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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18114/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Coretti, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 247/2021 depositatail 23/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Con sentenza n. 436 del 23 giugno 2021, la Corte di appello diTorino, respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza emessadal Tribunale di Alessandria, ha confermato l’annullamento da questadisposto dell’avviso di addebito con il quale, l’Istituto, aveva ingiunto allaAcerbi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il pagamento di euro 96.625,43 qualeconseguenza della revoca delle agevolazioni contributive dalla medesimasocietà fruite nel periodo da novembre 2015 sino a settembre 2017.

Larevoca delle predette agevolazioni contributive scaturiva dalle irregolaritàconstate relativamente alle contribuzioni per i mesi di ottobre, novembre edicembre 2017.2.

L’Inps propone ricorso articolando, a tal fine, un unico motivo dicensura.3.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, resistecon controricorso.4.

Con istanza pervenuta nell’ottobre del 2025, la controricorrente hasottolineato l’effetto estintivo del presente giudizio, in conseguenza dellasopravvenuta cessazione della materia del contendere, da ricollegarsi aldecreto, del 7 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Benevento haomologato (forzosamente) l’accordo di ristrutturazione dei debitipresentato dalla medesima società in liquidazione il 21 febbraio 2022.

Lasocietà in liquidazione ha evidenziato, a tal fine, di aver provveduto alpagamento di tutte le rate relative al credito vantato dall’Inps e ammessoin esito al decreto forzoso di omologa (per un valore corrispondente,secondo quanto si desume dal medesimo decreto di omologa prodotto, al17% delle pretese complessivamente vantate dall’Istituto) e, pertanto, haformulato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio concompensazione delle spese.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/20265.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., riguarda la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175e 1176, della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4,comma 3, del DM 30 gennaio 2015, per avere la Corte d’appello ritenutoche non osta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC internonegativo, qualora l’irregolarità sia fondata su inadempimenti nellecomunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, e non solo nelversamento dei contributi.

Il ricorso proposto dall’Istituto rileval’operatività della mancata regolarità contributiva, scaturente anche dalmancato pagamento parziale delle somme dovute; sostiene cioè l’Istitutoche se la regolarità contributiva è presupposto del diritto agli sgravi, alloraalla accertata irregolarità, da cui scaturisce la revoca del DURC, scaturisceanche la revoca dei benefici fiscali.2.

La sentenza ha motivato come segue.3.

È documento che il 20 aprile 2018 l’Inps aveva invitato la società aregolarizzare la posizione contributiva relativa ai mesi di ottobre,novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 e che, a seguito del mancatopagamento, ha conseguentemente rilasciato un DURC negativo, in data 8maggio 2018; di seguito sono state inviate dall’Istituto le note di rettifica,per il periodo novembre 2015-settembre 2017, che ha, dunque, dispostola revoca delle agevolazioni contributive già riconosciute in un arcotemporale non caratterizzato da irregolarità contributive.

L’accertataassenza del DURC, in assenza di una espressa previsione normativa disegno contrario, non può che far venire meno i benefici limitatamente alperiodo di assenza dello stesso senza tuttavia caducare, retroattivamente,i periodi connotati da irregolarità contributiva.

In tal senso assume rilievoNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026la constatazione che laddove si accedesse ad una diversa interpretazione,quale quella propugnata dall’Istituto, le aziende finirebbero con il goderedegli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato illoro diritto solo nel momento in cui possono provare di aver continuato amantenere la regolarità contributiva, così dando luogo ad una situazionedi continua incertezza.4.

Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale della gravatapronuncia, il ricorso è fondato.5.

È indicato come pacifico (e non contestato) che l’Inps avesseconstatato alcune irregolarità e che le stesse, nonostante un invito in talsenso, non siano state regolarizzate dalla società.6.

La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva, di cuial comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, prescrive che “Adecorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinatial possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico diregolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchédi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali”.7.

Il successivo comma 1176 demanda ai decreti attuativi delMinistero del Lavoro e della previdenza sociale la regolamentazione dellemodalità di rilascio, la definizione dei contenuti analitici del documentounico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresseirregolarità, di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizionidi lavoro, da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.8.

Il decreto applicabile nella specie, ratione temporis, è il DM30/1/2015 che, all’art. 3, stabilisce che la verifica della regolarità in temporeale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratorisubordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinataNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026e continuativa che operano nell’impresa; e che la regolarità sussiste nonsolo in caso di pagamenti, di rateizzazioni concesse dall’INPS, disospensione in forza di disposizioni legislative di altri casi previsti alcomma 2, ma anche in presenza di uno scostamento, non grave, tra lesomme dovute e quelle versate.9.

Il successivo articolo 4, rubricato “Assenza di regolarità”, disponeche: “1.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva intempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS,l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o alsoggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,n.12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause diirregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente,può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.

L'invito a regolarizzareimpedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioniintervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per unperiodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.3.

La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento informato «pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicataai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degliimporti a debito e delle cause di irregolarità.”.10.

La disciplina normativa, complessivamente considerata, prevededunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivo di regolarità formalee contributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previoespletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazione formalizzatatermine breve per regolarizzare, il rilascio di un documento o in mancanzala comunicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/202611.

La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale conl’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulleinformazioni retributive e contributive di ciascun dipendente (tramite imod.

DM10 ed il flusso Uniemens), necessarie per il calcolo dei contributi;l’eventuale incompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadrodettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il corretto versamento deicontributi e tale profilo ha una sua incidenza nei rapporti interni ed esternidell’imprenditore che intende avvalersi di “benefici normativi e contributiviprevisti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che“sono subordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d.

DURC).12.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revoca deibenefici.13. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass. n.9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il quale il DURC, quale documentoche certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabileper quest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio o beneficiocontributivo e garantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.14.

La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC unvalore costitutivo, che esso non può logicamente possedere, trattandosi diintrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti glidi contestazione, resta sempre demandata all’accertamento giudiziale laverifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggettodella certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni exNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».15.

Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex sedella regolarità contributiva e non può, quindi, essere consideratoelemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere alrecupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando lepeculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art.1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria manon sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresìrichiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermigli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi»(Cass. n. 30459/2025 che richiama n. 30788/2024).16.

Nel caso di specie, risulta incontestato che la società ha omesso dinon constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione.17.

In ogni caso, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa alrilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinerebbe l'inesigibilitàdelle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, edell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dallaCorte ha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiacorso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, inmotivazione) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex post ed inqualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «in contrasto conl'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento allanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostoNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell'applicazione degli sgravi contributivi.

Semmai, la violazione degliobblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportareuna sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsidella fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove sidimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (Cass. n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «gli effettidell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolaritàcontributiva, che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass.n. 31608/2024).18.

Una volta accertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamentodei contributi per il periodo in questione deve dunque ritenersi legittima larichiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendotale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, masemplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post)di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. intal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione).19.

Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello diTorino, in diversa composizione, che provvederà oltre che sulle spese dellafase di legittimità anche sulla eventuale rilevanza estintiva dell’intervenutoaccordo di omologazione forzata (e conseguente pagamento dei ratei)pervenuto all’attenzione della Corte successivamente all’instaurazione delgiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Coretti, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 247/2021 depositatail 23/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con sentenza n. 436 del 23 giugno 2021, la Corte di appello diTorino, respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza emessadal Tribunale di Alessandria, ha confermato l’annullamento da questadisposto dell’avviso di addebito con il quale, l’Istituto, aveva ingiunto allaAcerbi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il pagamento di euro 96.625,43 qualeconseguenza della revoca delle agevolazioni contributive dalla medesimasocietà fruite nel periodo da novembre 2015 sino a settembre 2017. Larevoca delle predette agevolazioni contributive scaturiva dalle irregolaritàconstate relativamente alle contribuzioni per i mesi di ottobre, novembre edicembre 2017.2. L’Inps propone ricorso articolando, a tal fine, un unico motivo dicensura.3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, resistecon controricorso.4. Con istanza pervenuta nell’ottobre del 2025, la controricorrente hasottolineato l’effetto estintivo del presente giudizio, in conseguenza dellasopravvenuta cessazione della materia del contendere, da ricollegarsi aldecreto, del 7 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Benevento haomologato (forzosamente) l’accordo di ristrutturazione dei debitipresentato dalla medesima società in liquidazione il 21 febbraio 2022. Lasocietà in liquidazione ha evidenziato, a tal fine, di aver provveduto alpagamento di tutte le rate relative al credito vantato dall’Inps e ammessoin esito al decreto forzoso di omologa (per un valore corrispondente,secondo quanto si desume dal medesimo decreto di omologa prodotto, al17% delle pretese complessivamente vantate dall’Istituto) e, pertanto, haformulato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio concompensazione delle spese.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/20265. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., riguarda la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175e 1176, della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4,comma 3, del DM 30 gennaio 2015, per avere la Corte d’appello ritenutoche non osta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC internonegativo, qualora l’irregolarità sia fondata su inadempimenti nellecomunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, e non solo nelversamento dei contributi. Il ricorso proposto dall’Istituto rileval’operatività della mancata regolarità contributiva, scaturente anche dalmancato pagamento parziale delle somme dovute; sostiene cioè l’Istitutoche se la regolarità contributiva è presupposto del diritto agli sgravi, alloraalla accertata irregolarità, da cui scaturisce la revoca del DURC, scaturisceanche la revoca dei benefici fiscali.2. La sentenza ha motivato come segue.3. È documento che il 20 aprile 2018 l’Inps aveva invitato la società aregolarizzare la posizione contributiva relativa ai mesi di ottobre,novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 e che, a seguito del mancatopagamento, ha conseguentemente rilasciato un DURC negativo, in data 8maggio 2018; di seguito sono state inviate dall’Istituto le note di rettifica,per il periodo novembre 2015-settembre 2017, che ha, dunque, dispostola revoca delle agevolazioni contributive già riconosciute in un arcotemporale non caratterizzato da irregolarità contributive. L’accertataassenza del DURC, in assenza di una espressa previsione normativa disegno contrario, non può che far venire meno i benefici limitatamente alperiodo di assenza dello stesso senza tuttavia caducare, retroattivamente,i periodi connotati da irregolarità contributiva. In tal senso assume rilievoNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026la constatazione che laddove si accedesse ad una diversa interpretazione,quale quella propugnata dall’Istituto, le aziende finirebbero con il goderedegli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato illoro diritto solo nel momento in cui possono provare di aver continuato amantenere la regolarità contributiva, così dando luogo ad una situazionedi continua incertezza.4. Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale della gravatapronuncia, il ricorso è fondato.5. È indicato come pacifico (e non contestato) che l’Inps avesseconstatato alcune irregolarità e che le stesse, nonostante un invito in talsenso, non siano state regolarizzate dalla società.6. La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva, di cuial comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, prescrive che “Adecorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinatial possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico diregolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchédi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali”.7. Il successivo comma 1176 demanda ai decreti attuativi delMinistero del Lavoro e della previdenza sociale la regolamentazione dellemodalità di rilascio, la definizione dei contenuti analitici del documentounico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresseirregolarità, di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizionidi lavoro, da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.8. Il decreto applicabile nella specie, ratione temporis, è il DM30/1/2015 che, all’art. 3, stabilisce che la verifica della regolarità in temporeale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratorisubordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinataNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026e continuativa che operano nell’impresa; e che la regolarità sussiste nonsolo in caso di pagamenti, di rateizzazioni concesse dall’INPS, disospensione in forza di disposizioni legislative di altri casi previsti alcomma 2, ma anche in presenza di uno scostamento, non grave, tra lesomme dovute e quelle versate.9. Il successivo articolo 4, rubricato “Assenza di regolarità”, disponeche: “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva intempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS,l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o alsoggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,n.12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause diirregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.2.L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente,può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzareimpedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioniintervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per unperiodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento informato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicataai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degliimporti a debito e delle cause di irregolarità.”.10. La disciplina normativa, complessivamente considerata, prevededunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivo di regolarità formalee contributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previoespletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazione formalizzatatermine breve per regolarizzare, il rilascio di un documento o in mancanzala comunicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/202611. La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale conl’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulleinformazioni retributive e contributive di ciascun dipendente (tramite imod. DM10 ed il flusso Uniemens), necessarie per il calcolo dei contributi;l’eventuale incompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadrodettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il corretto versamento deicontributi e tale profilo ha una sua incidenza nei rapporti interni ed esternidell’imprenditore che intende avvalersi di “benefici normativi e contributiviprevisti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” che“sono subordinati al possesso” del documento unico di regolaritàcontributiva (c.d. DURC).12. Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciateirregolarità impediscono il rilascio di DURC e generano la revoca deibenefici.13. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass. n.9057/2026 e n. 2678/2026, secondo il quale il DURC, quale documentoche certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabileper quest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio o beneficiocontributivo e garantisce la trasparenza delle operazioni aziendali.14. La recente Cass. n. 2678/2026, richiamando Cass. n.30273/2024, ha ribadito che non è attribuito «al rilascio del DURC unvalore costitutivo, che esso non può logicamente possedere, trattandosi diintrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti glidi contestazione, resta sempre demandata all’accertamento giudiziale laverifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggettodella certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni exNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».15. Questa Corte ha anche più volte ricordato che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex sedella regolarità contributiva e non può, quindi, essere consideratoelemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere alrecupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando lepeculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art.1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria manon sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresìrichiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermigli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi»(Cass. n. 30459/2025 che richiama n. 30788/2024).16. Nel caso di specie, risulta incontestato che la società ha omesso dinon constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione.17. In ogni caso, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa alrilascio del DURC, da parte dell'INPS, non determinerebbe l'inesigibilitàdelle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, edell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dallaCorte ha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbiacorso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delleagevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, inmotivazione) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex post ed inqualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «in contrasto conl'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento allanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostoNumero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degliobblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportareuna sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsidella fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove sidimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (Cass. n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «gli effettidell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolaritàcontributiva, che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass.n. 31608/2024).18. Una volta accertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamentodei contributi per il periodo in questione deve dunque ritenersi legittima larichiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendotale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, masemplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post)di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. intal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione).19. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello diTorino, in diversa composizione, che provvederà oltre che sulle spese dellafase di legittimità anche sulla eventuale rilevanza estintiva dell’intervenutoaccordo di omologazione forzata (e conseguente pagamento dei ratei)pervenuto all’attenzione della Corte successivamente all’instaurazione delgiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22840/2021Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 18114/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 18114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris