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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21757/2026

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tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2910 contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2227/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 3223/2021;Numero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2227, la Corte d’appello di Romaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] avversola sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorsodi quest’ultima società, volto ad ottenere la declaratoriad’illegittimità delle note di rettifica, relative ai periodi meglioindicati in ricorso, e al conseguente avviso d’addebito, relativoalla revoca degli sgravi fruiti nell’assunzione di dipendenti, perle irregolarità contributive che avevano determinato l’emissionedi un DURC negativo.Il tribunale rigettava il ricorso sul rilevo che la regolaritàcontributiva presuppone non solo l’assenza di debiti contributivisuperiori a € 150, ma anche che le denunce retributiveobbligatorie siano state trasmesse correttamente nei termini dilegge, così da consentire all’ente previdenziale di verificare lacorrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato, mentrenella specie, la società datrice non aveva provveduto all’inviodel flusso Uniemens nel termine decadenziale di 15 gg, comerichiesto dall’Inps.La Corte d’appello, al contrario, ha accolto il gravame dellasocietà in quanto ha ritenuto che il rilascio del DURC erasubordinato soltanto alla regolarità degli obblighi dicontribuzione previdenziale e all’assenza delle violazioni dellenorme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e chenella specie la regolarità dei pagamenti dei contributi erasussistente e, anche se l’Inps non era stato posto in condizione(tramite l’invio delle denunce mensili)di eseguire le opportuneverifiche, una volta accertato, anche a posteriori, che gli obblighiprevidenziali erano stati assolti nella misura e nei tempi previsti,Numero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026veniva meno il presupposto dell’irregolarità contributivaN,u mpeeror d i iral ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026mancato rilascio del DURC e la conseguente decadenza daibenefici di legge: in buona sostanza, secondo la Corte d’appello,in mancanza di una chiara previsione di legge, la violazionedell’obbligo formale dell’invio delle denunce mensili, in tantopoteva comportare la perdita del diritto agli sgravi, in quantoespressione di un’effettiva omessa contribuzione.

In sostanza,secondo la Corte d’appello il Durc negativo consegue allairregolarità dei pagamenti - che invece nella specie eranorisultati regolari - e non anche alle irregolarità della condottaprocedimentale del datore di lavoro (che aveva inviatotardivamente i DM/10).Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Ragioni della decisioneCon il ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1 commi 1175e 1176 della legge n. 296/06 e degli artt. 3 comma 2 lett. a) e4 comma 3 del DM 30.1.15, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c..

Sostiene l’Istituto che erroneamente la Corted’appello aveva ritenuto rilevante, ai fini della regolaritàcontributiva, solo la tempestività dell’adempimento degliobblighi contributivi e non anche di quelli ad essa connessi, dicarattere formale.

Nella specie, allorché era stato emessol’invito a regolarizzare, già c’era stato un accertamentodell’irregolarità contributiva (consistente nell’omesso invio diuna denuncia mensile completa), non potendo essere accertatose quanto versato corrispondesse a quanto dovuto, perché leNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026denunce richieste dall’Inps, erano state inviate non solo Noumlterreo d li era ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026scadenze di legge, ma anche oltre il termine previsto di 15 gg.dall’invito a regolarizzare: doveva, pertanto essere evidente chenon vi fosse regolarità contributiva, a prescindere dallacircostanza che vi fosse stato regolare versamento deicontributi, infatti, non era stato rispettato il termine concessoper regolarizzare, dovendo l’Inps essere messo in condizione dipoter controllare preventivamente che i pagamenticorrispondano a quanto dovuto, attività che, nella specie, nonera stato possibile svolgere, neppure dopo il termine di 15 gg..Il motivo è fondato.Va premesso che secondo il costante orientamento di questaCorte, anche di recente ribadito da Cass. n. 9057/2026, Cass.n. 2678/2026 e Cass. 16198/2026, il DURC, quale documentoche certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, èindispensabile per quest’ultimo per poter accedere aqualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce latrasparenza delle operazioni aziendali.La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che pur non essendo attribuito «alrilascio del DURC un valore costitutivo, che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazioneinerente ai rapporti contributivi, che il datore di lavorointrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, cometutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principiosecondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)» tuttavia «il meroNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026possesso del DURC, di per sé solo, non può essere intesNou mceorom di era ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Va poi osservato che di recente questa Corte, definendo unacontroversia analoga, ha affermato « che l’inoltro corretto ecompleto delle comunicazioni relative ai dati retributivi econtributivi di ciascun dipendente costituisce presuppostoindefettibile del controllo demandato all’Istituto.

Ne consegueche l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integraun’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenzadell’integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza didenunce corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoin condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza deiversamenti effettuati» (Cass. 26/05/2026, n. 16338).Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, èincontroverso che la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizioneanche a seguito dell’invito alla regolarizzazione inviatole.Va allora ribadito che il mancato inoltro delle denunce mensili,lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è unairregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celeritàNumero registro generale 28269/2022ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto dellaN umero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 21757/2026regolarità contributiva.Data pubblicazione 25/06/2026Il corretto e completo invio delle comunicazioni relative ai datiretributivi e contributivi di ciascun dipendente costituiscepresupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto,con la conseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltroridonda in una irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciòanche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi (alla lucedelle verifiche successivamente effettuate) si riveli come nellaspecie regolare.

Tanto perché, come anticipato, in mancanza didenunce, corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoin condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza deiversamenti effettuati e tanto basta ad escludere la regolaritàcontributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente chedeve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllodi detta regolarità.

La regolarità contributiva, infatti, è concettopiù ampio rispetto a quello di regolare adempimento nelpagamento della contribuzione, proprio perché rimanda allanecessità, come si è detto, di verificare anche la virtuosità delcontribuente.Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possessodel documento unico di regolarità contributiva, ma ancheall’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio dellecondizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui lafonte primaria fa rinvio.Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisitoper il godimento degli sgravi, non è integrata dal soloNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026pagamento materiale dei contributi, occorrendo anNucmheero di iral ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi,di modo che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termineassegnato con l’invito a regolarizzare preclude senza dubbio lafruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria intervenutasuccessivamente (su quest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157del 2018, 18160 del 2018, 27107 del 2018, 27108 del 2018,24854 del 2022 e 2678 del 2026).Peraltro, in ipotesi, anche laddove fosse mancata lasegnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, daparte dell'INPS, tanto non avrebbe determinato l'inesigibilitàdelle differenze contributive rispetto agli sgravi.

Pur in assenzadello specifico procedimento di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, poi – che,come ritenuto da questa Corte ha natura eccezionale eirregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbia corso,la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018,in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi.Nella specie, poiché la Corte del merito ha correlato lacircostanza della regolarità contributiva al solo versamento deldovuto (peraltro oltre i 15 gg. di cui all’invito ad adempiere),mentre come detto si deve ritenere che rientrano nel concettodi regolarità contributiva anche la correttezza nell’adempimentodegli obblighi formali di comunicazione mensili o periodici, cheNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026consentono all’ente previdenziale di conNturmoelrloa dri era ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026preventivamente che quanto corrisposto dai datori di lavori,corrisponda effettivamente a quanto dovuto, il ricorso deveessere conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinviodella causa alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia eprovveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2910 contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2227/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 3223/2021;Numero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2227, la Corte d’appello di Romaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] avversola sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorsodi quest’ultima società, volto ad ottenere la declaratoriad’illegittimità delle note di rettifica, relative ai periodi meglioindicati in ricorso, e al conseguente avviso d’addebito, relativoalla revoca degli sgravi fruiti nell’assunzione di dipendenti, perle irregolarità contributive che avevano determinato l’emissionedi un DURC negativo.Il tribunale rigettava il ricorso sul rilevo che la regolaritàcontributiva presuppone non solo l’assenza di debiti contributivisuperiori a € 150, ma anche che le denunce retributiveobbligatorie siano state trasmesse correttamente nei termini dilegge, così da consentire all’ente previdenziale di verificare lacorrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato, mentrenella specie, la società datrice non aveva provveduto all’inviodel flusso Uniemens nel termine decadenziale di 15 gg, comerichiesto dall’Inps.La Corte d’appello, al contrario, ha accolto il gravame dellasocietà in quanto ha ritenuto che il rilascio del DURC erasubordinato soltanto alla regolarità degli obblighi dicontribuzione previdenziale e all’assenza delle violazioni dellenorme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e chenella specie la regolarità dei pagamenti dei contributi erasussistente e, anche se l’Inps non era stato posto in condizione(tramite l’invio delle denunce mensili)di eseguire le opportuneverifiche, una volta accertato, anche a posteriori, che gli obblighiprevidenziali erano stati assolti nella misura e nei tempi previsti,Numero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026veniva meno il presupposto dell’irregolarità contributivaN,u mpeeror d i iral ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026mancato rilascio del DURC e la conseguente decadenza daibenefici di legge: in buona sostanza, secondo la Corte d’appello,in mancanza di una chiara previsione di legge, la violazionedell’obbligo formale dell’invio delle denunce mensili, in tantopoteva comportare la perdita del diritto agli sgravi, in quantoespressione di un’effettiva omessa contribuzione. In sostanza,secondo la Corte d’appello il Durc negativo consegue allairregolarità dei pagamenti - che invece nella specie eranorisultati regolari - e non anche alle irregolarità della condottaprocedimentale del datore di lavoro (che aveva inviatotardivamente i DM/10).Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Ragioni della decisioneCon il ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1 commi 1175e 1176 della legge n. 296/06 e degli artt. 3 comma 2 lett. a) e4 comma 3 del DM 30.1.15, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c.. Sostiene l’Istituto che erroneamente la Corted’appello aveva ritenuto rilevante, ai fini della regolaritàcontributiva, solo la tempestività dell’adempimento degliobblighi contributivi e non anche di quelli ad essa connessi, dicarattere formale. Nella specie, allorché era stato emessol’invito a regolarizzare, già c’era stato un accertamentodell’irregolarità contributiva (consistente nell’omesso invio diuna denuncia mensile completa), non potendo essere accertatose quanto versato corrispondesse a quanto dovuto, perché leNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026denunce richieste dall’Inps, erano state inviate non solo Noumlterreo d li era ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026scadenze di legge, ma anche oltre il termine previsto di 15 gg.dall’invito a regolarizzare: doveva, pertanto essere evidente chenon vi fosse regolarità contributiva, a prescindere dallacircostanza che vi fosse stato regolare versamento deicontributi, infatti, non era stato rispettato il termine concessoper regolarizzare, dovendo l’Inps essere messo in condizione dipoter controllare preventivamente che i pagamenticorrispondano a quanto dovuto, attività che, nella specie, nonera stato possibile svolgere, neppure dopo il termine di 15 gg..Il motivo è fondato.Va premesso che secondo il costante orientamento di questaCorte, anche di recente ribadito da Cass. n. 9057/2026, Cass.n. 2678/2026 e Cass. 16198/2026, il DURC, quale documentoche certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, èindispensabile per quest’ultimo per poter accedere aqualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce latrasparenza delle operazioni aziendali.La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che pur non essendo attribuito «alrilascio del DURC un valore costitutivo, che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazioneinerente ai rapporti contributivi, che il datore di lavorointrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, cometutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principiosecondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)» tuttavia «il meroNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026possesso del DURC, di per sé solo, non può essere intesNou mceorom di era ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Va poi osservato che di recente questa Corte, definendo unacontroversia analoga, ha affermato « che l’inoltro corretto ecompleto delle comunicazioni relative ai dati retributivi econtributivi di ciascun dipendente costituisce presuppostoindefettibile del controllo demandato all’Istituto. Ne consegueche l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integraun’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenzadell’integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza didenunce corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoin condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza deiversamenti effettuati» (Cass. 26/05/2026, n. 16338).Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, èincontroverso che la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizioneanche a seguito dell’invito alla regolarizzazione inviatole.Va allora ribadito che il mancato inoltro delle denunce mensili,lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è unairregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celeritàNumero registro generale 28269/2022ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto dellaN umero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 21757/2026regolarità contributiva.Data pubblicazione 25/06/2026Il corretto e completo invio delle comunicazioni relative ai datiretributivi e contributivi di ciascun dipendente costituiscepresupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto,con la conseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltroridonda in una irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciòanche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi (alla lucedelle verifiche successivamente effettuate) si riveli come nellaspecie regolare. Tanto perché, come anticipato, in mancanza didenunce, corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoin condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza deiversamenti effettuati e tanto basta ad escludere la regolaritàcontributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente chedeve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllodi detta regolarità. La regolarità contributiva, infatti, è concettopiù ampio rispetto a quello di regolare adempimento nelpagamento della contribuzione, proprio perché rimanda allanecessità, come si è detto, di verificare anche la virtuosità delcontribuente.Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possessodel documento unico di regolarità contributiva, ma ancheall’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio dellecondizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui lafonte primaria fa rinvio.Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisitoper il godimento degli sgravi, non è integrata dal soloNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026pagamento materiale dei contributi, occorrendo anNucmheero di iral ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi,di modo che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termineassegnato con l’invito a regolarizzare preclude senza dubbio lafruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria intervenutasuccessivamente (su quest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157del 2018, 18160 del 2018, 27107 del 2018, 27108 del 2018,24854 del 2022 e 2678 del 2026).Peraltro, in ipotesi, anche laddove fosse mancata lasegnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, daparte dell'INPS, tanto non avrebbe determinato l'inesigibilitàdelle differenze contributive rispetto agli sgravi. Pur in assenzadello specifico procedimento di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, poi – che,come ritenuto da questa Corte ha natura eccezionale eirregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbia corso,la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018,in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi.Nella specie, poiché la Corte del merito ha correlato lacircostanza della regolarità contributiva al solo versamento deldovuto (peraltro oltre i 15 gg. di cui all’invito ad adempiere),mentre come detto si deve ritenere che rientrano nel concettodi regolarità contributiva anche la correttezza nell’adempimentodegli obblighi formali di comunicazione mensili o periodici, cheNumero registro generale 28269/2022Numero sezionale 2910/2026consentono all’ente previdenziale di conNturmoelrloa dri era ccolta generale 21757/2026Data pubblicazione 25/06/2026preventivamente che quanto corrisposto dai datori di lavori,corrisponda effettivamente a quanto dovuto, il ricorso deveessere conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinviodella causa alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia eprovveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il Presidente
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