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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 12277/2026

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domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A/S,- intimata -per la cassazione della sentenza n. 4428/2023 del Tribunale di Palermopubblicata il 10.10.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con sentenza n. 3571/2022 il Giudice di Pace di Palermo rigettava ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TransportA/S (in avanti indicata come DAT), al fine di ottenere la compensazionePag. 1 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026pecuniaria di euro 250 prevista dal regolamento CE 261/2004 a seguitodel ritardo di oltre tre ore, in assenza di circostanze eccezionali, del voloaereo DX1804 per la tratta Lampedusa-Palermo, in data 17.7.2022 h.18.55.Il giudice del primo grado osservava che lo sciopero dei controlloridel traffico aereo attuato il giorno del volo integrava una circostanzaeccezionale tale da escludere la responsabilità del vettore.2.

Il Tribunale di Palermo con sentenza pubblicata il 10.10.2023rigettava l’appello proposto dall’Ilardi e lo condannava al pagamento dellespese del grado.Il Tribunale, premesso che lo sciopero non è per sé causa di esoneroda responsabilità del vettore aereo per ritardi o cancellazioni, essendotenuto il debitore a fornire la prova di aver fatto il possibile per evitare ildisagio dei passeggeri, osservava che l’astensione dal lavoro era stataproclamata il 17.7.2022, ossia lo stesso giorno del volo in contesa.

Con ilche si era reso impossibile adempiere gli obblighi informativi previsti dallal. 146/1990 e porre rimedio al disservizio venutosi a determinare.3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Ilardipropone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’ intimata non ha svolto attività difensivaLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 5 e 7regolamento CE 261/2004 e dell’art. 2 l. 146/1990.Il ricorrente si duole del carattere apparente, perplesso e incongruodella motivazione per aver il Tribunale valutato in maniera atomistica glielementi di prova e senza procedere a una loro valutazione sintetica,giungendo ad accertare erroneamente l’esistenza di circostanzePag. 2 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026eccezionali, tali da giustificare il rigetto della compensazione.

A taledecisione il Tribunale è pervenuto omettendo di motivare sui seguentielementi: il volo oggetto di causa ricadeva fuori dall’orario di sciopero ecomunque rientrava tra i voli della fascia oraria 18-21 da assistere ex lege146/1990; lo sciopero era stato proclamato il 15.6.2022.2.

Con il secondo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dall’essere statoproclamato lo sciopero in data 15.6.2022.Il ricorrente si duole non essersi dal giudice dell’appello consideratoche lo sciopero del 17.7.2022 era stato proclamato il 15.6.2022, sicchécontroparte ben avrebbe potuto avvisarlo con almeno 5 giorni di anticipo.Lamenta essersi dal giudice dell’appello erroneamente affermatonell’impugnata sentenza che sarebbe stato per quest’ultima impossibile siail rispetto della L. 146/1990 sia l’adozione di misure di protezione per ipasseggeri.3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Il ricorrente fondamentalmente impernia la censura sulla circostanzadi fatto, debitamente documentata e rappresentata nel corso dei duegradi, che lo sciopero dei controllori di volo del 17.7.2022 non è statoproclamato nella stessa giornata del volo bensì indetto il 15.6.2022,risultando conseguentemente erronea la ravvisata impossibilità per ilvettore tanto il rispetto della l. 146/1990, quanto l’adozione di misure diprotezione per i passeggeri.3.1.

Questa Corte (Cass., sez.

III, 10 febbraio 2023, n. 4261), sullascorta di quanto enunciato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 4aprile 2019, Germanwings, C-501/17; sentenza del 26 giugno 2019, C-159/18; sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07;sentenza del 4 maggio 2017, C-315/2015; sentenza del 23 marzo 2021,Airhelp, C-28/20; sentenza del 7 luglio 2022, C-308/21; sentenza del 4Pag. 3 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026maggio 2017, Pešková e Peška, C-315/15; sentenza del 26 giugno 2019,Moens, C-159/18; ordinanza del 14 gennaio 2021, Airhelp, C-264/20, nonpubblicata; sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C-257/14;sentenza del 4 ottobre 2012, Finnair, C-22/11; Corte Giustizia UE,sentenza del 23/03/2021, C-28/2020; sentenza 6 ottobre 2021, causa C-613/2020) ha affermato che “[i]n tema di trasporto aereo internazionale,ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettoreaereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del vololaddove dimostri, a fronte del verificarsi di «circostanze eccezionali» (cheben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno scioperoindetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo poteredi intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibilea fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (nella specie, èstata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che losciopero del personale ENAV integrasse una ragione di per sé idonea adassolvere la compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senzacompiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanzeconcrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagniamedesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere ominimizzare i sacrifici dei viaggiatori).Si è altresì sottolineato come occorra “sottrarsi al vano tentativo diorientare la ricerca delle circostanze di carattere eccezionale rilevanti aifini dell’art. 5 del Regolamento cit. in corrispondenza di categorie generalie astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordinetecnico, etc.), per valorizzare piuttosto l’esame concreto della maggiore ominore entità residua dei poteri di controllo e di gestione dellesopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni deiviaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circostanze (idonee adassolvere la compagnia dal dovere di corrispondere una compensazioneeconomica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagniainteressata abbia effettivamente fornito (necessariamente in concreto)Pag. 4 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026una completa e adeguata dimostrazione dell’insussistenza di alcun spaziodi intervento per l’adozione di misure sufficienti a neutralizzare ocomprimere al minimo i sacrifici imposti all’utenza interessata”; poi hasoggiunto, con riferimento all’onere allegazione di una causa di esonero daresponsabilità in presenza di un evento esterno alla sua sferaorganizzativa del vettore, è necessario che “la compagnia aerea associ,all’allegazione dell’evento ‘esterno’ (e, dunque, nel caso di specie, dellosciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel casodei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell’effettivainsussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine dioperatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identitàdella concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere,al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa allaprestazione della compensazione patrimoniale, la mera ‘nuda’ allegazionedel ricorso di detto ‘evento esterno’ in sé astrattamente considerato” (v.,sempre, Cass. 4261/2023, cit., paragrafi 15 e 18).3.2.

Il Tribunale di Palermo a pagina 3 (da riga 22 a 27), richiamandol’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, ha testualmenteaffermato: “lo sciopero non può assurgere a causa imprescindibilmenteesonerativa di responsabilità contrattuale per ritardi o cancellazioni equindi non rappresenta di per sé un evento tale che comporta unaesimente del pagamento della compensazione pecuniaria.

Anzi, è obbligodella compagnia aerea dimostrare di aver fatto tutto il possibile perevitare disagi ai passeggeri, adottando misure adeguate alla situazione”.Il giudice dell’appello, in particolare, citando Corte di Giustizia UE, 6ottobre 2021, causa C-613/20, ha affermato che “poiché il verificarsi diuno sciopero costituisce un evento prevedibile per il datore di lavoroquesto ultimo in linea di principio ha i mezzi per prepararvisi e, se delcaso, per attenuarne le conseguenze, ragion per cui esso conserva in unacerta misura il controllo degli eventi.” Indi - precisa la Corte - la meraallegazione dello sciopero non comporta l’esenzione dall’obbligo delPag. 5 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026pagamento della compensazione, dovendo essere provato da parte delvettore che la cancellazione sarebbe stata inevitabile anche adoperando lemisure del caso (art. 5 c. 3 Reg. 261/04)”.Il Tribunale ha poi ritenuto che “[n]ella fattispecie una tale provapuò dirsi certamente raggiunta, essendo sufficiente osservare in propositoche lo sciopero nazionale è stato proclamato il 17.7.22, dunque lo stessogiorno del volo aereo acquistato dall’Ilardi” (da pagina 3, ultimocapoverso, a pagina 4, primo capoverso), estendendo la propriavalutazione all’impossibilità di rispettare le prescrizioni contenute nella l.146/1990 e, più in generale, dato il ristretto margine di tempo, allaimpossibilità di adottare idonee misure organizzative al fine di evitareritardi.Il Tribunale, tuttavia, ha omesso di considerare il fatto, debitamenteallegato e documentato nel corso del giudizio di primo grado (v. doc. 8 delfascicolo di primo grado dell’attore) e richiamato nell’atto di appello (v.pagina 11 dell’atto di appello), che lo sciopero del personale dell’ENAV erastato indetto sin dal 15.6.2022.

Fatto, quest’ultimo, oggetto di discussionetra le parti di cui è stato omesso l’esame e che, nella traiettoriaargomentativa espressa da Cass. 4261/2023, avrebbe imposto, nelconcreto e sulla base di una diversa rappresentazione del contesto, laverifica della possibilità di adozione da parte del vettore di misureorganizzative rapportate allo specifico «evento esterno».4.

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio Tribunale di Palermo, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MPag. 6 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazionela sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A/S,- intimata -per la cassazione della sentenza n. 4428/2023 del Tribunale di Palermopubblicata il 10.10.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza n. 3571/2022 il Giudice di Pace di Palermo rigettava ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TransportA/S (in avanti indicata come DAT), al fine di ottenere la compensazionePag. 1 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026pecuniaria di euro 250 prevista dal regolamento CE 261/2004 a seguitodel ritardo di oltre tre ore, in assenza di circostanze eccezionali, del voloaereo DX1804 per la tratta Lampedusa-Palermo, in data 17.7.2022 h.18.55.Il giudice del primo grado osservava che lo sciopero dei controlloridel traffico aereo attuato il giorno del volo integrava una circostanzaeccezionale tale da escludere la responsabilità del vettore.2. Il Tribunale di Palermo con sentenza pubblicata il 10.10.2023rigettava l’appello proposto dall’Ilardi e lo condannava al pagamento dellespese del grado.Il Tribunale, premesso che lo sciopero non è per sé causa di esoneroda responsabilità del vettore aereo per ritardi o cancellazioni, essendotenuto il debitore a fornire la prova di aver fatto il possibile per evitare ildisagio dei passeggeri, osservava che l’astensione dal lavoro era stataproclamata il 17.7.2022, ossia lo stesso giorno del volo in contesa. Con ilche si era reso impossibile adempiere gli obblighi informativi previsti dallal. 146/1990 e porre rimedio al disservizio venutosi a determinare.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Ilardipropone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’ intimata non ha svolto attività difensivaLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 5 e 7regolamento CE 261/2004 e dell’art. 2 l. 146/1990.Il ricorrente si duole del carattere apparente, perplesso e incongruodella motivazione per aver il Tribunale valutato in maniera atomistica glielementi di prova e senza procedere a una loro valutazione sintetica,giungendo ad accertare erroneamente l’esistenza di circostanzePag. 2 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026eccezionali, tali da giustificare il rigetto della compensazione. A taledecisione il Tribunale è pervenuto omettendo di motivare sui seguentielementi: il volo oggetto di causa ricadeva fuori dall’orario di sciopero ecomunque rientrava tra i voli della fascia oraria 18-21 da assistere ex lege146/1990; lo sciopero era stato proclamato il 15.6.2022.2. Con il secondo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dall’essere statoproclamato lo sciopero in data 15.6.2022.Il ricorrente si duole non essersi dal giudice dell’appello consideratoche lo sciopero del 17.7.2022 era stato proclamato il 15.6.2022, sicchécontroparte ben avrebbe potuto avvisarlo con almeno 5 giorni di anticipo.Lamenta essersi dal giudice dell’appello erroneamente affermatonell’impugnata sentenza che sarebbe stato per quest’ultima impossibile siail rispetto della L. 146/1990 sia l’adozione di misure di protezione per ipasseggeri.3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Il ricorrente fondamentalmente impernia la censura sulla circostanzadi fatto, debitamente documentata e rappresentata nel corso dei duegradi, che lo sciopero dei controllori di volo del 17.7.2022 non è statoproclamato nella stessa giornata del volo bensì indetto il 15.6.2022,risultando conseguentemente erronea la ravvisata impossibilità per ilvettore tanto il rispetto della l. 146/1990, quanto l’adozione di misure diprotezione per i passeggeri.3.1. Questa Corte (Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4261), sullascorta di quanto enunciato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 4aprile 2019, Germanwings, C-501/17; sentenza del 26 giugno 2019, C-159/18; sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07;sentenza del 4 maggio 2017, C-315/2015; sentenza del 23 marzo 2021,Airhelp, C-28/20; sentenza del 7 luglio 2022, C-308/21; sentenza del 4Pag. 3 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026maggio 2017, Pešková e Peška, C-315/15; sentenza del 26 giugno 2019,Moens, C-159/18; ordinanza del 14 gennaio 2021, Airhelp, C-264/20, nonpubblicata; sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C-257/14;sentenza del 4 ottobre 2012, Finnair, C-22/11; Corte Giustizia UE,sentenza del 23/03/2021, C-28/2020; sentenza 6 ottobre 2021, causa C-613/2020) ha affermato che “[i]n tema di trasporto aereo internazionale,ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettoreaereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del vololaddove dimostri, a fronte del verificarsi di «circostanze eccezionali» (cheben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno scioperoindetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo poteredi intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibilea fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (nella specie, èstata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che losciopero del personale ENAV integrasse una ragione di per sé idonea adassolvere la compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senzacompiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanzeconcrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagniamedesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere ominimizzare i sacrifici dei viaggiatori).Si è altresì sottolineato come occorra “sottrarsi al vano tentativo diorientare la ricerca delle circostanze di carattere eccezionale rilevanti aifini dell’art. 5 del Regolamento cit. in corrispondenza di categorie generalie astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordinetecnico, etc.), per valorizzare piuttosto l’esame concreto della maggiore ominore entità residua dei poteri di controllo e di gestione dellesopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni deiviaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circostanze (idonee adassolvere la compagnia dal dovere di corrispondere una compensazioneeconomica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagniainteressata abbia effettivamente fornito (necessariamente in concreto)Pag. 4 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026una completa e adeguata dimostrazione dell’insussistenza di alcun spaziodi intervento per l’adozione di misure sufficienti a neutralizzare ocomprimere al minimo i sacrifici imposti all’utenza interessata”; poi hasoggiunto, con riferimento all’onere allegazione di una causa di esonero daresponsabilità in presenza di un evento esterno alla sua sferaorganizzativa del vettore, è necessario che “la compagnia aerea associ,all’allegazione dell’evento ‘esterno’ (e, dunque, nel caso di specie, dellosciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel casodei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell’effettivainsussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine dioperatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identitàdella concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere,al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa allaprestazione della compensazione patrimoniale, la mera ‘nuda’ allegazionedel ricorso di detto ‘evento esterno’ in sé astrattamente considerato” (v.,sempre, Cass. 4261/2023, cit., paragrafi 15 e 18).3.2. Il Tribunale di Palermo a pagina 3 (da riga 22 a 27), richiamandol’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, ha testualmenteaffermato: “lo sciopero non può assurgere a causa imprescindibilmenteesonerativa di responsabilità contrattuale per ritardi o cancellazioni equindi non rappresenta di per sé un evento tale che comporta unaesimente del pagamento della compensazione pecuniaria. Anzi, è obbligodella compagnia aerea dimostrare di aver fatto tutto il possibile perevitare disagi ai passeggeri, adottando misure adeguate alla situazione”.Il giudice dell’appello, in particolare, citando Corte di Giustizia UE, 6ottobre 2021, causa C-613/20, ha affermato che “poiché il verificarsi diuno sciopero costituisce un evento prevedibile per il datore di lavoroquesto ultimo in linea di principio ha i mezzi per prepararvisi e, se delcaso, per attenuarne le conseguenze, ragion per cui esso conserva in unacerta misura il controllo degli eventi.” Indi - precisa la Corte - la meraallegazione dello sciopero non comporta l’esenzione dall’obbligo delPag. 5 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026pagamento della compensazione, dovendo essere provato da parte delvettore che la cancellazione sarebbe stata inevitabile anche adoperando lemisure del caso (art. 5 c. 3 Reg. 261/04)”.Il Tribunale ha poi ritenuto che “[n]ella fattispecie una tale provapuò dirsi certamente raggiunta, essendo sufficiente osservare in propositoche lo sciopero nazionale è stato proclamato il 17.7.22, dunque lo stessogiorno del volo aereo acquistato dall’Ilardi” (da pagina 3, ultimocapoverso, a pagina 4, primo capoverso), estendendo la propriavalutazione all’impossibilità di rispettare le prescrizioni contenute nella l.146/1990 e, più in generale, dato il ristretto margine di tempo, allaimpossibilità di adottare idonee misure organizzative al fine di evitareritardi.Il Tribunale, tuttavia, ha omesso di considerare il fatto, debitamenteallegato e documentato nel corso del giudizio di primo grado (v. doc. 8 delfascicolo di primo grado dell’attore) e richiamato nell’atto di appello (v.pagina 11 dell’atto di appello), che lo sciopero del personale dell’ENAV erastato indetto sin dal 15.6.2022. Fatto, quest’ultimo, oggetto di discussionetra le parti di cui è stato omesso l’esame e che, nella traiettoriaargomentativa espressa da Cass. 4261/2023, avrebbe imposto, nelconcreto e sulla base di una diversa rappresentazione del contesto, laverifica della possibilità di adozione da parte del vettore di misureorganizzative rapportate allo specifico «evento esterno».4. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio Tribunale di Palermo, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MPag. 6 di 7Numero registro generale 9214/2024Numero sezionale 4571/2025Numero di raccolta generale 12277/2026Data pubblicazione 01/05/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazionela sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 7 di 7
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