CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -2902 contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -Numero registro generale 13963/2022avverso la sentenza n. 1158/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 21365/2026MILANO, depositata il 23/11/2021 R.G.N.497/2021;Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1957/2020, haaccolto il ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diGianfranco [OSCURATO:PERSONA] C., dichiarando non dovute le sommeportate da un avviso di addebito relativo a contributi accertati edovuti a titolo di gestione aziende con personale dipendente peril periodo da luglio a settembre del 2018, con compensazionedelle spese di lite. L'avviso di addebito era stato emesso inquanto la società, pur avendo sempre versato tempestivamentela contribuzione dovuta, aveva omesso di inviare alcunedenunzie contributive Uniemens nei termini di legge. L'Inpsaveva quindi ritenuto la società non regolare ed aveva agito peril recupero dei benefici goduti ai sensi della l. 190/2014.1.1. Il primo giudice riteneva che non esistessero ostacoli alrilascio del DURC a fronte di irregolarità meramente formali edisattendeva l'interpretazione del quadro normativo propostadall’INPS, secondo la quale il presupposto per la dichiarazionedi regolarità contributiva è la corretta esecuzione del complessodi adempimenti posti a carico del datore di lavoro, vale a diresia la puntuale presentazione delle denunzie obbligatorie sia ilrelativo pagamento.2. L’INPS proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diGianfranco [OSCURATO:PERSONA] C si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto dell’impugnazione. L’Agenzi delle Entrate Riscossionenon si costituiva nel giudizio di secondo grado. Con la sentenzan. 1158/2021 depositata in data 23/11/2021 la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, ha respinto l’appello.Numero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/20263. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorNsuom erop dei rra ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026cassazione articolando un unico motivo di impugnazione. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C si ècostituita con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione èrimasta intimata.4. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 12/06/2026.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge296/2006 e degli artt. 3, commi 1 e 4, d.m. 30/01/2015, peressere stato ritenuto che non osta alla fruizione di agevolazionicontributive un DURC interno negativo qualora l’irregolarità siafondata su inadempimenti nelle comunicazioni obbligatorie acarico del datore di lavoro e non nel versamento di contributi.1.1. Con il gravame l’INPS critica la sentenza impugnata perchénon avrebbe ritenuto ostativa al godimento degli sgravi la merairregolarità amministrativa derivante dalla ritardatatrasmissione delle denunce contributive per alcuni mesi (eanche dal mancato adeguamento nel termine assegnatodall’INPS) non essendosi ravvisata, poi, nel concreto unaomissione contributiva nel senso di ridotto o mancatopagamento dei contributi. La sentenza della Corte di Appello,premesso che si sarebbe formato il giudicato sia sulla regolareprestazione dei contributi sia sulla circostanza che la irregolaritàformale consistente nella mancata trasmissione dei modellifosse dipesa da dipendente infedele, ha affermato che siapplicherebbe il d.m. del 2015 e che, per questa via, nonsarebbe (più) rilevante la mera irregolarità amministrativa; inNumero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/2026tal senso la sentenza svolge il suo ampio ragionamNeunmetroo di era ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026conclude citando Cass. 5825/2021.2. Il ricorso è fondato.2.1. In proposito può osservarsi quanto segue.2.2. È valutato come pacifico in sentenza che non erano stateinviate dalla società tutte le denunce Uniemens e che taleirregolarità, sebbene non concretizzatasi in una omissionecontributiva, non fosse stata regolarizzata nei termini.2.3. La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva,di cui al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,prescrive che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni dilavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali”. Il successivo comma 1176 demanda a decreti attuatividel Ministero del Lavoro e della previdenza sociale laregolamentazione delle modalità di rilascio, la definizione deicontenuti analitici del documento unico di regolaritàcontributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dinatura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dilavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo. Il decreto applicabile ratione temporis è il DM30/1/2015 che, all’art. 3, stabilisce che la verifica dellaregolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovutidall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelliimpiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa che operano nell’impresa; e la regolarità sussisteNumero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/2026non solo in caso di pagamenti, di rateizzazioni coNnumceeros dsi era ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall’INPS, di sospensione in forza di disposizioni legislative dialtri casi previsti al comma 2, ma anche in presenza di unoscostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate.Il successivo articolo 4, rubricato «Assenza di regolarità»,dispone che «1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato aisensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l'invito aregolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolaritàrilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cuial comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifichee ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante ilpredetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3.La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera ilDocumento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorsoinutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanzanegativa della verifica è comunicata ai soggetti che hannoeffettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debitoe delle cause di irregolarità.».3. La disciplina normativa, complessivamente considerata,prevede dunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivodi regolarità formale e contributiva per l’accesso alleagevolazioni, dall’altro, previo espletamento di verifiche, lapossibilità di regolarizzazione formalizzata attraverso la notificadi un invito a regolarizzare, l’osservanza di un termine breve perNumero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/2026regolarizzare, il rilascio di un documento o in mancaNunmzearo dli ara ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026comunicazione degli importi a debito e delle cause diirregolarità. La finalità è quella di assicurare, nel rapportoprevidenziale con l’istituto di gestione, l’inoltro corretto ecompleto delle comunicazioni sulle informazioni retributive econtributive di ciascun dipendente (tramite i mod. DM10 ed ilflusso Uniemens), necessarie per il calcolo dei contributi;l’eventuale incompletezza o il ritardo non consentono di avereun quadro dettagliato del rapporto azienda/lavoratori per ilcorretto versamento dei contributi e tale profilo ha una suaincidenza nei rapporti interni ed esterni dell’imprenditore cheintende avvalersi di “benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che“sono subordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d. DURC).4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revocadei benefici.5. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass.n. 9057/2026, Cass. n. 2678/2026 e Cass. 16198/2026,secondo il quale il DURC, quale documento che certifica laregolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabile perquest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio obeneficio contributivo e garantisce la trasparenza delleoperazioni aziendali.5.1. La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio delDURC un valore costitutivo, che esso non può logicamentepossedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporticontributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli entiNumero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/2026previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli Naumtteir o ddi rai ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, incaso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».5.2. Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).6. Di recente e definendo una controversia analoga, questaCorte ha affermato «Ne deriva che l’inoltro corretto e completodelle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi diciascun dipendente costituisce presupposto indefettibile delcontrollo demandato all’Istituto. Ne consegue chel’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integraun’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenzadell’integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza didenunce corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoNumero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/2026in condizione di controllare la riferibilità e l’esattezNzumae rod dei ria ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026versamenti effettuati» (Cass. 26/05/2026, n. 16338).7. Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione enon constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione. In ogni caso, la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determinerebbe l'inesigibilità delle differenze contributiverispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimentodi cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 delDM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla Corteha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «glieffetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti allaregolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n.24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).Numero registro generale 13963/2022Numero sezionale 2902/20268. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi prNinumceirpo id i era ccolta generale 21365/2026Data pubblicazione 23/06/2026deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competentealla quale è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, allaquale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])