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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21362/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del2894 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1465/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 30/11/2021 R.G.N. 868/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENANumero di raccolta generale 21362/2026SARRACINO.

Data pubblicazione 23/06/20261.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza delTribunale della medesima città che aveva accolto l’opposizioneproposta dallo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito anche: [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’avviso diaddebito n. 368 2019 0030825531000, notificato il 8.1.2020,relativo al recupero dei benefici contributivi per il mese di ottobre2017 di pertinenza del Fondo lavoratori dipendenti, oltre sanzionicivili e somme accessorie ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388del 2000.1.1.

Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto che, in assenza diomissioni contributive, essendosi nella fattispecie verificato solo unritardo nella trasmissione delle comunicazioni “UNIEMENS”, non èpreclusa l’emanazione dell’attestazione della regolarità contributiva(DURC) e non può quindi configurarsi la decadenza dai benefici exart. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006.2.

Propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo.3.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di MaddaloniGianfranco C. che deposita altresì memoria in vista dell’adunanzacamerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006 edegli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, d.m. 30.1.2015, inrelazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.La questione controversa è se il datore di lavoro possa beneficiare diagevolazioni contributive ex lege n. 190 del 2014 nonostante lamancata comunicazione dei cd. modelli UNIEMENS - nello specificoomessa per i mesi di febbraio, luglio ed ottobre 2017 ed inoltreagosto e ottobre 2018 – sia nel termine previsto che in qNuuemlelroo registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026successivo indicato nell’invito a regolarizzare.Numero di raccolta generale 21362/2026La sentenza impugnata ha infatti affermato esser rilevante ai finDi ata pubblicazione 23/06/2026della regolarità contributiva il solo pagamento delle somme dovute,ininfluenti gli obblighi dichiarativi connessi, qualificati di carattereformale, come l’inoltro delle comunicazioni qui in rilievo.Insiste l’INPS che la pronunzia è erronea per violazione dell’art. 4,comma 3, del d.m. del 30.1.2015, non avendo la società provvedutoalla regolarizzazione, con l’inoltro dei suddetti modelli, nemmeno neltermine di 15 gg. assegnato per la sanatoria.Rimarca che il concetto di regolarità contributiva di cui al citato d.m.,non coincide affatto con quello di adempimento dell’obbligazionecontributiva.1.1. [OSCURATO:PERSONA] premette che è pacifico – emergendo dalla sentenzaimpugnata – che la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie“UNIEMENS” non sia stata effettuata nemmeno entro il terminefissato nell’invito alla regolarizzazione.1.2.

Quanto alla disciplina, ratione temporis, trova applicazione l’art.1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006 che prevede, in viagenerale, la regolarità contributiva quale condizione del diritto aglisgravi, di modo che l’accertamento di detto presupposto èindefettibile per il godimento dei benefici.Il comma 1175 cit. prescrive, infatti che, a decorrere dal 1^luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinatial possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico diregolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predettematerie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela dellecondizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali .Il comma 1176 demanda poi ai decreti attuativi del Ministero dellavoro e della previdenza sociale la regolamentazione delle modalitàNumero registro generale 14452/2022di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nonché le irregolarità non Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 21362/2026ostative al rilascio del predetto documento.Data pubblicazione 23/06/2026Ebbene, nella fattispecie all’attenzione rileva l’art. 3, comma 1, deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che prevede: La verifica della regolarità in tempo reale riguarda ipagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinatie a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamentidovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno delsecondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, acondizione che sia scaduto anche il termine di presentazione dellerelative denunce retributive .I commi 2 e 3 del citato art. 3 individuano, poi, le tassative ipotesieccettuative in cui può essere ritenuta comunque la regolaritàcontributiva: rateizzazione concessa dall’ente previdenziale,sospensione dei pagamenti dei contributi in forza di disposizionilegislative, scostamento non grave (nei limiti indicati dalladisposizione) tra le somme dovute e quelle versate, etc.L’art. 4 del predetto d.m. dispone inoltre, in caso di riscontratairregolarità contributiva, l’invio da parte dell’INPS di un invito allaregolarizzazione nel termine di quindici giorni, decorso inutilmente ilquale si cristallizza la risultanza negativa della verifica.1.3.

Questo essendo il quadro normativo di riferimento, risultaevidente lo scopo della previsione di scadenze entro le quali la partedatoriale deve adempiere agli obblighi dichiarativi con l’inoltro dellecomunicazioni obbligatorie: assicurare che l’INPS sia in possesso ditutti i dati indispensabili ai fini del corretto calcolo dei contributidovuti e delle relative verifiche, giovandosi a tal uopo della completae tempestiva comunicazione da parte del datore di tutte leinformazioni retributive e contributive relative a ciascun dipendente(attraverso l’invio sia dei mod.

DM10 che di quelli UNIEMENS).In estrema sintesi, l’incompletezza o il ritardo nell’inoltro dei predettidocumenti impedisce all’ente previdenziale di avere un quadrocompleto e dettagliato del rapporto azienda/lavoratori e quinNduim edroi registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026verificare la correttezza degli adempimenti contributivi.Numero di raccolta generale 21362/20261.4.

Tanto premesso in termine generali, il motivo è fondato e vaD ata pubblicazione 23/06/2026accolto, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte (cfr. Cass.n. 8078/2026, ma anche Cass. n. 2678/2026, Cass. n. 16198/2026,tutti non massimati), ai cui percorsi argomentativi il Collegio siriporta, con le ulteriori notazioni di seguito svolte.Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungidall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, unairregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità edefficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolaritàcontributiva.L’invio corretto e completo delle comunicazioni relative ai datiretributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce quindipresupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto, con laconseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltro ridonda inuna irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesiin cui il pagamento dei contributi (alla luce delle verifichesuccessivamente effettuate) si riveli regolare, tanto perché, comeanticipato, in mancanza di denunce, corrette e tempestive, l’enteprevidenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità el’esattezza dei versamenti effettuati e tanto basta ad escludere laregolarità contributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente che deve,non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo di dettaregolarità.Quanto innanzi trova ulteriore conferma nel rilievo che la regolaritàcontributiva è concetto più ampio rispetto a quello di regolareadempimento nel pagamento della contribuzione, proprio perchérimanda alla necessità, come si è detto, di verificare anche lavirtuosità del contribuente.Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possesso deldocumento unico di regolarità contributiva, ma anche all’assenNzuam edroi registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, dellaNumero di raccolta generale 21362/2026salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nellaD ata pubblicazione 23/06/2026legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio.Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisito per ilgodimento degli sgravi, non è integrata dal solo pagamentomateriale dei contributi, occorrendo anche il corretto e tempestivoadempimento degli obblighi dichiarativi, di modo che l’omessa otardiva regolarizzazione entro il termine assegnato con l’invito aregolarizzare preclude senza dubbio la fruizione dei benefici, senzache rilevi una sanatoria intervenuta successivamente (suquest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157 del 2018, 18160 del 2018,27107 del 2018, 27108 del 2018, 24854 del 2022 e 2678 del 2026).Né a considerazioni di diverso tenore conduce l’affermazionecompiuta da parte di questa Corte, con riguardo alla situazioneopposta, dell’erroneo rilascio del DURC da parte dell’Inps, inrelazione alla quale è stato statuito che: in tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175,l. n. 296 del 2006, il possesso del cd.

DURC (documento unico diregolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolaritàostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenzadell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro,poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazionedel rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, laverifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittoresta demandata all'accertamento giudiziale (cfr. Cass. n.30273/2024).Nella fattispecie di cui innanzi, infatti, è evidente che il possesso delDURC, in assenza del presupposto sostanziale della regolaritàcontributiva, non può legittimare gli sgravi, allo stesso modo – acontrario – gli sgravi non possono essere concessi nemmeno nelleipotesi in cui, in assenza del deposito delle doverose denunzie (piùin generale in caso di mancato rispetto dei cd. oneri formali), non èNumero registro generale 14452/2022possibile alcun controllo da parte dell’Ente previdenziale della Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 21362/2026virtuosità del cliente.Data pubblicazione 23/06/20261.5.

Ebbene, venendo al caso in esame, esclusa la ricorrenza delleipotesi eccettuative di cui al secondo ed al terzo comma di cui all’art.3 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], invero nemmeno allegate, incontestato chel’invio del cd. mod.

UNIEMENS, per i mesi indicati al punto 1 dei“Fatti di causa”, non sia stato effettuato né alle scadenze previste enemmeno in quello successivo di quindici giorni di cui all’invito aregolarizzare (cfr. sentenza impugnata pag. 3 et ss.) – afferma ilCollegio – che detta omissione (il mancato adempimento degliobblighi dichiarativi), lungi dall’essere semplicemente unairregolarità formale, è, invece, sostanziale nella misura in cuiimpedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’entepreposto della regolarità contributiva e tanto basta ad escludere lapossibilità di ottenere il DURC e quindi il diritto alla fruizione deglisgravi che presuppone, invece, l’azione virtuosa del contribuente chedeve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo didetta regolarità, attraverso il rispetto dei adempimenti formali di cuiinnanzi si è detto, il concetto di adempimento dell’obbligazionecontributiva costituendo solo un sottoinsieme di quello più ampio diregolarità contributiva.1.6.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e conseguentementecassata la sentenza impugnata che ai principi innanzi enunziati nonsi è attenuta, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello diMilano, in diversa composizione, che provvederà altresì a liquidarele spese del presente giudizio.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia pernuovo esame alla Corte di Appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 21362/2026Data pubblicazione 23/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del2894 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1465/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 30/11/2021 R.G.N. 868/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENANumero di raccolta generale 21362/2026SARRACINO. Data pubblicazione 23/06/20261. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza delTribunale della medesima città che aveva accolto l’opposizioneproposta dallo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito anche: [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’avviso diaddebito n. 368 2019 0030825531000, notificato il 8.1.2020,relativo al recupero dei benefici contributivi per il mese di ottobre2017 di pertinenza del Fondo lavoratori dipendenti, oltre sanzionicivili e somme accessorie ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388del 2000.1.1. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto che, in assenza diomissioni contributive, essendosi nella fattispecie verificato solo unritardo nella trasmissione delle comunicazioni “UNIEMENS”, non èpreclusa l’emanazione dell’attestazione della regolarità contributiva(DURC) e non può quindi configurarsi la decadenza dai benefici exart. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006.2. Propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo.3.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di MaddaloniGianfranco C. che deposita altresì memoria in vista dell’adunanzacamerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006 edegli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, d.m. 30.1.2015, inrelazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.La questione controversa è se il datore di lavoro possa beneficiare diagevolazioni contributive ex lege n. 190 del 2014 nonostante lamancata comunicazione dei cd. modelli UNIEMENS - nello specificoomessa per i mesi di febbraio, luglio ed ottobre 2017 ed inoltreagosto e ottobre 2018 – sia nel termine previsto che in qNuuemlelroo registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026successivo indicato nell’invito a regolarizzare.Numero di raccolta generale 21362/2026La sentenza impugnata ha infatti affermato esser rilevante ai finDi ata pubblicazione 23/06/2026della regolarità contributiva il solo pagamento delle somme dovute,ininfluenti gli obblighi dichiarativi connessi, qualificati di carattereformale, come l’inoltro delle comunicazioni qui in rilievo.Insiste l’INPS che la pronunzia è erronea per violazione dell’art. 4,comma 3, del d.m. del 30.1.2015, non avendo la società provvedutoalla regolarizzazione, con l’inoltro dei suddetti modelli, nemmeno neltermine di 15 gg. assegnato per la sanatoria.Rimarca che il concetto di regolarità contributiva di cui al citato d.m.,non coincide affatto con quello di adempimento dell’obbligazionecontributiva.1.1. [OSCURATO:PERSONA] premette che è pacifico – emergendo dalla sentenzaimpugnata – che la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie“UNIEMENS” non sia stata effettuata nemmeno entro il terminefissato nell’invito alla regolarizzazione.1.2. Quanto alla disciplina, ratione temporis, trova applicazione l’art.1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006 che prevede, in viagenerale, la regolarità contributiva quale condizione del diritto aglisgravi, di modo che l’accertamento di detto presupposto èindefettibile per il godimento dei benefici.Il comma 1175 cit. prescrive, infatti che, a decorrere dal 1^luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinatial possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico diregolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predettematerie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela dellecondizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali .Il comma 1176 demanda poi ai decreti attuativi del Ministero dellavoro e della previdenza sociale la regolamentazione delle modalitàNumero registro generale 14452/2022di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nonché le irregolarità non Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 21362/2026ostative al rilascio del predetto documento.Data pubblicazione 23/06/2026Ebbene, nella fattispecie all’attenzione rileva l’art. 3, comma 1, deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che prevede: La verifica della regolarità in tempo reale riguarda ipagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinatie a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamentidovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno delsecondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, acondizione che sia scaduto anche il termine di presentazione dellerelative denunce retributive .I commi 2 e 3 del citato art. 3 individuano, poi, le tassative ipotesieccettuative in cui può essere ritenuta comunque la regolaritàcontributiva: rateizzazione concessa dall’ente previdenziale,sospensione dei pagamenti dei contributi in forza di disposizionilegislative, scostamento non grave (nei limiti indicati dalladisposizione) tra le somme dovute e quelle versate, etc.L’art. 4 del predetto d.m. dispone inoltre, in caso di riscontratairregolarità contributiva, l’invio da parte dell’INPS di un invito allaregolarizzazione nel termine di quindici giorni, decorso inutilmente ilquale si cristallizza la risultanza negativa della verifica.1.3. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, risultaevidente lo scopo della previsione di scadenze entro le quali la partedatoriale deve adempiere agli obblighi dichiarativi con l’inoltro dellecomunicazioni obbligatorie: assicurare che l’INPS sia in possesso ditutti i dati indispensabili ai fini del corretto calcolo dei contributidovuti e delle relative verifiche, giovandosi a tal uopo della completae tempestiva comunicazione da parte del datore di tutte leinformazioni retributive e contributive relative a ciascun dipendente(attraverso l’invio sia dei mod. DM10 che di quelli UNIEMENS).In estrema sintesi, l’incompletezza o il ritardo nell’inoltro dei predettidocumenti impedisce all’ente previdenziale di avere un quadrocompleto e dettagliato del rapporto azienda/lavoratori e quinNduim edroi registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026verificare la correttezza degli adempimenti contributivi.Numero di raccolta generale 21362/20261.4. Tanto premesso in termine generali, il motivo è fondato e vaD ata pubblicazione 23/06/2026accolto, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte (cfr. Cass.n. 8078/2026, ma anche Cass. n. 2678/2026, Cass. n. 16198/2026,tutti non massimati), ai cui percorsi argomentativi il Collegio siriporta, con le ulteriori notazioni di seguito svolte.Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungidall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, unairregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità edefficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolaritàcontributiva.L’invio corretto e completo delle comunicazioni relative ai datiretributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce quindipresupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto, con laconseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltro ridonda inuna irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesiin cui il pagamento dei contributi (alla luce delle verifichesuccessivamente effettuate) si riveli regolare, tanto perché, comeanticipato, in mancanza di denunce, corrette e tempestive, l’enteprevidenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità el’esattezza dei versamenti effettuati e tanto basta ad escludere laregolarità contributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente che deve,non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo di dettaregolarità.Quanto innanzi trova ulteriore conferma nel rilievo che la regolaritàcontributiva è concetto più ampio rispetto a quello di regolareadempimento nel pagamento della contribuzione, proprio perchérimanda alla necessità, come si è detto, di verificare anche lavirtuosità del contribuente.Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possesso deldocumento unico di regolarità contributiva, ma anche all’assenNzuam edroi registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, dellaNumero di raccolta generale 21362/2026salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nellaD ata pubblicazione 23/06/2026legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio.Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisito per ilgodimento degli sgravi, non è integrata dal solo pagamentomateriale dei contributi, occorrendo anche il corretto e tempestivoadempimento degli obblighi dichiarativi, di modo che l’omessa otardiva regolarizzazione entro il termine assegnato con l’invito aregolarizzare preclude senza dubbio la fruizione dei benefici, senzache rilevi una sanatoria intervenuta successivamente (suquest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157 del 2018, 18160 del 2018,27107 del 2018, 27108 del 2018, 24854 del 2022 e 2678 del 2026).Né a considerazioni di diverso tenore conduce l’affermazionecompiuta da parte di questa Corte, con riguardo alla situazioneopposta, dell’erroneo rilascio del DURC da parte dell’Inps, inrelazione alla quale è stato statuito che: in tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175,l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico diregolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolaritàostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenzadell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro,poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazionedel rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, laverifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittoresta demandata all'accertamento giudiziale (cfr. Cass. n.30273/2024).Nella fattispecie di cui innanzi, infatti, è evidente che il possesso delDURC, in assenza del presupposto sostanziale della regolaritàcontributiva, non può legittimare gli sgravi, allo stesso modo – acontrario – gli sgravi non possono essere concessi nemmeno nelleipotesi in cui, in assenza del deposito delle doverose denunzie (piùin generale in caso di mancato rispetto dei cd. oneri formali), non èNumero registro generale 14452/2022possibile alcun controllo da parte dell’Ente previdenziale della Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 21362/2026virtuosità del cliente.Data pubblicazione 23/06/20261.5. Ebbene, venendo al caso in esame, esclusa la ricorrenza delleipotesi eccettuative di cui al secondo ed al terzo comma di cui all’art.3 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], invero nemmeno allegate, incontestato chel’invio del cd. mod. UNIEMENS, per i mesi indicati al punto 1 dei“Fatti di causa”, non sia stato effettuato né alle scadenze previste enemmeno in quello successivo di quindici giorni di cui all’invito aregolarizzare (cfr. sentenza impugnata pag. 3 et ss.) – afferma ilCollegio – che detta omissione (il mancato adempimento degliobblighi dichiarativi), lungi dall’essere semplicemente unairregolarità formale, è, invece, sostanziale nella misura in cuiimpedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’entepreposto della regolarità contributiva e tanto basta ad escludere lapossibilità di ottenere il DURC e quindi il diritto alla fruizione deglisgravi che presuppone, invece, l’azione virtuosa del contribuente chedeve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo didetta regolarità, attraverso il rispetto dei adempimenti formali di cuiinnanzi si è detto, il concetto di adempimento dell’obbligazionecontributiva costituendo solo un sottoinsieme di quello più ampio diregolarità contributiva.1.6. Conclusivamente, il ricorso va accolto e conseguentementecassata la sentenza impugnata che ai principi innanzi enunziati nonsi è attenuta, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello diMilano, in diversa composizione, che provvederà altresì a liquidarele spese del presente giudizio.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia pernuovo esame alla Corte di Appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 14452/2022Numero sezionale 2894/2026Numero di raccolta generale 21362/2026Data pubblicazione 23/06/2026
Sentenza Cassazione n. 21362/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris