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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11215/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1630 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA].);- intimNaumtearo -re gistro generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026avverso la sentenza n. 579/2024 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 11215/2026CATANIA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 1329/2021; Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte di appello di Catania ha rigettato il gravameavverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettatol’opposizione ad avviso di addebito notificato dall’INPS percontributi relativi al periodo agosto 2015-novembre 2017conseguenti a note di rettifica emesse per disconoscimento diagevolazioni contributive fruite dal ricorrente a seguito dimancanza di DURC interno.La Corte fonda la decisione sull’art. 1, comma 1175, della leggen. 297 del 2006 che prevede che il diritto a fruire di sgravicontributivi e mantenere quelli già riconosciuti è subordinato allacontinua e permanente regolarità contributiva.Rileva la Corte che nella fattispecie la posizione di irregolaritàin cui si è venuto a trovare il contribuente è incontestata, postoche a fronte dell’invito a regolarizzare la posizione contributiva del2 febbraio 2018, l’interessato ha adempiuto solo in data 28 marzo2018, oltre il termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione.La tardiva regolarizzazione, conclude la Corte, non comporta ilrecupero della regolarità contributiva a posteriori, ma solo coneffetto ex nunc, per cui il contribuente non ha diritto almantenimento degli sgravi già goduti.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riNsuemrevroa rtegois triol generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero di raccolta generale 11215/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 27/04/20261.- Con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità dellasentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.),affermando che la Corte di appello ha omesso totalmente dipronunciarsi sulla censura relativa all’illegittimità del recuperodegli sgravi contributivi concessi nel periodo anterioreall’accertamento delle irregolarità contributiva avvenuto in data 2febbraio 2018.2.- Occorre preliminarmente dare atto che non rileva ai fini delpresente giudizio l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.6286/2026, con la quale è stata rimessa alla pubblica udienza unaquestione interpretativa relativa all’art. 1, comma 1175 legge n.296 del 2006, in quanto riferita a una fattispecie diversa rispettoa quella oggetto del presente giudizio.3.- Il denunciato vizio di omessa pronuncia consiste nellamancanza di presa di posizione del giudice rispetto a una domandao eccezione ritualmente formulata e implica la completa omissionedel provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass.n. 13866/2014 e conf. n. 6150/2021).Nella specie la censura è priva di fondamento.Infatti, la Corte di appello, sulla specifica questione sollevatain sede di appello relativa alla legittimità del recupero delleagevolazioni contributive già fruite precedentemente allacomunicazione della situazione di irregolarità contributiva econtestuale invito a regolarizzare la posizione (nella fattispecieavvenuta il 2 febbraio 2018), si è ampiamente espressa,affermando che “il contenuto della norma citata (art. 1, comma1175, l. n. 297 del 2006) è chiaro nel senso di subordinare il dirittoa usufruire e mantenere gli sgravi alla continua e perNmumaerno reegnisttreo generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026regolarità contributiva, il che presuppone il pagamento integraleNumero di raccolta generale 11215/2026dei contributi previdenziali alle scadenze di legge”.

Data pubblicazione 27/04/2026Del resto, considerando che la controversia riguarda sgravicontributivi già fruiti al momento in cui il contribuente ha ricevutol’invito a regolarizzare la propria posizione, l’intera motivazione èchiaramente riferita ad agevolazioni contributive in quel momentogià fruite, per cui non si può certamente affermare che la Corte diappello non si sia confrontata sul motivo di appello.3.1.- Quanto affermato dalla Corte di appello costituiscecorretta applicazione del principio costantemente affermato daquesta Corte a mente del quale “In tema di benefici contributivi,per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175,della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico diregolarità contributiva (c.d.

DURC), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'Inps,non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispettoagli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cuiall'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, puòconsentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, incontrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare lanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018 e, insenso conforme da ultimo, Cass. 2678/2026).Nello stesso senso Cass. 30273/2024 ha precisato che lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio deldocumento unico di regolarità contributiva, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo3.2.- È, allora, immune da censure l’affermazione deNullmae roC reogristtreo generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026di appello secondo cui in presenza di una posizione di irregolaritàNumero di raccolta generale 11215/2026contributiva, attestata con un DURC interno negaDattiav poub,b licazione 27/04/2026regolarizzata dopo che erano trascorsi quindici giorni dalla notificadell’invito alla regolarizzazione, non sussistono le condizioni per ilmantenimento delle agevolazioni contributive di cui il contribuenteha fruito.4.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1630 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA].);- intimNaumtearo -re gistro generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026avverso la sentenza n. 579/2024 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 11215/2026CATANIA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 1329/2021; Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte di appello di Catania ha rigettato il gravameavverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettatol’opposizione ad avviso di addebito notificato dall’INPS percontributi relativi al periodo agosto 2015-novembre 2017conseguenti a note di rettifica emesse per disconoscimento diagevolazioni contributive fruite dal ricorrente a seguito dimancanza di DURC interno.La Corte fonda la decisione sull’art. 1, comma 1175, della leggen. 297 del 2006 che prevede che il diritto a fruire di sgravicontributivi e mantenere quelli già riconosciuti è subordinato allacontinua e permanente regolarità contributiva.Rileva la Corte che nella fattispecie la posizione di irregolaritàin cui si è venuto a trovare il contribuente è incontestata, postoche a fronte dell’invito a regolarizzare la posizione contributiva del2 febbraio 2018, l’interessato ha adempiuto solo in data 28 marzo2018, oltre il termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione.La tardiva regolarizzazione, conclude la Corte, non comporta ilrecupero della regolarità contributiva a posteriori, ma solo coneffetto ex nunc, per cui il contribuente non ha diritto almantenimento degli sgravi già goduti.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riNsuemrevroa rtegois triol generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero di raccolta generale 11215/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 27/04/20261.- Con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità dellasentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.),affermando che la Corte di appello ha omesso totalmente dipronunciarsi sulla censura relativa all’illegittimità del recuperodegli sgravi contributivi concessi nel periodo anterioreall’accertamento delle irregolarità contributiva avvenuto in data 2febbraio 2018.2.- Occorre preliminarmente dare atto che non rileva ai fini delpresente giudizio l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.6286/2026, con la quale è stata rimessa alla pubblica udienza unaquestione interpretativa relativa all’art. 1, comma 1175 legge n.296 del 2006, in quanto riferita a una fattispecie diversa rispettoa quella oggetto del presente giudizio.3.- Il denunciato vizio di omessa pronuncia consiste nellamancanza di presa di posizione del giudice rispetto a una domandao eccezione ritualmente formulata e implica la completa omissionedel provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass.n. 13866/2014 e conf. n. 6150/2021).Nella specie la censura è priva di fondamento.Infatti, la Corte di appello, sulla specifica questione sollevatain sede di appello relativa alla legittimità del recupero delleagevolazioni contributive già fruite precedentemente allacomunicazione della situazione di irregolarità contributiva econtestuale invito a regolarizzare la posizione (nella fattispecieavvenuta il 2 febbraio 2018), si è ampiamente espressa,affermando che “il contenuto della norma citata (art. 1, comma1175, l. n. 297 del 2006) è chiaro nel senso di subordinare il dirittoa usufruire e mantenere gli sgravi alla continua e perNmumaerno reegnisttreo generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026regolarità contributiva, il che presuppone il pagamento integraleNumero di raccolta generale 11215/2026dei contributi previdenziali alle scadenze di legge”. Data pubblicazione 27/04/2026Del resto, considerando che la controversia riguarda sgravicontributivi già fruiti al momento in cui il contribuente ha ricevutol’invito a regolarizzare la propria posizione, l’intera motivazione èchiaramente riferita ad agevolazioni contributive in quel momentogià fruite, per cui non si può certamente affermare che la Corte diappello non si sia confrontata sul motivo di appello.3.1.- Quanto affermato dalla Corte di appello costituiscecorretta applicazione del principio costantemente affermato daquesta Corte a mente del quale “In tema di benefici contributivi,per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175,della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico diregolarità contributiva (c.d. DURC), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'Inps,non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispettoagli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cuiall'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, puòconsentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, incontrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare lanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018 e, insenso conforme da ultimo, Cass. 2678/2026).Nello stesso senso Cass. 30273/2024 ha precisato che lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio deldocumento unico di regolarità contributiva, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo3.2.- È, allora, immune da censure l’affermazione deNullmae roC reogristtreo generale 26501/2024Numero sezionale 1630/2026di appello secondo cui in presenza di una posizione di irregolaritàNumero di raccolta generale 11215/2026contributiva, attestata con un DURC interno negaDattiav poub,b licazione 27/04/2026regolarizzata dopo che erano trascorsi quindici giorni dalla notificadell’invito alla regolarizzazione, non sussistono le condizioni per ilmantenimento delle agevolazioni contributive di cui il contribuenteha fruito.4.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese
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