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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08078/2026

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ORDINANZAsul ricorso 28066-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1299CINQUE;- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 502/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILONuMmEerNo dAi r accolta generale 8078/2026SARRACINO.

Data pubblicazione 01/04/20261.

La Corte di Appello di L’Aquila, nel rigettare il gravameproposto dall’INPS, per quanto qui in rilievo, confermava lasentenza di primo grado che, in parziale accoglimentodell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’avviso diaddebito n. 368 2018 0028391473, dichiarava il diritto dellapredetta società a percepire gli sgravi contributivi ex l. n. 190del 2014 e l. n. 208 del 2015 per il periodo agosto-novembre2017 e quindi non dovuti i corrispondenti importi riportatinell’avviso di addebito innanzi indicato.2.

Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico mezzo,l’INPS.3.

Resiste con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale, la società indicata in epigrafe, cui resiste concontroricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,l. n. 296 del 2006, dell’art. 44, comma 9, d.l. n. 269 de 2003,conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, degli artt. 1, comma114, l. n. 190 del 2014 e dell’art. 1, comma 178, l. n. 208 del2015 e del d.m. 30.1.2015, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.L’INPS contesta la correttezza della decisione di appello che haritenuto rilevante, ai fini della verifica della regolaritàNumero registro generale 28066/2021contributiva, solo la tempestività nel pagamento dellaN umero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026contribuzione, senza attribuire rilievo anche al rispetto degDlait a pubblicazione 01/04/2026oneri c.d. connessi, di carattere formale.Rimarca che il concetto di regolarità contributiva non coincideaffatto con quello di adempimento dell’obbligazionecontributiva: precisa che detto presupposto (la regolaritàcontributiva) va accertato sulla base di parametri diversi daquelli dell’adempimento che sono espressamente previsti dald.m. 30.1.2015 che li enunzia in modo tassativo.La regolarità presuppone non solo pagamenti regolari, ma anchela possibilità per l’ente di controllare che questi corrispondano aquanto dovuto ex art. 3, comma 1, d.m. 30.1.2015; neconsegue che l’accertamento della regolarità dei pagamenti hacome presupposto le denunzie mensili che, se mancano,impediscono lo svolgimento dell’attività di controllo e, quindi,anche l’attestazione della regolarità contributiva, a sua voltapresupposto degli sgravi.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale partecontroricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 91 c.p.c., aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.È lamentata la decisione della Corte territoriale in ordine alladisposta compensazione delle spese di lite, in ragione dellaasserita novità e dell’obiettiva controvertibilità della questionetrattata.[OSCURATO:SOCIETA]. insiste che non ricorrono, nella specie, i presuppostiper la disposta compensazione, dovendo trovare applicazione ilprincipio della soccombenza.3.

Giova partire dall’esame dell’unico motivo del ricorsoprincipale.La questione nodale è la seguente: se l’inadempimento foNrummearol ere gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026relativo alla mancata trasmissione della denunzia UniemNeumnesro ddi ir accolta generale 8078/2026maggio 2017, nel termine di 15 gg. dalla richiesta dDait a pubblicazione 01/04/2026regolarizzazione formulata dall’INPS, possa giustificare larevoca dei benefici contributivi cui la società indicata in epigrafeaveva diritto per il periodo successivo a quellodell’inadempimento formale, avendo versato i contributi relativia detto periodo in conformità con quanto previsto dall’art. 3d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] .La Corte di Appello, sul punto, afferma che la risposta nonpuò che essere negativa, non potendosi condividerel’interpretazione che l’istituto appellante fornisce dell’art. 5,comma 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per cui la regolarità contributivapuò essere attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorranon solo la correttezza degli adempimenti mensili, ma anchel’invio del flusso Uniemens) e dell’art. 1, comma 1175 della l. n.296 del 2006 (per cui i benefici contributivi sono subordinati alpossesso del DURC, che non poteva essere rilasciato per ilmancato invio del flusso Uniemens relativo a maggio 2017).

Lecitate disposizioni devono, infatti, essere lette alla luce dellanormativa sopravvenuta e in particolare del citato art. 3 del d.m.30.1.2015, il quale ai primi due commi dispone che la verifica diregolarità riguarda “i pagamenti” dovuti dall’impresa e quindil’interpretazione della normativa applicabile al caso in esame vanel senso che il DURC vada negato solo a seguitodell’accertamento di un inadempimento di natura sostanziale.In tal senso depone anche l’ultimo comma dell’art. 3 che fa salvoaddirittura “uno scostamento non grave tra le somme dovute equelle versate” a riprova che ove tutta la contribuzione siaversata – come nel caso in esame – la regolarità debba esserericonosciuta .3.1.

Tanto premesso, osserva il Collegio, che il motivo è foNnudmaertoo re gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026e va accolto.

Numero di raccolta generale 8078/2026La disciplina applicabile ratione temporis è quella di cui all’arDta.t a pubblicazione 01/04/20261, commi 1175 e 1176, legge n. 296 del 2006 che prevede, invia generale, che la regolarità contributiva è condizione deldiritto agli sgravi, ne consegue che l’accertamento di dettopresupposto - la regolarità contributiva appunto - è requisitoindefettibile per il godimento dei benefici.Nella fattispecie all’attenzione, poi, l’art. 3, comma 1, del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede (come dedotto dall’INPS in ricorso cheriporta il dato normativo) che: La verifica della regolarità in tempo reale riguarda ipagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratorisubordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazionecoordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessanonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scadutisino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quelloin cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto ancheil termine di presentazione delle relative denunceretributive .Esclusa, nella specie, la ricorrenza delle ipotesi eccettuative dicui al secondo comma della predetta norma, invero nemmenoallegate, incontestato che l’invio del cd. mod.

Uniemens,relativo al mese di maggio 2017, sia avvenuto nel febbraio2018, cioè dopo la scadenza non solo del termine dipresentazione, ma anche di quello (successivo) di quindici giornidi cui all’invito a regolarizzare, detta irregolarità – afferma ilCollegio – lungi dall’essere semplicemente formale, è, invece,sostanziale nella misura in cui impedisce, con celerità edefficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolaritàcontributiva e tanto basta ad escludere la possibilità di ottenereil DURC e quindi il diritto alla fruizione degli sgravNi umcehroe re gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026presuppongono, invece, l’azione virtuosa del contribuenNtuem ecroh dei r accolta generale 8078/2026non solo deve essere in regola, ma consentire anche il controlDloat a pubblicazione 01/04/2026di detta regolarità, attraverso il rispetto dei cd. adempimentiformali.In altri termini, ai sensi della l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni fiscali e contributive è subordinato al possesso deldocumento unico di regolarità contributiva, oltre che al ricorreredei presupposti previsti per le specifiche e singole fattispeciegiustificative dell'agevolazione.

Ne consegue che la condizionedi regolarità contributiva – da verificare al fine del rilasciodel Durc – dipende ed è funzione dalla correttezza degliadempimenti mensili e/o periodici, adempimenti fra cuirientrano le denunce Uniemens, il mancato invio delle quali,quindi, non consente i doverosi controlli, né l'emissionedel DURC, impedendo quindi anche la fruizione delleagevolazioni.Né a considerazioni di diverso tenore conduce l’affermazione daparte di questa Corte, con riguardo alla situazione opposta,erroneo rilascio del Durc da parte dell’Inps, ipotesi in relazionealla quale questa Corte ha affermato che: in tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd.

DURC (documentounico di regolarità contributiva), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, incaso di contestazione, la verifica della reale consistenza delleNumero registro generale 28066/2021situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentoN umero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026giudiziale (cfr. Cass. n. 30273/2024).

Data pubblicazione 01/04/2026Nell’ipotesi di cui innanzi, infatti, è evidente che il possesso delDURC in assenza del presupposto sostanziale della regolaritàcontributiva non può legittimare gli sgravi, ma allo stesso modo– sebbene nella posizione antitetica – gli sgravi non possonoessere concessi nemmeno nelle ipotesi in cui in assenza deldeposito delle doverose denunzie (più in generale in caso dimancato rispetto dei cd. oneri formali) non è possibile alcuncontrollo da parte dell’Ente previdenziale, tanto perché lavirtuosità del contribuente non può essere controllata.Tanto affermato, non va sottaciuto, poi, che nel caso di speciela società controricorrente non ha provveduto al deposito deldocumento cd.

Uniemens nemmeno nel termine all’uopo fissatodall’Inps.A tanto va aggiunto che in senso simmetrico questa Corte si èrecentemente pronunziata nella sentenza n. 2678/2026, al cuipercorso motivazionale questo Collegio si riporta anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c., ivi del pari essendosi affermato cheun inadempimento formale - il mancato inoltro delle denunzieUniemens - genera irregolarità contributiva.Alla luce di quanto illustrato, il ricorso dell’INPS è fondato.4.

Resta da esaminare il motivo di ricorso sulle spese di appelloproposto dalla parte controricorrente, in cui è lamentato, comeanticipato, la compensazione disposta in ragione della novitàdelle questioni esaminate, nonostante parte ricorrente siarisultata totalmente vittoriosa.4.1.

Ebbene, detto mezzo (già infondato, in quanto il giudice dimerito ha fatto uso del potere discrezionale di compensazione,dando atto delle “gravi ed eccezionali ragioni” da porre afondamento della decisione, ovvero la novità della questioneNumero registro generale 28066/2021trattata) resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principaleN umero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026dell’INPS, cui consegue la cassazione della sentenza quDait a pubblicazione 01/04/2026all’attenzione e, in conseguenza della decisone nel merito (cfr.infra), la nuova regolamentazione delle spese di tutti e tre igradi di giudizio.5.

Conclusivamente, questa Corte accoglie il ricorso principale,cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, decide la causa nel merito con rigetto, perquanto qui in rilievo, dell’opposizione all’avviso di addebito n.368 2018 0028391473; assorbito il ricorso incidentale.6.

La novità delle questioni (il precedente di legittimità innanzicitato – Cass. n. 2678/2026 – essendo stato pubblicato pochigiorni prima della camera di consiglio) e l’esito alternato deigiudizi di merito e legittimità consentono l’integralecompensazione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio.La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, decide la causa nel merito con rigetto, per quanto qui inrilievo, dell’opposizione all’avviso di addebito n. 368 20180028391473; assorbito il ricorso incidentale.Spese dell’intero processo compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026.La PresidenteNumero registro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026Data pubblicazione 01/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 28066-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1299CINQUE;- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 270/2021 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 502/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILONuMmEerNo dAi r accolta generale 8078/2026SARRACINO. Data pubblicazione 01/04/20261. La Corte di Appello di L’Aquila, nel rigettare il gravameproposto dall’INPS, per quanto qui in rilievo, confermava lasentenza di primo grado che, in parziale accoglimentodell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’avviso diaddebito n. 368 2018 0028391473, dichiarava il diritto dellapredetta società a percepire gli sgravi contributivi ex l. n. 190del 2014 e l. n. 208 del 2015 per il periodo agosto-novembre2017 e quindi non dovuti i corrispondenti importi riportatinell’avviso di addebito innanzi indicato.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico mezzo,l’INPS.3. Resiste con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale, la società indicata in epigrafe, cui resiste concontroricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,l. n. 296 del 2006, dell’art. 44, comma 9, d.l. n. 269 de 2003,conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, degli artt. 1, comma114, l. n. 190 del 2014 e dell’art. 1, comma 178, l. n. 208 del2015 e del d.m. 30.1.2015, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.L’INPS contesta la correttezza della decisione di appello che haritenuto rilevante, ai fini della verifica della regolaritàNumero registro generale 28066/2021contributiva, solo la tempestività nel pagamento dellaN umero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026contribuzione, senza attribuire rilievo anche al rispetto degDlait a pubblicazione 01/04/2026oneri c.d. connessi, di carattere formale.Rimarca che il concetto di regolarità contributiva non coincideaffatto con quello di adempimento dell’obbligazionecontributiva: precisa che detto presupposto (la regolaritàcontributiva) va accertato sulla base di parametri diversi daquelli dell’adempimento che sono espressamente previsti dald.m. 30.1.2015 che li enunzia in modo tassativo.La regolarità presuppone non solo pagamenti regolari, ma anchela possibilità per l’ente di controllare che questi corrispondano aquanto dovuto ex art. 3, comma 1, d.m. 30.1.2015; neconsegue che l’accertamento della regolarità dei pagamenti hacome presupposto le denunzie mensili che, se mancano,impediscono lo svolgimento dell’attività di controllo e, quindi,anche l’attestazione della regolarità contributiva, a sua voltapresupposto degli sgravi.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale partecontroricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 91 c.p.c., aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.È lamentata la decisione della Corte territoriale in ordine alladisposta compensazione delle spese di lite, in ragione dellaasserita novità e dell’obiettiva controvertibilità della questionetrattata.[OSCURATO:SOCIETA]. insiste che non ricorrono, nella specie, i presuppostiper la disposta compensazione, dovendo trovare applicazione ilprincipio della soccombenza.3. Giova partire dall’esame dell’unico motivo del ricorsoprincipale.La questione nodale è la seguente: se l’inadempimento foNrummearol ere gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026relativo alla mancata trasmissione della denunzia UniemNeumnesro ddi ir accolta generale 8078/2026maggio 2017, nel termine di 15 gg. dalla richiesta dDait a pubblicazione 01/04/2026regolarizzazione formulata dall’INPS, possa giustificare larevoca dei benefici contributivi cui la società indicata in epigrafeaveva diritto per il periodo successivo a quellodell’inadempimento formale, avendo versato i contributi relativia detto periodo in conformità con quanto previsto dall’art. 3d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] .La Corte di Appello, sul punto, afferma che   la risposta nonpuò che essere negativa, non potendosi condividerel’interpretazione che l’istituto appellante fornisce dell’art. 5,comma 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per cui la regolarità contributivapuò essere attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorranon solo la correttezza degli adempimenti mensili, ma anchel’invio del flusso Uniemens) e dell’art. 1, comma 1175 della l. n.296 del 2006 (per cui i benefici contributivi sono subordinati alpossesso del DURC, che non poteva essere rilasciato per ilmancato invio del flusso Uniemens relativo a maggio 2017). Lecitate disposizioni devono, infatti, essere lette alla luce dellanormativa sopravvenuta e in particolare del citato art. 3 del d.m.30.1.2015, il quale ai primi due commi dispone che la verifica diregolarità riguarda “i pagamenti” dovuti dall’impresa e quindil’interpretazione della normativa applicabile al caso in esame vanel senso che il DURC vada negato solo a seguitodell’accertamento di un inadempimento di natura sostanziale.In tal senso depone anche l’ultimo comma dell’art. 3 che fa salvoaddirittura “uno scostamento non grave tra le somme dovute equelle versate” a riprova che ove tutta la contribuzione siaversata – come nel caso in esame – la regolarità debba esserericonosciuta  .3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio, che il motivo è foNnudmaertoo re gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026e va accolto. Numero di raccolta generale 8078/2026La disciplina applicabile ratione temporis è quella di cui all’arDta.t a pubblicazione 01/04/20261, commi 1175 e 1176, legge n. 296 del 2006 che prevede, invia generale, che la regolarità contributiva è condizione deldiritto agli sgravi, ne consegue che l’accertamento di dettopresupposto - la regolarità contributiva appunto - è requisitoindefettibile per il godimento dei benefici.Nella fattispecie all’attenzione, poi, l’art. 3, comma 1, del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede (come dedotto dall’INPS in ricorso cheriporta il dato normativo) che:  La verifica della regolarità in tempo reale riguarda ipagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratorisubordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazionecoordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessanonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scadutisino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quelloin cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto ancheil termine di presentazione delle relative denunceretributive  .Esclusa, nella specie, la ricorrenza delle ipotesi eccettuative dicui al secondo comma della predetta norma, invero nemmenoallegate, incontestato che l’invio del cd. mod. Uniemens,relativo al mese di maggio 2017, sia avvenuto nel febbraio2018, cioè dopo la scadenza non solo del termine dipresentazione, ma anche di quello (successivo) di quindici giornidi cui all’invito a regolarizzare, detta irregolarità – afferma ilCollegio – lungi dall’essere semplicemente formale, è, invece,sostanziale nella misura in cui impedisce, con celerità edefficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolaritàcontributiva e tanto basta ad escludere la possibilità di ottenereil DURC e quindi il diritto alla fruizione degli sgravNi umcehroe re gistro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026presuppongono, invece, l’azione virtuosa del contribuenNtuem ecroh dei r accolta generale 8078/2026non solo deve essere in regola, ma consentire anche il controlDloat a pubblicazione 01/04/2026di detta regolarità, attraverso il rispetto dei cd. adempimentiformali.In altri termini, ai sensi della l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni fiscali e contributive è subordinato al possesso deldocumento unico di regolarità contributiva, oltre che al ricorreredei presupposti previsti per le specifiche e singole fattispeciegiustificative dell'agevolazione. Ne consegue che la condizionedi regolarità contributiva – da verificare al fine del rilasciodel Durc – dipende ed è funzione dalla correttezza degliadempimenti mensili e/o periodici, adempimenti fra cuirientrano le denunce Uniemens, il mancato invio delle quali,quindi, non consente i doverosi controlli, né l'emissionedel DURC, impedendo quindi anche la fruizione delleagevolazioni.Né a considerazioni di diverso tenore conduce l’affermazione daparte di questa Corte, con riguardo alla situazione opposta,erroneo rilascio del Durc da parte dell’Inps, ipotesi in relazionealla quale questa Corte ha affermato che:   in tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documentounico di regolarità contributiva), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, incaso di contestazione, la verifica della reale consistenza delleNumero registro generale 28066/2021situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentoN umero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026giudiziale   (cfr. Cass. n. 30273/2024). Data pubblicazione 01/04/2026Nell’ipotesi di cui innanzi, infatti, è evidente che il possesso delDURC in assenza del presupposto sostanziale della regolaritàcontributiva non può legittimare gli sgravi, ma allo stesso modo– sebbene nella posizione antitetica – gli sgravi non possonoessere concessi nemmeno nelle ipotesi in cui in assenza deldeposito delle doverose denunzie (più in generale in caso dimancato rispetto dei cd. oneri formali) non è possibile alcuncontrollo da parte dell’Ente previdenziale, tanto perché lavirtuosità del contribuente non può essere controllata.Tanto affermato, non va sottaciuto, poi, che nel caso di speciela società controricorrente non ha provveduto al deposito deldocumento cd. Uniemens nemmeno nel termine all’uopo fissatodall’Inps.A tanto va aggiunto che in senso simmetrico questa Corte si èrecentemente pronunziata nella sentenza n. 2678/2026, al cuipercorso motivazionale questo Collegio si riporta anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c., ivi del pari essendosi affermato cheun inadempimento formale - il mancato inoltro delle denunzieUniemens - genera irregolarità contributiva.Alla luce di quanto illustrato, il ricorso dell’INPS è fondato.4. Resta da esaminare il motivo di ricorso sulle spese di appelloproposto dalla parte controricorrente, in cui è lamentato, comeanticipato, la compensazione disposta in ragione della novitàdelle questioni esaminate, nonostante parte ricorrente siarisultata totalmente vittoriosa.4.1. Ebbene, detto mezzo (già infondato, in quanto il giudice dimerito ha fatto uso del potere discrezionale di compensazione,dando atto delle “gravi ed eccezionali ragioni” da porre afondamento della decisione, ovvero la novità della questioneNumero registro generale 28066/2021trattata) resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principaleN umero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026dell’INPS, cui consegue la cassazione della sentenza quDait a pubblicazione 01/04/2026all’attenzione e, in conseguenza della decisone nel merito (cfr.infra), la nuova regolamentazione delle spese di tutti e tre igradi di giudizio.5. Conclusivamente, questa Corte accoglie il ricorso principale,cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, decide la causa nel merito con rigetto, perquanto qui in rilievo, dell’opposizione all’avviso di addebito n.368 2018 0028391473; assorbito il ricorso incidentale.6. La novità delle questioni (il precedente di legittimità innanzicitato – Cass. n. 2678/2026 – essendo stato pubblicato pochigiorni prima della camera di consiglio) e l’esito alternato deigiudizi di merito e legittimità consentono l’integralecompensazione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio.La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, decide la causa nel merito con rigetto, per quanto qui inrilievo, dell’opposizione all’avviso di addebito n. 368 20180028391473; assorbito il ricorso incidentale.Spese dell’intero processo compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026.La PresidenteNumero registro generale 28066/2021Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 8078/2026Data pubblicazione 01/04/2026   
Sentenza Cassazione n. 08078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris