CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -2901 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 70/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 23/02/2022 R.G.N. 421/2021;Numero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione, innanzi alTribunale di Torino, avverso l’avviso di addebito INPS con ilquale le era stato intimato il pagamento di euro 126.069,23 atitolo di restituzione di agevolazioni contributive godute nelperiodo 2015-2018, a fronte di una irregolarità relativa ai mesidi febbraio - giugno 2018; ha· affermato di avere ricevuto il30/11/2018 l'invito a regolarizzare le contribuzioni omesserelative alle mensilità da febbraio a giugno 2018, di averetempestivamente provveduto a sanare l'inadempienza e diavere infatti ottenuto il DURC regolare in data 10/12/2018; hachiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebitoopposto. Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato ilfondamento della domanda, ha affermato che erano emersealtre irregolarità contributive non sanate nel periodo di fruizionedegli stessi sgravi e ha concluso chiedendo il rigettodell’opposizione. Con sentenza n. 773/2021, pubblicata il18.5.2021, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso.2. L’INPS ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituitachiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n.70/2022 depositata il 23/02/2022 la Corte di Appello di Torino,sezione lavoro, ha respinto l’appello.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rigetto dell’impugnazione.4. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 12/06/2026.Numero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge296/2006, del d.m. 30/01/2015 e dell’art. 1, comma 118, leggen. 190/2014, e art. 1, commi 178 e ss., legge 208/2015, peressere stato ritenuto che non fosse venuto meno il diritto deldatore di lavoro agli sgravi, nonostante vi fosse prova che nelperiodo di fruizione vi era stata irregolarità contributiva, sanataoltre il termine concesso con l’invito a regolarizzare.2. La sentenza impugnata è criticata, in particolare, nei seguentipassaggi. La Corte di Appello ha osservato in fatto che: a frontedell’invito a regolarizzare ricevuto in data 30/11/2018 la societàdatrice di lavoro aveva regolarizzato tempestivamente laposizione previdenziale ottenendo DURC regolare in data10/12/2018; che l’inadempimento contributivo riportato nelprecedente invito a regolarizzare del 23/07/2018, che la societànegava di aver ricevuto, riguardava una sola inadempienzarelativa al mese di febbraio 2018 e non sarebbe stato comunqueidoneo a determinare l’annullamento degli sgravi contributiviper il periodo 2015-2018. La sentenza impugnata haargomentato, di conseguenza, in diritto affermando che«l’accertata assenza del DURC non può – in mancanza di unaespressa disposizione normativa di segno contrario – che farvenire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dellostesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati daregolarità contributiva». L’INPS con il ricorso censura taliaffermazioni sostenendo che, ove ricorra irregolaritàcontributiva, per il meccanismo di funzionamento del DURC,viene meno il diritto alla fruizione degli sgravi per il periodo dellafruizione degli stessi.Numero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/20263. La parte controricorrente ha eccepito l’inammissibiNliutmàe rod dei rla ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso innanzi tutto per carenza della esposizione sommaria deifatti. Non sussiste, tuttavia, ad avviso del Collegio, la dedottainammissibilità: il ricorso, sebbene in via sintetica e previorichiamo della narrativa in fatto rinvenibile nella sentenzaimpugnata, richiama i passaggi fondamentali della vicenda,descrive poi le parti della motivazione criticate nelprovvedimento impugnato e individua il vizio denunciato.4. La parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità delricorso innanzi anche per carenza dei requisiti di specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Non sussiste,ad avviso del Collegio, nemmeno la dedotta ragione diinammissibilità atteso che il ricorso è aderente alla decisioneimpugnata, ne riporta le argomentazioni in diritto e ne criticacon sufficiente chiarezza la pretesa violazione di legge.5. Secondo la parte controricorrente il ricorso sarebbe, infine,inammissibile per carenza del requisito di autosufficienza ex art.366, primo comma, n. 6, c.p.c. perché l’INPS avrebbe affermatoche la società non aveva sanato l’irregolarità dopo l’invito del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la circostanza non era contestata ma senzaindicare come fosse avvenuta la comunicazione, senzaspecificare la mancata contestazione e trascurando che la Cortedi Appello avesse escluso la circostanza.6.1. L’eccepita inammissibilità non sussiste nemmeno sottoquesto profilo perché le critiche svolte sul punto non attengonoal profilo della autosufficienza del ricorso. Il ricorso è munito ditutti gli elementi sufficienti a mettere la Corte in grado divalutare l’impugnazione. La questione della comunicazione dellairregolarità del 23/07/2018 attiene al merito della impugnazionee della concludenza e fondatezza del motivo di ricorso e nonvale a privare di ammissibilità l’impugnazione.Numero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/20267. Venendo all’esame della censura formulata dall’IstituNtuom eeros dsi ara ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026è fondata.7.1. Come rilevato, la sentenza impugnata ha affermato, in viarisolutiva della controversia, che l’inadempimento contestatoriguardava due pretesi periodi di irregolarità: l’uno sanato neitermini dopo la comunicazione di irregolarità, l’altro, relativo alfebbraio 2018, per il quale l’INPS assumeva di aver notificatocomunicazione di irregolarità senza fosse seguita tempestivasanatoria e che, al contrario, la società assumeva di non averemai ricevuto. La sentenza ha, ad ogni modo, negato rilevanzaanche alla seconda irregolarità contributiva affermando che taleinadempimento «non sarebbe stato comunque idoneo adeterminare l’annullamento degli sgravi contributivi per ilperiodo 2015-2018» atteso che «l’accertata assenza del DURCnon può – in mancanza di una espressa disposizione normativadi segno contrario – che far venire meno i benefici limitatamenteal periodo di assenza dello stesso, senza caducareretroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva»e sotto questo profilo è censurata con il motivo di ricorso.8. Orbene questa affermazione, in diritto, della Corte di Appello,che come rilevato è valsa a precludere ogni ulterioreaccertamento circa la sussistenza della irregolarità, ècensurabile e determina la fondatezza del ricorso.9. La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva,di cui al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,prescrive che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni diNumero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di Nulmaevroo dri ora ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali”. Il successivo comma 1176 demanda a decreti attuatividel Ministero del Lavoro e della previdenza sociale laregolamentazione delle modalità di rilascio, la definizione deicontenuti analitici del documento unico di regolaritàcontributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dinatura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dilavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo. Il decreto applicabile ratione temporis è il DM30/1/2015 che, all’art. 3, stabilisce che la verifica dellaregolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovutidall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelliimpiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa che operano nell’impresa; e la regolarità sussistenon solo in caso di pagamenti, di rateizzazioni concessedall’INPS, di sospensione in forza di disposizioni legislative dialtri casi previsti al comma 2, ma anche in presenza di unoscostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate.Il successivo articolo 4, rubricato “Assenza di regolarità”,dispone che “1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato aisensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l'invito aregolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolaritàrilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cuial comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verificheNumero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute duNraumnetroe d i iral ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3.La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera ilDocumento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorsoinutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanzanegativa della verifica è comunicata ai soggetti che hannoeffettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debitoe delle cause di irregolarità.” La disciplina normativa,complessivamente considerata, prevede dunque, da un lato, unprofilo fisiologico e preventivo di regolarità formale econtributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previoespletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazioneformalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare,l’osservanza di un termine breve per regolarizzare, il rilascio diun documento o in mancanza la comunicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità. La finalità è quella diassicurare, nel rapporto previdenziale con l’istituto di gestione,l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulleinformazioni retributive e contributive di ciascun dipendente(tramite i mod. DM10 ed il flusso Uniemens), necessarie per ilcalcolo dei contributi; l’eventuale incompletezza o il ritardo nonconsentono di avere un quadro dettagliato del rapportoazienda/lavoratori per il corretto versamento dei contributi etale profilo ha una sua incidenza nei rapporti interni ed esternidell’imprenditore che intende avvalersi di “benefici normativi econtributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale” che “sono subordinati al possesso” deldocumento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).10. Così delineato il quadro normativo di riferimento, leenunciate irregolarità, ove sussistenti, potevano valere adNumero registro generale 13815/2022impedire il rilascio di DURC e generare la revoca dei beneficiN. umero sezionale 2901/2026Numero di raccolta generale 21833/2026Nel caso di specie, nonostante l’INPS avesse dedotto cheData pubblicazione 26/06/2026sussisteva una irregolarità e che la società aveva omesso diposizione, la Corte di Appello non ha accertato la circostanzaritenendola comunque irrilevante perché, secondo la Corte diAppello «l’accertata assenza del DURC non può che far venirmeno i benefici limitatamente ai periodi di assenza dello stesso,senza caducare retroattivamente i periodi connotati daregolarità contributiva».11. Tale passaggio appare censurabile perché, ove risultiaccertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamento deicontributi, deve dunque ritenersi legittima la richiesta dipagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendo taleconclusione non già da una presunta retroattività del DURC, masemplicemente dal suo valore di accertamento(necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé èostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n.12591 del 2024, in motivazione).12. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, in proposito, ragioni per discostarsidal costante orientamento di questa Corte, anche di recenteribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il qualeil DURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali. La recenteCass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edNumero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in mNuametreo rdii ara ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».13. Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).14. Va ricordato, altresì, che secondo la giurisprudenza diquesta Corte anche la mancata segnalazione dell'irregolaritàostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 delDM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha naturaeccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoriadelle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiacorso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleNumero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 deNlu m2e0ro1 d8i r,a ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentalida parte dell'ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato alrealizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance difruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'enteha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107/2018),ma non è questo l'oggetto di questa controversia, non potendoricadere sull’ente previdenziale, «gli effetti dell'inosservanza diobblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva,che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n.31608/2024).15. Si consideri, poi, che come affermato di recente da Cass.27/04/2026, n. 11215, sulla scorta di consolidato orientamentodi questa Corte, il contenuto dell’art. 1, comma 1175, l. n. 297del 2006 è chiaro nel senso di subordinare il diritto a usufruiree mantenere gli sgravi alla continua e permanente regolaritàcontributiva, il che presuppone il pagamento integrale deicontributi previdenziali alle scadenze di legge ovvero lasanatoria di ogni irregolarità nei termini perentori assegnatidalla normativa secondaria innanzi citata.16. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi edeve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competentealla quale è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 13815/2022Numero sezionale 2901/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata Neu mrienrov dii ara ccolta generale 21833/2026Data pubblicazione 26/06/2026alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, allaquale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])