CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;2026 - intimata -2898 avverso la sentenza n. 27/2023 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 349/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15945/2023Numero di raccolta generale 21371/20261. La Corte di Appello di Salerno, per quanto qui in rilievo,Data pubblicazione 23/06/2026confermava la sentenza del Tribunale della medesima città e,ritenuta illegittima la revoca ex tunc dei benefici contributivi dicui aveva fruito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disposta in ragione delleriscontrate irregolarità contributive, dichiarava l’inefficaciadell’avviso di addebito n. 400 2018 0004708153000, notificatoil 21.8.2018.2. Propone ricorso per cassazione l’INPS con un solo motivo,depositando altresì memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resta intimataRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,l. n. 296 del 2006, del d.m. del 30.1.2015 e dell’art. 1, comma118, l. n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.L’INPS insiste che, a differenza di quanto affermato nellasentenza impugnata, in caso di irregolarità contributiva, idisposti sgravi ex art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014,possano essere integralmente revocati con effetti ex tunc,quindi non solo per i periodi successivi all’accertatoinadempimento, ma anche per quelli pregressi.Evidenzia che la disciplina della condizione di regolaritàcontributiva, applicabile ratione temporis, è contenuta nell’art.1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006 e nel d.m. del30.1.2015 ed assume che da detto corpus normativo emerge,in via generale, che essa (la regolarità contributiva) è condizioneimprescindibile per la fruizione degli sgravi, sicché, se manca,Numero registro generale 15945/2023Numero sezionale 2898/2026anche solo per una parte del periodo cui i benefici si riferNiusmceoron doi r,a ccolta generale 21371/2026Data pubblicazione 23/06/2026essi devono essere restituiti per intero.1.1. Dato atto in via preliminare della rituale notifica del ricorsoper cassazione, è altresì opportuno, al fine del compiuto esamedella questione proposta, riportare il tratto essenziale delleragioni poste dalla Corte di Appello a fondamento delladecisione: Opina allora la Corte che l’irregolarità riscontrata dall’Inpscomporta, nel caso di specie, la decadenza di [OSCURATO:PERSONA].r.l. degli sgravi, sicuramente per il periodo successivoall’accertamento e per il periodo dell’inadempimento, ma, comegià ribadito dal giudice di prime cure, il recupero delleagevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui vieneemesso il DURC negativo contrasta con la disposizione di cuiall’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 (…).L’accertata assenza del DURC, in assenza di una espressaprevisione normativa di segno contrario, non può che far veniremeno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso,senza caducare retroattivamente i periodi connotati daregolarità contributiva. Si condivide quindi l’orientamentoespresso dalla giurisprudenza di merito formatasi sul punto,secondo cui l‘INPS, da un lato, non può revocare le agevolazionicontributive in presenza di irregolarità formali e, dall’altro, nonpuò procedere alla revoca retroattiva delle agevolazioni fruiteprima che si verificasse l’omissione. Non esiste una norma dilegge che preveda tale retroattività (cfr. sentenza pag. 5).1.2. Ebbene, osserva il Collegio che, come si dirà meglio inseguito, la questione qui in rilievo non attiene alla possibilità didisporre una revoca retroattiva delle agevolazioni, quantopiuttosto quella – a seguito dell’accertato inadempimento inrelazione ad una sola parte del periodo di validità del DURC – diNumero registro generale 15945/2023revocare anche le agevolazioni relative ai periodi anteriori allaN umero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 21371/2026verifica delle irregolarità.Data pubblicazione 23/06/20261.3. Al riguardo va premesso che si condividono e si fanno proprii principi già affermati da questa Corte (cfr. Cass. n.17369/2026, Cass. n. 12344/2026, Cass. n. 9015/2026, Cass.n. 30273/2024), secondo cui il possesso del DURC (documentounico di regolarità contributiva) non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità, con la conseguenza che latitolarità della certificazione non osta al recupero da partedell’INS di sgravi che risultino indebitamente fruiti.Depongono in tal senso le peculiari finalità del documento e lalettera stessa dell'art. 1, comma 1175, cit., che qualificail DURC come condizione necessaria, ma non sufficiente perfruire dei benefici, posto che la norma richiede anche l'assenzadi violazioni nelle materie di lavoro e legislazione sociale, fermialtresì gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi econtratti collettivi (si veda Cass. n. 30459 del 2025 e lagiurisprudenza ivi citata in particolare Cass. n. 30788 del 2024,ma anche, nel medesimo segno, le successive Cass. n.17369/2026 e Cass. n. 12344/2026, alle cui motivazioni ilCollegio si riporta facendole proprie anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c.).Al riguardo altresì precisato che: in tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documentounico di regolarità contributiva), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, inNumero registro generale 15945/2023Numero sezionale 2898/2026caso di contestazione, la verifica della reale consistenzNaum deroe dlli era ccolta generale 21371/2026Data pubblicazione 23/06/2026situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale (cfr. Cass. n. 30273/2024).Insomma, il possesso del DURC, in assenza del presuppostosostanziale della regolarità contributiva, non può legittimare glisgravi, in ragione della natura di accertamento di detto atto.Ribadito, quindi, il valore certativo e non costitutivo del DURC,una volta verificata l'assenza di regolarità contributiva, èlegittima la revoca degli sgravi fruiti anche in epocaantecedente l’accertamento di tale irregolarità, purché essi siriferiscano al periodo di validità del DURC in rilievo, discendendotale conclusione non già da unapresunta retroattività del DURC negativo, ma dal suo valore diaccertamento (necessariamente ex post) di una irregolaritàostativa alla fruizione delle agevolazioni (cfr. Cass. n.12591/2024 in motivazione).Del resto, la regolarità contributiva è requisito generaledell’impresa, condizione “binaria” (regolare/irregolare) nonfrazionabile quanto al periodo di validità del DURC, unacondizione unitaria e complessiva della parte datoriale, di modoche l’accertamento dell’irregolarità in relazione anche ad unasola frazione temporale del periodo contributivo di riferimentofa venir meno gli sgravi e le agevolazioni per tutto il periodo,senza che si ponga, per le ragioni già innanzi esposte, unaquestione di retroazione.1.4. Conclusivamente, in consonanza con i principi già affermatida questa Corte (cfr. la giur. innanzi citata), l’INPS ben puòrecuperare i benefici anche relativi a periodi pregressiall’accertamento della irregolarità contributiva, purché inerentiil periodo di validità del DURC e tanto può fare anche nelleNumero registro generale 15945/2023Numero sezionale 2898/2026ipotesi in cui sia stato erroneamente attestata la regNuomlearor idti àra ccolta generale 21371/2026Data pubblicazione 23/06/2026contributiva (cfr. Cass. n. 30273/2024).1.5. A detti principi non si è conformata la sentenza impugnatache ha ritenuto tout court l’impossibilità per l’INPS di recuperaregli sgravi e le agevolazioni anteriori all’accertamentodell’irregolarità contributiva (cfr. il passo della pronunziaimpugnata innanzi riportato), senza alcuna verifica in ordine allapertinenza o meno delle stesse al periodo di validità del DURC.A tanto va aggiunto che, nemmeno giovano alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata(cfr. sentenza pag. 5), gli adempimenti tardivi, questa Corteavendone espressamente escluso l’effetto sanante (cfr. Cass. n.27107/2018) quando i pagamenti sono successivi ai quindicigiorni concessi dall’ente previdenziale per la regolarizzazione,sicché pure sono corrette le osservazioni svolte dall’Inps (cfr.pag. 7 del ricorso per cassazione) sull’irrilevanza degliadempimenti successivi alla concessione dell’anzidetto periodo.2. Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto, la sentenzacassata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversacomposizione, che provvederà ad un nuovo esame, sulla scortadei principi innanzi affermati ed altresì a liquidare le spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie in ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 15945/2023Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 21371/2026Data pubblicazione 23/06/2026