Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09817/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1395 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , do- miciliatopresso l a Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA]- LIAS.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Oggetto:comunicazione iscrizioneipotecaria presentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: avv.stefa- [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliata in Roma, via Cola diRienzo 180 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Si- cilia,sez. staccata di Messina, n.1824/27/2015 depositata il 4 mag- gio2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Messina, è stato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 374 / 5 /1 3 della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Messina , che aveva a sua volta rigettato i l ricors o propostodal contribuente, avverso l’ avvis o di iscrizione ipotecaria n. 72687/2010su immobili di proprietà relativa ad IVA non pagata per euro98.571,66. 2.Dalla sentenza impugnata in questa sede si apprende che i l con- tribuentein primo grado ha censurato la nullità dell'atto impugnato permancata notifica delle intimazioni di pagamento ai sensi dell’ art. 50del d. P . R . 6 0 2/1973 e delle relative cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria div e nute definitive . Il ricorrente d educeva inoltre, quali ulterioricause di nullità dell ’ iscrizione ipotecaria , il fatto che avesse ad oggetto un bene i mmobile vincolato in quanto facente parte di fondo patrimoniale destinato unicamente ai bisogni della famiglia, oltre al l ’ inesistenza della notifica della opposta ipoteca, all’ omessa indicazione del valore catastale degli immobili e delle modalità di calcolodegli interessi dovuti , nonché al la carenza di motivazione e allegazionedell’ iscrizione, anche la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990e l’ intervenuta prescrizione.Ilgiudice di prime cure rigettava il ricorso , decisione confermata in ognisua parte dal giudice d’appello . 3.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa cinque motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia concontroricorso. Consideratoche: 4. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – lamenta la v iolazione e falsa applica- zionedel d . l gs. n .546 del 1992, art. 36 e degli artt . 132 e 276 cod . proc.civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., comma 6 da partedella sentenza impugnata , la cui motivazione sarebbe inidonea arendere comprensibili le ragioni della decisione, e farebbe semplice rinvioal contenuto del la sentenza del giudice di prime cure. 5.Il motivo , che per errore non riporta i l pertinente paradigma pro- cessuale,ossia il n.4 e non il n.3 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ.,è infondato. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la motivazione è solo ap- parente, e la sentenza è nulla perch é affetta da " error in proce- dendo",solo quando, bench é graficamente esistente, non renda, tut- tavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante ar- gomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) . Inoltre, l a riforma disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie l’argomentare della CTRnon si colloca al di sotto del minimo costituzionale, avendo alle pagg.4-6della sentenza espresso una chiara ratio decidendi artico- latasu più profili, non facendo semplicemente rinvio per relationem alladecisione di primo grado, ma motivando in modo logico sia su questionipreliminari come i l previo avviso di intimazione di iscrizione diipoteca ex art.50 comma 2 d.P.R. n.602/73 e la notifica delle car- telle di pagamento sottese all’iscrizione, sia nel merito, quanto al rapporto tra iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale nel caso di specie. 6.Con il secondo motivo il ricorrente – in relazione a ll’art.360 primo commann.3 e 5 cod. proc. civ. – denuncia la v iolazione e falsa ap- plicazionedegli artt. 50 e 77 d .P.R. n.602/73 nonché l’o messa mo- tivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti , avendo la CTR mancato di riconoscereche l'iscrizione ipotecaria dev ’ essere preceduta sia dalla notificadi un atto di intimazione di pagamento sia dalla comunica- zione preventiva di ipoteca . In particolare, l ’adempimento di cui all’art.50comma 2 d .P.R. n.602/73 sarebbe necessario anche in re- lazione a cartelle di pagamento per le quali non è decorso l'anno dallaloro notifica, per il principio dell'indivisibilità dell'ipoteca. 7.La doglianza è in ammissibile, per più concorrenti ragioni . 7.1.Il motivo è precluso per doppia conforme con riferimento al pro- spettato vizio motivazionale. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata perquanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il col- locamentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, conil connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Parte contribuente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse. 7.2.In secondo luogo, come eccepito in controricorso, la censura è inammissibile in primo luogo perché dalla lettura della sentenza e delricorso non risulta che in appello fosse stata posta la questione dellanecessità di notifica al proprietario dell'immobile di una comu- nicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pa- gamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sa- rebbestata iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 ( a rt.77 comma 2 bis d.P.R.n.602/73), ma solo la diversa questione dell’adempimento di cuiall’art.50 comma 2 d.P.R. n.602/73 ai fini dell’iscrizione ipoteca- riadell’art.77 cit. . Ai sensi dell ’art.50 comma 2 , se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di paga- mento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, daeffettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso checontiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Inoltre, ulteriore profilo di inammissibilità, il comma2 bis è stato introdotto dall’articolo 7 del decreto - legge del 13/05/2011n. 70, successivamente alla notifica dell’iscrizione ipo- tecariaalla base del presente processo, intervenuta il 21.2.2011 . 7.3.Per il resto, la decisione della CTR è conforme alla consolidata giurisprudenzadella Corte, secondo cui l 'iscrizione ipotecaria previ- stadall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce attodell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura al- ternativaall'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere ef- fettuataanche senza la necessità di procedere alla notifica dell'inti- mazionedi cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la qualeè prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass.Sez. U , sentenze nn.19667 e 19968 del 18/09/2014) . Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidato principiodi diritto. 8. Con il terzo motivo di ricorso , dedotto in relazione all’art.360 primocomma nn.3 e 5 cod. proc. civ. , il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dell'art.77 del d. P . R . n.602/73 , nonché l’o messa motivazione circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti , con riferimento alle circostanze che dimo- strerebbero l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene facente partedel fondo patrimoniale costituito dal ricorrente e dal coniuge, in particolare la data di costituzione del fondo e anche del nucleo familiare,a fronte della data anteriore in cui sono sort i i debito tri- butari. 9.Il quarto motivo del ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. , censura la v iolazione e falsa applicazione degli artt.169 e 170 c od . c iv . e dell'art. 77 del d. P . R . n.602/73 , nonché l’omessamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giu- dizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto al costi- tuitofondo patrimoniale , i cui beni sono aggredibili dai creditori solo perdiritti sorti per il soddisfacimento dei bisogni familiari , mentre le lecartelle di pagamento in forza delle quali è stata iscritta l'ipoteca risalgonoad epoca anteriore alla costituzione del fondo . 10.I motiv i terzo e quarto , articolati secondo una medesima logica, possonoessere esaminati congiuntamente e sono affetti da concor- rentiprofili di inammissibil ità . 10.1.Innanzitutto, con riferimento al prospettato vizio motivaz i onale in entrambe le censure opera la doppia conforme secondo quanto giàchiarito in dipendenza del secondo motivo , non avendo il ricor- rentené allegato né dato prova del fatto che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appellosiano state tra loro diverse . 10.2.Quanto poi all e dedott e violazione di legge, non è dirimente il meroprofilo cronologico costituito dall’anteriore sorgere del debito e notificadelle cartelle di pagamento, a fronte della successiva costi- tuzionedel fondo patrimoniale o anche del lo stesso nucleo familiare . Infatti,in tema di riscossione coattiva, la giurisprudenza consolidata della Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20998/2018 conforme Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 1318/2022) è nel senso che l'iscrizione ipotecariadi cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anchesui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicatedall'art. 170 cod. civ. . In sintesi, l’iscrizione è legittima se l'obbligazionetributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o seil titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravandoin capo al debitore opponente l'onere della prova non solo dellaregolare costituzione del fondo patrimoniale , e della sua oppo- nibilitàal creditore procedente, ma anche della circostanza che il de- bito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avutoriguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dallanatura della stessa . 11.Tale fatto è stato valutato dalla CTR , che ha motivatamente ri- tenuto che il contribuente non ha dato prova dell a conoscenza in capo al creditore dell 'estraneità ai bisogni dalla famiglia dei debiti fiscali inerenti alla propria attività lavorativa , e non è ammissibile unarivalutazione in sede di legittimità dell’apprezzamento motivato del giudice del merito, nei termini proposti. D eve ribadirsi che i n temadi ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamenteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione ( ex multis , Cass. n. 26110 del 2015). Inoltre,con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementidi valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'ap- prezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legitti- mità,dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui re- sta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a di- mostrarei fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). In ul- tima analisi l e censur e in disamina, anche con riferimento alle de- dotte violazioni di legge, sono chiaramente dirett e ad ottenere un nuovo apprezzamento delle circostanze fattuali già esaminate dal giudiced’appello alle pagg.4 e 5 della sentenza impugnata . 12. Il quinto motivo articolato dal contribuente, agli effetti dell’art.360primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. , censura la viola- zionee falsa applicazione delle medesime previsioni dei motivi pre- cedenti, e dunque degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dell'art. 77 del d.P.R.n.602/73, nonché l’omessa motivazione circa un fatto contro- versoe decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, contestando l’inciso della sentenza che motiva il rigetto dell'appello « poichéla ipoteca legale iscritta era atto avente natura efinalità cautelare e non di esecuzione » ,ritenendola incoerente con la premessa che « l'iscrizione dell'ipoteca è possibile solo per quei debitivenuti in essere per scopi direttamente legati all'esigenza della famiglia » . 13.Il motivo è infondato. Non sussiste l’incoerenza denunciata, per- ché è pacifico che l 'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 non costituisc e atto dell'espropria- zioneforzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecu- zione forzata vera e propria (Cass. Sez. U , Sentenza n. 19667/2014). È per tale ragione che l’iscrizione può essere effet- tuataanche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intima- zionedi cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato. Inoltre,anche con riferimento al fondo patrimoniale (ragionando da (Cas.Sez. 5 - , Sentenza n. 13618/2018), l’eventuale vincolo di de- stinazionegravante sugli immobili, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignora- mento,e non anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione,avente effettivamente funzione di garanzia e di cau- tela. Le due proposizioni usate dal giudice d’appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro , conconseguente reiezione del mezzo di impugnazione . 14. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza
Sentenza Cassazione n. 09817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris