CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.P.A. A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro2124 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 150/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 22/04/2022 R.G.N. 395/2021;Numero registro generale 25569/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 20320/202629/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 17/06/20261.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed [OSCURATO:PERSONA] spa a socio unico impugnano la sentenzan. 150/2022 della Corte d’appello di Milano che ha confermatola decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avversoverbale unico di accertamento e diffida ad adempiere notificatia Milog quale obbligato principale ed a EGLS quale responsabilesolidale.2.Propongono sette motivi di censura, illustrati da memoria.3.Resiste INPS con controricorso.4.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 aprile 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata sulla base di sette motivi.I Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazione dell’art.13 del d.lgs. n. 124/2004 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990:il verbale notificato è del tutto generico e privo dei requisitiprevisti dall’art. 13 del d.lgs. 124/2004, con ciò impedendol’esercizio del diritto di difesa.II Ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. - Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti - Violazione dell’art. 2697 cod. civ., degliartt. 24 e 111 Cost., 101, 115 e 116 cod. proc. civ. in tema dionere della prova e diritto di difesa.Numero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/2026III Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - VioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’art. 33 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] Multiservizi ed dell’art. 56 CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di lavoro supplementare.IV Ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - Omessa disaminadi un fatto decisivo ai fini del giudizio.V Ex art. 360, comma 1, n. n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. – Violazionedell’art. 2697 cod. civ. - Omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio circa il minimale contributivo.VI Ex art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazione dell’art.2697 cod. civ., Violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, dellalegge n. 296/2006 – Circa le agevolazioni contributive.VII Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Circa lacontestata evasione anziché omissione contributiva – Violazionedell’art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000,violazione dell’art. 2697 cod. civ.2.La Corte territoriale ha così motivato.-Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, nellaredazione dei verbali è stato rispettato il contenuto minimo dicui all’art. 13 del d.l. n. 124/2004, gli ispettori hanno motivato,con riferimento all’attività istruttoria espletata dalle Procure diAsti e Torino, le violazioni accertate e contestate, le modalità dicalcolo usate in fase di addebito, fornendo tutti gli elementinecessari per la comprensione delle singole violazioni. Gliappellanti non contestano dette circostanze, ma il merito degliaccertamenti, che esula dalla correttezza formale dei verbali.-Sul primo motivo di appello.Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nelgiudizio di accertamento negativo del credito previdenzialel’onere della prova grava sull’INPS, il verbale non fa piena provama è attendibile fino a prova contraria quando esprime gliNumero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/2026elementi da cui trae origine, restando liberamente valutaNbuimleer od dai ral ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/2026giudice in concorso con gli altri elementi probatori.Inps ha fornito la prova sulla scorta delle indagini capillari ecomplesse svolte dalla guardia di Finanza.In particolare, quanto a trasferte e rimborsi chilometrici,dall’incrocio dei dati emersi dall’esame dei documenti, compresee-mail intercorse tra i soggetti ricoprenti ruoli dirigenziali, edalle dichiarazioni rese da numerosi lavoratori è emersa lafittizietà dei rimborsi.A fronte di detta prova offerta da INPS, era onere delle societàdimostrare al contrario la veridicità delle voci in contestazione equindi l’esclusione dei relativi importi dalla retribuzioneimponibile e dall’assoggettamento a contribuzione.L’onere non è stato assolto. Gli appellanti hanno allegato alcunimoduli a campione in particolare moduli intestati “rimborsochilometrico” e attestati di pedaggio autostradale: i moduli nonsolo sono privi di firma ma sono soprattutto sprovvisti diqualsiasi prova che documenti l’avvenuta trasferta, nonpotendosi ritenere tale il mero attestato di pedaggioautostradale, privo di qualsiasi riferimento al veicolo utilizzato eche non fornisce prova della persona fisica che avrebbeeffettuato la trasferta.-Infondato il secondo motivo di appello: il Ccnl multiservizipacificamente applicato prevede per il lavoro straordinario unamaggiorazione del 25%: gli ispettori hanno adeguato leprestazioni orarie applicate dalla società sul lavoro straordinarioladdove non conformi alla pe4cenutale del 25%, assoggettandola differenza all’imposizione contributiva.-Con riferimento alle ore di lavoro supplementare del personalepart- time, che il CCNL remunera con una maggiorazione del28%, è stata accertata l’omessa erogazione dellaNumero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/2026maggiorazione, per cui gli ispettori hanno quanNtuimfiecroa dti ora ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’ammontare delle ore supplementari ed il relativo imponibileaddebitando i contributi omessi.Dette circostanze non sono state contestate: anzi la societàconferma la mancata applicazione delle maggiorazioni del CCNL,avendo invece retribuito le ore di lavoro supplementare comeore di lavoro ordinario. Alcuna prova è stata fornita circa ilmiglioramento del trattamento quale conseguenza del loroagire.-Infondato è anche il motivo che lamenta il travisamento daparte del primo giudice di quanto sostenuto con il ricorso diprimo grado e cioè che i minimali contributivi applicati eranosempre stati superiori/pari a quelli dovuti.Il Tribunale, richiamati gli artt. 1, commi 1 e 2, del d.l. n.338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, ha evidenziatoche nei verbali opposti era stato correttamente indicato ilminimale giornaliero come stabilito anno per anno dalle circolaridell’INPS.Il minimale orario si ottiene rapportando il minimale giornalieroalle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendol’importo con il numero delle ore settimanali previstecontrattualmente per il tempo pieno. Gli ispettori, solonell’ipotesi di mancato rispetto della norma citata, avevanoproceduto a quantificare le differenze tra la paga oraria e ilminimale orario.I criteri di calcolo utilizzati dai verbalizzanti e riassunti dal primogiudice non sono stati contestati come il minimale giornalieroindividuato anno per anno dalle circolari INPS.-Anche il sesto motivo è infondato: l’accertata irregolarità degliobblighi di contribuzione determina la decadenza dalleNumero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/2026agevolazioni contributive ai sensi dell’art. 1, commi 1Nu1m7er5o di era ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/20261176, della legge n. 296/2006.-Inoltre, la legittimità dei verbali ispettivi e delle irregolaritàaccertate giustifica il regime sanzionatorio per l’evasione.Secondo le società, l’intento doloso di occultare i dati al fine dinon versare i contributi sarebbe escluso da fatto che i rilievimossi traggono origine dall’esame delle buste paga e dal LuLconsegnati all’ispettore. In realtà, per l’accertamento delleirregolarità non è bastato il mero esame del Lul e delle buste diMilog ma è stata necessaria una indagine articolata e capillare,con intreccio e confronto di molteplici dati che la riguardol’intero gruppo ELGS.3.A fronte di tale articolata motivazione, il ricorso va nelcomplesso rigettato.3.1. Il primo motivo è inammissibile. Lamenta violazione dilegge ma in sostanza contesta come è stato letto dalla Corte ilverbale ispettivo, di cui predica un diverso contenuto, senzaneppure riprodurlo.Peraltro, «nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbaleispettivo viene in rilievo non nella sua natura di attoamministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensìcome fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensidell'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 5851/2024 ex multis).Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quales’intende dare continuità, «l'oggetto del giudizio innanzi algiudice ordinario non è mai l'impugnativa di un attoamministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare,a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per ilsorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisitinecessari per l'erogazione della prestazione previdenziale» (daultimo Cass. n. 18924/2025).Numero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/2026La Corte territoriale ha ritenuto ─ con un accertamento Ninum efarot dti ora ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/2026non sindacabile in questa sede ─ che l’allegazione della pretesacontributiva fosse puntuale quindi idonea a consentire al giudicee alla controparte di comprendere le ragioni della pretesa.3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Anche a volerprescindere dal fatto che mescola e sovrappone doglianzediverse, l’omesso esame (precluso in presenza di doppiaconforme) è riferito all’omessa valutazione di documenti (“èstato dimostrato che i rimborsi spese e le trasferte erano statiriconosciuti a fronte di effettivi viaggi documentati dagli attestatidi transito autostradale. Documenti che la Corte non havalutato”), si correla, poi, ad una doglianza di motivazioneapparente in punto inattendibilità della documentazione (di cuivorrebbe una diversa lettura), per appuntarsi su una censura diviolazione dell’art. 2697 cod. civ. che però non è invocato aproposito poiché la violazione di detta noma è censurabile percassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne fosse oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n.13395/2018).Nella specie, i giudici del merito non hanno onerato della provala parte cui non competeva poiché, in tema di trasferte, dettoonere grava su chi invoca il trattamento previdenziale di favoree non sull’INPS: sul punto, ex multis, da ultimo Cass. n.9560/2025 ha ricordato che, «Richiamati i principi chepresiedono al riparto dell'onere della prova, come delineati dallagiurisprudenza costante di questa Corte, è stato osservatoNumero registro generale 25569/2022(Cass. ord. n.16466/23) che sull'ente previdenziale incombe laN umero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 20320/2026prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro sommeData pubblicazione 17/06/2026a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro;per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussisteuna delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (Cass.,sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461, citata dalla parte ricorrente).Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sulsoggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possessodei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alladetrazione) di volta in volta invocato; "Chi rivendichi l'eccezionein senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare ipresupposti che legittimano l'esonero (Cass., sez. lav., 10 luglio2018, n. 18160). Grava dunque sul "datore di lavoro chepretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in casodi trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio,l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamentoa contribuzione" (Cass., 18 giugno 2018, n. 16033, punto 10 del"Considerato"). In virtù di tali enunciazioni, "l'INPS deve soloprovare l'ammontare complessivo delle somme erogate ailavoratori in costanza del rapporto di lavoro" e spetta, invece,al datore di lavoro "provare l'ammontare delle somme sottratteall'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsio indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate el'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascungiorno" (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del"Considerato"). Ne consegue che il datore di lavoro deveprovare "sia che vi erano state trasferte e indennità connesse atrasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 51, comma 5" (ordinanza n. 16033 del 2018,cit., punto 11 del "Considerato")". Spetta, pertanto, al datore dilavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentonoNumero registro generale 25569/2022di fruire dell'esenzione accordata dall'art. 51, comma 5, deNl umero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 20320/2026D.P.R. n. 917 del 1986, anche con riferimento all'osservanza deiData pubblicazione 17/06/2026limiti di volta in volta sanciti per l'esenzione in esame».Né appaiono conferenti gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la violazione è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016).3.3. Inammissibili sono, altresì, il terzo ed il quarto motivo.Il terzo lamenta violazione di norme di due CCNL: il CCNLlogistica e trasporti non è stato integralmente prodotto in questasede né la parte ha allegato se ed in quale momento la dettaproduzione nel merito sarebbe avvenuta (Cass. n. 32935/2025,n. 29820/2025); quanto al CCNL Multiservizi, la motivazione siradica su un accertamento in fatto, confermativo del primogiudice e qui non contestabile, in ordine al fatto che risultavaaccertato che l’incremento previsto dal contratto per le ore dilavoro supplementare non era stato riconosciuto ed era stataversata la sola remunerazione ordinaria.A ciò si correla il quarto motivo, che lamenta l’omessavalutazione del fatto che il trattamento applicato alle ore dilavoro supplementare sarebbe stato migliorativo. E’ predicatoun omesso esame in presenza di doppia conforme, in relazionealla quale, secondo il costante orientamento di legittimità, ilricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivodi cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato) -Numero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/2026deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivaNmumeerno tdei r,a ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/2026della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n. 30295/2019 ex multis e precedenti ivi citati), mentre nel casoin esame le doglianze appaiono piuttosto rivolte a sollecitare unriesame del merito della causa, inibito in questa sede.Inoltre, le censure non individuano un fatto storico, decisivo econtroverso che non sarebbe stato esaminato dalla Corte ma sidolgono, in definitiva, della mancata valutazione di una tesidifensiva.Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che –come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicareil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie».3.4. Per le medesime considerazioni è inammissibile il quintomotivo, che predica contestualmente un vizio di violazione leggeed un omesso esame.Quanto all’omesso esame, rispetto al quale valgono leconsiderazioni di cui sopra, nel motivo la doglianza si traduce inun vizio motivazionale; né appare invocata a proposito laviolazione dell’art. 2697 cod. civ., per le stesse ragioni espostein relazione al secondo motivo.Numero registro generale 25569/2022Numero sezionale 2124/20263.5. Da respingersi è il sesto motivo, concernente il Npurmeetroe dsi ora ccolta generale 20320/2026Data pubblicazione 17/06/2026diritto a fruire degli sgravi, posto che vi sono state omissionicontributive che hanno determinato il venir meno del diritto aibenefici goduti ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della leggen.296/2006 – per cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni dilavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispettodegli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelliregionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulatidalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale” ecomma 1176, che demanda a decreto del ministro del lavoro edella previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenzialiinteressati e le parti sociali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizionedi “modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unicodi regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché letipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed inmateria di tutela delle condizioni di lavoro da non considerareostative al rilascio del documento medesimo”.Costante è l’orientamento di questa Corte, anche di recenteribadito da Cass. n. 9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il qualeil DURC, quale documento che certifica la regolarità contributivadel datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poterNumero registro generale 25569/2022accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo eN umero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 20320/2026garantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.Data pubblicazione 17/06/2026Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n. 30273/2024, haribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».Né «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essereinteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva enon può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, difatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgraviche risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiarifunzioni e finalità del documento nonché la lettera stessadell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc comecondizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei beneficicontributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioninelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di leggee il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n.30459/2025 che richiama n. 30788/2024).Infine, «In tema di benefici contributivi per la cui fruizione èrichiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possessodel cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio,Numero registro generale 25569/2022da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenzeN umero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 20320/2026contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degliData pubblicazione 17/06/2026obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non havalore costitutivo, essendo atto di certazione del rapportoprevidenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica dellareale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto restademandata all'accertamento giudiziale» (Cass. n. 30273/2024).3.6. Il settimo motivo, che concerne le sanzioni civili, èinfondato.Come ex multis osservato da Cass. n. 8792/2024, «Secondo lagiurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi dell'omissionecontributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancatopagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte ledenunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre lamancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - inquanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dicompiti d'istituto dell'ente previdenziale e alla tempestivasoddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - èsufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. sez. un.n. 4808/2005, cfr. Cass. n. 24536/15, non massimata,conforme)». Ed ancora, come ex multis Cass. n. 30459/2025,«in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali eassistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPSretribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art.116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la menograve "omissione contributiva" di cui alla lettera a) dellamedesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale dioccultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'oneredi provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. 24/06/2022,n. 20446)».Numero registro generale 25569/2022Nella specie, il dolo si correla, quanto meno, alla accertataN umero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 20320/2026sussistenza di trasferte e rimborsi chilometrici fittizi.Data pubblicazione 17/06/20264. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna diparte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 16.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito