CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25226-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – [OSCURATO:PERSONA] contributivi, DURC R.G.N.25226/2022 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC avverso la sentenza n. 421/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 689/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 28.4.2022, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme rivenienti dalla revoca delle agevolazioni contributive ex l. n. 190/2014, godute nel periodo gennaio 2017-febbraio 2018; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico articolato motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1, commi 1175-1176, l. n. 296/2006, 4, d.l. n. 34/2014 (conv. con l. n. 78/2014), e 4, d.m. 30.1.2015, per avere la Corte di merito ritenuto, pur riconoscendo che l’ammissione tardiva alla rateizzazione dei debiti contributivi non poteva costituire circostanza ostativa al rilascio del c.d. DURC, che il solo fatto dell’omesso tempestivo versamento delle contribuzioni relative all’anno 2017 valesse di per sé a giustificare la revoca delle agevolazioni contributive in questione, così attribuendo al rilascio del DURC una inammissibile valenza retroattiva; che il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente fatto applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. n. 27107 del 2018, secondo cui l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinare a carico degli enti previdenziali l’inesigibilità delle consequenziali differenze contributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti alla regolarità contributiva ed essendo quest’ultima presupposto dell’applicazione degli sgravi; che, sotto questo profilo, va rimarcato che, prevedendo l’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori dilavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali”, affatto correttamente i giudici territoriali, una volta accertato l’esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per il periodo in questione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), hanno reputato legittima l’ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell’anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione); che, argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege(cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, pe