CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21834/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2903 4SPARKS [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 14845/2022rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso daglNi umero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 21834/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 583/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 07/12/2021 R.G.N. 36/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diTorino l’INPS, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INAIL chiedendo dichiararsil’illegittimità del DURC negativo emesso dall’INAIL e, perl’effetto, annullarsi l’avviso di addebito emesso dall’INPS.L’INPS e l’INAIL resistevano in giudizio chiedendo il rigetto delricorso. Il Tribunale di Torino rilevava che a seguitodell’emissione del DURC negativo da parte dell’INAIL in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’INPS aveva disconosciuto tutte le agevolazionifruite dalla 4Sparks s.r.l. ai sensi della legge 190 del 2014 nelperiodo tra l’ottobre del 2015 e il luglio del 2018, in applicazionedell’art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006 e ritenendoinsussistente il presupposto del possesso del DURC. [OSCURATO:PERSONA] illegittima la condotta dell’INPS perché, secondo ilgiudice di prime cure, la risultanza negativa della verificacondotta dall’INPS con l’emissione del DURC negativo poteva sigiustificare il disconoscimento degli sgravi contributivisuccessivi alla emissione del DURC recante le irregolarità, manon il disconoscimento degli sgravi fruiti prima con ilconseguente recupero. Secondo il Tribunale tale conseguenzanon potrebbe trarsi dal quadro normativo che non sanziona conesplicita decadenza dagli sgravi già fruiti l’emissione del DURCnegativo.Numero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/20262. Avverso la sentenza proponeva appello l’INPS. La 4 NSumpearor dki sra ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026s.r.l. si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo ilrigetto dell’impugnazione. L’INAIL si costituiva nel giudizio disecondo grado ai fini della integrità del contraddittorio. Con lasentenza n. 583/2021 depositata in data 07/12/2021 la Cortedi Appello di Torino, sezione lavoro, ha accolto solo parzialmentel’appello dichiarando la società tenuta al pagamento dellasomma di euro 11.533,97 all’INPS a titolo di contributi oltresanzioni ed interessi legali; la Corte territoriale ha rigettato nelresto l’appello confermando sul punto la sentenza impugnata.2.1. La Corte di Appello ha rilevato che il recupero non potevaessere escluso con riguardo a tutti i contributi e per effettodell’annullamento dell’avviso di addebito, come invece ritenutodal Tribunale, ma che il recupero andasse limitato alle soleinadempienze contributive connesse alla emissione dell’avvisodi addebito e cioè, nella fattispecie oggetto di causa, solo aquelle relative ai lavoratori dipendenti ai quali si riferiscono ipremi non corrisposti dal datore di lavoro e collegati dal DURCnegativo emesso il 15/11/2018. Ha osservato, poi, la Corte diAppello (a pagina 10 della sentenza, ultimo capoverso) che «Daidocumenti versati dall’INAIL risultano omessi i versamenti deipremi relativi alla quarta rata dell’anno 2017 e quelli dellaseconda e terza dell’anno 2018. Quindi, a fronte della tardivaregolarizzazione della propria posizione contributiva da partedella 4Sparks, il recupero contributi potrà effettuarsi nei limitirelativi ai periodi di non copertura e di assenza di regolaritàcontributiva». La Corte ha escluso, per questa via, larevocabilità degli gli sgravi fruiti dalla società nel periodo tral’ottobre del 2015 e il luglio del 2018.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS articolando un unico motivo di gravame. La [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/2026si è costituita con controricorso eccependo l’inammissibNiluimtàer od dei rla ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito, la societàha spiegato anche ricorso incidentale chiedendo la cassazionedella sentenza della Corte di Appello con riguardo alla disciplinadelle spese processuali. L’INAIL si è limitata al deposito dellaprocura.4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 12/06/2026.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge296 del 2006, del d.m. 30/01/2015 e dell’art. 1, comma 118,della legge 190/2014, per essere stato ritenuto che non siavenuto meno il diritto del datore di lavoro all’intero sgravio,nonostante vi fosse prova che nel periodo di fruizione vi era unairregolarità contributiva.1.1. Secondo il ricorso la Corte di Appello di Torino, pur avendoravvisato l’irregolarità contributiva relativa ai premi Inail, nonsanata nei termini, e pur avendo ritenuto legittima l’emissionedel DURC negativo, ha affermato che tanto determinava solo laperdita degli sgravi successivi alla emissione del DURC negativoe solo di quelli precedenti ma relativi alle mensilità per le qualiil DURC non si poteva considerare esistente perché interessatedalle omissioni contributive.1.2. L’INPS critica questa impostazione perché ritiene che lairregolarità contributiva non sanata giustifichi l’emissione delDURC negativo e la revoca degli sgravi fruiti per tutto il periodoentro il quale è intervenuta l’irregolarità contributiva.2. In via preliminare va rilevato che la società controricorrenteha dedotto inammissibilità del ricorso perché la sentenzaNumero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/2026impugnata avrebbe deciso in adesione a precedenti dellaN uCmoerro tdei r,a ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026perché mancherebbero gli elementi essenziali tipici dell’atto diricorso e perché il ricorso sarebbe scollegato dalla sentenzaimpugnata, generico e incomprensibile.2.1. Ad avviso del Collegio meritano di essere respinte leeccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso: l’atto diimpugnazione riguarda una materia controversa e non risoltadalla giurisprudenza di questa Corte in senso favorevole allaposizione della società controricorrente, il ricorso reca glielementi essenziali richiesti dalla legge e specifica consufficiente precisione la doglianza esperita sotto il profilo dellaviolazione di legge.3. Venendo all’esame del merito delle censure formulate con ilricorso queste sono fondate.3.1. La sentenza della Corte di Appello di Torino, pur avendoravvisato irregolarità contributive relative alla quarta rata del2017 e alla seconda e alla terza rata del 2018, irregolarità nonsanate nei termini perentori stabiliti dalla normativa secondariadopo la comunicazione di irregolarità, non ha affermato ladecadenza dai benefici contributivi goduti nel periodo in cui sisono manifestate le irregolarità, ma ha limitato la conseguenzanegativa per il datore di lavoro alle sole mensilità interessate leirregolarità, atteso che «l’accertata assenza del DURC non può– in mancanza di una espressa disposizione normativa di segnocontrario – che far venire meno i benefici limitatamente alperiodo di assenza dello stesso, senza caducareretroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva».4. Orbene questa affermazione, in diritto, della Corte di Appello,è censurabile e determina la fondatezza del ricorso.5. La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva,di cui al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,Numero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/2026prescrive che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i bNuemneerof diic rai ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni dilavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali”. Il successivo comma 1176 demanda a decreti attuatividel Ministero del Lavoro e della previdenza sociale laregolamentazione delle modalità di rilascio, la definizione deicontenuti analitici del documento unico di regolaritàcontributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dinatura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dilavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo. Il decreto applicabile ratione temporis è il DM30/1/2015 che, all’art. 3, stabilisce che la verifica dellaregolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovutidall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelliimpiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa che operano nell’impresa; e la regolarità sussistenon solo in caso di pagamenti, di rateizzazioni concessedall’INPS, di sospensione in forza di disposizioni legislative dialtri casi previsti al comma 2, ma anche in presenza di unoscostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate.Il successivo articolo 4, rubricato “Assenza di regolarità”,dispone che “1.Qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato aisensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l'invito aNumero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/2026regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregNuomlearor idti àra ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cuial comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifichee ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante ilpredetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3.La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera ilDocumento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorsoinutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanzanegativa della verifica è comunicata ai soggetti che hannoeffettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debitoe delle cause di irregolarità.” La disciplina normativa,complessivamente considerata, prevede dunque, da un lato, unprofilo fisiologico e preventivo di regolarità formale econtributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previoespletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazioneformalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare,l’osservanza di un termine breve per regolarizzare, il rilascio diun documento o in mancanza la comunicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità. La finalità è quella diassicurare, nel rapporto previdenziale con l’istituto di gestione,l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulleinformazioni retributive e contributive di ciascun dipendente(tramite i mod. DM10 ed il flusso Uniemens), necessarie per ilcalcolo dei contributi; l’eventuale incompletezza o il ritardo nonconsentono di avere un quadro dettagliato del rapportoazienda/lavoratori per il corretto versamento dei contributi etale profilo ha una sua incidenza nei rapporti interni ed esterniNumero registro generale 14845/2022dell’imprenditore che intende avvalersi di “benefici normativi eN umero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 21834/2026contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro eData pubblicazione 26/06/2026legislazione sociale” che “sono subordinati al possesso” deldocumento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).6. Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità, potevano valere ad escludere la regolaritàcontributiva, a giustificare l’emissione del DURC negativo egenerare la revoca dei benefici.7. Ove risulti accertata l’esistenza di una irregolarità nelpagamento dei contributi, deve ritenersi legittima la richiesta dipagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendo taleconclusione non già da una presunta retroattività del DURC, masemplicemente dal suo valore di accertamento(necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé èostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n.12591 del 2024, in motivazione).8. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, in proposito, ragioni per discostarsidal costante orientamento di questa Corte, anche di recenteribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il qualeil DURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poteraccedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali. La recenteCass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificaNumero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/2026della reale consistenza delle situazioni di fatto e diN udmierroit dti ora ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026oggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».9. Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).10. Va ricordato, altresì, che secondo la giurisprudenza diquesta Corte anche la mancata segnalazione dell'irregolaritàostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 delDM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha naturaeccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoriadelle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiacorso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018,in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «inNumero registro generale 14845/2022contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 coN. umero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 21834/20261175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàData pubblicazione 26/06/2026contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentalida parte dell'ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato alrealizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance difruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'enteha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107/2018),ma non è questo l'oggetto di questa controversia, non potendoricadere sull’ente previdenziale, «gli effetti dell'inosservanza diobblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva,che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n.31608/2024).11. Si consideri, poi, che come affermato di recente da Cass.27/04/2026, n. 11215/2026, sulla scorta di consolidatoorientamento di questa Corte, il contenuto dell’art. 1, comma1175, l. n. 297 del 2006 è chiaro nel senso di subordinare ildiritto a usufruire e mantenere gli sgravi alla continua epermanente regolarità contributiva, il che presuppone ilpagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze dilegge ovvero la sanatoria di ogni irregolarità nei terminiperentori assegnati dalla normativa secondaria innanzi citata.12. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi edeve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competentealla quale è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.13. Il ricorso incidentale, sollevato in ordine al governo dellespese del procedimento di appello, è assorbito. P.Q.MNumero registro generale 14845/2022Numero sezionale 2903/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata Neu mrienrov dii ara ccolta generale 21834/2026Data pubblicazione 26/06/2026alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, allaquale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])