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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16198/2026

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, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA].;1790 - intimata –avverso la sentenza n. 728/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/02/2022 R.G.N. 298/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1790/2026INPS impugna sulla base di un unico motivo la senteNnumzearo dni r.a ccolta generale 16198/2026728/2022 della Corte d’appello di Roma che ha respinto Dialt a pubblicazione 25/05/2026gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avvisodi addebito portante recupero sgravi contributivi a seguito diDURC irregolare per omesso invio di alcune denuncecontributive [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.INPS ha depositato memoria, richiamando Cass. n. 2678/2026.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONEIl motivo è proposto per “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/1996 e degliartt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, del DM 30 gennaio2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.” peravere la Corte d’appello ritenuto che non osta alla fruizione diagevolazioni contributive un DURC interno negativo, qualoral’irregolarità sia fondata su inadempimenti nelle comunicazioniobbligatorie a carico del datore di lavoro, e non solo nelversamento dei contributi.La sentenza ha motivato come segue.-È corretta la decisione con cui il Tribunale ha accoltol’opposizione ad avviso di addebito che era stato emesso inquanto la società, pur avendo sempre versato tempestivamentela contribuzione dovuta, non aveva inviato alcune denunceNumero registro generale 12590/2022Uniemens nei termini di legge e questo aveva portato ad unN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026Durc negativo ed al recupero degli sgravi.

Data pubblicazione 25/05/2026-In base all’art. 3 del DM 30 gennaio 2015, per cui “La verificadella regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovutidall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelliimpiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, che operano nell'impresa stessa…...” e laregolarità sussiste comunque nei casi indicati ai commi 2 e 3(per rateizzazioni concesse, per sospensione dei pagamenti inforza di disposizioni legislative, per crediti in fase amministrativaoggetto di compensazione per la quale sia stato verificato ilcredito, per crediti in fase amministrativa in pendenza dicontenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge ilricorso o crediti in fase amministrativa in pendenza dicontenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato dellasentenza, per crediti affidati per il recupero agli Agenti dellariscossione per i quali sia stata disposta la sospensione dellacartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito diricorso giudiziario e, infine, in presenza di uno scostamento nongrave [ossia pari o inferiore a € 150,00] tra le somme dovute equelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenzialeed a ciascuna Cassa edile).-L’art. 3 non richiede più, come era nel DM precedente, unesatto adempimento degli obblighi formali: infatti, consente ilDurc anche in presenza di uno scostamento non grave tra ildovuto ed il versato e attribuisce rilevanza all’atto sostanzialedel versamento.

Inoltre, l’art. 8 prevede che ostano al rilasciodel Durc una serie di ipotesi di cui all’allegato A, tra cui noncompare la violazione delle disposizioni regolamentari dicompilazione delle denunce contributive.Numero registro generale 12590/2022-Ove l’impresa incorra in mere irregolarità formali correlate adN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026errori commessi nella presentazione delle denunce contributiveDa,t a pubblicazione 25/05/2026nulla osta al rilascio del Durc, poiché non esiste una disposizionedi legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo aprovvedere alla presentazione della denuncia alle scadenze dilegge – piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazionenei 15 gg. emesso da INPS – l’accertamento di una irregolaritàcontributiva sostanziale cui far conseguire la decadenza daglisgravi.Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale dellagravata pronuncia, il ricorso è fondato.È indicato come pacifico in sentenza che non erano state inviatedalla società tutte le denunce Uniemens; risulta dal ricorso dilegittimità a pagina 8 (che richiama al proposito pagina 1 ricorsodoc. 1 fascicolo di controparte giudizio di primo grado) che INPSavesse inviato l’invito a regolarizzare e che la regolarizzazionenon sia avvenuta nel termine di 15 giorni.La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva, dicui al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, prescriveche “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi econtributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte deidatori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese leviolazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchédi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decretodel Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.Il successivo comma 1176 demanda a decreti attuativi delMinistero del Lavoro e della previdenza sociale laregolamentazione delle modalità di rilascio, la definizione deicontenuti analitici del documento unico di regolaritàNumero registro generale 12590/2022contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dNi umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dDait a pubblicazione 25/05/2026lavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo.Il decreto applicabile ratione temporis è il DM 30/1/2015 che,all’art. 3, stabilisce che la verifica della regolarità in tempo realeriguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ailavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa che operanonell’impresa; e la regolarità sussiste non solo in caso dipagamenti, di rateizzazioni concesse dall’INPS, di sospensionein forza di disposizioni legislative di altri casi previsti al comma2, ma anche in presenza di uno scostamento non grave tra lesomme dovute e quelle versate.Il successivo articolo 4, rubricato “Assenza di regolarità”,dispone che “1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato aisensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l'invito aregolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolaritàrilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cuial comma 1.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifichee ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante ilpredetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3.La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera ilDocumento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

4. DecorsoNumero registro generale 12590/2022inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanzaN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hannDoat a pubblicazione 25/05/2026effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debitoe delle cause di irregolarità.”La disciplina normativa, complessivamente considerata,prevede dunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivodi regolarità formale e contributiva per l’accesso alleagevolazioni, dall’altro, previo espletamento di verifiche, lapossibilità di regolarizzazione formalizzata attraverso la notificadi un invito a regolarizzare, l’osservanza di un termine breve perregolarizzare, il rilascio di un documento o in mancanza lacomunicazione degli importi a debito e delle cause diirregolarità.La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale conl’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo dellecomunicazioni sulle informazioni retributive e contributive diciascun dipendente (tramite i mod.

DM10 ed il flussoUniemens), necessarie per il calcolo dei contributi; l’eventualeincompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadrodettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il correttoversamento dei contributi e tale profilo ha una sua incidenza neirapporti interni ed esterni dell’imprenditore che intendeavvalersi di “benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che “sonosubordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d.

DURC).Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revocadei benefici.[OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass.Numero registro generale 12590/2022n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il quale il DURC, qualeN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026documento che certifica la regolarità contributiva del datore dDait a pubblicazione 25/05/2026lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poter accedere aqualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce latrasparenza delle operazioni aziendali.La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio delDURC un valore costitutivo, che esso non può logicamentepossedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporticontributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli entiprevidenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti dicertazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, incaso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Numero registro generale 12590/2022Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsNi umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026tempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione Deat a pubblicazione 25/05/2026non constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione.

In ogni caso, la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determinerebbe l'inesigibilità delle differenze contributiverispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimentodi cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 delDM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla Corteha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi.

Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «glieffetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti allaregolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n.24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla CorteNumero registro generale 12590/2022d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederàN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Data pubblicazione 25/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA].;1790 - intimata –avverso la sentenza n. 728/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/02/2022 R.G.N. 298/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1790/2026INPS impugna sulla base di un unico motivo la senteNnumzearo dni r.a ccolta generale 16198/2026728/2022 della Corte d’appello di Roma che ha respinto Dialt a pubblicazione 25/05/2026gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avvisodi addebito portante recupero sgravi contributivi a seguito diDURC irregolare per omesso invio di alcune denuncecontributive [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.INPS ha depositato memoria, richiamando Cass. n. 2678/2026.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONEIl motivo è proposto per “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/1996 e degliartt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, del DM 30 gennaio2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.” peravere la Corte d’appello ritenuto che non osta alla fruizione diagevolazioni contributive un DURC interno negativo, qualoral’irregolarità sia fondata su inadempimenti nelle comunicazioniobbligatorie a carico del datore di lavoro, e non solo nelversamento dei contributi.La sentenza ha motivato come segue.-È corretta la decisione con cui il Tribunale ha accoltol’opposizione ad avviso di addebito che era stato emesso inquanto la società, pur avendo sempre versato tempestivamentela contribuzione dovuta, non aveva inviato alcune denunceNumero registro generale 12590/2022Uniemens nei termini di legge e questo aveva portato ad unN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026Durc negativo ed al recupero degli sgravi. Data pubblicazione 25/05/2026-In base all’art. 3 del DM 30 gennaio 2015, per cui “La verificadella regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovutidall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelliimpiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, che operano nell'impresa stessa…...” e laregolarità sussiste comunque nei casi indicati ai commi 2 e 3(per rateizzazioni concesse, per sospensione dei pagamenti inforza di disposizioni legislative, per crediti in fase amministrativaoggetto di compensazione per la quale sia stato verificato ilcredito, per crediti in fase amministrativa in pendenza dicontenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge ilricorso o crediti in fase amministrativa in pendenza dicontenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato dellasentenza, per crediti affidati per il recupero agli Agenti dellariscossione per i quali sia stata disposta la sospensione dellacartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito diricorso giudiziario e, infine, in presenza di uno scostamento nongrave [ossia pari o inferiore a € 150,00] tra le somme dovute equelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenzialeed a ciascuna Cassa edile).-L’art. 3 non richiede più, come era nel DM precedente, unesatto adempimento degli obblighi formali: infatti, consente ilDurc anche in presenza di uno scostamento non grave tra ildovuto ed il versato e attribuisce rilevanza all’atto sostanzialedel versamento. Inoltre, l’art. 8 prevede che ostano al rilasciodel Durc una serie di ipotesi di cui all’allegato A, tra cui noncompare la violazione delle disposizioni regolamentari dicompilazione delle denunce contributive.Numero registro generale 12590/2022-Ove l’impresa incorra in mere irregolarità formali correlate adN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026errori commessi nella presentazione delle denunce contributiveDa,t a pubblicazione 25/05/2026nulla osta al rilascio del Durc, poiché non esiste una disposizionedi legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo aprovvedere alla presentazione della denuncia alle scadenze dilegge – piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazionenei 15 gg. emesso da INPS – l’accertamento di una irregolaritàcontributiva sostanziale cui far conseguire la decadenza daglisgravi.Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale dellagravata pronuncia, il ricorso è fondato.È indicato come pacifico in sentenza che non erano state inviatedalla società tutte le denunce Uniemens; risulta dal ricorso dilegittimità a pagina 8 (che richiama al proposito pagina 1 ricorsodoc. 1 fascicolo di controparte giudizio di primo grado) che INPSavesse inviato l’invito a regolarizzare e che la regolarizzazionenon sia avvenuta nel termine di 15 giorni.La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva, dicui al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, prescriveche “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi econtributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte deidatori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese leviolazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchédi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decretodel Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.Il successivo comma 1176 demanda a decreti attuativi delMinistero del Lavoro e della previdenza sociale laregolamentazione delle modalità di rilascio, la definizione deicontenuti analitici del documento unico di regolaritàNumero registro generale 12590/2022contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dNi umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dDait a pubblicazione 25/05/2026lavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo.Il decreto applicabile ratione temporis è il DM 30/1/2015 che,all’art. 3, stabilisce che la verifica della regolarità in tempo realeriguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ailavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa che operanonell’impresa; e la regolarità sussiste non solo in caso dipagamenti, di rateizzazioni concesse dall’INPS, di sospensionein forza di disposizioni legislative di altri casi previsti al comma2, ma anche in presenza di uno scostamento non grave tra lesomme dovute e quelle versate.Il successivo articolo 4, rubricato “Assenza di regolarità”,dispone che “1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato aisensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l'invito aregolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolaritàrilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cuial comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifichee ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante ilpredetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3.La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera ilDocumento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. DecorsoNumero registro generale 12590/2022inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanzaN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hannDoat a pubblicazione 25/05/2026effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debitoe delle cause di irregolarità.”La disciplina normativa, complessivamente considerata,prevede dunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivodi regolarità formale e contributiva per l’accesso alleagevolazioni, dall’altro, previo espletamento di verifiche, lapossibilità di regolarizzazione formalizzata attraverso la notificadi un invito a regolarizzare, l’osservanza di un termine breve perregolarizzare, il rilascio di un documento o in mancanza lacomunicazione degli importi a debito e delle cause diirregolarità.La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale conl’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo dellecomunicazioni sulle informazioni retributive e contributive diciascun dipendente (tramite i mod. DM10 ed il flussoUniemens), necessarie per il calcolo dei contributi; l’eventualeincompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadrodettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il correttoversamento dei contributi e tale profilo ha una sua incidenza neirapporti interni ed esterni dell’imprenditore che intendeavvalersi di “benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che “sonosubordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d. DURC).Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revocadei benefici.[OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass.Numero registro generale 12590/2022n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il quale il DURC, qualeN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026documento che certifica la regolarità contributiva del datore dDait a pubblicazione 25/05/2026lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poter accedere aqualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce latrasparenza delle operazioni aziendali.La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio delDURC un valore costitutivo, che esso non può logicamentepossedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporticontributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli entiprevidenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti dicertazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, incaso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Numero registro generale 12590/2022Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsNi umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026tempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione Deat a pubblicazione 25/05/2026non constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione. In ogni caso, la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determinerebbe l'inesigibilità delle differenze contributiverispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimentodi cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 delDM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla Corteha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «glieffetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti allaregolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n.24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla CorteNumero registro generale 12590/2022d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederàN umero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 16198/2026anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Data pubblicazione 25/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente