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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34131/2025

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19411/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate - riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 417/11/2022, depositata il 31.01.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Roma , previa parziale declaratoria di difetto di giurisdizione, rigettava il ricorso proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]: Tributi-Avviso d’iscrizione ipotecaria- Questioni. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria, relativa a varie cartelle di pagamento riguardanti tributi, notificate alla predetta società “quale responsabile in solido con la società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] per effetto dell’atto di scissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” e riguardanti debiti della società scissa; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio rigettava l’appello propostodalla società, osservando, per quanto qui rileva e in sintesi, che: - andava respint a , in quanto infondata, l’eccezione riguardante la asserita invalidità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a.) mediante un avvocato del libero foro; - il giudice di primo grado aveva correttamente disatteso la censura riguardante la necessità della previa notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, posto che l’iscrizione di ipoteca ha natura cautelare e non costituisce un atto di espropriazione forzata, sicché detta disposizione non è alla stessa applicabile; alla contribuente era stata peraltro notificata in precedenza una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; -andavano rigettati anche i motivi relativi alla mancata specificazione dei dati catastali del valore degli immobili oggetto dell'iscrizione di ipoteca, non essendo previste tali indicazioni ai fini della validità dell'atto; - erano inammissibili tutti i motivi afferenti alla pretesa impositiva e alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, in quanto si trattava di questioni che non potevano essere esaminate nel giudizio riguardante l’iscrizione di ipoteca, avendo peraltro l’ appellante riconosciuto l'avvenuto ricevimento delle cartelle di pagamento in questione, tanto da averle impugnate in separati giudizi, così come avevaimpugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e, dunque, dette questioni po tevano essere esaminate soltanto in quelle sedi, mentre nel giudizio riguardante l’iscrizione ipotecaria potevano trovare ingresso solo le censure concernenti vizi propri dell'atto impugnato; - anche le osservazioni sulla sottoscrizione dell'atto non potevano essere condivise, non essendovi dubbi sulla provenienza dell'atto dal concessionario della riscossione; - la questione della incompetenza territoriale del concessionario era inammissibile, in quanto si trattava di questione nuova, proposta per la prima volta in appello, e comunque infondata, dato che la società contribuente aveva sede in Roma; - era infondata l’eccezione relativa alla nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto asseritamente afferente a beni strumentali, in quanto non sussiste detto limite per l'iscrizione ipotecaria, non essendo attodi esecuzione forzata; - priva di pregio era la questione dell'asserita tardività della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione S.p.a., essendo avvenuta entro il ventesimo giorno antecedente all'udienza di trattazione come consentito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, sicché non si è determinata alcuna inammissibilità della produzione documentale della resistente, peraltro limitata al solo estratto di ruolo; - l’eccezione di prescrizione dei crediti era inammissibile perché non proposta con il ricorso introduttivo, ma solo in appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; - da respingere era anche la censura sulla produzione di copie fotostatiche da parte dell’agente della riscossione, sia perché non vi è stata tale produzione sia perché la stessa non è comunque vietata secondo la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, peraltro, è del tutto invalido il generico disconoscimento affidato e una mera clausola di stile, al di fuori di qualsivoglia formalità a tal fine prevista; - infondata era la censura sulla mancata specificazione del calcolo degli interessi, dato che si tratta degli interessi di mora, successivi all'emissione delle cartelle di pagamento, fissati per legge e agevolmente calcolabili sulla base dei tassi correnti; -non andava accolto neppure il motivo concernente l'aggio spettante al concessionario, in quanto i relativi importi trovavano la causa nell'esigenza di remunerare i costi organizzativi, sicché non si configurano quale pretesa fiscale (Cass. n. 3416/2020); - la contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi e a due motivi formulati in via preliminare, illustratocon memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo formulato in via preliminare, denominato “A” “error in procedendo”, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in quanto non si è pronunciata “su punti decisivi della controversia generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”, avendo “omesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmente esposte nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello”; - con il secondo motivo formulato sempre in via preliminare, denominato “B” “error in iudicando”, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto “i giudici non hanno preso in esame la questione prospettatagli e così facendo hanno confermato la tesi dell'appellante, basate tutte su presunzioni e non hanno tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente nel corso del giudizio”; -va premesso che i predetti “motivi” rappresentano una mera sintesi dei successivi motivi di ricorso, essendo generici e dovendosi considerare inammissibile il generico richiamo ai motivi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello a p. 5del ricorso per cassazione; - ciò posto, c on il primo motivo di ricorso , il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’ADER si era illegittimamente avvalsa sia nel giudizio di primo grado che in appello di un avvocato del libero foro; -il motivo è infondato; - secondo il recente orientamento di questa Corte, con riferimento al patrocinio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, è stato chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate – Riscossione, salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato, di quest'ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. Sez.

U. n. 30008/2019; Cass. n. 3864/2021; Cass. n. 16314/2021); -si è osservato, in particolare, che, secondo la suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (Cass.n. 20646/2020; Cass. n. 19448/2020), in conformità al fatto che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e la legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992; pertanto, se la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass. n. 20628/2015), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'Agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 25625/2018; Cass. n. 23304/2024, in motivazione); - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che le medesime cartelle di pagamento, sottese all’impugnata comunicazione, erano state notificate anche ad altri soggetti d’imposta, nella qualità di coobbligati in solido (la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].), per effetto dell’atto di scissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e riguardavano la [OSCURATO:SOCIETA].; lamenta altresì che la CTR (e la CTP in primo grado) non si è pronunciata sulla richiesta presentata del concessionario della riscossione di integrazione del contraddittorio con gli Enti creditori; -il motivo è infondato; -secondo l’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono parti del processo tributario di primo e secondo grado, oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto; - poiché per l’individuazione della parte resistente rileva la correlazione tra la legitimatio ad causam e l’emissione dell’atto impugnato, la legittimazione passiva del concessionario sussiste, ai sensi dell’art. 10 cit., nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di un atto allo stesso direttamente riferibile; - nella specie, è stato impugnat o l ’avviso di iscrizione ipotecaria, la cui emissione riguarda l’attività tipica dell’agente della riscossione, in virtù della dissociazione tra titolarità ed esercizio dell’azione esecutiva; l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione complessivamente volta alla riscossione dei crediti tributari e, in quanto tale, è l’unico legittimato passivo necessario, non vertendosi in ipotesi di azione recuperatoria, come la stessa ricorrente sottolinea in memoria, dando conto della pendenza dei ricorsi concernenti le cartelle prodromiche (Cass. n. 27369/2025); -giova osservare, a quest’ultimo riguardo, che, a norma degli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale l’agente per la riscossione «procede a espropriazione forzata» e «può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore», purché sia «inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento», senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (in termini, da ultimo, Cass. n. 15567/2025); -né sussiste, nella specie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra le varie società coobbligate a seguito dell’operazione di scissione, le quali possono comunque intervenire o essere chiamate nel giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell’obbligazione tributaria, essendo tutte parti del rapporto sostanziale controverso (cfr. in motivazione, Cass. n. 31591/2018 e n. 24037/2025, nonché Corte cost. n. 90/2018, punto 11); - con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 del d.P.R. n. 602/73 e 77 del d.P.R n. 602/1973, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato la nullità dell’avviso impugnatoin quanto non preceduto dalla previa notificazione dell’intimazione di pagamento; -il motivo è infondato; - su punto va ribadito che l 'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazionedi cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (ex plurimis, Cass. Sez.

U. n. 19667/2014 e Cass. n. 9817 /2024 ); laddove nel caso in esame il contraddittorio è stato garantito per mezzo della notificazione di apposita comunicazione preventiva, oggetto di autonoma impugnazione (sull’esito della quale vedi Cass.n. 33947/2025); - con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, difetto di motivazione dell’atto e violazione della l. n. 241 del 1990, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato l’eccezione formulata dalla ricorrente, nel corso del giudizio , di nullità dell’atto impugnato, in quanto gli atti e gli importi indicati nella prodromica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano completamente diversi da quelli successivamente indicati nell’atto impugnato, essendo nella prima indicato un presunto debito di Euro 4.744.130,64, mentre la seconda riporta un presunto debito di Euro 4.820.700,52, mancando del tutto i caratteri di certezza, liquidità e definitività del preteso credito e, quindi, la sussistenza di un valido contraddittorio endoprocedimentale e di idoneo titolo esecutivo quale presupposto per l’iscrizione ipotecaria; denuncia, inoltre, la nullità dell’atto impugnato e della prodromica comunicazione preventiva perché non contenenti l’identificazione degli immobili e il loro valore venale in comune commercio anche tramite valutazioni OMI, né la rendita catastale; eccepisce, quindi, la nullità dell’atto impugnato, in quanto non firmato e privo di motivazione; - il motivo è inammissibile, per novità della questione, nella parte in cui lamenta la diversità degli importi indicati, rispettivamente, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e nell’avviso di iscrizione ipotecaria; - al riguardo occorre ribadire che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. n. 17041/2013; Cass. n. 20712/2018) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430/2018); - dalla sentenza impugnata non risulta che il motivo sia stato proposto fin dal ricorso introduttivo (non compare, peraltro, neanche fra le censure proposte in appello come analiticamente enumerate alle pagine da 3 a 5 della narrativa della sentenza impugnata), né la contribuente ha indicato l’atto con il quale detta censura è stata sollevata; - il motivo è infondato nella parte in cui deduce la carenza di motivazione dell’iscrizione ipotecaria e, in particolare, la mancata indicazione degli immobili che saranno oggetto della successiva iscrizione e del loro valore; - premesso che l’avviso di iscrizione, allegato al ricorso per cassazione, contiene l’indicazione degli immobili interessati dal provvedimento cautelare, per quanto riguarda il loro valore, questa Corte ha già precisato che, con riferimento all’avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, questo non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77 (Cass. n. 36000/2021; per la specificazione che la norma fa riferimento al valore per il quale viene iscritta l’ipoteca e nonal valore complessivo dei beni immobili sui quali l’agente per la riscossione ha iscritto ipoteca, vedi Cass. n. 29111/2025); - p er valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria non è, infatti, necessaria l'indicazione del valore dell'immobile - e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. cit., tale valore è determinato - essendo, invece, sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell'immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l'importo indicato dall'art. 77, comma 1 bis, d.P.R. cit., essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.P.R. cit., qualora l'importo di detto credito non superi il 5% di quello dell'immobile (Cass. n. 24258/2014; n. 22630/2017; n. 30962/2021); - con riferimento all’asserito difetto di motivazione dell’avviso impugnato la censura è infondata, posto che, trattandosi di un atto della procedura di riscossione, essendo la società già a conoscenza delle cartelle prodromiche, che ha impugnato, è sufficiente l’indicazione riguardante l’atto presupposto di cui quello impugnato dà esecuzione e l’ammontare dell’importo richiesto; - privo di pregio è anche il rilievo sulla mancanza di firma dell’atto impugnato, in quanto non considera che nella riscossione coattiva delle imposte, l'avviso di iscrizione ipotecaria, proveniente dall'agente della riscossione, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 31604/2019in tema di atto di pignoramento dei crediti verso terzi); - con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel respingere l’eccezione di nullità dell’atto impugnato, in quanto eseguito dal concessionario fuori dal proprio ambito territoriale (provincia); - il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rilevato non solo l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del concessionario, avendo la contribuente sede in Roma, ma anche l’inammissibilità della stessa, essendo stata proposta per la prima volta in appello(punto 1.6) ; - la ricorrente non si confronta con la decisione dei giudici di appello limitandosi a sostenere che i beni immobili oggetto della illegittima iscrizione ipotecariasono ubicati ad Avezzano (AQ); - con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 69/2013 “cosiddetto decreto del fare”, convertito con l. n. 98/2013, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità dell’atto impugnato, in quanto i beni sui quali è stata iscritta ipoteca sono beni strumentali all’attività di impresa (beni merce) e sugli stessi, quindi, è esclusa per legge la possibilità di iscrivere ipoteca; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la contribuente spiegato le ragioni per le quali i beni in questione (che la ricorrente chiama, indifferentemente, “beni – merci” e “beni strumentali”) dovevano ritenersi strumentali e comunque perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato che per l’iscrizione ipotecaria, non sussisteva il limite denunciato, non essendo atto di esecuzione forzata; d’altronde, anche la novella dell’art. 62 del d.P.R. n. 602/1973, che richiama i beni contemplati dall’art. 515 cod.proc.civ., si riferisce pur sempre a “disposizioni particolari in materia di espropriazione”, in quel caso mobiliare; -con il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato la censura sulla tardiva costituzione in giudizio dell’agente della riscossione , in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, in entrambi i gradi del giudizio di merito, con conseguente “inutilizzabilità delle difese compresa la documentazione prodotta, tra l'altro neanche elencata nel fascicolo processuale telematico e, quindi, la mancanza di contestazioni alle eccezioni sollevate ai sensi dell'art.115 del c.p.c.”; -il motivo è infondato, in quanto nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 4619/2025; n. 12672/2025); - con l’ottavo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 3 comma 3 della l. n. 241/90 e 7 della l. n. 212/2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancata prova del credito, il cui onere gravava sull’Ufficio, dato che alla contribuente non era stato notificato alcun atto prodromico alle cartelle di pagamento, sottese all’atto impugnato ed emesse nei confronti di un altro soggetto, essendosi l’agente della riscossione limitato a produrre gli estratti di ruolo intestati ad altro soggetto; lamenta , poi, che le cartelle di pagamento, indicate nella iscrizione ipotecaria e notificate alla contribuente dopo ben quattro anni dall’atto di scissione , costituivano per la stessa il primo atto notificato e, pertanto , avrebbero dovuto essere motivate come di un atto impositivo; rileva che gli estratti di ruolo prodotti dall’agente della riscossione non sono intestati ad alcun contribuente, non sono sottoscritti e recano un importo diverso da quello indicato nelle cartelle; eccepiva, inoltre, la nullità dell’atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici; -il motivo è inammissibile; - sul punto occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale,«In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamenteimpugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartellaesattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore; ne consegue che l'eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi alcuna contestazione in proposito» (Cass. n. 21123/2011; Cass. n. 25270/2017; Cass. n. 27749/2024); -la censura non si confronta la motivazione della sentenza impugnata che ha statuito come le doglianze sulla pretesa fiscale non erano oggetto del presente giudizio, che riguarda va l’avviso di iscrizione ipotecaria, avendo la contribuente riconosciuto, peraltro, di avere ricevuto le sottese cartelle di pagamento e di averle, a sua volta, impugnate in separati giudizi; - parimenti inammissibile, per difetto di specificità, è anche la ulteriore censura sulla genericità degli estratti di ruolo e sulla loro mancata sottoscrizione, essendo comunque sufficiente la loro certa riconducibilità all’agente della riscossione; - inammissibile per genericità e comunque infondata è la doglianza sulla mancata allegazione all’avviso impugnato degli atti prodromici, considerato che la società ha impugnato sia le cartelle, sia la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria; - con il nono motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 cod. civ., 5 d.l. n. 953/82, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 2/86, convertito dalla l. n. 60/86, nonché degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 e 2948, n. 4, cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente respinto l’eccezione sulla prescrizione quinquennale del credito tributario e, in particolare, degli interessi e delle sanzioni, nonchésulla decadenza dell’ADER; - il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato come l’eccezione di prescrizione non era stata proposta con il ricorso introduttivo, ma solo in appello e, quindi, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992(punto 1.14); - con il decimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la documentazione prodotta dal concessionario della riscossione non aveva alcuna valenza probatoria, essendo stati prodotti solo gli estratti di ruolo, mentre andavano depositate in originale le cartelle di pagamento e le relative notifiche, anche perchéle cartelle non erano state emesse nei confronti della contribuente, ma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed erano state notificate alla ricorrente applicando sulle stesse una etichetta autoadesiva con la sola indicazione della denominazione della ricorrente qualificandola coobbligata, senza alcuna motivazione, senza allegare le copie delle notifiche effettuate nei confronti degli altri presunti coobbligati; aggiunge che la CTR non ha verificato la rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento; -il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, visto che le cartelle di pagamento sono state impugnate in separati giudizi, come ha precisato la stessa ricorrente a p. 1 e 2 del ricorso; - il motivo è comunque inammissibile , per difetto di specificità, con riferimento alla asserita irrituale notificazione delle cartelle di pagamento, sottese all’atto impugnato, non avendo riportato, nel testo del ricorso per cassazione, gli elementi necessari per fare comprendere il vizio denunciato, né comunque allegato gliatti relativi al procedimentonotificatorio; - con l’undicesimo motivo lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla mancata indicazione della metodica del calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati gli interessi, gli interessi di mora e le sanzioni; - il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata secondo la quale gli interessi di mora, successivi all'emissione delle cartelle di pagamento, sono fissati per legge e agevolmente calcolabili sulla base dei tassi correnti (punto 1.15) ; la decisione è, peraltro, conforme ai principi fissati in relazione alla motivazione della cartella di pagamento che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo (Cass., Sez.

U . , n. 22281/2022); - con il dodicesimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 17 del d.lgs. n.112/99 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione riguardante l’ammontare dei compensi di riscossione, indicati nelle cartelle di pagamento , pari a circa 398.000,00 euro, in quanto “non in linea con l’attività dell’ADER in senso generale, chenella fattispecie, si è limitata a notificare solo ed esclusivamente a mezzo posta n. 20 cartelle di pagamento emesse nei confronti di un altro soggetto giuridico, applicando sul frontespizio una etichetta autoadesiva con la ragione sociale della ricorrente ” , ricadendo sull’agente della riscossione l’onere di provare la reale attività eseguita; - il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendosi la CTR pronunciato sulla questione dell’aggio, affermando che lo stesso era giustificato dall’esigenza di remunerare i costi organizzativi e non costituiva una pretesa fiscale (punto 1.16); -il motivo è ad ogni modo infondato; - questa Corte ha chiarito, con riferimento alla disciplina ratione temporis vigente, che l'aggio imposto per la riscossione non ha natura sanzionatoria, ma retributiva, derivante dalla sua funzione di compenso per l'attività esattoriale del soggetto incaricato (ex plurimis, Cass. n. 3524/2018; Cass. n. 1311/2018), e che “a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione ex lege del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica, strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore" (Cass. n. 27650/2020).

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha confermato che "sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate ... in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio.

Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore" (Corte cost. n. 120/2021); - attesa la portata puramente remuneratoria dell’aggio, la sua determinazione è sottratta ai limiti imposti dal principio della capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione, nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà e non irrazionalità della scelta legislativa, tanto dei criteri di quantificazione, quanto dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti; - i n particolare, come ha già osservato questa Corte, la previsione legale di un aggio risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione e tale connotazione funzionale è rimasta invariata nel tempo, nonostante i mutamenti che hanno interessato la configurazione del sistema di gestione della riscossione dei tributi, atteso che l'imposizione di un corrispettivo esattoriale è storicamente correlata all'esigenza di compensare la traslazione del rischio connessa all'affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati nelle forme della concessione di pubblico servizio, per cui non può ravvisarsi un vincolo di correlazione biunivoca tra il quantum del corrispettivo dovuto e l'attività esattoriale specificamente prestata, ed essendo l'aggio finalizzato non tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato della riscossione, ma a coprire i costi complessivi del servizio, nell'ottica di una gestione dello stesso secondo criteri di economicità e di efficienza (Cass. n. 27650/2020; Cass. n. 17728/2025); - la Corte costituzionale ha anche recentemente confermato la legittimità costituzionale della disciplina riguardante l’aggio e gli oneri di riscossione, ratione temporisvigente, e dell’art. 1, comma 17, della l. n. 234 del 2021, che ha disposto la non applicabilità della nuova formulazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 ai carichi affidati fino al 31.12.2021(C. cost. n. 46/2025); -con il tredicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato tutti i motivi di appello e la documentazione versata dalla contribuente nel fascicolo processuale nel corso del giudizio e per non avere posto a fondamento della decisione le prove offerte dalla contribuente e non specificatamente contestate dall’Ufficio che non ha contestato neppure i motivi di fatto e di diritto dedotti dall’appellante e non ha indicato le prove di cui intendeva avvalersi, sicché i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere provati i fatti non contestati; - il motivo è inammissibile perché, sebbene formalmente proposto come violazione di legge, contesta nella sostanza una omessa pronuncia, senza dimostrare, per un verso, come il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (ex plurimis, Cass. n. 28072/2021); -il motivo è anche infondato nella parte in cui eccepisce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., atteso che detto principio, che opera anche nel processotributario, deve, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass. n. 7127/2019; Cass.n. 19806/2019); - con il quattordicesimo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4cod. proc. civ., 36 e 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 cod. proc. civ., censurando la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado e l’omesso esame di 24 motivi formulati dalla ricorrente nell’atto di appello; -la doglianza sulla motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è infondata, dovendosi evidenziare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 23997/2022; n. 2397/2021); - nel caso di specie si è verificata questa ultima evenienza, poiché la CTR, dopo avere illustrato il contenuto della sentenza impugnata ( “ I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue:

1. preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività nella proposizione del ricorso formulata dall'Agente della Riscossione, in quanto l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 097201520900000903007 è stato notificato in data 4.05.2016 e la notificazione del ricorso è stata effettuata in data 1.07.2016;

2. fondata si appalesa l'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09720100314847530501, n. 09720110026269927501, n. 09720120065828365501 (in relazione al ruolo n. 2012/0006680), n. 09720120155537680501, n. 09720120307224728501 e n. 09720130280630145501, aventi ad oggetto crediti relativi a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada ex legge n. 689/1981, che rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice Ordinario, innanzi al quale il ricorrente potrà riassumere il processo entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

3. nel merito va respinta la censura di illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria derivante dalla illegittimità degli atti ad esso presupposti in quanto: - con la sentenza n. 27013/2017 di questa C.T.P., Sezione n. 3, è stato rigettato il ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento sottese; - con la sentenza n. 6191/2017 di questa C.T.P., Sezione n. 7, è stato rigettato il ricorso proposto avverso ulteriori cartelle di pagamento; - con la sentenza n. 15839/2017 di questa C.T.P., Sezione n. 1, è stato rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

4. parimenti non merita accoglimento la censura di nullità dell'atto gravato per inesistenza della notificazione avvenuta a mezzo posta, stante l'orientamento giurisprudenziale espresso nel senso che la cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario;

5. va, altresì, disattesa la censura di carenza di motivazione dell'ipoteca impugnata, posto che il contribuente è stato messo in condizione di conoscere la pretesa impositiva e considerato che, trattandosi di atti esecutivi regolarmente preceduti da atti di accertamento, non necessitano della indicazione di alcuna motivazione, essendo la stessa già conosciuta dal contribuente, ma debbono soltanto contenere alcune indicazioni essenziali riguardo all'atto presupposto cui si dà esecuzione e alla natura ed del debito richiesto;

6. priva di pregio è la censura di carenza di allegazione degli atti prodromici, non prevista da alcuna norma;

7. va respinta anche la doglianza dell'omessa notificazione della intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, che deve essere notificata nel caso in cui sia passato più di un anno dalla notificazione della cartella esattoriale solo come presupposto per procedere ad esecuzione, mentre l'iscrizione ipotecaria è un mero atto di natura cautelare;

8. infondata, infine, si appalesa la censura di nullità dell'ipoteca riferita - ad avviso del ricorrente - a beni strumentali, in quanto l'iscrizione ipotecaria non rappresenta un atto di espropriazione forzata.”), dei 24 motivi di appelloproposti dalla contribuente , riassunti alle pp. da 3 a 5 della sentenza, e delle controdeduzioni dell’ADER, ha esaminato detti motivi, a lle p p . da 7 a 9 della sentenza , adottando una motivazione che esprime un proprio autonomo processo di costruzione del convincimento ed un percorso argomentativo sufficientemente comprensibile; - del tutto inammissibile per mancanza di specificità è poi la parte della doglianza con la quale lamenta il mancato esame e l’omessa pronuncia di “ 2 4 motivi specifici di impugnazione alla sentenza di primo grado formulati dalla ricorrente nell’atto di appello ”, non essendo neppure chiaro se la ricorrente intendeva denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., o una omessa pronuncia; - entrambi sarebbero comunque inammissibili perché non sono stati prospettati secondo le prescrizioni e i principi più volte indicat i da questa Corte in tema di deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 28072/2021 cit.)e di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez.

U. n. 8053/2014); - con il quindicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., per ultrapetizione ed omessa pronuncia, in quanto “non vi è corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ” e perché “non sono evincibili in modo compiuto le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato né la sequenza, anche processuale, che ha dato luogo alla decisione impugnata.

Le omissioni testé evidenziate si pongono in contrasto con la citata previsione dell’art. 36 co.2 lett.2) e 3) che, a loro volta, riverberano effetti sulla lett.4) afferente la motivazione”; - con il sedicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata, non avendo la CTR esaminato i motivi posti a fondamento dell’impugnazione e non essendosi espressa su tutte le eccezioni e domande proposte dal contribuente; - entrambi i motivi, che per connessione vanno esaminati unitariamente, s ono inammissibili per difetto di specificità, non avendo la contribuente indicato i motivi e le eccezioni in ordine alle quali vi sarebbe stata omessa motivazione o omessa pronuncia né gli atti processuali nei quali tali censure sarebbero state sollevate; - con riferimento al sedicesimo motivo, poi, si tratta in ogni caso di censura palesemente infondata, posto che la sentenza impugnata è graficamente esistente, rende percepibile il fondamento della decisione, reca argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez.

U. n. 22232/2016), per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014); - in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19411/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate - riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 417/11/2022, depositata il 31.01.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Roma , previa parziale declaratoria di difetto di giurisdizione, rigettava il ricorso proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]: Tributi-Avviso d’iscrizione ipotecaria- Questioni. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria, relativa a varie cartelle di pagamento riguardanti tributi, notificate alla predetta società “quale responsabile in solido con la società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] per effetto dell’atto di scissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” e riguardanti debiti della società scissa; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio rigettava l’appello propostodalla società, osservando, per quanto qui rileva e in sintesi, che: - andava respint a , in quanto infondata, l’eccezione riguardante la asserita invalidità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a.) mediante un avvocato del libero foro; - il giudice di primo grado aveva correttamente disatteso la censura riguardante la necessità della previa notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, posto che l’iscrizione di ipoteca ha natura cautelare e non costituisce un atto di espropriazione forzata, sicché detta disposizione non è alla stessa applicabile; alla contribuente era stata peraltro notificata in precedenza una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; -andavano rigettati anche i motivi relativi alla mancata specificazione dei dati catastali del valore degli immobili oggetto dell'iscrizione di ipoteca, non essendo previste tali indicazioni ai fini della validità dell'atto; - erano inammissibili tutti i motivi afferenti alla pretesa impositiva e alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, in quanto si trattava di questioni che non potevano essere esaminate nel giudizio riguardante l’iscrizione di ipoteca, avendo peraltro l’ appellante riconosciuto l'avvenuto ricevimento delle cartelle di pagamento in questione, tanto da averle impugnate in separati giudizi, così come avevaimpugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e, dunque, dette questioni po tevano essere esaminate soltanto in quelle sedi, mentre nel giudizio riguardante l’iscrizione ipotecaria potevano trovare ingresso solo le censure concernenti vizi propri dell'atto impugnato; - anche le osservazioni sulla sottoscrizione dell'atto non potevano essere condivise, non essendovi dubbi sulla provenienza dell'atto dal concessionario della riscossione; - la questione della incompetenza territoriale del concessionario era inammissibile, in quanto si trattava di questione nuova, proposta per la prima volta in appello, e comunque infondata, dato che la società contribuente aveva sede in Roma; - era infondata l’eccezione relativa alla nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto asseritamente afferente a beni strumentali, in quanto non sussiste detto limite per l'iscrizione ipotecaria, non essendo attodi esecuzione forzata; - priva di pregio era la questione dell'asserita tardività della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione S.p.a., essendo avvenuta entro il ventesimo giorno antecedente all'udienza di trattazione come consentito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, sicché non si è determinata alcuna inammissibilità della produzione documentale della resistente, peraltro limitata al solo estratto di ruolo; - l’eccezione di prescrizione dei crediti era inammissibile perché non proposta con il ricorso introduttivo, ma solo in appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; - da respingere era anche la censura sulla produzione di copie fotostatiche da parte dell’agente della riscossione, sia perché non vi è stata tale produzione sia perché la stessa non è comunque vietata secondo la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, peraltro, è del tutto invalido il generico disconoscimento affidato e una mera clausola di stile, al di fuori di qualsivoglia formalità a tal fine prevista; - infondata era la censura sulla mancata specificazione del calcolo degli interessi, dato che si tratta degli interessi di mora, successivi all'emissione delle cartelle di pagamento, fissati per legge e agevolmente calcolabili sulla base dei tassi correnti; -non andava accolto neppure il motivo concernente l'aggio spettante al concessionario, in quanto i relativi importi trovavano la causa nell'esigenza di remunerare i costi organizzativi, sicché non si configurano quale pretesa fiscale (Cass. n. 3416/2020); - la contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi e a due motivi formulati in via preliminare, illustratocon memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo formulato in via preliminare, denominato “A” “error in procedendo”, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in quanto non si è pronunciata “su punti decisivi della controversia generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”, avendo “omesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmente esposte nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello”; - con il secondo motivo formulato sempre in via preliminare, denominato “B” “error in iudicando”, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto “i giudici non hanno preso in esame la questione prospettatagli e così facendo hanno confermato la tesi dell'appellante, basate tutte su presunzioni e non hanno tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente nel corso del giudizio”; -va premesso che i predetti “motivi” rappresentano una mera sintesi dei successivi motivi di ricorso, essendo generici e dovendosi considerare inammissibile il generico richiamo ai motivi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello a p. 5del ricorso per cassazione; - ciò posto, c on il primo motivo di ricorso , il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’ADER si era illegittimamente avvalsa sia nel giudizio di primo grado che in appello di un avvocato del libero foro; -il motivo è infondato; - secondo il recente orientamento di questa Corte, con riferimento al patrocinio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, è stato chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate – Riscossione, salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato, di quest'ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. Sez. U. n. 30008/2019; Cass. n. 3864/2021; Cass. n. 16314/2021); -si è osservato, in particolare, che, secondo la suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (Cass.n. 20646/2020; Cass. n. 19448/2020), in conformità al fatto che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e la legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992; pertanto, se la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass. n. 20628/2015), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'Agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 25625/2018; Cass. n. 23304/2024, in motivazione); - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che le medesime cartelle di pagamento, sottese all’impugnata comunicazione, erano state notificate anche ad altri soggetti d’imposta, nella qualità di coobbligati in solido (la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA].), per effetto dell’atto di scissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e riguardavano la [OSCURATO:SOCIETA].; lamenta altresì che la CTR (e la CTP in primo grado) non si è pronunciata sulla richiesta presentata del concessionario della riscossione di integrazione del contraddittorio con gli Enti creditori; -il motivo è infondato; -secondo l’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono parti del processo tributario di primo e secondo grado, oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto; - poiché per l’individuazione della parte resistente rileva la correlazione tra la legitimatio ad causam e l’emissione dell’atto impugnato, la legittimazione passiva del concessionario sussiste, ai sensi dell’art. 10 cit., nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di un atto allo stesso direttamente riferibile; - nella specie, è stato impugnat o l ’avviso di iscrizione ipotecaria, la cui emissione riguarda l’attività tipica dell’agente della riscossione, in virtù della dissociazione tra titolarità ed esercizio dell’azione esecutiva; l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione complessivamente volta alla riscossione dei crediti tributari e, in quanto tale, è l’unico legittimato passivo necessario, non vertendosi in ipotesi di azione recuperatoria, come la stessa ricorrente sottolinea in memoria, dando conto della pendenza dei ricorsi concernenti le cartelle prodromiche (Cass. n. 27369/2025); -giova osservare, a quest’ultimo riguardo, che, a norma degli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale l’agente per la riscossione «procede a espropriazione forzata» e «può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore», purché sia «inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento», senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (in termini, da ultimo, Cass. n. 15567/2025); -né sussiste, nella specie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra le varie società coobbligate a seguito dell’operazione di scissione, le quali possono comunque intervenire o essere chiamate nel giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell’obbligazione tributaria, essendo tutte parti del rapporto sostanziale controverso (cfr. in motivazione, Cass. n. 31591/2018 e n. 24037/2025, nonché Corte cost. n. 90/2018, punto 11); - con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 del d.P.R. n. 602/73 e 77 del d.P.R n. 602/1973, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato la nullità dell’avviso impugnatoin quanto non preceduto dalla previa notificazione dell’intimazione di pagamento; -il motivo è infondato; - su punto va ribadito che l 'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazionedi cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 19667/2014 e Cass. n. 9817 /2024 ); laddove nel caso in esame il contraddittorio è stato garantito per mezzo della notificazione di apposita comunicazione preventiva, oggetto di autonoma impugnazione (sull’esito della quale vedi Cass.n. 33947/2025); - con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, difetto di motivazione dell’atto e violazione della l. n. 241 del 1990, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato l’eccezione formulata dalla ricorrente, nel corso del giudizio , di nullità dell’atto impugnato, in quanto gli atti e gli importi indicati nella prodromica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano completamente diversi da quelli successivamente indicati nell’atto impugnato, essendo nella prima indicato un presunto debito di Euro 4.744.130,64, mentre la seconda riporta un presunto debito di Euro 4.820.700,52, mancando del tutto i caratteri di certezza, liquidità e definitività del preteso credito e, quindi, la sussistenza di un valido contraddittorio endoprocedimentale e di idoneo titolo esecutivo quale presupposto per l’iscrizione ipotecaria; denuncia, inoltre, la nullità dell’atto impugnato e della prodromica comunicazione preventiva perché non contenenti l’identificazione degli immobili e il loro valore venale in comune commercio anche tramite valutazioni OMI, né la rendita catastale; eccepisce, quindi, la nullità dell’atto impugnato, in quanto non firmato e privo di motivazione; - il motivo è inammissibile, per novità della questione, nella parte in cui lamenta la diversità degli importi indicati, rispettivamente, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e nell’avviso di iscrizione ipotecaria; - al riguardo occorre ribadire che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. n. 17041/2013; Cass. n. 20712/2018) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430/2018); - dalla sentenza impugnata non risulta che il motivo sia stato proposto fin dal ricorso introduttivo (non compare, peraltro, neanche fra le censure proposte in appello come analiticamente enumerate alle pagine da 3 a 5 della narrativa della sentenza impugnata), né la contribuente ha indicato l’atto con il quale detta censura è stata sollevata; - il motivo è infondato nella parte in cui deduce la carenza di motivazione dell’iscrizione ipotecaria e, in particolare, la mancata indicazione degli immobili che saranno oggetto della successiva iscrizione e del loro valore; - premesso che l’avviso di iscrizione, allegato al ricorso per cassazione, contiene l’indicazione degli immobili interessati dal provvedimento cautelare, per quanto riguarda il loro valore, questa Corte ha già precisato che, con riferimento all’avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, questo non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77 (Cass. n. 36000/2021; per la specificazione che la norma fa riferimento al valore per il quale viene iscritta l’ipoteca e nonal valore complessivo dei beni immobili sui quali l’agente per la riscossione ha iscritto ipoteca, vedi Cass. n. 29111/2025); - p er valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria non è, infatti, necessaria l'indicazione del valore dell'immobile - e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. cit., tale valore è determinato - essendo, invece, sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell'immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l'importo indicato dall'art. 77, comma 1 bis, d.P.R. cit., essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.P.R. cit., qualora l'importo di detto credito non superi il 5% di quello dell'immobile (Cass. n. 24258/2014; n. 22630/2017; n. 30962/2021); - con riferimento all’asserito difetto di motivazione dell’avviso impugnato la censura è infondata, posto che, trattandosi di un atto della procedura di riscossione, essendo la società già a conoscenza delle cartelle prodromiche, che ha impugnato, è sufficiente l’indicazione riguardante l’atto presupposto di cui quello impugnato dà esecuzione e l’ammontare dell’importo richiesto; - privo di pregio è anche il rilievo sulla mancanza di firma dell’atto impugnato, in quanto non considera che nella riscossione coattiva delle imposte, l'avviso di iscrizione ipotecaria, proveniente dall'agente della riscossione, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 31604/2019in tema di atto di pignoramento dei crediti verso terzi); - con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel respingere l’eccezione di nullità dell’atto impugnato, in quanto eseguito dal concessionario fuori dal proprio ambito territoriale (provincia); - il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rilevato non solo l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del concessionario, avendo la contribuente sede in Roma, ma anche l’inammissibilità della stessa, essendo stata proposta per la prima volta in appello(punto 1.6) ; - la ricorrente non si confronta con la decisione dei giudici di appello limitandosi a sostenere che i beni immobili oggetto della illegittima iscrizione ipotecariasono ubicati ad Avezzano (AQ); - con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 69/2013 “cosiddetto decreto del fare”, convertito con l. n. 98/2013, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità dell’atto impugnato, in quanto i beni sui quali è stata iscritta ipoteca sono beni strumentali all’attività di impresa (beni merce) e sugli stessi, quindi, è esclusa per legge la possibilità di iscrivere ipoteca; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la contribuente spiegato le ragioni per le quali i beni in questione (che la ricorrente chiama, indifferentemente, “beni – merci” e “beni strumentali”) dovevano ritenersi strumentali e comunque perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato che per l’iscrizione ipotecaria, non sussisteva il limite denunciato, non essendo atto di esecuzione forzata; d’altronde, anche la novella dell’art. 62 del d.P.R. n. 602/1973, che richiama i beni contemplati dall’art. 515 cod.proc.civ., si riferisce pur sempre a “disposizioni particolari in materia di espropriazione”, in quel caso mobiliare; -con il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato la censura sulla tardiva costituzione in giudizio dell’agente della riscossione , in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, in entrambi i gradi del giudizio di merito, con conseguente “inutilizzabilità delle difese compresa la documentazione prodotta, tra l'altro neanche elencata nel fascicolo processuale telematico e, quindi, la mancanza di contestazioni alle eccezioni sollevate ai sensi dell'art.115 del c.p.c.”; -il motivo è infondato, in quanto nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 4619/2025; n. 12672/2025); - con l’ottavo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 3 comma 3 della l. n. 241/90 e 7 della l. n. 212/2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancata prova del credito, il cui onere gravava sull’Ufficio, dato che alla contribuente non era stato notificato alcun atto prodromico alle cartelle di pagamento, sottese all’atto impugnato ed emesse nei confronti di un altro soggetto, essendosi l’agente della riscossione limitato a produrre gli estratti di ruolo intestati ad altro soggetto; lamenta , poi, che le cartelle di pagamento, indicate nella iscrizione ipotecaria e notificate alla contribuente dopo ben quattro anni dall’atto di scissione , costituivano per la stessa il primo atto notificato e, pertanto , avrebbero dovuto essere motivate come di un atto impositivo; rileva che gli estratti di ruolo prodotti dall’agente della riscossione non sono intestati ad alcun contribuente, non sono sottoscritti e recano un importo diverso da quello indicato nelle cartelle; eccepiva, inoltre, la nullità dell’atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici; -il motivo è inammissibile; - sul punto occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale,«In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamenteimpugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartellaesattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore; ne consegue che l'eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi alcuna contestazione in proposito» (Cass. n. 21123/2011; Cass. n. 25270/2017; Cass. n. 27749/2024); -la censura non si confronta la motivazione della sentenza impugnata che ha statuito come le doglianze sulla pretesa fiscale non erano oggetto del presente giudizio, che riguarda va l’avviso di iscrizione ipotecaria, avendo la contribuente riconosciuto, peraltro, di avere ricevuto le sottese cartelle di pagamento e di averle, a sua volta, impugnate in separati giudizi; - parimenti inammissibile, per difetto di specificità, è anche la ulteriore censura sulla genericità degli estratti di ruolo e sulla loro mancata sottoscrizione, essendo comunque sufficiente la loro certa riconducibilità all’agente della riscossione; - inammissibile per genericità e comunque infondata è la doglianza sulla mancata allegazione all’avviso impugnato degli atti prodromici, considerato che la società ha impugnato sia le cartelle, sia la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria; - con il nono motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 cod. civ., 5 d.l. n. 953/82, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 2/86, convertito dalla l. n. 60/86, nonché degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 e 2948, n. 4, cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente respinto l’eccezione sulla prescrizione quinquennale del credito tributario e, in particolare, degli interessi e delle sanzioni, nonchésulla decadenza dell’ADER; - il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato come l’eccezione di prescrizione non era stata proposta con il ricorso introduttivo, ma solo in appello e, quindi, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992(punto 1.14); - con il decimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la documentazione prodotta dal concessionario della riscossione non aveva alcuna valenza probatoria, essendo stati prodotti solo gli estratti di ruolo, mentre andavano depositate in originale le cartelle di pagamento e le relative notifiche, anche perchéle cartelle non erano state emesse nei confronti della contribuente, ma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed erano state notificate alla ricorrente applicando sulle stesse una etichetta autoadesiva con la sola indicazione della denominazione della ricorrente qualificandola coobbligata, senza alcuna motivazione, senza allegare le copie delle notifiche effettuate nei confronti degli altri presunti coobbligati; aggiunge che la CTR non ha verificato la rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento; -il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, visto che le cartelle di pagamento sono state impugnate in separati giudizi, come ha precisato la stessa ricorrente a p. 1 e 2 del ricorso; - il motivo è comunque inammissibile , per difetto di specificità, con riferimento alla asserita irrituale notificazione delle cartelle di pagamento, sottese all’atto impugnato, non avendo riportato, nel testo del ricorso per cassazione, gli elementi necessari per fare comprendere il vizio denunciato, né comunque allegato gliatti relativi al procedimentonotificatorio; - con l’undicesimo motivo lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla mancata indicazione della metodica del calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati gli interessi, gli interessi di mora e le sanzioni; - il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata secondo la quale gli interessi di mora, successivi all'emissione delle cartelle di pagamento, sono fissati per legge e agevolmente calcolabili sulla base dei tassi correnti (punto 1.15) ; la decisione è, peraltro, conforme ai principi fissati in relazione alla motivazione della cartella di pagamento che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo (Cass., Sez. U . , n. 22281/2022); - con il dodicesimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 17 del d.lgs. n.112/99 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione riguardante l’ammontare dei compensi di riscossione, indicati nelle cartelle di pagamento , pari a circa 398.000,00 euro, in quanto “non in linea con l’attività dell’ADER in senso generale, chenella fattispecie, si è limitata a notificare solo ed esclusivamente a mezzo posta n. 20 cartelle di pagamento emesse nei confronti di un altro soggetto giuridico, applicando sul frontespizio una etichetta autoadesiva con la ragione sociale della ricorrente ” , ricadendo sull’agente della riscossione l’onere di provare la reale attività eseguita; - il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendosi la CTR pronunciato sulla questione dell’aggio, affermando che lo stesso era giustificato dall’esigenza di remunerare i costi organizzativi e non costituiva una pretesa fiscale (punto 1.16); -il motivo è ad ogni modo infondato; - questa Corte ha chiarito, con riferimento alla disciplina ratione temporis vigente, che l'aggio imposto per la riscossione non ha natura sanzionatoria, ma retributiva, derivante dalla sua funzione di compenso per l'attività esattoriale del soggetto incaricato (ex plurimis, Cass. n. 3524/2018; Cass. n. 1311/2018), e che “a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione ex lege del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica, strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore" (Cass. n. 27650/2020). Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha confermato che "sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate ... in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio. Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore" (Corte cost. n. 120/2021); - attesa la portata puramente remuneratoria dell’aggio, la sua determinazione è sottratta ai limiti imposti dal principio della capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione, nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà e non irrazionalità della scelta legislativa, tanto dei criteri di quantificazione, quanto dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti; - i n particolare, come ha già osservato questa Corte, la previsione legale di un aggio risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione e tale connotazione funzionale è rimasta invariata nel tempo, nonostante i mutamenti che hanno interessato la configurazione del sistema di gestione della riscossione dei tributi, atteso che l'imposizione di un corrispettivo esattoriale è storicamente correlata all'esigenza di compensare la traslazione del rischio connessa all'affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati nelle forme della concessione di pubblico servizio, per cui non può ravvisarsi un vincolo di correlazione biunivoca tra il quantum del corrispettivo dovuto e l'attività esattoriale specificamente prestata, ed essendo l'aggio finalizzato non tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato della riscossione, ma a coprire i costi complessivi del servizio, nell'ottica di una gestione dello stesso secondo criteri di economicità e di efficienza (Cass. n. 27650/2020; Cass. n. 17728/2025); - la Corte costituzionale ha anche recentemente confermato la legittimità costituzionale della disciplina riguardante l’aggio e gli oneri di riscossione, ratione temporisvigente, e dell’art. 1, comma 17, della l. n. 234 del 2021, che ha disposto la non applicabilità della nuova formulazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 ai carichi affidati fino al 31.12.2021(C. cost. n. 46/2025); -con il tredicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato tutti i motivi di appello e la documentazione versata dalla contribuente nel fascicolo processuale nel corso del giudizio e per non avere posto a fondamento della decisione le prove offerte dalla contribuente e non specificatamente contestate dall’Ufficio che non ha contestato neppure i motivi di fatto e di diritto dedotti dall’appellante e non ha indicato le prove di cui intendeva avvalersi, sicché i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere provati i fatti non contestati; - il motivo è inammissibile perché, sebbene formalmente proposto come violazione di legge, contesta nella sostanza una omessa pronuncia, senza dimostrare, per un verso, come il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (ex plurimis, Cass. n. 28072/2021); -il motivo è anche infondato nella parte in cui eccepisce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., atteso che detto principio, che opera anche nel processotributario, deve, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass. n. 7127/2019; Cass.n. 19806/2019); - con il quattordicesimo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4cod. proc. civ., 36 e 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 cod. proc. civ., censurando la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado e l’omesso esame di 24 motivi formulati dalla ricorrente nell’atto di appello; -la doglianza sulla motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è infondata, dovendosi evidenziare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 23997/2022; n. 2397/2021); - nel caso di specie si è verificata questa ultima evenienza, poiché la CTR, dopo avere illustrato il contenuto della sentenza impugnata ( “ I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: 1. preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività nella proposizione del ricorso formulata dall'Agente della Riscossione, in quanto l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 097201520900000903007 è stato notificato in data 4.05.2016 e la notificazione del ricorso è stata effettuata in data 1.07.2016; 2. fondata si appalesa l'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09720100314847530501, n. 09720110026269927501, n. 09720120065828365501 (in relazione al ruolo n. 2012/0006680), n. 09720120155537680501, n. 09720120307224728501 e n. 09720130280630145501, aventi ad oggetto crediti relativi a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada ex legge n. 689/1981, che rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice Ordinario, innanzi al quale il ricorrente potrà riassumere il processo entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; 3. nel merito va respinta la censura di illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria derivante dalla illegittimità degli atti ad esso presupposti in quanto: - con la sentenza n. 27013/2017 di questa C.T.P., Sezione n. 3, è stato rigettato il ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento sottese; - con la sentenza n. 6191/2017 di questa C.T.P., Sezione n. 7, è stato rigettato il ricorso proposto avverso ulteriori cartelle di pagamento; - con la sentenza n. 15839/2017 di questa C.T.P., Sezione n. 1, è stato rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 4. parimenti non merita accoglimento la censura di nullità dell'atto gravato per inesistenza della notificazione avvenuta a mezzo posta, stante l'orientamento giurisprudenziale espresso nel senso che la cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario; 5. va, altresì, disattesa la censura di carenza di motivazione dell'ipoteca impugnata, posto che il contribuente è stato messo in condizione di conoscere la pretesa impositiva e considerato che, trattandosi di atti esecutivi regolarmente preceduti da atti di accertamento, non necessitano della indicazione di alcuna motivazione, essendo la stessa già conosciuta dal contribuente, ma debbono soltanto contenere alcune indicazioni essenziali riguardo all'atto presupposto cui si dà esecuzione e alla natura ed del debito richiesto; 6. priva di pregio è la censura di carenza di allegazione degli atti prodromici, non prevista da alcuna norma; 7. va respinta anche la doglianza dell'omessa notificazione della intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, che deve essere notificata nel caso in cui sia passato più di un anno dalla notificazione della cartella esattoriale solo come presupposto per procedere ad esecuzione, mentre l'iscrizione ipotecaria è un mero atto di natura cautelare; 8. infondata, infine, si appalesa la censura di nullità dell'ipoteca riferita - ad avviso del ricorrente - a beni strumentali, in quanto l'iscrizione ipotecaria non rappresenta un atto di espropriazione forzata.”), dei 24 motivi di appelloproposti dalla contribuente , riassunti alle pp. da 3 a 5 della sentenza, e delle controdeduzioni dell’ADER, ha esaminato detti motivi, a lle p p . da 7 a 9 della sentenza , adottando una motivazione che esprime un proprio autonomo processo di costruzione del convincimento ed un percorso argomentativo sufficientemente comprensibile; - del tutto inammissibile per mancanza di specificità è poi la parte della doglianza con la quale lamenta il mancato esame e l’omessa pronuncia di “ 2 4 motivi specifici di impugnazione alla sentenza di primo grado formulati dalla ricorrente nell’atto di appello ”, non essendo neppure chiaro se la ricorrente intendeva denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., o una omessa pronuncia; - entrambi sarebbero comunque inammissibili perché non sono stati prospettati secondo le prescrizioni e i principi più volte indicat i da questa Corte in tema di deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 28072/2021 cit.)e di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014); - con il quindicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., per ultrapetizione ed omessa pronuncia, in quanto “non vi è corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ” e perché “non sono evincibili in modo compiuto le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato né la sequenza, anche processuale, che ha dato luogo alla decisione impugnata. Le omissioni testé evidenziate si pongono in contrasto con la citata previsione dell’art. 36 co.2 lett.2) e 3) che, a loro volta, riverberano effetti sulla lett.4) afferente la motivazione”; - con il sedicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata, non avendo la CTR esaminato i motivi posti a fondamento dell’impugnazione e non essendosi espressa su tutte le eccezioni e domande proposte dal contribuente; - entrambi i motivi, che per connessione vanno esaminati unitariamente, s ono inammissibili per difetto di specificità, non avendo la contribuente indicato i motivi e le eccezioni in ordine alle quali vi sarebbe stata omessa motivazione o omessa pronuncia né gli atti processuali nei quali tali censure sarebbero state sollevate; - con riferimento al sedicesimo motivo, poi, si tratta in ogni caso di censura palesemente infondata, posto che la sentenza impugnata è graficamente esistente, rende percepibile il fondamento della decisione, reca argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U. n. 22232/2016), per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U. n. 8053/2014); - in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della