CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2905 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2506/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 667/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10621/2021Numero sezionale 2905/2026Data pubblicazione 23/06/2026Con sentenza del 13.10.2020 n. 2506, la Corte d’appello diNapoli rigettava il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto l’opposizioneagli avvisi di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl, con cui era statointimato dall’Inps il pagamento di € 51.075,35, a titolo dicontributi dovuti, a seguito di controllo della posizioneaziendale, relativamente al periodo ottobre 2014 – aprile 2015.Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo non provata lapretesa alla base dei provvedimenti impugnati.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, inquanto, pur in presenza di una irregolarità contributiva, l’Inpsnon aveva attivato la procedura prevista dall’art. 7 del DM del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (consistente nell’invito a regolarizzare le note direttifica emesse, entro 15 gg. dal ricevimento dell’invito), inrelazione al mancato pagamento dei contributi, DM10/M,relativo a settembre 2010 ed anche a seguito di taleinadempienza, l’Inps aveva rilasciato alla [OSCURATO:SOCIETA] DURC semprepositivi, con ciò ingenerando la convinzione della società di nonavere pendenze con l’Istituto.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 1 commi 1175 e 1176 della leggen. 296/06 e degli artt. 5 comma 2 lett. a) e 7 comma 3, del DM24.10.07 e dell’art. 8 comma 9 della legge n. 407/90, inNumero registro generale 10621/2021Numero sezionale 2905/2026relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., Npumeerroc hdi éra ccolta generale 21293/2026Data pubblicazione 23/06/2026erroneamente la Corte d’appello - pur se non è in dubbio chel’onere di provare il diritto agli sgravi gravi sul datore di lavoro– aveva ritenuto che, nel caso di specie, l’Inps aveva ingeneratonella società datrice di lavoro la convinzione di non averependenze e dunque le note di rettifica non avrebbero potutoessere emesse, finché la società interessata non fosse stataavvisata dell’inadempienza in atto, assegnando un termine perla regolarizzazione.Il motivo è fondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche direcente ribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, ilDURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali. La recenteCass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».Inoltre, questa Corte ha anche più volte ricordato che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comeNumero registro generale 10621/2021Numero sezionale 2905/2026dimostrazione ex se della regolarità contributiva e noNnum eprou dòi r,a ccolta generale 21293/2026Data pubblicazione 23/06/2026quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Va ricordato, altresì, che secondo la giurisprudenza di questaCorte anche la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa alrilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 delDM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha naturaeccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoriadelle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiacorso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018,in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentalida parte dell'ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato alrealizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance diNumero registro generale 10621/2021Numero sezionale 2905/2026fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dNeulml'eeron dti era ccolta generale 21293/2026Data pubblicazione 23/06/2026ha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107/2018),ma non è questo l'oggetto di questa controversia, non potendoricadere sull’ente previdenziale, «gli effetti dell'inosservanza diobblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva,che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n.31608/2024).Si consideri, poi, che come affermato di recente da Cass.27/04/2026, n. 11215, sulla scorta di consolidato orientamentodi questa Corte, il contenuto dell’art. 1, comma 1175, l. n. 297del 2006 è chiaro nel senso di subordinare il diritto a usufruiree mantenere gli sgravi alla continua e permanente regolaritàcontributiva, il che presuppone il pagamento integrale deicontributi previdenziali alle scadenze di legge ovvero lasanatoria di ogni irregolarità nei termini perentori assegnatidalla normativa secondaria innanzi citata.Nella specie, la Corte del merito ha accertato la mancanza diregolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi, dicui si discute alla data del settembre 2010, sebbene per importiesigui, sicché è conseguente la decadenza dal beneficiocontributivo.In conclusione il ricorso, per le ragioni esposte, deve essereaccolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio della causaalla Corte d’appello di Napoli, affinché, in applicazione deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Numero registro generale 10621/2021Numero sezionale 2905/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spNeusmeer od dei ral ccolta generale 21293/2026Data pubblicazione 23/06/2026presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il Presidente