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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 04261/2023

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 25816/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IODICEe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,Piazza dell’Orologio 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del procuratore speciale,elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio EO [OSCURATO:PERSONA] à tra Avvocati a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 402/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal cons.MARCO DELL’UTRI; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]- CONE che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta.

Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri FATTICAUSA 1.Con sentenza resa in data 24/2/2021, il Tribunale di Trani ha confermatola decis ione con la quale il giudice di primo grado ha riget- tatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in proprio favore, di sommea titolo di compensazione pecuniaria (ai sensi del Regolamento CEn. 261/2004) e a titolo di rimborso del prezzo del pacchetto turistico non utilizzato a seguito della cancellazione, in data 15/12/2017, del voloaereo Bari - Parigi gestito dalla compagnia convenuta. 2.A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato lacorrettezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva correttamente rinvenuto il ricorso, in relazione alla cancellazione del voloin esame, di una circostanza di carattere eccezionale suscettibile diassolvere la compagn ia convenuta da ogni responsabilità, tale do- vendo ritenersi lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav, di per sé idoneo a escludere il dovere della Ryanairdi corrispondere, in favore degli attori, una compensazione pe- cuniariaa norma della Convenzione di Montreal e del Regolamento CE n.261/2004. 3.Sotto altro profilo, il tribunale ha sottolineato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso la respon- sabilità della Ryanair per la m ancata utilizzazione, da parte degli istanti, del pacchetto turistico degli stessi acquistato, essendosi limi- tata,detta compagnia, alla sola vendita del trasporto aereo, il cui cor- rispettivo la Ryanair aveva incontestatamente già provveduto a rim- borsarealle controparti. 4.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dicepropongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’im- pugnazione,illustrati da successiva memoria. 5.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6.Con ordinan za interlocutoria n. 20966 del 1 luglio 2021, la Sesta Sezione Civile – 3 di questa Corte di cassazione ha disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo e la rifissazione della discussione del ricorso inpubblica udienza. 7.Il Procuratore generale presso l a Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazioneagli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, per avere il giudicea quo dettato una motivazione apparente, per plessa e, in ogni caso,obiettivamente incongrua a fondamento della decisione assunta, avendoproceduto a una valutazione solo atomistica degli elementi di provacritica complessivamente acquisiti al giudizio, senza combinarne l’esameal fine di giungere a una valutazione sintetica complessiva, in talmodo pervenendo in modo erroneo all’accertamento della ricorrenza dicircostanze eccezionali idonee ad assolvere la compagnia aerea con- venutadal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria in fa- voredegli odierni istanti; e ciò, in presenza di uno sciopero del perso- nale Enac preannunciato ben 17 (o almeno 14) giorni prima rispetto alla partenza del volo oggetto dell’odierno esame, così omettendo di rilevarela possibilità, usufruita dalla compagnia con venuta, di avvertire tempestivamente i viaggiatori della possibile futura cancellazione del volo,o di assumere ogni opportuna iniziativa al fine di evitare qualsi- vogliapregiudizio agli stessi. 2.Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. 3.Osserva il Collegio come, ai sensi dell ’ art . 5 , par . 1, del Regola- menton. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 feb- braio2004 (applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 3 , par. 1, del medesimo Regolamento: cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 9474 del Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 09/04/2021, Rv. 661239 - 01) , “ in caso di cancellazione del volo, ai passeggeriinteressati […] spetta la compensazione pecuniaria del vet- toreaereo operativo a norma dell'articolo 7 a me no che : 1) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure 2) siano stati informati della cancellazionedel volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorniprima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partirecon un volo alternativo non pi ù di due ore prima dell'orario di partenzaprevisto e di raggiungere la destinazione finale meno di quat- troore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure 3 ) siano stati in formati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenzaprevisto e sia stato loro offerto di partire con un volo alterna- tivo non pi ù di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di rag- giungerela destinazione finale me no di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”. 4.Ai sensi dell’art. 5, par . 3 , del medesimo Regolamento “ il vettore aereooperativo non ̀ tenuto a pagare una compensazione pecuniaria anorma dell'articolo 7, se pu ò dimostrare che la cancellazione del vo lo ̀ dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque po- tuteevitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ” , mentre,secondo il par . 4 , “ l 'onere della prova, per quanto riguarda se equando il passeggero ̀ stato avvertito della cancellazione del volo, incombeal vettore aereo operativo ” . 5.Nel caso di specie , non essendo contestata tra le parti la circo- stanzadell’avvenuta cancellazione del volo oggetto dell’odierno esame edella mancata informazione dei passegg eri interessati nei termini utili previstidall’art. 5 par . 1 , nonché l a circostanza della mancata offerta aglistessi passeggeri di partire con un volo alternativo non più di un'ora primadell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finalemeno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto , la questione con- cernentel’accertamento del diritto dei passeggeri a conseguire o meno Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento discende dalriscontro (positivo o meno) dell’avvenu ta dimostrazione, da parte del vettore, della riconducibilità della cancellazione del volo “ a circo- stanzeeccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare an- chese fossero state adottate tutte le misure del caso ” . 6.Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso identificare il ricorso di tali ‘circostanze eccezionali ’ (che non si sarebbero comunque potuto evi- tare anche adottando tutte le misure del caso) nello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav nel periodo coincidentecon l’esecuzione del volo in esame. 7.È appena il caso di evidenziare , sul punto, come il riferimento operatodagli odierni ricorrenti a un ulteriore presunto sciopero dei di- pendenti Ryanair concomitante con quello dipendenti dell’Enav non trovialcun riscontro, né alcuna menzione, nella sentenza impugnata , con la conseguenza che , al fine di evitare l’obiezione concernente l’eventuale novità della questione, i ricorrenti avrebbero dovuto alle- garein questa sede gli atti processuali e, in generale, i documenti at- traversoi quali sarebbe stato possibile verificare l’avvenuta tempestiva allegazionedi tale circostanza a fondamento della domanda proposta.

8. Costituisce, infatti, insegnamento consolidato nella giurispru- denza di que sta C orte quello secondo cui, q ualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenn o nella sentenzaimpugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma an- che,in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ri- corsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della sud- detta questione (cfr. ex plurimis , Sez. 2, Se ntenza n. 20694 del Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ord inanza n. 15430 del 13/06/2018,Rv. 649332 - 01) ; 9.Nella specie, non avendo i ricorrenti in alcun modo provveduto alleridette allegazioni, la ci rcostanza del concreto ricorso di un ulte- riorepresunto sciopero dei dipendenti Ryanair concomitante con quello dipendenti dell’Enav deve ritenersi per ciò stesso inammissibilmente dedottain questa sede. 10.Pervenendo al concreto riscontro di ‘ circostanz e eccezional i ’ di persé idone e ad assolvere la compagnia aerea dal dovere di corrispon- derela compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento n. 261/2004, varrà considerare quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, a tale specifi co ri- guardo, h a rilevato come “ a i sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in derogaalle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a normadell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare chela cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre oreall’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sareb- beropotute e vitare anche se fossero state adottate tutte le misure del casoo, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare diaver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di ri- sorsefinanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazioneo il ritardo prolungato del volo interessato (sentenza del 4aprile 2019, Germanwings, C ‑ 501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenzaivi citata ) .

Secondo una giurisprudenza costante, pos- sonoessere considerati «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5,paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale eserciz io Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’attivitàdel vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo con- trollodi quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (sentenza del4 aprile 2019, Germanwings, C ‑ 501/17,EU:C:2019:288, punto 20 e giurisprudenza ivi citata ” ( Corte di Giu stizia UE 26 giugno 2019, causaC- 159/18) . 11.A tale specifico riguardo, la stessa Corte di giustizia UE ha sot- tolineato come , ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le ridette ‘circostanze eccezionali’ “ possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche in- compatibilicon l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicu- rezza,improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scio- periche si ripercuotono sull’attività di un ve ttore aereo operativo (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin - Her- mann,C- 549/07, EU:C:2008:771 , punto 21 ) ” ( Corte di Giustizia UE 4 maggio2017, causa C - 315/ 201 5 ) . 12.In parti c olare, “ p er i casi in cui si verifichino simili circostanze, laCorte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto a dimo- straredi aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi ditutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e dirisorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse lacancellazione del volo di cui trattasi.

Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (s entenza del 23 marzo 2021,Airhelp, C ‑ 28/20,EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). […] Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la no- zionedi «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, delregolamento n. 261/2 004, designa eventi che, per la loro natura o perla loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo,condizioni che sono cumulative e la loro osservanz a deve essere oggetto di una valutazione caso per caso (sentenza del 23 Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri marzo2021, Airhelp, C ‑ 28/20,EU:C:2021:226, punto 23 e giurispru- denzaivi citata) ” ( Corte di Giustizia UE 7 luglio 2022, causa C - 308/21 ) . 13.Con specifico riferimento all’indizione di sc i operi di personale interessanti la regolarità dei voli, la Corte di Giustizia UE ha rilevato come “ uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo non puòessere qualificato come «circostanza eccezionale», ai sensi dell’ar- ticolo5, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora tale sciopero sia le- gatoa rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e ilsuo personale le quali possano essere trattate nell’ambito del dialogo socialeinterno all’impresa ” , benché occo rra che “ gli eventi di origine «interna»”rimangano “ distinti da quelli di origine «esterna» al vettore aereooperativo”, con la conseguenza che “ rientrano in detta nozione, qualiesempi di verificazione di simili eventi «esterni», la collisione tra un aeromobile e un volatile (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017,Pešková e Peška, C ‑ 315/15,EU:C:2017:342, punto 26), il dan- neggiamentodi uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo,quale un residuo presente sulla pista di un aeropor to (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C ‑ 501/17, EU:C:2019:288,punto 34), la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Moens, C ‑ 159/18, EU:C:2019:535,punto 29), una collisione tra l’equilibratore di un ae- romobilein posizione di parcheggio e l’aletta d’estremità dell’aeromo- bile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo(v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2021, Airhelp, C ‑ 264/20,non pubblicata, EU:C:2021:26, punto 26), ma anche un vi- zioocculto di fabbricazione, o ancora degli atti di sabotaggio o di ter- rorismo(v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin - Hermann, C ‑ 549/07, EU:C:2008:771, punto 26, e del 17 settembre 2015,van der Lans, C ‑ 257/14,EU:C:2015:618, punto 38).

Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eventi hanno in comune il fatto di derivare dall’attività delvettore aereo e da circostanze esterne, più o meno frequenti nella pratica,ma che il vettore aereo non conosce, in quanto hanno origine inun fatto naturale o in quello di un terzo, come un altro vettore aereo o un soggetto pubblico o privato che interferisca nell’attività aerea o aeroportuale.

Così,indicando, al considerando 14 del regolamento n. 261/2004, chepossono ricorrere circostanze eccezionali, in particolare in caso di scioperiche si ripercuotano sull’attività di un vettore aereo operativo, illegislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento agli scioperi esterni all’attivitàdel vettore aereo interessato.

Ne consegue che sono segna- tamenteidonei a costituire «circostanze eccezionali», ai sensi dell’arti- colo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, movimenti di sciopero se- guiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto (v., in tal senso,sentenza del 4 ottobre 2012, Finnair, C ‑ 22/11,EU:C:2012:604).

Similimovimenti di sciopero, non rientrando, del resto, nell’eserci- ziodell’attività di tale vettore e sfuggendo quindi all’effettivo controllo diquest’ultimo, costituiscono «circostanze eccezionali» ai sensi dell’ar- ticolo5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.

Percontro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell’impresadi trasporto aereo interessata costituisce un evento «in- terno»a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati,dato che questi intervengono nell’interesse dei lavoratori di dettaimpresa.

Se,tuttavia, uno sciopero del genere trae origine da rivendicazioni chesolo i poteri pubblici possono so ddisfare e che, pertanto, sfuggono all’effettivocontrollo del vettore aereo interessato, esso è idoneo a co- stituireuna «circostanza eccezionale» ai sensi della giurisprudenza ri- cordata al punto 23 della presente sentenza ” ( Corte giustizia Unione EuropeaGrande Sez., 23/03/2021, causa C - 28/20 ) .

Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 14.Più in particolare, “ uno sciopero, preceduto dal preavviso di- spostodalla legge nazionale applicabile e di cui si sia annunciato l’even- tualesconfinamento in settori che investono le attività di un’impresa inizialmentenon interessata dallo sciopero, non costituisce un evento anomaloed imprevedibile.

Peranalogia, quando un sindacato indice uno sciopero del perso- naledi una società madre, è prevedibile che il personale di altre entità delgruppo, che fa capo a quella società madre, aderisca allo sciopero persolidarietà o per difendere in tale fase i propri interessi.

Sottoun secondo profilo, poiché il verificarsi di uno sciopero costi- tuisce un evento prevedibile per il datore di lavoro, quest’ultimo, in lineadi principio, ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per atte- nuarnele conseguenze, ragion per cui esso conserva, in una certa mi- sura,il controllo degli eventi.

Come rilevato al punto 19 della presente sentenza, poiché la nozione di «circostanze ecce zionali», ai sensi dell’articolo5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretatarestrittivamente, occorre ritenere che la scelta del termine «eccezionali» testimoni la volontà del legislatore dell’Unione di inclu- derein tale nozione soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativonon ha alcun controllo.

Orbene, come qualsiasi datore di la- voro,un vettore siffatto che abbia a che fare con uno sciopero del suo personalemotivato da rivendicazioni connesse alle condizioni salariali e/osociali non può sostenere di non avere alcun controllo su tale mo- vimento (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C ‑ 28/20, EU:C:2021:226, punti 35 e 36).

Lo stesso vale quando uno scioperoè indetto dal personale di un vettore aereo operativo per so- lidarietàcon il personale della sua società madre.

Pertanto,al fine di garantire l’effetto utile dell’obbligo di compen- sazionepecuniaria sancito all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.261/2004, uno sciopero del personale d i un vettore aereo operativo non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», ai sensi Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’articolo5, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora tale sciopero sialegato a rivendicazioni salariali e/o sociali del personale di tale vet- tore, le qu ali possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale internoal gruppo di società al quale appartiene il suddetto vettore.

Tale rilievo non può peraltro essere rimesso in discussione dal carattere eventualmenteirragionevole o sproporzionato delle r ivendicazioni for- mulate dagli scioperanti, poiché, in ogni caso, la determinazione del livellodelle retribuzioni o, più in generale, delle condizioni di lavoro, rientranell’ambito dei rapporti lavorativi tra il datore e i suoi lavoratori (v., in tal sens o, sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C ‑ 28/20, EU:C:2021:226,punti 37 e 38).

Sottoun terzo profilo, come risulta dal punto 42 della sentenza del 23marzo 2021, Airhelp (C ‑ 28/20,EU:C:2021:226), indicando, al con- siderando14 del regolamento n. 261/2004, che possono ricorrere cir- costanzeeccezionali, in particolare in caso di scioperi che si ripercuo- tanosull’attività di un vettore aereo operativo, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento agli scioperi esterni all’attività del vettor e aereointeressato.

Ne consegue che sono segnatamente idonei a costi- tuire«circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di dettoregolamento, movimenti di sciopero indetti e seguiti dai control- loridi volo o dal personale di un aeropor to.

Percontro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale di un vettore aereo operativo costituisce un evento «interno» a tale impresa,anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato chequesti intervengono nell’interesse dei l avoratori di detta impresa.

Tuttavia,se un tale sciopero trae origine da rivendicazioni che possono esseresoddisfatte solo dalle autorità pubbliche e che sfuggono quindi alcontrollo effettivo del vettore aereo interessato, esso può costituire una«circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri C ‑ 28/20, EU:C:2021:226, punti 44 e 45) ” ( Corte di Giustizia UE, sen- tenza6 ottobre 2021, causa C - 613/20 ) .

15. Le raccomandazioni ch e è opportuno trarre dall’esame della giurisprudenzadella C orte di giustizia dell’Unione Europea – t anto più rilevante nel caso di specie in relazione alla diretta derivazione conti- nentaledella disciplina oggetto di interpretazione , e del carattere solo allusivo o indiretto della giurisprudenza di q uesta C orte incidental- mente chiamata a misurar vi si (v. , al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 12088del 10 giugno 2015 ) – invitano a sottrarsi al vano tentativo di orientarela ricerca delle c ircostanze di carattere eccezional e rilevanti ai fini dell’art . 5 del R egolamento cit. in corrispondenza di categorie generalie astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordinetecnico, e t c . ), per valorizzare piuttosto l’esame concre to della maggioreo minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione dellesopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ra- gioni dei viaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circo- stanze(idonee ad assolvere la compag nia dal dovere di corrispondere unacompensazione economica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagnia interessata abbia effettivamente fornito ( necessaria- mentein concreto ) una completa e adeguata dimostrazione dell’insus- sistenzadi alc un spazio di intervento per l’adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all’utenza interessata. 16.Da questo punto di vista, l’astratta riconducibilità di un deter- minatoevento a un ambito categoriale di car attere generale, se da un latovale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostra- zione dell ’ indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hannodeterminato la cancellazione di un volo, dall’altro non esonera il vettore dal dovere d i allegare tutte le circostanze concrete idonee o utilia confermare l’effettiva insussistenza di residui spazi di intervento odi operatività a tutela dei viaggiatori.

Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 17.Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione, cui è solita ricorrere la giurisprudenza continentale, tra eventi ‘ interni ’ ed ‘esterni’ alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperiindetti dal proprio personale e sciop eri che risalgono all’inizia- tivadi lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come,in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ul- tima categoria (quella dei c.d. ‘ eventi esterni ’ ), l’impegno probatorio dellacompagnia aerea , quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettivedi giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore. 18.E, tuttavia, pur nel ricorso di simili a stratte evenienze, ugual- mente occorrerà che la compagnia aerea associ, all’allegazione dell’evento‘ esterno ’ (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero in- dettoda lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei con- trolloridi volo) la conc reta dimostrazione dell’effettiva insussistenza di alcun residuo p otere di intervento , o di alcun margine di operatività ancorautilmente spendibile a fronte della specifica identità della con- creta situazione da fronteggiare , non potendo ovviamente valere , al finedi sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazionedella compensazione patrimoniale , la mera ‘nuda’ allega- zionedel ricorso di detto ‘ evento esterno ’ in sé astrattamente conside- rato. 19.In corrispondenza a tale precis o onere probatorio incombente a carico della compagnia aerea, spetterà al giudice del merito dar conto, l à dove ritenga sussistere il ricorso di circostanze eccezionali idoneea sollevare l a compagnia aerea d a l dovere di corrispondere la compensazione pecu niaria rivendicata d a i viaggiatori, dell’insieme delle circostanze concrete nel loro complesso suscettibili di escludere che, in presenza di un evento esterno di tal genere, siano effettiva- Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mente residuati spazi di intervento o margini di operatività concre ta- mentesfruttabili dalla compagnia aerea al fine di minimizzare il sacri- ficiodei propri utenti. 20.In tal senso, non sarà dunque sufficiente il mero richiamo ge- neralee astratto de ll’avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavo- ratoriestranei all’azie nda della compagnia aerea al fine di riscontrare ilricorso di ‘ circostanze eccezionali ’ rilevanti ai fini dell’art . 5 del R ego- lamentocit . , essendo bensì indispensabile che a tale richiamo sia al- tresìassociata la concreta dimostrazione dell ’ effettiva impraticabilità di qualunquealtra possibilità di intervento residuo da parte della compa- gnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione ; l’offerta di una soluzione di tras porto sostituiva equivalente, et similia ) , sì da at te- stare,in modo esauriente , incontestabile ed inequivoco , l’assoluta in- dipendenzadel sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi im- pegnocontrattuale concretamente esigibile da parte della comp agnia interessata. 21.Nel caso di specie, il Tribunale di Tani , nell’attestare il ricorso di circostanze eccezionali idone e ad assolvere Ryanair dal dovere di corrisponderela compensazione pecuniaria rivendicata degli odierni ri- correnti,si è inammissibi lmente limitato a rilevare , come, benché sia “veroche la corte di giustizia dell’Unione Europea ha precisato che le circostanzepreviste nel considerando n . 14 del R egolamento in esame, tra cui ricorre lo sciopero, non sono necessariamente e automatica- mentecause di esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria di cui all’art.5, paragrafo 1 , e che, di conseguenza, occorre valutare caso per casose esse possano essere considerate ‘eccezionali’ […] , non è men vero che nel caso in esame […] lo sciopero del personale ENAV non afferisce all’ordinario esercizio dell’attività del vettore, e si configura comeevento non evitabile i cui effetti hanno determinato la cancella- Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zionedel volo oggetto di causa. […] Nel caso in q uestione nessun con- tributo ha dato il vettore al verificarsi dell’astensione dal lavoro del personale ENAV, giacché detto sciopero è stato indetto da organizza- zionisindacali e non è stato creato da un’agitazione spontanea dei la- voratori […].

La circostanz a che lo sciopero sia stato indetto molto primadella data del volo, e che fosse noto al vettore con largo anticipo, non esclude l’inevitabilità dei suoi effetti perché post i al di fuori del controllodel vettore medesimo.

D’altronde il tenore letterale de ll’art . 5,paragrafo 3, del R egolamento CE n . 261 del 2004 è chiaro nell’esclu- dere l’obbligo del vettore di pagare la compensazione pecuniaria in casodi ‘ circostanze eccezionali ’ , a prescindere dal numero di settimane concui i passeggeri siano stati info rmati della cancellazione del volo ” (cfr.pag. 3 della sentenza impugnata) . 22.Impostato nei termini così indicati , il discorso giustificativo ela- boratodal giudice a quo deve ritenersi inammissibilmente carente sotto il profilo dell ’ individuazione delle concrete circostanze che , associate all’indizionedello sciopero ‘esterno’ dedotto in giudizio, avrebbero re so materialmenteimpossibile, per la compagnia aerea, l’adozione di qua- lunquemisura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei viaggiatori interessati ; si tratta, dunque , di una motiva- zioneche, nella misura in cui si limita ad affermare, in via generale ed astratta, che uno sciopero dei controllori di v olo val ga , di per sé, a integraregli estremi di quelle ‘ circostanze eccezionali ’ suscettibili di as- solverela compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensa- zionepecuniaria ai propri viaggiatori, si riduce a una forma argomen- tativameramente apod ittica e, come tale, solo apparentemente ricon- ducibilea una motivazione costituzionalmente compatibile , secondo le pretesedi cui agli art t . 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. .

23. La censura in esame deve, pertanto, ritenersi fondata per quanto di ragione e, co me tale, suscettibile di imporre la cassazione Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellasentenza impugnata , segnatamente in relazione alle argomenta- zionisin qui complessivamente esposte. 24.Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnataper avere il giudice d’appello erroneamente rilevato la mancata dimostrazione,da parte degli istanti, dell’avvenuta cessione, da parte diRyanair, dell’intero pacchetto turistico acquistato dagli attori, in con- trasto con il contenuto della documentazione depositata agli atti del giudizio,da cui era emersa l’espressa assunzione, da parte della com- pagnia convenuta, della qualità di ‘organizzatore’ dell’intero viaggio, comprensivodi servizi ulteriori e diversi dal solo trasporto aereo, con la conseguente assunzione, da parte di detta compagnia, dell’obbligo dirimborsare l’intero costo del pacchetto turistico in favore dei ricor- renti. 25.Il motivo è inammissibile. 26.Dev’essere preliminarmente rilevata la violazione, da parte dei ricorrenti,del disposto di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., là dove gli stessi risultanoaver eluso l’assolvimento degli oneri di puntuale e completa allegazionedel ricorso attraverso la produzione (o riproduzione) degli atti e dei documenti attestanti le circostanze dagli stessi dedotte in questasede. 27.Sotto altro profilo, v a rrà in ogni caso considerare come, attra- versola censura in esame, gli odierni ricorrenti abbiano inteso ridiscu- terel’interpretazione, fatta propria dal giudice d’appello, dei contenuti edegli effetti del rapporto negoziale in tercorso tra le parti, con parti- colare riguardo all’identificazione dell’oggetto della prestazione pro- messadalla compagnia aerea convenuta ; ossia, se limitata alla sola prestazionerelativa al trasporto aereo, o se, viceversa, estesa all’assi- curazionedi servizi ulteriori e diversi da quella. 28.Ciò posto, converrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attinegoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di me- rito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti con- sentitidal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.360, n. 3, c.p.c..

Intale ult imo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrime nti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2 003, Rv. 568253).

Nelcaso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati a denunciare, inmodo inammissibilmente apodittico, l’erronea ricostruzione, da parte delgiudice di merito, dei contenuti degli accordi negoziali conclusi tra leparti, orientan do l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’in- terpretazionedel tribunale, non già attraverso la prospettazione della verosimileviolazione, da parte del giudice del merito, dei canoni legali di interpretazione contrattuale, bensì attraverso l’i ndicazione degli aspettidella ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa cri- ticata,rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limitipropri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraversola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di unanon consentita valutazione di merito. 29.Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnataper avere il tribunale erroneamente ritenuto, alla stregua di una circostanza rimasta incontestata tra le parti, l’avvenuto rimborso, da partedi Ryanair, del costo dei biglietti aerei in favore degli attori, in contrastocon le risultanze dei verbali di causa richiamati in ricorso, dai Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualiera emersa l’avvenuta espressa contestaz ione, da parte degli at- tori,di tutte le eccezioni sollevate da Ryanair in sede di costituzione. 30.Il motivo è inammissibile. 31.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede dilegittimità denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell’avereil giudice a quo ritenuto, in modo pretesamente erroneo, che fosserorimaste prive di contestazione circostanze viceversa asserita- mente poste a oggetto di puntua le confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in con- cretocondizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L,Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498). 32.Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi cheuna data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolat i dagli atti processuali propri o della controparte. 33.È appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione de ll’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti sp ecificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv . 600075), hannopoi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prod otto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinveni bile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317). 34.Nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi gli odierni ricorrenticon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, neldolersi che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto alla stregua diuna circostanza rimasta incontestata tra le parti l’avvenuto rimborso, daparte di Ryanair, del costo dei biglietti aerei in favore degli attori, hannotuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circagli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vantiil ricorso effettivo di detto errore (tenuto altresì conto del carat- tereirriducibilmente e inammissibilmente generico della pretesa con- t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 25816/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IODICEe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,Piazza dell’Orologio 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del procuratore speciale,elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio EO [OSCURATO:PERSONA] à tra Avvocati a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 402/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal cons.MARCO DELL’UTRI; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]- CONE che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta. Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri FATTICAUSA 1.Con sentenza resa in data 24/2/2021, il Tribunale di Trani ha confermatola decis ione con la quale il giudice di primo grado ha riget- tatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in proprio favore, di sommea titolo di compensazione pecuniaria (ai sensi del Regolamento CEn. 261/2004) e a titolo di rimborso del prezzo del pacchetto turistico non utilizzato a seguito della cancellazione, in data 15/12/2017, del voloaereo Bari - Parigi gestito dalla compagnia convenuta. 2.A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato lacorrettezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva correttamente rinvenuto il ricorso, in relazione alla cancellazione del voloin esame, di una circostanza di carattere eccezionale suscettibile diassolvere la compagn ia convenuta da ogni responsabilità, tale do- vendo ritenersi lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav, di per sé idoneo a escludere il dovere della Ryanairdi corrispondere, in favore degli attori, una compensazione pe- cuniariaa norma della Convenzione di Montreal e del Regolamento CE n.261/2004. 3.Sotto altro profilo, il tribunale ha sottolineato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva escluso la respon- sabilità della Ryanair per la m ancata utilizzazione, da parte degli istanti, del pacchetto turistico degli stessi acquistato, essendosi limi- tata,detta compagnia, alla sola vendita del trasporto aereo, il cui cor- rispettivo la Ryanair aveva incontestatamente già provveduto a rim- borsarealle controparti. 4.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dicepropongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’im- pugnazione,illustrati da successiva memoria. 5.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6.Con ordinan za interlocutoria n. 20966 del 1 luglio 2021, la Sesta Sezione Civile – 3 di questa Corte di cassazione ha disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo e la rifissazione della discussione del ricorso inpubblica udienza. 7.Il Procuratore generale presso l a Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazioneagli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, per avere il giudicea quo dettato una motivazione apparente, per plessa e, in ogni caso,obiettivamente incongrua a fondamento della decisione assunta, avendoproceduto a una valutazione solo atomistica degli elementi di provacritica complessivamente acquisiti al giudizio, senza combinarne l’esameal fine di giungere a una valutazione sintetica complessiva, in talmodo pervenendo in modo erroneo all’accertamento della ricorrenza dicircostanze eccezionali idonee ad assolvere la compagnia aerea con- venutadal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria in fa- voredegli odierni istanti; e ciò, in presenza di uno sciopero del perso- nale Enac preannunciato ben 17 (o almeno 14) giorni prima rispetto alla partenza del volo oggetto dell’odierno esame, così omettendo di rilevarela possibilità, usufruita dalla compagnia con venuta, di avvertire tempestivamente i viaggiatori della possibile futura cancellazione del volo,o di assumere ogni opportuna iniziativa al fine di evitare qualsi- vogliapregiudizio agli stessi. 2.Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. 3.Osserva il Collegio come, ai sensi dell ’ art . 5 , par . 1, del Regola- menton. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 feb- braio2004 (applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 3 , par. 1, del medesimo Regolamento: cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 9474 del Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 09/04/2021, Rv. 661239 - 01) , “ in caso di cancellazione del volo, ai passeggeriinteressati […] spetta la compensazione pecuniaria del vet- toreaereo operativo a norma dell'articolo 7 a me no che : 1) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure 2) siano stati informati della cancellazionedel volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorniprima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partirecon un volo alternativo non pi ù di due ore prima dell'orario di partenzaprevisto e di raggiungere la destinazione finale meno di quat- troore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure 3 ) siano stati in formati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenzaprevisto e sia stato loro offerto di partire con un volo alterna- tivo non pi ù di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di rag- giungerela destinazione finale me no di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”. 4.Ai sensi dell’art. 5, par . 3 , del medesimo Regolamento “ il vettore aereooperativo non ̀ tenuto a pagare una compensazione pecuniaria anorma dell'articolo 7, se pu ò dimostrare che la cancellazione del vo lo ̀ dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque po- tuteevitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ” , mentre,secondo il par . 4 , “ l 'onere della prova, per quanto riguarda se equando il passeggero ̀ stato avvertito della cancellazione del volo, incombeal vettore aereo operativo ” . 5.Nel caso di specie , non essendo contestata tra le parti la circo- stanzadell’avvenuta cancellazione del volo oggetto dell’odierno esame edella mancata informazione dei passegg eri interessati nei termini utili previstidall’art. 5 par . 1 , nonché l a circostanza della mancata offerta aglistessi passeggeri di partire con un volo alternativo non più di un'ora primadell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finalemeno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto , la questione con- cernentel’accertamento del diritto dei passeggeri a conseguire o meno Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacompensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento discende dalriscontro (positivo o meno) dell’avvenu ta dimostrazione, da parte del vettore, della riconducibilità della cancellazione del volo “ a circo- stanzeeccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare an- chese fossero state adottate tutte le misure del caso ” . 6.Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso identificare il ricorso di tali ‘circostanze eccezionali ’ (che non si sarebbero comunque potuto evi- tare anche adottando tutte le misure del caso) nello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav nel periodo coincidentecon l’esecuzione del volo in esame. 7.È appena il caso di evidenziare , sul punto, come il riferimento operatodagli odierni ricorrenti a un ulteriore presunto sciopero dei di- pendenti Ryanair concomitante con quello dipendenti dell’Enav non trovialcun riscontro, né alcuna menzione, nella sentenza impugnata , con la conseguenza che , al fine di evitare l’obiezione concernente l’eventuale novità della questione, i ricorrenti avrebbero dovuto alle- garein questa sede gli atti processuali e, in generale, i documenti at- traversoi quali sarebbe stato possibile verificare l’avvenuta tempestiva allegazionedi tale circostanza a fondamento della domanda proposta. 8. Costituisce, infatti, insegnamento consolidato nella giurispru- denza di que sta C orte quello secondo cui, q ualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenn o nella sentenzaimpugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma an- che,in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ri- corsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della sud- detta questione (cfr. ex plurimis , Sez. 2, Se ntenza n. 20694 del Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ord inanza n. 15430 del 13/06/2018,Rv. 649332 - 01) ; 9.Nella specie, non avendo i ricorrenti in alcun modo provveduto alleridette allegazioni, la ci rcostanza del concreto ricorso di un ulte- riorepresunto sciopero dei dipendenti Ryanair concomitante con quello dipendenti dell’Enav deve ritenersi per ciò stesso inammissibilmente dedottain questa sede. 10.Pervenendo al concreto riscontro di ‘ circostanz e eccezional i ’ di persé idone e ad assolvere la compagnia aerea dal dovere di corrispon- derela compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento n. 261/2004, varrà considerare quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, a tale specifi co ri- guardo, h a rilevato come “ a i sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in derogaalle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a normadell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare chela cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre oreall’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sareb- beropotute e vitare anche se fossero state adottate tutte le misure del casoo, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare diaver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di ri- sorsefinanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazioneo il ritardo prolungato del volo interessato (sentenza del 4aprile 2019, Germanwings, C ‑ 501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenzaivi citata ) . Secondo una giurisprudenza costante, pos- sonoessere considerati «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5,paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale eserciz io Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’attivitàdel vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo con- trollodi quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (sentenza del4 aprile 2019, Germanwings, C ‑ 501/17,EU:C:2019:288, punto 20 e giurisprudenza ivi citata ” ( Corte di Giu stizia UE 26 giugno 2019, causaC- 159/18) . 11.A tale specifico riguardo, la stessa Corte di giustizia UE ha sot- tolineato come , ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le ridette ‘circostanze eccezionali’ “ possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche in- compatibilicon l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicu- rezza,improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scio- periche si ripercuotono sull’attività di un ve ttore aereo operativo (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin - Her- mann,C- 549/07, EU:C:2008:771 , punto 21 ) ” ( Corte di Giustizia UE 4 maggio2017, causa C - 315/ 201 5 ) . 12.In parti c olare, “ p er i casi in cui si verifichino simili circostanze, laCorte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto a dimo- straredi aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi ditutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e dirisorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse lacancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (s entenza del 23 marzo 2021,Airhelp, C ‑ 28/20,EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). […] Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la no- zionedi «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, delregolamento n. 261/2 004, designa eventi che, per la loro natura o perla loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo,condizioni che sono cumulative e la loro osservanz a deve essere oggetto di una valutazione caso per caso (sentenza del 23 Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri marzo2021, Airhelp, C ‑ 28/20,EU:C:2021:226, punto 23 e giurispru- denzaivi citata) ” ( Corte di Giustizia UE 7 luglio 2022, causa C - 308/21 ) . 13.Con specifico riferimento all’indizione di sc i operi di personale interessanti la regolarità dei voli, la Corte di Giustizia UE ha rilevato come “ uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo non puòessere qualificato come «circostanza eccezionale», ai sensi dell’ar- ticolo5, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora tale sciopero sia le- gatoa rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e ilsuo personale le quali possano essere trattate nell’ambito del dialogo socialeinterno all’impresa ” , benché occo rra che “ gli eventi di origine «interna»”rimangano “ distinti da quelli di origine «esterna» al vettore aereooperativo”, con la conseguenza che “ rientrano in detta nozione, qualiesempi di verificazione di simili eventi «esterni», la collisione tra un aeromobile e un volatile (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017,Pešková e Peška, C ‑ 315/15,EU:C:2017:342, punto 26), il dan- neggiamentodi uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo,quale un residuo presente sulla pista di un aeropor to (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C ‑ 501/17, EU:C:2019:288,punto 34), la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Moens, C ‑ 159/18, EU:C:2019:535,punto 29), una collisione tra l’equilibratore di un ae- romobilein posizione di parcheggio e l’aletta d’estremità dell’aeromo- bile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo(v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2021, Airhelp, C ‑ 264/20,non pubblicata, EU:C:2021:26, punto 26), ma anche un vi- zioocculto di fabbricazione, o ancora degli atti di sabotaggio o di ter- rorismo(v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin - Hermann, C ‑ 549/07, EU:C:2008:771, punto 26, e del 17 settembre 2015,van der Lans, C ‑ 257/14,EU:C:2015:618, punto 38). Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eventi hanno in comune il fatto di derivare dall’attività delvettore aereo e da circostanze esterne, più o meno frequenti nella pratica,ma che il vettore aereo non conosce, in quanto hanno origine inun fatto naturale o in quello di un terzo, come un altro vettore aereo o un soggetto pubblico o privato che interferisca nell’attività aerea o aeroportuale. Così,indicando, al considerando 14 del regolamento n. 261/2004, chepossono ricorrere circostanze eccezionali, in particolare in caso di scioperiche si ripercuotano sull’attività di un vettore aereo operativo, illegislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento agli scioperi esterni all’attivitàdel vettore aereo interessato. Ne consegue che sono segna- tamenteidonei a costituire «circostanze eccezionali», ai sensi dell’arti- colo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, movimenti di sciopero se- guiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto (v., in tal senso,sentenza del 4 ottobre 2012, Finnair, C ‑ 22/11,EU:C:2012:604). Similimovimenti di sciopero, non rientrando, del resto, nell’eserci- ziodell’attività di tale vettore e sfuggendo quindi all’effettivo controllo diquest’ultimo, costituiscono «circostanze eccezionali» ai sensi dell’ar- ticolo5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Percontro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell’impresadi trasporto aereo interessata costituisce un evento «in- terno»a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati,dato che questi intervengono nell’interesse dei lavoratori di dettaimpresa. Se,tuttavia, uno sciopero del genere trae origine da rivendicazioni chesolo i poteri pubblici possono so ddisfare e che, pertanto, sfuggono all’effettivocontrollo del vettore aereo interessato, esso è idoneo a co- stituireuna «circostanza eccezionale» ai sensi della giurisprudenza ri- cordata al punto 23 della presente sentenza ” ( Corte giustizia Unione EuropeaGrande Sez., 23/03/2021, causa C - 28/20 ) . Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 14.Più in particolare, “ uno sciopero, preceduto dal preavviso di- spostodalla legge nazionale applicabile e di cui si sia annunciato l’even- tualesconfinamento in settori che investono le attività di un’impresa inizialmentenon interessata dallo sciopero, non costituisce un evento anomaloed imprevedibile. Peranalogia, quando un sindacato indice uno sciopero del perso- naledi una società madre, è prevedibile che il personale di altre entità delgruppo, che fa capo a quella società madre, aderisca allo sciopero persolidarietà o per difendere in tale fase i propri interessi. Sottoun secondo profilo, poiché il verificarsi di uno sciopero costi- tuisce un evento prevedibile per il datore di lavoro, quest’ultimo, in lineadi principio, ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per atte- nuarnele conseguenze, ragion per cui esso conserva, in una certa mi- sura,il controllo degli eventi. Come rilevato al punto 19 della presente sentenza, poiché la nozione di «circostanze ecce zionali», ai sensi dell’articolo5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretatarestrittivamente, occorre ritenere che la scelta del termine «eccezionali» testimoni la volontà del legislatore dell’Unione di inclu- derein tale nozione soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativonon ha alcun controllo. Orbene, come qualsiasi datore di la- voro,un vettore siffatto che abbia a che fare con uno sciopero del suo personalemotivato da rivendicazioni connesse alle condizioni salariali e/osociali non può sostenere di non avere alcun controllo su tale mo- vimento (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C ‑ 28/20, EU:C:2021:226, punti 35 e 36). Lo stesso vale quando uno scioperoè indetto dal personale di un vettore aereo operativo per so- lidarietàcon il personale della sua società madre. Pertanto,al fine di garantire l’effetto utile dell’obbligo di compen- sazionepecuniaria sancito all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.261/2004, uno sciopero del personale d i un vettore aereo operativo non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», ai sensi Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’articolo5, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora tale sciopero sialegato a rivendicazioni salariali e/o sociali del personale di tale vet- tore, le qu ali possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale internoal gruppo di società al quale appartiene il suddetto vettore. Tale rilievo non può peraltro essere rimesso in discussione dal carattere eventualmenteirragionevole o sproporzionato delle r ivendicazioni for- mulate dagli scioperanti, poiché, in ogni caso, la determinazione del livellodelle retribuzioni o, più in generale, delle condizioni di lavoro, rientranell’ambito dei rapporti lavorativi tra il datore e i suoi lavoratori (v., in tal sens o, sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C ‑ 28/20, EU:C:2021:226,punti 37 e 38). Sottoun terzo profilo, come risulta dal punto 42 della sentenza del 23marzo 2021, Airhelp (C ‑ 28/20,EU:C:2021:226), indicando, al con- siderando14 del regolamento n. 261/2004, che possono ricorrere cir- costanzeeccezionali, in particolare in caso di scioperi che si ripercuo- tanosull’attività di un vettore aereo operativo, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento agli scioperi esterni all’attività del vettor e aereointeressato. Ne consegue che sono segnatamente idonei a costi- tuire«circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di dettoregolamento, movimenti di sciopero indetti e seguiti dai control- loridi volo o dal personale di un aeropor to. Percontro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale di un vettore aereo operativo costituisce un evento «interno» a tale impresa,anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato chequesti intervengono nell’interesse dei l avoratori di detta impresa. Tuttavia,se un tale sciopero trae origine da rivendicazioni che possono esseresoddisfatte solo dalle autorità pubbliche e che sfuggono quindi alcontrollo effettivo del vettore aereo interessato, esso può costituire una«circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri C ‑ 28/20, EU:C:2021:226, punti 44 e 45) ” ( Corte di Giustizia UE, sen- tenza6 ottobre 2021, causa C - 613/20 ) . 15. Le raccomandazioni ch e è opportuno trarre dall’esame della giurisprudenzadella C orte di giustizia dell’Unione Europea – t anto più rilevante nel caso di specie in relazione alla diretta derivazione conti- nentaledella disciplina oggetto di interpretazione , e del carattere solo allusivo o indiretto della giurisprudenza di q uesta C orte incidental- mente chiamata a misurar vi si (v. , al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 12088del 10 giugno 2015 ) – invitano a sottrarsi al vano tentativo di orientarela ricerca delle c ircostanze di carattere eccezional e rilevanti ai fini dell’art . 5 del R egolamento cit. in corrispondenza di categorie generalie astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordinetecnico, e t c . ), per valorizzare piuttosto l’esame concre to della maggioreo minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione dellesopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ra- gioni dei viaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circo- stanze(idonee ad assolvere la compag nia dal dovere di corrispondere unacompensazione economica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagnia interessata abbia effettivamente fornito ( necessaria- mentein concreto ) una completa e adeguata dimostrazione dell’insus- sistenzadi alc un spazio di intervento per l’adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all’utenza interessata. 16.Da questo punto di vista, l’astratta riconducibilità di un deter- minatoevento a un ambito categoriale di car attere generale, se da un latovale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostra- zione dell ’ indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hannodeterminato la cancellazione di un volo, dall’altro non esonera il vettore dal dovere d i allegare tutte le circostanze concrete idonee o utilia confermare l’effettiva insussistenza di residui spazi di intervento odi operatività a tutela dei viaggiatori. Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 17.Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione, cui è solita ricorrere la giurisprudenza continentale, tra eventi ‘ interni ’ ed ‘esterni’ alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperiindetti dal proprio personale e sciop eri che risalgono all’inizia- tivadi lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come,in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ul- tima categoria (quella dei c.d. ‘ eventi esterni ’ ), l’impegno probatorio dellacompagnia aerea , quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettivedi giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore. 18.E, tuttavia, pur nel ricorso di simili a stratte evenienze, ugual- mente occorrerà che la compagnia aerea associ, all’allegazione dell’evento‘ esterno ’ (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero in- dettoda lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei con- trolloridi volo) la conc reta dimostrazione dell’effettiva insussistenza di alcun residuo p otere di intervento , o di alcun margine di operatività ancorautilmente spendibile a fronte della specifica identità della con- creta situazione da fronteggiare , non potendo ovviamente valere , al finedi sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazionedella compensazione patrimoniale , la mera ‘nuda’ allega- zionedel ricorso di detto ‘ evento esterno ’ in sé astrattamente conside- rato. 19.In corrispondenza a tale precis o onere probatorio incombente a carico della compagnia aerea, spetterà al giudice del merito dar conto, l à dove ritenga sussistere il ricorso di circostanze eccezionali idoneea sollevare l a compagnia aerea d a l dovere di corrispondere la compensazione pecu niaria rivendicata d a i viaggiatori, dell’insieme delle circostanze concrete nel loro complesso suscettibili di escludere che, in presenza di un evento esterno di tal genere, siano effettiva- Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mente residuati spazi di intervento o margini di operatività concre ta- mentesfruttabili dalla compagnia aerea al fine di minimizzare il sacri- ficiodei propri utenti. 20.In tal senso, non sarà dunque sufficiente il mero richiamo ge- neralee astratto de ll’avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavo- ratoriestranei all’azie nda della compagnia aerea al fine di riscontrare ilricorso di ‘ circostanze eccezionali ’ rilevanti ai fini dell’art . 5 del R ego- lamentocit . , essendo bensì indispensabile che a tale richiamo sia al- tresìassociata la concreta dimostrazione dell ’ effettiva impraticabilità di qualunquealtra possibilità di intervento residuo da parte della compa- gnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione ; l’offerta di una soluzione di tras porto sostituiva equivalente, et similia ) , sì da at te- stare,in modo esauriente , incontestabile ed inequivoco , l’assoluta in- dipendenzadel sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi im- pegnocontrattuale concretamente esigibile da parte della comp agnia interessata. 21.Nel caso di specie, il Tribunale di Tani , nell’attestare il ricorso di circostanze eccezionali idone e ad assolvere Ryanair dal dovere di corrisponderela compensazione pecuniaria rivendicata degli odierni ri- correnti,si è inammissibi lmente limitato a rilevare , come, benché sia “veroche la corte di giustizia dell’Unione Europea ha precisato che le circostanzepreviste nel considerando n . 14 del R egolamento in esame, tra cui ricorre lo sciopero, non sono necessariamente e automatica- mentecause di esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria di cui all’art.5, paragrafo 1 , e che, di conseguenza, occorre valutare caso per casose esse possano essere considerate ‘eccezionali’ […] , non è men vero che nel caso in esame […] lo sciopero del personale ENAV non afferisce all’ordinario esercizio dell’attività del vettore, e si configura comeevento non evitabile i cui effetti hanno determinato la cancella- Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zionedel volo oggetto di causa. […] Nel caso in q uestione nessun con- tributo ha dato il vettore al verificarsi dell’astensione dal lavoro del personale ENAV, giacché detto sciopero è stato indetto da organizza- zionisindacali e non è stato creato da un’agitazione spontanea dei la- voratori […]. La circostanz a che lo sciopero sia stato indetto molto primadella data del volo, e che fosse noto al vettore con largo anticipo, non esclude l’inevitabilità dei suoi effetti perché post i al di fuori del controllodel vettore medesimo. D’altronde il tenore letterale de ll’art . 5,paragrafo 3, del R egolamento CE n . 261 del 2004 è chiaro nell’esclu- dere l’obbligo del vettore di pagare la compensazione pecuniaria in casodi ‘ circostanze eccezionali ’ , a prescindere dal numero di settimane concui i passeggeri siano stati info rmati della cancellazione del volo ” (cfr.pag. 3 della sentenza impugnata) . 22.Impostato nei termini così indicati , il discorso giustificativo ela- boratodal giudice a quo deve ritenersi inammissibilmente carente sotto il profilo dell ’ individuazione delle concrete circostanze che , associate all’indizionedello sciopero ‘esterno’ dedotto in giudizio, avrebbero re so materialmenteimpossibile, per la compagnia aerea, l’adozione di qua- lunquemisura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei viaggiatori interessati ; si tratta, dunque , di una motiva- zioneche, nella misura in cui si limita ad affermare, in via generale ed astratta, che uno sciopero dei controllori di v olo val ga , di per sé, a integraregli estremi di quelle ‘ circostanze eccezionali ’ suscettibili di as- solverela compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensa- zionepecuniaria ai propri viaggiatori, si riduce a una forma argomen- tativameramente apod ittica e, come tale, solo apparentemente ricon- ducibilea una motivazione costituzionalmente compatibile , secondo le pretesedi cui agli art t . 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. . 23. La censura in esame deve, pertanto, ritenersi fondata per quanto di ragione e, co me tale, suscettibile di imporre la cassazione Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellasentenza impugnata , segnatamente in relazione alle argomenta- zionisin qui complessivamente esposte. 24.Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnataper avere il giudice d’appello erroneamente rilevato la mancata dimostrazione,da parte degli istanti, dell’avvenuta cessione, da parte diRyanair, dell’intero pacchetto turistico acquistato dagli attori, in con- trasto con il contenuto della documentazione depositata agli atti del giudizio,da cui era emersa l’espressa assunzione, da parte della com- pagnia convenuta, della qualità di ‘organizzatore’ dell’intero viaggio, comprensivodi servizi ulteriori e diversi dal solo trasporto aereo, con la conseguente assunzione, da parte di detta compagnia, dell’obbligo dirimborsare l’intero costo del pacchetto turistico in favore dei ricor- renti. 25.Il motivo è inammissibile. 26.Dev’essere preliminarmente rilevata la violazione, da parte dei ricorrenti,del disposto di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., là dove gli stessi risultanoaver eluso l’assolvimento degli oneri di puntuale e completa allegazionedel ricorso attraverso la produzione (o riproduzione) degli atti e dei documenti attestanti le circostanze dagli stessi dedotte in questasede. 27.Sotto altro profilo, v a rrà in ogni caso considerare come, attra- versola censura in esame, gli odierni ricorrenti abbiano inteso ridiscu- terel’interpretazione, fatta propria dal giudice d’appello, dei contenuti edegli effetti del rapporto negoziale in tercorso tra le parti, con parti- colare riguardo all’identificazione dell’oggetto della prestazione pro- messadalla compagnia aerea convenuta ; ossia, se limitata alla sola prestazionerelativa al trasporto aereo, o se, viceversa, estesa all’assi- curazionedi servizi ulteriori e diversi da quella. 28.Ciò posto, converrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attinegoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di me- rito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti con- sentitidal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.360, n. 3, c.p.c.. Intale ult imo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrime nti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2 003, Rv. 568253). Nelcaso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati a denunciare, inmodo inammissibilmente apodittico, l’erronea ricostruzione, da parte delgiudice di merito, dei contenuti degli accordi negoziali conclusi tra leparti, orientan do l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’in- terpretazionedel tribunale, non già attraverso la prospettazione della verosimileviolazione, da parte del giudice del merito, dei canoni legali di interpretazione contrattuale, bensì attraverso l’i ndicazione degli aspettidella ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa cri- ticata,rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limitipropri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraversola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di unanon consentita valutazione di merito. 29.Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnataper avere il tribunale erroneamente ritenuto, alla stregua di una circostanza rimasta incontestata tra le parti, l’avvenuto rimborso, da partedi Ryanair, del costo dei biglietti aerei in favore degli attori, in contrastocon le risultanze dei verbali di causa richiamati in ricorso, dai Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualiera emersa l’avvenuta espressa contestaz ione, da parte degli at- tori,di tutte le eccezioni sollevate da Ryanair in sede di costituzione. 30.Il motivo è inammissibile. 31.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede dilegittimità denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell’avereil giudice a quo ritenuto, in modo pretesamente erroneo, che fosserorimaste prive di contestazione circostanze viceversa asserita- mente poste a oggetto di puntua le confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in con- cretocondizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L,Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498). 32.Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi cheuna data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolat i dagli atti processuali propri o della controparte. 33.È appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione de ll’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti sp ecificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione Udienzadel 18 gennaio 2023 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv . 600075), hannopoi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prod otto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinveni bile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317). 34.Nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi gli odierni ricorrenticon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, neldolersi che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto alla stregua diuna circostanza rimasta incontestata tra le parti l’avvenuto rimborso, daparte di Ryanair, del costo dei biglietti aerei in favore degli attori, hannotuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circagli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vantiil ricorso effettivo di detto errore (tenuto altresì conto del carat- tereirriducibilmente e inammissibilmente generico della pretesa con- t
Sentenza Cassazione n. 04261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris