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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21995/2026

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sadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2123 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 189/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 04/11/2021 R.G.N. 8/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026Data pubblicazione 26/06/20261.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione impugnasulla base di nove motivi la sentenza n. 189/2021 con cui laCorte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione delTribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso peraccertamento negativo del credito preteso da INPS con verbaleunico di accertamento.La parte ha depositato memoria.2.Resiste INPS con controricorso.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 aprile 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Sono proposti nove motivi di censura, rubricati come diseguito.I Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionedi norme di diritto con riferimento agli artt. 442 e 416 cod. proc.civ. per mancato assolvimento da parte dell’INPS (attoresostanziale nel giudizio di accertamento negativo) dell’onere diallegazione dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.II Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. -Violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 115, 194,198, 416 cod. proc. civ. e art. 90 R.D. 18 dicembre 1941, n.1368 disp. per l’attuazione del cod. proc. civ. e disp. transitoriee nullità della sentenza in quanto la Corte di Appello ha utilizzatoed incentrato la propria decisione sulla CTU che si basa sudocumenti inammissibili, in quanto prodotti tardivamente,nonostante l’opposizione della presente difesa, ben oltre lepreclusioni istruttorie.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026III Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - VioNluamzeiroo dni era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e agliarticoli 115 e 116 cod. proc. civ. in quanto la Corte di Appelloha omesso di considerare che l’INPS, quale attore sostanzialesu cui ricade l’onere della prova, non ha assolto tale onere, nonfornendo la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.IV Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazionee/o falsa applicazione di norme del contratto collettivo nazionaledi lavoro, con riferimento all’art. 23 del CCNL “Autotrasportimerci e logistica per il personale delle cooperative difacchinaggio” in quanto ai fini dell’applicabilità dell’art. 23 delCCNL è sufficiente che l’evento che determina il datore di lavoroa sospendere l’attività e i lavoratori, e la retribuzione, dipendada un fatto esterno dalla sua libera scelta, a prescindere dallasua prevedibilità.V Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazionee/o falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivonazionale di lavoro, con riferimento all’art. 23 del CCNL“Autotrasporti merci e logistica per il personale delle cooperativedi facchinaggio” e agli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in quantola Corte di Appello non ha tenuto in alcuna considerazione o hacompletamento travisato i fatti pacifici (non contestatidall’INPS) e comunque provati dalla cooperativa, relativi allemotivazioni poste alla base delle interruzioni ex art. 23 del CCNL(riduzione dell’attività in determinate giornate).VI Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazionee/o falsa applicazione di norme di legge o di contratto collettivonazionale di lavoro, con riferimento all’art. 132 cod. proc. civ. eall’art. 23 del CCNL “Autotrasporti merci e logistica per ilpersonale delle cooperative di facchinaggio” e agli articoli 115 e116 cod. proc. civ. con riferimento al concetto di “tempestività”Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026da valutare in concreto in base all’evento verificatosiN ueme roc hdi era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026presuppone, quanto all’ipotesi di cui al punto 3 dell’art. 23 delCCNL, che il datore di lavoro abbia preavvertito gli operai in untermine tempestivo in relazione alla prevedibilità dell’evento,che si concretizza nel momento in cui l’evento viene aconoscenza del datore di lavoro.VII Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionee/o falsa applicazione di norme del CCNL, con riferimento alpunto 1 delle [OSCURATO:PERSONA] del CCNL “Autotrasportimerci e logistica per il personale delle cooperative difacchinaggio” - [OSCURATO:PERSONA], Sezione Terza ed all’art. 23 delCCNL “Autotrasporti merci e logistica per il personale dellecooperative di facchinaggio” in quanto l’art. 23 del CCNL ècomunque immediatamente e generalmente applicabile airapporti di lavoro a prescindere dall’approvazione delregolamento, salva ovviamente la facoltà per la società diprevedere una disciplina integrative nel proprio regolamento.VIII Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimentoall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 conriferimento all’illegittimità del recupero degli esoneri contributiviad opera dell’INPS, stante la tempestiva regolarizzazione delleinadempienze da parte della Cooperativa, avvenuta nel corso eprima della conclusione del procedimento ispettivo.IX Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, all’art. 5del Decreto del Ministero del lavoro del 24.10.2007 ed all’art. 6del DPR 207/2010 con riferimento all’illegittimità del recuperodegli esoneri contributivi in presenza di DURC regolare.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/20262.La sentenza ha così motivato.

Numero di raccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026-Il Tribunale di Bergamo, pronunciando sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale diaccertamento 6.2.2018 della ITL di Bergamo, ha dichiarato lasussistenza del credito INPS in conformità alle risultanze dellaespletata CTU, credito originato da una serie di irregolaritàcontributive relative al periodo novembre 2013 / gennaio 2017.-Quattro sono i motivi di appello.-[OSCURATO:PERSONA], consorziata di C.i.s.a. società consortile, haimpiegato proprio personale all’interno del deposito della societàKamila s.r.l. sito in [OSCURATO:PERSONA] d’Adda e del [OSCURATO:PERSONA] diItaltrans S.p.A. sito in Calcinate, sulla base di contratti diappalto stipulati con il consorzio, applicando ai rapporti di lavorodei dipendenti occupati nel settore facchinaggio il CCNLAutotrasporti merci e logistica per il personale delle cooperativefacchinaggio, e relativa [OSCURATO:PERSONA] terza-Cooperazione, e ai rapporti di lavoro dei dipendenti occupati nelsettore pulizie applicava il CCNL Imprese di pulizie e serviziintegrati.-Infondato è il primo motivo di gravame, con cui si ribadisce lanullità del verbale di accertamento per carenza di motivazioneex art. 3 della legge n. 241/1090 e per violazione del principiodi ragionevolezza della durata dell’accertamento ispettivo(pagg.4/5).-Il secondo motivo di appello ha ad oggetto il primo addebitoformulato dagli ispettori, relativo ad una riduzione di orario chenel periodo ottobre 2016 / gennaio 2017 ha interessato alcunilavoratori utilizzati nell’appalto a [OSCURATO:PERSONA] d’Adda,destinatari di provvedimenti di allontanamento disposti dallaCooperativa durante lo svolgimento dell’orario di lavoro.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026-Gli ispettori hanno accertato che, dopo circa 2/3 ore daNlulm’ienroiz dii ora ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026del turno, un referente della cooperativa, rilevato uno scarsorendimento di alcuni soci-lavoratori o una riduzione deglispostamenti di prodotti rispetto alla media generale,allontanava all’istante il lavoratore in questione, coninterruzione dell’attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] ha invocato l’applicazione dell’art. 23 delC.C.N.L. che disciplina i casi di «interruzione della prestazionenormale» e prevede al punto 3 che «per le ore perdute per lequali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anchetramite sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovutaalcuna retribuzione».La sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti perl’applicazione della norma contrattuale, considerato che laCooperativa non aveva dimostrato la diversa ragione cheavrebbe giustificato la riduzione di orario (scarso rendimento deisoci o riduzione dei volumi di lavoro) e neppure di aver dato uncongruo preavviso nella comunicazione della sospensione;inoltre, mancava l’adozione da parte della società delregolamento interno ai quali il CCNL rinvia per la disciplina dellemodalità di applicazione dell’art. 23.Il motivo è infondato e si basa su una interpretazione dell’art.23 del CCNL errata e artificiosa.

Il testo è il seguente: «1.

Incaso di interruzione della prestazione normale, sarà riservatoagli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, mapassate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta laretribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire glioperai stessi ad altri lavori;2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengonotrattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati intermine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, saràNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026corrisposta la retribuzione globale per la prima giornNuamtearo ddi rai ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026sospensione;3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano statitempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail,comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione».La disposizione si riferisce chiaramente a interruzioni dellaprestazione che non dipendono dalla volontà unilaterale deldatore di lavoro, ma che sono dovute a eventi non prevedibili(come si desume dalla stessa locuzione «ore perdute» e daltesto del punto 2 della disposizione che parla di «prevedibilitàdell’evento»).

Ed invero, rispetto a interruzioni unilateralmentevolute dal datore di lavoratore, non vi è dubbio che spetta ailavoratori la retribuzione piena.

In tal senso, occorresottolineare che la possibilità del socio lavoratore di aderire aclausole del regolamento della cooperativa che prevedono unariduzione (temporanea) delle retribuzioni è limitata ai casi dicrisi aziendale (art. 6, comma 1, lett. d, della legge n.142/2001), ipotesi da considerarsi eccezionali rispetto alprincipio generale della inderogabilità in pejus del trattamentoeconomico minimo di cui all’art. 3, comma 1, della legge n.142/2001.-In ogni caso, anche ipotizzando l’applicabilità alla fattispeciedell’art. 23 CCNL, è certo che i lavoratori non erano«tempestivamente preavvisati», per la semplice ragione chel’interruzione era comunicata nel corso della prestazione, dopoqualche ora dal suo inizio.Inoltre, difetta il regolamento interno per poter applicare l’art.23, posto che il CCNL - [OSCURATO:PERSONA], Sezione Terza, al punto1 delle Disposizioni generali prevede: «Le materie di cui agliarticoli 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56 e 59 del CCNL logistica,trasporto merci e spedizione, vista la specificità dei soggetti diNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno discNipumlienroa dti era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026dai regolamenti interni».-Il terzo motivo concerne il secondo addebito di cui al verbale diaccertamento: gli ispettori hanno verificato che nel LUL, danovembre 2013 a gennaio 2017, la Cooperativa ha omesso diregistrare le maggiorazioni previste per il lavoro straordinariodal CCNL Autotrasporto e dal CCNL Pulizie e Servizi integrati.La società ribadisce che l’assemblea, in conformità allo Statutoe al regolamento, aveva deliberato versamenti da parte dei sociper ripianare i debiti e la rinuncia alla maggiorazione retributivaprevista nei CCNL per le eventuali ore di lavoro straordinario esupplementare.

Per tale ragione le ore di lavoro straordinarioerano quindi pagate senza la maggiorazione ed erano indicatein busta paga sotto la voce (di nuova creazione) «ore lavoroordinario supplementare», per distinguerle dalle ore ordinarie insenso vero e proprio e dalle ore straordinarie che, altrimenti,avrebbero comportato la maggiorazione.-Il motivo è infondato.In primo luogo, come correttamente rilevato al primo giudice,l’art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della legge n. 142/2001prevede che il regolamento interno può attribuire all'assemblea«la facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisiaziendale», con la previsione di «forme di apporto ancheeconomico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisiin proporzione alle disponibilità e capacità finanziaria».

Ebbene,nella specie, la società non era in alcun modo allegato, nétantomeno provato, l'avvenuta delibera dello Stato di crisiaziendale.In ogni caso, l’esame delle delibere assembleari adottate nelperiodo dal 2013 al 2017, come prodotte dalla società (doc. 9),dimostra che il ripianamento delle perdite è stato di volta inNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026volta deliberato con diverse soluzioni, ma non con la rNinumuenroc dii ara ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026alle maggiorazioni per il lavoro straordinario.-Il quarto motivo è formulato con riferimento ai seguentiaddebiti:a) mancato aggiornamento ai rinnovi contrattuali delle tabellecontrattuali per il periodo da maggio a settembre 2015 e daottobre 2015 sino a fine periodo oggetto di accertamento;b) mancato aggiornamento fino al mese di maggio 2015 dellepercentuali da applicare sulla paga oraria in riferimento apermessi, ex festività e mensilità aggiuntive.c) mancato adeguamento delle retribuzioni agli aumentitabellari previsti dal CCNL con decorrenza dall'ottobre 2017,avvenuto solo con la busta paga del maggio 2017.Con una prima doglianza l’appellante censura la sentenza cheha ritenuto fondati gli addebiti sulla base della CTU, che haverificato i mancati aggiornamenti e sostiene che il consulented’ufficio ha effettuato un esame “a campione”.Tale assunto non ha fondamento (pag. 14/15)In secondo luogo, l’appellante, concentrandosi sul solo addebitodi cui alla lett. a), lamenta che il Tribunale non abbia consideratoche in data 19.11.2011 era stato sottoscritto con le RSU unaccordo di gradualità, afferma che «evidentemente per errorenon è stata portata a termine la gradualità», aggiunge checomunque la Cooperativa ha provveduto a regolarizzare lasituazione con la busta paga di maggio 2017 e sostiene che taleregolarizzazione dovrebbe considerarsi avvenuta primadell’inizio dell’accertamento.Si tratta di doglianze infondate.Avuto riguardo all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, conv. nella leggen. 148/2011 in ordine ai c.d. accordi di prossimità, deveritenersi che detti accordi non possano modificare in pejusNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizNzuamrereo dai rai ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026fini previdenziali stabilito dagli accordi collettivi nazionali siglatidalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate; ècomunque pacifico che la gradualità non è stata portata atermine; palesemente infondata è poi la tesi che laregolarizzazione con la busta paga di maggio sarebbe avvenutaprima dell’inizio dell’accertamento.-A dire dell’appellante tale regolarizzazione comporterebbel’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che allaluce delle inadempienze contributive è legittimo il recupero degliesoneri contributivi di cui alla legge n. 190/2014 goduti dallasocietà negli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione ai socilavoratori individuati nel verbale di accertamento.Anche tale doglianza è infondata.Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n.296/2006, tra le condizioni necessarie per la fruizionedell’esonero contributivo, vi è il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali, nonché, se sottoscritti, di quelli regionali,territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. dei datori di lavoroe dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul pianonazionale.

Ora, la successiva regolarizzazione risulta irrilevante,in quanto avvenuta solo nel corso dell’accertamento ispettivo.-Non ha pregio la tesi secondo cui si tratterebbe diinadempienze contributive lievi, rispetto alle quali la perdita deibenefici contributivi risulterebbe una sanzione sproporzionata.E’ appena il caso di osservare che la regolarità contributiva deveessere piena e che ai fini del legittimo godimento dei beneficicontributivi non è prevista dalla legge una valutazione circa lagravità delle inadempienze contributive.

Peraltro, nel caso dispecie la Cooperativa si è resa responsabile di una sistematicaNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026e prolungata violazione delle regole in materia di retribNuumzeiroo ndi era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026imponibile che non può certo essere definita di lieve entità.-Ancor meno rilevante è l’argomento costituito dal fatto che laCooperativa abbia sempre ottenuto dall’INPS il rilasciodell’attestazione di regolarità contributiva (c.d.

DURC).-Nell’ambito del quarto motivo la Cooperativa sostiene ancheche nessuna sanzione potrebbe essere applicata, neppure quellaper l’omissione.

L’assunto non ha alcun fondamento, posto chel’applicabilità, a titolo di sanzione, delle somme aggiuntiveconsegue all’inadempienza contributiva accertata in sedeispettiva e sono state applicate le sanzioni previste per lasemplice omissione e non per l’evasione.3.Tanto premesso in ordine all’articolato percorsoargomentativo della sentenza gravata, il ricorso è nel complessoda rigettarsi.3.1.

Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente perché contestano, sotto diverse angolazioni, ilmancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova da partedi INPS, che non avrebbe dedotto puntualmente i fatti costitutividella pretesa e, quindi, non li avrebbe dimostrati.Il ricorso mira a scardinare l’accertamento in fatto svolto dallaCorte secondo la quale il verbale riportava in modo dettagliatosia l’esito degli accertamenti che l’indicazione delle fonti diprova, descriveva analiticamente il contenuto delle irregolaritàaccertate, riportava altrettanto analiticamente, negli allegati, ilconteggio, lavoratore per lavoratore e per ciascun periodo dipaga, della differenza di imponibile accertato, le aliquotecontributive ed il conseguente addebito, di tal chè non avevapregio l’assunto dell’appellante secondo cui gli allegatisarebbero stati generici ed inutilizzabili al fine di integrare ilverbale: “pertanto, anche se il verbale indica il quantum delNumero registro generale 12384/2022credito solo complessivamente, dai relativi allegati (seN umero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 21995/2026adeguatamente esaminati) è possibile individuare le singoleData pubblicazione 26/06/2026ragioni di credito in relazione alle corrispondenti inadempienzecontributive”.La Corte ha svolto un accertamento in fatto in ordine allacompiutezza delle allegazioni ed ha valutato la prova.

Il poteredel giudice di sindacare la prova non può essere oggetto didoglianza in sede di legittimità.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la violazione è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016).Né la Corte ha attribuito l’onere della prova al soggetto cui noncompeteva: la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. ècensurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane fosse onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).3.2.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 115, 194,198 e 416 cod. proc. civ., poichè nel corso delle operazioniperitali disposte in primo grado erano stati prodottiNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026tardivamente da INPS alcuni documenti su cui la CTU si sNaumreerbo dbi era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026inammissibilmente fondata.Il motivo è inammissibile.Premesso che la parte non riproduce il motivo di appello sulpunto, la Corte ha compiuto una valutazione di merito sullanatura dei documenti, ritenendo “irrilevante la doglianza che ilCTU ha esaminato documentazione che INPS non avevaoriginariamente prodotto in giudizio, atteso che i nuovidocumenti consultati dal CTU non sono stati utilizzati perraggiungere la prova della sussistenza del credito ma solo peraccertare la correttezza del suo ammontare”; lo stralcio di CTUriportato in ricorso conferma che, mentre nel verbale diaccertamento erano descritte in maniera analitica tutte leinadempienze, nell’allegato denominato “prospetto diregolazione contributiva” erano esposti i dati cumulativi inun’unica voce, distinta in tre voci – imponibile accertato,aliquota, addebito contributi – senza indicazione del recuperocontributivo riferito ad ogni singola inadempienza (tranne cheper il recupero degli esoneri contributivi, partitamentespecificati), ed in corso di CTU sono stati depositati i conteggianalitici, che portavano al dato complessivo di cui all’allegatodal verbale di accertamento.La Corte ha, in definitiva, accertato in fatto che i documentierano stati utilizzati dal CTU per una mera verifica dellacorrettezza del quantum complessivo preteso con il verbale enon per raggiungere la prova dell’ammontare del credito e taleaffermazione non è stata puntualmente aggredita perché ilmotivo su tale profilo nulla argomenta.3.3.

I motivi da quattro a sette possono essere esaminaticongiuntamente perché intimamente connessi, in quantoNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026censurano il percorso decisionale che ha condotto ad affNeurmmeroa dri era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026che la contribuzione versata era inferiore al dovuto.Viene contestata la lettura che la Corte ha fornito dell’art. 23 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] e Logistica per il personale dellecooperative di facchinaggio rubricato “Interruzioni, sospensionidi lavoro e recuperi”, per il quale: “1.

In caso di interruzionedella prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguentetrattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizionedell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltàper l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per leore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti adisposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile inrelazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta laretribuzione globale per la prima giornata di sospensione; 3) perle ore perdute e per le quali gli operai siano statitempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail,comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione”.La Corte ha svolto un accertamento in fatto in conseguenza delquale ha concluso che le ipotesi sub iudice non eranoriconducibili al disposto dell’art. 23 cit., poiché, nella specie, lacooperativa, dopo due o tre ore dall’inizio del turno, sceglieva diallontanare i lavoratori meno produttivi.

Tale circostanza non èsmentita in ricorso, ma anzi confermata, poiché si afferma chei criteri di scelta dei lavoratori da allontanare erano dettati dallaantieconomicità delle rispettive prestazioni lavorative (pag.27/3), con la conseguenza che, evidentemente, si trattava diinterruzioni determinate dalla volontà unilaterale del datore enon dovute a cause imprevedibili esterne alla sfera decisionaledello stesso.Inoltre, anche ipotizzando per astratto che l’art. 23 fosseapplicabile, la Corte ha accertato in fatto che, comunque, iNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026lavoratori non venivano preavvisati tempestivamenteN umceorom di era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026richiesto dalla norma contrattuale, proprio perché venivanoallontanati dopo due o tre ore dall’inizio del turno, quindi aprestazione già iniziata.Ancora, posto che il CCNL Parte speciale, sezione Terza relativaalle cooperative, al punto 1 delle Disposizioni generali stabilisceche “Le materie di cui agli articoli 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56,e 59 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, vista laspecificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là doveapplicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni”, laCorte ha accertato che il regolamento interno difettava, ma taleargomento è stato aggiunto ad abundantiam, su una ratioautonoma, già di per sé sufficiente a sostenere il decisum.Le censure, nel loro complesso, tendono a un riesame del meritoe delle prove, precluso in sede di legittimità.Quanto al fatto che la Corte avrebbe erroneamente valutato fattiasseritamente pacifici perché non contestati da INPS, la censuradifetta in primis di specificità, non riportando il contenuto degliscritti difensivi di INPS da cui dovrebbe desumersi la noncontestazione.Il dato che si afferma pacifico è che l’interruzione delleprestazioni lavorative non avveniva per scarso rendimento deilavoratori: come detto più sopra, dalle difese svolte in primogrado e riprodotte nel ricorso emerge che l’allontanamento deilavoratori era motivato dalla loro minore produttività e non dauna riduzione imprevedibile dell’attività generale (tant’è veroche il lavoro non svolto dai lavoratori allontanati veniva eseguitoda quelli rimasti e da quelli del turno successivo).Dalla accertata illegittima riduzione dell’orario di lavoro deidipendenti, la Corte ha correttamente fatto conseguire laviolazione del minimale retributivo e contributivo: «il principioNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'iNmumpeoror dti ora ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026della retribuzione da assumere come base di calcolo deicontributi previdenziali non può essere inferiore all'importo diquella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbedovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalleassociazioni sindacali più rappresentative su base nazionale(c.d. retribuzione virtuale di cui alla l. n. 389/89) è applicabileanche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ailavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui ildatore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pienoorario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendotale parificazione alla finalità costituzionale di assicurarecomunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro alsistema della previdenza sociale (Cass. 02/09/2016, n. 17531).18.

La regola del minimale contributivo deriva dal principio diautonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicendedell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivoessere parametrato a importo superiore a quantoeffettivamente corrisposto dal datore di lavoro» (Cass. n.15172/2019 ex multis).3.4.

Infondati sono, infine, i motivi ottavo e nono, checoncernono la supposta irrevocabilità degli sgravi concessi,revoca che discende de plano dalle irregolarità contributiveaccertate che hanno determinato il venir meno del diritto aibenefici goduti ex art. 1, comma 1175, della legge n.296/2006per cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi econtributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte deidatori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese leviolazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchéNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con dNuemcerroe dti ora ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restandogli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali oaziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale”, e comma 1176, chedemanda a decreto del ministro del lavoro e della previdenzasociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le partisociali comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata invigore della legge, la definizione di “modalità di rilascio, icontenuti analitici del documento unico di regolarità contributivadi cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresseirregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela dellecondizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio deldocumento medesimo”.La Corte ha svolto un accertamento in fatto per affermare che,contrariamente all’assunto della parte, non era stata effettuatauna regolarizzazione in senso tecnico in epoca anterioreall’accertamento ispettivo (che, se la situazione verificata fossestata effettivamente regolare, avrebbe condotto ad esitodifferente), laddove ha affermato che: -la suppostaregolarizzazione aveva ad oggetto la violazione concernente ilmancato adeguamento delle retribuzioni agli aumenti tabellarida CCNL, che sarebbe stata sanata solo con la busta paga dimaggio 2017; -ciò non è, comunque, avvenuto prima dell’avviodell’accertamento, che è iniziato con un verbale di primoaccesso del 2 febbraio 2017 al quale hanno fatto seguito varieaffermata regolarizzazione con la suddetta busta paga.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026La disciplina normativa scaturente dall’art. 1, commi N1u1m7er5o d i era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/20261176, della legge n. 296/2006 e dal relativo DM attuativo (l’art.4 del DM 30 gennaio 2015, rubricato “Assenza di regolarità”,dispone che “1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale…, l'INPS, l'INAIL e le Casse edilitrasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da essodelegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12,l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause diirregolarità …2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in usopresso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entroun termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito dicui al comma 1…..

3. La regolarizzazione entro il termine di 15giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4.Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 larisultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti chehanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità”) prevede, da un lato, unprofilo fisiologico e preventivo di regolarità formale econtributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previoespletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazioneformalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare,l’osservanza di un termine breve per regolarizzare, il rilascio diun documento o in mancanza la comunicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità.La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale conl’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo dellecomunicazioni sulle informazioni retributive e contributive diciascun dipendente (tramite i mod.

DM10 ed il flussoUniemens), necessarie per il calcolo dei contributi; l’eventualeincompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadrodettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il correttoNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026versamento dei contributi e tale profilo ha una sua incideNnuzmaer on dei rai ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026rapporti interni ed esterni dell’imprenditore che intendeavvalersi di “benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che “sonosubordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d.

DURC).Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revocadei benefici.Costante è l’orientamento di questa Corte, anche di recenteribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il qualeil DURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».Né «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essereinteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva enon può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, diNumero registro generale 12384/2022fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravNi umero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 21995/2026che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiariData pubblicazione 26/06/2026funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessadell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc comecondizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei beneficicontributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioninelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di leggee il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Inoltre, «In tema di benefici contributivi per la cui fruizione èrichiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possessodel cd.

DURC (documento unico di regolarità contributiva), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio,da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenzecontributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degliobblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non havalore costitutivo, essendo atto di certazione del rapportoprevidenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica dellareale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto restademandata all'accertamento giudiziale» (Cass. n. 30273/2024).4.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna diparte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.5.

L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 12384/2022Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dNi umero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 21995/2026legittimità, liquidate in € 6.000,00 per compensi, € 200,00 perData pubblicazione 26/06/2026esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2123 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 189/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 04/11/2021 R.G.N. 8/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026Data pubblicazione 26/06/20261.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione impugnasulla base di nove motivi la sentenza n. 189/2021 con cui laCorte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione delTribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso peraccertamento negativo del credito preteso da INPS con verbaleunico di accertamento.La parte ha depositato memoria.2.Resiste INPS con controricorso.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 aprile 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Sono proposti nove motivi di censura, rubricati come diseguito.I Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionedi norme di diritto con riferimento agli artt. 442 e 416 cod. proc.civ. per mancato assolvimento da parte dell’INPS (attoresostanziale nel giudizio di accertamento negativo) dell’onere diallegazione dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.II Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. -Violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 115, 194,198, 416 cod. proc. civ. e art. 90 R.D. 18 dicembre 1941, n.1368 disp. per l’attuazione del cod. proc. civ. e disp. transitoriee nullità della sentenza in quanto la Corte di Appello ha utilizzatoed incentrato la propria decisione sulla CTU che si basa sudocumenti inammissibili, in quanto prodotti tardivamente,nonostante l’opposizione della presente difesa, ben oltre lepreclusioni istruttorie.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026III Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - VioNluamzeiroo dni era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e agliarticoli 115 e 116 cod. proc. civ. in quanto la Corte di Appelloha omesso di considerare che l’INPS, quale attore sostanzialesu cui ricade l’onere della prova, non ha assolto tale onere, nonfornendo la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.IV Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazionee/o falsa applicazione di norme del contratto collettivo nazionaledi lavoro, con riferimento all’art. 23 del CCNL “Autotrasportimerci e logistica per il personale delle cooperative difacchinaggio” in quanto ai fini dell’applicabilità dell’art. 23 delCCNL è sufficiente che l’evento che determina il datore di lavoroa sospendere l’attività e i lavoratori, e la retribuzione, dipendada un fatto esterno dalla sua libera scelta, a prescindere dallasua prevedibilità.V Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazionee/o falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivonazionale di lavoro, con riferimento all’art. 23 del CCNL“Autotrasporti merci e logistica per il personale delle cooperativedi facchinaggio” e agli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in quantola Corte di Appello non ha tenuto in alcuna considerazione o hacompletamento travisato i fatti pacifici (non contestatidall’INPS) e comunque provati dalla cooperativa, relativi allemotivazioni poste alla base delle interruzioni ex art. 23 del CCNL(riduzione dell’attività in determinate giornate).VI Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazionee/o falsa applicazione di norme di legge o di contratto collettivonazionale di lavoro, con riferimento all’art. 132 cod. proc. civ. eall’art. 23 del CCNL “Autotrasporti merci e logistica per ilpersonale delle cooperative di facchinaggio” e agli articoli 115 e116 cod. proc. civ. con riferimento al concetto di “tempestività”Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026da valutare in concreto in base all’evento verificatosiN ueme roc hdi era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026presuppone, quanto all’ipotesi di cui al punto 3 dell’art. 23 delCCNL, che il datore di lavoro abbia preavvertito gli operai in untermine tempestivo in relazione alla prevedibilità dell’evento,che si concretizza nel momento in cui l’evento viene aconoscenza del datore di lavoro.VII Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionee/o falsa applicazione di norme del CCNL, con riferimento alpunto 1 delle [OSCURATO:PERSONA] del CCNL “Autotrasportimerci e logistica per il personale delle cooperative difacchinaggio” - [OSCURATO:PERSONA], Sezione Terza ed all’art. 23 delCCNL “Autotrasporti merci e logistica per il personale dellecooperative di facchinaggio” in quanto l’art. 23 del CCNL ècomunque immediatamente e generalmente applicabile airapporti di lavoro a prescindere dall’approvazione delregolamento, salva ovviamente la facoltà per la società diprevedere una disciplina integrative nel proprio regolamento.VIII Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimentoall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 conriferimento all’illegittimità del recupero degli esoneri contributiviad opera dell’INPS, stante la tempestiva regolarizzazione delleinadempienze da parte della Cooperativa, avvenuta nel corso eprima della conclusione del procedimento ispettivo.IX Motivo – Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, all’art. 5del Decreto del Ministero del lavoro del 24.10.2007 ed all’art. 6del DPR 207/2010 con riferimento all’illegittimità del recuperodegli esoneri contributivi in presenza di DURC regolare.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/20262.La sentenza ha così motivato. Numero di raccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026-Il Tribunale di Bergamo, pronunciando sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale diaccertamento 6.2.2018 della ITL di Bergamo, ha dichiarato lasussistenza del credito INPS in conformità alle risultanze dellaespletata CTU, credito originato da una serie di irregolaritàcontributive relative al periodo novembre 2013 / gennaio 2017.-Quattro sono i motivi di appello.-[OSCURATO:PERSONA], consorziata di C.i.s.a. società consortile, haimpiegato proprio personale all’interno del deposito della societàKamila s.r.l. sito in [OSCURATO:PERSONA] d’Adda e del [OSCURATO:PERSONA] diItaltrans S.p.A. sito in Calcinate, sulla base di contratti diappalto stipulati con il consorzio, applicando ai rapporti di lavorodei dipendenti occupati nel settore facchinaggio il CCNLAutotrasporti merci e logistica per il personale delle cooperativefacchinaggio, e relativa [OSCURATO:PERSONA] terza-Cooperazione, e ai rapporti di lavoro dei dipendenti occupati nelsettore pulizie applicava il CCNL Imprese di pulizie e serviziintegrati.-Infondato è il primo motivo di gravame, con cui si ribadisce lanullità del verbale di accertamento per carenza di motivazioneex art. 3 della legge n. 241/1090 e per violazione del principiodi ragionevolezza della durata dell’accertamento ispettivo(pagg.4/5).-Il secondo motivo di appello ha ad oggetto il primo addebitoformulato dagli ispettori, relativo ad una riduzione di orario chenel periodo ottobre 2016 / gennaio 2017 ha interessato alcunilavoratori utilizzati nell’appalto a [OSCURATO:PERSONA] d’Adda,destinatari di provvedimenti di allontanamento disposti dallaCooperativa durante lo svolgimento dell’orario di lavoro.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026-Gli ispettori hanno accertato che, dopo circa 2/3 ore daNlulm’ienroiz dii ora ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026del turno, un referente della cooperativa, rilevato uno scarsorendimento di alcuni soci-lavoratori o una riduzione deglispostamenti di prodotti rispetto alla media generale,allontanava all’istante il lavoratore in questione, coninterruzione dell’attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] ha invocato l’applicazione dell’art. 23 delC.C.N.L. che disciplina i casi di «interruzione della prestazionenormale» e prevede al punto 3 che «per le ore perdute per lequali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anchetramite sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovutaalcuna retribuzione».La sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti perl’applicazione della norma contrattuale, considerato che laCooperativa non aveva dimostrato la diversa ragione cheavrebbe giustificato la riduzione di orario (scarso rendimento deisoci o riduzione dei volumi di lavoro) e neppure di aver dato uncongruo preavviso nella comunicazione della sospensione;inoltre, mancava l’adozione da parte della società delregolamento interno ai quali il CCNL rinvia per la disciplina dellemodalità di applicazione dell’art. 23.Il motivo è infondato e si basa su una interpretazione dell’art.23 del CCNL errata e artificiosa. Il testo è il seguente: «1. Incaso di interruzione della prestazione normale, sarà riservatoagli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, mapassate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta laretribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire glioperai stessi ad altri lavori;2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengonotrattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati intermine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, saràNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026corrisposta la retribuzione globale per la prima giornNuamtearo ddi rai ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026sospensione;3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano statitempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail,comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione».La disposizione si riferisce chiaramente a interruzioni dellaprestazione che non dipendono dalla volontà unilaterale deldatore di lavoro, ma che sono dovute a eventi non prevedibili(come si desume dalla stessa locuzione «ore perdute» e daltesto del punto 2 della disposizione che parla di «prevedibilitàdell’evento»). Ed invero, rispetto a interruzioni unilateralmentevolute dal datore di lavoratore, non vi è dubbio che spetta ailavoratori la retribuzione piena. In tal senso, occorresottolineare che la possibilità del socio lavoratore di aderire aclausole del regolamento della cooperativa che prevedono unariduzione (temporanea) delle retribuzioni è limitata ai casi dicrisi aziendale (art. 6, comma 1, lett. d, della legge n.142/2001), ipotesi da considerarsi eccezionali rispetto alprincipio generale della inderogabilità in pejus del trattamentoeconomico minimo di cui all’art. 3, comma 1, della legge n.142/2001.-In ogni caso, anche ipotizzando l’applicabilità alla fattispeciedell’art. 23 CCNL, è certo che i lavoratori non erano«tempestivamente preavvisati», per la semplice ragione chel’interruzione era comunicata nel corso della prestazione, dopoqualche ora dal suo inizio.Inoltre, difetta il regolamento interno per poter applicare l’art.23, posto che il CCNL - [OSCURATO:PERSONA], Sezione Terza, al punto1 delle Disposizioni generali prevede: «Le materie di cui agliarticoli 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56 e 59 del CCNL logistica,trasporto merci e spedizione, vista la specificità dei soggetti diNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno discNipumlienroa dti era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026dai regolamenti interni».-Il terzo motivo concerne il secondo addebito di cui al verbale diaccertamento: gli ispettori hanno verificato che nel LUL, danovembre 2013 a gennaio 2017, la Cooperativa ha omesso diregistrare le maggiorazioni previste per il lavoro straordinariodal CCNL Autotrasporto e dal CCNL Pulizie e Servizi integrati.La società ribadisce che l’assemblea, in conformità allo Statutoe al regolamento, aveva deliberato versamenti da parte dei sociper ripianare i debiti e la rinuncia alla maggiorazione retributivaprevista nei CCNL per le eventuali ore di lavoro straordinario esupplementare. Per tale ragione le ore di lavoro straordinarioerano quindi pagate senza la maggiorazione ed erano indicatein busta paga sotto la voce (di nuova creazione) «ore lavoroordinario supplementare», per distinguerle dalle ore ordinarie insenso vero e proprio e dalle ore straordinarie che, altrimenti,avrebbero comportato la maggiorazione.-Il motivo è infondato.In primo luogo, come correttamente rilevato al primo giudice,l’art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della legge n. 142/2001prevede che il regolamento interno può attribuire all'assemblea«la facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisiaziendale», con la previsione di «forme di apporto ancheeconomico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisiin proporzione alle disponibilità e capacità finanziaria». Ebbene,nella specie, la società non era in alcun modo allegato, nétantomeno provato, l'avvenuta delibera dello Stato di crisiaziendale.In ogni caso, l’esame delle delibere assembleari adottate nelperiodo dal 2013 al 2017, come prodotte dalla società (doc. 9),dimostra che il ripianamento delle perdite è stato di volta inNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026volta deliberato con diverse soluzioni, ma non con la rNinumuenroc dii ara ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026alle maggiorazioni per il lavoro straordinario.-Il quarto motivo è formulato con riferimento ai seguentiaddebiti:a) mancato aggiornamento ai rinnovi contrattuali delle tabellecontrattuali per il periodo da maggio a settembre 2015 e daottobre 2015 sino a fine periodo oggetto di accertamento;b) mancato aggiornamento fino al mese di maggio 2015 dellepercentuali da applicare sulla paga oraria in riferimento apermessi, ex festività e mensilità aggiuntive.c) mancato adeguamento delle retribuzioni agli aumentitabellari previsti dal CCNL con decorrenza dall'ottobre 2017,avvenuto solo con la busta paga del maggio 2017.Con una prima doglianza l’appellante censura la sentenza cheha ritenuto fondati gli addebiti sulla base della CTU, che haverificato i mancati aggiornamenti e sostiene che il consulented’ufficio ha effettuato un esame “a campione”.Tale assunto non ha fondamento (pag. 14/15)In secondo luogo, l’appellante, concentrandosi sul solo addebitodi cui alla lett. a), lamenta che il Tribunale non abbia consideratoche in data 19.11.2011 era stato sottoscritto con le RSU unaccordo di gradualità, afferma che «evidentemente per errorenon è stata portata a termine la gradualità», aggiunge checomunque la Cooperativa ha provveduto a regolarizzare lasituazione con la busta paga di maggio 2017 e sostiene che taleregolarizzazione dovrebbe considerarsi avvenuta primadell’inizio dell’accertamento.Si tratta di doglianze infondate.Avuto riguardo all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, conv. nella leggen. 148/2011 in ordine ai c.d. accordi di prossimità, deveritenersi che detti accordi non possano modificare in pejusNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizNzuamrereo dai rai ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026fini previdenziali stabilito dagli accordi collettivi nazionali siglatidalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate; ècomunque pacifico che la gradualità non è stata portata atermine; palesemente infondata è poi la tesi che laregolarizzazione con la busta paga di maggio sarebbe avvenutaprima dell’inizio dell’accertamento.-A dire dell’appellante tale regolarizzazione comporterebbel’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che allaluce delle inadempienze contributive è legittimo il recupero degliesoneri contributivi di cui alla legge n. 190/2014 goduti dallasocietà negli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione ai socilavoratori individuati nel verbale di accertamento.Anche tale doglianza è infondata.Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n.296/2006, tra le condizioni necessarie per la fruizionedell’esonero contributivo, vi è il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali, nonché, se sottoscritti, di quelli regionali,territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. dei datori di lavoroe dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul pianonazionale. Ora, la successiva regolarizzazione risulta irrilevante,in quanto avvenuta solo nel corso dell’accertamento ispettivo.-Non ha pregio la tesi secondo cui si tratterebbe diinadempienze contributive lievi, rispetto alle quali la perdita deibenefici contributivi risulterebbe una sanzione sproporzionata.E’ appena il caso di osservare che la regolarità contributiva deveessere piena e che ai fini del legittimo godimento dei beneficicontributivi non è prevista dalla legge una valutazione circa lagravità delle inadempienze contributive. Peraltro, nel caso dispecie la Cooperativa si è resa responsabile di una sistematicaNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026e prolungata violazione delle regole in materia di retribNuumzeiroo ndi era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026imponibile che non può certo essere definita di lieve entità.-Ancor meno rilevante è l’argomento costituito dal fatto che laCooperativa abbia sempre ottenuto dall’INPS il rilasciodell’attestazione di regolarità contributiva (c.d. DURC).-Nell’ambito del quarto motivo la Cooperativa sostiene ancheche nessuna sanzione potrebbe essere applicata, neppure quellaper l’omissione. L’assunto non ha alcun fondamento, posto chel’applicabilità, a titolo di sanzione, delle somme aggiuntiveconsegue all’inadempienza contributiva accertata in sedeispettiva e sono state applicate le sanzioni previste per lasemplice omissione e non per l’evasione.3.Tanto premesso in ordine all’articolato percorsoargomentativo della sentenza gravata, il ricorso è nel complessoda rigettarsi.3.1. Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente perché contestano, sotto diverse angolazioni, ilmancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova da partedi INPS, che non avrebbe dedotto puntualmente i fatti costitutividella pretesa e, quindi, non li avrebbe dimostrati.Il ricorso mira a scardinare l’accertamento in fatto svolto dallaCorte secondo la quale il verbale riportava in modo dettagliatosia l’esito degli accertamenti che l’indicazione delle fonti diprova, descriveva analiticamente il contenuto delle irregolaritàaccertate, riportava altrettanto analiticamente, negli allegati, ilconteggio, lavoratore per lavoratore e per ciascun periodo dipaga, della differenza di imponibile accertato, le aliquotecontributive ed il conseguente addebito, di tal chè non avevapregio l’assunto dell’appellante secondo cui gli allegatisarebbero stati generici ed inutilizzabili al fine di integrare ilverbale: “pertanto, anche se il verbale indica il quantum delNumero registro generale 12384/2022credito solo complessivamente, dai relativi allegati (seN umero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 21995/2026adeguatamente esaminati) è possibile individuare le singoleData pubblicazione 26/06/2026ragioni di credito in relazione alle corrispondenti inadempienzecontributive”.La Corte ha svolto un accertamento in fatto in ordine allacompiutezza delle allegazioni ed ha valutato la prova. Il poteredel giudice di sindacare la prova non può essere oggetto didoglianza in sede di legittimità.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la violazione è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016).Né la Corte ha attribuito l’onere della prova al soggetto cui noncompeteva: la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. ècensurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane fosse onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).3.2. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 115, 194,198 e 416 cod. proc. civ., poichè nel corso delle operazioniperitali disposte in primo grado erano stati prodottiNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026tardivamente da INPS alcuni documenti su cui la CTU si sNaumreerbo dbi era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026inammissibilmente fondata.Il motivo è inammissibile.Premesso che la parte non riproduce il motivo di appello sulpunto, la Corte ha compiuto una valutazione di merito sullanatura dei documenti, ritenendo “irrilevante la doglianza che ilCTU ha esaminato documentazione che INPS non avevaoriginariamente prodotto in giudizio, atteso che i nuovidocumenti consultati dal CTU non sono stati utilizzati perraggiungere la prova della sussistenza del credito ma solo peraccertare la correttezza del suo ammontare”; lo stralcio di CTUriportato in ricorso conferma che, mentre nel verbale diaccertamento erano descritte in maniera analitica tutte leinadempienze, nell’allegato denominato “prospetto diregolazione contributiva” erano esposti i dati cumulativi inun’unica voce, distinta in tre voci – imponibile accertato,aliquota, addebito contributi – senza indicazione del recuperocontributivo riferito ad ogni singola inadempienza (tranne cheper il recupero degli esoneri contributivi, partitamentespecificati), ed in corso di CTU sono stati depositati i conteggianalitici, che portavano al dato complessivo di cui all’allegatodal verbale di accertamento.La Corte ha, in definitiva, accertato in fatto che i documentierano stati utilizzati dal CTU per una mera verifica dellacorrettezza del quantum complessivo preteso con il verbale enon per raggiungere la prova dell’ammontare del credito e taleaffermazione non è stata puntualmente aggredita perché ilmotivo su tale profilo nulla argomenta.3.3. I motivi da quattro a sette possono essere esaminaticongiuntamente perché intimamente connessi, in quantoNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026censurano il percorso decisionale che ha condotto ad affNeurmmeroa dri era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026che la contribuzione versata era inferiore al dovuto.Viene contestata la lettura che la Corte ha fornito dell’art. 23 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] e Logistica per il personale dellecooperative di facchinaggio rubricato “Interruzioni, sospensionidi lavoro e recuperi”, per il quale: “1. In caso di interruzionedella prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguentetrattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizionedell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltàper l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per leore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti adisposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile inrelazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta laretribuzione globale per la prima giornata di sospensione; 3) perle ore perdute e per le quali gli operai siano statitempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail,comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione”.La Corte ha svolto un accertamento in fatto in conseguenza delquale ha concluso che le ipotesi sub iudice non eranoriconducibili al disposto dell’art. 23 cit., poiché, nella specie, lacooperativa, dopo due o tre ore dall’inizio del turno, sceglieva diallontanare i lavoratori meno produttivi. Tale circostanza non èsmentita in ricorso, ma anzi confermata, poiché si afferma chei criteri di scelta dei lavoratori da allontanare erano dettati dallaantieconomicità delle rispettive prestazioni lavorative (pag.27/3), con la conseguenza che, evidentemente, si trattava diinterruzioni determinate dalla volontà unilaterale del datore enon dovute a cause imprevedibili esterne alla sfera decisionaledello stesso.Inoltre, anche ipotizzando per astratto che l’art. 23 fosseapplicabile, la Corte ha accertato in fatto che, comunque, iNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026lavoratori non venivano preavvisati tempestivamenteN umceorom di era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026richiesto dalla norma contrattuale, proprio perché venivanoallontanati dopo due o tre ore dall’inizio del turno, quindi aprestazione già iniziata.Ancora, posto che il CCNL Parte speciale, sezione Terza relativaalle cooperative, al punto 1 delle Disposizioni generali stabilisceche “Le materie di cui agli articoli 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56,e 59 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, vista laspecificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là doveapplicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni”, laCorte ha accertato che il regolamento interno difettava, ma taleargomento è stato aggiunto ad abundantiam, su una ratioautonoma, già di per sé sufficiente a sostenere il decisum.Le censure, nel loro complesso, tendono a un riesame del meritoe delle prove, precluso in sede di legittimità.Quanto al fatto che la Corte avrebbe erroneamente valutato fattiasseritamente pacifici perché non contestati da INPS, la censuradifetta in primis di specificità, non riportando il contenuto degliscritti difensivi di INPS da cui dovrebbe desumersi la noncontestazione.Il dato che si afferma pacifico è che l’interruzione delleprestazioni lavorative non avveniva per scarso rendimento deilavoratori: come detto più sopra, dalle difese svolte in primogrado e riprodotte nel ricorso emerge che l’allontanamento deilavoratori era motivato dalla loro minore produttività e non dauna riduzione imprevedibile dell’attività generale (tant’è veroche il lavoro non svolto dai lavoratori allontanati veniva eseguitoda quelli rimasti e da quelli del turno successivo).Dalla accertata illegittima riduzione dell’orario di lavoro deidipendenti, la Corte ha correttamente fatto conseguire laviolazione del minimale retributivo e contributivo: «il principioNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'iNmumpeoror dti ora ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026della retribuzione da assumere come base di calcolo deicontributi previdenziali non può essere inferiore all'importo diquella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbedovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalleassociazioni sindacali più rappresentative su base nazionale(c.d. retribuzione virtuale di cui alla l. n. 389/89) è applicabileanche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ailavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui ildatore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pienoorario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendotale parificazione alla finalità costituzionale di assicurarecomunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro alsistema della previdenza sociale (Cass. 02/09/2016, n. 17531).18. La regola del minimale contributivo deriva dal principio diautonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicendedell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivoessere parametrato a importo superiore a quantoeffettivamente corrisposto dal datore di lavoro» (Cass. n.15172/2019 ex multis).3.4. Infondati sono, infine, i motivi ottavo e nono, checoncernono la supposta irrevocabilità degli sgravi concessi,revoca che discende de plano dalle irregolarità contributiveaccertate che hanno determinato il venir meno del diritto aibenefici goduti ex art. 1, comma 1175, della legge n.296/2006per cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi econtributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte deidatori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese leviolazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchéNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con dNuemcerroe dti ora ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restandogli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali oaziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale”, e comma 1176, chedemanda a decreto del ministro del lavoro e della previdenzasociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le partisociali comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata invigore della legge, la definizione di “modalità di rilascio, icontenuti analitici del documento unico di regolarità contributivadi cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresseirregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela dellecondizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio deldocumento medesimo”.La Corte ha svolto un accertamento in fatto per affermare che,contrariamente all’assunto della parte, non era stata effettuatauna regolarizzazione in senso tecnico in epoca anterioreall’accertamento ispettivo (che, se la situazione verificata fossestata effettivamente regolare, avrebbe condotto ad esitodifferente), laddove ha affermato che: -la suppostaregolarizzazione aveva ad oggetto la violazione concernente ilmancato adeguamento delle retribuzioni agli aumenti tabellarida CCNL, che sarebbe stata sanata solo con la busta paga dimaggio 2017; -ciò non è, comunque, avvenuto prima dell’avviodell’accertamento, che è iniziato con un verbale di primoaccesso del 2 febbraio 2017 al quale hanno fatto seguito varieaffermata regolarizzazione con la suddetta busta paga.Numero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026La disciplina normativa scaturente dall’art. 1, commi N1u1m7er5o d i era ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/20261176, della legge n. 296/2006 e dal relativo DM attuativo (l’art.4 del DM 30 gennaio 2015, rubricato “Assenza di regolarità”,dispone che “1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale…, l'INPS, l'INAIL e le Casse edilitrasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da essodelegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12,l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause diirregolarità …2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in usopresso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entroun termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito dicui al comma 1….. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4.Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 larisultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti chehanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità”) prevede, da un lato, unprofilo fisiologico e preventivo di regolarità formale econtributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previoespletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazioneformalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare,l’osservanza di un termine breve per regolarizzare, il rilascio diun documento o in mancanza la comunicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità.La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale conl’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo dellecomunicazioni sulle informazioni retributive e contributive diciascun dipendente (tramite i mod. DM10 ed il flussoUniemens), necessarie per il calcolo dei contributi; l’eventualeincompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadrodettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il correttoNumero registro generale 12384/2022Numero sezionale 2123/2026versamento dei contributi e tale profilo ha una sua incideNnuzmaer on dei rai ccolta generale 21995/2026Data pubblicazione 26/06/2026rapporti interni ed esterni dell’imprenditore che intendeavvalersi di “benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che “sonosubordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d. DURC).Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revocadei benefici.Costante è l’orientamento di questa Corte, anche di recenteribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il qualeil DURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».Né «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essereinteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva enon può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, diNumero registro generale 12384/2022fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravNi umero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 21995/2026che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiariData pubblicazione 26/06/2026funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessadell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc comecondizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei beneficicontributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioninelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di leggee il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Inoltre, «In tema di benefici contributivi per la cui fruizione èrichiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possessodel cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio,da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenzecontributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degliobblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non havalore costitutivo, essendo atto di certazione del rapportoprevidenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica dellareale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto restademandata all'accertamento giudiziale» (Cass. n. 30273/2024).4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna diparte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 12384/2022Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dNi umero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 21995/2026legittimità, liquidate in € 6.000,00 per compensi, € 200,00 perData pubblicazione 26/06/2026esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 21995/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris