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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13606/2026

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- controricorrente -avverso la sentenza n. 796/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 549/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza diprimo grado, accertava (cfr. dispositivo del provv.to impugnatoa pag. 23) il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla correttariliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo deltetto a) dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658 del 1996,ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativocomputo tutte le voci previste in assicurazione generaleobbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l’intera vitalavorativa dell’appellante alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] .2.

L’Inps propone ricorso per cassazione, articolato in duemotivi.3.

Resiste con controricorso, assistito altresì da memoria, lapensionata indicata in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare dà atto il Collegio che l’avv. della partecontroricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 153 c.p.c.,istanza di rimessione in termini del proprio controricorso,allegando che: 1) in data 11 aprile 2025 INPS notificava ricorsoper cassazione; 2) il termine ex art. 370 c.p.c. per il depositodel controricorso, secondo la disciplina ratione temporis vigente,scadeva il 21 maggio 2025, ovvero nel 40^ giorno successivoalla notifica; 3) in data 21 maggio 2025 provvedeva al depositotelematico del controricorso, cui seguiva la generazione di trericevute pec (di accettazione alle ore 17.12; di consegna alle ore17.13; di esito di controlli automatici alle ore 17.14 consegnalazione della necessità di verifiche tecniche e della “nonvalidità del documento XML”); 4) solo in data 22 maggioperveniva la quarta pec in cui la Cancelleria dava atto di unerrore fatale e perciò rifiutava il deposito; 5) il 22 maggioprovvedeva quindi ad un nuovo deposito del controricorsoNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Tanto premesso, osserva il Collegio che gli argomenti spesi dNauml ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026difensore ai fini di ottenere la richiesta rimessione in termini nonsono idonei allo scopo, perché i fatti, come innanzi ricostruiti,sulla scorta dei dati contenuti nella istanza di rimessione intermini, non sono sufficienti a dimostrare il cattivofunzionamento del sistema informatico o dell’applicativoutilizzato al momento dell’inoltro e pertanto la non imputabilitàal difensore dell’errore.Anzi, la cd. terza pec, che risulta ricevuta pochi minuti (si vedala cronologia innanzi riportata) dopo l’accettazione, rammostrache il sistema dava conto che il documento XML di cui si eratentato il deposito “non era valido” (in altri termini non venivaaccettato/riconosciuto dal sistema) e la conseguente necessitàdi operare verifiche tecniche ad opera della cancelleria (cfr. pag.2 della stessa istanza di rimessione in termini).Ebbene già tali riscontri fattuali avrebbero dovuto allertare ildifensore sulla necessità di effettuare un nuovo deposito,evidente risultando l’incertezza dell’esito del primo.Per detto nuovo deposito, vista la scadenza del termine alle ore24.00 del giorno 21 maggio, vi era tutto il tempo perprovvedere, eventualmente modificando altresì il formato deldocumento per il quale vi era stato l’alert del sistema.Del resto, va qui ribadito che incombe in ogni caso sul difensoreoffrire la puntuale prova che il mancato deposito è imputabilead anomalie informatiche (per l’esame di una fattispecie in cui,pur nella diversità fattuale, si è affermato detto principio, si vedaCass. n. 9269/2025), non essendo in alcun modo scusabilel’errore, allorquando esso derivi da mere difficoltà di utilizzo deisistemi informatici che possano essere governate con l’ordinariadiligenza.Ebbene, nella fattispecie qui all’attenzione, il difensore, allertatocon la terza pec - nell’immediatezza dell’inoltro -dell’impossibilità di accettazione per essere il “documento XMLNumero registro generale 7974/2025non valido”, nonché della sospensione della procedura in attesa Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026di controlli (che, evidentemente, attesa l’ora dell’inoltro, ilData pubblicazione 11/05/2026pomeriggio dopo le 17.00, non avrebbero potuto che avvenirel’indomani, ovvero già scaduto il termine per il deposito),facendo uso della normale diligenza professionale, avrebbedovuto, per un verso, verificare il corretto deposito, deidocumenti, controllo ben possibile, sia attraverso il sistema pstche attraverso il sistema polisweb, per altro verso, giàpreallarmato dal sistema nei termini anzidetti (nel senso della“non validità” del documento XML e della necessità di controlli),operare un nuovo deposito, per il quale era ancora nei termini.Non vi è spazio alcuno, conclusivamente, per la rimessione intermini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., atteso che detta normapostula quale presupposto proprio la non imputabilità delladecadenza alla parte che richiede la rimessione, non imputabilitàche qui difetta a cagione – come detto - del mancato ricorso allamassima diligenza professionale che avrebbe dovuto esserenuovamente la mancanza di prova (evidentemente a carico dellaparte che la richiede) del mancato funzionamento del sistemae/o dell’applicativo.Ne consegue l’inammissibilità del controricorso e dellasuccessiva memoria, in cui parte controricorrente insiste sullasussistenza, nel caso de quo, dell’interesse ad agire dellacontroricorrente e sulla maturazione su tale questione delgiudicato interno.1.1.

Tanto premesso in ordine all’intempestività delcontroricorso, con il primo motivo l’INPS lamenta la violazionedell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Parte ricorrente assume che dalla pretesa correzione, inaumento, del calcolo del parametro sub a) di cui all’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 658 del 1996, non potrebbe giammaiderivare nessun incremento della pensione spettante allaNumero registro generale 7974/2025Bernardi (né quindi alcuna riliquidazione), da tanto derivando la Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026carenza di interesse ad agire della pensionata che lamenta dettaData pubblicazione 11/05/2026erroneità, invece, sul presupposto a che a detto parametrodebba essere raffrontata la misura massima della pensione,laddove, nel caso concreto qui all’attenzione, la pensione ingodimento pari ad € 1633,78 è inferiore, non solo al tetto di cuialla lettera a) - che secondo il calcolo dell’Inps ammonta ad €1654,19 - ma anche a quello maggiore di cui alla lett. b) pari ad€ 1746,26.Conclusivamente per l’INPS alcun concreto interesse al correttocomputo della predetta soglia sub a) può esservi e,conseguentemente, non vi è alcun diritto alla riliquidazione dellapensione (perché già correttamente liquidata).2.

Con il secondo mezzo, è denunziata, invece, la violazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,norma ai sensi della quale chi vuol far valere un diritto in giudiziodeve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.L’ente previdenziale rimarca la violazione dell’innanzi richiamatanorma codicistica e che non sussiste l’interesse della pensionataa veder accertata la non corretta quantificazione del parametrosub a) di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658 del 1996 indifetto di ogni allegazione e prova circa la sussistenza del dirittodi credito a differenze su ratei pensionistici o dell’allegazione dialtre ragioni di interesse.3.

Pur ponendo i due motivi l’esame di questioni in parteomologhe, sebbene proposte sotto differenti profili, giovaesaminarli partitamente a cominciare dal primo, in quanto,come di seguito si specificherà, l’accoglimento del primocomporta l’assorbimento del secondo.3.1.

Va anticipato, al fine di meglio comprendere la questione, iltenore delle domande proposte dalla pensionata che, premessodi essere ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], iscritta exlege ai fini previdenziali all’ex [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’InpsNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026e titolare dal 1^ ottobre 2004 della pensione di vecchiaia caNut.m ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026TT n. 177392, chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto alla corretta riliquidazione della pensione secondo quantodedotto in atti e, per l’effetto, disapplicare tutte le avversecircolari sulla cui scorta Inps abbia illegittimamente calcolato iltetto maggiore (più favorevole) ex art. 3, comma 2, d.lgs. 658del 1998 (…); condannare perciò l’istituto convenuto a: c1)ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 658/1996,ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tuttele voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovverol’intera vita del pensionato istante alle dipendenze di Telecoms.p.a. (non soltanto a partire dal 1^ gennaio 1997, comeillegittimamente operato da controparte); c2) individuarecorrettamente il tetto maggiore o “più favorevole” (…); c3)riliquidare la pensione con applicazione del meccanismo bifasicodi parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, etetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuatodall’altro (…); c4) in via generica, a corrispondere (…) ledifferenze di trattamento spettanti (…) .3.2.

Queste le domande proposte, al fine del compiuto esamedel thema decidendum, è utile riportare il dato letterale dell’art.3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 562/1996 di cui è invocata nelricorso ex art. 414 c.p.c. la violazione.

La norma così dispone:“Modalità di calcolo e requisiti d'accessodelle prestazioni pensionistiche.1.

Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione,l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori dicui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.2.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidatoesclusivamente in base al metodo retributivo non può in ognicaso superare il più favorevole fra i seguenti importi:Numero registro generale 7974/2025a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026secondo le norme in vigore nell'assicurazione generaleData pubblicazione 11/05/2026obbligatoria per i lavoratori dipendenti;b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata aifini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianitàcontributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio1996”.Ebbene, incontestato tra le parti che nel caso di specie viene inrilievo un trattamento pensionistico liquidato con il solo metodoretributivo, è di tutta evidenza la rilevanza dei tetti sub a) e b),perché, in base alla sopraricordata disposizione, il rateopensionistico non può giammai superare il più favorevole fra idue predetti importi.3.3.

Tanto chiarito, va altresì premesso che la disposizionenormativa qui in rilievo, è sostanzialmente sovrapponibile aquella di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del 1996(relativa al Fondo elettrici), già oggetto di interpretazione daparte di questa Corte che al riguardo ha affermato che ai finidella determinazione della pensione di vecchiaia erogata con ilmetodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l'INPS, l'art. 3,comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettivadi una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivipresso i fondi speciali INPS ed il regime dell'assicurazionegenerale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisceche l'importo della pensione va determinato nella misura piùfavorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzionepensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGOe b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabiledeterminata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n.335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto,alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci,considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenoreNumero registro generale 7974/2025letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026vigente in quella gestione (cfr. Cass. n. 4888 del 2017) .Data pubblicazione 11/05/20263.3.1.

Il principio ivi affermato con riguardo al Fondo elettrici -afferma il Collegio - vale anche con riguardo allacommisurazione del tetto di cui alla lett. a) del [OSCURATO:PERSONA] in rilievo, che va anch’esso calcolato facendo riferimento allanozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci,considerata dalla disciplina generale dell'AGO, al contrario diquanto ritenuto dall’INPS che effettua il calcolo del suddettotetto, utilizzando come retribuzione di riferimento, sino al31.12.1996, invece, quella sottoposta a contribuzione dallaprevigente normativa del Fondo telefonici (che esclude dallabase pensionabile alcune voci).E’ in applicazione di detto principio che la Corte di Appello haaccolto la domanda nei termini innanzi riportati al punto

1.1. dei“Fatti di causa”, senza, tuttavia, verificare, nel caso concreto, sedal ricalcolo della soglia qui in rilievo potesse effettivamentederivare la riliquidazione della pensione e l’aumento del rateopensionistico in godimento.3.4.

E’ proprio questa la questione che l’INPS pone all’attenzionedella Corte con le doglianze svolte nel primo motivo in cui, comeanticipato, sostiene difetterebbe l’interesse ad agire della parteprivata, per non avere prospettato che, in conseguenza delricalcolo di cui alla soglia sub a), deriverebbe la percezione di unrateo di pensione maggiore rispetto a quello in godimento.L’Inps sottolinea che, nella fattispecie di causa, il rateo dipensione in godimento è già inferiore alla soglia sub b), di modoche alcun interesse ha la pensionata all’accertamento delmaggior valore della soglia sub a), evidentemente irrilevante aifini della riduzione della pensione, riduzione imposta, nei terminianzidetti, dal dato normativo.Più chiaramente, già inferiore alla soglia sub b) il rateopensionistico, non vi è ragione di individuare l’importo dellaNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026soglia sub a) che avrebbe potuto assumere rilievo, invecNeu,m ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026qualora il rateo pensionistico fosse stato superiore al parametrosub b).3.5.

Questi essendo i termini della questione, va innanzi tuttodato atto che alcun giudicato sulla sussistenza dell’interesse adagire può esser maturato nel caso qui in rilievo, non solo perchéil Tribunale (cfr. lo stralcio della motivazione della sentenza diprimo grado riportata dal giudice di appello alle pagg. 5-6), purrespingendo la domanda nel merito, dava sostanzialmenteconto, al di là della formula conclusiva utilizzata, della carenzadi interesse ad agire, ma soprattutto perché l’Inps nel ricorsoper cassazione, nel rispetto del principio di specificità di cuiall’art. 366 c.p.c. (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione), haribadito di aver nuovamente sollevato anche nella memoria dicostituzione nel giudizio di appello la preliminare eccezione dicarenza dell’interesse ad agire, insistendo per l’accoglimentodella stessa (cfr. memoria in appello pag. 4 in fondo e pag. 5 incui effettivamente l’ente previdenziale deduce nuovamentedetta questione)Conclusivamente, alcun giudicato interno è maturato, dovendosialtresì ribadire che, in difetto di giudicato interno, la carenzadell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez.

U. n.24172/2025 punto 9.1.1.), anche in mancanza di contrasto trale parti sul punto, poiché costituisce un requisito per latrattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. n. 19268/2016,rv, 642113-01).3.6.

Insomma, la valutazione della sussistenza dell’interesse adagire costituisce il nucleo centrale della decisione qui in rilievo.Dunque, al fine di esaminarla funditus, occorre necessariamentepartire dalle domande formulate dalla parte privata (a tale scopopedissequamente innanzi riportate) ovvero l’accertamento - delcorretto computo della ricordata soglia sub a) – al fineNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026dell’ottenimento di una pronunzia di condanna generica (aNlluam ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026riliquidazione e alla condanna generica al pagamento delledifferenze sui ratei già corrisposti).Ebbene, premette il Collegio in termini generali che l’interessead agire intanto sussiste in quanto l’attore – attraverso il ricorsoal giudice – persegue lo scopo di conseguire un’utilità o unvantaggio non ottenibili altrimenti e quindi senza l’intervento delgiudice.

Detto interesse deve essere personale, nel senso che ilrisultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggettoche agisce, ed attuale, dovendo sussistere al momento delladomanda, oltre che concreto, ovvero valutato con riguardo adun pregiudizio concretamente verificatosi o a verificarsi.Come innanzi già detto con richiamo alla giurisprudenza diquesta Corte, esso deve necessariamente sussistere in ogniazione, costituendo presupposto per la valutazione delladomanda nel merito.Con riguardo alle azioni di accertamento, le quali tendono adeliminare una situazione di incertezza, obiettiva epregiudizievole relativamente all’esistenza di un rapportogiuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi,l’interesse ad agire, poi, acquista il significato di vero e propriolimite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che lasituazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determiniil pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invocatutela.Ebbene, nella odierna fattispecie, si ha una richiesta diaccertamento (quella dell’ammontare del tetto sub a) rispettoalla quale la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridiconon determina affatto il pericolo attuale di una lesione del dirittodi colui che invoca tutela, come di qui a breve sarà reso ancorpiù esplicito, difettando del tutto, di contro, le ragionidell’invocata tutela.Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026A tanto va aggiunto che, se è vero che anche nel rito del lavoNruom ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026è consentito chiedere la pronunzia di una condanna sologenerica - nella specie, la riliquidazione e la condanna genericaal pagamento delle differenze sui ratei già erogati, domandataquale conseguenza dell’accertamento della erroneità del calcolodella soglia sub a) - in tal senso essendosi più volte pronunziataquesta Corte anche in tempi recenti, sulla scorta del risalente econsolidato orientamento (cfr. Cass. n. 30195/2025; Cass. n.27255/2025; Cass. n. 23855/2024 e giurisprudenza ivirichiamata), tuttavia questo non impedisce affatto alla parteconvenuta in giudizio di contestare l’esistenza dell’interesse adagire.Al riguardo ricorda il Collegio, in base ai principi già più volteaffermati da questa Corte, che, ai fini di una condanna genericaal risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non èsufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorreanche verificarne, sia pure con modalità sommaria e valutazioneprobabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto alrisarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non puòessere configurato.

Nel caso di condanna generica, infatti, ciòche viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamentodel danno nella sua determinazione quantitativa, mentrel’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosadevono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e diessi va data la prova, sia pure sommaria e generica, in quantone costituiscono il presupposto (cfr. Cass.

S.U. n. 12103/1995,Cass. n. 10453/2001, Cass. n. 1631/2009, Cass. n. 6235/2018,Cass. n. 21326/2018 e Cass. n. 24058/2022).Né il convenuto, al fine di dedurre la carenza di interesse adagire, avrebbe dovuto proporre una domanda riconvenzionale diaccertamento dell’insussistenza del danno, poiché l’interesse adagire è presupposto per la decisione nel merito rilevabile ancheex officio.Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Sulla questione qui all’attenzione va anche ricordato cNhuem ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026sebbene questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass.

S.U. n.29862/2022) abbia affermato che la domanda di danno puòessere rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica,senza che sia necessario il consenso del convenuto, tale facoltàessendo espressione del principio di libera scelta delle forme ditutela offerta dall’ordinamento, cionondimeno spetterà poi allaparte chiamata in causa, ove lo ritenga, formulare domandariconvenzionale di accertamento dell’insussistenza del danno.Detta domanda, se proposta, tuttavia, produrrà un effettospecifico: la necessità che l’attore offra piena e compiuta provadell’esistenza del danno già in detto giudizio, con divieto per ilgiudice di rimettere la determinazione del quantum ad altroseparato (cfr. Cass. n. 25113/2017); per converso, in assenzadi domanda riconvenzionale, è sufficiente, ai finidell’accoglimento della domanda di condanna generica, che coluiche agisce in giudizio dimostri la colpa, il nesso causale el’esistenza di un danno anche solo probabile, senza che occorranemmeno l’indicazione delle prove di cui intende avvalersi ai finidella dimostrazione del quantum debeatur nel successivogiudizio di quantificazione.Il principio innanzi ricordato, tuttavia, non elide le osservazioniinnanzi svolte, relative alla necessità -per colui che proponedomanda di condanna generica (in assenza di domandariconvenzionale di accertamento negativo) – di dar conto dellasussistenza – a monte – dell’interesse ad agire in ragionedell’esistenza di una probabile ragione di danno, accertamentoche sarà ancora più incisivo in presenza di una specifica epuntuale contestazione, com’è nel caso di specie.3.7.

Per quanto qui in rilievo, l’Inps non censura affatto lasentenza nella parte in cui (cfr. pagg. 20-21 della sentenzaimpugnata) evidenzia che l’ente previdenziale non ha propostodomanda riconvenzionale volta a far accertare la carenza delNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026pregiudizio subito dalla controparte, affermanNduom ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026conseguentemente che ogni questione relativa allaquantificazione del trattamento pensionistico esula dalperimetro della decisione.Le censure articolate dall’INPS attengono propriamente – comegià in parte evidenziato – al diverso e preliminare profilodell’assenza di interesse ad agire, in difetto della possibilità diravvisare un danno anche solo potenziale e/o probabile.Tanto perché – come detto - il rateo di pensione liquidato eragià di importo inferiore alla soglia sub b), sicché la pensione nonaveva subito alcuna decurtazione in ragione del superamento didetta soglia ed era stata posta in pagamento nel suo importointegrale.Insomma, secondo i dati numerici allegati dall’Inps fin dalgiudizio di primo grado, dalla pretesa richiesta di correzione delparametro sub a) secondo i criteri innanzi esposti (inclusione ditutte le voci soggette a contribuzione nell’AGO anche per ilperiodo ante 1997) non può derivare alcun incremento dellapensione spettante alla Bernardi, irrilevante l’ammontare dellapredetta soglia.

Conclusivamente difetta ogni danno anche solopotenziale.3.8.

Le conclusioni cui innanzi si è giunti con riguardoall’affermata carenza dell’interesse ad agire trovano peraltroindiretta conferma nel precedente di questa Corte (cfr. Cass. n.12161/2019), in cui, accogliendo il ricorso del pensionato, si èaffermata, invece, la sussistenza dell’interesse ad agire, perchénel caso ivi all’attenzione, la prospettazione della domandaformulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e corredata dai conteggi,poi ripresi nell’atto di appello, dava espressamente conto delleconseguenze, in termini di minore ammontare della pensione ingodimento in ragione dell’erronea individuazione della soglia,sicché ogni altra questione non poteva che attenere al meritodel giudizio.Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/20263.9.

Tanto non è nel caso in esame, in cui, invece, le difeNsuem ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’Inps hanno escluso ogni rilevanza del ricalcolo della sogliasub a) ai fini della riliquidazione dei ratei e quindi la stessanecessità di far luogo ad una riliquidazione.4.

Conclusivamente, alla luce di tutto quanto innanzi si è detto,il pieno accoglimento del primo motivo, consente di assorbire ilsecondo nel quale vengono prospettate le medesime questionisotto lo spettro dell’art. 2697 c.c. e dell’onere della prova.Conseguentemente, accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Cortedi Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovoesame a svolgersi in conformità con i principi innanzi enunziati.La Corte territoriale provvederà altresì sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- controricorrente -avverso la sentenza n. 796/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 549/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/20261. La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza diprimo grado, accertava (cfr. dispositivo del provv.to impugnatoa pag. 23) il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla correttariliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo deltetto a) dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658 del 1996,ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativocomputo tutte le voci previste in assicurazione generaleobbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l’intera vitalavorativa dell’appellante alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] .2. L’Inps propone ricorso per cassazione, articolato in duemotivi.3. Resiste con controricorso, assistito altresì da memoria, lapensionata indicata in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare dà atto il Collegio che l’avv. della partecontroricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 153 c.p.c.,istanza di rimessione in termini del proprio controricorso,allegando che: 1) in data 11 aprile 2025 INPS notificava ricorsoper cassazione; 2) il termine ex art. 370 c.p.c. per il depositodel controricorso, secondo la disciplina ratione temporis vigente,scadeva il 21 maggio 2025, ovvero nel 40^ giorno successivoalla notifica; 3) in data 21 maggio 2025 provvedeva al depositotelematico del controricorso, cui seguiva la generazione di trericevute pec (di accettazione alle ore 17.12; di consegna alle ore17.13; di esito di controlli automatici alle ore 17.14 consegnalazione della necessità di verifiche tecniche e della “nonvalidità del documento XML”); 4) solo in data 22 maggioperveniva la quarta pec in cui la Cancelleria dava atto di unerrore fatale e perciò rifiutava il deposito; 5) il 22 maggioprovvedeva quindi ad un nuovo deposito del controricorsoNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Tanto premesso, osserva il Collegio che gli argomenti spesi dNauml ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026difensore ai fini di ottenere la richiesta rimessione in termini nonsono idonei allo scopo, perché i fatti, come innanzi ricostruiti,sulla scorta dei dati contenuti nella istanza di rimessione intermini, non sono sufficienti a dimostrare il cattivofunzionamento del sistema informatico o dell’applicativoutilizzato al momento dell’inoltro e pertanto la non imputabilitàal difensore dell’errore.Anzi, la cd. terza pec, che risulta ricevuta pochi minuti (si vedala cronologia innanzi riportata) dopo l’accettazione, rammostrache il sistema dava conto che il documento XML di cui si eratentato il deposito “non era valido” (in altri termini non venivaaccettato/riconosciuto dal sistema) e la conseguente necessitàdi operare verifiche tecniche ad opera della cancelleria (cfr. pag.2 della stessa istanza di rimessione in termini).Ebbene già tali riscontri fattuali avrebbero dovuto allertare ildifensore sulla necessità di effettuare un nuovo deposito,evidente risultando l’incertezza dell’esito del primo.Per detto nuovo deposito, vista la scadenza del termine alle ore24.00 del giorno 21 maggio, vi era tutto il tempo perprovvedere, eventualmente modificando altresì il formato deldocumento per il quale vi era stato l’alert del sistema.Del resto, va qui ribadito che incombe in ogni caso sul difensoreoffrire la puntuale prova che il mancato deposito è imputabilead anomalie informatiche (per l’esame di una fattispecie in cui,pur nella diversità fattuale, si è affermato detto principio, si vedaCass. n. 9269/2025), non essendo in alcun modo scusabilel’errore, allorquando esso derivi da mere difficoltà di utilizzo deisistemi informatici che possano essere governate con l’ordinariadiligenza.Ebbene, nella fattispecie qui all’attenzione, il difensore, allertatocon la terza pec - nell’immediatezza dell’inoltro -dell’impossibilità di accettazione per essere il “documento XMLNumero registro generale 7974/2025non valido”, nonché della sospensione della procedura in attesa Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026di controlli (che, evidentemente, attesa l’ora dell’inoltro, ilData pubblicazione 11/05/2026pomeriggio dopo le 17.00, non avrebbero potuto che avvenirel’indomani, ovvero già scaduto il termine per il deposito),facendo uso della normale diligenza professionale, avrebbedovuto, per un verso, verificare il corretto deposito, deidocumenti, controllo ben possibile, sia attraverso il sistema pstche attraverso il sistema polisweb, per altro verso, giàpreallarmato dal sistema nei termini anzidetti (nel senso della“non validità” del documento XML e della necessità di controlli),operare un nuovo deposito, per il quale era ancora nei termini.Non vi è spazio alcuno, conclusivamente, per la rimessione intermini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., atteso che detta normapostula quale presupposto proprio la non imputabilità delladecadenza alla parte che richiede la rimessione, non imputabilitàche qui difetta a cagione – come detto - del mancato ricorso allamassima diligenza professionale che avrebbe dovuto esserenuovamente la mancanza di prova (evidentemente a carico dellaparte che la richiede) del mancato funzionamento del sistemae/o dell’applicativo.Ne consegue l’inammissibilità del controricorso e dellasuccessiva memoria, in cui parte controricorrente insiste sullasussistenza, nel caso de quo, dell’interesse ad agire dellacontroricorrente e sulla maturazione su tale questione delgiudicato interno.1.1. Tanto premesso in ordine all’intempestività delcontroricorso, con il primo motivo l’INPS lamenta la violazionedell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Parte ricorrente assume che dalla pretesa correzione, inaumento, del calcolo del parametro sub a) di cui all’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 658 del 1996, non potrebbe giammaiderivare nessun incremento della pensione spettante allaNumero registro generale 7974/2025Bernardi (né quindi alcuna riliquidazione), da tanto derivando la Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026carenza di interesse ad agire della pensionata che lamenta dettaData pubblicazione 11/05/2026erroneità, invece, sul presupposto a che a detto parametrodebba essere raffrontata la misura massima della pensione,laddove, nel caso concreto qui all’attenzione, la pensione ingodimento pari ad € 1633,78 è inferiore, non solo al tetto di cuialla lettera a) - che secondo il calcolo dell’Inps ammonta ad €1654,19 - ma anche a quello maggiore di cui alla lett. b) pari ad€ 1746,26.Conclusivamente per l’INPS alcun concreto interesse al correttocomputo della predetta soglia sub a) può esservi e,conseguentemente, non vi è alcun diritto alla riliquidazione dellapensione (perché già correttamente liquidata).2. Con il secondo mezzo, è denunziata, invece, la violazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,norma ai sensi della quale chi vuol far valere un diritto in giudiziodeve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.L’ente previdenziale rimarca la violazione dell’innanzi richiamatanorma codicistica e che non sussiste l’interesse della pensionataa veder accertata la non corretta quantificazione del parametrosub a) di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658 del 1996 indifetto di ogni allegazione e prova circa la sussistenza del dirittodi credito a differenze su ratei pensionistici o dell’allegazione dialtre ragioni di interesse.3. Pur ponendo i due motivi l’esame di questioni in parteomologhe, sebbene proposte sotto differenti profili, giovaesaminarli partitamente a cominciare dal primo, in quanto,come di seguito si specificherà, l’accoglimento del primocomporta l’assorbimento del secondo.3.1. Va anticipato, al fine di meglio comprendere la questione, iltenore delle domande proposte dalla pensionata che, premessodi essere ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], iscritta exlege ai fini previdenziali all’ex [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’InpsNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026e titolare dal 1^ ottobre 2004 della pensione di vecchiaia caNut.m ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026TT n. 177392, chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto alla corretta riliquidazione della pensione secondo quantodedotto in atti e, per l’effetto, disapplicare tutte le avversecircolari sulla cui scorta Inps abbia illegittimamente calcolato iltetto maggiore (più favorevole) ex art. 3, comma 2, d.lgs. 658del 1998 (…); condannare perciò l’istituto convenuto a: c1)ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 658/1996,ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tuttele voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovverol’intera vita del pensionato istante alle dipendenze di Telecoms.p.a. (non soltanto a partire dal 1^ gennaio 1997, comeillegittimamente operato da controparte); c2) individuarecorrettamente il tetto maggiore o “più favorevole” (…); c3)riliquidare la pensione con applicazione del meccanismo bifasicodi parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, etetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuatodall’altro (…); c4) in via generica, a corrispondere (…) ledifferenze di trattamento spettanti (…) .3.2. Queste le domande proposte, al fine del compiuto esamedel thema decidendum, è utile riportare il dato letterale dell’art.3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 562/1996 di cui è invocata nelricorso ex art. 414 c.p.c. la violazione. La norma così dispone:“Modalità di calcolo e requisiti d'accessodelle prestazioni pensionistiche.1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione,l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori dicui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidatoesclusivamente in base al metodo retributivo non può in ognicaso superare il più favorevole fra i seguenti importi:Numero registro generale 7974/2025a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026secondo le norme in vigore nell'assicurazione generaleData pubblicazione 11/05/2026obbligatoria per i lavoratori dipendenti;b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata aifini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianitàcontributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio1996”.Ebbene, incontestato tra le parti che nel caso di specie viene inrilievo un trattamento pensionistico liquidato con il solo metodoretributivo, è di tutta evidenza la rilevanza dei tetti sub a) e b),perché, in base alla sopraricordata disposizione, il rateopensionistico non può giammai superare il più favorevole fra idue predetti importi.3.3. Tanto chiarito, va altresì premesso che la disposizionenormativa qui in rilievo, è sostanzialmente sovrapponibile aquella di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del 1996(relativa al Fondo elettrici), già oggetto di interpretazione daparte di questa Corte che al riguardo ha affermato che ai finidella determinazione della pensione di vecchiaia erogata con ilmetodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l'INPS, l'art. 3,comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettivadi una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivipresso i fondi speciali INPS ed il regime dell'assicurazionegenerale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisceche l'importo della pensione va determinato nella misura piùfavorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzionepensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGOe b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabiledeterminata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n.335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto,alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci,considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenoreNumero registro generale 7974/2025letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026vigente in quella gestione (cfr. Cass. n. 4888 del 2017) .Data pubblicazione 11/05/20263.3.1. Il principio ivi affermato con riguardo al Fondo elettrici -afferma il Collegio - vale anche con riguardo allacommisurazione del tetto di cui alla lett. a) del [OSCURATO:PERSONA] in rilievo, che va anch’esso calcolato facendo riferimento allanozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci,considerata dalla disciplina generale dell'AGO, al contrario diquanto ritenuto dall’INPS che effettua il calcolo del suddettotetto, utilizzando come retribuzione di riferimento, sino al31.12.1996, invece, quella sottoposta a contribuzione dallaprevigente normativa del Fondo telefonici (che esclude dallabase pensionabile alcune voci).E’ in applicazione di detto principio che la Corte di Appello haaccolto la domanda nei termini innanzi riportati al punto 1.1. dei“Fatti di causa”, senza, tuttavia, verificare, nel caso concreto, sedal ricalcolo della soglia qui in rilievo potesse effettivamentederivare la riliquidazione della pensione e l’aumento del rateopensionistico in godimento.3.4. E’ proprio questa la questione che l’INPS pone all’attenzionedella Corte con le doglianze svolte nel primo motivo in cui, comeanticipato, sostiene difetterebbe l’interesse ad agire della parteprivata, per non avere prospettato che, in conseguenza delricalcolo di cui alla soglia sub a), deriverebbe la percezione di unrateo di pensione maggiore rispetto a quello in godimento.L’Inps sottolinea che, nella fattispecie di causa, il rateo dipensione in godimento è già inferiore alla soglia sub b), di modoche alcun interesse ha la pensionata all’accertamento delmaggior valore della soglia sub a), evidentemente irrilevante aifini della riduzione della pensione, riduzione imposta, nei terminianzidetti, dal dato normativo.Più chiaramente, già inferiore alla soglia sub b) il rateopensionistico, non vi è ragione di individuare l’importo dellaNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026soglia sub a) che avrebbe potuto assumere rilievo, invecNeu,m ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026qualora il rateo pensionistico fosse stato superiore al parametrosub b).3.5. Questi essendo i termini della questione, va innanzi tuttodato atto che alcun giudicato sulla sussistenza dell’interesse adagire può esser maturato nel caso qui in rilievo, non solo perchéil Tribunale (cfr. lo stralcio della motivazione della sentenza diprimo grado riportata dal giudice di appello alle pagg. 5-6), purrespingendo la domanda nel merito, dava sostanzialmenteconto, al di là della formula conclusiva utilizzata, della carenzadi interesse ad agire, ma soprattutto perché l’Inps nel ricorsoper cassazione, nel rispetto del principio di specificità di cuiall’art. 366 c.p.c. (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione), haribadito di aver nuovamente sollevato anche nella memoria dicostituzione nel giudizio di appello la preliminare eccezione dicarenza dell’interesse ad agire, insistendo per l’accoglimentodella stessa (cfr. memoria in appello pag. 4 in fondo e pag. 5 incui effettivamente l’ente previdenziale deduce nuovamentedetta questione)Conclusivamente, alcun giudicato interno è maturato, dovendosialtresì ribadire che, in difetto di giudicato interno, la carenzadell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. U. n.24172/2025 punto 9.1.1.), anche in mancanza di contrasto trale parti sul punto, poiché costituisce un requisito per latrattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. n. 19268/2016,rv, 642113-01).3.6. Insomma, la valutazione della sussistenza dell’interesse adagire costituisce il nucleo centrale della decisione qui in rilievo.Dunque, al fine di esaminarla funditus, occorre necessariamentepartire dalle domande formulate dalla parte privata (a tale scopopedissequamente innanzi riportate) ovvero l’accertamento - delcorretto computo della ricordata soglia sub a) – al fineNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026dell’ottenimento di una pronunzia di condanna generica (aNlluam ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026riliquidazione e alla condanna generica al pagamento delledifferenze sui ratei già corrisposti).Ebbene, premette il Collegio in termini generali che l’interessead agire intanto sussiste in quanto l’attore – attraverso il ricorsoal giudice – persegue lo scopo di conseguire un’utilità o unvantaggio non ottenibili altrimenti e quindi senza l’intervento delgiudice. Detto interesse deve essere personale, nel senso che ilrisultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggettoche agisce, ed attuale, dovendo sussistere al momento delladomanda, oltre che concreto, ovvero valutato con riguardo adun pregiudizio concretamente verificatosi o a verificarsi.Come innanzi già detto con richiamo alla giurisprudenza diquesta Corte, esso deve necessariamente sussistere in ogniazione, costituendo presupposto per la valutazione delladomanda nel merito.Con riguardo alle azioni di accertamento, le quali tendono adeliminare una situazione di incertezza, obiettiva epregiudizievole relativamente all’esistenza di un rapportogiuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi,l’interesse ad agire, poi, acquista il significato di vero e propriolimite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che lasituazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determiniil pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invocatutela.Ebbene, nella odierna fattispecie, si ha una richiesta diaccertamento (quella dell’ammontare del tetto sub a) rispettoalla quale la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridiconon determina affatto il pericolo attuale di una lesione del dirittodi colui che invoca tutela, come di qui a breve sarà reso ancorpiù esplicito, difettando del tutto, di contro, le ragionidell’invocata tutela.Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026A tanto va aggiunto che, se è vero che anche nel rito del lavoNruom ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026è consentito chiedere la pronunzia di una condanna sologenerica - nella specie, la riliquidazione e la condanna genericaal pagamento delle differenze sui ratei già erogati, domandataquale conseguenza dell’accertamento della erroneità del calcolodella soglia sub a) - in tal senso essendosi più volte pronunziataquesta Corte anche in tempi recenti, sulla scorta del risalente econsolidato orientamento (cfr. Cass. n. 30195/2025; Cass. n.27255/2025; Cass. n. 23855/2024 e giurisprudenza ivirichiamata), tuttavia questo non impedisce affatto alla parteconvenuta in giudizio di contestare l’esistenza dell’interesse adagire.Al riguardo ricorda il Collegio, in base ai principi già più volteaffermati da questa Corte, che, ai fini di una condanna genericaal risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non èsufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorreanche verificarne, sia pure con modalità sommaria e valutazioneprobabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto alrisarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non puòessere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciòche viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamentodel danno nella sua determinazione quantitativa, mentrel’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosadevono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e diessi va data la prova, sia pure sommaria e generica, in quantone costituiscono il presupposto (cfr. Cass. S.U. n. 12103/1995,Cass. n. 10453/2001, Cass. n. 1631/2009, Cass. n. 6235/2018,Cass. n. 21326/2018 e Cass. n. 24058/2022).Né il convenuto, al fine di dedurre la carenza di interesse adagire, avrebbe dovuto proporre una domanda riconvenzionale diaccertamento dell’insussistenza del danno, poiché l’interesse adagire è presupposto per la decisione nel merito rilevabile ancheex officio.Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Sulla questione qui all’attenzione va anche ricordato cNhuem ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026sebbene questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n.29862/2022) abbia affermato che la domanda di danno puòessere rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica,senza che sia necessario il consenso del convenuto, tale facoltàessendo espressione del principio di libera scelta delle forme ditutela offerta dall’ordinamento, cionondimeno spetterà poi allaparte chiamata in causa, ove lo ritenga, formulare domandariconvenzionale di accertamento dell’insussistenza del danno.Detta domanda, se proposta, tuttavia, produrrà un effettospecifico: la necessità che l’attore offra piena e compiuta provadell’esistenza del danno già in detto giudizio, con divieto per ilgiudice di rimettere la determinazione del quantum ad altroseparato (cfr. Cass. n. 25113/2017); per converso, in assenzadi domanda riconvenzionale, è sufficiente, ai finidell’accoglimento della domanda di condanna generica, che coluiche agisce in giudizio dimostri la colpa, il nesso causale el’esistenza di un danno anche solo probabile, senza che occorranemmeno l’indicazione delle prove di cui intende avvalersi ai finidella dimostrazione del quantum debeatur nel successivogiudizio di quantificazione.Il principio innanzi ricordato, tuttavia, non elide le osservazioniinnanzi svolte, relative alla necessità -per colui che proponedomanda di condanna generica (in assenza di domandariconvenzionale di accertamento negativo) – di dar conto dellasussistenza – a monte – dell’interesse ad agire in ragionedell’esistenza di una probabile ragione di danno, accertamentoche sarà ancora più incisivo in presenza di una specifica epuntuale contestazione, com’è nel caso di specie.3.7. Per quanto qui in rilievo, l’Inps non censura affatto lasentenza nella parte in cui (cfr. pagg. 20-21 della sentenzaimpugnata) evidenzia che l’ente previdenziale non ha propostodomanda riconvenzionale volta a far accertare la carenza delNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026pregiudizio subito dalla controparte, affermanNduom ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026conseguentemente che ogni questione relativa allaquantificazione del trattamento pensionistico esula dalperimetro della decisione.Le censure articolate dall’INPS attengono propriamente – comegià in parte evidenziato – al diverso e preliminare profilodell’assenza di interesse ad agire, in difetto della possibilità diravvisare un danno anche solo potenziale e/o probabile.Tanto perché – come detto - il rateo di pensione liquidato eragià di importo inferiore alla soglia sub b), sicché la pensione nonaveva subito alcuna decurtazione in ragione del superamento didetta soglia ed era stata posta in pagamento nel suo importointegrale.Insomma, secondo i dati numerici allegati dall’Inps fin dalgiudizio di primo grado, dalla pretesa richiesta di correzione delparametro sub a) secondo i criteri innanzi esposti (inclusione ditutte le voci soggette a contribuzione nell’AGO anche per ilperiodo ante 1997) non può derivare alcun incremento dellapensione spettante alla Bernardi, irrilevante l’ammontare dellapredetta soglia. Conclusivamente difetta ogni danno anche solopotenziale.3.8. Le conclusioni cui innanzi si è giunti con riguardoall’affermata carenza dell’interesse ad agire trovano peraltroindiretta conferma nel precedente di questa Corte (cfr. Cass. n.12161/2019), in cui, accogliendo il ricorso del pensionato, si èaffermata, invece, la sussistenza dell’interesse ad agire, perchénel caso ivi all’attenzione, la prospettazione della domandaformulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e corredata dai conteggi,poi ripresi nell’atto di appello, dava espressamente conto delleconseguenze, in termini di minore ammontare della pensione ingodimento in ragione dell’erronea individuazione della soglia,sicché ogni altra questione non poteva che attenere al meritodel giudizio.Numero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/20263.9. Tanto non è nel caso in esame, in cui, invece, le difeNsuem ero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’Inps hanno escluso ogni rilevanza del ricalcolo della sogliasub a) ai fini della riliquidazione dei ratei e quindi la stessanecessità di far luogo ad una riliquidazione.4. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto innanzi si è detto,il pieno accoglimento del primo motivo, consente di assorbire ilsecondo nel quale vengono prospettate le medesime questionisotto lo spettro dell’art. 2697 c.c. e dell’onere della prova.Conseguentemente, accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Cortedi Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovoesame a svolgersi in conformità con i principi innanzi enunziati.La Corte territoriale provvederà altresì sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 7974/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 13606/2026Data pubblicazione 11/05/2026