CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 38011/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con unico atto - e [OSCURATO:PERSONA] - disgiuntamente, con separato atto - hanno presentato ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 19 novembre 2024, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 22 giugno 2023, che li aveva condannati, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256-bis, comma 1, seconda ipotesi, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere appiccato il fuoco a rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata; che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono sorretti da tre motivi di censura; che il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, visto che - a parere della difesa ricorrente - il materiale oggetto dell'incendio non rientrerebbe tra i rifiuti speciali pericolosi secondo la normativa attualmente vigente; che il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito considerato le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero escluso la riconducibilità dell'azione contestata agli imputati, e non avere fornito congrua motivazione circa le prove documentali presentate dalla difesa, che avrebbero dimostrato l'assenza del dolo specifico; che l'ultimo motivo di ricorso censura la diminuzione di pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche sul rilievo che - a parere della difesa ricorrente - il Tribunale avrebbe inflitto agli imputati una pena sproporzionata e non avrebbe offerto motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale; che, con un primo motivo di doglianza, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, sull'assunto che la Corte di appello si sarebbe limitata a condividere il percorso argomentativo e le valutazioni probatorie del Tribunale, su cui si è fondata la colpevolezza del ricorrente, estromettendo le prove fornite dalla difesa, pur se idonee a dimostrare che l'imputato non aveva commesso il fatto, in quanto non era stato colto nell'atto di accendere il fuoco; che, in secondo luogo, si censurano la violazione di legge e vizi di motivazione, relativamente al trattamento sanzionatorio, anche per la mancata considerazione del fatto che l'imputato aveva prestato aiuto per lo spegnimento del fuoco. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproducono doglianze già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, e ineriscono a profili fattuali oggetto di adeguata motivazione; che la doglianza secondo cui il materiale oggetto dell'incendio non rientrerebbe tra i rifiuti speciali pericolosi è inammissibile, perché si scontra - secondo la corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado — con l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria sul posto (pag. 5 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di censura, riferito alle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e perché non considera la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 2-3) quanto al fatto che gli imputati stavano alimentando il fuoco e avevano fornito giustificazioni inverosimili sulle ragioni per cui si trovavano sul posto, avendo tenuto comportamenti dai quali emergeva con chiarezza il dolo del reato; che parimenti generico è il terzo motivo di doglianza dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché non considera la motivazione della sentenza impugnata circa la gravità del fatto e la circostanza che la condotta collaborativa fosse intervenuta solo dopo l'arrivo dei carabinieri che avevano colto gli imputati in flagranza di reato; né considera che gli imputati erano gravati da precedenti penali e caratterizzati da negativa personalità, a fronte di un fatto da cui emergevano un dolo particolarmente intenso e un totale dispregio delle esigenze della tutela dell'ambiente; che le considerazioni appena svolte si attagliano anche al primo motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto basato, sull'assunto — puntualmente smentito dai giudici di primo e secondo grado — secondo cui l'imputato, in realtà colto in flagranza di reato, sarebbe estraneo ai fatti; che anche la doglianza di [OSCURATO:PERSONA] riferita al trattamento sanzionatorio deve essere ritenuta inammissibile, per le considerazioni già svolte circa la sua negativa personalità e circa l'irrilevanza di una condotta collaborativa intervenuta solo dopo l'arrivo della polizia giudiziaria, quale conseguenza automatica dell'avvenuto accertamento del reato. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 3 As