CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2896 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 273/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 1114/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23584/2022Numero sezionale 2896/20261. La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza dDait a pubblicazione 23/06/2026primo grado, dichiarava: a) il difetto di legittimazione passivadella [OSCURATO:SOCIETA]; b) [OSCURATO:SOCIETA]. non tenuta al pagamentodelle somme portate dall’avviso di addebito 368 20190005932259000, tanto in ragione del rilievo che l’avviso di cuiinnanzi rinviene la sua causa, non nell’inadempimento nelpagamento, da parte della predetta società, dei contributi,quanto invece nel mancato inoltro nei termini di legge ed altresìnel termine fissato dall’Inps per la regolarizzazione (nell’invito atal uopo formulato), delle denunce contributive relative allaGestione dipendenti per i mesi di febbraio, aprile ed agosto2017. Detto inadempimento meramente formale, inidoneo,secondo la Corte territoriale, a radicare il rigetto del documentounico di regolarità contributiva (cd. DURC) e la connessa revocadelle agevolazioni qui in rilievo.2. Propone ricorso l’INPS con un motivo.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che deposita altresìmemoria in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Inps deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,l. n. 296 del 2006, nonché degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4,d.m. del 30.1.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.La questione controversa è se il datore di lavoro possabeneficiare di agevolazioni contributive ex lege n. 190 del 2014,nonostante la mancata comunicazione dei cd. modelliUNIEMENS (nello specifico omessa la trasmissione per i mesi difebbraio, luglio ed ottobre 2017 ed inoltre agosto e otNtuomberroe re gistro generale 23584/2022Numero sezionale 2896/20262018), sia nel termine previsto che in quello successivo iNnudmiecroa dti ora ccolta generale 21369/2026nell’invito a regolarizzare. Data pubblicazione 23/06/2026La sentenza impugnata ha infatti ritenuto rilevante ai fini dellaregolarità contributiva il solo pagamento delle somme dovute,irrilevanti gli obblighi dichiarativi connessi, come l’inoltro dellecomunicazioni qui in rilievo, qualificati carattere formale.Insiste l’INPS che la pronunzia è erronea per violazione dell’art.4, comma 3, del d.m. del 30.1.2015, non avendo la societàprovveduto alla regolarizzazione, con l’inoltro dei suddettimodelli, nemmeno nel termine di 15 gg. assegnato per lasanatoria di detta irregolarità.Rimarca che il concetto di regolarità contributiva di cui al citatod.m., non coincide affatto con quello di adempimentodell’obbligazione contributiva.1.1. [OSCURATO:PERSONA] premette che è pacifico – emergendo dallasentenza impugnata – che la trasmissione delle comunicazioniobbligatorie “UNIEMENS” non sia stata effettuata nemmenoentro il termine fissato nell’invito alla regolarizzazione.1.2. Quanto alla disciplina, ratione temporis, trova applicazionel’art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006 cheprevede, in via generale, la regolarità contributiva qualecondizione del diritto agli sgravi, di modo che l’accertamento didetto presupposto è indefettibile per il godimento dei benefici.Il comma 1175 cit. prescrive, infatti che, a decorrere dal 1^luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dallanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale sonosubordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, deldocumento unico di regolarità contributiva, all’assenza diviolazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni inmateria di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute eNumero registro generale 23584/2022sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto deNl umero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 21369/2026Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Data pubblicazione 23/06/2026Il comma 1176 demanda poi ai decreti attuativi del Ministerodel lavoro e della previdenza sociale la regolamentazione dellemodalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nonché leirregolarità non ostative al rilascio del predetto documento.Ebbene, nella fattispecie all’attenzione rileva l’art. 3, comma 1,del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che prevede: La verifica della regolarità in tempo reale riguarda ipagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratorisubordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazionecoordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessanonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scadutisino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quelloin cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto ancheil termine di presentazione delle relative denunceretributive .I commi 2 e 3 del citato art. 3 individuano, poi, le tassativeipotesi eccettuative in cui può essere ritenuta comunque laregolarità contributiva: rateizzazione concessa dall’enteprevidenziale, sospensione dei pagamenti dei contributi in forzadi disposizioni legislative, scostamento non grave (nei limitiindicati dalla disposizione) tra le somme dovute e quelleversate, etc.L’art. 4 del predetto d.m. dispone inoltre, in caso di riscontratairregolarità contributiva, l’invio da parte dell’INPS di un invitoalla regolarizzazione nel termine di quindici giorni, decorsoinutilmente il quale si cristallizza la risultanza negativa dellaverifica.1.3. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, risultaevidente lo scopo della previsione di scadenze entro le quali laNumero registro generale 23584/2022parte datoriale deve adempiere agli obblighi dichiarativi conN umero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 21369/2026l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie: assicurare che l’INPDSat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]sia in possesso di tutti i dati indispensabili ai fini del correttocalcolo dei contributi dovuti e delle relative verifiche, giovandosia tal uopo della completa e tempestiva comunicazione da partedel datore di tutte le informazioni retributive e contributiverelative a ciascun dipendente (attraverso l’invio sia dei mod.DM10 che di quelli UNIEMENS).In estrema sintesi, l’incompletezza o il ritardo nell’inoltro deipredetti documenti impedisce all’ente previdenziale di avere unquadro completo e dettagliato del rapporto azienda/lavoratori equindi di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi.1.4. Tanto premesso in termine generali, il motivo è fondato eva accolto, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte(cfr. Cass. n. 8078/2026, ma anche Cass. n. 2678/2026, Cass.n. 16198/2026, tutti non massimati), ai cui percorsiargomentativi il Collegio si riporta, con le ulteriori notazioni diseguito svolte.Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungidall’essere semplicemente una irregolarità formale, è unairregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celeritàed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto dellaregolarità contributiva.L’invio corretto e completo delle comunicazioni relative ai datiretributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce quindipresupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto,con la conseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltroridonda in una irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciòanche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi (alla lucedelle verifiche successivamente effettuate) si riveli regolare,tanto perché, come anticipato, in mancanza di denunce,corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è posNtuom eroin re gistro generale 23584/2022Numero sezionale 2896/2026condizione di controllare la riferibilità e l’esattezNzuam erod dei ria ccolta generale 21369/2026versamenti effettuati e tanto basta ad escludere la regolaritDàat a pubblicazione 23/06/2026contributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente chedeve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllodi detta regolarità.Quanto innanzi trova ulteriore conferma nel rilievo che laregolarità contributiva è concetto più ampio rispetto a quello diregolare adempimento nel pagamento della contribuzione,proprio perché rimanda alla necessità, come si è detto, diverificare anche la virtuosità del contribuente.Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delleagevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possessodel documento unico di regolarità contributiva, ma ancheall’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio dellecondizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui lafonte primaria fa rinvio.Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisitoper il godimento degli sgravi, non è integrata dal solopagamento materiale dei contributi, occorrendo anche ilcorretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi,di modo che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termineassegnato con l’invito a regolarizzare preclude senza dubbio lafruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria intervenutasuccessivamente (su quest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157del 2018, 18160 del 2018, 27107 del 2018, 27108 del 2018,24854 del 2022 e 2678 del 2026).Né a considerazioni di diverso tenore conduce l’affermaNzuimoenroe re gistro generale 23584/2022Numero sezionale 2896/2026compiuta da parte di questa Corte, con riguardo alla situNuamzeiroo ndi era ccolta generale 21369/2026opposta, dell’erroneo rilascio del DURC da parte dell’Inps, iDnat a pubblicazione 23/06/2026relazione alla quale è stato statuito che: in tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documentounico di regolarità contributiva), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, incaso di contestazione, la verifica della reale consistenza dellesituazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale (cfr. Cass. n. 30273/2024).Nella fattispecie di cui innanzi, infatti, è evidente che il possessodel DURC, in assenza del presupposto sostanziale dellaregolarità contributiva, non può legittimare gli sgravi, allostesso modo – a contrario – gli sgravi non possono essereconcessi nemmeno nelle ipotesi in cui, in assenza del depositodelle doverose denunzie (più in generale in caso di mancatorispetto dei cd. oneri formali), non è possibile alcun controllo daparte dell’Ente previdenziale della virtuosità del cliente.1.5. Ebbene, venendo al caso in esame, esclusa la ricorrenzadelle ipotesi eccettuative di cui al secondo ed al terzo comma dicui all’art. 3 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], invero nemmeno allegate,incontestato che l’invio del cd. mod. UNIEMENS, per i mesiindicati al punto 1 dei “Fatti di causa”, non sia stato effettuatoné alle scadenze previste e nemmeno in quello successivo diquindici giorni di cui all’invito a regolarizzare (cfr. sentenzaimpugnata pag. 3 et ss.) – afferma il Collegio – che dettaNumero registro generale 23584/2022omissione (il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi)N, umero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 21369/2026lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, èDa,t a pubblicazione 23/06/2026invece, sostanziale nella misura in cui impedisce, con celerità edefficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolaritàcontributiva e tanto basta ad escludere la possibilità di ottenereil DURC e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi chepresuppone, invece, l’azione virtuosa del contribuente che deve,non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo didetta regolarità, attraverso il rispetto dei adempimenti formalidi cui innanzi si è detto, il concetto di adempimentodell’obbligazione contributiva costituendo solo un sottoinsiemedi quello più ampio di regolarità contributiva.1.6. Conclusivamente, il ricorso va accolto e conseguentementecassata la sentenza impugnata che ai principi innanzi enunziatinon si è attenuta, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte diAppello di Milano, in diversa composizione, che provvederàaltresì a liquidare le spese del presente giudizio.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaper nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 23584/2022Numero sezionale 2896/2026Numero di raccolta generale 21369/2026Data pubblicazione 23/06/2026