CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -avverso la sentenza n. 26/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 20/02/2025 R.G.N. 1060/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/20261. La Corte d’appello di Milano, in riforma della senteNunmzearo ddi rai ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026primo grado, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] il diritto, ai fini della determinazionedell’ammontare della pensione, alla riliquidazione del tettoretributivo pensionabile di cui all’art. 3 co.2 lett. A del d.lgs.562/1996 (recante norme in materia di regime pensionistico pergli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendentidall'Enel e dalle aziende elettriche private) ricomprendendonella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le vocipreviste in AGO, per tutto il periodo di riferimento, ossia perl’intera vita lavorativa svolta alle dipendenze di ENEL, concondanna di INPS al pagamento delle differenze eventualmentespettanti all’appellante nel rispetto, per i ratei già maturati eriscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito delricorso di primo grado, oltre interessi e rivalutazione su ciascunadifferenza di rateo mensile dovuta dalla maturazione alpagamento; la Corte ha anche respinto l’appello incidentale diINPS sulla eccepita inammissibilità del ricorso per mancanza didomanda amministrativa ed ha condannato l’Istituto alpagamento delle spese nel doppio grado.1.1 - Nel ricorso introduttivo di giudizio [OSCURATO:PERSONA], giàdipendente di ENEL ed iscritta al Fondo elettrici gestito da INPS,riferiva di aver presentato domanda amministrativa il14/12/2019, e di aver chiesto l’applicazione di criteri corretti perdeterminare la base pensionabile, che INPS aveva continuato acalcolare prendendo a riferimento non tutte le voci soggette aretribuzione ma solo quelle comprese nella più ristretta nozionedi retribuzione pensionabile ai sensi dell’art. 1 co.12 L.335/95;chiedeva quindi il ricalcolo del tetto di cui all’art. 3 co.2 lett. ad.lgs. 562/96 ricomprendendo nella retribuzione imponibileNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026tutte le voci previste in AGO e per tutto il periodo di riferiNmumeerno tdoi r,a ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026e non soltanto dall’1/1/97 come fatto dall’INPS, nonché lacorretta individuazione del tetto maggiore o più favorevole exart. 3 co. 2 d.lgs. 562/96 tra quelli sub lett a (80% dellaretribuzione pensionabile calcolata ex art.1 co.12 L.153/69,secondo le norme in vigore nell’AGO per i lavoratori dipendenti)e sub lett. b (88% della retribuzione pensionabile determinataai fini del calcolo della quota di pensione di cui all’art. 1 co.12lett. a L.335/95) della norma citata, ed infine la riliquidazionedella pensione di vecchiaia EL, in godimento dal 2003, entro ilpiù favorevole dei due importi così determinati; quindi chiedevaal Tribunale di condannare l’INPS, in via generica, acorrispondere le differenze di trattamento eventualmentespettanti, sia per i ratei già maturati e corrisposti, sia per quellimaturandi e percipiendi, secondo quanto dedotto e allegato,ossia, nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore almaggiore (‘più favorevole’) dei due tetti correttamente calcolatie avesse perciò subìto un abbassamento eccessivo poichéridotta ad una soglia massima inferiore a quella da computarsisecondo legge, riservando ad un separato giudizio la domandadi quantificazione dell’eventuale dovuto.1.2 - Il tribunale aveva deciso seguendo la ragione più liquida,omettendo l’esame di questioni di inammissibilità del ricorso permancanza di domanda amministrativa e di intervenutadecadenza sostanziale e processuale, ed aveva respinto nelmerito; aveva ritenuto di respingere la domanda di condannagenerica perché, in mancanza di determinazione pur sommariadel danno, non si poteva ritenere che la condotta liquidatoriafosse stata lesiva di quanto spettante, se cioè l’importoNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026applicazione del tetto di cui alla lett. a dell’art. 3; solo Nl’uemsearot dti ora ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026ammontare delle differenze eventualmente dovute è rimesso alfuturo, possibile, separato giudizio, con la conseguenza che nonpossa essere pronunciata condanna a riliquidare la pensione secorrettamente calcolata nel caso in cui il tetto più favorevole èsuperiore alla pensione liquidata e non vi sia stata necessitàalcuna di decurtarla per l’applicazione di uno dei due tettiprevisti dal citato art. 3 co. 2 D.Lgs. 562/96. In particolare, poi,si dava atto che entrambi i tetti della lett. a, e lett. b, calcolatisecondo i criteri dell’Istituto, risultavano essere di importosuperiore al trattamento pensionistico; pertanto, non risultavaesservi stato alcun abbattimento della pensione.1.3 - In atto di appello, la ricorrente, soccombente in primogrado, lamentava 1) l’ultrapetizione avendo il tribunalequantificato differenze pensionistiche che non erano presenti nelpetitum mediato e immediato della domanda, ed essendoammissibile una domanda di accertamento con condannagenerica, risolvendosi il risultato perseguito dall’appellante nellarimozione di una situazione giuridica di incertezza data dallaviolazione di legge contestata ad INPS circa l’errato calcolo deltetto sub A; 2) l’indagine sul quantum in un giudizio la cuidomanda era stata limitata sull’an, e la non sovrapponibilitàdella fattispecie domandata di rimozione di una violazione dilegge con l’ipotesi di un risarcimento del danno a cui si riferivaun caso deciso da altra Corte di appello (di Brescia) menzionatodal Tribunale e ritenuto analogo a quello in esame, contravisamento da parte del giudice di primo grado nel ritenereche l’appellante dovesse fornire la prova almeno probabilisticadel danno-evento, del diritto a ricevere l’incrementopensionistico a seguito del ricalcolo; 3) l’errata applicazione delNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026principio di non contestazione con violazione degli arttN.u m2er6o 9di 7ra ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.c. e 115 c.p.c., essendo stata ritenuta piena efficaciaprobatoria ai conteggi prodotti da INPS in ragione di unagenerica contestazione svolta in udienza dalla ricorrente,operando una inammissibile inversione dell’onere probatorio; 4)erronea compensazione delle spese. INPS proponeva appelloincidentale evidenziando che l’iniziativa dell’appellante sicontrapponeva al principio di concentrazione delle domande edal divieto di frazionamento delle stesse, e che il ricalcolodocumentato dimostrava l’assenza di violazione del dirittopensionistico poiché la pensione era corretta nel quantum e nonsussisteva violazione di legge, considerato che l’Istituto avevadedotto un fatto impeditivo non una domanda nuova; larichiedente non aveva diritto ad un incremento pensionistico purricalcolando la quota A attraverso l’80% della retribuzionepensionabile secondo le norme AGO anche per i periodiantecedenti all’1/1/97, visto che anche il nuovo tettorideterminato restava più alto della pensione a calcolo.1.4 - La Corte d’appello ha respinto l’eccezione preliminare diinammissibilità del ricorso per carenza di domandaamministrativa che, invece, era presente nella produzionedocumentale dell’appellante (spedita con lettera raccomandatacon ricevuta di ritorno del 14/12/19) ritenendo che la modalitàcartacea di presentazione dell’istanza amministrativa, in luogodi quella telematica sia una mera irregolarità ma non integri una“omessa” domanda, né la sua improponibilità. Quindi, premessoche il ricorrente aveva formulato una domanda di accertamentodel diritto alla corretta riliquidazione della pensione ed unadomanda di condanna generica al pagamento di eventualicorrelate differenze pensionistiche nel rispetto del termineNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026triennale di decadenza dal deposito del ricorso, senza indNiucmaerroe d i iral ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026quantum di pensione spettante, la Corte territoriale ha rilevatoche non è estranea al nostro sistema la condanna genericaprevista dall’art. 278 c.p.c., che, per l’autonoma disponibilitàdelle forme di tutela offerte dall’ordinamento, non è contraria alprincipio di concentrazione; e comprende un apprezzamentosommario sulla valutazione del diritto al risarcimento del dannoa cui il convenuto, interessato a negarne l’esistenza, può opporsicon domanda riconvenzionale domandando l’accertamentonegativo della sussistenza del danno, tematica già oggetto dicontroversia (sul punto, richiama S.U. 12103/95). Nel caso inesame l’INPS non aveva spiegato alcuna domandariconvenzionale per cui ogni considerazione sul quantum esuladal perimetro della controversia.1.5 - Nel merito, ha ritenuto che l’art. 3 co.2 d.lgs. 562/96prevede che l’importo complessivo del trattamento pensionisticonon possa superare il più favorevole fra gli importi calcolati (A)all’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo lenorme AGO, e (B) all’88% della retribuzione pensionabilecalcolata ex art. 1 co.12 lett.a L.335/95; all’uopo, richiama unproprio precedente di corte territoriale in cui si era affermatoche l’INPS aveva ammesso di aver da sempre calcolato il tettodi cui alla lett. A (che è più favorevole del tetto di cui alla lett.B) computando nella base di calcolo tutti gli emolumenti lordipercepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa(imponibile AGO) soltanto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre per il periodoprecedente aveva utilizzato quelli soggetti a contribuzionesecondo l’ex [OSCURATO:PERSONA]; da ciò deriva che, adottando unplafond retributivo inferiore al dovuto, si ottenga unabbassamento del tetto massimo liquidabile ai sensi della lett.A.Numero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026Richiamate altre pronunce di legittimità (Cass. sent. 488N8u/m2er0o 1di 7ra ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026e 12624/2014) ha evidenziato che per il primo tetto si debba farriferimento alla nozione di retribuzione onnicomprensiva di tuttele voci considerate dalla disciplina dell’AGO avendo il tenoreletterale della disposizione incluso la nozione di retribuzionevigente in quella gestione. Ancora, sul piano delle allegazioni eprova, i dati numerici forniti da INPS in primo grado(sull’importo dei due tetti sub A e sub B) erano stati contestatidalla pensionata, non erano accompagnati da alcun prospetto dicalcolo, sicché la contestazione non poteva reputarsi genericaanche perché la ricorrente aveva chiesto una condanna genericae l’INPS non aveva proposto domanda riconvenzionale.2. Avverso la sentenza di appello l’INPS ricorre per cassazioneaffidandosi a due motivi, a cui la parte privata resiste concontroricorso, illustrato da memorie depositate in prossimità diudienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 26 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’INPS deduce, in relazione all’art. 360co. 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 100 c.p.c. per non aversubìto la richiedente alcuna riduzione dell’importo pensionisticonel raffronto con i due parametri dell’art. 3 co.2 d.lgs. 562/96,poiché il suo trattamento (pari ad € 1.995,18) è risultatoinferiore al più favorevole dei parametri di riferimento, quello dicui alla lett. A dell’art. 3 co.2 cit. Manca quindi l’interesse aproporre domanda giudiziaria per l’accertamento della erratacommisurazione del parametro di cui alla lett. A; l’INPS avevaeffettuato il calcolo includendo solo le voci per le quali era stataNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026effettivamente versata la contribuzione quandoNu meroe dri ara ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026assoggettata alla disciplina dell’allora vigente Fondo elettrici.Secondo la Corte di merito esiste un interesse alla correttacommisurazione del parametro di calcolo, indipendentementedal fatto che da essa non derivi alcun vantaggio concreto alpensionato, perché anche con il calcolo errato il parametro dellalett. A è più alto della pensione a calcolo che, pertanto, non hasubito alcuna riduzione. È stata accertata in concreto l’assenzadi qualsiasi vantaggio derivante all’attore dalla correzione delcalcolo del tetto massimo non superabile, sicché era del tuttoirrilevante la pretesa di far rideterminare il parametro in misurapiù alta. Sostiene che, in quanto domanda di condanna genericala determinazione del quantum sarebbe rimessa ad un separatogiudizio di quantificazione, e che l’interesse concreto ad agire visarebbe se chiedesse non “eventuali differenze” ma “differenzeeffettive” tra quanto incassato e quanto dovuto; in unsuccessivo giudizio di quantificazione può essere domandatal’esatta determinazione delle differenze non l’esistenza delledifferenze. L’aumento del tetto è pertanto del tutto indifferente,né la parte aveva allegato che la pensione fosse stata decurtata,e dalla correzione del calcolo del parametro A non era derivatoalcun incremento alla pensione né dall’errore di calcolo eraderivata alcuna conseguenza negativa sul trattamentopensionistico o alcuna lesione del diritto a pensione.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corted’appello condannato l’INPS al pagamento delle differenzeeventualmente spettanti alla parte appellante in assenza dialcuna allegazione e prova della esistenza del diritto a differenzesui ratei pensionistici. Il tetto meno favorevole è già più altoNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026della pensione in calcolo, e non era condivisibile Nqumuearon dti ora ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026argomentato dalla Corte d’appello secondo cui non è oneratol’attore di allegare e provare che da tale ricalcolo gli derivi unvantaggio economico in termini di aumento dell’importo dellapensione; invece, l’attore che agisce in condanna generica nonè esonerato dall’onere di provare il fondamento della pretesa,doveva cioè allegare che la sua pensione aveva subito unariduzione perché superiore al tetto più favorevole che non erastato però correttamente calcolato: in tal modo sussisterebbel’interesse ad agire. E non era onere di INPS chiarire il percorsodi calcolo, sarebbe stata un’inversione di onere probatorio, ed iltribunale aveva chiesto un ricalcolo compiuto dalla resistente,da cui risultava la pensione di € 1.997,82, il tetto sub lett. Aparia a € 2.297,62, il tetto B di € 2.054,54: da ciò risulta chenon v’era alcun abbattimento della pensione, poiché il tetto piùfavorevole era comunque superiore all’importo della pensione.Anche la condanna generica deve essere fondatasull’accertamento del diritto leso, ed a tal fine la parte non puòevitare di dedurre ed argomentare sul quantum della pensione.3. Nel controricorso la parte privata eccepisce l’inammissibilitàdel ricorso sotto vari profili: perché la carenza di interesse adagire non era stata eccepita nella memoria di costituzionedell’Istituto in grado di appello (si limitava alla improcedibilitàper mancanza di domanda amministrativa) né aveva svoltoappello incidentale avverso la sentenza che non si erapronunciata sulla questione pregiudiziale in rito, affrontando perla ragione più liquida il merito; perché INPS era decaduto dallapossibilità di introdurre difese quantificatorie in un giudiziolimitato all’an debeatur ed aveva altresì prestato acquiescenzaalla contestazione dei dati numerici svolta dalla Gandini conNumero registro generale 16962/2025conseguente formazione di giudicato interno per mancataN umero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21184/2026impugnazione del relativo capo di sentenza; perché INPSData pubblicazione 22/06/2026sollecita un diverso apprezzamento nel merito sussumendonell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, un profilodi merito. Ed invece, ricorreva interesse della richiedentepensionata nella rimozione di una giuridica incertezza in ordinealla sussistenza di un determinato diritto, e sono circostanze cheanche del secondo motivo per mancata utilizzabilità delle difesequantificatorie dell’INPS in mancanza di riconvenzionale, nonavendo l’istituto contestato l’errato calcolo del tetto AGOcompiuto per venti anni. Evidenzia, infine, che la condannagenerica non presuppone una prova certa del danno. Nellememorie depositate in prossimità di udienza ribadisce le propriedifese e la fondatezza delle proprie domande.3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.4. Il primo motivo è ammissibile e merita accoglimento. L’esamein questa sede della questione relativa alla carenza di interessead agire non è precluso non essendosi formato, sulla questione,alcun giudicato interno.4.1. In linea di principio va ricordato che la carenzadell’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche inmancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisceun requisito per la trattazione nel merito della domanda (v.Cass. n. 19268 del 2016 e Cass. n. 3330 del 2002; cfr. altresì,più di recente, Cass. n. 35052 del 2023, in motivazione). È statoprecisato che, qualunque sia la qualificazione si voglia attribuireall’interesse ad agire (sia che lo si consideri come condizioneNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026dell’azione sia che lo si reputi elemento costitutivo delN udmierroit dti ora ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’azione), la sentenza che statuisce sulla sua carenza è unadecisione in rito, suscettibile di acquisire autorità di giudicatosolo all’interno dello stesso processo e non anche in un nuovo eautonomo giudizio (cfr. Cass. n. 18160/2015).4.2. Nella specie, dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello(esame da ritenersi consentito quando occorre verificarel’esistenza di un giudicato interno: cfr. Cass. n. 2533/2016),risulta che INPS aveva eccepito la carenza di interesse nellamemoria di primo grado facendo leva sulla valorizzazione dellaassenza di alcuna utilità concreta nell’accertamento delparametro del tetto rispetto alla domanda di riliquidazionepensionistica, argomento non affrontato dal giudice di primogrado, che aveva esaminato nel merito le domande di partericorrente, se non sotto il profilo della verifica della mancanza diriduzione del trattamento pensionistico per effetto delladeterminazione dell’ammontare del tetto più favorevole ex art.3 co.2 d.lgs. 562/96, utilizzando dati di calcolo dell’istitutoresistente come poi rettificati a seguito di contestazione dellaparte ricorrente sulla correttezza dei dati riportati nel quadroprospettico utilizzato dall’INPS. Ne deriva che, con talepronuncia, l’eccezione sull’interesse ad agire risulterebbeimplicitamente respinta, e del pari in appello in cui il giudizio dimerito è stato ribaltato senza affrontare la questione. Pertanto,si discute preliminarmente se la relativa statuizione implicitadebba ritenersi passata in giudicato e, quindi, se la questionenon possa essere ridiscussa in sede di legittimità.4.3. È necessario aggiungere che, secondo le Sezioni Unite diquesta Corte, il difetto di interesse ad agire rientra nellacategoria di vizi che inficiano “requisiti fondanti” il processo, perNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026cui è estromesso dall’area di copertura del giudicato imNpumliecroi tdoi r,a ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026restando tuttavia salvo l’effetto preclusivo derivante dallaesistenza di una specifica statuizione del giudice di merito edalla mancata impugnazione al riguardo (v. Cass., Sez. Un., n.24172/2025, al punto 9.1.1 della motivazione, pagg. 31 e 32).4.3.1 - La rilevabilità, anche d’ufficio, della carenza di interessead agire è questione, pertanto, non preclusa da un’implicitaaffermazione della sua esistenza; il giudicato interno si formasoltanto sulla affermazione esplicita, che nel caso di specie, èmancata. Né ha rilevanza la circostanza che in secondo gradol’INPS non abbia riproposto la questione in appello incidentaleessendo rimasta vittoriosa nel merito, nel primo giudizio.4.4 - In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non ètenuta a proporre appello incidentale su una questione che,nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto distatuizione, anche implicita o necessariamente presupposta,essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione(ord. n. 34240/2025). La carenza di interesse ad impugnare suvizi procedurali una sentenza a sé favorevole (per INPS) nelmerito, non inibisce comunque al giudice del gravame di rilevareex officio il vizio su questioni fondanti del processo (sul punto,il principio espresso da SU 24172/2025 e ribadito da questaSezione nel rito del lavoro, con ord. 31547/2025: “In temadi giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere unvizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo lacontroversia nel merito, è onerata di proporre, nel gradosuccessivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determinaNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026la formazione del giudicato interno sulla questione proceNsusmuerao ldei r,a ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso -tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - ilpotere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a taleregola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base adespressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo equelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesiin cui il giudice abbia esternato la propria decisione comefondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata”).4.5 - Ciò posto, ritenuta l’ammissibilità della questione rimessaalla Corte con preciso motivo di ricorso, ne va ritenuta lafondatezza per le seguenti ragioni.5. Al fine di meglio comprendere la questione, va rammentato iltenore delle domande proposte dalla pensionata che, premessodi essere ex dipendente della ENEL, iscritta ex lege ai finiprevidenziali all’ex [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’Inps e titolare dal1° gennaio 2003 della pensione di vecchiaia cat. EL n. 417842,chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto ««alla correttariliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presentecui scorta Inps abbia calcolato il tetto massimo (“piùfavorevole”) ex art. 3, comma 2, d.lgs. 562/96 cui parametrarela pensione della ricorrente (…); condannare perciò l’istitutoconvenuto a: c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell’art. 3,comma 2, d.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nellaretribuzione imponibile per il relativo computo (80% dellaretribuzione pensionabile secondo le norme in vigore nell’AGONumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026per i lavoratori dipendenti) tutte le voci previste in AGO pNeurm teuro tdti ora ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026il periodo di riferimento, vale a dire l’intera vita lavorativa dellapensionata istante alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. (non soltantoa partire dal 1^ gennaio 1997, come illegittimamente operatoda controparte); c2) individuare correttamente il tetto maggioreo “più favorevole” ex art. 3 comma 2 d.lgs. 562/96 tra quellisub lett.a) (…) e sub lett. b) (…); c3) riliquidare la pensione delalricorrente previa applicazione del meccanismo bifasico diparametrazione tra pensione liquidatale, da un lato, e tettomaggiore o “più favorevole” correttamente individuato,dall’altro (…); c4) in via generica, a corrispondere (…) ledifferenze di trattamento eventualmente spettanti (…)»»5.1 - Queste le domande proposte, al fine del compiuto esamedel thema decidendum, è utile riportare il dato letterale dell’art.3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 562/1996 di cui è invocata nelricorso ex art. 414 c.p.c. la violazione. La norma così dispone:«Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazionipensionistiche. 1. Al fine della determinazione dell'ammontaredella pensione, l'anzianità contributiva massima computabile deilavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quarantaanni. 2. L'importo complessivo del trattamento pensionisticoliquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puòin ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a)80 per cento della retribuzione pensionabile determinatasecondo le norme in vigore nell'assicurazione generaleobbligatoria per i lavoratori dipendenti; b) 88 per cento dellaretribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo dellaquota di pensione di cui all’art.1 comma 12 lettera a), dellalegge 8 agosto 1995. N.335». Ebbene, incontestato tra le partiche nel caso di specie viene in rilievo un trattamentoNumero registro generale 16962/2025pensionistico liquidato con il solo metodo retributivo, è di tuttaN umero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21184/2026evidenza la rilevanza dei tetti sub a) e b), perché, in base allaData pubblicazione 22/06/2026sopraricordata disposizione, il rateo pensionistico non puògiammai superare il più favorevole fra i due predetti importi.5.2 - Tanto chiarito, va altresì premesso il principio espresso ingiurisprudenza di legittimità sul contenuto e modalità di calcolodel “tetto” retributivo utilizzabile quale parametro per regolareil trattamento pensionistico; con sent. n. 4888/2017 questaCorte ha affermato che ”ai fini della determinazione dellapensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal"fondo elettrici" presso l'INPS, l'art. 3, comma 2, lett. a), deld.lgs. n. 562 del 1996 -nella prospettiva di una gradualearmonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi specialiINPS ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria deilavoratori dipendenti (AGO)- stabilisce che l'importo dellapensione va determinato nella misura più favorevole tra a)l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolatasecondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantottopercento della retribuzione pensionabile determinata ai sensidell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995,dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozionedi retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, consideratadalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letteraledella disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente inquella gestione”.5.3 – È in applicazione di detto principio che la Corte di Appelloha accolto la domanda nei termini innanzi riportati al punto 1.5dei “Fatti di causa”, senza, tuttavia, verificare, nel casoconcreto, se dal ricalcolo della soglia qui in rilievo potesseNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026effettivamente derivare la riliquidazione della pensNioumneero di era ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’aumento del rateo pensionistico in godimento.5.4. Ed è proprio questa la questione che l’INPS poneall’attenzione della Corte con le doglianze svolte nel primomotivo in cui, come anticipato, sostiene difetterebbe l’interessead agire della parte privata, per non avere prospettato che, inconseguenza del ricalcolo di cui alla soglia sub a), deriverebbela percezione di un rateo di pensione maggiore rispetto a quelloin godimento. L’Inps sottolinea che, nella fattispecie di causa, ilrateo di pensione in godimento è già inferiore alla soglia sub b),di modo che alcun interesse ha la pensionata all’accertamentodel maggior valore della soglia sub a), evidentemente irrilevanteai fini della riduzione della pensione, riduzione imposta, neitermini anzidetti, dal dato normativo. Più chiaramente, giàinferiore alla soglia sub b) il rateo pensionistico, non vi è ragionedi individuare l’importo della soglia sub a) che avrebbe potutoassumere rilievo, invece, qualora il rateo pensionistico fossestato superiore al parametro sub b).6. Questi essendo i termini della questione, va innanzi tutto datopuò esser maturato nel caso qui in rilievo, non solo perché ilTribunale (cfr. lo stralcio della motivazione della sentenza diprimo grado riportata dal giudice di appello alle pagg. 4-5), purrespingendo la domanda nel merito, dava sostanzialmenteconto, al di là della formula conclusiva utilizzata, della carenzadi interesse ad agire avendo ritenuto “più liquida”, nell’ottica dirisparmio dell’attività processuale e di celerità del giudizio, lasoluzione di addivenire ad un esito sfavorevole nel merito allaricorrente, ma soprattutto perché l’INPS nel ricorso percassazione, nel rispetto del principio di specificità di cui all’art.Numero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026366 c.p.c. (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione), ha rNiubmaerdo idti ora ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026di aver nuovamente sollevato anche nella memoria dicostituzione nel giudizio di appello la preliminare eccezione dicarenza dell’interesse ad agire, poiché dal ricalcolo delparametro sub a) non derivava alcun vantaggio alla richiedentela cui pensione non aveva subìto alcuna riduzione, restandoneinvariato il trattamento.6.1 -Conclusivamente, anche per tale via alcun giudicato internoè maturato, dovendosi altresì ribadire che, in difetto di giudicatointerno, la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento (cfr. Sez. U. n. 24172/2025 punto 9.1.1.), anchein mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poichécostituisce un requisito per la trattazione nel merito delladomanda (cfr. Cass. n. 19268/2016, rv, 642113-01).7. Ordunque, come egualmente emerso in altra controversiagiunta in trattazione nella medesima udienza del 26/3/2026 (RG7974/25), questa Corte ha rilevato che la valutazione dellasussistenza dell’interesse ad agire costituisce il nucleo centraledella decisione qui in rilievo. Al fine di esaminarla funditus,occorre necessariamente partire dalle domande formulate dallaparte privata (a tale scopo pedissequamente innanzi riportate)ovvero l’accertamento - del corretto computo della ricordatasoglia sub a) – al fine dell’ottenimento di una pronunzia dicondanna generica (alla riliquidazione e alla condanna genericaal pagamento delle differenze sui ratei già corrisposti).7.1 - Ebbene, premette il Collegio in termini generali chel’interesse ad agire intanto sussiste in quanto l’attore attraversoil ricorso al giudice persegue lo scopo di conseguire un’utilità oNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026un vantaggio non ottenibili altrimenti e quindi senza l’inteNurmveeron dti ora ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026del giudice. Detto interesse deve essere personale, nel sensoche il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente ilsoggetto che agisce, ed attuale, dovendo sussistere al momentodella domanda, oltre che concreto, ovvero valutato con riguardoad un pregiudizio concretamente verificatosi o a verificarsi.Come innanzi già detto con richiamo alla giurisprudenza diquesta Corte, esso deve necessariamente sussistere in ogniazione, costituendo presupposto per la valutazione delladomanda nel merito. Con riguardo alle azioni di accertamento,le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza,obiettiva e pregiudizievole relativamente all’esistenza di unrapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti edobblighi, l’interesse ad agire, poi, acquista il significato di veroe proprio limite di ammissibilità poiché in tale ambito ènecessario che la situazione di incertezza relativa al rapportogiuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto dicolui che invoca tutela. Ebbene, nella odierna fattispecie, si hauna richiesta di accertamento (quella dell’ammontare del tettosub a) rispetto alla quale la situazione di incertezza relativa alrapporto giuridico non determina affatto il pericolo attuale diuna lesione del diritto di colui che invoca tutela, come di qui abreve sarà reso ancor più esplicito, difettando del tutto, dicontro, le ragioni dell’invocata tutela. A tanto va aggiunto che,se è vero che anche nel rito del lavoro è consentito chiedere lapronunzia di una condanna solo generica -nella specie, lariliquidazione e la condanna generica al pagamento delledifferenze sui ratei già erogati, domandata quale conseguenzadell’accertamento della erroneità del calcolo della soglia sub a)-in tal senso essendosi più volte pronunziata questa Corte anchein tempi recenti, sulla scorta del risalente e consolidatoNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026orientamento (cfr. Cass. n. 30195/2025; Cass. n. 27255N/u2m0ero2 d5i r;a ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026Cass. n. 23855/2024 e giurisprudenza ivi richiamata), tuttaviaquesto non impedisce affatto alla parte convenuta in giudizio dicontestare l’esistenza dell’interesse ad agire.7.2 - Al riguardo ricorda il Collegio, in base ai principi già piùvolte affermati da questa Corte, che, ai fini di una condannagenerica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c.,non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, maoccorre anche verificarne, sia pure con modalità sommaria evalutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale ildiritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela,non può essere configurato. Nel caso di condanna generica,infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltantol’accertamento del danno nella sua determinazione quantitativa,mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialitàdannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’andebeatur e di essi va data la prova, sia pure sommaria egenerica, in quanto ne costituiscono il presupposto (cfr. Cass.S.U. n.12103/1995, Cass. n.10453/2001, n.1631/2009, n.6235/2018, n.21326/2018 e n.24058/2022). Né il convenuto,al fine di dedurre la carenza di interesse ad agire, avrebbedovuto proporre una domanda riconvenzionale di accertamentodell’insussistenza del danno, poiché l’interesse ad agire èpresupposto per la decisione nel merito rilevabile anche exofficio.7.3 - Sulla questione qui all’attenzione va anche ricordato chesebbene questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n.29862/2022) abbia affermato che la domanda di danno puòessere rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica,senza che sia necessario il consenso del convenuto, tale facoltàNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026essendo espressione del principio di libera scelta delle foNurmereo ddi rai ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026tutela offerta dall’ordinamento, cionondimeno spetterà poi allaparte chiamata in causa, ove lo ritenga, formulare domandariconvenzionale di accertamento dell’insussistenza del danno.Detta domanda, se proposta, tuttavia, produrrà un effettospecifico: la necessità che l’attore offra piena e compiuta provadell’esistenza del danno già in detto giudizio, con divieto per ilgiudice di rimettere la determinazione del quantum ad altroseparato (cfr. Cass. n. 25113/2017); per converso, in assenzadi domanda riconvenzionale, è sufficiente, ai finidell’accoglimento della domanda di condanna generica, checolui che agisce in giudizio dimostri la colpa, il nesso causale el’esistenza di un danno anche solo probabile, senza che occorranemmeno l’indicazione delle prove di cui intende avvalersi ai finidella dimostrazione del quantum debeatur nel successivogiudizio di quantificazione. Il principio innanzi ricordato,tuttavia, non elide le osservazioni innanzi svolte, relative allanecessità -per colui che propone domanda di condanna generica(in assenza di domanda riconvenzionale di accertamentonegativo)- di dar conto della sussistenza –a monte–dell’interesse ad agire in ragione dell’esistenza di una probabileragione di danno, accertamento che sarà ancora più incisivo inpresenza di una specifica e puntuale contestazione, com’è nelcaso di specie.7.4 - Per quanto qui in rilievo, l’Inps non censura affatto lasentenza nella parte in cui (cfr. pag. 12 della sentenzaimpugnata) evidenzia che l’ente previdenziale non ha propostodomanda riconvenzionale volta a far accertare la carenza delpregiudizio subito dalla controparte, affermandoconseguentemente che ogni questione relativa allaNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026quantificazione del trattamento pensionistico esuNlaum erod dai ral ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026perimetro della decisione. Le censure articolate dall’INPSdiverso e preliminare profilo dell’assenza di interesse ad agire,in difetto della possibilità di ravvisare un danno anche solopotenziale e/o probabile. Tanto perché -come detto- il rateo dipensione liquidato era già di importo inferiore alla soglia sub b),sicché la pensione non aveva subito alcuna decurtazione inragione del superamento di detta soglia ed era stata posta inpagamento nel suo importo integrale. Insomma, secondo i datinumerici allegati dall’Inps fin dal giudizio di primo grado, dallapretesa richiesta di correzione del parametro sub a) secondo icriteri innanzi esposti (inclusione di tutte le voci soggette acontribuzione nell’AGO anche per il periodo ante 1997) non puòderivare alcun incremento della pensione spettante alla Gandini,irrilevante l’ammontare della predetta soglia. Conclusivamentedifetta ogni danno anche solo potenziale.8. Le conclusioni cui innanzi si è giunti con riguardo all’affermatacarenza dell’interesse ad agire trovano peraltro indirettaconferma nel precedente di questa Corte (cfr. Cass. n.12161/2019), in cui, accogliendo il ricorso del pensionato, si èaffermata, invece, la sussistenza dell’interesse ad agire, perchénel caso ivi all’attenzione, la prospettazione della domandaformulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e corredata dai conteggi,poi ripresi nell’atto di appello, dava espressamente conto delleconseguenze, in termini di minore ammontare della pensione ingodimento in ragione dell’erronea individuazione della soglia,sicché ogni altra questione non poteva che attenere al meritodel giudizio. Tanto non è nel caso in esame, in cui, invece, ledifese dell’Inps hanno escluso ogni rilevanza del ricalcolo dellaNumero registro generale 16962/2025Numero sezionale 1588/2026soglia sub a) ai fini della riliquidazione dei ratei e quindi laN usmteeros dsi ara ccolta generale 21184/2026Data pubblicazione 22/06/2026necessità di far luogo ad una riliquidazione.9. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto innanzi si è detto,il pieno accoglimento del primo motivo, consente di assorbire ilsecondo nel quale vengono prospettate le medesime questionisotto lo spettro dell’art. 2697 c.c. e dell’onere della prova. Sievidenzia che la condanna ad eventuali differenze spettantisuggerisce la verifica di allegazioni sull’an ancor prima che sulquantum di un pregiudizio che la parte interessata ha onere didimostrare.10. Conseguentemente, accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Cortedi Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovoesame a svolgersi in conformità con i principi innanzi enunziati.La Corte territoriale provvederà altresì sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Milano in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese