CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2906 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1981/2020 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 2172/2018;Numero registro generale 11505/2021Numero sezionale 2906/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21738/2026Data pubblicazione 25/06/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1981, la Corte d’appellodi Bari rigettava l’appello principale proposto dall’Inps(assorbendo l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].) avverso lasentenza del tribunale di Bari che aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere, in relazione alla domanda direttaad ottenere la declaratoria d’illegittimità delle note di rettifica,relative ai periodi 10-11/2012 e 1-2/2013, mentre avevaaccolto per il resto il ricorso della predetta [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarando il diritto della società ricorrente ad ottenere glisgravi di cui all’art. 8 comma 9 della legge n. 407/90, in ordinea tutta una serie di dipendenti, accertando il diritto della societàad ottenere il rilascio del DURC positivo.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado,ritenendo che la trasmissione dei modelli DM/10 o Uniemensnon costituisse adempimento formale, ma fosse il parametro diverifica della regolarità contributiva della società, con laconseguenza, che solo nel caso in cui la verifica compiuta anchedopo il loro tardivo invio avesse fatto emergere un versamentomancante o incompleto, l’Inps avrebbe potuto legittimamenterifiutare il Durc positivo. Secondo la Corte d’appello, varrebbe ilprincipio secondo cui il Durc negativo consegue alla irregolaritàdei pagamenti (che nella specie, erano regolari, infatti, l’Inpsnon aveva riscontrato alcun tipo di debito contributivo) e nonanche alle irregolarità della condotta procedimentale del datoredi lavoro (che aveva inviato tardivamente i DM/10).Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 11505/2021Numero sezionale 2906/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 21738/2026Data pubblicazione 25/06/2026di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Ragioni della decisioneCon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 1 commi 1175 e 1176 della leggen. 296/06 e degli artt. 5 comma 2 lett. a) e 7 comma 3, del DM24.10.07 e dell’art. 8 comma 9 della legge n. 407/90, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto rilevante, ai finidella regolarità contributiva, solo la tempestivitàdell’adempimento degli obblighi contributivi e non anche diquelli ad essa connessi di carattere formale. Deduce che, invece,nella specie, l’invito a regolarizzare era conseguente in primoluogo all’omesso invio di una denuncia mensile completa conconseguente impossibilità per l’Istituto di accertare se quantoversato corrispondesse a quanto dovuto, perché le denuncerichieste dall’Inps, trasmesse il 21.7.14, erano state inviatetardivamente, anche oltre il termine di 15 gg. Previsto dall’invitoa regolarizzare. Era, pertanto, evidente che non vi era regolaritàcontributiva. Infatti, a prescindere dalla circostanza che inconcreto fosse poi risultato regolare il versamento dei contributi,comunque non era stato rispettato il termine concesso perregolarizzare e l’Inps, come detto, non era stato messo incondizione di poter controllare la regolarità dei pagamentieseguiti.Il motivo è fondato.Va premesso che secondo il costante orientamento di questaCorte, anche di recente ribadito da Cass. n. 9057/2026, Cass.n. 2678/2026 e Cass. 16198/2026, il DURC, quale documentoche certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, èNumero registro generale 11505/2021Numero sezionale 2906/2026indispensabile per quest’ultimo per poter accedNeumreer o di ara ccolta generale 21738/2026Data pubblicazione 25/06/2026qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo e garantisce latrasparenza delle operazioni aziendali.La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che pur non essendo attribuito «alrilascio del DURC un valore costitutivo, che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazioneinerente ai rapporti contributivi, che il datore di lavorointrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, cometutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principiosecondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)» tuttavia «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Va poi osservato che di recente questa Corte, definendo unacontroversia analoga, ha affermato « che l’inoltro corretto ecompleto delle comunicazioni relative ai dati retributivi eNumero registro generale 11505/2021Numero sezionale 2906/2026contributivi di ciascun dipendente costituisce presuNpumpeoros dti ora ccolta generale 21738/2026Data pubblicazione 25/06/2026indefettibile del controllo demandato all’Istituto. Ne consegueche l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integraun’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenzadell’integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza didenunce corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoin condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza deiversamenti effettuati» (Cass. 26/05/2026, n. 16338).Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, èincontroverso che la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizioneanche a seguito dell’invito alla regolarizzazione inviatole.Va allora ribadito che il mancato inoltro dei modelli UNIEMENS,lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è unairregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celeritàed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto dellaregolarità contributiva.Il corretto e completo invio delle comunicazioni relative ai datiretributivi e contributivi di ciascun dipendente costituiscepresupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto,con la conseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltroridonda in una irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciòanche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi (alla lucedelle verifiche successivamente effettuate) si riveli come nellaspecie regolare. Tanto perché, come anticipato, in mancanza didenunce, corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è postoin condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza deiversamenti effettuati e tanto basta ad escludere la regolaritàcontributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente chedeve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controlloNumero registro generale 11505/2021di detta regolarità. La regolarità contributiva, infatti, è concettoN umero sezionale 2906/2026Numero di raccolta generale 21738/2026più ampio rispetto a quello di regolare adempimento nelData pubblicazione 25/06/2026pagamento della contribuzione, proprio perché rimanda allanecessità, come si è detto, di verificare anche la virtuosità delcontribuente.Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possessodel documento unico di regolarità contributiva, ma ancheall’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio dellecondizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui lafonte primaria fa rinvio.Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisitoper il godimento degli sgravi, non è integrata dal solopagamento materiale dei contributi, occorrendo anche ilcorretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi,di modo che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termineassegnato con l’invito a regolarizzare preclude senza dubbio lafruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria intervenutasuccessivamente (su quest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157del 2018, 18160 del 2018, 27107 del 2018, 27108 del 2018,24854 del 2022 e 2678 del 2026).Nella specie, poiché la Corte del merito ha correlato lacircostanza della regolarità contributiva al solo versamento deldovuto (peraltro oltre i 15 gg. di cui all’invito ad adempiere),mentre come detto si deve ritenere che rientrano nel concettodi regolarità contributiva anche la correttezza nell’adempimentodegli obblighi formali di comunicazione mensili o periodici, checonsentono all’ente previdenziale di controllarepreventivamente che quanto corrisposto dai datori di lavori,Numero registro generale 11505/2021Numero sezionale 2906/2026corrisponda effettivamente a quanto dovuto, il ricorsNou mdereo dvi era ccolta generale 21738/2026Data pubblicazione 25/06/2026essere conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinviodella causa alla Corte d’appello di Bari, affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il Presidente