insussistenti i presupposti di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/73 per la presentazione dell’istanza di rimborso in quanto l’obbligo di pagamento dell’aggio era estraneoall’accordo conciliativo intercorso tra la contribuente e l’Agenzia delle entrate; 5) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la società dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, con sentenza n. 4929/13/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, lo aveva rigettato.

2. In punto di diritto, la CGT di II grado-confermando la sentenza di prime cure- ha osservato che:1) l’estinzione dell’obbligazione di versamento dell’imposta accertata non aveva comportato il venire meno dell’obbligazione diversamento dell’aggio atteso che, mentre l’oggetto dell’accordo conciliativo era la pretesa tributaria, rimodulata in base all’accordo raggiunto tra ente impositore e contribuente, l’obbligazione di versamento dell’aggio era conseguita all’inadempimento della distinta obbligazionedi cui all’art. 68 del d.lgs. n. 546/92 di versamento frazionato dell’imposta, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio; 2) la conciliazione intervenuta successivamente –a seguito della quale il giudice tributario aveva dichiarato la mera estinzione del giudizio –non aveva sancito l’illegittimità dell’azione accertatrice dell’Ufficio e delle azioni attuate per conseguire il recupero della maggiore imposta accertata, sia pure a titolo provvisorio; 3) ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, l’applicazione dell’aggio seguiva all’iscrizione a ruolo del carico fiscale sul presupposto che dovessero porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente della Riscossione preposto all’attivazione della procedura di riscossione coattiva; andava esclusa l’applicazione della legge n. 234/2021 atteso che l’art. 1, comma 17 di tale legge faceva salvi, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, nella misura e secondo la ripartizione previstedalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge, l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione.

3. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4.Resistono, con controricorso, l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

5. La società contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laillegittimità della sentenza impugnata in parte qua per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, 29, primo comma, lett. a), b) e f) del d.l. n. 78 del 2010, 48, quarto comma e 68 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il diniego di rimborso degli aggi corrisposti dalla società contribuente all’Agente della riscossione sulle imposte e interessi versati a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio,in quanto, a prescindere dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo, l’obbligazione di versamento dell’aggiotrovava origine nell’inadempimento dell’obbligo, ai sensi dell’art. 68 cit., di versamento frazionato dell’imposta in pendenza di giudizio; ciò sebbene: 1) il pagamento di quanto dovuto,a titolo provvisorio , fosse intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, prima del deposito della sentenza, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, senza che alcuna violazione dell’art. 68 cit. fosse configurabile; 2) al precedente titolo legale fondante l’obbligo di pagamento delle somme accertate rappresentato dall’avviso di accertamento e dalla connessa intimazione di pagamento si fosse sostituitoun nuovo titolo legale costituito dall’accordo conciliativo, avente carattere novativo, per cui erano venuti meno i presupposti per la debenza degli aggi relativi alle somme versate, a titolo provvisorio,in pendenza di giudizio; pertanto, ad avviso della ricorrente, la sottoscrizione dell’accordo conciliativo non lascerebbe - come ritenuto dalla CGT –impregiudicata la legittimità dell’atto impositivo originariamente emesso, sostituendosi ad esso e comportando, stante l’estinzione della pretesa originaria, la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione; né sarebbe richiesta, configurando l’aggio un componente meramente accessorio al “capitale” rideterminato per effetto dell’accordo conciliativo una previsione esplicita dello stesso nell’accordo medesimo; peraltro, secondo la società contribuente sarebbe del tutto irragionevole mantenere ferma la debenza dell’aggio anche a seguito di un accordo conciliativo a meno di volere “sanzionare”, snaturando l’aggio, una condotta che risultava solo provvisoriamente omissiva;infine, la ricorrente evidenza come, già prima della novella di cui alla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022 ), che ha abrogato, per i carichi affidati all’Agentedella riscossione dal 1° gennaio 2022 l’aggio precedentemente a carico del debitore, in conformità a quanto rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2021, era già immanente nel sistema il principio della contrarietà della riscossione degli aggi con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non essendo correlati al sostenimento di spese da parte dell’Agente della riscossione e dovendo, in ogni caso, tali costi gravare sulla fiscalità generale.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la illegittimità della sentenza impugnata in parte quaper violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, 29, primo comma, lett. a), b) e f) del d.l. n. 78 del 2010, 48, quarto comma e 68 del d.lgs. n. 546/1992, nonché 2041 c.c. per avere la CGT di II gradoritenuto legittimo il diniego di rimborso degli “aggi” per la riscossione sebbene si trattasse di compensi corrisposti all’Agente della riscossione sulla quota parte delle somme versate in pendenza di giudizio,a titolo di imposta e interessi, rimborsate alla società contribuente in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo.

Al riguardo, ad avviso della ricorrente, la spettanza degli aggi risulterebbe inscindibilmente connessa alla effettiva debenza delle maggiori imposte accertate per cui venendo meno la “sorte capitale” verrebbero meno anche gli aggi, quali accessori.

Diversamente, gli aggi concreterebbero un indebito arricchimento per l’Erario atteso che la società, in relazione alle somme rimborsate, avrebbe, sin dall’origine e puntualmente, ottemperato ai propri obblighi fiscali. 3.I motivi di ricorso-da trattare congiuntamente- sono infondati. 3.1.La questione di fondo della presente controversia attiene al fatto se la natura novativa della conciliazione giudiziale, cui consegue l’estinzione della pretesa originaria, determini la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione che sono accessori alla pretesae se, in relazione agli aggi, sia configurabile un ingiustificato arricchimento dell’Erario in relazione alle somme rimborsate (imposta e interessi)alla contribuente in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo. 3.2.Nella disciplina applicabile ratione temporis, l'aggio era strutturato come un meccanismo di finanziamento ordinario dell'intera attività di riscossione, la quale vede nel rischio della "mancata esazione" uno dei suoi principali "fattori di costo".

3.3. Secondo un orientamento ampiamente condiviso da questa Corte, l'aggio esattoriale ha natura retributiva, e non tributaria, integrando il compenso spettante all'agente della riscossione, senza che tale connotazione muti in ragione del soggetto -contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass., Sez. 5, 11/5/2020, n. 8714; Cass. Sez. 5, ord. 3/1/2019, n. 41; Cass. Sez. 5, ord.19/1/2018, n. 1311; Cass. 28/2/2017, n. 5154; Cass. Sez. 5, 14/2/2018, n. 3524; Cass. Sez. 5, 24/11/2016, n. 24020; Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230).

La valenza non tributaria, né sanzionatoria, ma accessoria al tributo, dell'aggio esattoriale è stata confermata anche dalla giurisprudenza fallimentare, la quale a più riprese ha affermato che tale compenso altro non è che la remunerazione per un servizio reso all'ente impositore e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo inerente al tributo oggetto di riscossione (Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230; Cass. Sez. 1, 15/3/2013, n. 6646; Cass. Sez. 1, 3/4/2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 23/12/2015, n. 25932).

In ragione di tale portata puramente remuneratoria, la determinazione del compenso per la riscossione è sottratta ai limiti imposti dal principio della capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione, nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà e non irrazionalità della scelta legislativa, tanto dei criteri di quantificazione, quanto dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti (Cass. sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020).

La natura retributiva e non tributaria dell'aggio lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che una parte di esso sia comunque posta a carico del contribuente, anche nel caso in cui questi abbia osservato il termine di pagamento della cartella (Cass., Sez. 5, 28/2/2017, n. 5154, cit.; Cass. Sez. 5, 19/1/2018, n. 1311, cit.; Cass. Sez. 5, 14/2/2018, n. 3524, cit.; Sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020) Per la sua invariabile natura retributiva, l'aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo” (Sez. 5, n. 5154 del 2017, in motivazione, con argomentazioni successivamente “in toto” condivise da Sez. 5, n. 3524 del 2018, Rv. 647033-01; Cass. sez. 5 n. 10809 del 2023).

Alcuni giudici di merito non hanno ritenuto manifestamente infondate questioni [di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva], risultate poi inammissibili in punto di rilevanza (Corte cost. 21 giugno2013, n. 158; Corte cost. 9 luglio 2015, n. 147 [cui ‘adde’ anche Corte cost. 26 maggio 2017, n. 129, e Corte cost. 29 marzo 2018, n. 65]) (Cass. Sez. 5, n. 5154 del 2017).

Anche questa Corte ha già avuto modo di delibare la conformità delle disposizioni sull'aggio esattoriale ai suindicati parametri costituzionali, pervenendo alla conclusione della manifesta infondatezza dei dubbi di incostituzionalità prospettati (Cass. Sez. 5, 11/5/2020, n. 8714; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1311; Cass. Sez. 5, 28/2/2017, n. 5154; Cass. 14/2/2018, n. 3524). 3.4.Questa Corte ha precisato che la ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio rappresenta –essendo esso “correlato alla responsabilità d'esercizio del concessionario e all'onere, sullo stesso gravante, di predisporre capitali e prestazione d'opera adeguati al soddisfacimento delle suindicate finalità pubblicistiche” (par. 2.2, p. 9) –non è venuta meno, a far data dal 1° ottobre 2006, con il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio nazionale ad Equitalia ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 203 del 2005: donde –prosegue la S.C. –la conseguenza a termini della quale “la formulazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 - che a ncora la q uantificazione della remunerazione del servizio esattoriale a percentuali dell'importo iscritto a ruolo normativamente predeterminate - non consente di attribuire, in via interpretativa, all'aggio la portata di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore, di guisa che la percentuale fissata ‘ope legis’ […] non può essere intesa alla stregua di un limite quantitativo massimo” (Sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020, par. 2.3., p. 11). 3.5.Peraltro, si èaffermato che la novella portata dall’art. 10, comma 12-quater, d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, sostituendo il termine “aggio” con il termine “rimborso”, non ha confermato l’esegesi secondo cui la remunerazione consistente nell’aggio debba comprendere i soli costi effettivamente sostenuti, essendo, comunque, detto rimborso posto “a carico del debitore” per il 51% “in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella” e per la totalità “in caso contrario”: ciò, oltretutto, senza contare che, nell’incessante affastellarsi delle modifiche dell’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 (sino all’ultima, di cui all’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021, che – come si vedrà – ha realizzato una tendenziale statalizzazione dei “costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione”, ponendo “a carico del debitore” la “quota” di “spese esecutive” e quella “correlata alla notifica della cartella di pagamento”, entrambe da fissarsi con decreto ministeriale), il portato di detta novella è risultato pressoché immediatamente superato dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 (a tenore del quale, “ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1°gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia s.p.a., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.

Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia s.p.a. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato”) (Sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020).

Inoltre, mette conto di considerare che i principi innanzi esposti, ben lungi dall’essere in alcun modo revocati in dubbio, trovano anzi espressa conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 25/05/2021-10/06/2021, che ha dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 […], come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 […],convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia”.

È ben vero, infatti, che la sentenza di cui si tratta (parr. 2.1 ss.) ha lanciato un monito al legislatore per la riforma dei compensi di riscossione in ragione della complessiva inefficienza, foriera di sostanziale iniquità, del sistema di riscossione mediante ruoli [atteso che i costi della riscossione “sono fortemente condizionati dall’abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose, che quindi incidono altrettanto fortemente sulla proporzionalità dell’onere riversato sul contribuente che, sebbene inadempiente (o ricorrente avverso la pretesa tributaria), assolve il proprio debito tributario”]; ma è altrettanto vero che il ragionamento alla stessa sotteso poggia proprio sul presupposto – esplicitamente evinto dalla giurisprudenza di legittimità, per l’effetto pienamente avallata – della natura retributiva di tali compensi, quale remunerazione, nondimeno, del servizio riscossivo nel suo complesso, e non già quale retribuzione corrispondente (in una sorta di valutazione sinallagmatica) alle singole attività compiute dall’agente della riscossione in ciascun procedimento (Sez. 5, Ordinanza n. 10809 del 2023). 3.6.A mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha, in effetti , finalmente trovato estrinsecazione nella modifica dell’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021 (cd. legge di bilancio per il 2022), che ha tendenzialmente fiscalizzato gli “oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” (stante la rubrica dell’art. 17 cit.), stabilendo, nel nuovo comma 1 dell’art. 17, il principio per cui “l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.

Talché, a partire del 1° gennaio 2022 (giusta l’art. art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021), sono eliminati gli oneri di riscossione stabiliti a carico del debitore dal vecchio art. 17, fermo tuttavia che il bilancio dello Stato si alimenta delle “quote” (poste attive) indicate nelle varie lettere del comma 3 del novellato art. 17, tra cui la lett. a) prevede “una quota, a carico del debitore, denominata ‘spese esecutive’, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione”, e la lett. b) “una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione”.

Né è censurabile l’operatività solo “pro futuro” del regime testé illustrato, essa pure rientrando (in assenza di vincoli discendenti da Corte cost. n. 120 del 2021 in punto di diritto intertemporale) nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi (come notato da Sez. 5, n. 3524 del 2018), nella “fisiologia delle modifiche normative” (Sez.5, O rdinanza n. 10809 del 2023 ). 3.7.Da ultimo, con la sentenza n. 46 del 2025, la Corte costituzionale – nel dichiarare non fondatele question i di legittimità costituzionale sollevat e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che lamentava con riferimento all’art. 17, comma 1, del d.l. n. 112 del 1999, come sostituito dall’art. 32, comma 1, letteraa), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,la lesione di diversi parametri costituzionali, dal momento che la sostanziale abrogazione dell’aggio di riscossione è stata prevista dal legislatore solo pro futuro, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022- ha precisato che la sentenza [della medesima Corte]numero 120 del 2021 , «appartiene al genus delle pronunce qualificate dalla dottrina di “inammissibilità di sistema”, in quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre, sentenze numero 130 e numero 71 del 2023 e numero 22 del 2022) il quomodo del necessario intervento –che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili – finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus».

Da questo presupposto – ha chiarito la pronuncia –«deriva che, nel caso di specie, per dare seguito allo specifico invito formulato pro futuro dalla stessa sentenza, il legislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come invece ritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplina dell’efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalità».

Peraltro, il Giudice delle Leggi ha aggiunto che “se da un lato, il legislatore non ha rimosso in modo retroattivo l’aggio, ha comunque consentito, dall’altro, che, l’aggio richiesto secondo il precedente regime possa non essere corrisposto qualora il contribuente ritenga di avvalersi della specifica disciplina di favore” di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. 3.8.Attesa, quindi,nel regime vigente ratione temporis [ ante novella dell’ art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021]la legittimità della notifica, i n data 6.6.2017 , dell’intimazione di pagamento contenente anche la richiesta di pagamento dell’aggio, in quanto basata su di un titolo, l’avviso di accertamento avente natura esecutiva, di per sé idoneo a legittimare la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, si pone, quindi,la questione di stabilire quali effetti si producano sulla legittimità della pretesa al pagamento dell’aggio quando, in giudizio, la suddetta pretesa dell’amministrazione finanziaria subisca delle modifiche, sia per intervenuta pronuncia giudiziale che per accordo giudiziale, che ne riducano l’importo.

3.9. Rilevanti, dunque, sono gli esiti del giudizio dinanzi al quale si è stata contestata la legittimità della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria.

3.10. Sotto tale profilo, assume rilievo la disciplina di cui all’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce come deve essere regolata la pretesa dell’amministrazione finanziaria in relazione agli esiti dei giudizi di merito.

In particolare, questa Corte ha precisato che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass., Sez.

Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445). 3.11.Orbene, nella vicenda in esame, è incontroverso che, notificato alla società un avviso di accertamento ai fini Irap e Iva, per il 2011, avente natura esecutiva, sulla scorta del ruolo provvisorio, in pendenza del giudizio di primo grado di impugnazione del detto avviso di accertamento, venne notificata il 6.6.2017 dall'Agente della riscossione una intimazione di pagamento (preavviso di presa in carico) alla medesima società, che provvide,in data 8.6.2017, al suo integrale pagamento(inclusi gli aggi). 3.12.La successiva conciliazione giudiziale ha avuto l’effetto di ridurre la pretesa impositiva: l’effetto di tale accordo giudiziale, dunque, non è stato quello di eliminare in toto la pretesa, ma di definire in via consensuale l’esatto importo dovuto.

Non è, dunque, questione di natura novativa del titolo consensuale intervenuto nel corso del giudizio, ma della incidenza dello stesso sulla pretesa originaria e sulla accessorietà ad essa dell’aggio richiesto con la intimazione di pagamento.

Per effetto della conciliazione giudiziale, invero, il pagamento eseguito dalla società in forza della intimazione di pagamento si mostra solo parzialmente indebito, sicchè la stessa ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della detta intimazione, ma solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti in sede di conciliazione giudiziale(Cass., sez. 5, n. 18916 del 2023). 3.13.Essendo stata, nella specie, l’intimazione di pagamento notificata sulla base dell’impugnato avviso di accertamento, avente natura esecutiva, prima della conciliazione giudiziale, a seguito della quale la pretesa tributaria è stata ridimensionata, rimane dovuto l’aggio per la riscossione per l’intero, traendo lo stesso origine – come correttamente affermato dalla CGT di II grado - nella violazione “dell’obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio” nei termini e secondo le somme prescritte dagli artt. 29 del d.l. n. 78/2010 e 15 del d.P.R. n. 602/73, sul presupposto che “debbano porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente della riscossione, preposto all’attivazione della procedura di riscossione coattiva”.

N on è, pertanto, configurabilealcun indebito arricchimento dell’Erario, stante la natura retributiva di tale compenso, quale remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso, non dovendo comprendere i soli costi effettivamente sostenuti ed essendo variabilela misura degli oneri di riscossione post i “ a carico ” del debitore stabilit a dall’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in considerazione del momento del pagamento delle somme iscritte a ruolo provvisorio e dei relativi interessi di mora. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00per compensi oltre spese prenota

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13858del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via della Consulta n. 1/B; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di rimborso Aggiodi riscossione – conciliazione giudiziale – diritto al rimborso –art. 17 del d.lgs. n. 112del 1999 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti– per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardian. 4929/13/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) in seguito all’impugnativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un avviso di accertamento avente natura esecutiv a , non avendo quest’ultima provveduto , in pendenza di giudizio, ad effettuare i l pagament o dell’imposta , a titolo provvisorio , entro i terminie per le somme prescritte dagli artt. 29 del D . L . n. 78/2010 e 15 del d.P.R. n. 602/1973, la D . R . dell’Emilia - Romagna aveva affidato i n carico gli importi da versare a titolo provvisorio all’Agente della riscossione che aveva notificato il 6.6.2017 alla suddetta società un avviso di presa in carico, totalmente pagato daquest’ultima in data 8.6.2017; 2) il giudizio, avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento era stato, con sentenza n. 641/06/2018, dichiarato estinto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, a seguito della conclusione di un accordo conciliativo tra la società contribuente e l’Agenzia delle entrate con il quale veniva rideterminata la pretesa impositiva,definendo la relativa controversia; 3) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva presentatoall’Agenzia delle Entrate-Riscossione istanza di rimborso degli “aggi” per la riscossione versati sul presupposto che, per effetto della successiva conciliazione, gli stessi non fossero più dovuti essendo venuti meno il titolo in forza del quale erano stati richiesti e la pretesa fiscale sottostante; 4) avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla suddetta istanza, la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. 2694/12/2021, lo aveva rigettato ritenendo preclusa l’azione di arricchimento senza causa e insussistenti i presupposti di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/73 per la presentazione dell’istanza di rimborso in quanto l’obbligo di pagamento dell’aggio era estraneoall’accordo conciliativo intercorso tra la contribuente e l’Agenzia delle entrate; 5) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la società dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, con sentenza n. 4929/13/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, lo aveva rigettato. 2. In punto di diritto, la CGT di II grado-confermando la sentenza di prime cure- ha osservato che:1) l’estinzione dell’obbligazione di versamento dell’imposta accertata non aveva comportato il venire meno dell’obbligazione diversamento dell’aggio atteso che, mentre l’oggetto dell’accordo conciliativo era la pretesa tributaria, rimodulata in base all’accordo raggiunto tra ente impositore e contribuente, l’obbligazione di versamento dell’aggio era conseguita all’inadempimento della distinta obbligazionedi cui all’art. 68 del d.lgs. n. 546/92 di versamento frazionato dell’imposta, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio; 2) la conciliazione intervenuta successivamente –a seguito della quale il giudice tributario aveva dichiarato la mera estinzione del giudizio –non aveva sancito l’illegittimità dell’azione accertatrice dell’Ufficio e delle azioni attuate per conseguire il recupero della maggiore imposta accertata, sia pure a titolo provvisorio; 3) ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, l’applicazione dell’aggio seguiva all’iscrizione a ruolo del carico fiscale sul presupposto che dovessero porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente della Riscossione preposto all’attivazione della procedura di riscossione coattiva; andava esclusa l’applicazione della legge n. 234/2021 atteso che l’art. 1, comma 17 di tale legge faceva salvi, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, nella misura e secondo la ripartizione previstedalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge, l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione. 3. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4.Resistono, con controricorso, l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. 5. La società contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laillegittimità della sentenza impugnata in parte qua per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, 29, primo comma, lett. a), b) e f) del d.l. n. 78 del 2010, 48, quarto comma e 68 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il diniego di rimborso degli aggi corrisposti dalla società contribuente all’Agente della riscossione sulle imposte e interessi versati a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio,in quanto, a prescindere dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo, l’obbligazione di versamento dell’aggiotrovava origine nell’inadempimento dell’obbligo, ai sensi dell’art. 68 cit., di versamento frazionato dell’imposta in pendenza di giudizio; ciò sebbene: 1) il pagamento di quanto dovuto,a titolo provvisorio , fosse intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, prima del deposito della sentenza, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, senza che alcuna violazione dell’art. 68 cit. fosse configurabile; 2) al precedente titolo legale fondante l’obbligo di pagamento delle somme accertate rappresentato dall’avviso di accertamento e dalla connessa intimazione di pagamento si fosse sostituitoun nuovo titolo legale costituito dall’accordo conciliativo, avente carattere novativo, per cui erano venuti meno i presupposti per la debenza degli aggi relativi alle somme versate, a titolo provvisorio,in pendenza di giudizio; pertanto, ad avviso della ricorrente, la sottoscrizione dell’accordo conciliativo non lascerebbe - come ritenuto dalla CGT –impregiudicata la legittimità dell’atto impositivo originariamente emesso, sostituendosi ad esso e comportando, stante l’estinzione della pretesa originaria, la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione; né sarebbe richiesta, configurando l’aggio un componente meramente accessorio al “capitale” rideterminato per effetto dell’accordo conciliativo una previsione esplicita dello stesso nell’accordo medesimo; peraltro, secondo la società contribuente sarebbe del tutto irragionevole mantenere ferma la debenza dell’aggio anche a seguito di un accordo conciliativo a meno di volere “sanzionare”, snaturando l’aggio, una condotta che risultava solo provvisoriamente omissiva;infine, la ricorrente evidenza come, già prima della novella di cui alla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022 ), che ha abrogato, per i carichi affidati all’Agentedella riscossione dal 1° gennaio 2022 l’aggio precedentemente a carico del debitore, in conformità a quanto rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2021, era già immanente nel sistema il principio della contrarietà della riscossione degli aggi con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non essendo correlati al sostenimento di spese da parte dell’Agente della riscossione e dovendo, in ogni caso, tali costi gravare sulla fiscalità generale. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la illegittimità della sentenza impugnata in parte quaper violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, 29, primo comma, lett. a), b) e f) del d.l. n. 78 del 2010, 48, quarto comma e 68 del d.lgs. n. 546/1992, nonché 2041 c.c. per avere la CGT di II gradoritenuto legittimo il diniego di rimborso degli “aggi” per la riscossione sebbene si trattasse di compensi corrisposti all’Agente della riscossione sulla quota parte delle somme versate in pendenza di giudizio,a titolo di imposta e interessi, rimborsate alla società contribuente in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, la spettanza degli aggi risulterebbe inscindibilmente connessa alla effettiva debenza delle maggiori imposte accertate per cui venendo meno la “sorte capitale” verrebbero meno anche gli aggi, quali accessori. Diversamente, gli aggi concreterebbero un indebito arricchimento per l’Erario atteso che la società, in relazione alle somme rimborsate, avrebbe, sin dall’origine e puntualmente, ottemperato ai propri obblighi fiscali. 3.I motivi di ricorso-da trattare congiuntamente- sono infondati. 3.1.La questione di fondo della presente controversia attiene al fatto se la natura novativa della conciliazione giudiziale, cui consegue l’estinzione della pretesa originaria, determini la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di riscossione che sono accessori alla pretesae se, in relazione agli aggi, sia configurabile un ingiustificato arricchimento dell’Erario in relazione alle somme rimborsate (imposta e interessi)alla contribuente in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo. 3.2.Nella disciplina applicabile ratione temporis, l'aggio era strutturato come un meccanismo di finanziamento ordinario dell'intera attività di riscossione, la quale vede nel rischio della "mancata esazione" uno dei suoi principali "fattori di costo". 3.3. Secondo un orientamento ampiamente condiviso da questa Corte, l'aggio esattoriale ha natura retributiva, e non tributaria, integrando il compenso spettante all'agente della riscossione, senza che tale connotazione muti in ragione del soggetto -contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass., Sez. 5, 11/5/2020, n. 8714; Cass. Sez. 5, ord. 3/1/2019, n. 41; Cass. Sez. 5, ord.19/1/2018, n. 1311; Cass. 28/2/2017, n. 5154; Cass. Sez. 5, 14/2/2018, n. 3524; Cass. Sez. 5, 24/11/2016, n. 24020; Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230). La valenza non tributaria, né sanzionatoria, ma accessoria al tributo, dell'aggio esattoriale è stata confermata anche dalla giurisprudenza fallimentare, la quale a più riprese ha affermato che tale compenso altro non è che la remunerazione per un servizio reso all'ente impositore e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo inerente al tributo oggetto di riscossione (Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230; Cass. Sez. 1, 15/3/2013, n. 6646; Cass. Sez. 1, 3/4/2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 23/12/2015, n. 25932). In ragione di tale portata puramente remuneratoria, la determinazione del compenso per la riscossione è sottratta ai limiti imposti dal principio della capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione, nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà e non irrazionalità della scelta legislativa, tanto dei criteri di quantificazione, quanto dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti (Cass. sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020). La natura retributiva e non tributaria dell'aggio lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che una parte di esso sia comunque posta a carico del contribuente, anche nel caso in cui questi abbia osservato il termine di pagamento della cartella (Cass., Sez. 5, 28/2/2017, n. 5154, cit.; Cass. Sez. 5, 19/1/2018, n. 1311, cit.; Cass. Sez. 5, 14/2/2018, n. 3524, cit.; Sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020) Per la sua invariabile natura retributiva, l'aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo” (Sez. 5, n. 5154 del 2017, in motivazione, con argomentazioni successivamente “in toto” condivise da Sez. 5, n. 3524 del 2018, Rv. 647033-01; Cass. sez. 5 n. 10809 del 2023). Alcuni giudici di merito non hanno ritenuto manifestamente infondate questioni [di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva], risultate poi inammissibili in punto di rilevanza (Corte cost. 21 giugno2013, n. 158; Corte cost. 9 luglio 2015, n. 147 [cui ‘adde’ anche Corte cost. 26 maggio 2017, n. 129, e Corte cost. 29 marzo 2018, n. 65]) (Cass. Sez. 5, n. 5154 del 2017). Anche questa Corte ha già avuto modo di delibare la conformità delle disposizioni sull'aggio esattoriale ai suindicati parametri costituzionali, pervenendo alla conclusione della manifesta infondatezza dei dubbi di incostituzionalità prospettati (Cass. Sez. 5, 11/5/2020, n. 8714; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1311; Cass. Sez. 5, 28/2/2017, n. 5154; Cass. 14/2/2018, n. 3524). 3.4.Questa Corte ha precisato che la ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio rappresenta –essendo esso “correlato alla responsabilità d'esercizio del concessionario e all'onere, sullo stesso gravante, di predisporre capitali e prestazione d'opera adeguati al soddisfacimento delle suindicate finalità pubblicistiche” (par. 2.2, p. 9) –non è venuta meno, a far data dal 1° ottobre 2006, con il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio nazionale ad Equitalia ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 203 del 2005: donde –prosegue la S.C. –la conseguenza a termini della quale “la formulazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 - che a ncora la q uantificazione della remunerazione del servizio esattoriale a percentuali dell'importo iscritto a ruolo normativamente predeterminate - non consente di attribuire, in via interpretativa, all'aggio la portata di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore, di guisa che la percentuale fissata ‘ope legis’ […] non può essere intesa alla stregua di un limite quantitativo massimo” (Sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020, par. 2.3., p. 11). 3.5.Peraltro, si èaffermato che la novella portata dall’art. 10, comma 12-quater, d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, sostituendo il termine “aggio” con il termine “rimborso”, non ha confermato l’esegesi secondo cui la remunerazione consistente nell’aggio debba comprendere i soli costi effettivamente sostenuti, essendo, comunque, detto rimborso posto “a carico del debitore” per il 51% “in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella” e per la totalità “in caso contrario”: ciò, oltretutto, senza contare che, nell’incessante affastellarsi delle modifiche dell’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 (sino all’ultima, di cui all’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021, che – come si vedrà – ha realizzato una tendenziale statalizzazione dei “costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione”, ponendo “a carico del debitore” la “quota” di “spese esecutive” e quella “correlata alla notifica della cartella di pagamento”, entrambe da fissarsi con decreto ministeriale), il portato di detta novella è risultato pressoché immediatamente superato dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 (a tenore del quale, “ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1°gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia s.p.a., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia s.p.a. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato”) (Sez.5, Sentenza n. 27650 del 2020). Inoltre, mette conto di considerare che i principi innanzi esposti, ben lungi dall’essere in alcun modo revocati in dubbio, trovano anzi espressa conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 25/05/2021-10/06/2021, che ha dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 […], come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 […],convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia”. È ben vero, infatti, che la sentenza di cui si tratta (parr. 2.1 ss.) ha lanciato un monito al legislatore per la riforma dei compensi di riscossione in ragione della complessiva inefficienza, foriera di sostanziale iniquità, del sistema di riscossione mediante ruoli [atteso che i costi della riscossione “sono fortemente condizionati dall’abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose, che quindi incidono altrettanto fortemente sulla proporzionalità dell’onere riversato sul contribuente che, sebbene inadempiente (o ricorrente avverso la pretesa tributaria), assolve il proprio debito tributario”]; ma è altrettanto vero che il ragionamento alla stessa sotteso poggia proprio sul presupposto – esplicitamente evinto dalla giurisprudenza di legittimità, per l’effetto pienamente avallata – della natura retributiva di tali compensi, quale remunerazione, nondimeno, del servizio riscossivo nel suo complesso, e non già quale retribuzione corrispondente (in una sorta di valutazione sinallagmatica) alle singole attività compiute dall’agente della riscossione in ciascun procedimento (Sez. 5, Ordinanza n. 10809 del 2023). 3.6.A mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha, in effetti , finalmente trovato estrinsecazione nella modifica dell’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021 (cd. legge di bilancio per il 2022), che ha tendenzialmente fiscalizzato gli “oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” (stante la rubrica dell’art. 17 cit.), stabilendo, nel nuovo comma 1 dell’art. 17, il principio per cui “l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”. Talché, a partire del 1° gennaio 2022 (giusta l’art. art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021), sono eliminati gli oneri di riscossione stabiliti a carico del debitore dal vecchio art. 17, fermo tuttavia che il bilancio dello Stato si alimenta delle “quote” (poste attive) indicate nelle varie lettere del comma 3 del novellato art. 17, tra cui la lett. a) prevede “una quota, a carico del debitore, denominata ‘spese esecutive’, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione”, e la lett. b) “una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione”. Né è censurabile l’operatività solo “pro futuro” del regime testé illustrato, essa pure rientrando (in assenza di vincoli discendenti da Corte cost. n. 120 del 2021 in punto di diritto intertemporale) nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi (come notato da Sez. 5, n. 3524 del 2018), nella “fisiologia delle modifiche normative” (Sez.5, O rdinanza n. 10809 del 2023 ). 3.7.Da ultimo, con la sentenza n. 46 del 2025, la Corte costituzionale – nel dichiarare non fondatele question i di legittimità costituzionale sollevat e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che lamentava con riferimento all’art. 17, comma 1, del d.l. n. 112 del 1999, come sostituito dall’art. 32, comma 1, letteraa), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,la lesione di diversi parametri costituzionali, dal momento che la sostanziale abrogazione dell’aggio di riscossione è stata prevista dal legislatore solo pro futuro, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022- ha precisato che la sentenza [della medesima Corte]numero 120 del 2021 , «appartiene al genus delle pronunce qualificate dalla dottrina di “inammissibilità di sistema”, in quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre, sentenze numero 130 e numero 71 del 2023 e numero 22 del 2022) il quomodo del necessario intervento –che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili – finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus». Da questo presupposto – ha chiarito la pronuncia –«deriva che, nel caso di specie, per dare seguito allo specifico invito formulato pro futuro dalla stessa sentenza, il legislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come invece ritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplina dell’efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalità». Peraltro, il Giudice delle Leggi ha aggiunto che “se da un lato, il legislatore non ha rimosso in modo retroattivo l’aggio, ha comunque consentito, dall’altro, che, l’aggio richiesto secondo il precedente regime possa non essere corrisposto qualora il contribuente ritenga di avvalersi della specifica disciplina di favore” di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. 3.8.Attesa, quindi,nel regime vigente ratione temporis [ ante novella dell’ art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021]la legittimità della notifica, i n data 6.6.2017 , dell’intimazione di pagamento contenente anche la richiesta di pagamento dell’aggio, in quanto basata su di un titolo, l’avviso di accertamento avente natura esecutiva, di per sé idoneo a legittimare la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, si pone, quindi,la questione di stabilire quali effetti si producano sulla legittimità della pretesa al pagamento dell’aggio quando, in giudizio, la suddetta pretesa dell’amministrazione finanziaria subisca delle modifiche, sia per intervenuta pronuncia giudiziale che per accordo giudiziale, che ne riducano l’importo. 3.9. Rilevanti, dunque, sono gli esiti del giudizio dinanzi al quale si è stata contestata la legittimità della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria. 3.10. Sotto tale profilo, assume rilievo la disciplina di cui all’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce come deve essere regolata la pretesa dell’amministrazione finanziaria in relazione agli esiti dei giudizi di merito. In particolare, questa Corte ha precisato che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445). 3.11.Orbene, nella vicenda in esame, è incontroverso che, notificato alla società un avviso di accertamento ai fini Irap e Iva, per il 2011, avente natura esecutiva, sulla scorta del ruolo provvisorio, in pendenza del giudizio di primo grado di impugnazione del detto avviso di accertamento, venne notificata il 6.6.2017 dall'Agente della riscossione una intimazione di pagamento (preavviso di presa in carico) alla medesima società, che provvide,in data 8.6.2017, al suo integrale pagamento(inclusi gli aggi). 3.12.La successiva conciliazione giudiziale ha avuto l’effetto di ridurre la pretesa impositiva: l’effetto di tale accordo giudiziale, dunque, non è stato quello di eliminare in toto la pretesa, ma di definire in via consensuale l’esatto importo dovuto. Non è, dunque, questione di natura novativa del titolo consensuale intervenuto nel corso del giudizio, ma della incidenza dello stesso sulla pretesa originaria e sulla accessorietà ad essa dell’aggio richiesto con la intimazione di pagamento. Per effetto della conciliazione giudiziale, invero, il pagamento eseguito dalla società in forza della intimazione di pagamento si mostra solo parzialmente indebito, sicchè la stessa ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della detta intimazione, ma solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti in sede di conciliazione giudiziale(Cass., sez. 5, n. 18916 del 2023). 3.13.Essendo stata, nella specie, l’intimazione di pagamento notificata sulla base dell’impugnato avviso di accertamento, avente natura esecutiva, prima della conciliazione giudiziale, a seguito della quale la pretesa tributaria è stata ridimensionata, rimane dovuto l’aggio per la riscossione per l’intero, traendo lo stesso origine – come correttamente affermato dalla CGT di II grado - nella violazione “dell’obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio” nei termini e secondo le somme prescritte dagli artt. 29 del d.l. n. 78/2010 e 15 del d.P.R. n. 602/73, sul presupposto che “debbano porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente della riscossione, preposto all’attivazione della procedura di riscossione coattiva”. N on è, pertanto, configurabilealcun indebito arricchimento dell’Erario, stante la natura retributiva di tale compenso, quale remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso, non dovendo comprendere i soli costi effettivamente sostenuti ed essendo variabilela misura degli oneri di riscossione post i “ a carico ” del debitore stabilit a dall’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in considerazione del momento del pagamento delle somme iscritte a ruolo provvisorio e dei relativi interessi di mora. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00per compensi oltre spese prenota
Sentenza Cassazione n. 17728/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris