CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2908 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/03/2022 R.G.N. 488/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21204/2022Numero sezionale 2908/2026Data pubblicazione 26/06/2026Con sentenza del 9.3.2022 n. 79, la Corte d’appello di Torinorigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza deltribunale di Torino che aveva accolto parzialmente l’opposizioneall’avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA].r.l. (in seguito, per brevità, OMT), con cui era stato intimatodall’Inps il pagamento di € 13.583,38, a titolo di recupero dellesomme portate nelle note di rettifica ai DM/10, del periodo6/2015-11/2017.Il tribunale ha accolto l’opposizione, perché la revoca deibenefici (per somme modeste) riguardava periodi antecedentialla fruizione degli sgravi oggetto di recupero e la lettera dell’art.1 comma 1175 della legge n. 296/06 non poteva essereinterpretata come se introducesse una sorta di condizionerisolutiva che subordina il godimento degli sgravi alla regolaritàcontributiva non solo per il periodo in essere, ed oggetto delledenunce mensili obbligatorie, ma anche per il futuro, ponendonel nulla il diritto al beneficio, legittimamente goduto nei periodidi regolarità contributiva, in caso di un eventuale futuroinadempimento: ciò che rileva per la fruizione dei benefici,secondo il tribunale, è la regolarità contributiva riferita alperiodo di effettivo godimento, da individuarsi in relazione alledenunce mensili e senza possibilità di decadenza ex post, inrelazione a future possibili decadenza.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla basedi un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.Numero registro generale 21204/2022RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 21828/2026Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione diData pubblicazione 26/06/2026legge, in particolare, dell’art. 1 commi 1175 e 1176 della leggen. 296/06, del DM 30.1.15 e dell’art. 1 comma 118 della leggen. 190/14, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che larevoca degli sgravi contributivi non può avere ad oggetto ilbeneficio per intero, dovendo essere riferita solo alla parteconcernente il periodo in cui vi è stato l’accertamentodell’irregolarità contributiva. Sostiene che, invece, pur se non èin dubbio che l’onere di provare il diritto agli sgravi gravi suldatore di lavoro, tuttavia erroneamente si era ritenuto che nelcaso di specie, l’Inps avesse ingenerato nella società laconvinzione di non avere pendenze e altrettanto erroneamentesi sarebbe ritenuto che le note di rettifica non avrebbero potutoessere emesse, finché la società interessata non fosse stataavvisata dell’inadempienza in atto, assegnando un termine perla regolarizzazione.Il motivo di ricorso dell’Inps è fondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche direcente ribadito da Cass. n. 9057/2026, Cass. n. 2678/2026 eCass. 16198/2026, il DURC, quale documento che certifica laregolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabile perquest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio obeneficio contributivo e garantisce la trasparenza delleoperazioni aziendali.La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio delDURC un valore costitutivo, che esso non può logicamentepossedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporticontributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli entiNumero registro generale 21204/2022Numero sezionale 2908/2026previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli Naumtteir o ddi rai ccolta generale 21828/2026Data pubblicazione 26/06/2026certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, incaso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr.in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilrispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Di recente e definendo una controversia analoga, questa Corteha affermato «Ne deriva che l’inoltro corretto e completo dellecomunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi di ciascundipendente costituisce presupposto indefettibile del controllodemandato all’Istituto. Ne consegue che l’incompletezza o latardività della denuncia mensile integra un’irregolarità ostativaal rilascio del DURC, anche in presenza dell’integrale pagamentodei contributi, poiché, in mancanza di denunce corrette etempestive, l’ente previdenziale non è posto in condizione diNumero registro generale 21204/2022Numero sezionale 2908/2026controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti effeNtutmuerao tdii »ra ccolta generale 21828/2026Data pubblicazione 26/06/2026(Cass. 26/05/2026, n. 16338).Nella presente vicenda, la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione enon constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione. In ogni caso, la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispettoagli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cuiall'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla Corte hanatura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «glieffetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti allaregolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n.24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).Numero registro generale 21204/2022Numero sezionale 2908/2026In conclusione, la Corte del merito – che ha accerNtuamteoro dli ara ccolta generale 21828/2026Data pubblicazione 26/06/2026mancanza di regolarità contributiva seppur per importi esiguidella società beneficiaria degli sgravi alla data del settembre2010 – non si è attenuta ai principi sopra enunciati e dunque lasentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corted’appello di Torino, affinché alla luce di quanto sopra espostoriesamini il merito della controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2026Il Presidente