CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 21286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BOSIO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2909 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 289/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 317/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26634/2022Numero sezionale 2909/2026Data pubblicazione 23/06/2026Con sentenza del 4.5.2022 n. 289, la Corte d’appello di Bresciaaccoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del tribunale di Brescia cheaveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima societàavverso due verbali di accertamento ispettivo e n. 14 avvisi diaddebito emessi dall’Inps di Brescia e relativi a contribuzioneomessa dalla società e correlate sanzioni, per l’importo totale di€ 510.615,778.Il tribunale rigettava il ricorso in riferimento a tutti i profili delverbale ispettivo.La Corte d’appello in parziale accoglimento del gravame delGruppo [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, ha ritenuto sussistenti idiversi inadempimenti contributivi rilevati dai funzionariispettivi, che hanno riguardato il mancato assoggettamento acontribuzione delle trasferte, dei rimborsi spese, dei viaggipremio, la loro incidenza sulla 13° e 14°, le maggiorazioniretributive del lavoro straordinario festivo, l’indebita fruizionedei benefici contributivi, di cui all’art. 1 commi da 118 a 124della legge n. 190/14, ma con tutti i distinguo meglio ricapitolatinel dispositivo della sentenza impugnata.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre percassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria,mentre l’Inps resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ ordinanza, nel termine disessanta giorni dall’adozione della presente decisione in cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 118 dellalegge n. 190/14 e dell’art. 1 comma 178 della legge n. 208/15Numero registro generale 26634/2022Numero sezionale 2909/2026e dell’art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296N/u0m6er,o dii nra ccolta generale 21286/2026Data pubblicazione 23/06/2026relazione all’art. 6 del DL n. 338/89 (conv. da legge n. 389/89),in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, perché la Corted’appello aveva errato nello statuire la decadenza del [OSCURATO:SOCIETA] dai benefici contributivi, previsti dall’art. 1 comma118 della legge n. 190/14 e all’art. 1 comma 178 della legge n.208/15, in primo luogo, perché nel verbale ispettivo tale revocadei benefici contributivi era comminata solo in relazione allamancata corresponsione della maggiorazione per lavorodomenicale – inadempienza contributiva poi rivelatasiinsussistente in sede giudiziale – con la conseguenza che nonpotevano rilevare le altre inadempienze contributive contestatein sede ispettiva ed accertate dai giudici di merito (indennità ditrasferta e indennità di trasferimento) ed in secondo luogo,perché la decadenza dai benefici contributivi in questioneavrebbe dovuto essere applicata solo nei confronti dei lavoratoririspetto ai quali si erano verificate inadempienze contributive enel caso in esame, rispetto ai lavoratori indicati nel verbaleispettivo, si era constatato, in sede giudiziale, che nessunainadempienza contributiva era stata posta in essere.Il primo profilo del primo motivo, relativamente alla doglianzache nel verbale ispettivo la revoca dei benefici contributivi eracomminata solo in relazione alla mancata corresponsione dellamaggiorazione per lavoro domenicale, che poi era risultatainsussistente in sede giudiziale, con la conseguenza che nonpotevano rilevare le altre inadempienze contributive contestatein sede ispettiva (indennità di trasferta e indennità ditrasferimento), ai fini della revoca dello sgravio dei contributiche la società aveva fruito, è inammissibile, perché l’opposizionea verbale ispettivo, introduce un giudizio di accertamentonegativo riferito al complessivo rapporto previdenziale, nel cuiNumero registro generale 26634/2022Numero sezionale 2909/2026ambito gli eventuali vizi dell’atto amministrativo, divNeumnetrao ndi ora ccolta generale 21286/2026Data pubblicazione 23/06/2026recessivi o comunque non rilevanti ai fini della decisione dimerito sul rapporto, pertanto, l’Inps poteva provare lasussistenza dei presupposti per la revoca degli sgravicontributivi e la Corte d’appello poteva estendere la suacognizione a tutto il rapporto giuridico previdenziale che eracomunque stato devoluto, non limitata dalle sole deduzioni degliispettori (cfr. Cass. n. 29763/22, punto 6.2. della motivazione).In riferimento al profilo della decadenza dai benefici contributivi,lo stesso è infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche direcente ribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, ilDURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali. La recenteCass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».Inoltre, questa Corte ha anche più volte ricordato che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comeNumero registro generale 26634/2022Numero sezionale 2909/2026dimostrazione ex se della regolarità contributiva e noNnum eprou dòi r,a ccolta generale 21286/2026Data pubblicazione 23/06/2026quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Va ricordato, altresì, che secondo la giurisprudenza di questaCorte anche la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa alrilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 delDM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha naturaeccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoriadelle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiacorso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018,in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentalida parte dell'ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato alrealizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance diNumero registro generale 26634/2022fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'enteN umero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 21286/2026ha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107/2018),Data pubblicazione 23/06/2026ma non è questo l'oggetto di questa controversia, non potendoricadere sull’ente previdenziale, «gli effetti dell'inosservanza diobblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva,che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n.31608/2024).Si consideri, poi, che come affermato di recente da Cass.27/04/2026, n. 11215/2026, sulla scorta di consolidatoorientamento di questa Corte, il contenuto dell’art. 1, comma1175, l. n. 297 del 2006 è chiaro nel senso di subordinare ildiritto a usufruire e mantenere gli sgravi alla continua epermanente regolarità contributiva, il che presuppone ilpagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze dilegge ovvero la sanatoria di ogni irregolarità nei terminiperentori assegnati dalla normativa secondaria innanzi citata.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce laviolazione dell’art. 51 comma 5 del DPR n. 917/86 (TUIR) edell’art. 12 della legge n. 153/69, perché erroneamente, laCorte d’appello aveva errato nel ritenere insussistenti ipresupposti per l’applicazione dell’istituto della trasferta,sussistendo al riguardo una presunzione che l’Inps avrebbedovuto superare offrendo una prova contraria.Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di sgravicontributivi, che costituiscono una situazione di eccezione insenso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore dilavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso ditrasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio,dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (Cass.n. 18169/18, 13011/17).Numero registro generale 26634/2022Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che la societàN umero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 21286/2026ricorrente non aveva fornito alcun riscontro dell’effettività delleData pubblicazione 23/06/2026trasferte effettuate dai dipendenti e in relazione ai quali sarebbestata loro erogata la voce indennità di trasferta o di rimborsoforfetario delle spese che era indicata nelle singole buste paga(cfr.pp.14-16 della sentenza impugnata).Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di litesecondo quanto meglio indicato in ricorso.Sussistono i presupposti, per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida nell’importo di € 8.000,00, oltre € 200,00 peresborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello corrispostoper il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il PresidenteNumero registro generale 26634/2022Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 21286/2026Data pubblicazione 23/06/2026