Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10182/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOMAROTTA;- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],646 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI;- controricorrenti -Numero registro generale 16367/2020avverso la sentenza n. 1500/2019 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026MILANO, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 1620/2018;Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] srl impugna la sentenza n. 1500/2019 dellaCorte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia delTribunale della medesima sede che aveva rigettato il ricorso inopposizione ad avviso di addebito portante crediti INPS percontribuzione obbligatoria aziende conseguenti ad un verbale diaccertamento con cui erano state contestate l’indebita fruizionedi sgravi ex art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014,l’indebita erogazione, in misura eccedente il massimo di legge,di rimborsi spese ai dipendenti in assenza di documentazione,la indebita erogazione di ANF ad una dipendente.Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti quattro motivi di doglianza.I)Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma1, n. 4 cod. proc. civ. in conseguenza della mancata valutazionedi prove documentali.II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 118, e ss.della legge n. 190/2014 e dell’art. 12 delle preleggi, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Numero registro generale 16367/2020Numero sezionale 646/2026III)Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR e dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 10182/2026Data pubblicazione 19/04/20262697 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, dellalegge n. 388/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civLa Corte ha confermato il primo giudice, motivando come diseguito.-I rimborsi chilometrici, versati dal datore in occasione ditrasferte fuori dal territorio comunale in quanto inerenti allespese di viaggio sostenute, debbono essere documentati; laSuprema Corte ha sempre affermato che, ai fini dell’esclusionedall’imponibile contributivo delle erogazioni corrisposte a titolodi rimborso chilometrico, l’onere probatorio del datore è assoltodocumentando i rimborsi con riferimento al mese, ai chilometripercorsi, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importocorrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base dellatariffa Aci: nella specie, le schede non contengono l’indicazionedell’automezzo usato da ciascun dipendente né la specificazionedella tariffa ACI.-Quanto agli sgravi, vanno condivise le argomentazioni delTribunale: “deve ritenersi l’insussistenza nel caso in esame dieffettive “nuove assunzioni” …Infatti, nell’ambio del contratto diaffitto di ramo di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] srl e la cedenteLinea [OSCURATO:SOCIETA] era espressamente menzionata la prosecuzionedei rapporti di lavoro in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl a partiredal 31.3.15…A fronte di tale previsione delle allegazioni di INPSbasate sulle dichiarazioni delle lavoratrici di continuità della loroprestazione di lavoro sostanzialmente con le medesime modalitàanche successivamente all’avvenuta cessione, deve ritenersi lacarenza di effettive nuove assunzioni da parte di Blupuro…ancheNumero registro generale 16367/2020Numero sezionale 646/2026nonostante le dimissioni delle lavoratrici cui seguivano inNufmaetrtoi dli era ccolta generale 10182/2026Data pubblicazione 19/04/2026loro assunzioni da parte della cessionaria”.-A parere del Collegio, risulta evidente la precostituzione dellecondizioni per l’applicazione delle agevolazioni.-La non verosimiglianza di una simile operazione si desumedalla pretesa di attribuire ad una libera determinazione dellelavoratrici di [OSCURATO:PERSONA] alle quali il contratto di affitto d’aziendagarantiva la continuità del rapporto di lavoro) l’irragionevolescelta (non supportata da alcuna obiettiva ragione) di rinunziarea tale (fondamentale) tutela e rassegnare in blocco le dimissionial fine di essere assunte ex novo con contratti a terminedall’impresa subentrante (obbligata peraltro contrattualmenteed ex lege a mantenere inalterato il livello occupazionalepreesistente) per essere adibite allo svolgimento dellemedesime mansioni nell’ambito di una inalterata organizzazioneaziendale (che avrebbe poi provveduto ad assumerete tutte atempo indeterminato allo scadere del termine apposto al ctd).-Significativa risulta la vicenda relativa alla postuma richiesta direttifica delle comunicazioni Unilav di assunzione a tempoindeterminato delle lavoratrici cedute, inviate, ad avviso diBlupuro, erroneamente nell’immediatezza dell’operazione maperfettamente compatibili con gli accordi previsti nel contrattodi affitto di azienda che prevedevano appunto il passaggiodiretto delle lavoratrici cedute alla Blupuro senza soluzione dicontinuità.-Anche l’ultima censura è infondata: l’aver beneficiato di unaagevolazione contributiva non dovuta integra la fattispeciedell’evasione e non dell’omissione, per la quale è necessario chetutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo ilpagamento del dovuto, mentre il termine occultamento nonindica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsiasiNumero registro generale 16367/2020elemento documentale che renda possibile l’eventualeN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni,Data pubblicazione 19/04/2026posto che anche con la mancata o incompleta o non conformeal vero denuncia obbligatoria viene celato all’ente l’effettivasussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione.A fronte di tale motivazione il primo motivo, che lamenta nullitàdella sentenza per mancata valutazione di una provadocumentale, è inammissibile: non può esserci nullità dellasentenza per mancata valutazione di prove documentali, al piùun difetto motivazionale, qui non censurato.La valutazione delle prove è compito del giudice di merito, «nonpotendosi chiedere in questa sede di legittimità la rivalutazionedel materiale probatorio sulla scorta del quale i giudici di meritohanno accertato i fatti di causa, ma potendo solo denunciarsi,ex art. 360 n. 5 c.p.c. (…) l'omesso esame di fatti principali e/osecondari decisivi che abbiano formato oggetto di discussionetra le parti, previa indicazione del tempo e del modo in cui essisiano stati introdotti nel processo (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014e innumerevoli successive conformi)» (Cass. n. 32630/2025),qui non possibile in presenza di doppia conforme.In definitiva, appare chiaro dalla lettura del motivo, che con lostesso si aspira ad una rilettura inammissibile delle dichiarazionirese dalle lavoratrici.Il secondo motivo ed il terzo motivo sono, parimenti,inammissibili, poiché, dietro l’apparente violazione di norme dilegge, mirano, ancora una volta, ad una rivisitazione delmateriale istruttorio.Entrambi i motivi ambiscono a contrapporre all’apprezzamentodelle risultanze probatorie operato dai giudici d’appello unadiversa lettura: come ex multis osservato da Cass. n.1102/2022, «va, pertanto, nel caso in esame, data attuazioneNumero registro generale 16367/2020al costante orientamento di questa Corte, che reputaN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026"...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,Data pubblicazione 19/04/2026apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito."(Cass n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017)».Inoltre, i rilievi non illustrano una violazione dell'art. 2697 cod.civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia erroneamente attribuito l'onere della prova ad una parteche, invece, non è tenuta alla dimostrazione dei fatticontroversi, secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra letante, Cass. n. 26739 del 2024).Infondato è, infine, il quarto motivo.Come ex multis osservato da Cass. n. 8792/2024, «Secondo lagiurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi dell'omissionecontributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancatopagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte ledenunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre lamancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - inquanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dicompiti d'istituto dell'ente previdenziale e alla tempestivasoddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - èsufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. sez. un.n. 4808/2005, cfr. Cass. n. 24536/15, non massimata,conforme)».

Ed ancora, come ex multis Cass. n. 30459/2025,«in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali eassistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPSretribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art.Numero registro generale 16367/2020116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la menoN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) dellaData pubblicazione 19/04/2026medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale dioccultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'oneredi provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. 24/06/2022,n. 20446)».Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna al pagamentodelle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi € 5000,00 per compensi,€ 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al 15% edaccessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOMAROTTA;- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],646 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI;- controricorrenti -Numero registro generale 16367/2020avverso la sentenza n. 1500/2019 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026MILANO, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 1620/2018;Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] srl impugna la sentenza n. 1500/2019 dellaCorte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia delTribunale della medesima sede che aveva rigettato il ricorso inopposizione ad avviso di addebito portante crediti INPS percontribuzione obbligatoria aziende conseguenti ad un verbale diaccertamento con cui erano state contestate l’indebita fruizionedi sgravi ex art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014,l’indebita erogazione, in misura eccedente il massimo di legge,di rimborsi spese ai dipendenti in assenza di documentazione,la indebita erogazione di ANF ad una dipendente.Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti quattro motivi di doglianza.I)Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma1, n. 4 cod. proc. civ. in conseguenza della mancata valutazionedi prove documentali.II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 118, e ss.della legge n. 190/2014 e dell’art. 12 delle preleggi, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Numero registro generale 16367/2020Numero sezionale 646/2026III)Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR e dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 10182/2026Data pubblicazione 19/04/20262697 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, dellalegge n. 388/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civLa Corte ha confermato il primo giudice, motivando come diseguito.-I rimborsi chilometrici, versati dal datore in occasione ditrasferte fuori dal territorio comunale in quanto inerenti allespese di viaggio sostenute, debbono essere documentati; laSuprema Corte ha sempre affermato che, ai fini dell’esclusionedall’imponibile contributivo delle erogazioni corrisposte a titolodi rimborso chilometrico, l’onere probatorio del datore è assoltodocumentando i rimborsi con riferimento al mese, ai chilometripercorsi, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importocorrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base dellatariffa Aci: nella specie, le schede non contengono l’indicazionedell’automezzo usato da ciascun dipendente né la specificazionedella tariffa ACI.-Quanto agli sgravi, vanno condivise le argomentazioni delTribunale: “deve ritenersi l’insussistenza nel caso in esame dieffettive “nuove assunzioni” …Infatti, nell’ambio del contratto diaffitto di ramo di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] srl e la cedenteLinea [OSCURATO:SOCIETA] era espressamente menzionata la prosecuzionedei rapporti di lavoro in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl a partiredal 31.3.15…A fronte di tale previsione delle allegazioni di INPSbasate sulle dichiarazioni delle lavoratrici di continuità della loroprestazione di lavoro sostanzialmente con le medesime modalitàanche successivamente all’avvenuta cessione, deve ritenersi lacarenza di effettive nuove assunzioni da parte di Blupuro…ancheNumero registro generale 16367/2020Numero sezionale 646/2026nonostante le dimissioni delle lavoratrici cui seguivano inNufmaetrtoi dli era ccolta generale 10182/2026Data pubblicazione 19/04/2026loro assunzioni da parte della cessionaria”.-A parere del Collegio, risulta evidente la precostituzione dellecondizioni per l’applicazione delle agevolazioni.-La non verosimiglianza di una simile operazione si desumedalla pretesa di attribuire ad una libera determinazione dellelavoratrici di [OSCURATO:PERSONA] alle quali il contratto di affitto d’aziendagarantiva la continuità del rapporto di lavoro) l’irragionevolescelta (non supportata da alcuna obiettiva ragione) di rinunziarea tale (fondamentale) tutela e rassegnare in blocco le dimissionial fine di essere assunte ex novo con contratti a terminedall’impresa subentrante (obbligata peraltro contrattualmenteed ex lege a mantenere inalterato il livello occupazionalepreesistente) per essere adibite allo svolgimento dellemedesime mansioni nell’ambito di una inalterata organizzazioneaziendale (che avrebbe poi provveduto ad assumerete tutte atempo indeterminato allo scadere del termine apposto al ctd).-Significativa risulta la vicenda relativa alla postuma richiesta direttifica delle comunicazioni Unilav di assunzione a tempoindeterminato delle lavoratrici cedute, inviate, ad avviso diBlupuro, erroneamente nell’immediatezza dell’operazione maperfettamente compatibili con gli accordi previsti nel contrattodi affitto di azienda che prevedevano appunto il passaggiodiretto delle lavoratrici cedute alla Blupuro senza soluzione dicontinuità.-Anche l’ultima censura è infondata: l’aver beneficiato di unaagevolazione contributiva non dovuta integra la fattispeciedell’evasione e non dell’omissione, per la quale è necessario chetutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo ilpagamento del dovuto, mentre il termine occultamento nonindica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsiasiNumero registro generale 16367/2020elemento documentale che renda possibile l’eventualeN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni,Data pubblicazione 19/04/2026posto che anche con la mancata o incompleta o non conformeal vero denuncia obbligatoria viene celato all’ente l’effettivasussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione.A fronte di tale motivazione il primo motivo, che lamenta nullitàdella sentenza per mancata valutazione di una provadocumentale, è inammissibile: non può esserci nullità dellasentenza per mancata valutazione di prove documentali, al piùun difetto motivazionale, qui non censurato.La valutazione delle prove è compito del giudice di merito, «nonpotendosi chiedere in questa sede di legittimità la rivalutazionedel materiale probatorio sulla scorta del quale i giudici di meritohanno accertato i fatti di causa, ma potendo solo denunciarsi,ex art. 360 n. 5 c.p.c. (…) l'omesso esame di fatti principali e/osecondari decisivi che abbiano formato oggetto di discussionetra le parti, previa indicazione del tempo e del modo in cui essisiano stati introdotti nel processo (Cass. S.U. n. 8053 del 2014e innumerevoli successive conformi)» (Cass. n. 32630/2025),qui non possibile in presenza di doppia conforme.In definitiva, appare chiaro dalla lettura del motivo, che con lostesso si aspira ad una rilettura inammissibile delle dichiarazionirese dalle lavoratrici.Il secondo motivo ed il terzo motivo sono, parimenti,inammissibili, poiché, dietro l’apparente violazione di norme dilegge, mirano, ancora una volta, ad una rivisitazione delmateriale istruttorio.Entrambi i motivi ambiscono a contrapporre all’apprezzamentodelle risultanze probatorie operato dai giudici d’appello unadiversa lettura: come ex multis osservato da Cass. n.1102/2022, «va, pertanto, nel caso in esame, data attuazioneNumero registro generale 16367/2020al costante orientamento di questa Corte, che reputaN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026"...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,Data pubblicazione 19/04/2026apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito."(Cass n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017)».Inoltre, i rilievi non illustrano una violazione dell'art. 2697 cod.civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia erroneamente attribuito l'onere della prova ad una parteche, invece, non è tenuta alla dimostrazione dei fatticontroversi, secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra letante, Cass. n. 26739 del 2024).Infondato è, infine, il quarto motivo.Come ex multis osservato da Cass. n. 8792/2024, «Secondo lagiurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi dell'omissionecontributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancatopagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte ledenunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre lamancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - inquanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dicompiti d'istituto dell'ente previdenziale e alla tempestivasoddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - èsufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. sez. un.n. 4808/2005, cfr. Cass. n. 24536/15, non massimata,conforme)». Ed ancora, come ex multis Cass. n. 30459/2025,«in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali eassistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPSretribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art.Numero registro generale 16367/2020116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la menoN umero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10182/2026grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) dellaData pubblicazione 19/04/2026medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale dioccultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'oneredi provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. 24/06/2022,n. 20446)».Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna al pagamentodelle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi € 5000,00 per compensi,€ 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al 15% edaccessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito