CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 23855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22893-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già titolare della Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pensionistico - condanna generica - presupposti R.G.N.22893/2020 Cron. Rep. Ud.02/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. l a Corte d’Appello di Firenze, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno pensionistico subìto in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali, proposta al Tribunale di Lucca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Seravezza, nell’ambito di controversia in materia di dedotta collaborazione per oltre 35 anni in impresa familiare (la ricorrente e il titolare della farmacia sono fratelli); 2. il Tribunale aveva condannato la farmacia al pagamento del “risarcimento del danno commisurato alle somme che la ricorrente avrebbe percepito a titolo di trattamento pensionistico dalla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento in questione e per tutta la prevedibile speranza di vita secondo gli indici Istat, ove, in relazione all'intercorso rapporto di collaborazione, fossero stati correttamente versati i contributi spettanti in relazione ai redditi di anno in anno percepiti con riferimento alla prestazione resa nell'impresa familiare”; 3. la Corte d’Appello, riformando tale statuizione (di condanna generica), ha osservato che l'obbligo contributivo ricade, salvo diritto di rivalsa, sul familiare titolare dell'impresa (ex art. 2, comma 1, legge n. 233/1990), confermando la riferibilità di tale norma anche ai collaboratori delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c.; ha, però, rilevato che la collaboratrice non era per ciò esonerata dall'onere di fornire elementi concreti per ricostruire la base di calcolo della contribuzione previdenziale omessa e per determinare l'ammontare del credito risarcitorio conseguente all'omesso versamento contributivo rivendicato; ha concluso sul punto che le predette deficienze di allegazione e offerta di prova non potevano che riverberarsi sul piano processuale a danno della parte originaria ricorrente, palesandosi altresì il mero carattere esplorativo dell'invocata consulenza tecnica d’ufficio; 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di appello con quattro motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la parte intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.112 c.p.c., per mancata pronuncia da parte della Corte d’Appello su tutte le domande presentate con il ricorso (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), errando nel ritenere che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avesse assolto all’onere della prova e nel non pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno risarcibile ai sensi dell’art. 2116 c.c.; 2. con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’Appello ritenuto erroneamente che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse onerata dalla prova circa la ricostruzione della base di calcolo della contribuzione previdenziale omessa, per non aver posto a fondamento le prove proposte, e per non averle valutate con prudente apprezzamento; 3. con il terzo motivo, deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.), per intrinseca contraddittorietà della motivazione che non consentirebbe di comprenderne la ratio decidendi; in particolare si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel non procedere alla liquidazione del danno assumendo che l'onere della quantificazione di esso dovesse porsi a carico della parte danneggiata, dopo aver riconosciuto l'obbligo del titolare di impresa familiare di versare i contributi dovuti ai componenti dell'impresa e quindi riconoscendo il fondamento di una richiesta risarcitoria per la violazione dell'obbligo contributivo; 4. con il quarto motivo deduce violazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, artt. 1, 2, 3, 4, del d.P.R. n. 538/1990, dell’art. 1 D.L. n. 402/1981 (convertito in legge n. 537/1981), della legge n. 233/1990, art.1, dell’art. 2116, comma 2, c.c.; sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nel non procedere alla condanna al risarcimento del danno pensionistico solo perché la danneggiata non avrebbe assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine all'entità delle somme imponibili per le quali erano previsti e dovuti versamenti contributivi, essendo comunque stabilito dalla legge in favore dei componenti delle imprese familiari un versamento minimo da parte del titolare dell'impresa familiare; 5. i motivi, da trattarsi congiuntamente in quant o intrinsecamente connessi, non sono fondati; 6. il nodo centrale del ricorso verte sul rigetto della domanda dell’originaria ricorrente di risarcimento del danno pensionistico come proposta in primo grado, accolta nei termini indicati in narrativa dal Tribunale, e, invece, rigettata integralmente dalla Corte di Firenze per difetto di allegazione e prova di sufficienti e idonei elementi per quantificare il danno; 7. dagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale, tra l’altro, la condanna del titolare della farmacia “a risarcirle il danno pensionistico subito in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali, nella misura pari a quell’importo che avrebbe percepito di pensione se avesse ricevuto i dovuti versamenti contributivi dal 65° anno di età e così per ogni anno di vita e che nel primo anno di pensionamento corrisponde ad un importo non inferiore a € 28.085,00= (o diverso importo giusto ed equo anche a seguito di CTU contabile sul punto) oltre, per ogni anno, l’adeguamento ISTAT”; 8. risulta altresì contestazione di controparte della richiesta di risarcimento del danno pensionistico sia con riferimento all’an debeatur, sia con riferimento al quantum debeatur, per difetto di esplicitazione dei parametri e della metodologia seguiti per pervenire alla somma indicata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (né consta alcun riferimento ai versamenti minimi di cui al quarto motivo, questione che appare del tutto nuova in questo grado di giudizio); 9. non risulta che la sentenza di condanna generica sia stata oggetto di appello incidentale sul quantum ; neppure risulta (quanto meno in termini di autosufficienza del ricorso) che siano stati acquisiti elementi circa la misura dei contributi spettanti ovvero sui redditi percepiti al fine di determinare il trattamento pensionistico ove fossero stati correttamente versati i contributi spettanti; 10. in generale , il secondo comma dell'art. 2116 c.c. accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante; l'azione risarcitoria può essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto (cfr., ex multis, Cass. n. 27660/2018); è stato, inoltre, chiarito da questa Corte che l'assicurazione per gli esercenti attività commerciali (da cui sono esentati i farmacisti iscritti quali professionisti all'ente di previdenza ENPAF) opera nei confronti dei coadiutori, familiari non farmacisti, del titolare di una farmacia, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili a non farmacisti e nel concorso dei requisiti di legge relativi all'impresa e alle modalità della loro partecipazione all'attività della stessa (v. Cass. n. 11466/2010, n. 16520/2015); 11. tuttavia, processualmente nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'anovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in termini, Cass. n. 21620/2007); se è ammissibile una sentenza di condanna generica, ove la domanda sia limitata sin dall'inizio all'accertamento dell'an, una tale limitazione deve essere fatta sin dall'inizio del giudizio, e, cioè, con il ricorso introduttivo; nelle controversie soggette al cd. rito del lavoro, qualora, come nella specie, l'attore non abbia limitato la propria domanda all'an debeatur nel ricorso introduttivo n é abbia chiesto, e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, la facoltà di modificare la domanda inizialmente introdotta (limitando la pronunzia sollecitata all'an debeatur) è precluso allo stesso, in corso di causa, modificare le originarie richieste; né la tardività della nuova domanda può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio (v. § 10 motivazione n. 21620/2007 cit., e giurisprudenza ivi richiamata); 12. detti principi emergono anche dalla recente pronuncia resa dalle S.U. di questa Corte (n. 29862/2022),in cui, ribadito in via generale che, ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur , con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (e che, nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c.), è stata confermata la differenza tra domanda generica di danno, quale espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento, e domanda di condanna specifica, che postula l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno; 13. infatti, n el giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'an del diritto, perché così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo; se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, limitare la condanna all'an debeatur(cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur, accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (cfr. Cass. n. 8581/2022, n. 9952/2022); 14. a tali principi sostanziali e processuali si è conformata la sentenza della Corte d'Appello impugnata, che, in accoglimento dello specifico motivo di gravame dell’odierno controricorrente, inteso a censurare la mancata quantificazione del danno pensionistico da parte del tribunale (anche) per l’assenza di criteri di calcolo comprensibili, ha rigettato la domanda in difetto di allegazione e offerta di prova di elementi idonei, nonché la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio,meramente esplorativa; 15. in base alle superiori considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza; 16. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre