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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 08792/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2036-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 670/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 615/2016; Oggetto R.G.N.2036/2019 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 2036/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.7.18 n. 670 , l a Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al verbale di accertamento dell’Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale le erano state contestate violazioni retributive e contributive nonché la decadenza dagli sgravi fruiti.

Gli ispettori avevano rilevato che 1) per l’anno 2004, II e III trimestre, la ditta aveva presentato le denunzie di manodopera senza indicare la retribuzione corrisposta (il calcolo dei contributi era stato determinato sulla base del salario medio convenzionale e non sulle retribuzioni dovute in base al CCNL, integrato dal CPL, che erano superiori al salario medio convenzionale); 2) per gli altri periodi oggetto dell’accertamento non erano stati rispettati i livelli retributivi previsti dal CCNL e CPL (2006) del settore degli operai tradizionali in agricoltura e per gli anni 2007 e 2008 le retribuzioni corrisposte agli operai erano notevolmente inferiori alle previsioni contrattuali; 3) ed infine, con riferimento agli operai comuni, le retribuzioni degli anni 2007 e 2008 erano inferiori a quelle contrattuali.

Inoltre, per tali violazioni accertate era stata comminata anche la decadenza dagli sgravi contributivi per le zone svantaggiate, di cui si era avvalso il datore di lavoro.

Il tribunale aveva accolto l’opposizione, in quanto l’ente previdenziale, cui incombeva l’onere della prova delle violazioni contestate, non aveva né indicato né prodotto il CCNL applicato.

La Corte d’appello ha, invece, accolto il gravame dell’Inps, in quanto, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio, l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in particolare, quando l’ente previdenziale disconosca lo sgravio ed agisca per il recupero dei contributi non versati.

Inoltre, il CCNL applicabile alla fattispecie era quello “agricoltura tradizionale” così come indicato nel verbale ispettivo e riscontrato nella stessa relazione di parte, depositata unitamente al ricorso.

Nel merito, gli ispettori avevano rilevato che la ditta non avesse indicato per l’anno 2004, nelle denunzie di manodopera, la retribuzione corrisposta, inoltre, i contributi dovuti erano stati determinati sulla base del salario medio convenzionale e non sulle retribuzioni dovute in base al CCNL, che erano superiori al salario medio convenzionale e ciò non era stato contestato, anzi, implicitamente ammesso dall’opponente nelle sue difese; l’opponente , infatti, aveva precisato di avere provveduto a una successiva integrazione contributiva, di cui però non era stata fornita prova, né era stata fornita prova del versamento dei relativi contributi.

Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, non vi era stata violazione del procedimento amministrativo, la cui eventuale inosservanza non escludeva l’omissione contributiva; infine, le sanzioni erano state irrogate secondo il regime dell’evasione, perché il datore di lavoro non aveva indicato nelle denunce all’ente previdenziale le retribuzioni corrisposte ai lavoratori, mentre il regime dell’omissione contributiva ricorre solo nell’ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie.

Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di otto motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 3 (rectiusprimo comma n. 3) c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibile il gravame esperito dall’Inps, perché aveva sollevato dei motivi di censura che non appartenevano al thema decidendumdella lite in primo grado, Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt.198 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 3 (rectiusprimo comma n. 3) c.p.c., perché, erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito efficacia probatoria ai verbali ispettivi, quando avrebbe dovuto indicare gli ispettori come testi, in ordine ai fatti da loro accertati ed in difetto, a seguito dell’opposizione, i medesimi verbali avrebbero dovuto essere annullati.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt.112 e 210 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva chiesto alla parte privata l’esibizione della documentazione comprovante l’esatto adempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, andando a sopperire all’inerzia probatoria dell’Istituto previdenziale che si era costituito tardivamente e che era onerato della prova della propria pretesa, visto che era convenuto in sede di accertamento negativo del credito azionato sulla base dei verbali ispettivi.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 116 comma 8 della legge 388/00 e per vizio di ultrapetizione in merito al regime sanzionatorio da applicare, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva statuito, esorbitando dal thema decidendum, che alle sanzioni irrogate andasse applicato il regime dell’evasione contributiva e non invece quello dell’omissione contributiva, essendo evidente la carenza di dolo della ricorrente; pertanto, l’importo delle sanzioni era eccessivo, con riguardo ai criteri di proporzionalità, rispetto alla condotta dell’opponente.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 4 del DL n. 71/93, convertito in legge n. 151/93 e dell’art. 6 comma 10 del DL n. 338/89, convertito in legge n. 389/89, perché la norma di cui il ricorrente lamenta la violazione riguarda i limiti relativi ai recuperi degli sgravi contributivi, che debbono essere parametrati al maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta e non invece all’intero recupero dell’importo dei contributi previdenziali sgravati di cui l’impresa ha beneficiato, come erroneamente statuito dalla Corte d’appello.Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112, in riferimento agli artt. 2, 5, 7, 8 e 10 della legge n. 241/90, perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi in ordine al capo di domanda relativo alla violazione delle garanzie endoprocedimentali che debbono essere assicurate al contribuente pure in materia di accertamento ispettivo.

Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi in merito alla richiestadi esibizione a carico dell’Inps dei verbali ispettivi e in merito alla richiesta di nomina di CTU , per dimostrare i presupposti fattuali del diritto allo sgravio, in particolare, in riferimento al calcolo dei contributi previdenziali.

Con l’ottavo motivo di ricorso, subordinato all’accoglimento dei precedenti, la ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiedendo la riforma del capo sulle spese del secondo grado di giudizio.

Il primo motivo è inammissibile, perché generico, in quanto non indica in alcun modo in cosa consisteva la novità dei motivi di gravame, proposti dall’Inps –ad avviso dell’odierno ricorrente – solo nel giudizio di secondo grado.

Il secondo motivo, in disparte i profili di inammissibilità, per difetto di specificità, in quanto non riporta in ricorso (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la parte d’interesse dei verbali ispettivi, a cui a suo dire sarebbe stata attribuita un’efficacia probatoria inesistente, è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i verbali di accertamento degli organi ispett fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante néai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio(Cass. n. 4006 del 2022); Nella specie, pertanto, la Corte d’appello ha legittimamente attribuito ai verbali ispettivi dell’Inps una motivata valenza probatoria, unitamente al restante compendio di prove (tra cui la stessa relazione di parte, depositata unitamente al ricorso, cfr. foglio 7 della sentenza impugnata), che il ricorrente non è riuscito a superare, per dimostrare gli assunti su cui poggiava l’opposizione al contenuto dei verbali stessi.

Il terzo motivo è infondato; infatti, in via preliminare, la censura non si confronta con la statuizione della Corte secondo cui è la parte che intende usufruire degli sgravi che deve dimostrare i fatti che danno diritto al beneficio;pertanto, la Corte del merito, in ragione del potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite (Cass. n. 21410/19, secondo Cass. n. 29006/08, il giudice,ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti)ha chiesto alla parte privata l’esibizione dei documenti relativi all’adempimento della propria obbligazione contributiva, dandolela possibilità, ma senza esito, di provare i propri assunti, pur in difetto di iniziale allegazione di tale documentazione.

Il quarto motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento di compiti d'istituto dell'ente previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. sez. un. n. 4808/2005, cfr. Cass. n. 24536/15, non massimata, conforme).

Nella specie, in disparte i profili d’inammissibilità, in quanto non è stato riportato il verbale nella parte relativa all’indicazione dell’ammontare delle sanzioni, il ricorrente non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte del merito secondo cui la contestazione sull’ammontare delle sanzioni era stata generica, non contenendo alcun riferimento ai calcoli analitici indicati nel verbale e, comunque, risultava rispettata la soglia del 60% della somma indicata come recupero contributivo.

Il quinto motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile, in quanto la ricorrente non indica dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di meritoe, inoltre, la stessa censura implica un accertamento di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito.

Il sesto motivo è infondato, in quanto, il giudice del lavoro non è giudice dell’atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, così che le eventuali violazioni amministrative (anche quelle endoprocedimentali) non eliminano l’onere a carico della parte, di provare i presupposti del diritto a fruire degli sgravi contributivi (cfr. Cass. n. 20604/14, in tema di mancato rispetto del procedimento amministrativo da parte dell’Inps, in riferimento alla richiesta di prestazione pensionistica).

Il settimo motivo è inammissibile; infatti, il ricorrente non riporta dove e quando sia stata proposta analoga censura nei gradi di merito, e inoltre, la doglianza contro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosinon è consentita nella presente sede di legittimità, trattandosi di facoltà discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito(cfr. Cass. n. 31251/21, in tema di ordine di esibizione).

L’ottavo motivo rimane assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, essendo subordinatoal loro accoglimento.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2036-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 670/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 615/2016; Oggetto R.G.N.2036/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 2036/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.7.18 n. 670 , l a Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al verbale di accertamento dell’Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale le erano state contestate violazioni retributive e contributive nonché la decadenza dagli sgravi fruiti. Gli ispettori avevano rilevato che 1) per l’anno 2004, II e III trimestre, la ditta aveva presentato le denunzie di manodopera senza indicare la retribuzione corrisposta (il calcolo dei contributi era stato determinato sulla base del salario medio convenzionale e non sulle retribuzioni dovute in base al CCNL, integrato dal CPL, che erano superiori al salario medio convenzionale); 2) per gli altri periodi oggetto dell’accertamento non erano stati rispettati i livelli retributivi previsti dal CCNL e CPL (2006) del settore degli operai tradizionali in agricoltura e per gli anni 2007 e 2008 le retribuzioni corrisposte agli operai erano notevolmente inferiori alle previsioni contrattuali; 3) ed infine, con riferimento agli operai comuni, le retribuzioni degli anni 2007 e 2008 erano inferiori a quelle contrattuali. Inoltre, per tali violazioni accertate era stata comminata anche la decadenza dagli sgravi contributivi per le zone svantaggiate, di cui si era avvalso il datore di lavoro. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, in quanto l’ente previdenziale, cui incombeva l’onere della prova delle violazioni contestate, non aveva né indicato né prodotto il CCNL applicato. La Corte d’appello ha, invece, accolto il gravame dell’Inps, in quanto, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio, l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in particolare, quando l’ente previdenziale disconosca lo sgravio ed agisca per il recupero dei contributi non versati. Inoltre, il CCNL applicabile alla fattispecie era quello “agricoltura tradizionale” così come indicato nel verbale ispettivo e riscontrato nella stessa relazione di parte, depositata unitamente al ricorso. Nel merito, gli ispettori avevano rilevato che la ditta non avesse indicato per l’anno 2004, nelle denunzie di manodopera, la retribuzione corrisposta, inoltre, i contributi dovuti erano stati determinati sulla base del salario medio convenzionale e non sulle retribuzioni dovute in base al CCNL, che erano superiori al salario medio convenzionale e ciò non era stato contestato, anzi, implicitamente ammesso dall’opponente nelle sue difese; l’opponente , infatti, aveva precisato di avere provveduto a una successiva integrazione contributiva, di cui però non era stata fornita prova, né era stata fornita prova del versamento dei relativi contributi. Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, non vi era stata violazione del procedimento amministrativo, la cui eventuale inosservanza non escludeva l’omissione contributiva; infine, le sanzioni erano state irrogate secondo il regime dell’evasione, perché il datore di lavoro non aveva indicato nelle denunce all’ente previdenziale le retribuzioni corrisposte ai lavoratori, mentre il regime dell’omissione contributiva ricorre solo nell’ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di otto motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 3 (rectiusprimo comma n. 3) c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibile il gravame esperito dall’Inps, perché aveva sollevato dei motivi di censura che non appartenevano al thema decidendumdella lite in primo grado, Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt.198 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 3 (rectiusprimo comma n. 3) c.p.c., perché, erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito efficacia probatoria ai verbali ispettivi, quando avrebbe dovuto indicare gli ispettori come testi, in ordine ai fatti da loro accertati ed in difetto, a seguito dell’opposizione, i medesimi verbali avrebbero dovuto essere annullati. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt.112 e 210 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva chiesto alla parte privata l’esibizione della documentazione comprovante l’esatto adempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, andando a sopperire all’inerzia probatoria dell’Istituto previdenziale che si era costituito tardivamente e che era onerato della prova della propria pretesa, visto che era convenuto in sede di accertamento negativo del credito azionato sulla base dei verbali ispettivi. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 116 comma 8 della legge 388/00 e per vizio di ultrapetizione in merito al regime sanzionatorio da applicare, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva statuito, esorbitando dal thema decidendum, che alle sanzioni irrogate andasse applicato il regime dell’evasione contributiva e non invece quello dell’omissione contributiva, essendo evidente la carenza di dolo della ricorrente; pertanto, l’importo delle sanzioni era eccessivo, con riguardo ai criteri di proporzionalità, rispetto alla condotta dell’opponente. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 4 del DL n. 71/93, convertito in legge n. 151/93 e dell’art. 6 comma 10 del DL n. 338/89, convertito in legge n. 389/89, perché la norma di cui il ricorrente lamenta la violazione riguarda i limiti relativi ai recuperi degli sgravi contributivi, che debbono essere parametrati al maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta e non invece all’intero recupero dell’importo dei contributi previdenziali sgravati di cui l’impresa ha beneficiato, come erroneamente statuito dalla Corte d’appello.Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112, in riferimento agli artt. 2, 5, 7, 8 e 10 della legge n. 241/90, perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi in ordine al capo di domanda relativo alla violazione delle garanzie endoprocedimentali che debbono essere assicurate al contribuente pure in materia di accertamento ispettivo. Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi in merito alla richiestadi esibizione a carico dell’Inps dei verbali ispettivi e in merito alla richiesta di nomina di CTU , per dimostrare i presupposti fattuali del diritto allo sgravio, in particolare, in riferimento al calcolo dei contributi previdenziali. Con l’ottavo motivo di ricorso, subordinato all’accoglimento dei precedenti, la ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiedendo la riforma del capo sulle spese del secondo grado di giudizio. Il primo motivo è inammissibile, perché generico, in quanto non indica in alcun modo in cosa consisteva la novità dei motivi di gravame, proposti dall’Inps –ad avviso dell’odierno ricorrente – solo nel giudizio di secondo grado. Il secondo motivo, in disparte i profili di inammissibilità, per difetto di specificità, in quanto non riporta in ricorso (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la parte d’interesse dei verbali ispettivi, a cui a suo dire sarebbe stata attribuita un’efficacia probatoria inesistente, è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i verbali di accertamento degli organi ispett fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante néai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio(Cass. n. 4006 del 2022); Nella specie, pertanto, la Corte d’appello ha legittimamente attribuito ai verbali ispettivi dell’Inps una motivata valenza probatoria, unitamente al restante compendio di prove (tra cui la stessa relazione di parte, depositata unitamente al ricorso, cfr. foglio 7 della sentenza impugnata), che il ricorrente non è riuscito a superare, per dimostrare gli assunti su cui poggiava l’opposizione al contenuto dei verbali stessi. Il terzo motivo è infondato; infatti, in via preliminare, la censura non si confronta con la statuizione della Corte secondo cui è la parte che intende usufruire degli sgravi che deve dimostrare i fatti che danno diritto al beneficio;pertanto, la Corte del merito, in ragione del potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite (Cass. n. 21410/19, secondo Cass. n. 29006/08, il giudice,ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti)ha chiesto alla parte privata l’esibizione dei documenti relativi all’adempimento della propria obbligazione contributiva, dandolela possibilità, ma senza esito, di provare i propri assunti, pur in difetto di iniziale allegazione di tale documentazione. Il quarto motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento di compiti d'istituto dell'ente previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. sez. un. n. 4808/2005, cfr. Cass. n. 24536/15, non massimata, conforme). Nella specie, in disparte i profili d’inammissibilità, in quanto non è stato riportato il verbale nella parte relativa all’indicazione dell’ammontare delle sanzioni, il ricorrente non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte del merito secondo cui la contestazione sull’ammontare delle sanzioni era stata generica, non contenendo alcun riferimento ai calcoli analitici indicati nel verbale e, comunque, risultava rispettata la soglia del 60% della somma indicata come recupero contributivo. Il quinto motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile, in quanto la ricorrente non indica dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di meritoe, inoltre, la stessa censura implica un accertamento di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito. Il sesto motivo è infondato, in quanto, il giudice del lavoro non è giudice dell’atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, così che le eventuali violazioni amministrative (anche quelle endoprocedimentali) non eliminano l’onere a carico della parte, di provare i presupposti del diritto a fruire degli sgravi contributivi (cfr. Cass. n. 20604/14, in tema di mancato rispetto del procedimento amministrativo da parte dell’Inps, in riferimento alla richiesta di prestazione pensionistica). Il settimo motivo è inammissibile; infatti, il ricorrente non riporta dove e quando sia stata proposta analoga censura nei gradi di merito, e inoltre, la doglianza contro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosinon è consentita nella presente sede di legittimità, trattandosi di facoltà discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito(cfr. Cass. n. 31251/21, in tema di ordine di esibizione). L’ottavo motivo rimane assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, essendo subordinatoal loro accoglimento.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver