CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2907 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 672/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 21/05/2021 R.G.N. 1073/2019;Numero registro generale 30373/2021Numero sezionale 2907/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21312/2026Data pubblicazione 23/06/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 672, la Corte d’appello di Baririgettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la sentenza del tribunale di Bari che aveva respintola domanda proposta da quest’ultima società volta ad ottenerel’annullamento delle note di rettifica emesse dall’Inps in dannodella società, in relazione ai periodi meglio indicati in ricorso edel conseguente avviso di addebito, per l’importo di € 4.916,39,per il mancato pagamento delle dette note di rettifica.Il tribunale ha respinto la domanda perché la società avevafruito di sgravi contributivi in riferimento all’assunzione di propridipendenti, senza avere la regolarità contributiva attestata dalDURC positivo, infatti, la società non aveva sanato le irregolaritàrilevate dall’Istituto previdenziale entro il termine di scadenzaindicato nelle note di rettifica e nessuna incidenza avrebbeavuto la mancanza di una distinta comunicazione denominatapreavviso di Durc interno negativo, in presenza dellacomunicazione di sanare le irregolarità, entro un termineperentorio, che la società aveva ricevuto, ma a cui non avevaottemperato tempestivamente, non potendosi consentire unaregolarizzazione, ex post e in qualsiasi tempo, in contrasto conl’esigenza , insita nella norma di cui all’art. 1 comma 1175 dellalegge 296/06, della necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravicontributivi.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre percassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria,mentre l’Inps ha resistito con controricorso.Numero registro generale 30373/2021Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel termineN umero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 21312/2026di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione inData pubblicazione 23/06/2026camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 1 commi 1175 e 1176 dellalegge n. 296/06 e dell’art. 7 del DM n. 27 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] edell’art. 1175 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenutoche le note di rettifica equivalessero a un invito a regolarizzare,quando tale funzione era da attribuire al preavviso di Durcnegativo che non era stato invece ricevuto: nelle note direttifica, mancava, ad avviso dell’appellante, l’espresso avvisoal pagamento, entro il termine assegnato a pena della perditadei benefici contributivi.Il motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché non riportain ricorso le note di rettifica ricevute, al fine di mettere incondizione questa Corte, di verificare l’idoneità dellacomunicazione, ad avvisare la società contribuente dellanecessità di regolarizzare la propria posizione contributiva,entro un termine perentorio.Nel merito, poi, è comunque infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche direcente ribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, ilDURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali. La recenteCass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,Numero registro generale 30373/2021Numero sezionale 2907/2026trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contrNiubmuertoi vdi ir,a ccolta generale 21312/2026Data pubblicazione 23/06/2026che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».Inoltre, questa Corte ha anche più volte ricordato che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Va ricordato, altresì, che secondo la giurisprudenza di questaCorte anche la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa alrilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 delDM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha naturaeccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoriaNumero registro generale 30373/2021delle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiaN umero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 21312/2026corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleData pubblicazione 23/06/2026agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018,in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentalida parte dell'ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato alrealizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance difruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'enteha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107/2018),ma non è questo l'oggetto di questa controversia, non potendoricadere sull’ente previdenziale, «gli effetti dell'inosservanza diobblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva,che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n.31608/2024).Si consideri, poi, che come affermato di recente da Cass.27/04/2026, n. 11215/2026, sulla scorta di consolidatoorientamento di questa Corte, il contenuto dell’art. 1, comma1175, l. n. 297 del 2006 è chiaro nel senso di subordinare ildiritto a usufruire e mantenere gli sgravi alla continua epermanente regolarità contributiva, il che presuppone ilpagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze dilegge ovvero la sanatoria di ogni irregolarità nei terminiperentori assegnati dalla normativa secondaria innanzi citata.Nella specie, la Corte del merito ha accertato la mancanza diregolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi, dicui si discute alle date indicate nella sentenza impugnata, cosìNumero registro generale 30373/2021da far decadere dal beneficio contributivo la società odiernaN umero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 21312/2026ricorrente.Data pubblicazione 23/06/2026Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida nell’importo di € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello corrispostoper il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il PresidenteNumero registro generale 30373/2021Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 21312/2026Data pubblicazione 23/06/2026